951.261
Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus
(Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19)
del 25 marzo 2020 (Stato 26 settembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso3 della Costituzione federale2, ordina:
Sezione 1 Scopo, delimitazione e volume totale delle fideiussioni
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina:
la concessione di fideiussioni solidali a complemento delle misure secondo la legge federale del 6 ottobre 20063 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese;
la partecipazione delle banche e di PostFinance SA al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus (COVID- 19); e
il rifinanziamento di determinati crediti da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).
Le organizzazioni già riconosciute in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e della relativa ordinanza del 12 giugno 20154 (organizzazioni che concedono fideiussioni) possono concedere fideiussioni solidali per attenuare gli effetti economici della lotta contro la pandemia di COVID-19.
Art. 2 Volume totale delle fideiussioni
Il volume totale delle fideiussioni disponibile per coprire le perdite derivanti da fideiussioni concesse dal programma per attenuare gli effetti del coronavirus si basa sui crediti stanziati dall’Assemblea federale.
RU 2020 1077
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3799).
Sezione 2 Fideiussione solidale a condizioni agevolate
Art. 3
Un’organizzazione che concede fideiussioni accorda senza formalità una fideiussione solidale una tantum per crediti bancari dell’ordine di 500 000 franchi al massimo, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l’articolo 13 capoverso3 lettera a, se le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera (richiedenti) dichiarano che:
sono state costituite prima del 1° marzo 2020;
al momento della presentazione della richiesta, non è in corso nei loro confronti una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione;
in seguito alla pandemia di COVID-19 subiscono un notevole pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari; e
al momento della presentazione della richiesta, non hanno già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d’urgenza nell’ambito dello sport o della cultura.
Prima di concedere i crediti garantiti di cui al capoverso 1, ogni banca che in virtù della presente ordinanza partecipa al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus (banca partecipante) deve accettare nei confronti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) le condizioni quadro secondo l’allegato 1. 3I crediti di cui al capoverso 1, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l’articolo 13, sono considerati automaticamente garantiti dall’organizzazione che concede fideiussioni se la banca creditrice ha ricevuto l’accordo di credito secondo l’allegato2 sottoscritto dal richiedente e lo ha inviato all’ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni oppure se ha liberato il corrispondente importo di credito a favore del cliente.
Se la banca creditrice non ha inviato per via elettronica l’accordo di credito sottoscritto all’ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni entro due giorni feriali bancari dalla liberazione dell’importo di credito, la fideiussione diventa efficace soltanto al momento dell’invio all’ufficio centrale.
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può adeguare le condizioni quadro secondo l’allegato 1 e l’accordo di credito secondo l’allegato2 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti.
Sezione 3 Altre fideiussioni solidali
Art. 4
Un’organizzazione che concede fideiussioni può concedere, a complemento dell’articolo3, fideiussioni solidali per crediti bancari dell’ordine, complessivamente, di 20 milioni di franchi al massimo, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l’articolo 13, se:
il richiedente: 1. fornisce le dichiarazioni secondo l’articolo3 capoverso 1 lettere a–d, 2. dispone di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI); e
sulla base di un esame del credito eseguito secondo la prassi del settore, la banca del richiedente, tenendo conto della fideiussione solidale secondo la presente ordinanza, prende una decisione positiva in merito alla concessione del credito e lo conferma all’organizzazione che concede fideiussioni.
L’ammontare della fideiussione solidale secondo il presente articolo:
si riduce della fideiussione solidale di cui all’articolo3 concessa al richiedente;
può, in caso di gravi difficoltà e in via eccezionale, essere aumentata adeguatamente dall’organizzazione che concede fideiussioni oltre i 20 milioni di franchi di cui al capoverso 1. L’aumento deve essere approvato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), d’intesa con il DFF.
Il contratto di fideiussione tra l’organizzazione che concede fideiussioni e la banca partecipante si basa sul contratto tipo contenuto nell’allegato3. Se necessario, il DFF può adeguare l’allegato3 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti.
La dichiarazione del richiedente secondo il capoverso 1 lettera a si basa sulla richiesta di credito contenuta nell’allegato4. Se necessario, il DFF può adeguare l’allegato4 dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti.
L’importo delle fideiussioni solidali secondo il presente articolo è in ogni caso limitato all’85 per cento del nuovo importo di credito concesso dalla banca, a cui si aggiunge un interesse annuo secondo l’articolo 13.
La firma dell’organizzazione che concede fideiussioni può essere apposta a mano, in facsimile o mediante timbro.
Sezione 4 Disposizioni comuni
Art. 5 Durata della fideiussione solidale
La durata di una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza è di cinque anni al massimo. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso2.
Art. 6 Scopo della fideiussione solidale
La fideiussione solidale secondo la presente ordinanza serve esclusivamente alla garanzia di crediti bancari per le esigenze di liquidità correnti del richiedente.
