916.146
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso3, 69, 177 capoverso1 e 180 capoverso3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura),2 ordina:
Sezione 1 Notifica dell’inizio dell’attività
Art. 1
Chiunque intenda esercitare il commercio dei vini è tenuto a notificarlo alla Direzione (art. 6 lett. b) 30 giorni prima dell’inizio della sua attività. La notifica dev’essere corredata di una copia autenticata dell’iscrizione nel registro di commercio.
La Direzione conferma per scritto la notifica.
Per commercio dei vini si intendono le operazioni e per vino i prodotti vitivinicoli giusta l’articolo 67 capoverso 2 della legge sull’agricoltura3.4
Sezione 2 Contabilità e inventario
Art. 2 Contabilità delle cantine5
Chiunque eserciti il commercio dei vini è tenuto a registrare tutte le sue operazioni in un modulo autorizzato dalla Direzione.
La contabilità dev’essere tenuta correntemente e senza ritardi. Contiene le registrazioni delle entrate e delle uscite unitamente ai nomi dei fornitori e degli acquirenti attivi nel settore del commercio. Le registrazioni vengono effettuate secondo la quantità, l’annata, la varietà e la designazione specifica.
La contabilità e i relativi documenti giustificativi devono permettere di accertare in ogni momento:
a. la denominazione di origine, la denominazione di provenienza e la designazione specifica;
RU 1997 1182
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
le varietà viticole e l’annata;
le scorte;
l’utilizzazione.
Se i prodotti sono stati trattati, vanno registrate tutte le variazioni del volume. Le registrazioni vengono effettuate secondo la quantità, l’annata, la varietà e la designazione specifica.
Per i prodotti indigeni dev’essere presentato, quale prova per la denominazione e l’annata, il certificato del controllo ufficiale della vendemmia unitamente ai documenti concernenti la limitazione del raccolto.
Per i prodotti esteri dev’essere presentato un certificato di origine o di provenienza rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese di produzione.
Art. 3 Obbligo di informare e di collaborare
Su richiesta, la contabilità delle cantine dev’essere presentata alla Direzione.
Alla Direzione devono essere fornite l’assistenza e le informazioni necessarie. Vanno messi a sua disposizione i giustificativi del controllo come libri contabili, corrispondenza, fatture, certificati di origine, bollette di cauzione, lettere di vettura, documenti doganali e bollette di consegna.
Art. 4 Inventario
Chiunque eserciti il commercio dei vini deve allestire un inventario delle scorte di prodotti disponibili, ripartite quantitativamente secondo le varietà e le designazioni specifiche nonché con l’indicazione dell’annata, qualora il prodotto venisse messo in vendita con tale indicazione.
L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 31 gennaio.6
Art. 57 Eccezioni
Gli articoli 1–4 non sono applicabili:
a. alle aziende che in Svizzera comprano e rivendono esclusivamente prodotti imbottigliati, in bottiglie con etichette e tappi non riutilizzabili, non effettuano né importazioni né esportazioni di vino e hanno un giro d’affari annuo di 1000 hl al massimo. La loro attività commerciale vinicola può essere controllata in qualunque momento, conformemente all’articolo3 capoverso 2;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4911).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
b. ai produttori che trasformano e vendono i loro propri prodotti e acquistano, nella stessa regione di produzione, un quantitativo di 20 hl al massimo, purché soggetti a un controllo cantonale equivalente. L’Ufficio federale dell’agricoltura decide su domanda in merito all’equivalenza dei controlli cantonali.
Sezione 2a8: Deroga all’iscrizione al registro di commercio
Art. 5a
I produttori definiti nell’articolo 5 lettera b non soggiacciono all’obbligo dell’iscrizione nel registro di commercio giusta l’articolo 68 capoverso1 lettera a della legge sull’agricoltura.
Sezione 3 Autorità di controllo
Art. 6 Commissione e Direzione
Gli organi incaricati del controllo della contabilità e delle cantine sono:
la Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (Commissione);
la Direzione della Commissione.
Art. 7 Composizione della Commissione
La Commissione si compone di dieci membri al massimo e di nove supplenti al massimo. 9 Vengono nominati dal Dipartimento federale dell’economia 10 (Dipartimento) per un periodo di quattro anni. Il Dipartimento designa il presidente.
Le organizzazioni dei consumatori sono rappresentate nella Commissione con due membri.11 Gli altri membri e relativi supplenti fanno parte delle cerchie interessate dell’economia vinicola. Il presidente non deve necessariamente appartenere a queste cerchie.
Un rappresentante dell’Ufficio federale dell’agricoltura, uno dell’Ufficio federale della sanità pubblica e uno delle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari partecipano di diritto, a titolo consultivo, alle sedute della Commissione. La Commissione può invitare ulteriori esperti.
