831.301.114
Ordinanza del DFI
sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
del 14 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2026)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 10 capoverso 1quater della legge federale del 6 ottobre 20061
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LPC);
visto l’articolo 26a dell’ordinanza del 15 gennaio 19712 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI);
visto l’articolo 9 capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 20203
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD);
visto l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 20214 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani,
ordina:
Art. 1
La ripartizione dei Comuni nelle tre regioni rilevanti per il rispettivo importo massimo della pigione riconosciuta figura nell’allegato 1.
Dopo una fusione o una scissione di Comuni che incide sulla ripartizione si applica la ripartizione precedente secondo l’allegato 1 fino all’attribuzione del nuovo Comune a una regione.
Art. 2
Gli importi massimi che sono stati ridotti o aumentati in seguito a una richiesta secondo l’articolo 10 capoverso 1sexies LPC o dell’articolo 9 capoverso 6 LPTD figurano nell’allegato 2.
Art. 35
Nel caso di una riduzione degli importi massimi, il mese determinante per verificare se nel Comune interessato la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni complementari e dei beneficiari di prestazioni transitorie è coperta (art. 10 cpv. 1sexies LPC e art. 9 cpv. 6 LPTD) è quello di maggio dell’anno precedente.
Art. 4
L’entità della riduzione o dell’aumento è espressa in punti percentuali interi.
In caso di riduzione, un arrotondamento per eccesso o per difetto è applicato per continuare a garantire la copertura del 90 per cento secondo l’articolo 3.
La percentuale si applica a tutte le economie domestiche di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e all’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD.
In deroga ai capoversi 1 e 3, l’importo massimo può essere aumentato all’importo massimo di una regione il cui importo massimo è superiore secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD, a condizione che non sia superato l’aumento massimo del 10 per cento secondo l’articolo 10 capoverso 1sexies LPC e l’articolo 9 capoverso 6 LPTD.6
Art. 5
L’ordinanza del DFI del 12 marzo 20207 sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è abrogata.
Art. 6
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
Regioni8
(art. 1)
Importi massimi dei Comuni9
(art. 2)