916.141
Ordinanza
concernente il sostegno finanziario straordinario
per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini)
del 20 maggio 2020 (Stato 1° giugno 2020)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 13 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente ordinanza si prefigge di limitare le conseguenze economiche della lotta contro l’epidemia di coronavirus (COVID-19) nel settore vitivinicolo mediante la concessione di un sostegno finanziario straordinario alle aziende che declassano vini a denominazione di origine controllata (DOC) dell’annata 2019 e di quelle precedenti in vini da tavola.
Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddisfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 2 Sostegno finanziario e contributi
Il sostegno finanziario della Confederazione è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso 1, fatta salva la durata del controllo di cui all’articolo 8 capoverso 3.
Il sostegno finanziario della Confederazione è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019 ai sensi dell’articolo 30b capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino.
I Cantoni, attraverso un sostegno cantonale, possono attribuire contributi alle aziende del loro Cantone le cui offerte non possono essere considerate a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.
Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato in vino da tavola ammonta a 2 franchi.
Art. 3 Esigenze relative ai vini DOC declassati
I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:
adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20073 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle bevande;
dal 1° aprile 2020 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»;
sono commercializzati prima del 30 giugno 2022 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.
I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere immagazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente».
I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.
Art. 4 Aventi diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):
a. sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20075 sul vino;
b. controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordinanza sul vino;
c. che soddisfano le esigenze relative al controllo e al pagamento degli emolumenti ai sensi degli articoli 34 capoverso 1, 34e e 38 dell’ordinanza sul vino; e
d. situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sul vino di almeno 200g/m2 per i vini bianchi e 200g/m2 per i vini rossi rispetto alle rese massime di cui all’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza sul vino.
Art. 5 Bando d’asta e offerte
L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il bando d’asta sul suo sito Internet.
L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contributo l’offerente richiede per tali quantitativi.
Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.
L’offerente può presentare al massimo tre offerte.
Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.
Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.
Art. 6 Attribuzione dei contributi
I contributi della Confederazione sono attribuiti nel primo turno tra le offerte delle aziende situate in uno stesso Cantone, nel limite del sostegno finanziario ripartito secondo l’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Se il sostegno attribuito a questo Cantone non è esaurito al primo turno, i contributi della Confederazione sono attribuiti in un secondo turno, senza considerare la ripartizione di cui all’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso.
L’UFAG decide in merito all’attribuzione dei contributi e comunica agli aventi diritto la decisione di attribuzione.
Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l’importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente.
L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni l’elenco delle aziende situate sul suo territorio in cui le offerte non possono essere considerate completamente o in parte a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.
I Cantoni attribuiscono i loro contributi in base al loro preventivo in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Informano il Controllo svizzero del commercio dei vini e l’UFAG delle loro decisioni di attribuzione.
Se la somma del volume ai sensi del capoverso 3 e del volume di attribuzione del Cantone è inferiore al volume minimo secondo l’articolo 5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.
Art. 7 Versamento di contributi
1
L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti:
un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;
le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già commercializzati;
i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da commercializzare entro il 30 giugno 2022.
2 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.
3 L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo.
Art. 8 Controllo
Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre 20076 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasformazione finale. I controlli vanno effettuati entro il 30 novembre 2022.
In caso d’infrazione dell’articolo 3 o delle esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di controllo informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 marzo 2023 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscontrate.
Le spese di controllo sono in linea di principio a carico dell’UFAG e sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese per un controllo specifico superiore a quattro ore sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.
Art. 9 Restituzione del contributo
I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
Art. 10 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.