Introdotta dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1761).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
Art. 8 Compiti della Commissione
La Commissione, in particolare:
garantisce il controllo periodico della contabilità e delle cantine;
nomina il direttore e gli ispettori della Direzione;
consiglia la Direzione in merito all’esecuzione della presente ordinanza;
vigila sulla Direzione in relazione all’esecuzione della presente ordinanza;
12 presenta richieste in relazione alla tutela delle denominazioni ai sensi dell’articolo 67 capoverso1 della legge sull’agricoltura13.
Il Dipartimento può assegnare alla Commissione ulteriori compiti.
Art. 9 Compiti della Direzione
La Direzione, in particolare:
accetta le notifiche e pubblica l’elenco delle aziende attive nel settore del commercio dei vini;
esegue il controllo della contabilità e delle cantine;
14 sporge denuncia al Cantone competente in caso di delitto giusta l’articolo 172 capoverso1 della legge sull’agricoltura15;
presenta, ogni anno, all’Ufficio federale dell’agricoltura una ricapitolazione degli inventari giusta l’articolo 4;
16 riscuote gli emolumenti giusta la tariffa degli emolumenti;
stende il rapporto di gestione all’attenzione della Commissione;
17 sollecita per scritto e senza indugio le aziende notificate presso la Direzione, che non hanno presentato le notifiche del giro d’affari e dell’inventario entro i termini prestabiliti o che non hanno pagato gli emolumenti ed impone loro una tassa di ammonimento, il cui importo varia da 20 a 200 franchi;
18 controlla i documenti d’accompagnamento per l’esportazione richiesti dall’Unione europea e notifica senza indugio all’Ufficio federale dell’agricoltura le possibili infrazioni.
Introdotta dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
Introdotta dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).
La Direzione può svolgere compiti nell’interesse del settore vinicolo, in particolare rilevazioni statistiche contro pagamento dei relativi costi. Il mandato dev’essere approvato dalla Commissione.19
Art. 9a20 Emolumenti
La Commissione pubblica una tariffa degli emolumenti. Questa sottostà all’approvazione del Dipartimento.
Art. 10 Collaborazione con le autorità
Nell’ambito delle attività loro affidate, la Commissione e la Direzione trasmettono ai servizi della Confederazione e dei Cantoni, su richiesta, tutte le informazioni necessarie.
Nell’ambito delle attività loro affidate, notificano alle autorità competenti tutte le constatazioni riguardanti infrazioni alla legislazione sull’agricoltura e sulle derrate alimentari.
L’Amministrazione federale delle dogane comunica alla Direzione i dati inerenti allo sdoganamento necessari per l’esecuzione della presente ordinanza.
Su richiesta i servizi della Confederazione e dei Cantoni forniscono alla Commissione e alla Direzione tutte le informazioni necessarie per la loro attività.21
Art. 1122
Sezione 4 Vigilanza23
Art. 1224
Art. 13 ...25
La Commissione è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento, al quale è tenuta a presentare, ogni anno, per approvazione, il rapporto di gestione e il conto annuale.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).
Introdotto dal n. I 9 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).
Nuovo testo giusta il n. II 102 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 14 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate:
l’ordinanza del 12 maggio 195926 sul commercio dei vini;
l’ordinanza del DFI del 1° luglio 196127 sul commercio dei vini.
Art. 15 Modifica del diritto previgente
L’ordinanza del 23 dicembre 197128 concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli è modificata come segue:
Art. 18 cpv.1 e 2
...
Art. 39 cpv. 2
Abrogato
Art. 16 Disposizione transitoria
Le aziende, che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono titolari di un permesso per l’esercizio del commercio dei vini rilasciato in virtù del vecchio diritto e sono soggette all’obbligo di notifica giusta la presente ordinanza, vengono considerate notificate ai sensi dell’articolo1. Ciò vale anche per le aziende con un permesso provvisorio.
Art. 16a29 Disposizione transitoria inerente alla modifica dell’8 marzo 2002
I produttori sottoposti al controllo in seguito alla modifica della presente ordinanza dell’8 marzo 2002 devono annunciarsi entro il 31 dicembre 2002 presso il servizio di controllo giusta articolo 6 oppure, nei casi di cui all’articolo 5 lettera b, presso il servizio cantonale di controllo.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.
[RU 1959 429, 1982 323, 1984 340, 1991 370 all. n. 9]
[RU 1961 621, 1982 1236 2362]
[RU 1972 56 220, 1976 2042, 1980 355 n. I 2, 1981 362, 1987 2497, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087. RU 1999 295 art. 5 lett. a].
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1382).