Guida complementare Procedura di omologazione accelerata
1 Abbreviazioni
AAA Accelerated HeAring AE Adverse event OmT Omologazione temporanea POA Procedura di omologazione accelerata OEm-Swissmedic Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 14 settembre 2018 sui suoi emolumenti (RS 812.214.5) HMEC Human Medicines Expert Committee LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) LoQ List of Questions NAS Nuovo principio attivo ODS Stato di orphan drug SAE Serious adverse event TS Terapia standard TEAE Treatment-emergent adverse event OM Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (RS 812.212.21) DP Decisione preliminare Disp DisposizionePNP Procedura con notificazione preventiva GC Guida complementare
2 Introduzione e obiettivi
Per l’omologazione di un medicamento per uso umano può essere eseguita una procedura di omologazione accelerata (POA), purché i criteri descritti nell’art 7 OM siano soddisfatti cumulativamente. Pertanto, rispetto alla procedura standard, per eseguire la POA occorre necessariamente una richiesta preventivamente approvata. Solo dopo l’approvazione della richiesta si può procedere con la presentazione di una POA. Una domanda con POA deve contenere la stessa documentazione scientifica e viene valutata secondo gli stessi criteri di una domanda che viene inoltrata con procedura standard. Tuttavia, attraverso una pianificazione mirata delle risorse è possibile ridurre i tempi della perizia. Il capitolo 5 della presente Guida complementare descrive i requisiti e i criteri da soddisfare per una valutazione positiva di una richiesta di svolgimento di una POA e lo svolgimento dettagliato del meeting aziendale Accelerated Application HeAring (AAA) previsto nell’ambito di questa domanda (svolgimento dettagliato dell’AAA nell’allegato 1). Il capitolo 6 illustra i requisiti formali e contenutistici per una domanda di omologazione di un medicamento per uso umano con POA e lo svolgimento della perizia. Per Swissmedic la guida complementare funge innanzitutto da supporto all’applicazione unitaria e conforme ai principi di uguaglianza giuridica delle disposizioni di legge. La pubblicazione deve garantire al richiedente una presentazione trasparente dei requisiti da soddisfare, affinché le relative domande di omologazione possano essere elaborate nel modo più rapido ed efficiente possibile.
3 Campo di applicazione
La presente GC si applica al settore Omologazione e vigilanza Medicamenti e al settore Autorizzazione e sorveglianza Medicamenti di Swissmedic per le domande relative a medicamenti per uso umano.
4 Basi giuridiche
La procedura di omologazione accelerata è regolamentata dall’art. 7 OM.
5 Richiesta di svolgimento di una procedura di omologazione
accelerata
5.1 Requisiti materiali per una POA
Affinché un medicamento per uso umano o le relative modifiche siano valutati nell’ambito di una procedura di un’omologazione accelerata, devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri, ai sensi dell’art. 7 OM: a. Si tratta di una prevenzione o una terapia che si prospetta efficace contro una malattia grave, invalidante o suscettibile di avere esito letale. Tale criterio è soddisfatto se si dimostra con studi clinici, mediante uno o più endpoint primari, che attraverso la prevenzione o il trattamento in questione il rischio di invalidità o decesso può essere ridotto in misura significativa (cfr. criterio c). b. Le possibilità di trattamento con medicamenti finora omologati sono insoddisfacenti o inesistenti. – Possibilità di trattamento inesistenti: tale condizione si verifica solo nel caso di malattie per le quali non esistono possibilità di terapia con medicamenti omologati. – Possibilità di trattamento insoddisfacenti: le possibilità di trattamento esistenti con medicamenti omologati possono essere insoddisfacenti sotto diversi aspetti, come un’efficacia limitata, una sicurezza carente o la mancanza di una terapia standard (TS) consolidata con medicamenti omologati corredata di documentazione completa. La nuova possibilità di trattamento oggetto della domanda è volta a migliorare significativamente le opzioni terapeutiche sulla base di nuove conoscenze (cfr. anche punto c).
c. L’impiego del nuovo medicamento promette un elevato beneficio terapeutico. – Attraverso studi clinici nella popolazione destinataria deve essere dimostrato in modo convincente a livello clinico-scientifico che il medicamento presenta un elevato beneficio terapeutico. A tale proposito è necessario soddisfare i tre requisiti seguenti: 1° l’endpoint o gli endpoint selezionato/i nello studio devono essere clinicamente rilevanti, ossia devono essere disponibili tassi di sopravvivenza o indicatori surrogati per la sopravvivenza o la prevenzione di una invalidità grave scientificamente validati e riconosciuti nella popolazione destinataria; 2° gli eventi attribuiti agli endpoint dello studio devono verificarsi con frequenza tale da consentire una valutazione dell’entità degli effetti; e 3° deve risultare chiaramente una causalità tra trattamento ed effetto clinico. Attraverso la prevenzione o il trattamento della malattia il rischio di invalidità o decesso può essere ridotto in misura significativa. – Sulla base dei documenti clinici presentati per la richiesta di svolgimento di una POA deve risultare, anche senza una valutazione approfondita dei dati dettagliati, che il beneficio terapeutico supera in modo clinicamente rilevante quello della terapia/terapia standard finora omologata (come base di confronto). Durante la valutazione dei dati clinici, come base di confronto non viene solo usato il braccio di controllo dello studio clinico, ma anche, per l’indicazione/le indicazioni richiesta/e, tutte le
terapie disponibili in Svizzera al momento della presentazione della richiesta di svolgimento di una POA con medicamenti omologati (usati in monoterapia o in combinazione). – Per generare la base di confronto, l’azienda deve mettere a confronto i risultati degli studi sull’efficacia (endpoint normativi accettati) e sulla sicurezza (oltre ai TEAE devono essere anche presentati in forma tabellare i TEAE di grado 3-5; SAE e TEAE, AE che hanno portato al decesso) in una tabella con le terapie disponibili in Svizzera in cui si utilizzano medicamenti omologati. Questo vale in particolare se lo studio clinico presentato non è randomizzato e non esiste quindi un braccio di controllo. Per terapia standard (TS) s’intende una terapia con medicamenti non omologati temporaneamente e disponibili in Svizzera nella relativa indicazione. – Per la richiesta di svolgimento di una POA si applica quanto segue: Il momento determinante per la valutazione dell’elevato beneficio terapeutico è la data di presentazione della richiesta di svolgimento di una POA. Se nel frattempo si modifica la TS (braccio di controllo durante lo svolgimento dello studio), il richiedente deve dimostrare che anche il medicamento oggetto della richiesta POA presenta un beneficio terapeutico superiore rispetto alla TS attuale (al momento della richiesta). La valutazione della rilevanza clinica si basa sul rispettivo quadro clinico e sulla prassi clinica e scientifica ad esso correlata.
In caso di una valutazione positiva della richiesta di svolgimento di una POA pianificata occorre specificare sempre separatamente per ogni indicazione richiesta che i criteri a e b (descrizione/valutazione del campo medico) e c (descrizione/valutazione della candidatura POA rispetto alle terapie/TS omologate) sono soddisfatti cumulativamente.
5.2 Requisiti formali
Il richiedente deve dimostrare con la richiesta di svolgimento di una POA che i requisiti di cui all’art. 7 OM sono soddisfatti. Nel capitolo 5.3 sono disciplinati i processi relativi alla richiesta o allo svolgimento di un AAA. La richiesta deve essere presentata da 3 a 12 mesi prima della domanda di omologazione, affinché possano essere garantite con certezza la pianificazione e la procedura. La richiesta di svolgimento di una POA deve essere presentata per iscritto a Swissmedic dal richiedente La richiesta deve essere motivata a livello scientifico e corredata della documentazione necessaria. Devono essere presentati i seguenti documenti: a) lettera di accompagnamento contenente una descrizione quanto più precisa possibile dell’indicazione/delle indicazioni prevista/e per la Svizzera; la formulazione dell’indicazione/delle indicazioni prevista/e deve basarsi sulla popolazione in studio e deve essere supportata dai risultati degli studi; nella lettera di accompagnamento si deve inoltre fare riferimento alle domande di omologazione o all’esistenza di domande o decisioni di altre autorità, se del caso. Nella lettera di accompagnamento occorre proporre varie date/orari per un eventuale AAA necessario. b) elenco dei motivi per cui il medicamento per il quale si intende richiedere l’omologazione soddisfa tutti i criteri per una POA. Occorre prendere una precisa posizione rispetto a tutti i criteri ai sensi dell’art. 7 lett. da a c OM (cfr. punto 5.1). L’argomentazione deve essere completa dei dati e riferimenti esistenti (p.es. sintesi dello studio pilota) e comprendere in genere un massimo di 15 pagine. c) se sono richieste più indicazioni per il medicamento, deve essere dimostrato per ogni singola indicazione che i criteri ai sensi dell’art. 7 lett. da a c OM sono soddisfatti cumulativamente; d) devono essere presentati, se disponibili, i risultati top-line rilevanti (ancora nessun rapporto di studio intermedio o finale conforme a ICH E3 disponibile) degli studi in corso (cfr. anche criterio c sotto al punto 5.1). e) una panoramica dei dati previsti per la futura domanda d’omologazione: elenco schematico con una breve descrizione degli studi pilota, numero di pazienti per efficacia e risultati di sicurezza nonché la precisazione se si tratta di rapporti di studio intermedi o finali. La tabella del modulo
CTD 5.1 «Table of All Clinical Studies» può servire come modello. Al momento della
presentazione della domanda d’omologazione gli studi pilota devono essere forniti in formato ICH f) bozza dell’informazione professionale sul medicamento o Summary of Product Characteristics oppure US Prescribing Information. g) Formulario Verbale della decisione di Accelerated Application Hearing in formato PDF e Word incl. indicazione della data prevista per la ricezione della domanda di omologazione (+/- 2 settimane).
5.3 Richiesta di svolgimento di una POA
Dopo la ricezione della richiesta di svolgimento di una POA, la documentazione viene sottoposta al controllo formale entro 5 giorni civili. Entro 30 giorni dal completamento del controllo formale della richiesta Swissmedic decide se sono soddisfatti i criteri per una POA ai sensi dell’art. 7 OM. A seconda dell’esito dell’esame della documentazione inoltrata, si applica uno dei 3 processi seguenti a), b) o c):
a) I criteri di cui all’art. 7 OM sono soddisfatti Se Swissmedic è d’accordo senza riserve con la richiesta del richiedente di esaminare la sua domanda di omologazione nell’ambito di un’OmT e dalla valutazione della documentazione presentata non emergono aspetti che richiedono chiarimenti, Swissmedic può evitare di svolgere un AAA. In questo caso, Swissmedic emette direttamente un atto dispositivo di approvazione riguardante lo svolgimento di una POA. In questo caso, il richiedente può presentare la domanda di omologazione per la POA entro il termine indicato nel verbale della decisione. Se il richiedente desidera presentare la richiesta di una POA entro un termine precedente, può contattare Swissmedic per far esaminare la richiesta anticipata. Almeno un mese prima della presentazione della domanda di omologazione, il richiedente deve confermare la data esatta (giorno esatto) in cui intende depositare la domanda (cfr. capitolo 5.7).
b) I criteri di cui all’art. 7 OM non possono essere valutati in maniera esauriente dopo l’esame della documentazione inoltrata. Se i criteri per una POA non possono essere valutati in maniera esauriente dopo che Swissmedic ha esaminato la documentazione inoltrata, Swissmedic informerà il richiedente a tale proposito entro 30 giorni dal completamento del controllo formale e gli comunicherà la data per lo svolgimento di un AAA. Il richiedente viene informato in merito ai criteri che non possono ancora essere valutati in maniera esauriente. Al richiedente viene inoltre comunicato quali questioni in sospeso devono essere chiarite nell’ambito dell’AAA o quali aspetti devono essere soddisfatti affinché sia possibile una valutazione finale della richiesta di svolgimento di una POA. Il richiedente può fornire l’argomentazione a sostegno della soddisfazione dei criteri di cui all’art. 7 OM per la POA prevista sulle slide della presentazione da inoltrare per l’AAA e prendere posizione in modo conciso sulle domande e sui punti sollevati da Swissmedic. La decisione finale sulla richiesta di svolgimento di una POA viene notificata al richiedente di regola nell’ambito dell’AAA. Swissmedic può rinunciare allo svolgimento di un AAA a condizione che i documenti integrativi del richiedente per il previsto AAA dimostrino che i criteri per lo svolgimento di una POA sono pienamente soddisfatti. In questo caso, Swissmedic emette un atto dispositivo di approvazione riguardante la richiesta di svolgimento di una POA.
c) I criteri di cui all’art. 7 OM non sono soddisfatti Se dalla valutazione dei documenti presentati emerge che i criteri di cui all’art. 7 OM non sono soddisfatti, Swissmedic invia al richiedente una decisione preliminare di rigetto. Al richiedente è concesso un periodo di 10 giorni per presentare una presa di posizione scritta o per comunicare a Swissmedic se desidera proseguire con lo svolgimento di un AAA. Se il richiedente rinuncia allo svolgimento di un AAA, Swissmedic, dopo aver esaminato la presa di posizione scritta, notifica al richiedente la decisione finale sulla domanda di svolgimento di una POA sotto forma di decisione impugnabile mediante ricorso.
5.4 Svolgimento di un AAA (svolgimento dettagliato cfr. allegato 1)
Nell’ambito dell’AAA e sulla base dei documenti inoltrati, Swissmedic discute con il richiedente se i requisiti sono soddisfatti ai sensi dell’art. 7 lett. da a a c OM e se è possibile eseguire una POA. Il richiedente può prendere posizione sull’argomentazione di Swissmedic ed eventualmente presentare controargomentazioni che giustifichino l’esecuzione di una POA. Sulla base del risultato provvisorio della perizia dei documenti inoltrati con la richiesta di svolgimento di una POA e dell’argomentazione supplementare presentata al richiedente in occasione dell’AAA, Swissmedic prende ancora una decisione vincolante all’AAA in merito alla possibilità di accettare o meno lo svolgimento di una POA. La decisione presa da Swissmedic deve essere messa per iscritto nel verbale della decisione.I punti di discussione rilevanti vengono documentati in modo conciso dal richiedente nel verbale della decisione. Il richiedente conferma che è stato informato su tutti i motivi della decisione di Swissmedic nell’ambito dell’AAA, che gli è stato concesso il diritto di essere sentito in misura sufficiente e che ha presentato oralmente la sua presa di posizione sulla decisione prevista. Il richiedente ha la possibilità di finalizzare il verbale della decisione dopo l’AAA. Il verbale della decisione finalizzato viene trasmesso a Swissmedic dal richiedente tramite il portale eGov al più tardi dopo tre giorni lavorativi dall’AAA. Swissmedic esamina il verbale della decisione e, apporta, se necessario, correzioni e integrazioni. Dopo l’AAA, la decisione deve essere notificata per iscritto al richiedente sotto forma di atto dispositivo. Il verbale della decisione finale viene allegato come parte integrante all’atto dispositivo riguardante la richiesta di svolgimento di una POA.
5.5 Combinazione di una richiesta di svolgimento di una POA e una richiesta PNP
Ai sensi dell’art. 7 OM, la richiesta di svolgimento di una POA può essere inoltrata contemporaneamente a una richiesta di esecuzione di una PNP. Tutte le informazioni e i documenti necessari per la richiesta di svolgimento di una POA e la richiesta PNP devono essere quindi presentati nello stesso momento, indicando la data prevista di presentazione della richiesta per la POA o PNP. Combinando una richiesta POA con una richiesta PNP, in caso di una valutazione negativa della richiesta di svolgimento di una POA la domanda può essere presentata il prima possibile. Una richiesta PNP può essere presentata in qualsiasi momento come domanda separata, anche a seguito di una valutazione negativa della richiesta di svolgimento di una POA, il che comporta tuttavia un
ritardo nella presentazione della domanda a causa dei processi a cascata collegati. Inoltre, si applicano le indicazioni presenti nella guida complementare Procedura con notificazione preventiva.
5.6 Emolumenti per la richiesta di svolgimento di una POA
Swissmedic fattura al richiedente le spese sostenute per la richiesta di svolgimento di una POA. Si applicano gli emolumenti di cui all’OEm-Swissmedic.
5.7 Presentazione della domanda di omologazione dopo l’approvazione della
domanda di esecuzione di una POA
Se la richiesta di svolgimento di una POA viene approvata, la domanda di omologazione può essere inoltrata per la data programmata indicata nel verbale della decisione. Tuttavia, almeno un mese prima della presentazione della domanda di omologazione, il richiedente deve confermare per iscritto a Swissmedic la data esatta (giorno esatto) in cui intende presentare la domanda di omologazione (a prescindere dallo stato della procedura della domanda di esecuzione di una POA). Al tempo stesso, il richiedente deve indicare quali moduli saranno presentati per la domanda di POA, in modo che Swissmedic possa pianificare tutte le esperte e gli esperti necessari per l’esame della domanda. All’occorrenza, il richiedente può richiedere a Swissmedic un meeting prima della presentazione della domanda ai fini della discussione preliminare del dossier. Un meeting aziendale del genere contribuisce a garantire che la domanda di omologazione sia completa al momento della presentazione e non dia luogo a reclami formali (cfr. GC Meeting aziendali per procedure di omologazione).
6 Domanda con procedura di omologazione accelerata
6.1 Aspetti formali e documentazione da produrre
Il richiedente presenta a Swissmedic la domanda di omologazione con POA insieme a tutta la documentazione necessaria alla data stabilita (cfr. Guida complementare Requisiti formali ed Elenco Documentazione da produrre).
6.2 Fasi di valutazione
La perizia viene effettuata secondo le procedure descritte nella Guida complementare Omologazione di medicamenti per uso umano con nuovo principio attivo o nella Guida complementare Modifiche ed estensioni dell’omologazione.
6.3 Termini per la valutazione
Si applicano i termini di cui alla Guida complementare Termini per le domande di omologazione. Per l’inoltro delle risposte alla LoQ devono essere osservate le finestre temporali per la presentazione riportate sul sito di Swissmedic in relazione alle date delle riunioni dell’HMEC. Per garantire che la domanda sia trattata in tempo utile, il richiedente deve preannunciare inoltre a Swissmedic la data in cui intende inoltrare le risposte alla LoQ e alla decisione preliminare, 14 giorni civili dopo la ricezione della LoQ o della decisione preliminare.
7 Termini
I termini sono definiti nella guida complementare Termini per le domande di omologazione.
8 Emolumenti
Si applicano gli emolumenti ai sensi dell’OEm-Swissmedic.
9 Allegato 1 - Istruzioni riguardanti lo svolgimento di un Accelerated
Application HeAring (AAA)
Prima dell’AAA
– L’AAA si svolge 6-8 settimane dopo la ricezione della richiesta di svolgimento di una POA pianificata. L’AAA, incl. i due eventuali time-out, ha una durata massima di 1,5 ore. Gli aspetti da chiarire per la valutazione finale sullo svolgimento di una POA e la conferma del termine per lo svolgimento di una POA pianificata vengono comunicati per iscritto al richiedente al più tardi 30 giorni dopo il completamento del controllo formale.
– L’argomentazione del richiedente in merito alla motivazione sulla soddisfazione dei criteri ai sensi dell’art. 7 lett. da a c OM per la domanda di omologazione prevista con POA deve essere indicata nelle slide della presentazione. Se il testo dell’indicazione viene adattato in risposta alle domande di Swissmedic, questa modifica deve essere documentata nelle slide della presentazione. Durante l’AAA non sono accettate ulteriori modifiche alla formulazione dell’indicazione. Il richiedente trasmette a Swissmedic le slide della presentazione finali in formato pdf tramite il portale eGov al più tardi 10 giorni civili prima dell’AAA.
– Swissmedic mette a disposizione del richiedente la bozza del verbale della decisione in formato Word tramite il portale eGov circa un’ora prima dell’inizio dell’AAA, per permettere al richiedente di elaborarla.
Durante l’AAA
– Durante l’AAA la persona autorizzata dal richiedente mostra la presentazione preparata riguardante la richiesta di svolgimento di una POA. Non è consentito apportare modifiche al contenuto delle slide della presentazione rispetto alla versione precedentemente inviata a Swissmedic.
– Se Swissmedic ha posto domande più specifiche per chiarire i dati presentati, il richiedente deve rispondere in modo differente durante l’AAA. Durante l’AAA, non viene però accettato nessun dato nuovo o aggiuntivoche non fosse incluso nelle slide della presentazione precedentemente inoltrate.
– Il richiedente può fare domande, prendere posizione sull’argomentazione di Swissmedic ed eventualmente presentare controargomentazioni che giustifichino la domanda di esecuzione di una POA.
– Il richiedente riporta in modo conciso la sua presa di posizione e i punti di discussione rilevanti nel verbale della decisione.
– Sulla base del risultato provvisorio della perizia dei documenti inoltrati e dell’argomentazione supplementare presentata dal richiedente in occasione dell’Hearing, Swissmedic prende una decisione vincolante ancora durante l’AAA. Swissmedic può utilizzare un time-out di 15 minuti per prendere la decisione dopo aver discusso i dati con il richiedente.
– Dopo questo time-out Swissmedic comunica oralmente ihren decisione al richiedente. La decisione viene messa per iscritto nel verbale della decisione tramite il richiedente. In caso di una valutazione negativa della domanda di esecuzione di una POA, Swissmedic può consigliare al richiedente di presentare la domanda di omologazione nell’ambito di un’altra procedura (p.es. omologazione temporanea (OmT)).
– Dopo che Swissmedic ha comunicato la decisione, al richiedente viene concesso, qualora lo desideri, un time-out di 15 minuti. Il richiedente ha così la possibilità di discutere la decisione e, se necessario, la proposta di presentare la domanda nell’ambito di un’altra procedura di omologazione senza che sia presente Swissmedic.
– Se viene proposto da Swissmedic, la decisione di passare a una procedura di OmT può essere presa dal richiedente durante l’AAA. Se il richiedente non desidera prendere una decisione in merito al passaggio a un’OmT durante l’AAA, può anche presentare in un secondo momento una richiesta di svolgimento per una procedura di OmT. In caso di una valutazione negativa della richiesta di una POA durante l’AAA, il richiedente può passare a una PNP, a condizione che lo abbia indicato nel verbale della decisione al momento della richiesta di svolgimento della POA. – Il richiedente ha anche la possibilità di presentare una domanda per una PNP dopo l’AAA nel quadro di una domanda separata. (cfr. capitolo 5.5).
Dopo l’AAA
– Il verbale della decisione finalizzato viene trasmesso a Swissmedic dal richiedente tramite il portale eGov dopo tre giorni lavorativi dall’AAA. Swissmedic esamina il verbale della decisione e apporta, se necessario, correzioni e integrazioni.
– Dopo l’AAA Swissmedic notifica per iscritto la decisione presa durante l’AAA al richiedente sotto forma di atto dispositivo. Il verbale della decisione finale viene allegato come parte integrante all’atto dispositivo riguardante la richiesta di svolgimento di una POA.
10 Allegato 2
A. Svolgimento richiesta di una POA / Domanda POA
Presentazione della domanda Richiesta di svolgimento di una POA incl. termine di presentazione previsto per la CF domanda di omologazione 5 g.
Controllo formale concluso
Verifica
Svolgimento AAA 30 g. presso Swissmedic In caso di rigetto Decisione Atto dispositivo DP Rigetto AD Svolgimento ev. di approvazione / AAA o rigetto di un AAA rigetto DP AD
Comunicazione della data Invio slide della
e dei partecipanti presentazione 10 giorni prima
da 3 a max. 12 mesi dell’AAA
L’AAA si svolge 6-8 Decisione di Atto settimane dopo la AAA Swissmedic dispositivo ricezione della vincolante richiesta
Ev. 1-2 mesi prima della presentazione della domanda di omologazione, presentazione della richiesta di un meeting prima della
Pianificazione domande presentazione della domanda
Comunicazione scritta della data precisa di presentazione della domanda di omologazione e dell’eventuale meeting prima della presentazione della domanda
almeno 30 g.
Presentazione della domanda di POA
Didascalia
Tappa fondamentale/Attività del richiedente
Tappa fondamentale/Attività di Swissmedic
Dopo la ricezione della domanda Swissmedic, tempo dopo la presentazione Presentazione della 0 domanda CF 5 g.
5 g. Controllo formale concluso
Correzione max.
ditta 60 g.
5 g. Doc. OK
Perizia I 65 g.
70 g. List of Questions
Procedura di omologazione Comunicazione relativa a quando arriva la Risposta a risposta a LoQ (14 g.) max. LoQ 90 g.
POA Ricezione risposte a LoQ
Perizia II 50 g.
120 g. Decisione preliminare
Comunicazione relativa
Risposta a DP a quando arriva la risposta a DP (14 g.) max. 60 g. Ricezione risposte a decisione preliminare
Informazione sul
medicamento / 20 g.
etichettatura 140 g. Disposizione
Pubblicazione dei testi sulla piattaforma/analisi sperimentale se necessario (60 g.)
