930.116
Ordinanza
sulla sicurezza degli apparecchi a gas
(Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni;
in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954
sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4265 (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):
l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.
Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio
Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:
utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas8 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.
L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas10:
fabbricanti: articolo 7;
mandatari: articolo 8;
importatori: articolo 9;
distributori: articolo 10.
L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.
Art. 7 Modifica di altri atti normativi
…12
Art. 8 Disposizioni transitorie
Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.
Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.
Art. 9 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.
L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.
(art. 1 cpv. 4 e 5)
Concordanza terminologica e diritto applicabile
1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
Espressioni tedesche
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Schweiz |
Mitgliedstaat | Schweiz |
Drittstaat | Anderer Staat |
Unionsmarkt | Schweizer Markt |
EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
Einführer | Importeur |
Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
Gerät | Gasgerät |
Ausrüstung | Ausrüstung für Gasgeräte |
Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 | Publikation nach Artikel 1 Absatz 3 |
Espressioni francesi
UE | Svizzera |
|---|---|
Union | Suisse |
État membre | Suisse |
Pays tiers | Autre pays |
Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
Autorité notifiante | Autorité de désignation |
État d’avancement de la technique | État des connaissances et de la technique |
Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
Examen UE de type | Examen de type |
Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
Appareil | Appareil à gaz |
Équipement | Équipement pour appareils à gaz |
Communication selon l’art. 4, par. 1 | Publication selon l’art. 1, par. 3 |
Espressioni italiane
UE | Svizzera |
|---|---|
Unione | Svizzera |
Stato membro | Svizzera |
Paese terzo | Altro Paese |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
Autorità di notifica | Autorità di designazione |
Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
Esame UE del tipo | Esame del tipo |
Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
Apparecchi | Apparecchi a gas |
Accessori | Accessori per apparecchi a gas |
Comunicazione ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 | Pubblicazione di cui all’articolo 1 capoverso 3 |
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione |
Direttiva 2014/30/UE: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS 734.5) |
Direttiva 2009/125/CE: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. | Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e disposizioni di cui al capitolo 3 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01) |
Regolamento (UE) n. 305/2011: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. | Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC, RS 933.01) |
Direttiva 2014/53/UE: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2) |
Regolamento (CE) n. 1935/2004: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4. | Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti |
Direttiva 98/83/CE: articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. | Articolo 2 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico |