819.11
Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
(OSIT)
del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (legge), ordina:
Sezione 1 Definizioni
Art. 1 Messa in circolazione
Per messa in circolazione si intende la diffusione a titolo oneroso o gratuito di installazioni e apparecchi tecnici nuovi (IAT) a scopo di esercizio o uso in Svizzera.
Non è considerata messa in circolazione la diffusione di IAT per scopi sperimentali, di trasformazione o per l’esportazione.
Art. 2 Apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale2
…3
Sono considerati apparecchi a gas gli apparecchi di cui all’articolo1 della Direttiva CE 90/396 del 29 giugno 19904 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (Direttiva sugli apparecchi a gas).
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) i dispositivi di cui all’articolo1 della Direttiva CE 89/686 del 21 dicembre 19895 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale (Direttiva DPI).
RU 1995 2770
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal 29 dic. 2009 (RS 819.14).
GU L 196/15 del 20.7.1990, modificata dalla Direttiva 93/68 del22.7.1993 (GU L 220/1 del 30.8.1993).
GU L 399/18 del 30.12.1989, modificata dalla Direttiva 93/68 del22.7.1993 (GU L 220/1 del 30.8.1993) e 93/95 del 29 ottobre 1993 (GU L 276/11 del 9.11.1993).
Sezione 2 Condizioni particolari per la messa in circolazione
Art. 3 Requisiti essenziali di sicurezza e di salute
…6
Per gli apparecchi a gas sono applicabili i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato I della Direttiva sugli apparecchi a gas.
Per i DPI sono applicabili i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II della Direttiva DPI.
Art. 4 Manuali
I manuali per l’esercizio, l’uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.7
Qualora l’installazione e la manutenzione di un simile prodotto debbano essere eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o da un suo rappresentante residente in Svizzera, il manuale relativo a questi lavori può essere redatto nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di controllo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.8
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità
Per gli apparecchi a gas e i DPI si devono seguire i principi di valutazione della conformità che figurano nell’allegato1.9
Il Dipartimento federale dell’economia10 (DFE) emana prescrizioni sulle procedure di valutazione della conformità tenendo conto del relativo diritto internazionale.
Art. 6 Uffici di valutazione della conformità
Gli uffici di valutazione della conformità per un settore specifico, a cui si può ricorrere conformemente all’allegato1 della presente ordinanza, devono essere:
a. accreditati secondo l’ordinanza del 30 ottobre 199111 sul sistema svizzero d’accreditamento;
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal 29 dic. 2009 ( RS 819.14).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
[RU 1991 2317. 1996 1904 art. 41] Vedi ora l’O del 17 giu. 1996 sull’accreditamento e la designazione (RS 946.512).
legittimati in altro modo dal diritto svizzero; o
riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un trattato internazionale.
Si può ricorrere ad uffici esteri che non sono riconosciuti o legittimati conformemente al capoverso1, fatto salvo il capoverso3, se è possibile dimostrare in modo credibile che:
le procedure di esame e di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri; e
l’ufficio estero vanta una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)12 può ordinare che le attestazioni di uffici di cui al capoverso 2 non siano riconosciute, se le attestazioni di uffici svizzeri abilitati non sono riconosciute nello Stato dell’ufficio estero. A tal proposito si devono considerare gli interessi dell’economia svizzera e dell’economia esterna.13
Art. 7 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità certifica che il prodotto soddisfa tutte le prescrizioni applicabili in materia di messa in circolazione, segnatamente quelle relative ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute nonché alla valutazione della conformità. Essa dev’essere redatta dal produttore o da un suo rappresentante residente in Svizzera in una lingua ufficiale svizzera.
…14
Chiunque mette in circolazione apparecchi a gas o DPI deve poter presentare una dichiarazione di conformità secondo l’allegato 2, se gli organi di controllo la richiedono.15
Se un prodotto riguarda il campo d’applicazione di diversi disciplinamenti che esigono una dichiarazione di conformità, si può redigere un’unica dichiarazione.
