proj/2023/43/cons_1
Nuova ordinanza sulla statistica federale
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 15 dicembre 2023
Nuova ordinanza (disegno di atto legislativo) sulla statistica federale (OSF) (abrogazione dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (RS 431.011) e dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1))
Rapporto esplicativo relativo all’avvio della procedura di consultazione
BFS-D-118D3401/85
1.1.1 Ordinanza sull’organizzazione della statistica federale e ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali L’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (RS 431.011) e l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) sono abrogate e sostituite dalla nuova ordinanza sulla statistica federale (OSF) al fine di fornire una visione trasparente del processo di trattamento dei dati per scopi impersonali e dell’organizzazione del sistema della statistica in Svizzera. Le attività dell’UST, dei servizi statistici federali come pure dei servizi statistici cantonali e comunali sono ora riunite in un unico testo, garantendo una migliore informazione ai cittadini.
La nuova ordinanza offre una panoramica più chiara e trasparente dei dati esistenti, su come vengono ottenuti e trattati.
Infine, è volta a creare una base giuridica moderna per garantire il coordinamento tra le parti e definire i ruoli dell’Ufficio federale di statistica, in quanto organo centrale, e dei suoi partner.
Disporre di una sola ordinanza pone l’accento su efficacia e trasparenza. Il requisito di cui all’articolo 1 lettera c della legge sulla statistica federale (LStat, RS 431.01), ovvero che la statistica federale sia ben organizzata, viene ulteriormente rimarcato.
La nuova ordinanza offre inoltre una visione d’insieme delle attività dell’UST, che oggi offre nuove prestazioni in materia per esempio di scienza dei dati e intelligenza artificiale. Queste prestazioni sono descritte all’articolo 10 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI, RS 172.12.1).
Protezione dei dati
Il rispetto della protezione dei dati è essenziale durante il loro trattamento, per finalità di ricerca, pianificazione e statistica. In considerazione dell’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) è necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali nei casi in cui il trattamento di dati personali potrebbe generare un rischio potenzialmente elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. Questa valutazione permetterà di identificare, valutare e trattare i rischi legati alla protezione dei dati.
Quando era in vigore la precedente LPD, una simile valutazione veniva già effettuata per qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell’UST. I processi di trattamento dei dati sono stati inaspriti nel corso degli anni e rispondono ai criteri definiti dalla nuova LPD entrata in vigore il 1° settembre 2023. Con la creazione del Centro di competenza per la scienza dei dati e l’impiego dell’intelligenza artificiale, questo tema è cruciale per lo sviluppo di qualsiasi progetto. Una valutazione d’impatto preventiva sarà sistematicamente effettuata prima del lancio di qualsiasi progetto (metodo HERMES) così come delle fasi di «test».
Questo permette di minimizzare i rischi in relazione alla finalità «statistica» del trattamento e di definire delle regole. La nuova ordinanza sulla statistica federale descrive tali diverse regole applicabili, dalla rilevazione all’archiviazione dei dati, in maniera trasparente. Qualsiasi persona fisica o giuridica può quindi venire a conoscenza della modalità in cui sono trattati i dati che ha fornito all’UST.
1.1.2 Ordinanza sulla statistica federale; RS ...
Utilizzo multiplo dei dati La LStat, in particolare l’articolo 4, dà priorità all’utilizzo e all’elaborazione dei dati esistenti allo scopo di ridurre l’onere amministrativo della raccolta di dati da persone, imprese e istituzioni.
«La Confederazione deve anzitutto allestire statistiche sulla base di dati ottenuti mediante l’esercizio delle sue attività amministrative correnti (esecuzione o sorveglianza), in virtù di disposizioni legali diverse da quelle della legge sulla statistica federale. Tali dati costituiscono i dati amministrativi della Confederazione» (FF 1992 I 342).
Ciò significa incrementare la raccolta di dati da fonti già esistenti, collezioni di dati e/o registri. Grazie alla trasformazione digitale, le imprese e gli individui dovranno fornire determinati dati all’Amministrazione una sola volta (principio «once only»), a condizione che i dati siano armonizzati. La gestione e l’utilizzo condivisi consentiranno inoltre di ridurre gli errori e gli oneri amministrativi.
L’attuazione pratica di queste decisioni del Consiglio federale avviene per mezzo della presente ordinanza e della nuova ordinanza relativa alla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA). La prima disciplina la realizzazione dell’utilizzo multiplo dei dati nel sistema della statistica federale; la seconda crea invece la base per attuare l’utilizzo multiplo dei dati in tutti i settori dell’Amministrazione federale. In entrambi i casi, l’organo responsabile è l’Ufficio federale di statistica.
Inoltre, per incoraggiare l’utilizzo multiplo dei dati è in preparazione un catalogo dei dati che indica dove questi sono conservati, e con quale livello di qualità. La piattaforma «tecnica» di interoperabilità – I14Y-IOP – contiene gli strumenti necessari per armonizzare e standardizzare i metadati e i corrispondenti cataloghi.
Sebbene la Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., RS 101) non conferisca alla Confederazione le competenze per imporre ai Cantoni direttive nel settore dell’amministrazione digitale e della gestione dei dati in generale, nel settore della statistica ufficiale, la Confederazione ha la competenza per legiferare sull’armonizzazione e la tenuta dei registri ufficiali cantonali e comunali al fine di razionalizzare la raccolta dei dati (art. 65 cpv. 2 Cost.) e si è avvalsa di questa competenza adottando la legge sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa, RS 431.02). La Confederazione valuta inoltre la necessità di adottare nuove basi giuridiche formali per garantire l’armonizzazione di altri registri ufficiali cantonali e comunali. Resta il fatto che, per utilizzare i dati in modo organizzato ed efficiente, tutti i livelli dell’amministrazione sono chiamati a collaborare strettamente. In attesa di basi giuridiche formali, la stipula di convenzioni di diritto pubblico tra i vari livelli dello Stato potrebbe contribuire a questo obiettivo.
Coordinamento nei diversi settori - Statistica: tutte le unità amministrative e gli altri organi responsabili di una rilevazione o di un’indagine devono soddisfare il criterio di un servizio di statistica secondo il messaggio della legge sulla statistica federale. Ciò significa che l’organo deve occuparsi esclusivamente di statistica o di ricerca, oppure deve creare un servizio di statistica che si occupa esclusivamente di statistica o di ricerca. Nella presente ordinanza, questo requisito è stato adattato alle forme organizzative specifiche dell'Amministrazione federale. Non è necessario esternalizzare un servizio statistico, tuttavia è essenziale separare rigorosamente i suoi compiti esecutivi e di vigilanza. Inoltre, tutti i produttori di statistiche, compresi quelli che non conducono rilevazioni basate sulla LStat, devono rispettare i principi della statistica pubblica, come l’indipendenza, la neutralità e l’obiettività. I diversi partner sono rappresentati in Fedestat (produttori di statistiche della Confederazione), mentre a livello cantonale e comunale tale ruolo è svolto dall’organo Regiostat.
- Terminologia: per gestione dei dati s’intende la pianificazione, standardizzazione, l’elaborazione e la messa a disposizione di dati affidabili e riutilizzabili. Questo implica che le unità dell’amministrazione sono tenute a gestire i propri dati in modo da consentire l’interoperabilità e l’utilizzo multiplo.