La concessione di una fideiussione solidale è esclusa se:
nel 2019 la cifra d’affari del richiedente ha superato i 500 milioni di franchi; o
il credito da garantire verrebbe utilizzato dal creditore per effettuare nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, diversi dagli investimenti di sostituzione.
Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:
la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;
la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi, fatto salvo il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo la presente ordinanza;
la restituzione di prestiti di gruppo; e
il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza a una società del gruppo a cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente che non ha la propria sede in Svizzera.
Per la concessione di crediti secondo la presente ordinanza, le banche osservano la condizione di cui al capoverso2 lettera a ed escludono per contratto, nei confronti del richiedente, un’utilizzazione del credito secondo i capoversi2 lettera b e 3.
Art. 7 Calcolo della fideiussione solidale
L’importo totale garantito conformemente agli articoli3 e 4 ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d’affari realizzata dal richiedente nel 2019. In assenza del conto annuale definitivo del 2019, fa stato la versione provvisoria o, in mancanza anche di questa, la cifra d’affari del 2018.
Se l’attività è stata avviata il 1° gennaio 2020, o dopo tale data, oppure se in seguito alla costituzione nel 2019 l’esercizio risulta eccessivamente lungo, si considera come cifra d’affari il triplo della massa salariale netta per un esercizio; ma almeno 100 000 franchi e al massimo 500 000 franchi.
Art. 8 Sostegno delle organizzazioni che concedono fideiussioni da parte della Confederazione
Per permettere alle organizzazioni che concedono fideiussioni di concedere fideiussioni solidali secondo la presente ordinanza, la Confederazione si assume:
la copertura pari al 100 per cento delle perdite da fideiussioni in caso di fideiussioni solidali secondo gli articoli3 e 4; e
la copertura delle spese d’amministrazione secondo l’articolo9.
Art. 9 Copertura delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni da parte della Confederazione
La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la concessione delle fideiussioni secondo la presente ordinanza. Le spese amministrative comprendono le spese per l’esame delle richieste, le spese di sorveglianza, le spese per il disbrigo e anche le spese per il ricorso a terzi.
La Confederazione versa annualmente un anticipo dell’80 per cento al massimo delle spese amministrative previste.
Se un’organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell’anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell’organizzazione interessata di un importo pari all’avanzo netto distribuito.
Art. 10 Obblighi delle organizzazioni che concedono fideiussioni
Le organizzazioni che concedono fideiussioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.
La concessione di una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza non può essere vincolata alla fornitura di altre prestazioni da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni.
Art. 11 Presentazione ed esame della richiesta
Un’organizzazione che concede fideiussioni concede fideiussioni solidali su richiesta. Le richieste di credito devono essere presentate mediante modulo alla banca creditrice entro il 31 luglio 2020 e trasmesse dalla banca all’organizzazione che concede fideiussioni entro il 14 agosto 2020. Per i crediti garantiti secondo l’articolo3 vale come richiesta la trasmissione alla banca dell’accordo di credito sottoscritto dal richiedente.
Il richiedente conferma per scritto o in una forma che consente la prova per testo che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta sono complete e veritiere.
Le organizzazioni che concedono fideiussioni esaminano le richieste di fideiussioni solidali in quanto a completezza e correttezza formale.
La SECO disciplina e pubblica i dettagli relativi alla presentazione della richiesta.
Art. 12 Esonero dall’osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto
Per consentire l’esame delle informazioni fornite per la concessione del credito così come della fideiussione, il richiedente deve esonerare l’organizzazione che concede fideiussioni, la banca creditrice e i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS dall’osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d’ufficio.
Per adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza le organizzazioni che concedono fideiussioni, le banche creditrici e i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS possono scambiarsi tra di loro i dati necessari. Il richiedente deve acconsentire a tale scambio.
L’Ufficio federale di statistica pubblica su Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI. L’approvazione, da parte di determinate unità IDI, della pubblicazione dei dati relativi alle loro caratteristiche di base, prevista dall’articolo11 capoverso3 della legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d’identificazione delle imprese, non è necessaria.6
Art. 13 Ammortamento e tasso d’interesse massimo
I crediti concessi secondo la presente ordinanza devono essere ammortizzati integralmente entro cinque anni.
Se l’ammortamento entro i termini prescritti comporta gravi difficoltà per il mutuatario, la banca partecipante può prorogare il termine una tantum di due anni con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni.
Il tasso d’interesse ammonta:
allo 0,0 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da fideiussione solidale secondo l’articolo3;
allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da fideiussione solidale secondo l’articolo4;
al tasso conforme al contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da fideiussione solidale secondo la presente ordinanza.
Il DFF adegua ogni anno al 31 marzo i tassi d’interesse secondo il capoverso 3 lettere a e b agli sviluppi di mercato, la prima volta il 31 marzo 2021. Il tasso d’interesse secondo il capoverso3 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso3 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta al riguardo le banche partecipanti.
Introdotto dall’art. 21 dell'Ordinanza COVID-19 insolvenza del 16 apr. 2020, in vigore dal 20 apr. 2020 con effetto fino al 25 set. 2028 al più tardi (RU 2020 1233 3799).
