821.41
Legge federale
sul lavoro nelle fabbriche
del 18 giugno 1914 (Stato 1° febbraio 1991)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34 e 64 della Costituzione federale1;
visti il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1910 e i suoi rapporti del 14 giugno 1913 e del 23 gennaio 1914,
decreta:
I. Disposizioni generali
Art. 1 a 192
Art. 20 a 263
Art. 274
Art. 28 e 295
Art. 30 Uffici di conciliazione cantonali
Allo scopo di comporre le contestazioni collettive che sorgessero fra i fabbricanti ed operai circa il contratto di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali, sono istituiti dai Cantoni uffici stabili di conciliazione tenendo conto dei bisogni delle varie industrie.
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Procedura
Art. 31
L’ufficio di conciliazione interviene direttamente o a richiesta di un’autorità o di interessati.
Chiunque è citato dall’ufficio è tenuto, sotto comminatoria di multa, a comparire, a prender parte alla discussione e a dare informazioni.
La procedura è gratuita.
Art. 327
Art. 33 Uffici di conciliazione volontari
Se in una medesima industria più fabbricanti e i loro operai costituiscono volontariamente un ufficio di conciliazione, questo sostituisce per ciò che li concerne l’ufficio pubblico di conciliazione.
Art. 34 Sentenze arbitrali obbligatorie
Le parti possono deferire agli uffici di conciliazione l’incarico di pronunciare nei singoli casi sentenze arbitrali obbligatorie. Agli uffici di conciliazione volontari tale facoltà può essere data anche in modo generale.
Ulteriori facoltà dei Cantoni
Art. 35
I Cantoni possono attribuire agli uffici di conciliazione competenze più estese di quelle previste nella presente legge.
Art. 36 a 398
II. Durata del lavoro
Art. 40 a 649
III. Lavoro delle donne
Art. 65 a 6810
Art. 6911
IV. Lavoro degli adolescenti
Art. 70 a 7712
V. Istituzioni annesse alle fabbriche
Art. 78 a 8013
VI. Disposizioni esecutive
Art. 81 a 8714
VII. Disposizioni penali
Art. 88 a 9215
VIII. Disposizioni finali
Art. 93 a 9616
Data dell’entrata in vigore degli art. 30, 31, 33 a 35: 1° aprile 191817