Struttura La nuova ordinanza è composta da tre capitoli suddivisi in sezioni ed è accompagnata da due allegati. Capitolo 1 Disposizioni generali Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici Sezione 1 Principi generali Sezione 2 Coordinamento Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione Sezione 6 Collegamenti di dati Sezione 7 Nuovi metodi di trattamento di dati a fini statistici Sezione 8 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati Sezione 9 Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica Sezione 10 Emolumenti Sezione 11 Registro di campionamento Capitolo 3 Disposizioni finali Allegato 1: Elenco delle corporazioni, gli istituti e le altre persone parzialmente sottoposte alla LStat Allegato 2: Elenco delle collezioni per tema
Allegato 3: Modifica di altri atti normativi
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Nel quadro della consultazione, diversi uffici hanno chiesto che i nuovi compiti dell’UST nel settore del coordinamento e dell’armonizzazione dei dati amministrativi – compiti che esulano dunque dal suo compito centrale di statistica pubblica – siano disciplinati nell’ordinanza sulla trasformazione digitale e la tecnologia dell’informazione (ODTI, RS 172.010.58) o nel disegno di OMeCA. Sebbene il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ritenesse più efficace disciplinare tali aspetti in un’ordinanza nel campo di responsabilità dell’UST in modo da poter avviare direttamente, se opportuno, le modifiche necessarie senza dover passare attraverso un’altra autorità (in questo caso la SG-DFF o la Cancelleria), riconoscendo l’argomento dell’unità della materia ha deciso di trasferire queste disposizioni nell’OMeCA. Dato lo stretto legame e i numerosi punti di contatto tra i due settori della statistica pubblica e della standardizzazione dei metadati, l’UST resta comunque l’ufficio responsabile dell’attuazione anche in questo settore.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
Il disegno non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–20231, né nel decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–20232.Tuttavia, si inserisce direttamente o indirettamente in diversi programmi e strategie del Consiglio federale che contribuisce ad attuare, nella fattispecie:
- il programma di gestione dei dati a livello nazionale (NaDB)
- la strategia della Confederazione in materia di scienza dei dati, dicembre 2022
- la strategia «Svizzera digitale» 2023
- la strategia per uno sviluppo sostenibile 2030
- la Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023
- la strategia di e-government Svizzera 2020–2023
- la strategia TIC della Confederazione 2020–2023
- la dichiarazione di Tallinn sull’e-government del 6 ottobre 2017
- la strategia «Data Innovation» del 2017 dell’UST
- la strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione, dicembre 2018
1.4 Stralcio di interventi parlamentari
Il 13 giugno 2017 il Parlamento ha accolto la mozione 16.4011 del gruppo liberale radicale «Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione dei dati». In questa ottica, il 27 settembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale di statistica (UST) di attuare in cooperazione con gli altri servizi e uffici federali le misure indispensabili per l’utilizzo multiplo dei dati.
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto estero, in particolare europeo
Il progetto è compatibile con il diritto europeo e con l’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e a Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Titolo
In forma abbreviata, il titolo indica chiaramente che questa è (ora) l’unica ordinanza concernente la legge sulla statistica federale. Considerata la stretta correlazione tra il trattamento dei dati a fini statistici e l’organizzazione concreta della statistica federale, era naturale combinare le due ordinanze – che disciplinano la statistica pubblica della Confederazione in modo concreto ed esclusivo – introducendo un unico titolo breve e conciso.
3.2 Ingresso
L’ingresso della nuova ordinanza riprende quello dell’attuale ordinanza sulle rilevazioni statistiche e menziona in aggiunta l’articolo 2 capoverso 3 LStat che autorizza espressamente il Consiglio federale a sottoporre alla legge corporazioni o istituti della Confederazione nonché altre istituzioni che producono statistiche.
L’ingresso rimanda anche all’articolo 10 capoverso 3 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) che crea la base giuridica per la pubblicazione dei dati della Confederazione secondo i criteri Open Government Data (OGD) e conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare le deroghe al principio OGD.
3.3 Capitolo 1 (art. 1–3): Disposizioni generali
Il primo capitolo riunisce le disposizioni generali delle due precedenti ordinanze relative all’esecuzione delle rilevazioni statistiche della Confederazione da un lato e all’organizzazione della statistica federale dall’altro, integrate in funzione dei nuovi compiti affidati all’UST: la raccolta di dati per l’Ufficio federale di statistica in generale (e non soltanto le rilevazioni e le indagini ordinate dalla Confederazione) (art. 1 lett. a n. 3) e le prestazioni nel settore della statistica pubblica, segnatamente le prestazioni fornite dall’UST, ampliate per tenere conto dei compiti e ruoli del nuovo Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) (art. 1 lett. b). Si tratta di principio di prestazioni o compiti per scopi impersonali, tra cui in particolare la statistica, ma anche di ricerca, pianificazione e altri compiti che – in assenza di possibilità di identificazione – non permettono di adottare misure esecutive direttamente collegate a persone. Il campo di applicazione è definito nell’articolo 2. L’ordinanza si applica ai produttori di statistiche federali. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche sottoposte parzialmente alla LStat sono elencate nell’allegato 1. L’articolo 3 capoverso 1 è stato modificato con l’aggiunta della lettera i. Conformemente all’articolo 14a LStat, solo l’UST può collegare dati a fini statistici. Il capoverso 2 è stato riformulato allo scopo di precisare quali disposizioni della LStat elencate nel capoverso 1 sono applicabili alla Banca nazionale svizzera (BNS) nonostante questa disponga di un quadro legale a parte, ovvero la legge federale sulla Banca nazionale svizzera (LBN, RS 951.11).
Tuttavia, non rientrano in questa deroga della base giuridica specifica tutti i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat, questa si applica infatti a tutti i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale, anche se eseguiti da un’istituzione che è solo parzialmente sottoposta alla legge.
