910.14
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura
(Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
del 4 aprile 2001 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 76 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),3 ordina:
Sezione 1 Principio
Art. 1
Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.
Essa concede gli aiuti finanziari ai Cantoni affinché questi versino contributi finanziari ai gestori per la gestione di superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore, nonché per l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell’ambito delle condizioni di cui nelle sezioni2 e 4 (contributi per la qualità ecologica).
Sezione 2 Condizioni per il versamento dei contributi per la qualità ecologica
Art. 2 Destinatari dei contributi
Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti (OPD).
RU 2001 1310
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4871).
Art. 3 Qualità biologica
Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all’articolo 40 OPD5 e al numero 3.1 dell’allegato OPD, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica:6
prati sfruttati in modo estensivo;
prati sfruttati in modo poco intensivo;
terreni da strame;
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
7 pascoli estensivi;
8 pascoli boschivi (pascoli alberati, selve);
9 vigneti con biodiversità naturale.
Le esigenze che il Cantone stabilisce in materia di qualità biologica delle superfici di compensazione ecologica devono corrispondere alle direttive secondo l’articolo 20 e alle esigenze minime secondo l’allegato1 e devono essere approvate dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).10
Possono essere versati contributi per le paludi, i siti di riproduzione di anfibi, i prati e i pascoli secchi di importanza nazionale, conformemente all’articolo 18a LPN, se sono annunciati come superfici di compensazione ecologica conformemente all’articolo 40 OPD e ai numeri 3.1.2.1 e 3.1.2.2 dell’allegato OPD, se la loro protezione è garantita mediante accordi conclusi fra il Cantone e il gestore e se adempiono le corrispondenti esigenze.11
Art. 4 Interconnessione
Sono versati contributi per le superfici di compensazione ecologica di cui al numero 3.1 dell’allegato OPD12 considerate superficie agricola utile e che corrispondono alle esigenze del Cantone in materia di interconnessione.
Sono versati contributi per l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica soltanto se le superfici sono disposte e gestite conformemente alle disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone. Un progetto di interconnessione dura sei anni.13
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6157).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6313).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
Le esigenze del Cantone in materia di interconnessione di superfici di compensazione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l’allegato2 e devono essere approvate dall’UFAG.14
Art. 515 Cumulo
Per la stessa superficie di compensazione ecologica possono essere versati contributi per la qualità biologica (art. 3) e contributi per l’interconnessione (art. 4), purché siano adempiute sia le esigenze dell’articolo 3 sia le esigenze dell’articolo4.
Art. 6 Periodo obbligatorio
I contributi per la qualità sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici durante almeno sei anni in modo conforme alle esigenze di cui all’articolo 3. Anche i successivi periodi obbligatori durano sei anni.16
I contributi per l’interconnessione sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici sino alla scadenza della durata del progetto in modo conforme alle esigenze di cui all’articolo4. I successivi periodi obbligatori durano sei anni.17
Una volta scaduto il periodo obbligatorio, le superfici al beneficio dei contributi di cui nella presente ordinanza possono continuare ad essere gestite come prima della concessione dei contributi, conformemente alle ulteriori prescrizioni legali.
Sezione 3 Entità degli aiuti finanziari della Confederazione
Art. 718
L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all’80 per cento dei contributi computabili.
Sono computabili i contributi versati ai gestori sino a concorrenza dei seguenti importi:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6157). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6313).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 Per la qualità biologica Per l’interconnessione (fr. per ha e anno o per albero (fr. per ha e anno o per albero e e anno) anno) Regione di Zone di Regione di Zone di pianura – zona montagna III-IV pianura – zona montagna III-IV di montagna II di montagna II Prati estensivi, prati poco 1000.– 700.– 1000.– 500.– intensivi e terreni da strame Pascoli e pascoli boschivi 500.– 300.– 500.– 300.– estensivi (pascoli alberati L’importo è versato di volta e selve) in volta nella misura del 50 % al massimo per la qualità della flora e della struttura.
Siepi, boschetti campestri 2000.– 2000.– 1000.– 500.– e rivieraschi Vigneti con biodiversità 1000.– 1000.– 1000.– 500.– naturale Alberi da frutto ad alto fusto 30.– 30.– 5.– 5.– nei campi Alberi indigeni isolati adatti 5.– 5.– al luogo e viali alberati Altre superfici di compensa- 1000.– 500.– zione ecologica su superficie agricola utile
Sezione 4 Procedura per il versamento di contributi per la qualità ecologica,
controlli
Art. 8 Presentazione della domanda
I gestori devono inoltrare le domande di contributi per la qualità ecologica per scritto, tra il 15 aprile e il 15 maggio, al Cantone.
Il Cantone decide:
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
quali moduli devono essere firmati;
se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 200319 sulla firma elettronica.20
Introdotto dal n. II 3 dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5855).