B. Allegato relativo alle indicazioni tessuto-agnostiche o tumore-agnostiche («tissue agnostic indications»)
Definizione L’indicazione tessuto-agnostica o tumore-agnostica è caratterizzata dal fatto che descrive una popolazione di pazienti affetta da una determinata mutazione molecolare, che non è limitata a un tipo di tumore localizzato o relativo a un tessuto specifico, ma vale in generale per ogni tipologia di tumore, indipendentemente dalla sua sede (ad. es. «Il medicamento A è indicato per tutti i pazienti affetti da tumori che presentano la mutazione genetica xyz»).
Presentazione della domanda Una POA relativa a un’indicazione tumore-agnostica non è esclusa in linea di principio, ma viene sottoposta a una valutazione caso per caso tenendo conto dei criteri dell’art. 7 a-c OM (consultare la guida seguente).
Guida sulla soddisfazione dei criteri dell’art. 7 a-c OM Nel contesto di un’indicazione tessuto-agnostica, una malattia o un sottogruppo di una malattia si intendono «riconosciuti» o «accertati» se dal punto di vista della prognosi, del trattamento e del decorso si distinguono chiaramente da altri sottogruppi e se il medicamento dimostra un’efficacia generale. Spetta al richiedente presentare prove che ne dimostrino l’evidenza. A tale scopo, è opportuno fare riferimento alle linee guida specializzate rilevanti.
La validità di un’indicazione tessuto-agnostica o tumore-agnostica alla luce dei criteri a.-c. viene verificata caso per caso, analizzando le prove presentate. L’evidenza per un’inequivocabile prova dell’efficacia del medicamento, il cui meccanismo di azione ricade sulla mutazione molecolare indipendentemente dal tipo di tumore provocando una risposta clinica, deve basarsi sui dati di un numero sufficiente di pazienti affetti da tumori con sede periferica o nel sistema nervoso centrale e di natura diversa (sarcomi, carcinomi, eventuali tumori ematologici).
Al contrario dell’omologazione temporanea (OmT, cfr. la GC Omologazione temporanea per medicamenti per uso umano, allegato 2 D) la POA deve avere l’effetto di un’omologazione senza oneri particolari, pertanto si analizza approfonditamente la completezza dei dati relativi alla prova dell’efficacia, che devono riguardare un numero sufficiente di pazienti affetti da tumori che corrispondano ai criteri citati in termini di localizzazione e natura del tumore stesso.
C. Albero decisionale
Il criterio distintivo centrale tra POA e OmT è il grado di finalizzazione del pacchetto dei dati clinici al momento della ricezione della domanda di omologazione. Se al momento della presentazione della domanda gli studi clinici rilevanti per l’omologazione sono stati completati e valutati (incl. CSR), è possibile svolgere una POA. Se al momento della ricezione della domanda gli studi clinici sono ancora in corso, è necessaria una OMt. Domanda di omologazione
I dati clinici saranno definitivi al SÌ momento della ricezione della NO domanda di omologazione?
Domanda I criteri per POA Richiesta per una I criteri per OmT incompleta/ SÌ NO Dossier sono soddisfatti? POA sono soddisfatti? NO incompleto
Art. 7 OM Art. 18 OOSM
È desiderato un Approvazione NO termine abbreviato NO SÌ POA? del 20%?