3.4 Capitolo 2 (art. 4–49): Trattamento di dati a fini statistici
3.4.1 Sezione 1: Principi generali
Articolo 4: Produttori di statistiche della Confederazione A seguito della fusione dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale con l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i servizi partecipanti alla rilevazione dei dati e i produttori di statistiche possono essere definiti in un unico articolo. Per produttori di statistiche si intendono tutte le unità amministrative, le corporazioni, gli istituti e le persone giuridiche sottoposti alla LStat che svolgono lavori statistici sulla base di qualsiasi tipo di dati, in particolare i dati amministrativi loro appartenenti, e che mettono i risultati a disposizione di terzi (messaggio concernente la legge sulla statistica federale, FF 1992 I 321, 366). I servizi che partecipano al rilevamento dei dati sono quindi le unità amministrative che, oltre a svolgere lavori statistici sulla base dei propri dati amministrativi, raccolgono dati conformemente all’articolo 4 LStat capoversi da 1 a 3, e che sono designati come organi responsabili nell’allegato 2 ai sensi dell’articolo 5 LStat. Il capoverso 2 riprende il requisito dell'articolo 11 capoverso 2 LSF e stabilisce in modo trasparente, tramite un'ordinanza, che possono essere considerati organi di raccolta dei dati o organi responsabili solo quei servizi che garantiscono almeno la separazione dei compiti di esecuzione e di vigilanza, segnatamente distinguendo i processi in modo chiaro. Solo questo approccio è in grado di mantenere il segreto statistico (art. 14 cpv. 1 LStat) e di garantire che i dati raccolti siano elaborati esclusivamente per la statistica ufficiale. L'articolo 11, capoverso 2 LStat stabilisce che i servizi che partecipano alla rivelazione e i cui compiti vanno oltre quelli della statistica o della ricerca sono tenuti a designare uno o più dipartimenti statistici che si occupino dei loro lavori statistic. Il messaggio descrive in modo più dettagliato i requisiti posti a questi ultimi: “Tutte le unità amministrative e le altre organizzazioni assoggettate alla legge che sono responsabili di rilevazioni devono, giusta il capoverso 2, soddisfare il criterio di un servizio di statistica. L'organismo può occuparsi esclusivamente di statistica e/o di ricerca (come l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio FNP) oppure è tenuto a
trasformare una (o eccezionalmente più) delle sue sottounità in un servizio di statistica che non abbia niente a che vedere con misure o controlli nei confronti di singoli o di imprese” (FF 1992 I 321; ad.art. 11). Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LStat, l’UST ha e mantiene il ruolo di servizio statistico centrale della Confederazione e coordina la statistica federale (art. 10 cpv. 2 LStat) e a questo titolo resta anche il principale organo di raccolta di dati nonché il più grande produttore di statistiche. Per facilitare il coordinamento necessario per una produzione statistica moderna e agile, ogni produttore di statistiche deve obbligatoriamente designare un rappresentante in Fedestat (art. 13).
Articolo 5: Lavori statistici
Al fine di delimitare il più chiaramente possibile il settore dei lavori statistici che devono essere effettuati secondo le disposizioni della LStat e della presente ordinanza, i capoversi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale sono stati ripresi pressoché invariati. Per meglio tenere conto dei nuovi compiti dell’UST è stata solo leggermente riformulata la lettera f ed è stato aggiunto un nuovo capoverso 2: il nuovo DSCC non si limiterà a fornire prestazioni nel campo della statistica classica, ma si occuperà soprattutto di scienza dei dati. Poiché le prestazioni e le attività sono sempre svolte in un contesto impersonale, possono essere assimilate a lavori statistici. Già oggi i produttori di statistiche della Confederazione, e in particolare l’UST, possono trasmettere dati individuali per scopi impersonali, in particolare nel quadro della ricerca, della pianificazione o della statistica, in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 LStat. Ciò significa implicitamente che l’UST può trattare dati per scopi impersonali anche al di fuori della statistica classica.
Articolo 6: Principi statistici e standard La Carta della statistica pubblica svizzera (3a edizione riveduta, del 31 maggio 2012) è ora integrata nell’ordinanza. In questo modo i produttori di statistiche della Confederazione (e non solo coloro che l’hanno sottoscritta) sono per legge vincolati a rispettarla. Tale misura permetterà di valorizzare la qualità dei lavori statistici e di accrescere la fiducia di cui godono. I principi più importanti della Carta sono esplicitamente menzionati nell’ordinanza3; tutti gli altri si applicano ora a tutti i produttori di statistiche, almeno come norme da rispettare in virtù del rimando all’articolo 6 capoverso 1. In particolare, i produttori di statistiche devono essere organizzati in modo da garantire l’indipendenza professionale da altre autorità politiche, amministrative o di regolamentazione, nonché da attori del settore privato. Per la maggior parte, queste condizioni sono già vincolanti per i produttori di statistiche della Confederazione in virtù dell'Accordo bilaterale del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale)4, in particolare dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione dei dati. 2 del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale, il presente regolamento è vincolante per entrambe le parti. Il capoverso 2 è stato rivisto e corrisponde ora all’articolo 12 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, il cui capoverso 1 precisa che: «Per garantire la qualità dei
Cfr. articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee, i cui principi sono in particolare «imparzialità, affidabilità e favorevole rapporto costi-benefici». 4 RS 0.431.026.81 11/47
risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati». Il capoverso 2 elenca in modo esaustivo i criteri di qualità. I testi delle norme adattate sulla base del summenzionato regolamento europeo contribuiscono all’esaustività e garantiscono un elevato grado di confidenza.
Articolo 7: Cooperazione con l’Unione europea La Direzione degli affari europei, ora denominata «Divisione Europa», è l’autorità federale competente per tutte le questioni di politica europea. Essa analizza il processo d’integrazione europeo e le sue ripercussioni sulla Svizzera. Coordina la politica europea della Confederazione di concerto con i servizi specializzati competenti e informa il pubblico sia in merito alla politica europea della Svizzera sia sull’integrazione europea in senso lato. L’espressione «presa di decisione» è stata sostituita da «esame e approvazione» conformemente all’articolo 5 capoverso 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.
Articolo 8 Programma pluriennale della statistica federale Corrisponde all’articolo 4 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale. Questo articolo è stato precisato con l'aggiunta della collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione.
Articolo 9: Portafoglio Le attività statistiche concrete per un periodo di legislatura sono elencate per area tematica nel portafoglio. I produttori di statistiche sono responsabili della realizzazione di tutti i lavori inseriti nel portafoglio.
3.4.2 Sezione 2 Coordinamento
Affinché la statistica pubblica della Confederazione e, se necessario, dei Cantoni e dei Comuni possa essere coordinata in modo efficace e mirato, è necessario disporre di canali e organi che si assumono i compiti necessari sotto la direzione dell’UST, che a sua volta svolge il proprio ruolo di servizio statistico centrale. La seconda sezione contiene il disciplinamento fondamentale di questi organi, ovvero di Fedestat, Regiostat e dei gruppi di periti che continuano a esistere sotto questa forma. Gli articoli sono ripresi dall’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (art. 6, 7 e 8). L’articolo 5 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale concernente la Commissione della statistica federale è stato anch’esso ripreso senza modifiche.
Art. 10 Schede informative Le schede informative sono una sorta di carta d’identità delle attività statistiche e dei risultati (output) ottenuti mediante la raccolta dei dati. Forniscono una descrizione delle caratteristiche rilevate, della metodologia utilizzata (compreso il trattamento dei dati e il loro collegamento) e della pubblicazione. Si noti che in alcuni casi il titolo della scheda può essere simile a quello riportato nell’allegato 2 (input).
Per armonizzare le informazioni sui prodotti statistici della Confederazione, l’ordinanza rende obbligatoria la redazione di una scheda di questo tipo per tutti i prodotti statistici. Ciò garantisce un elevato livello di trasparenza senza sovraccaricare l’ordinanza stessa. Le schede informative sono disponibili sul sito web di ciascun produttore di statistiche. Questo permette di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie sempre aggiornate. Ogni produttore e/o istituzione parzialmente sottoposta alla LStat utilizza un modello standardizzato per redigere le schede informative necessarie. Il modello è fornito dall’Ufficio federale di statistica (si veda l’esempio di scheda informativa RIFOS allegata al presente rapporto) per armonizzare il più possibile le schede.
Articolo 11: Raccomandazioni L’UST in quanto servizio statistico centrale della Confederazione e in virtù della LStat ricopre un ruolo di coordinamento globale nel settore della statistica pubblica. Conformemente all’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, era pertanto già autorizzato a «dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione, emanare raccomandazioni e direttive sui lavori di statistica allo scopo di coordinare e armonizzare la statistica federale». Questa disposizione è stata ripresa nella presente ordinanza allo scopo di consentire questa possibilità in modo trasparente anche in futuro.
