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Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

901.2 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 mar 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/901-2/it/legge-federale-sulla-concessione-di-fideiussioni-e-di-contributi-sui-costi-di-interesse-nelle-regioni-montane-e-nelle-altre-aree-rurali

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Abrogato da: Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (AS 2020 407)

Emanato con: Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (AS 2020 407)

901.2

Legge federale
sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

del 14 dicembre 2018 (Stato 1° marzo 2020)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181,

Footnotes

  1. [1] FF 2018 1049

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19762 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

Footnotes

  1. [2] [RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187 art. 10, 2006 2197 all. n. 123, 2007 693 art. 13 cpv. 2 n. 1, 2012 3655 n. I 27]

II

Disposizioni transitorie dell’abrogazione del 14 dicembre 2018

1 I contratti di fideiussione in corso all’atto dell’abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20063 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

Footnotes

  1. [3] RS 951.25

2 I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell’economia secondo il diritto anteriore.

3 La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 5 della presente legge.

4 La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 6 della presente legge.

III

Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 20204

Footnotes

  1. [4] DCF del 15 gen. 2020.