930.115
Ordinanza
sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
(Ordinanza sui DPI, ODPI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953
sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/4254 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.
Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI6 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.
Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI7 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1.
Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I–IX menzionati in tali disposizioni.
L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9:
fabbricanti: articolo 8;
mandatari: articolo 9;
importatori: articolo 10;
distributori: articolo 11.
L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.
L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro10.
Art. 7 Disposizioni transitorie
Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
Art. 8 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.
L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.
(art. 1 cpv. 3 e 4)
Concordanza terminologica e diritto applicabile
1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI11 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
Espressioni tedesche
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Schweiz |
Mitgliedstaat | Schweiz |
Drittstaat | Anderer Staat |
Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
Einführer | Importeur |
EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
Espressioni francesi
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Suisse |
État membre | Suisse |
Pays tiers | Autre pays |
Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
Autorité notifiante | Autorité de désignation |
Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
Examen UE de type | Examen de type |
Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
Espressioni italiane
UE | Svizzera |
Unione | Svizzera |
Stato membro | Svizzera |
Paese terzo | Altro Paese |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
Autorità di notifica | Autorità di designazione |
Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
Esame UE del tipo | Esame del tipo |
Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
Direttiva 2003/10/CE: direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38). | Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, Tutela della salute, RS 822.113) e ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio, RS 822.114). |