916.443.102.1
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
1
del 15 ottobre 2021 (Stato 8 febbraio 2024)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie;
visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
ordina:
Art. 14 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno
L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 25 Importazione di carni di pollame
L’importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:
carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6876 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria;
carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:
ogni singola partita è stata autorizzata dall’autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,
il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l’importazione,
prima dell’invio di ciascuna partita, l’azienda di destinazione ha confermato per iscritto all’autorità competente del luogo di provenienza l’accettazione della partita, e
la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell’azienda di destinazione.
Art. 3 Divieto di importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova
L’importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 4 Importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione
È autorizzata l’importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni stabilite nellʼallegato se le uova sono sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6877 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria.
Art. 5 Divieto di importazione di sottoprodotti di origine animale
L’importazione di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 68 Certificati sanitari
Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/22359.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 202010 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2021.
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell’UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024 |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Polonia
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria