819.14
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
(Ordinanza sulle macchine, OMacch)
del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),5 ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza delle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine).7
Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell’UE, ai quali rimanda l’articolo1 paragrafo2 lettere e e k della direttiva UE relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all’allegato1 numero2.8
Per le definizioni si applica l’articolo2 della direttiva UE relativa alle macchine9; sono fatte salve le definizioni equivalenti di cui all’allegato1 numero1 della presente ordinanza.
RU 2008 1785
Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all.4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti,
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006,
p. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE, GU L 310 del 25.11.2009, p. 29.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 1755). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 201010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).11
Art. 2 Condizioni per la messa in circolazione
È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
12 quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; e
soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13.
La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo3 della direttiva UE relativa alle macchine.
Art. 3 Norme tecniche
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine.
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199613 sull’accreditamento e sulla designazione;
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del
Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all.4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.
Art. 5 Sorveglianza del mercato14
La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro15.16
I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine. I divieti o le limitazioni di messa in circolazione o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato2.
Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.
Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all.4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti,
Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all.4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, Allegato 117 (art.1 cpv. 3) Equivalenze terminologiche e normative 1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE relativa alle macchine18, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera Immissione sul mercato all’interno della Messa in circolazione in Svizzera Comunità Messa in servizio all’interno della Comunità Messa in servizio in Svizzera Persona stabilita all’interno della Comunità Persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Nazionale Svizzero Sorveglianza del mercato Sorveglianza del mercato Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Dichiarazione CE di conformità Dichiarazione di conformità Attestato d’esame CE del tipo Attestato d’esame del tipo Esame CE del tipo Esame del tipo Procedura per la certificazione di esame CE Procedura per la certificazione di del tipo esame
Aggiornato dal n. II 8 dell'all.4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, (RU 2010 2583) e dal n. II dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011
Si veda la nota a piè di pagina all’art.1 cpv.1.
2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive UE citate nella direttiva UE relativa alle macchine19 Direttiva 2003/37/CE: Direttiva 2003/37/CE del Ordinanza del 19 giugno Parlamento europeo e del Consiglio, del 1995 concernente le esigenze 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei tecniche per i trattori agricoli trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle e i loro rimorchi (OETV2; loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei RS 741.413) sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, p. 1) Direttiva 70/156/CEE: Direttiva 70/156/CEE del Ordinanza del 19 giugno Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il 1995 concernente le esigenze ravvicinamento delle legislazioni degli Stati tecniche per gli autoveicoli di Membri relative all’omologazione dei veicoli a trasporto e i loro rimorchi motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, (OETV1; RS 741.412)
p.1, ultima modificazione mediante ordinanza (CE) N. 715/2007, GU L 171 del 29.06.2007, p. 1) Direttiva 2002/24/CE: Direttiva 2002/24/CE del Ordinanza del 2 settembre Parlamento europeo del Consiglio, del 18 marzo 1998 concernente le esigenze 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a tecniche per motoveicoli, motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva quadricicli leggeri a motore, 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del quadricicli a motore e tricicli 09.05.2002, p.1, ultima modificazione mediante a motore (OETV3; direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, RS 741.414)
p. 81) Direttiva 73/23/CEE: Direttiva 73/23/CEE del Ordinanza del 9 aprile 1997 Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il sui prodotti elettrici a bassa ravvicinamento delle legislazioni degli Stati tensione (OPBT; RS 734.26). Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva relativa alla bassa tensione, GU L 77 del 26.03.1973, p. 29, sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, p. 10) Regolamento (CE) n. 1107/2009: Regolamento Ordinanza del 18 maggio (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 2005 sui prodotti fitosanitari Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immis- (OPF; RS 916.161) sione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, p. 1)
Si veda la nota a piè di pagina all’art.1 cpv.1.
Direttiva 2009/128/CE: Direttiva 2009/128/CE del le tre seguenti ordinanze: Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 1. Ordinanza del 18 maggio 2009, che istituisce un quadro per l’azione comuni- 2005 sui prodotti fitosanitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi tari (OPF; RS 916.161); (GU L 309 del 24.11.2009, p. 71) 2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81); 3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …20
20 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2008 1785.