824.02
Ordinanza
sui test pilota nell’ambito del servizio civile
(OTPSC)
del 27 ottobre 2021 (Stato 1° ottobre 2022)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951
sul servizio civile (LSC),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di test pilota nel quadro del servizio civile al fine di determinare se nell’ambito di attività dei servizi sociali di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSC esistono altre forme d’impiego idonee al servizio civile.
Art. 2 Portata e scopo dei test pilota
L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) svolge i test pilota con un massimo di 80 istituti d’impiego e di 160 persone che devono prestare servizio civile.
I test pilota hanno segnatamente lo scopo di determinare:
gli enti adeguati quali istituti d’impiego del servizio civile;
i possibili modelli d’impiego;
lo statuto delle persone che devono prestare servizio civile e le prestazioni di servizio civile da parte delle stesse.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
prestazione stazionaria: attività che la persona che presta servizio civile svolge presso l’istituto d’impiego, per quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.
prestazione a domicilio: attività che la persona che presta servizio civile svolge al di fuori dell’istituto d’impiego, su incarico di quest’ultimo o a sostegno di persone che assistono un familiare.
Art. 4 Riconoscimento quale istituto d’impiego e criterio della particolare importanza per la rinuncia alla riscossione del tributo
Per la durata dei test pilota, il CIVI può riconoscere quale istituto d’impiego un ente con fine di lucro a condizione che le prestazioni che fornisce siano d’interesse pubblico.
La partecipazione dell’istituto d’impiego è considerata di particolare importanza secondo l’articolo 46 capoverso 3 LSC in particolare quando l’istituto d’impiego impiega la persona che presta servizio civile per almeno il 30 per cento per prestazioni a domicilio.
Art. 5 Superamento del numero massimo di persone
Il numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego conformemente all’appendice 1 numero 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 19962 sul servizio civile (OSCi) può essere superato se l’istituto d’impiego dimostra di fornire alle persone che prestano servizio civile un’assistenza e un’occupazione sufficienti e se tale superamento non ha alcuna incidenza sul mercato del lavoro.
Art. 6 Base volontaria
Le prestazioni di servizio civile nell’ambito dei test pilota avvengono su base volontaria.
Art. 7 Grado di occupazione e periodo d’impiego di lunga durata
In deroga all’articolo 35 capoverso 4 OSCi3 la persona che deve prestare servizio civile può svolgere le prestazioni di servizio civile come segue:
a tempo pieno o a tempo parziale al 50, 60, 70, 80 o 90 per cento;
su base oraria, d’intesa con l’istituto d’impiego.
Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera a possono essere fornite nel quadro di prestazioni stazionarie e a domicilio oppure esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio. Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera b possono essere fornite esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio.
In deroga all’articolo 37 capoverso 4 OSCi, il periodo d’impiego di lunga durata non deve obbligatoriamente essere svolto in un unico istituto d’impiego.
Art. 8 Prestazioni di servizio civile a tempo parziale
Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo parziale, alla fine di ogni mese il suo grado di occupazione è convertito in giorni interi; tali giorni sono computati come giorni di servizio prestati. Le frazioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio.
I giorni di vacanza secondo l’articolo 72 OSCi4 e il numero di giorni computabili d’assenza per malattia o infortunio secondo l’articolo 54 OSCi sono adeguati in base al grado di occupazione.
La persona che presta servizio civile a tempo parziale sottostà all’assicurazione militare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni.
Art. 9 Prestazioni di servizio civile su base oraria
Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, alla fine di ogni mese è computato un giorno di servizio ogni otto ore. Le frazioni di giorni di servizio rimanenti sono riportate al mese successivo; se alla fine dell’impiego il saldo è di almeno cinque ore è computato un giorno di servizio.
Non sussiste alcun diritto a giorni di vacanza. In caso di malattia o infortunio sono computate le ore concordate tra l’istituto d’impiego e la persona che presta servizio civile prima della malattia o dell’infortunio; quest’ultima deve presentare un certificato medico.
La persona che presta servizio civile su base oraria sottostà all’assicurazione militare secondo l’articolo 40 LSC soltanto per la durata delle rispettive prestazioni fornite su base oraria.
Art. 10 Picchetto
Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile a tempo pieno o a tempo parziale, a settimana può essere impiegata nel servizio di picchetto al massimo una mezza giornata di servizio computabile.
Se la persona che presta servizio civile svolge le prestazioni di servizio civile su base oraria, a settimana può essere impiegata nel servizio di picchetto al massimo a quattro ore di servizio computabili.
Art. 11 Durata minima degli impieghi
In deroga all’articolo 37 capoverso 1 OSCi5, l’obbligo della persona che presta servizio civile di compiere un periodo d’impiego di lunga durata è considerato adempiuto se entro la fine dell’impiego possono essere computati almeno 90 giorni.
In deroga all’articolo 39a capoverso 1 OSCi, la durata minima delle prestazioni di servizio civile annuale può essere inferiore a 26 giorni.
Art. 12 Periodi d’impiego a titolo di prova e corsi di formazione
I singoli giorni di un periodo d’impiego a titolo di prova secondo l’articolo 33 OSCi6 devono essere prestati entro 14 giorni dall’inizio dell’impiego. Se in determinati giorni il periodo d’impiego a titolo di prova si svolge su base oraria, è computato un giorno di servizio ogni otto ore; se dopo questo calcolo il saldo è di almeno cinque ore è computato un ulteriore giorno di servizio.
Il mansionario può prevedere che la persona che presta servizio civile frequenti un corso di cinque giorni secondo l’articolo 80 capoverso 1 lettera a OSCi prima o subito dopo l’inizio dell’impiego e un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera b-f OSCi prima o durante le quattro settimane iniziali dell’impiego.
Art. 13 Spese
L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio al luogo di lavoro e gli spostamenti relativi alle prestazioni a domicilio.
Se decide che la persona che presta servizio civile deve utilizzare un mezzo privato invece del trasporto pubblico versa un’indennità di 65 centesimi per chilometro.
Art. 14 Valutazione
Il CIVI valuta i test pilota all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Valuta in particolare:
l’efficacia e l’efficienza dei modelli d’impiego;
le questioni finanziarie e di responsabilità;
i benefici degli impieghi e la soddisfazione dei famigliari, delle persone che necessitano di assistenza e degli istituti d’impiego;
le opportunità e i rischi degli impieghi svolti.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali valuta la compatibilità tra i test pilota svolti e l’indennità di perdita di guadagno.
Il DEFR informa il Consiglio federale sui risultati dei test pilota e sulle sue intenzioni riguardo alle fasi successive.
Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2022.
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2023.7