Il Cantone stabilisce le esigenze dal profilo della prova della qualità biologica e dell’interconnessione delle superfici.
Art. 9 Esame del diritto ai contributi
Il Cantone esamina il diritto del richiedente ai contributi e la qualità biologica o l’interconnessione delle singole superfici e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento.
Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 199821 sui dati agricoli.
Art. 10 Ritiro della domanda
Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto il Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.
Art. 11 Versamento dei contributi
Il Cantone paga i contributi ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
Art. 1222 Controlli
Il Cantone controlla:
le superfici che adempiono le esigenze della qualità biologica durante l’ultimo anno del periodo obbligatorio, se il gestore si impegna per un nuovo periodo;
le superfici interconnesse almeno una volta durante il periodo obbligatorio;
inoltre, almeno il 10 per cento di tutte le superfici entro sei anni.
Art. 13 Coinvolgimento di organizzazioni
Il Cantone può ricorrere a organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali per l’attestazione della qualità e per controlli.
Esso verifica, per campionatura, l’attività esercitata da tali organizzazioni.
Sezione 5 Riduzione e diniego dei contributi
Art. 14
I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere;
ha ostacolato i controlli;
non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;
non ha adempiuto le condizioni e gli oneri previsti dalla presente ordinanza o che gli sono stati imposti sulla base della presente ordinanza;
non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge del 24 gennaio 199123 sulla protezione delle acque, dalla legge del 7 ottobre 198324 sulla protezione dell’ambiente o dalla LPN.
L’inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso1 lettera e dev’essere constatata con una decisione cresciuta in giudicato.
In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.
Sezione 6 Procedura per il versamento globale degli aiuti finanziari da parte
della Confederazione
Art. 15 Presentazione della domanda
Il Cantone inoltra la domanda per l’ottenimento di aiuti federali all’UFAG.25
La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:
l’importo previsto per i contributi ai gestori;
le esigenze stabilite dal Cantone secondo gli articoli 3 e 4;
il finanziamento residuo.
Art. 16 Esame della domanda
L’UFAG esamina la domanda del Cantone.
Collabora con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)26 nell’esame delle domande.
Per esaminare le domande può ricorrere a periti esterni.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 17 Approvazione della domanda e determinazione degli aiuti finanziari
L’UFAG approva la domanda e determina l’ammontare degli aiuti finanziari.
Art. 18 Versamento degli aiuti finanziari e inoltro dei conteggi
L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest’ultimo l’importo totale.
Il Cantone deve restituire i contributi che non possono essere versati entro cinque anni agli aventi diritto.
Il Cantone inoltra all’UFAG entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell’anno seguente il conteggio finale.
Art. 19 Notificazione di decisioni, rapporto
Il Cantone notifica all’UFAG le proprie decisioni su ricorso; le decisioni relative ai contributi sono trasmesse solo su richiesta.
Esso riferisce periodicamente in merito all’esecuzione secondo le disposizioni dell’UFAG e dell’UFAM. Invia all’UFAG entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione una lista dei progetti di interconnessione autorizzati.27
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 2028 Direttive
Per determinare la qualità biologica dei prati sfruttati in modo estensivo e dei prati sfruttati in modo poco intensivo, dei terreni da strame, dei pascoli estensivi e dei pascoli boschivi (pascoli alberati e selve), dei vigneti con biodiversità naturale e degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, l’UFAG può emanare, in collaborazione con l’UFAM, le direttive riguardanti l’allegato1. Queste comprendono segnatamente:
la metodica per la valutazione delle superfici;
liste di piante indicatrici per la prova della qualità biologica;
liste di elementi strutturali per la prova della qualità biologica.
Art. 21 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
A tal fine, si avvale della collaborazione dell’UFAM e, se necessario, di altri uffici federali interessati.
In collaborazione con l’UFAM, vigila sull’esecuzione a livello cantonale.
Art. 21a29 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2007
Per le superfici di cui all’articolo 3, che sono state annunciate entro il giorno di riferimento nel 2007, e per i progetti di interconnessione regionale di cui all’articolo4, che sono stati approvati dal Cantone entro la fine del 2007, valgono durante il periodo obbligatorio corrente le esigenze in vigore di cui agli allegati1 e 2. Il Cantone può fissare un termine transitorio più breve.
Art. 21b30 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2009
I gestori che hanno annunciato le superfici di cui all’articolo4 prima del 1° gennaio 2010 ricevono i contributi secondo il diritto anteriore sino alla scadenza del periodo obbligatorio convenuto. Il Cantone può prevedere un disciplinamento derogatorio.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: ...31
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2001.
Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6157).
Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6313).
Le modifiche possono essere consultate alla RU 2001 1310.