Sezione 3 Documentazione tecnica, ottenimento di testi normativi, esposizione
e presentazione
Art. 8 Documentazione tecnica
Quale prova dell’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 4b della legge, la persona che mette in circolazione DPI deve poter esibire in tempo utile, nel corso di un decennio a contare dalla fabbricazione, una documentazione tecnica sufficiente.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.
dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta n. I dell’O del 17 giu. 1996 (RU 1996 1867).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 Nel caso di prodotti in serie, il termine di dieci anni decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Agli apparecchi a gas e ai DPI si applicano i requisiti speciali riguardanti l’approntamento della documentazione tecnica i quali figurano nell’allegato3.16
La documentazione o le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere presentate o messe a disposizione degli organi di controllo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.17
Art. 9 Ottenimento di testi normativi
I testi delle direttive menzionate nell’articolo 2 possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o al Centro svizzero d’informazione per norme tecniche (Centro d’informazione)18.19
Elenchi dei titoli delle norme tecniche designate nell’articolo 4a della legge nonché testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro informativo.
Art. 10 Esposizione e presentazione
IAT non confacenti alle condizioni per la messa in circolazione possono essere esposti o presentati, se:
una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti legali non è comprovato e per questa ragione tali IAT non possono essere messi in circolazione; e
si sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Centro svizzero d’informazione per norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal Sezione 4:20 Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)21
Art. 11 Organi di controllo
Ilcontrollo del rispetto delle prescrizioni riguardanti la messa in circolazione spetta:
all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
all’Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni (upi);
alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento.
Il Dipartimento disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo.
Art. 12 Partecipazione di altre autorità e organizzazioni
Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196422 sul lavoro vigilano, nell’ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino IAT rispondenti alle prescrizioni di sicurezza.
Notificano alla SECO e agli organi di controllo:
IAT che presentano o sono sospettati di presentare carenze in materia di sicurezza;
IAT immessi per la prima volta sul mercato che presentano fattori di rischio.
Il Dipartimento può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con esse accordi in tal senso.
Gli organi di controllo possono chiedere all’Amministrazione delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull’importazione di IAT designati con precisione.
Art. 13 Compiti e competenze degli organi di controllo
Gli organi di controllo effettuano controlli ulteriori per campionatura in merito all’osservanza delle prescrizioni di sicurezza per IAT. Essi procedono inoltre ad un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui IAT non rispondono alle prescrizioni.
Il controllo ulteriore di cui al capoverso1 comprende:
a. l’esame formale inteso a stabilire se: 1. la dichiarazione di conformità (se richiesta) è in ordine, e 2. i documenti tecnici sono completi;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal
un controllo visivo e funzionale;
un controllo supplementare per uno IAT contestato.
Nell’ambito dei controlli ulteriori gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per attestare la conformità di IAT, a prelevare campioni e a disporre verifiche, come pure ad accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
Se la persona che mette in circolazione IAT non presenta la documentazione richiesta entro il termine stabilito dagli organi di controllo o non la fornisce in modo completo, questi ultimi possono ordinare una verifica. Le spese sono a carico della persona che provvede alla messa in circolazione.
Gli organi di controllo possono ordinare una verifica anche nel caso in cui:
dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 7 non risulta in modo sufficiente che uno IAT risponde ai requisiti;
esistono dubbi sul fatto che uno IAT corrisponda alla documentazione inoltrata.
Se dalla verifica giusta il capoverso 5 emerge che uno IAT non soddisfa i requisti, le spese sono a carico della persona che lo mette in circolazione.
Art. 13a Provvedimenti
Se uno IAT non corrisponde alle prescrizioni della presente ordinanza, l’organo di controllo informa la persona che intende metterlo in circolazione del risultato della procedura di controllo e la invita ad esprimere il suo parere. All’occorrenza, ordina mediante decisione le misure necessarie accordando un adeguato termine per la loro esecuzione. Esso può in particolare vietare l’ulteriore messa in circolazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca, come pure pubblicare i provvedimenti presi.