Siccome l’UST, non disponendo della base giuridica formale nella LStat, non può emanare direttive vincolanti, la disposizione è stata adattata leggermente cosicché ora viene utilizzato solo il termine raccomandazioni.
Articolo 12: Commissione della statistica federale La missione della Commissione della statistica federale è disciplinata nell’articolo 13 capoverso 1 LStat: «Il Consiglio federale istituisce una Commissione della statistica federale, che gli fornisce consulenza sulle questioni importanti e consiglia ugualmente i produttori di statistiche della Confederazione». Il funzionamento della Commissione della statistica federale rimane invariato, tuttavia il regolamento sarà aggiornato per tenere conto del cambio di presidenza. Il numero di membri è fissato a un massimo di 12 in conformità con la decisione di istituzione del Consiglio federale del 14 dicembre 2018, sulla base in particolare dell’articolo 13 LStat e dell’articolo 8e OLOGA. Il principio «once only» e la sua attuazione nonché l’applicazione dei metodi rilevanti del settore della scienza dei dati (compresa l’intelligenza artificiale, IA) costituiscono punti importanti per la Commissione della statistica federale che devono pertanto essere affrontati regolarmente. Gli scambi in materia saranno condotti sotto il profilo della statistica: di fatto, la Commissione della statistica federale sarà chiamata a uno scambio regolare sull’importanza per la statistica federale dei lavori rilevanti nel settore della gestione e interoperabilità dei dati nonché della scienza dei dati, e in particolare dei vantaggi che ne risultano (p. es. a livello di onere per le persone interrogate).
Articolo 13: Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione Il DFI, rappresentato dall’UST, e le autorità statistiche dell’Amministrazione federale formano insieme l’organo comune Fedestat, che ha l’obiettivo di coordinare i lavori nel
settore della statistica pubblica nonché in generale di garantire uno scambio sui progetti pertinenti in materia. La composizione e i compiti di Fedestat restano invariati. Verrà unicamente aggiornato il regolamento.
Articolo 14: Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni Così come l’organo di collaborazione istituito a livello federale (cfr. art. 13), anche l’organo di collaborazione a livello regionale, Regiostat, mantiene invariata la sua funzione. Uno dei suoi compiti è quello di rafforzare il coordinamento dei lavori statistici tra la Confederazione e i Cantoni. Verrà unicamente aggiornato il regolamento.
Articolo 15: Gruppi di periti I gruppi di periti, chiamati in causa dall’UST, svolgono una funzione di consulenza e di sostegno ai produttori di statistiche per questioni metodologiche in relazione con le esigenze di informazione attuali e future degli utenti delle statistiche. L’attenzione è posta in primo luogo sulla statistica pubblica. Nonostante questi gruppi di periti si collochino principalmente a livello nazionale, vi partecipano anche i rappresentanti regionali. I gruppi possono essere semplicemente creati e in seguito sciolti senza ulteriori formalità. Già oggi esistono diversi gruppi di periti istituiti sulla base dell’articolo 8 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (p. es. in relazione alle statistiche della criminalità o della bilancia dei pagamenti). Per il momento questi gruppi di periti devono essere mantenuti. Le indennità versate ai diversi gruppi di periti saranno disciplinate nel quadro della revisione dell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).
3.4.3 Sezione 3 Raccolta di dati a fini statistici
Articolo 16: Principio Capoverso 1 Il principio «once only» e l’utilizzo multiplo dei dati dovranno essere applicati anche all’interno della statistica pubblica al fine di ridurre l’onere per le persone interrogate, specialmente in questo settore. Poiché tra l’altro la comunicazione dei dati a fini statistici non è stata sottoposta al divieto di deviazione dallo scopo di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPD (art. 39 cpv. 2 LPD), l’utilizzo multiplo può essere attuato in modo relativamente agevole nel settore della statistica. Pertanto, affinché i produttori di statistiche della Confederazione non raccolgano, ognuno per proprio conto, gli stessi dati per i loro lavori statistici, è opportuno garantire lo scambio dei dati tra di loro. L’UST coordina questo compito in quanto servizio statistico centrale che effettua la maggior parte delle rilevazioni e che deve essere consultato dagli altri produttori di statistiche nel quadro dell’elaborazione delle loro rilevazioni, delle loro presentazioni raggruppate e delle altre fonti di dati della statistica federale (art. 12 cpv. 1 LStat). Essendo ancora necessario consultare l’UST per l’elaborazione delle rilevazioni, l’Ufficio federale di statistica può verificare sistematicamente se i dati richiesti devono effettivamente essere raccolti o se possono essere semplicemente ottenuti presso un altro produttore di statistiche.
L’allegato 2 all’ordinanza informa in maniera trasparente in merito a chi raccoglie o dispone già di dati a fini statistici.
Capoverso 2 Per ridurre e ottimizzare il più possibile la comunicazione e lo scambio di dati destinati alla statistica pubblica, l’articolo 16 capoverso 2 stabilisce che i produttori di statistiche devono semplificare la comunicazione e lo scambio di dati utilizzando interfacce elettroniche. Questo capoverso disciplina quindi in modo specifico per i servizi partecipanti (organi responsabili) alla rilevazione dei dati il modo in cui devono organizzare il loro compito di raccolta e comunicazione dei dati (a fini statistici).
La messa a disposizione di interfacce è indispensabile per il processo di digitalizzazione dell’Amministrazione federale e deve essere iscritta in modo trasparente nel settore della statistica pubblica. Il principio generale secondo cui le autorità dell’Amministrazione federale devono scambiarsi tra loro, con Cantoni, Comuni e privati i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali attraverso interfacce elettroniche, salvo vi si oppongano motivi preponderanti, è stabilito nell’articolo 13 LMeCA.
Viceversa, non ci si può attendere da tutte le persone fisiche e giuridiche che siano sufficientemente equipaggiate e informate dal punto di vista tecnico per fornire dati mediante un’interfaccia elettronica. L’articolo 16 capoverso 2 stabilisce di conseguenza che deve essere ancora consentito alle persone fisiche e giuridiche utilizzare la via analogica per comunicare i dati nel quadro della statistica federale.
Articolo 17: Attuazione della raccolta di dati (art. 4 cpv. 4 e art. 5 LStat) Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LStat, il Consiglio federale ordina l’esecuzione delle rilevazioni necessarie e a tal fine deve indicare lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati (art. 4 cpv. 4 LStat). Questo dispositivo è disciplinato nell’allegato 2. Per motivi di trasparenza ed esaustività, anche la raccolta di dati interna alla Confederazione è ripresa nell’allegato, per quanto non si tratti di rilevazioni indirette né dirette e che devono essere espressamente ordinate dal Consiglio federale (cfr. FF 1992 I 341, 395 secondo cui solo le rilevazioni e le indagini devono essere ordinate dal Consiglio federale).
Per intensificare l’utilizzo del numero IDI quale identificativo di imprese come sancito sin dal 2010 dalla legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) e allo scopo di facilitarne il collegamento a fini statistici, gli organi responsabili rilevano l’IDI quando raccolgono i dati sulle imprese. Il numero AVS viene sempre rilevato durante la raccolta di dati personali (conformemente all’art. 153c della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rivista [LAVS; RS 831.10] e alla LArRa (RS 431.02).
