941.221.1
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare
del 15 agosto 1986 (Stato 27 aprile 2004)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9, capoverso2, della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia (legge sulla metrologia); visti gli articoli5, 7–11, 14, 16, capoverso3, 27, 31 capoverso2, e 32 dell’ordinanza del 17 dicembre 19843 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio e dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,6 ordina:
Sezione 1 Generalità
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le prescrizioni tecniche concernenti l’ammissione e la verificazione degli strumenti per pesare.
Art. 27 Unità
Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni poste sugli strumenti per pesare: grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t)
Art. 3 Condizioni di riferimento
I seguenti valori sono ritenuti condizioni di riferimento per la verificazione degli strumenti per pesare:
RU 1986 2013
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Temperatura: 20°C Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni: 8000 kg/m3 Massa volumetrica dell’aria: 1,2 kg/m3
I pesi campioni o i carichi conosciuti utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo del limite di tolleranza dello strumento per pesare da verificare.
Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per:
Strumenti per pesare Strumenti di misura che servono a determinare la massa o altre grandezze per le quali la massa è determinante, utilizzando l’azione della forza di gravità.
...8
Strumenti per pesare a funzionamento automatico Strumenti per pesare che si mettono in funzione ed effettuano l’operazione della pesatura senza l’intervento dell’operatore.
a i. ...9
Strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB) Strumenti per pesare per determinare la massa di un prodotto trasportato da un nastro durante un certo lasso di tempo, senza frazionamento sistematico della suddetta massa e senza interruzione del movimento del nastro.
Portata di un SPB Quantità di un prodotto trasportato e pesato durante un determinato lasso di tempo.
Portata massima e portata minima (Qmax, Qmin) di un SPB Portata massima e portata minima per le quali lo strumenti per pesare soddisfa le esigenze metrologiche.
Quantità minima di consegna e di ricezione di un SPB La massa minima totalizzata, di un prodotto al disotto della quale il risultato può essere viziato di un errore superiore agli errori tollerati per ogni portata compresa tra la portata massima e la portata minima.
Abrogate dal n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Art. 5 Classi di precisione
...10
Gli strumenti per pesare a nastro sono suddivisi in due classi di precisione:
Denominazione Simboli d’identificazione Media 1 Ordinaria 2
Gli strumenti per pesare a nastro della classe2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali da costruzione e immondizie. L’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio) può accordare eccezioni, in particolare nel commercio dei beni a buon mercato.11
Sezione 2 Ammissione alla verifica
Art. 612
Art. 7 Ammissione di modello
Fatte salve le prescrizioni degli articoli 11–13 dell’ordinanza sulle verificazioni, gli strumenti per pesare a nastro devono subire un’ammissione di modello da parte dell’Ufficio per potere essere presentati alla verificazione.13
L’Ufficio acconsente all’ammissione solo se la costruzione e le qualità metrologiche degli strumenti corrispondono allo stato attuale della tecnica come viene descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). L’Ufficio emana direttive a questo proposito.
Generalmente, l’ammissione è accordata solo se il richiedente può dimostrare che gli strumenti per pesare possono essere mantenuti efficienti e, se necessario, riparati in Svizzera entro un termine ragionevole. L’Ufficio può accordare eccezioni in particolare se il numero degli strumenti in servizio è limitato.
Il bollettino d’ammissione regola lo spazio per i piombi e per le indicazioni segnaletiche degli strumenti.
L’Ufficio pubblica l’ammissione di un modello nel Foglio federale e nei Comunicati ai verificatori e attribuisce i marchi d’ammissione con un numero d’ordine.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136). Abrogato dal
n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Il marchio d’ammissione e il numero d’ordine devono essere apposti sugli strumenti per pesare.15
Sezione 3 Limiti di tolleranza
Art. 816
Art. 9 Limiti di tolleranza applicabili al momento delle verificazioni iniziali e successive agli strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB)
I limiti di tolleranza per ogni carico, totalizzato uguale o superiore alla totalizzazione minima sono i seguenti (prima delle prove lo strumento sarà azzerato durante la marcia a vuoto): Classe 1 0,5% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 0,5% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica Classe 2 1,0% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 1,0% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica
L’errore degli strumenti per pesare utilizzati per il controllo non è incluso nel limite di tolleranza.
Art. 1017 Limiti di tolleranza al momento dei controlli
(limiti di tolleranza in servizio) Per i controlli al di fuori delle verificazioni iniziali o successive viene applicato il doppio dei limiti di tolleranza fissati all’articolo 9 capoverso 1.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Sezione 4 Verificazione, bollatura, piombatura
Art. 11 Validità della verificazione
Le verificazioni successive degli strumenti per pesare a nastro devono avere luogo ogni due anni a condizione che non venga fissato un altro termine nel certificato di ammissione.18
La verificazione di uno strumento per pesare è valida solo per le pese effettuate entro il campo di pesatura, rispettivamente al disotto della quantità minima di consegna o di accettazione.
Art. 12 Regime dell’obbligo di verificazione
e 2 ...19
Le parti degli strumenti per pesare e gli apparecchi addizionali esenti dall’obbligo di essere verificati secondo l’articolo4 capoverso2 dell’ordinanza sulle verificazioni, devono essere provvisti di un’indicazione indelebile e ben leggibile, come ad esempio «teleindicazione non verificata ufficialmente», «stampante non verificata ufficialmente», ecc.
...20
Art. 13 Comunicazione della messa in funzione
Il costruttore, all’occasione il venditore o l’utilizzatore, devono avvisare in tempo l’ufficio cantonale di verificazione competente per la prima messa in funzione o per la dislocazione di uno strumento per pesare (già verificato o meno): nel caso si tratti di strumenti ad ammissione individuale o ad ammissione con validità limitata, l’Ufficio deve essere ugualmente avvisato.
Art. 14 Marchiatura e piombatura da parte dei verificatori
Gli strumenti per pesare sono verificati, bollati e piombati dai verificatori secondo le prescrizioni degli articoli 7 e 8 dell’ordinanza del 25 giugno 198021 sugli Uffici di verificazione.
Sezione 5 Procedure d’esame
Art. 15
I dettagli delle procedure d’esame applicabili al momento delle verificazioni saranno fissati dall’Ufficio nelle prescrizioni di servizio per i verificatori.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Abrogati dal n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136). Abrogato dal n. I dell'O del DFGP del 16 apr. 2004 (RU 2004 2119).
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate le disposizioni seguenti:
gli articoli 9 capoverso2, 10, 67 a 77 e 80 a 88 del regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 191222 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio;
il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 192523 concernente l’ammissione di bilance a inclinazione alla verificazione e alla bollatura ufficiali.
Art. 17 Disposizioni transitorie
Gli strumenti per pesare che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere ancora presentati alla verificazione iniziale durante i due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Gli strumenti per pesare che sono stati verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere presentati alla verificazione successiva.
Al momento delle verificazioni successive degli strumenti per pesare a pesi cursori, la divisione di verificazione e può essere considerata come uguale a10 d se lo strumento ha subìto la verificazione iniziale il più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.
[CS 10 11; RU 1970 936 art. 35 cpv.2, 1971 1796 art. 15 cpv.2; RU 1973 450 art. 23 2228 art. 34, 1986 2013 art. 16 lett. a 2022 art. 17. RU 1991 1306 art. 9]
[CS 10 84, 1952 631, 1955 743, 1963 617, 1980 915 art. 19 lett. b, 1982 2053, 1985 56