916.443.110
Ordinanza dell’USAV
che istituisce misure destinate a proteggere
le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria
e a impedire la diffusione di tale epizoozia
del 9 aprile 2021 (Stato 19 aprile 2021) (Stato 19 aprile 2021)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoversi 1 e 2 lettera b della legge
del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza
del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina misure di protezione del pollame da cortile dall’influenza aviaria e stabilisce i territori in cui si applicano tali misure (territori disciplinati).
Disciplina l’esportazione dalla Svizzera di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, uova di trasformazione e da consumo e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.
Art. 2 Territori disciplinati
I territori disciplinati sono stabiliti nell’allegato.
Art. 3 Misure
Nei territori disciplinati si applicano le seguenti misure:
la stabulazione di pollame da cortile nuovo e l’uscita di pollame da cortile sono vietate;
i mercati e le manifestazioni con pollame da cortile sono vietati;
il trasporto di liquame e letame di pollame da cortile dai territori disciplinati è vietato.
In deroga al capoverso 1 lettera a il veterinario cantonale può autorizzare:
la stabulazione di nuovi effettivi e l’uscita di effettivi;
il trasporto di pollame da cortile destinato alla macellazione diretta all’interno o al di fuori del territorio disciplinato; se la macellazione viene effettuata in un altro Cantone, è inoltre necessario il consenso del veterinario cantonale competente.
Art. 4 Notifiche
Nei territori disciplinati gli avicoltori con 100 o più volatili devono immediatamente notificare al veterinario cantonale quanto segue:
una diminuzione dell’assunzione di mangime e acqua o della deposizione di uova superiore al 20 per cento nell’arco di tre giorni;
un aumento del tasso di mortalità superiore al 3 per cento in una settimana.
Nei territori disciplinati gli avicoltori con meno di 100 volatili devono notificare al veterinario cantonale il decesso di due o più animali nell’arco di una giornata.
Art. 5 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame
Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale esegue controlli a campione dei virus dell’influenza A nelle aziende detentrici di pollame nei territori disciplinati.
Art. 6 e 73
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2021 e si applica, fatto salvo il capoverso 2, fino al 30 aprile 2021.
Gli articoli 6 e 7 si applicano fino al 18 aprile 2021.
Territori disciplinati
(art. 2)
I seguenti Comuni sono territori disciplinati secondo la presente ordinanza.
Cantone di Argovia
Böttstein
Bözberg
Bözen
Effingen
Eiken
Elfingen
Frick
Full-Reuenthal
Gansingen
Gipf-Oberfrick
Hellikon
Herznach
Hornussen
Kaiseraugst
Kaisten
Laufenburg
Leibstadt
Leuggern
Magden
Mandach
Mettauertal
Möhlin
Mönthal
Mumpf
Münchwilen (AG)
Obermumpf
Oeschgen
Olsberg
Remigen
Rheinfelden
Riniken
Rüfenach
Schupfart
Schwaderloch
Sisseln
Stein (AG)
Ueken
Villigen
Wallbach
Wegenstetten
Wittnau
Wölflinswil
Zeihen
Zeiningen
Zuzgen
Cantone di Basilea Campagna
Anwil
Arisdorf
Böckten
Buus
Hemmiken
Hersberg
Maisprach
Nusshof
Ormalingen
Rickenbach (BL)
Rothenfluh
Sissach
Wintersingen
Cantone di Sciaffusa
Bargen
Beggingen
Gächlingen
Hallau
Hemmental (frazione di Sciaffusa)
Merishausen
Oberhallau
Schleitheim
Siblingen