L’articolo 17 di fatto riprende l’articolo 3 dell’ordinanza sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche ma per motivi di trasparenza è stato integrato con disposizioni esecutive relative all’articolo 4 capoverso 3 e all’articolo 5 LStat.
Il capoverso 3 definisce i requisiti giuridici generali in materia di protezione dei dati in relazione all’informazione alle persone interrogate conformemente alla legge sulla protezione dei dati o all’articolo 4 capoverso 4 LStat e definisce la competenza concreta. L’indicazione dell’organo di raccolta competente e dei produttori di statistiche che lavoreranno principalmente con i dati risponde anche all’esigenza di comunicazione delle persone partecipanti alla raccolta dei dati e dei destinatari dei dati. Al contrario, gli istituti di ricerca che si procurano dati individuali conformemente all’articolo 19 capoverso 2 LStat non sono menzionati specificamente né nell’allegato, né nelle schede informative. In questo caso la comunicazione dei dati si può basare direttamente sull’articolo 19 LStat e non ha carattere permanente. Gli istituti di ricerca ricevono tra l’altro i dati solo in forma anonimizzata e non sono pertanto assimilabili a destinatari dei dati (grezzi) raccolti.
Le unità dell’Amministrazione federale (centrale e di principio decentralizzata) dall’entrata in vigore della LMeCA saranno tenute a consentire lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche. Se insorgono motivi preponderanti a sfavore della messa a disposizione di interfacce, in particolare relativi alla sicurezza dei dati o di ordine economico, l’obbligo viene meno per legge e non deve pertanto essere disciplinato qui.
A livello legale formale, il nuovo articolo 4 capoverso 1bis LStat garantisce soltanto l’accesso all’UST attraverso una procedura elettronica di richiamo e salvo disposizioni speciali contrarie. Questa limitazione all’UST è giustificata dal suo ruolo centrale nella statistica federale in quanto unico servizio i cui compiti sono esclusivamente statistici. Non deve tuttavia essere vietato alle unità amministrative della Confederazione di permettere ad altri produttori di statistiche della Confederazione di accedere ai loro dati mediante una procedura elettronica di richiamo. Il capoverso 3 precisa in tal senso che disposizioni legali specifiche possono prevedere questa possibilità.
Conformemente all’articolo 4 capoverso 1bis, LStat, il Consiglio federale disciplina l’estensione di ogni accesso mediante una procedura elettronica di richiamo.
A tal fine esso tiene conto dei dati necessari per la statistica federale. Questa necessità è definita più dettagliatamente nelle schede informative. Le indicazioni relative alle fonti dei dati di cui all’allegato 2 dell’ordinanza si basano su queste schede informative.
I servizi amministrativi interessati sono sistematicamente consultati al momento della preparazione della raccolta di dati (art. 17 cpv. 2) e vengono informati di conseguenza. Le eventuali disposizioni legali speciali che ostano a un accesso mediante procedura elettronica di richiamo devono essere modificate caso per caso. L’UST contatterà i servizi amministrativi interessati al fine di attuare le opportune modifiche.
Non è necessario precisare ulteriormente l’esclusione prevista dalla legge (art. 13 cpv. 2 LMeCA) con un diritto legale all’utilizzo di interfacce elettroniche, che si applica senz’altro anche qui.
Articolo 18: Ampliamento
Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 4 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche con alcune precisazioni redazionali. Si precisa espressamente in aggiunta che sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sul censimento della popolazione.
Articolo 19: Comunicazioni di dati sottoposti all’obbligo legale di mantenimento del segreto L’articolo 19 disciplina gli aspetti relativi all’obbligo del segreto e al blocco dei dati da parte dei fornitori di dati, ossia dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché delle persone di diritto pubblico che forniscono (o devono fornire) dati all’UST o a un altro organo di raccolta o produttore di statistiche federali. Poiché i dati rilevati a fini statistici non possono essere riutilizzati per altri fini, in particolare non a fini di esecuzione (art. 14 LStat), il concetto di protezione dei dati resta invariato anche quando i dati sono trasmessi a fini statistici. La statistica pubblica deve quindi poter ottenere dati il più possibile completi: è l’unico modo per fornire risultati rappresentativi e di qualità. L’articolo 7 capoverso 2 e l’articolo 10 capoverso 5 LStat prevedono pertanto l’obbligo per gli organi pubblici di mettere dati a disposizione della statistica pubblica federale, anche in caso di obbligo del segreto o di blocco. Tuttavia, sia l’UST che i produttori di statistiche della Confederazione non sono autorizzati a trasmettere dati personali, a differenza di altri dati statistici. L’articolo 19 dell’ordinanza precisa queste disposizioni stabilendo in modo chiaro e trasparente che l’UST e i produttori di statistiche della Confederazione possono unicamente può trasmettere dati personali in forma completamente anonimizzata per scopi impersonali. I dati completamente anonimizzati non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 e dell’articolo 10 capoverso 5 LStat.
Ciò non pregiudica eventuali divieti di comunicazione stabiliti dal diritto superiore, come nel caso, ad esempio, dei dati classificati (sicurezza delle informazioni). Nella misura in cui si tratta di dati personali, questi possono richiedere una protezione anche se sono anonimizzati: in questo caso, è l'interesse nazionale a prevalere piuttosto che la protezione dell'individuo.
Articolo 20: Partecipazione delle persone interrogate Ripreso dall’articolo 6 dell’ordinanza sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche e modellato sulla modifica dell’inserimento cronologico: il capoverso 1 si applica ora solo alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato, dato che la partecipazione delle persone giuridiche di diritto pubblico è già disciplinata negli articoli 31 e 32.
Articolo 21: Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati Nessuna modifica a questo articolo. Se si ricorre a organizzazioni o istituti privati, questi devono essere riportati alla voce «Fonte dei dati» (cfr. allegato 2).
Inoltre, il capoverso 3 è stato scisso in due capoversi (cpv. 3 e 4) in modo da distinguere chiaramente i diversi elementi della regolamentazione.
Articolo 22: Dati pubblici Determinati risultati statistici non necessitano di dati individuali o quantomeno non esclusivamente. In molti casi possono essere utili o rivelarsi sufficienti le informazioni accessibili al pubblico. Si può trattare per esempio di informazioni consultabili sui
siti Internet delle imprese, in grado di fornire informazioni rapide e aggiornate in relazione ad eventuali modifiche dell’attività economica e permettere così correzioni pragmatiche nel settore della statistica pubblica. Dati di questo tipo sono accessibili pubblicamente e possono quindi essere riutilizzati dall’UST e dagli altri produttori di statistiche. Tuttavia, informazioni di questo tipo possono essere scaricate in massa (webscraping) e pertanto si impone un disciplinamento minimo nel regolamento. L’articolo 2 è volto a garantire che i produttori di statistiche non paralizzino periodicamente i siti Internet delle imprese scaricando dati su vasta scala.
Per motivi di trasparenza, le schede informative devono indicare chiaramente se tali dati pubblicamente accessibili sono utilizzati per un'attività o un risultato statistico. In questo caso, le schede informative devono almeno descrivere le informazioni effettivamente ottenute dai dati pubblicamente accessibili. Ove possibile, devono essere indicate anche le fonti.
