961.711
Ordinanza sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita dell’8 settembre 1993 (Stato 21 giugno 2005)
(Ordinanza sull’assicurazione contro i danni, OADa)
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 31 capoverso1 della legge del 20 marzo 19921 sull’assicurazione contro i danni e l’articolo 9 capoverso2 della legge del 23 giugno 19782 sulla sorveglianza degli assicuratori, ordina:
Capitolo 1 Condizioni d’esercizio
Sezione 1 Portata dell’autorizzazione
Art. 1
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) rilascia l’autorizzazione per l’esercizio di uno o più rami assicurativi secondo l’allegato1.
Un istituto assicurativo autorizzato ad esercitare un determinato ramo assicurativo può garantire, senza una particolare autorizzazione, i rischi compresi in un altro ramo, sempre che questi:
siano connessi con il rischio principale;
riguardino l’oggetto coperto contro il rischio principale e
siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
I rischi compresi nei rami assicurativi 14, 15 e 17 non possono però essere considerati rischi accessori di altri rami.
Il rischio compreso nel ramo 17 può comunque essere considerato rischio accessorio del ramo 18, se le condizioni del capoverso2 sono soddisfatte.
Il ramo 17 può anche essere considerato rischio accessorio alle condizioni del capoverso2, se riguarda controversie o pretese che derivano dall’impiego di navi marittime o che sono in rapporto con tale impiego.
RU 1993 2620
Sezione 2 Istituti assicurativi svizzeri3
Art. 2 Capitale minimo
L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) fissa il capitale minimo che dovrà essere versato per i singoli rami assicurativi, entro i limiti dei seguenti importi:
8–10 milioni di franchi per i rami 1–8 e 10–15;
3–7 milioni di franchi per i rami 9 e 16;
0,6–2 milioni di franchi per i rami 17 e 18.
Se l’attività di un istituto assicurativo comprende contemporaneamente più rami o rischi, ai fini della determinazione del capitale minimo da versare è considerato unicamente il ramo o il rischio garantito con l’importo più elevato.
Art. 34 Calcolo del margine di solvibilità richiesto
Il margine di solvibilità richiesto è calcolato sulla base dei premi lordi annui (indice dei premi secondo l’art. 4) o dell’onere medio dei sinistri riferito agli ultimi tre esercizi (indice dei sinistri secondo l’art. 5). È determinante il più elevato tra i due risultati.
Per l’istituto assicurativo che copre essenzialmente rischi legati al credito, alla tempesta, alla grandine o al gelo, l’onere medio dei sinistri è calcolato sulla base degli ultimi sette esercizi.
Art. 45 Indice dei premi
L’indice dei premi è calcolato in base ai premi lordi contabilizzati e ai premi lordi di competenza, tenendo conto dell’importo più elevato tra i due.
Se non è possibile determinare con esattezza i premi dei rami assicurativi 11, 12 e 13, la loro classificazione può avvenire, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, mediante metodi statistici. I premi per i rami assicurativi 11, 12 e 13 sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.
L’indice dei premi è calcolato come segue:
dalla somma dei premi lordi incassati nell’ambito delle assicurazioni dirette e delle riassicurazioni nel corso dell’ultimo esercizio, entrate accessorie comprese, devono essere dapprima dedotti i premi annullati e le imposte e tasse riscosse direttamente con i premi;
all’importo così ottenuto si aggiunge il 18 per cento calcolato sui primi 80 milioni di franchi e il 16 per cento sulla parte eccedente tale cifra. Il risultato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio;
Vedi anche le disp. trans. mod. 26.11.2003, avanti all.1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
c. tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il rapporto esistente, durante gli ultimi tre esercizi, tra l’importo dei sinistri a carico dell’istituto assicurativo, dedotti i sinistri riassicurati, e l’importo lordo dei sinistri. Tale rapporto deve essere almeno pari a 0,5.
Art. 56 Indice dei sinistri
L’indice dei sinistri si calcola sulla base dei versamenti per sinistri corrisposti durante il periodo menzionato nell’articolo 3 per l’assicurazione diretta e la riassicurazione, maggiorati delle riserve per sinistri in sospeso costituite alla fine dell’ultimo esercizio nei due rami assicurativi.
Se non è possibile determinare con esattezza i sinistri, le riserve o i regressi dei rami assicurativi 11, 12 e 13, la loro classificazione può avvenire, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, mediante metodi statistici. I sinistri, le riserve o i regressi per i rami assicurativi 11, 12 e 13 sono in ogni caso maggiorati del 50 per cento.
L’indice dei sinistri è calcolato come segue:
dall’importo finale di cui al capoverso1 sono dedotte le somme dei regressi incassati durante i periodi menzionati nell’articolo 3, come pure le riserve per sinistri maturati nell’assicurazione diretta e nella riassicurazione costituite all’inizio dell’esercizio che precede di due anni la chiusura dell’ultimo esercizio. Se il periodo di cui all’articolo 3 è pari a sette anni, l’importo da dedurre corrisponde alle riserve costituite all’inizio dell’esercizio che precede di sei anni la chiusura dell’ultimo esercizio;
alla media annua dell’importo così ottenuto è aggiunto il 26 per cento sui primi 56 milioni di franchi e il23 per cento sull’importo eccedente. Il risultato di queste operazioni costituisce il risultato intermedio;
tale risultato intermedio viene poi moltiplicato per il quoziente ottenuto, sulla base degli ultimi tre esercizi dell’istituto assicurativo interessato, dal rapporto tra i sinistri a carico dell’istituto, dedotti i sinistri riassicurati, e l’importo lordo degli stessi. Questo quoziente non deve tuttavia essere inferiore a 0,5.
Art. 5a7 Caso in cui il margine di solvibilità richiesto è inferiore a quello dell’esercizio precedente
Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato secondo gli articoli 3–5, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l’anno precedente, il nuovo margine di solvibilità richiesto deve corrispondere almeno a quello per l’anno precedente, moltiplicato per il quoziente ottenuto dal rapporto tra le riserve per sinistri in sospeso alla fine dell’ultimo esercizio e le riserve per sinistri in sospeso all’inizio dell’ultimo eserci-
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4999).
zio. Nel calcolo delle riserve non è considerata la riassicurazione; il quoziente non deve comunque essere superiore a1.
Art. 6 Assicurazione contro le malattie
I tassi percentuali giusta gli articoli 4 capoverso2 e 5 capoverso 28 sono ridotti di un terzo per quanto riguarda l’assicurazione contro le malattie, gestita secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita, se:
i premi riscossi sono calcolati sulla base di tabelle di morbilità allestite secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazione;
è costituita una riserva per l’invecchiamento;
è riscosso un supplemento per costituire un margine di sicurezza adeguato;
l’assicuratore non può denunciare il contratto, se non nel primo triennio assicurativo; e
il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.
Art. 7 Prestazioni di assistenza per turisti
Nel ramo assicurativo 18, la somma delle prestazioni assicurative, di cui si tiene conto nel calcolo dell’indice dei sinistri, corrisponde alle spese cagionate all’impresa dalle prestazioni d’assistenza versate.
Art. 89 Fondo di garanzia e fondo di garanzia minimo
Il fondo di garanzia corrisponde a un terzo del margine di solvibilità richiesto.
Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3,2 milioni di franchi. Se sono coperti rischi dei rami assicurativi 10–15, esso dev’essere almeno pari a 4,8 milioni di franchi.
Se l’attività di un istituto assicurativo comprende contemporaneamente diversi rami o rischi, ai fini della determinazione del fondo di garanzia si tiene conto unicamente del ramo o del rischio che esige l’importo più elevato.
Art. 8a10 Adeguamento degli importi
Gli importi di cui agli articoli 4 capoverso 3 lettera b, 5 capoverso 3 lettera b e 8 capoverso2 vengono adeguati all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo per l’inizio dell’anno successivo, se l’aumento è pari o superiore al 5 per cento dell’ultimo adeguamento.
Ora: art. 4 cpv. 3 b e 5 cpv. 3 b.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4999).
Essi sono aumentati della variazione percentuale dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e arrotondati al multiplo di 100 000 franchi successivo.
L’autorità di sorveglianza provvede affinché gli importi vengano adeguati.
Art. 911 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni generali
Gli istituti d’assicurazione sono tenuti a disporre in ogni tempo di un margine di solvibilità che, in ragione del volume dell’intero esercizio, corrisponda almeno agli importi di cui agli articoli 3–7.
Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal capitale proprio, non vincolato, dell’istituto di assicurazione, al netto dei valori immateriali, delle azioni proprie in possesso dell’istituto e delle perdite riportate. I mezzi propri computabili sono segnatamente:
il capitale versato;
un eventuale capitale in buoni di partecipazione;
le riserve legali, statutarie e libere;
il fondo d’organizzazione;
gli utili riportati, al netto dei dividendi da distribuire.
Su richiesta motivata dell’istituto d’assicurazione, l’autorità di sorveglianza può autorizzare che i seguenti elementi siano computati come fondi propri:
la metà della parte non versata del capitale, purché la parte versata raggiunga il 25 per cento dell’importo nominale del capitale, fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto;
per le società cooperative, la metà dei versamenti suppletivi a cui sono tenuti i soci nell’esercizio corrente, fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto;
le riserve per impegni e perdite futuri non manifestamente attribuite a un caso specifico;
le riserve latenti nette, risultanti dalla sottovalutazione degli attivi e che non presentano un carattere eccezionale. Tuttavia, almeno il 50 per conto del margine di solvibilità richiesto deve essere coperto con altri fondi propri;
i mutui subordinati, purché le condizioni di cui all’articolo 9a capoversi 1–5 siano adempiute;
i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, purché le condizioni di cui all’articolo 9a capoverso 6 siano adempiute.
Per gli istituti assicurativi che scontano o riducono le proprie riserve matematiche al fine di tener conto dei redditi degli investimenti, il margine di solvibilità disponi-
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 bile è diminuito della differenza tra le riserve matematiche non scontate o ridotte e le riserve matematiche scontate o ridotte. Questo adeguamento è effettuato per tutti i rischi, fatta eccezione per i rischi dei rami assicurativi1 e 2.
I fondi propri computabili per la copertura del fondo di garanzia minimo sono quelli dei capoversi2 e 4 e, con il consenso dell’autorità di sorveglianza, ai fondi propri di cui al capoverso 3 lettere c–f.
Art. 9a12 Margine di solvibilità disponibile; disposizioni particolari
I prestiti subordinati possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto; possono essere considerati unicamente i fondi effettivamente versati. Tale computazione è possibile solo a condizione che, in caso di fallimento o liquidazione dell’istituto assicurativo, esistano accordi vincolanti che attribuiscano ai prestiti subordinati un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e li dichiarino rimborsabili unicamente previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.
Il contratto di prestito non deve contenere clausole che prevedono un rimborso anticipato in determinate circostanze diverse dallo scioglimento dell’istituto assicurativo. Il contratto di prestito può essere modificato soltanto con il consenso dell’autorità di sorveglianza.
I prestiti subordinati a scadenza fissa possono essere computati fino a concorrenza del 25 per cento del totale dei prestiti subordinati computabili.
La scadenza iniziale dei prestiti subordinati a scadenza fissa dev’essere di almeno cinque anni. Salvo che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia stato gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno precedenti la scadenza, l’istituto assicurativo sottopone per approvazione all’autorità di sorveglianza, al più tardi un anno prima della scadenza, un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello richiesto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile. L’autorità di sorveglianza può autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta dall’istituto assicurativo emittente e che il margine di solvibilità disponibile dello stesso non scenda al di sotto del livello richiesto.
I prestiti subordinati senza scadenza fissa sono rimborsabili unicamente mediante preavviso di cinque anni, a meno che non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che per il rimborso anticipato sia formalmente richiesto il consenso dell’autorità di sorveglianza. In tal caso, l’istituto assicurativo informa l’autorità di sorveglianza almeno sei mesi prima della data prevista per il rimborso, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo tale rimborso. L’autorità di sorveglianza autorizza il rimborso unicamente se il margine di solvibilità disponibile dell’istituto assicurativo non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto.
Introdotto dal n. I dell’O del 9 marzo 2001 (RU 2001 1286). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4999).
I titoli a durata indeterminata e altri strumenti possono essere computati fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo più esiguo tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto per il totale di tali titoli e strumenti e dei prestiti subordinati di cui ai capoversi 1–5, se:
non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso dell’autorità di sorveglianza;
trattandosi di un prestito, il contratto di emissione deve dare all’istituto assicurativo la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
i crediti del prestatore all’istituto assicurativo devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli devono prevedere che le perdite possano essere compensate dal debito e dagli interessi non versati, consentendo nel contempo all’istituto assicurativo di proseguire le sue attività; e
sono considerati unicamente gli importi effettivamente versati.