SÌ
Richiesta AAA per PNP? un’OmT
SÌ
Approvazione Approvazione NO PNP? OmT? NO SÌ
SÌ Presentazione della Presentazione Presentazione Presentazione domanda di della domanda di della domanda di della domanda di omologazione omologazione omologazione omologazione con procedura con PNP con POA come OmT standard
Domanda Domanda Domanda Domanda standard PNP POA OmT
D. Interpretazione del criterio dell’art. 7 lett. c OM in caso di una richiesta di omologazione accelerata nel quadro di un AAA
A causa del diverso grado di finalizzazione del pacchetto di dati clinici al momento della ricezione di una domanda POA rispetto a una domanda OmT (cfr. allegato 2 F, anche il requisito dell’indice di posizione (point estimate) in merito a efficacia e sicurezza e il suo indice di dispersione (di solito l’intervallo di confidenza è pari al 95%) differiscono. A. Un’approvazione della domanda per una POA è probabile se la stima puntuale è chiaramente più elevata di quella della TS e gli intervalli di confidenza non si sovrappongono. B. Un rigetto della domanda per una POA è probabile se la stima puntuale è più elevata, ma gli intervalli di confidenza si sovrappongono. C. Un’approvazione della domanda per un’OmT è probabile se la stima puntuale per quanto concerne la sicurezza e l’efficacia è chiaramente più elevata rispetto a quella della TS. Tuttavia, qui è possibile una sovrapposizione degli intervalli di confidenza (TS – OmT). D. Un rigetto della domanda per un’OmT è probabile se la stima puntuale è solo leggermente più elevata e gli intervalli di confidenza si sovrappongono chiaramente a quelli della TS. L’efficacia e la sicurezza dell’ultima TS sono sempre la base di confronto per dimostrare l’elevato beneficio terapeutico (criterio c). L’entità degli effetti deve essere clinicamente più rilevante per la candidatura POA che per la TS, in modo che l’approvazione della domanda nel quadro di un AAA sia possibile. Gli intervalli di confidenza (TS – POA) non devono sovrapporsi. La differenza richiesta delle entità degli effetti (TS vs. medicamento oggetto della domanda POA) dipende in termini di sicurezza ed efficacia dalla situazione clinica, dai medicamenti omologati nella rispettiva indicazione e disponibili sul mercato nonché dalla prevalenza e dall’incidenza della patologia. Per quanto riguarda la domanda POA nel quadro di un AAA e lo stato finale degli studi alla ricezione della domanda, l’elevato beneficio terapeutico deve essere già chiaramente valutabile al momento della presentazione dei dati significativi. In linea di principio, nel caso dei dati definitivi (POA) sono previsti effetti statisticamente garantiti, mentre nel caso dei dati non definitivi (OmT) potrebbe mancare ancora una valutazione statistica esaustiva, in particolare se gli studi sono ancora in corso. A B C D
elevata
Efficacia / Sicurezza
bassa Approvazione Rigetto Approvazione Rigetto Al momento della ricezione della Al momento della ricezione della domanda di domanda di omologazione omologazione Dati definitivi Dati non definitivi
TS Richiesta POA Richiesta OmT Criterio c Criterio c
Cronistoria delle modifiche Versione Modifica sig
12.0 Capitolo 5.2: Presentazione del formulario Meeting aziendale non più necessaria fg/rc
Capitoli 5.3/5.7: Precisazione della data d’invio della domanda di omologazione con POA 11.0 Precisazione riguardante il capitolo 5.3 – Svolgimento AAA fg, pfc, ru, zsa, Altre modifiche redazionali rc 10.0 Ottimizzazione dei processi per richiesta di una POA fg, pfc, rc, ru, zsa,
9.1 Nuova disposizione, nessuna modifica al contenuto della versione precedente. dei
9.0 Capitolo: 5.4: precisazione dello svolgimento di un AAA; nuovo termine per la fg/zsa/rc/pfc/ru
finalizzazione del verbale della decisione. Altre modifiche redazionali
8.0 Capitoli 5.4 e 9.1: nuovo termine per la finalizzazione del verbale della decisione, lo fg/rc
scambio di documenti ora avviene tramite il portale eGov. Modifiche redazionali
7.0 Precisazione del processo/Svolgimento dell’AAA fg/gf/ru/zsa
6.0 L’Accelerated Application Hearing sostituisce la domanda POA fg/gf/ru/zsa
5.0 Inserimento di un albero decisionale e criteri distintivi tra OmT e POA negli allegati 9.3 e stb
9.4
4.0 Posizione di SMC sull’indicazione tumore-agnostica ru
3.0 Capitolo 5.7: Per le domande POA relative ai medicamenti con ODS, l’emolumento fg
forfettario non viene riscosso per via dell’ODS, mentre viene fatturato il supplemento POA.
2.0 Capitolo 4.2: Precisazione dei requisiti formali fg/rc
Capitolo 5.3: Aggiunta corridoio temporale per la presentazione delle risposte relative alla List of Questions Capitoli 5.5/5.6: Precisazione analisi dei campioni
1.2 Rettifica dei Termini per le domande di omologazione presentata (Schema di flusso) fg/rc
1.1 Precisazione pianificazione della presentazione in seguito all’approvazione della fba/fg/rc
domanda Precisazione criteri POA