Articolo 23: Raccolta di dati aggregati I dati aggregati in generale sono anonimizzati e perdono quindi il loro carattere di dati personali, o sono almeno pseudonimizzati escludendo qualsiasi rischio in materia di protezione dei dati. Nel quadro della statistica pubblica sono oltretutto soggetti al segreto statistico (art. 14 LStat) e non possono essere riutilizzati per adottare misure esecutive in relazione a persone. Per motivi di trasparenza e tenendo conto della necessità di fornire un’informazione esaustiva sui metodi dei diversi produttori di statistiche, questo tipo di raccolta di dati deve essere espressamente disciplinato nell’ordinanza. Non trattandosi di raccolte di dati individuali, queste rilevazioni non devono essere ordinate dal Consiglio federale e non sono pertanto menzionate nell’allegato 2. I produttori di statistiche devono tuttavia documentare l’utilizzo di questi dati affinché sia possibile in qualsiasi momento fornire informazioni a riguardo.
Articolo 24: Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei dei produttori di statistiche della Confederazione Questo articolo, conformemente agli articoli 14 e 15 LStat, stabilisce un obbligo generale del segreto per tutte le persone che trattano dati a fini statistici.
3.4.4 Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti
Articolo 25: Plausibilizzazione, controllo, complemento Non tutte le fonti soddisfano interamente i requisiti di qualità imposti ai dati statistici. È quindi necessario innanzitutto preparare i dati affinché presentino la qualità necessaria per la produzione statistica. Rientra in particolare nel lavoro di preparazione l’eliminazione di doppioni, la verifica e la correzione di inesattezze o l’aggiunta di valori mancanti. Questo lavoro è effettuato generalmente con l’aiuto di fonti di dati supplementari (p. es. REA, RIS, dati CI dell’UCC) incrociate con i nuovi dati ottenuti. Dal punto di vista tecnico questo compito corrisponde a un collegamento. Non appare tuttavia pertinente né proporzionato effettuare questo genere di collegamenti nel rispetto delle rigorose disposizioni dell’ordinanza applicabili al collegamento di dati volto a ottenere nuove informazioni statistiche. Da un lato, a questo stadio del processo di trattamento i dati
generalmente non sono ancora pseudonimizzati e non dovrebbero esserlo, poiché la loro verifica può richiedere di porre domande aggiuntive alla persona interessata. Dall’altro, sono necessarie caratteristiche che permettono di identificare una persona, essendo queste l’unico mezzo per accertare la presenza di errori. Anche l’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche finora prevedeva già che l’UST potesse utilizzare caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati. Deve tuttavia sostituire queste caratteristiche con un identificatore statistico non parlante una volta conclusi il controllo, il completamento e l’appuramento (art. 8a cpv. 2). Sarebbe laborioso e sproporzionato effettuare la pseudonimizzazione di tutti i dati dal momento della loro ricezione da parte dell’UST o dagli altri organi responsabili per poi procedere solo in seguito al controllo di qualità richiesto. La protezione dei dati è pienamente tenuta in considerazione, in quanto solo specifiche persone hanno accesso ai dati non ancora pseudonimizzati (che comprendono in genere anche il numero AVS) e possono procedere al controllo di qualità (art. 153d LAVS concernente l’utilizzo sistematico del numero AVS e le misure da adottare a questo scopo). La LStat prescrive altresì esplicitamente che il materiale di rilevazione che, oltre i dati richiesti, contiene nomi o numeri d’identificazione delle persone interessate, può essere trattato solo dagli organi responsabili della rilevazione. Esso dev’essere distrutto non appena ultimato il trattamento dei dati (art. 15 cpv. 3 LStat). Le persone incaricate di lavori statistici sono inoltre tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti persone fisiche o giuridiche (art. 14 cpv. 2, LStat). Qualsiasi violazione dell’obbligo del segreto è penalmente perseguibile (multa o detenzione, art. 23 LStat). Per la preparazione e il controllo dei dati sono necessari collegamenti con altre fonti di dati. Affinché questi collegamenti siano effettuati in maniera efficace, l’articolo 41 della nuova ordinanza permette l’utilizzo di caratteristiche personali identificative. Ne risulta che le rigorose disposizioni concernenti il collegamento di dati definite negli articoli 30 e seguenti non si applicano alla preparazione dei dati.
Il capoverso 3 disciplina la possibilità di scambiare dati strutturati e armonizzati (solo dati amministrativi) con la fonte interessata. Nel quadro dei lavori di preparazione, l’UST e gli altri organi responsabili strutturano e armonizzano tutti i dati raccolti. Poiché essi possono concedere l’accesso ai dati così strutturati e armonizzati alla fonte interessata, quest’ultima può sul lungo periodo adottare la struttura e l’armonizzazione necessaria nelle sue raccolte di dati e contribuire così al miglioramento continuo della qualità senza dover impiegare mezzi particolari e sproporzionati. L’UST e gli altri organi responsabili restituiscono in forma strutturata i dati ottenuti da una fonte precisa esclusivamente a questa stessa fonte, pertanto non occorre attenersi al segreto statistico. La fonte non ottiene infatti alcuna informazione di cui non disponeva già. Non fa altro che consultare dati di cui era già a conoscenza e che aveva già trasmesso all’UST o agli altri organi responsabili, però in forma ristrutturata e armonizzata. Per esempio, dati in precedenza ordinati per lettera «M / F» per «maschio / femmina» possono, in seguito alla ristrutturazione, riportare solo delle cifre «1 / 2». Questo controllo di qualità tra l’UST, rispettivamente gli altri organi responsabili, e le fonti interessate, ora espressamente previsto dall’ordinanza, rientra perfettamente nella logica dei compiti di coordinamento e di armonizzazione dell’UST per la statistica federale. In assenza di una base legale formale come la LArRa, le fonti esterne alla Confederazione non possono essere obbligate ad armonizzare i loro dati conforme-
mente alle esigenze dell’UST. Possono tuttavia effettuare questo passaggio di propria iniziativa rendendo più agevole lo scambio di dati qui chiaramente disciplinato e delimitato. Conviene comunque restringere questo scambio alle fonti di dati amministrative. Sarebbe sproporzionato e addirittura insostenibile se l’UST e gli altri organi responsabili dovessero restituire improvvisamente i dati in forma strutturata a tutte le persone private interrogate, dato che i privati non hanno alcun obbligo nel quadro della digitalizzazione dell’Amministrazione federale e dei principi dell’utilizzo multiplo e onceonly che ne risultano. Dato che in determinate circostanze la restituzione di dati strutturati non è pertinente o richiede uno sforzo sproporzionato, anche per le fonti amministrative la disposizione ha un semplice carattere ipotetico. L’UST elabora dei criteri chiari al fine di garantire l’applicazione coerente di questa disposizione. Questo passaggio di principio deve essere effettuato solo in casi giustificati e in presenza di risorse sufficienti. La possibilità di condivisione dei dati rientra altresì perfettamente nello spirito dei nuovi compiti di ordine superiore dell’UST, in particolare alla luce del suo nuovo ruolo di amministratore svizzero dei dati incaricato di sviluppare gli strumenti necessari per l’armonizzazione di tutti i dati della Confederazione. La misura disciplinata qui è adottata nel settore della statistica pubblica ma contribuisce indirettamente a concretizzare la volontà di armonizzazione generale dei dati dell’Amministrazione federale.