Art. 9b13 Controllo del margine di solvibilità disponibile
L’istituto assicurativo incarica un organo interno di svolgere il controllo della solvibilità. Tale organo allestisce un rapporto alla fine di ogni semestre e lo sottopone alla direzione e all’autorità di sorveglianza entro tre mesi.
Il rapporto deve contenere i fondi propri computabili, come pure i singoli attivi che sono stati loro attribuiti, con indicazione del valore. Il rapporto del primo semestre è riferito al margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il rapporto del secondo semestre si basa sul margine di solvibilità richiesto, calcolato per il 31 dicembre dell’esercizio in corso.
Art. 9c14 Misure cautelari
Qualora ritenga che i diritti degli assicurati siano pregiudicati, l’autorità di sorveglianza prende le misure cautelari appropriate. Può in particolare:
a. esigere che l’istituto assicurativo fornisca un piano di risanamento finanziario. Tale piano deve contenere almeno indicazioni dettagliate o giustificativi per i tre successivi esercizi in merito a: 1. una stima delle spese amministrative, in particolare delle spese generali correnti e delle commissioni, 2. una rappresentazione dettagliata delle entrate e delle uscite previste per le assicurazioni dirette, come pure per i casi in riassicurazione, assunti o ceduti, 3. una previsione di bilancio,
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4999).
4. una stima delle risorse finanziarie destinate a coprire gli impegni assunti e il margine di solvibilità richiesto, 5. la politica generale dell’istituto assicurativo in materia di riassicurazione;
aumentare il margine di solvibilità richiesto all’istituto assicurativo, se l’autorità di sorveglianza si aspetta che l’importo minimo dei fondi propri necessari divenga rapidamente insufficiente, considerata la situazione particolare dell’istituto assicurativo interessato. Il livello del nuovo margine di solvibilità richiesto è determinato dagli elementi del piano di risanamento di cui alla lettera a;
deprezzare tutti i fondi propri computabili ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile secondo l’articolo 9, specie se il loro valore di mercato ha subito sensibili modifiche dalla fine dell’ultimo esercizio;
limitare la riduzione del margine di solvibilità sulla base della riassicurazione conformemente agli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 5 capoverso 3 lettera c, se: 1. il genere o la qualità dei contratti di rassicurazione ha subito sensibili modifiche dall’ultimo esercizio, 2. i contratti di riassicurazione non prevedono alcun trasferimento di rischi o soltanto un trasferimento irrilevante.
L’autorità di sorveglianza, se ha considerato pregiudicati i diritti degli assicurati e ha chiesto all’istituto assicurativo un piano di risanamento finanziario, non è autorizzata a certificare l’esistenza di un margine di solvibilità sufficiente.
Art. 10 Fondo d’organizzazione
L’UFAP fissa l’ammontare del fondo d’organizzazione tra il20 e il 50 per cento del capitale minimo. Esso tiene conto a tal fine delle condizioni d’esercizio dell’istituto assicurativo.
Il fondo d’organizzazione deve essere costituito da attivi utilizzabili a breve termine.
Il fondo d’organizzazione può essere impiegato per scopi diversi da quelli menzionati nella legge al più presto tre anni dopo essere stato costituito o riconosciuto e solo d’intesa con l’UFAP.15
L’UFAP può esigere l’aumento o la ricostituzione del fondo d’organizzazione, qualora il conto annuale dovesse presentare una perdita.
Sezione 3 Istituti assicurativi di Paesi terzi
Art. 11 Elementi patrimoniali
Gli istituti assicurativi di Paesi terzi devono disporre in Svizzera di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente al margine di solvibilità calcolato sulla base delle operazioni svizzere. Questo importo deve tuttavia corrispondere ad almeno la metà del fondo di garanzia minimo secondo l’articolo 8 capoverso2.
Art. 12 Cauzione
La cauzione, che l’istituto assicurativo di un Paese terzo è tenuto a depositare, deve corrispondere alla metà dei premi incassati in Svizzera durante l’ultimo esercizio, ma almeno ad un ottavo del fondo di garanzia minimo giusta l’articolo 8 capoverso2.
La presente disposizione non è applicabile ai rami 4, 6 e 7. Per questi rami la cauzione ammonta ad un quarto dei premi incassati in Svizzera durante l’ultimo esercizio, ma almeno ad un ottavo del fondo di garanzia minimo giusta l’articolo 8 capoverso2.