Se dal controllo ulteriore emerge che un’installazione o uno IAT non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza, la persona che lo mette in circolazione è tenuta a versare una tassa. Le spese sono calcolate addizionalmente. Le spese e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’ordinanza del 30 aprile 199923 sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici.
Gli organi di controllo si informano vicendevolmente, comunicano le loro informazioni alla SECO e in particolare annunciano alla SECO quali IAT non soddisfano le prescrizioni di sicurezza e le pertinenti misure. Se è emessa una decisione secondo il capoverso1, essi inviano una copia della decisione alla SECO.
La legge del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di controllo, alle organizzazioni specializzate o alle istituzioni che non sono rette dal diritto pubblico.
[RU 1999 1803, 2000 187 art. 22 cpv.1 n. 1, 2002 853 n. II3. RU 2006 2681 art. 7]. Vedi ora l’O del 16 giu. 2006 concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici (RS 819.117).
Sezione 5:25 Vigilanza e coordinamento
Art. 14 Autorità di vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione della legge spetta alla SECO, sempre che non sia esplicitamente attribuita nella presente ordinanza al Dipartimento.
La SECO coordina le attività degli organi di controllo.26
Informa periodicamente gli organi di controllo sulle nuove prescrizioni di sicurezza nonché sui provvedimenti adottati per garantire la sicurezza di IAT.27
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 21 dicembre 197728 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, comprese le norme di sicurezza approvate sulla base dell’articolo 4 dell’attuale versione della legge, sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 17.
Art. 16 Modificazione del diritto vigente
L’ordinanza del 9 maggio 197929 sui compiti dei Dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Art. 5 n. 12 lett. d
…
Art. 13 n. 3 lett. f
…
Art. 17 Testi legislativi e accordi ancora in vigore
I seguenti atti legislativi rimangono per il momento in vigore:
a. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 9 dicembre 199430 che stabilisce i requisiti essenziali cui devono rispondere i preservativi;
Originario prima dell’art. 13.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 853).
[RU 1977 2376]
[RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366
art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291
all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1239 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1.RU 2001 267 art. 32 lett. a]
[RU 1994 3089. RU 1996 987 art. 20 cpv.1]
b. la decisione del Dipartimento federale dell’interno del 17 dicembre 197931 sul riscontro d’impianti e d’apparecchi tecnici da parte di enti specializzati.
…32
Art. 18 Disposizioni transitorie
IAT che soddisfano le esigenze dell’attuale diritto possono essere messi in circolazione entro il 31 dicembre 1996.
Fino al 31 dicembre 1996 è sufficiente, per quanto riguarda i requisiti dell’articolo
capoverso1 lettera a (accreditamento), che sia stata inoltrata una domanda di accreditamento.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
Allegato 133 (art. 5 cpv. 1) Valutazione della conformità A. … B. Apparecchi a gas
a. Per apparecchi a gas prodotti in serie il fabbricante deve attenersi, a sua scelta, ad una delle seguenti procedure di valutazione della conformità prima della messa in circolazione, oltre ad un esame per la certificazione: 1. procedura di conformità del modello di costruzione con controllo (sistema di controllo); 2. procedura di conformità del modello di costruzione con garanzia di qualità della produzione (sistema di garanzia della qualità della produzione), 3. procedura di conformità del modello di costruzione con garanzia di qualità del prodotto (sistema di garanzia della qualità del prodotto), 4. esame della conformità del modello di costruzione.
b. Per la fabbricazione di apparecchi a gas in pezzi unici o in piccole quantità il fabbricante può scegliere l’esame singolo.
C. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Per DPI ai sensi dell’articolo 8 capoverso3 della Direttiva DPI il fabbricante o il suo rappresentante residente in Svizzera può procedere lui stesso alla valutazione della conformità. Per gli altri DPI il modello deve essere sottoposto ad un esame per la certificazione.
Oltre all’esame per la certificazione, per DPI complessi ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4 lettera a della Direttiva DPI il fabbricante deve applicare a sua scelta:
1. la garanzia di qualità per il prodotto finale, o 2. il sistema di garanzia della qualità.
Aggiornato dal n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal 29 dic.
Allegato 234 (art. 7 cpv. 1) Dichiarazione di conformità A. Principi
a. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni: 1. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante residente in Svizzera, 2. descrizione del prodotto, 3. tutte le disposizioni pertinenti che il prodotto soddisfa, 4. nome e funzione della persona legittimata a firmare in modo giuridicamente vincolante la dichiarazione per conto del fabbricante o del suo rappresentante residente in Svizzera;
b. La dichiarazione di conformità deve contenere eventualmente le seguenti indicazioni: 1. nome e indirizzo dell’ufficio di valutazione della conformità e numero dell’attestato del modello di costruzione e della conformità, 2. nome e indirizzo dell’ufficio di valutazione della conformità, a cui secondo l’allegato1 è stata trasmessa unicamente la documentazione, 3. i riferimenti delle norme applicate secondo l’articolo 4a della legge, 4. altre norme e specifiche tecniche che sono state applicate, 5. dichiarazione secondo cui il prodotto in questione corrisponde al modello di costruzione, 6. dichiarazione riguardante il tipo di procedura seguita secondo l’allegato
per accertare la corrispondenza con il modello di costruzione.
a gas Agli apparecchi a gas si applica la seguente disposizione speciale: Per impianti ai sensi dell’articolo1 capoverso1 della Direttiva sugli apparecchi a gas la dichiarazione di conformità deve inoltre indicare le condizioni per la loro incorporazione in un apparecchio o il loro assemblaggio, in modo tale che i requisiti essenziali posti agli apparecchi finiti siano adempiuti.
Aggiornato n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal 29 dic.
Allegato 335 (art. 8 cpv. 2) Requisiti speciali della documentazione tecnica A. … B. Apparecchi a gas Per apparecchi a gas, la persona responsabile della messa in circolazione deve poter approntare in tempo utile la seguente documentazione:
a. se necessario ai fini della valutazione della conformità, documentazione relativa alla costruzione comprendente: 1. una descrizione generale dell’apparecchio, 2. disegni di costruzione e di finitura, schemi di componenti, gruppi di costruzione, piani d’accensione ecc., 3. descrizioni e spiegazioni utili alla comprensione di questa documentazione, compreso il funzionamento dell’apparecchio, 4. certificati per dispositivi incorporati nell’apparecchio, 5. certificati e prove sulla procedura relativa alla finitura e/o ispezione e/o controllo dell’apparecchio;
un elenco delle norme di cui all’articolo 4a della legge che sono state applicate totalmente o in parte, nonché descrizioni delle soluzioni scelte per soddisfare i requisiti essenziali, se le norme di cui all’articolo 4a della legge non sono state applicate;
rapporti sugli esperimenti;
manuale per l’installazione e l’uso;
altri documenti che migliorano le possibilità della valutazione della conformità.
C. Dispositivi di protezione individuali (DPI) Per i DPI, la persona responsabile della messa in circolazione deve approntare in tempo utile la seguente documentazione:
i piani globali e dettagliati dei DPI, eventualmente con i calcoli ed i risultati degli esperimenti sui prototipi, entro i limiti di quanto è necessario per verificare il rispetto dei requisiti essenziali;
l’indice completo dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute e le norme armonizzate o altre specifiche tecniche che sono state considerate nell’elaborazione dei DPI.
Aggiornato dal n. 1 dell’all. 2 dell’O del 2 apr. 2008 sulle macchine, in vigore dal 29 dic.