3.4.5 Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione
Articolo 26: Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone In analogia all’attuale articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche e come conseguenza logica dell’articolo 27 capoverso 1 della presente ordinanza, i dati devono essere pseudonimizzati una volta conclusa la loro preparazione, il loro complemento e controllo. In altre parole, le caratteristiche personali identificative esplicite devono essere sostituite da pseudonimi. Caratteristiche come il cognome, il nome o il numero AVS possono tuttavia essere utilizzate nella fase di preparazione, di complemento e di controllo dei dati raccolti (cfr. spiegazioni relative all’articolo 25).
Articolo 27: Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati appurati La pseudonimizzazione dei dati si effettua con l’aiuto di una chiave UST uniforme affinché i dati destinati alla produzione statistica rimangano facili da collegare dal punto di vista tecnico e possano essere utilizzati efficacemente in conformità con il principio once-only. Il loro collegamento deve tuttavia essere effettuato in modo formale secondo le direttive descritte nella sezione 5. Spetta ai servizi o alle persone responsabili del trattamento decidere se procedere o meno a una pseudonimizzazione supplementare nel caso di dati degni di particolare protezione. Solo una richiesta specifica da parte delle persone responsabili può in seguito dare luogo alla depseudonimizzazione dei dati a livello della chiave UST nonché al loro collegamento per altri risultati statistici. In un tale caso, questo collegamento dovrà quindi essere effettuato secondo le disposizioni della sezione 6 (art. 30 segg.) al fine di tenere sufficientemente conto dei requisiti della protezione dei dati.
Poiché deve essere conservata la chiave UST per i dati pseudonimizzati, sussiste il rischio di identificazione e pertanto l’UST non è autorizzato a conservare all’infinito questo tipo di dati, ma solo per il tempo richiesto per il loro trattamento. Questo requisito si basa sulla legge federale sulla protezione dei dati e in particolare sull’articolo 6 capoverso 4 LPD e si applica anche al trattamento di dati personali a fini statistici. Anche in questo caso i dati personali non possono essere conservati all’infinito. Da ora, per la conservazione di tutti i dati pseudonimizzati è fissato un periodo massimo di 30 anni. I dati che devono essere conservati più a lungo per l’elaborazione di lunghe serie temporali non possono più essere conservati a tempo indeterminato in forma pseudonimizzata, come avveniva finora, e devono essere resi anonimi al più tardi dopo cento anni. Cento anni corrispondono all’incirca alla durata massima di una vita umana e permettono così di effettuare analisi sull’intero percorso di vita delle persone fisiche, senza che il Consiglio federale debba pronunciare di volta in volta una deroga specifica alla durata massima di conservazione di trent’anni (applicata finora). Il trattamento è pertanto proporzionato ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della LPD. Il capoverso 2 stabilisce espressamente che i dati pseudonimizzati possono essere depseudonimizzati solo in singoli casi per valutare i possibili rischi per la protezione dei dati e documentare il processo.
Nella pratica, questo avviene già. In linea di principio, i dati vengono depseudonimizzati solo se, nell’ambito di un progetto di ricerca o di un altro progetto per scopi impersonali, devono essere collegati a dati esterni ed è necessario risalire al numero AVS per poter stabilire un identificativo di pseudonimizzazione comune per il progetto.
3.4.6 Sezione 6 Collegamenti di dati
Dall’entrata in vigore il 15 gennaio 2014 delle disposizioni relative al collegamento nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, l’UST ha svolto numerosi progetti di collegamento acquisendo così una solida esperienza in materia. Ne è emersa la necessità di alcune modifiche all’ordinanza, in particolare in relazione alle condizioni di alcuni collegamenti nel quadro della produzione statistica dell’UST e al coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento. Sono in corso numerosi progetti che mirano a portare l’amministrazione nell’era digitale sgravando al tempo stesso persone fisiche e giuridiche5. Affinché questi progetti siano portati a termine con successo, è indispensabile che l’amministrazione tratti i dati in questione in modo efficace, anche nel settore della statistica pubblica, anch’essa soggetta al principio once only.
Le attuali disposizioni di legge relative ai lavori di collegamento sono formulate in modo restrittivo per motivi di protezione dei dati e rendono spesso difficile l’utilizzo efficace e multiplo dei dati a fini statistici senza tuttavia effettivamente rafforzare la protezione dei dati. Nella pratica, in diversi casi si sono rivelate limitanti e hanno intralciato la realizzazione di progetti. Non sono quindi più conformi al principio di utilizzo multiplo dei dati dell’Amministrazione federale per la statistica pubblica previsto nella LArRa dal Amministrazione digitale Svizzera (ADS), principio once-only, principio dell’utilizzo multiplo dei dati, gestione comune dei dati di base della Confederazione, TDT 21/47
2006, né alla strategia di digitalizzazione del Consiglio federale. Determinate disposizioni devono pertanto essere modificate e, a condizioni chiaramente definite, leggermente allentate in settori ben precisi o semplicemente riformulate in maniera più chiara e trasparente. È per esempio stato precisato nel settore della produzione statistica a intervalli regolari che nella fase di preparazione dei dati possono essere effettuati collegamenti con caratteristiche personali identificative come il numero AVS senza che sia necessario rispettare le disposizioni relative ai collegamenti di dati (art. 28 segg.). Nonostante questo fosse già consentito sulla base dell’articolo 8a dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (collegamenti a fini di plausibilizzazione, di controllo e di complemento), questo aspetto nella prassi è stato spesso fonte di incertezza. Anche l’UST deve, a determinate condizioni, poter collegare dati qualora nessuna delle fonti di dati impliciti sia stata raccolta nel quadro della LStat e deve essere possibile coinvolgere terzi in modo più diretto nel processo di lavoro dei loro progetti di collegamento. Tutte le modifiche apportate tengono pienamente conto della protezione dei dati, alla quale continua ad essere accordata la più grande importanza.
Articolo 28: Definizione Il capoverso 1 è stato ripreso senza variazioni dall’attuale articolo 13h dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Per precisare meglio la definizione relativamente vasta di collegamenti di dati e per maggiore chiarezza, il capoverso 2 riporta ora esplicitamente le attività che esulano dalla nozione di collegamento di dati e non rientrano nelle disposizioni a essa associate. Inoltre, alla lettera a è espressamente ribadito che per i collegamenti di dati effettuati nel quadro della preparazione dei dati (di cui all’art. 25) non devono essere rispettate le condizioni restrittive della sezione 6, anche se si tratta della messa in relazione di dati individuali provenienti da diverse fonti che ricadono nella definizione di collegamento secondo il capoverso 1. La lettera b riporta quindi le statistiche di sintesi, che consistono in generale nel mettere in relazione dati già aggregati. Ciò esclude categoricamente la definizione fornita al capoverso 1. Ciononostante, le statistiche di sintesi sono menzionate esplicitamente per motivi di chiarezza.