Allegato 132 (art. 3) Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione
Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo e terreni da strame 1.1 Esigenze minime in materia di qualità Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
1.2 Valutazione della qualità
Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gestore.
La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate
Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico. Per ogni superficie di prova si deve tenere un protocollo delle specie testimone. Deve essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
1.3 Prescrizioni relative alla gestione Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l’autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.
Pascoli estensivi, pascoli boschivi (pascoli alberati e selve) e vigneti con biodiversità naturale 2.1 Esigenze minime in materia di qualità Sulla particella sono presenti le piante indicatrici o le strutture necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 2.2 Valutazione della qualità
Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gestore.
La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate
Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico. Si deve tenere un protocollo delle specie testimone e delle strutture. Deve essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi Esigenze minime in materia di qualità
La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2 m, esclusa la fascia inerbita.
Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni.
Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a1,5 m di altezza deve essere di almeno 170 cm.
Prescrizioni relative alla gestione
Ogni 5–8 anni, il 20–40 per cento degli arbusti vengono curati in modo selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede.
La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all’anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell’articolo 45 capoversi2 o 3 OPD33. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà.
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 4.1 Esigenze minime in materia di qualità
La superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. Per quanto riguarda i ciliegi, i noci e i castagni, la densità massima è di 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La distanza fra gli alberi è al massimo di 30 m.
Il frutteto ad alto fusto deve essere combinato localmente con un’altra superficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell’area sottostante oppure a una distanza di al massimo 50 m.34 Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti:
– i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; – i terreni da strame; – i pascoli estensivi e i pascoli boschivi che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; – i maggesi fioriti, – i maggesi da rotazione, – i bordi dei terreni coltivati, – le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi.
d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue: Numero di alberi Grandezza della superficie computabile di cui alla lettera c 0-200 0,5 are per albero oltre 200 almeno1 ettaro Valutazione della qualità
Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gestore.
La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate
Gli alberi che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelli che non le adempiono, come pure le superfici computabili sono determinati in un piano corografico.
4.3 Prescrizioni relative alla gestione
Gli alberi vanno tagliati a regola d’arte.
Il numero di alberi rimane almeno costante durante il periodo obbligatorio.
Allegato 235 (art. 4) Esigenze minime per l’interconnessione
Esigenze minime per l’interconnessione 1.1 Stato iniziale Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: – superficie agricola utile (SAU); – superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE); – oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; – spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa; – regione d’estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili. Lo stato iniziale viene descritto.
1.2 Definizione degli obiettivi Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato. Negli obiettivi devono figurare le seguenti indicazioni:
occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste ultime vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni;
occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi ultimi informano sull’efficacia desiderata riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare e favorire le specie bersaglio e le specie faro;
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6157). Aggiornato dal n. II dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6313).
c. occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Il tipo di superficie di compensazione ecologica da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione devono essere fissate. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di sei anni un valore di almeno il5 per cento della SAU quale SCE ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore compreso fra il12 e il 15 per cento SCE della SAU, per zona, di cui almeno il 50 per cento della SCE deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate quelle SCE che: – adempiono i criteri di qualità biologica; – sono gestite quali maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura o bordi di terreni coltivati; o – sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Se le specie bersaglio e le specie faro selezionate presentano esigenze per quanto riguarda lo spazio vitale, che non sono considerate nelle prescrizioni relative alla gestione delle SCE conformemente all’OPD36, occorre definire le misure di gestione e le valorizzazioni corrispondenti. Le specie bersaglio e le specie faro si rifanno in gran parte alle prescrizioni relative alla gestione che vanno al di là di quelle richieste nell’OPD;
gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.
Le superfici devono essere previste in particolare: – lungo corsi d’acqua, tenendo conto che a questi ultimi deve essere garantito lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; – lungo i boschi; – in vista dell’ampliamento di superfici di compensazione ecologica e di protezione della natura esistenti nonché in vista del loro tamponamento. Sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della configurazione del paesaggio e dei programmi di promozione delle specie vanno sfruttate.
Sistemazione auspicata L’auspicata sistemazione territoriale delle SCE deve essere rappresentata su un 1.4 Attuazione Devono essere illustrati in un progetto d’attuazione: – il promotore del progetto; – i responsabili del progetto; – il fabbisogno finanziario e il concetto di finanziamento; – la prevista attuazione. Affinché un’azienda possa percepire contributi di interconnessione, deve aver luogo una consulenza specifica per ogni singola azienda. Il promotore del progetto conclude accordi con i gestori. Dopo tre anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
Continuazione di progetti di interconnessione Prima dello scadere del periodo obbligatorio di sei anni occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione. Le finalità (obiettivi d’efficacia, obiettivi d’attuazione e misure) vanno verificati e adeguati. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n.1.1–1.4).