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Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

831.307 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/831-307/it/ordinanza-01-sull-adeguamento-delle-prestazioni-complementari

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 1 gen 2008.

Emanato con: Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari (AS 2000 2636),

Versione giusta: Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari (AS 2002 3348)

831.307

Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 18 settembre 2000 (Stato 29 ottobre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 831.30

Art. 12

Footnotes

  1. [2] Abrogato dall’art. 3 n. 2 dell’O 03 del 20 set. 2002 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI (RS 831.308). 3 [RU 1998 2584]
Citato in

Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione

Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera b LPC sono aumentati come segue:

  1. per persone sole, a 13 200 franchi al massimo;

  2. per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a 15 000 franchi al massimo.

Citato in ·

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore

L’ordinanza 99 del 16 settembre 19983 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

RU 2000 2636