Art. 14 Obblighi d’informazione delle banche
Le banche partecipanti informano le organizzazioni che concedono fideiussioni almeno a cadenza semestrale sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi dei crediti garantiti secondo gli articoli3 e 4.
Art. 15 Recuperi
Se una fideiussione comporta perdite, l’organizzazione che concede fideiussioni è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito.
I recuperi sono destinati alla Confederazione.
Le spese documentabili effettuate per recuperare l’importo del credito sono deducibili ad eccezione delle spese proprie dell’organizzazione che concede fideiussioni.
Art. 16 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che concedono fideiussioni
Il DEFR stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici della pandemia di COVID-19.
La convenzione disciplina in particolare:
il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione che concede fideiussioni;
l’indennizzo per l’aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi nel quadro delle spese amministrative;
l’esclusione delle disposizioni sul mantenimento del segreto;
i doveri di diligenza delle organizzazioni che concedono fideiussioni per quanto riguarda la sostenibilità delle spese e quindi la solvibilità dei mutuatari;
le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
la liquidazione delle pretese di regresso;
la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;
la procedura in caso di controversie;
la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.
Art. 17 Copertura delle perdite da parte della Confederazione
Gli elementi determinanti per il calcolo della copertura delle perdite da parte della Confederazione sono:
il credito garantito secondo gli articoli3 e 4, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
gli interessi garantiti, nel caso di fideiussioni secondo gli articoli3 e 4.
Art. 18 Conteggi e rapporti al Consiglio federale
Le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi e i documenti necessari per determinare il contributo per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione
La SECO fissa l’importo del contributo per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.
Il DEFR informa ogni anno il Consiglio federale in merito ai risultati dell’attività di sorveglianza e di controllo secondo gli articoli 17 e 18 dell’ordinanza del 12 giugno 20157 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
Art. 18a8 Responsabilità
Se un credito è impiegato per uno scopo inammissibile secondo l’articolo 6, gli organi nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido dei danni sia verso i creditori dell’impresa, della banca creditrice e dell’organizzazione che concede fideiussioni sia verso la Confederazione.
Sezione 5 PostFinance SA
Art. 19
PostFinance SA può partecipare al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus.
È autorizzata esclusivamente in virtù della presente ordinanza a concedere ai suoi clienti esistenti prima del 26 marzo 2020 crediti fino a 500 000 franchi, garantiti secondo l’articolo3. Per il rimanente si applica il divieto di concedere crediti secondo l’articolo3 capoverso3 della legge del 17 dicembre 20109 sull’organizzazione della Posta.
Sezione 6 Rifinanziamento da parte della BNS
Art. 20 Requisiti formali
La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo la presente ordinanza così come di altri crediti nei confronti delle imprese, che una banca detiene in qualità di creditrice, e il loro ritrasferimento alla banca stessa non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS disciplina la modalità di trasmissione e i dati da trasmettere.
Introdotto dall’art. 21 dell'Ordinanza COVID-19 insolvenza del 16 apr. 2020, in vigore dal 20 apr. 2020 con effetto fino al 25 set. 2028 al più tardi (RU 2020 1233 3799).
Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.
Per il ritrasferimento del credito alla banca fa stato il momento in cui la BNS registra o elimina il ritrasferimento del credito nei propri sistemi.
La BNS conferma alla banca ogni giorno feriale bancario il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.
Art. 21 Diritti accessori
Tutte le garanzie collegate ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, alla banca creditrice, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le fideiussioni solidali secondo la presente ordinanza.
Art. 22 Obbligo di documentazione e di informazione
Su richiesta della BNS, la banca è obbligata a trasmetterle tutti i documenti, compresi i contratti di credito, concernenti i crediti ceduti.
Le banche sono inoltre obbligate a comunicare alla BNS entro i termini usuali ogni ammortamento dei crediti ceduti.
Sezione 7 Disposizione penale
Art. 23
Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale10, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque ottenga un credito secondo la presente ordinanza fornendo intenzionalmente informazioni false oppure utilizzi il credito in deroga all’articolo 6 capoverso3.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 24 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)11 e del calcolo dell’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO i crediti garantiti secondo l’articolo 3 non sono considerati capitale di terzi fino al 31 marzo 2022.
Art. 25 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 0.00.
Si applica per un periodo di sei mesi al massimo a partire dalla data d’entrata in vigore.
La durata di validità di cui al capoverso2 è prorogata sino all’entrata in vigore di una legge che sostituisce la presente ordinanza, ma non oltre il 25 settembre 2028.12
Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3799).
Allegato 213 (art. 3 cpv. 3 e 5)
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’DFI del 9 apr. 2020, in vigore dal 10 apr. 2020 (RU 2020 1207).
Allegato 314 (art. 4 cpv. 3)
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’DFI del 9 apr. 2020, in vigore dal 10 apr. 2020 (RU 2020 1207).