proj/2022/64/cons_1
Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie: negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, il 9 dicembre 2022
Modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie Negoziazione delle tariffe dell’elenco delle analisi
Rapporto esplicativo per l'indizione della procedura di consultazione
BK-D-C08A3401/643
Compendio
La presente modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) mira a sopprimere la facoltà del Dipartimento federale dell’interno (DFI) di stabilire le tariffe dell’elenco delle analisi (EA). La negoziazione delle tariffe spetterebbe ai partner tariffali, come avviene nel caso del sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali o per le prestazioni di fisioterapia.
Situazione iniziale
La presente proposta di modifica della LAMal si iscrive nel quadro dell’attuazione della mozione 17.3969 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), accolta dal Consiglio degli Stati il 29 novembre 2017 e dal Consiglio nazionale il 19 settembre 2018. La mozione chiede che la competenza di negoziazione delle tariffe venga trasferita direttamente ai partner tariffali al fine di accelerare la procedura di registrazione nell’EA e consentirebbe così di eseguire analisi di laboratorio innovative. Il Consiglio federale resta contrario alla mozione, in quanto ritiene che il quadro normativo in vigore sia già sufficiente e poiché i numerosi casi di blocco delle trattative tariffali dimostrano che l’autonomia tariffale non consentirebbe un adeguamento più rapido dell’EA.
Contenuto del progetto
La modifica dell’articolo 52 LAMal mira a trasferire ai partner tariffali la competenza di stabilire le tariffe dell’EA. L’EA è un elenco completo e vincolante delle analisi assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), applicabile solo alle cure ambulatoriali. Per le cure ospedaliere, le analisi sono generalmente comprese nell’importo forfettario (art. 49 LAMal). Attualmente, il DFI è responsabile della definizione di un elenco di analisi con tariffa. L’EA è parte integrante dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), di cui costituisce l’allegato 3. Ogni modifica dell’elenco comporta necessariamente una modifica dell’OPre. Il DFI decide le modifiche dell’OPre consultando la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA), che verifica l’adempimento dei criteri legali di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 cpv. 1 LAMal) e formula una raccomandazione in tal senso. L’attuale tariffa delle analisi è concepita come una tariffa per singola prestazione stabilita dal DFI per tutta la Svizzera. A ciascuna analisi viene quindi attribuito un numero massimo di punti tariffali che il laboratorio ha facoltà di fatturare a carico dell’AOMS. Il valore del punto tariffale è fissato a 1 franco per tutte le posizioni.
La presente proposta di modifica mira a trasferire ai partner tariffali la facoltà di stabilire le tariffe dell’EA. La LAMal non richiede una determinata forma tariffale per la rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali. L’elenco delle possibili forme tariffali di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAMal non è esaustivo e altre forme sono possibili. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili (art. 43 e 47 LA-Mal), la determinazione della forma tariffale è lasciata alla discrezionalità dei partner.
Finora, il Consiglio federale si è espresso contro l’introduzione di tariffe delle analisi assunte dall’AOMS negoziate tra i partner tariffali. Dato l’elevato numero di partner tariffali, il Consiglio federale dubita che il trasferimento di competenze consenta di raggiungere gli obiettivi della mozione, cioè uniformare le tariffe conformemente alla LAMal e adeguarle rapidamente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sull’articolo 117 della Costituzione federale (Cost.)30, che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di organizzazione dell’assicurazione malattie.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)31 e la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)32. In base all’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e alla convenzione AELS riveduta e conformemente all’art. 95°LAMal, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200433 e il regolamento d’applicazione (CE) n. 987/200934.
Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali della sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento come il divieto di discriminazione, il calcolo dei periodi assicurativi e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni che sono disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel rispettivo regolamento d’applicazione (CE) n. 987/2009. Questi principi non vengono coinvolti dalla presente revisione.
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il presente progetto soddisfa questa esigenza. Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a
30 RS 101 31 RS 0.142.112.681 32 RS 0.632.31 33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 166 del 30.04.2004, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’allegato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubblicata una versione consolidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.1. 34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 284 del 30.10.2009, p. 1, nella versione impegnativa per la Svizzera secondo l’allegato II ALCP, rispettivamente all’appendice 2 dell’allegato K AELS. Viene pubblicata una versione consolidata non vincolante di questo regolamento nel RS 0.831.109.268.11. 35 RS 171.10 17/20
Cost., le leggi federali sottostanno a referendum. Il presente progetto prevede espressamente questa possibilità.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi, né crediti d’impegno, né limiti di spesa che comportino nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
7 Allegato
Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo
Citazione, riferi- fonte, modalità di Ultimo aggiorna- Commenti mento calcolo, ipotesi mento P. 6 : Fonte : Comuni- Statistiche AOMS : un risparmio an- cato stampa : Ana- settembre 2022 nuo pari a circa lisi di laboratorio; 140 milioni di fran- saranno ridotte le SASIS : 2021 chi tariffe (09.06.2022). I dati provengono dal pool tariffale SA- SIS AG e statistiche dell’AOMS. Modalità : la riduzione del 10 per cento è stata stimata sulla base del importo totale delle analisi fatturate a carico dell’ AOMS nel 2019 (1,89 miliardi di franchi) tranne le analisi rapide (418 milioni di franchi).
P. 10 : Fonte : Elenco 1° agosto 2022 Nell’EA figurano delle analisi oltre 1200 posi- Modalità : Somma zioni tariffali delle posizioni dell’elenco
P. 10 : Fonte : Elenco 1° agosto 2022 Ci sono 33 analisi delle analisi rapide Modalità : Somma delle posizioni che terminano con « .01 » indicando le analisi rapide
P. 15 : Fonte : Statistiche Settembre 2022 il settore delle ana- dell’AOMS : Edilisi di laboratorio zione 2020. Dati ha rappresentato il per cantone sulle 4,7 per cento dei prestazioni lorde e costi totali a carico nette e sulla partecipazione ai costi
dell’AOMS nel Modalità : Quota in 2020 % del totale delle prestazioni lorde dell’AOMS per gruppo di costi (laboratori)
P. 15 : Fonte : Fakten- 23 marzo 2022 il 5,3 per cento dei blatt : Mengen-und costi dell’AOMS ri- Umstazentwickguardava l’EA del lung 2019 Modalità. Tarifpool SASIS AG e statistiche dell’AOMS Modalità : Quota in per cento dei costi delle analisi dell’elenco delle analisi rispetto al costo totale delle prestazioni lorde dell’AOMS.