Capitolo 2 Patrimonio vincolato
Sezione 1 Importo legale
Art. 13 Prova della copertura dell’importo
L’istituto assicurativo deve registrare correntemente gli elementi patrimoniali assegnati al patrimonio vincolato distinguendoli dal resto del suo patrimonio. Gli elementi patrimoniali devono essere designati separatamente nella contabilità d’esercizio, in modo che risulti con chiarezza quali appartengono al patrimonio vincolato.
L’istituto assicurativo deve fornire all’UFAP, entro tre mesi dalla chiusura dei conti, la prova della copertura mediante un elenco nel quale sono esposti, singolarmente e con i rispettivi valori, l’importo legale del patrimonio vincolato e gli elementi patrimoniali assegnati allo stesso. L’UFAP può esigere inoltre in ogni momento una simile prova.
L’UFAP verifica di regola una volta all’anno, in modo completo o mediante sondaggi, la copertura dell’importo legale. A tale scopo esso può pure considerare i risultati dei controlli effettuati da organi interni della società o da terzi incaricati.
Art. 14 Supplemento dell’importo legale
Il supplemento ai sensi dell’articolo 9 capoverso1 lettera d della legge sull’assicurazione contro i danni ammonta al 2 per cento dell’importo risultante dalle lettere a–c dello stesso capoverso, ma almeno a 100 000 franchi.
Sezione 2 Costituzione
Art. 15 Elementi ammessi
Ai fini della costituzione del patrimonio vincolato sono ammessi:
crediti con importi fissi, segnatamente prestiti in obbligazioni, compresi quelli con diritto di conversione e d’opzione, e altri riconoscimenti di debito, compresi i depositi a termine;
beni fondiari di proprietà dell’istituto assicurativo, compresi i diritti di proprietà su fondi (diritti di costruzione), nonché le partecipazioni a società la cui attività consiste unicamente nell’acquisto e nella vendita, nella locazione e nell’affitto di beni fondiari propri (società immobiliari), sempre che dette partecipazioni ammontino a più del 50 per cento;
azioni, buoni di godimento e di partecipazione, certificati d’opzione, quote di società cooperative e di fondi d’investimento come pure altri titoli e partecipazioni simili;
crediti garantiti da pegni immobiliari.
Limitazioni
Per gli elementi ammessi ai fini della costituzione del patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo15 valgono le seguenti limitazioni:
16 50 per cento dell’importo legale per crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all’estero, al massimo però 5 per cento dell’importo legale per ogni debitore; gli elementi che eccedono il 30 per cento dell’importo legale devono essere quotati in borsa;
20 per cento dell’importo legale per crediti in valute estere, compresi i crediti in valute estere convertibili e quelli nella valuta comunitaria ECU, al massimo però 5 per cento dell’importo legale per ogni debitore;
30 per cento dell’importo legale per titoli svizzeri giusta l’articolo15 lettera c e per partecipazioni a imprese svizzere, al massimo però 10 per cento dell’importo legale per ogni impresa;
25 per cento dell’importo legale per titoli esteri giusta l’articolo15 lettera c e per partecipazioni ad imprese estere, al massimo però 5 per cento dell’importo legale per ogni impresa;
5 per cento dell’importo legale per fondi situati all’estero nonché per società immobiliari estere.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2389).
Sono inoltre applicabili i seguenti limiti globali:
17 50 per cento dell’importo legale per investimenti giusta il capoverso1 lettere a e b;
50 per cento dell’importo legale per investimenti giusta il capoverso1 lettere c e d;
30 per cento dell’importo legale per investimenti giusta il capoverso1 lettere b e d.
Per impegni espressi in valuta estera, l’istituto assicurativo deve investire almeno l’80 per cento del patrimonio vincolato in titoli di quella valuta. Per motivi particolari, l’UFAP può autorizzare deroghe.
Art. 17 Deroghe
L’UFAP può fissare limiti più bassi di quelli menzionati nell’articolo 16, se ciò è necessario per garantire le pretese degli assicurati.
Può ammettere anche altri elementi per costituire il patrimonio vincolato, diversi da quelli menzionati nell’articolo15 se, per quanto concerne rischio, reddito e liquidità, equivalgono agli elementi menzionati nell’articolo15.
Può vincolare le sue decisioni a condizioni. A tale scopo, tiene conto in particolare delle conoscenze professionali della società e della sua organizzazione.
