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Legge federale concernente Svizzera Turismo

935.21 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 1961

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/935-21/it/legge-federale-concernente-svizzera-turismo

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

935.21

Legge federale
concernente Svizzera Turismo
1

del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale2 3,

Footnotes

  1. [2] [CS 1 3]
  2. [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

decreta:

Art. 14

Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Esso assume i seguenti compiti:

  1. analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;

  2. preparare e diffondere messaggi promozionali;

  3. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;

  4. informare in merito all’offerta turistica;

  5. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;

  6. sostenere la commercializzazione dei prodotti;

  7. coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.

Citato in

Art. 25

Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.

Footnotes

  1. [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Art. 3

Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

Art. 46

Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

Footnotes

  1. [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

Art. 57

Footnotes

  1. [7] Abrogato dal n. II 53 della LF del 20 marzo 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° agosto 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 68

La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

Footnotes

  1. [8] Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 20 marzo 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° agosto 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 79

Footnotes

  1. [9] Abrogato dal n. I della LF del 16 dicembre 1994, con effetto dal 1° marzo 1995 (RU 1995 1383; FF 1994 III 1009).

Art. 810

Footnotes

  1. [10] Abrogato dal n. I del DF del 29 settembre 1960, con effetto dal 1° gennaio 1961 (RU 1960 1032).