Sezione 3 Valutazione
Art. 18 Titoli a interesse fisso
L’istituto assicurativo determina il valore massimo computabile per i titoli a interesse fisso, emessi in una valuta determinata, che devono essere rimborsati o ammortizzati a una data stabilita, sulla base del metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi (Amortized Cost Methode, art. 24). Sono tuttavia esclusi i titoli garantiti da pegni immobiliari (art. 20).
L’istituto assicurativo può computare i titoli a interesse fisso dotati del diritto di conversione secondo il loro valore venale. Esso tiene adeguatamente conto degli eventuali rischi legati ad un credito.
L’istituto assicurativo valuta i crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione conformemente alla legge federale del 21 settembre 193918 che istituisce un libro del debito della Confederazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2389).
[CS 6 13. RU 2004 1985 all. n. I 1]. Ora la L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale (RS 951.11).
Art. 19 Titoli di partecipazione
L’istituto assicurativo può computare le azioni, i buoni di godimento e di partecipazione, i certificati d’opzione e di quote al massimo al 90 per cento del valore di borsa.
Se questi titoli non sono quotati in borsa, l’UFAP ne fissa il valore computabile.
Art. 20 Altri elementi mobili
L’istituto assicurativo valuta gli altri elementi mobili, compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare, i crediti contabili del mercato monetario e i depositi a termine, al massimo secondo il loro valore nominale, tenendo conto della loro sicurezza e redditività.
Art. 21 Elementi in valuta estera
Al momento della valutazione in franchi svizzeri, l’istituto assicurativo può convertire gli elementi in valuta estera al massimo in base al corso medio delle divise.
Art. 22 Fondi e società immobiliari
L’istituto assicurativo computa i fondi di sua proprietà al massimo al 90 per cento del valore di stima. Il valore di stima da esso stabilito corrisponde di regola alla media ponderata del valore di reddito moltiplicato per due e del valore reale semplice.
Nel caso delle società immobiliari nelle quali l’istituto assicurativo ha una partecipazione di oltre il 50 per cento, l’UFAP fissa il valore computabile. Esso si fonda a tal fine sul valore di stima degli immobili esistenti e tiene conto di eventuali impegni.
Art. 23 Partecipazioni a istituti assicurativi sottoposti a sorveglianza
L’istituto assicurativo può computare la partecipazione in un istituto assicurativo sottoposto a sorveglianza al massimo secondo il valore intrinseco della sua quota.
Se l’istituto assicurativo controllato ha sede in Svizzera o in uno Stato membro della Comunità economica europea, dal suo valore intrinseco sarà dedotto integralmente il suo margine di solvibilità o la parte di questo corrispondente alla quota.
Art. 24 Metodo di ammortamento dei costi
Con il metodo scientifico di ammortamento dei costi è ammortizzata o rivalutata la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso durante la durata residua di validità del titolo nel giorno di chiusura del bilancio, in modo che la rendita del valore di acquisizione (tasso d’interesse interno iniziale, «yield to maturity») possa essere mantenuta.
Con il metodo lineare di ammortamento dei costi, la differenza tra il valore di acquisizione e quello di rimborso nel giorno di chiusura del bilancio dev’essere ripartita in importi uguali sulla durata residua di validità, quale ammortamento o rivalutazione.
Art. 24a19 Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati che dipendono dai valori attribuiti al patrimonio vincolato possono essere utilizzati con la dovuta prudenza per la stima di tali valori.
Sezione 4 Conservazione degli elementi
Art. 25
Gli elementi patrimoniali assegnati al patrimonio vincolato, sempre che siano idonei a tal fine, devono essere conservati nella sede dell’istituto assicurativo o nel luogo della succursale che si occupa dell’insieme delle operazioni svizzere (conservazione in proprio) o consegnati a terzi.
I predetti elementi patrimoniali conservati dall’istituto assicurativo stesso devono rimanere separati dagli altri elementi patrimoniali e designati come tali. In caso di conservazione nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate.
Gli elementi patrimoniali conservati da terzi devono essere designati, conformemente alle indicazioni dell’istituto assicurativo, sugli estratti di deposito come appartenenti al patrimonio vincolato e registrati come tali.
Capitolo 3 Parte del piano d’esercizio soggetta ad approvazione
Art. 26
Nella parte del piano d’esercizio soggetta ad approvazione figurano tutti gli elementi menzionati nell’articolo 8 capoverso1 lettere a–e nonché g della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.
L’obbligo di approvazione si estende anche alle tariffe e condizioni generali assicurative in uso in Svizzera per assicurare:
tutti i rischi nell’ambito dell’assicurazione sulla vita secondo l’allegato all’ordinanza del 29 novembre 199320 sull’assicurazione vita;
tutti i rischi nell’ambito dell’assicurazione malattia e malattia complementare compresa l’assicurazione in caso d’invalidità ai sensi della lettera A numero 2 dell’allegato1;
i rischi relativi ai danni causati dagli elementi naturali che devono essere assicurati in virtù dell’ordinanza del 18 novembre 199221 concernente l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.22
Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 19 nov. 1997 sull’impiego di strumenti finanziari derivati da parte degli istituti d’assicurazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 961.015).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5690).
...23
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 27 Disposizione transitoria
Le autorizzazioni d’esercizio rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per l’esercizio dei corrispondenti rami assicurativi giusta l’allegato1. È determinante la classificazione dell’allegato2.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1993.
Disposizioni finali della modificazione del 26 novembre 200324 L’autorità di sorveglianza può, su domanda giustificata, concedere agli istituti assicurativi un termine di due anni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2003 relativa al margine di solvibilità e al fondo di garanzia per adeguarsi alle nuove esigenze (art. 4–9).
Allegato 125 (art.1 cpv.1 e 27) Classificazione dei rami assicurativi a cui si applica la legge sull’assicurazione contro i danni A. Classificazione dei rischi per ramo assicurativo
Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) – prestazioni forfettarie – indennità temporanee – forme miste – persone trasportate
Malattia – prestazioni forfettarie – indennità temporanee – forme miste
Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) Ogni danno subito da: – veicoli terrestri automotori – veicoli terrestri non automotori
Corpi di veicoli ferroviari Ogni danno subito da veicoli ferroviari
Corpi di veicoli aerei Ogni danno subito da veicoli aerei
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali Ogni danno subito da: – veicoli fluviali – veicoli lacustri – veicoli marittimi
Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene) Ogni danno subito dalle merci trasportate, o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto
Aggiornato dal n. II dell’O del 9 marzo 2001 (RU 2001 1286).
Incendio ed elementi naturali Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,
o 7) causato da: – incendio – esplosione – tempesta – elementi naturali diversi dalla tempesta – energia nucleare – cedimento del terreno e frana
Altri danni ai beni Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,
e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8
R.C. autoveicoli terrestri Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)
R.C. aeromobili Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)
R.C. generale Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12
Credito – insolvibilità generale – credito all’esportazione – vendita a rate – credito ipotecario – credito agricolo
Cauzione – cauzione diretta – cauzione indiretta
Perdite pecuniarie di vario genere – rischi relativi all’occupazione – insufficienza di entrate (generale) – intemperie – perdite di utili – persistenza di spese generali – spese commerciali impreviste – perdita di valore venale – perdita di fitti e di redditi – perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente – perdite pecuniarie non commerciali – altre perdite pecuniarie
Tutela giudiziaria Tutela giudiziaria
Assistenza Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza Diversi rami assicurativi e rischi menzionati nella lettera A possono essere riassunti dalle seguenti denominazioni: – Infortuni e malattia Rami1 e 2 – Assicurazioni auto Rami1 (quarto trattino), 3, 7 e 10 – Assicurazioni marittime e trasporti Rami1 (quarto trattino), 4, 6, 7 e 12 – Assicurazioni aeronautiche Rami1 (quarto trattino), 5, 7 e 11 – Incendio e altri danni ai beni Rami 8 e 9 – Responsabilità civile Rami 10, 11, 12 e 13 – Credito e cauzione Rami 14 e 15
Classificazione dei rami assicurativi
Catalogo svizzero dei rami assicurativi Rami assicurativi secondo l’allegato 1
Infortuni 1 Responsabilità civile 10, 11, 12 e 13 Incendio ed elementi naturali 8 Trasporti 4, 6 e 7 Corpi di veicoli 3e5 Grandine 9 Animali 9 Furto 9 Vetro 9 Danni delle acque 9 Macchine 9 Gioielli 9 Cauzione 15 Credito 14 Protezione giuridica 17 Malattia 2 Pioggia 16, 18 Assicurazioni speciali 16, 18