Articolo 29: Principi generali I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi senza variazioni dagli attuali articoli 13i capoverso 1 e 13j capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Essi specificano in modo chiaro che i compiti rilevanti della statistica pubblica devono essere – per quanto possibile – portati a termine mediante collegamento di dati già disponibili. Tale principio emerge anche dall’articolo 4 capoverso 1 LStat, il quale stabilisce che è opportuno rinunciare all’esecuzione di rilevazioni particolari se la Confederazione dispone già dei dati richiesti. Per poter attuare con (più) efficacia tale requisito, già introdotto nella legge dal 1992, il principio deve essere reiterato in modo esplicito nella presente ordinanza. Ne deriva direttamente il requisito che i collegamenti di dati siano effettuati sistematicamente nella maniera meno burocratica e più efficace possibile, sempre tenendo conto della protezione dei dati. In caso contrario, non sarebbe possibile produrre nuove informazioni statistiche senza svolgere rilevazioni supplementari. Poiché la produzione di risultati statistici, in tutti i casi e per legge, deve in primo luogo basarsi sul collegamento di dati preesistenti, essa genera di per sé sistematicamente collegamenti di dati. Non è quindi necessario che l’ordinanza elenchi in maniera
esaustiva i tipi di collegamenti di dati. Non appena sono messe in relazione più fonti di dati, va da sé che i dati stessi saranno collegati tra loro. La trasparenza è inoltre garantita dall’armonizzazione, dalla leggera modifica e dalla messa a disposizione del pubblico delle schede informative relative ai differenti risultati statistici. Pertanto, l’articolo 13n «Dichiarazione dei collegamenti di dati» non è stato ripreso nella nuova ordinanza. Capoverso 2 Secondo il rapporto esplicativo del 2006 sulle disposizioni relative al collegamento di dati, i collegamenti di dati terzi (dati ottenuti o raccolti al di fuori della statistica pubblica) non sono di competenza dell’UST, che quindi non può procedere al loro collegamento. L’ordinanza stessa non escludeva espressamente questi collegamenti: l’articolo 13j capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, infatti, stabiliva in generale che, per l’adempimento dei suoi compiti statistici, l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto. Nella pratica, alcuni interessanti progetti di ricerca sono stati respinti in mancanza di set di dati pertinenti provenienti dalla statistica pubblica. In alcuni casi si è proceduto ad aggiungere un set di dati supplementare dell’UST per evitare di rifiutare un progetto. Questa procedura può essere giustificata in alcuni casi. In altri, per quanto l’aggiunta di dati supplementari possa essere giustificata in modo plausibile e dunque difficilmente portare a un rifiuto, non essendo assolutamente necessaria, non è conforme al principio della proporzionalità né alla protezione dei dati. Se il progetto soddisfa determinate condizioni, l’UST dovrebbe poter realizzare i necessari collegamenti senza dover rimpolpare artificialmente i dati introducendovi una fonte supplementare. In futuro, potrà farlo per progetti di ricerca d’importanza nazionale o con uno stretto legame con la statistica federale. Conformemente all’articolo 14a LStat, l’UST è autorizzato a collegare dati per adempiere i propri compiti statistici. Secondo l’articolo 3 capoverso 2, lettera c LStat, dai suoi compiti statistici deriva l’incarico di facilitare la realizzazione di progetti di ricerca d’importanza nazionale. Un progetto di ricerca è considerato d’importanza nazionale quando si basa su dati riguardanti l’intero
territorio svizzero o se la problematica studiata ha portata di stato o sociale e fornisce risultati importanti per tutte le regioni della Svizzera. Il capoverso 3, anch’esso nuovo, deriva dall’osservazione empirica che numerose domande di collegamento, per quanto presentate da diverse parti, molto spesso assumono la stessa forma e si basano sullo stesso volume di dati. Per evitare di dover sistematicamente ricominciare da capo il processo completo di richiesta di collegamento, l’UST deve avere la possibilità di sviluppare a partire da queste domande spesso ricorrenti un prodotto standard della propria catena di produzione. Questi prodotti possono quindi essere direttamente messi a disposizione per scopi di ricerca mediante un contratto di protezione dei dati. La conservazione di questi prodotti standard si basa sulle condizioni generali di trattamento dei dati, segnatamente sugli articoli 28, 29 e 33 dell’ordinanza e sull’articolo 15 LStat. Possono essere conservati e messi a disposizione solo in forma pseudonimizzata e devono essere protetti da trattamenti non autorizzati attraverso le misure tecniche e organizzative prescritte.
Ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 LStat, simili prodotti standard «collegati» non sono autorizzati se contengono dati degni di particolare protezione o se il collegamento consente di identificare persone fisiche o giuridiche. A seconda del caso, i dati collegati devono essere distrutti una volta completata l’analisi statistica e non possono quindi essere conservati sotto forma di prodotto standard.
Articolo 30: Condizioni Questo articolo riprende gli articoli 13i capoverso 2 e 13j dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche con le seguenti modifiche. Gli articoli 13i capoverso 2 e 13j capoverso 1 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono riuniti nel capoverso 1. Capoverso 2 I servizi statistici cantonali e regionali sono ancora autorizzati, a determinate condizioni, a effettuare a loro volta collegamenti di dati dell’UST. Queste condizioni sono state riprese dall’articolo 13j capoverso 4 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. È stata lievemente modificata unicamente la pratica relativa al regolamento di trattamento (lettera d), in cui devono essere descritti in modo trasparente e comprensibile i passaggi del processo di collegamento: non è più sufficiente che i servizi si impegnino solo tramite contratto a redigere un tale regolamento di trattamento. è opportuno che il regolamento esista già al momento della firma del contratto e ne sia parte integrante. Si tratta infatti dell’unico modo in cui l’UST può verificare a quali condizioni i servizi cantonali e regionali concretamente collegano i dati della Confederazione e se, così facendo, soddisfano gli stessi severi requisiti della Confederazione in materia di protezione dei dati. Di fatto, con alcuni servizi statistici cantonali è già stato stipulato un contratto quadro che contiene anche il regolamento relativo ai summenzionati collegamenti di dati e consente ora di realizzare i progetti di collegamento in modo semplice ed efficace. Un simile contratto quadro che copre la fornitura di dati sia a fini di analisi, sia per progetti di collegamento, può essere stipulato da tutti i servizi statistici cantonali e regionali definiti secondo una base legale esplicita come servizi organizzati in maniera completamente indipendente dagli organi esecutivi. Infine, il capoverso 3 lettera f è stato riformulato.
Articolo 32: Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati L’UST può collegare dati purché siano anonimizzati. Spesso ciò costituisce un problema quando vengono istituite serie di lunga durata. Per questo motivo l’articolo 32 stipula che l’anonimizzazione dei dati collegati nel quadro di serie cronologiche è possibile solo dal momento in cui nessun nuovo dato viene più integrato nel collegamento. Se si tratta di dati sensibili, vanno eliminati a quel punto (art. 14a cpv. 1, LStat). Articolo 33: Riproducibilità di projetti di ricerca L’obbligo di distruggere i dati collegati una volta completati i lavori di analisi statistica può tuttavia costituire un problema nel settore della ricerca, perché – una volta distrutti i dati – i risultati della ricerca non sono più riproducibili. Era quindi necessario definire una soluzione che permettesse di rispondere da un lato al requisito legale formale di distruzione dei dati collegati e dall’altro all’esigenza di riproducibilità inerente alla ricerca. L'art. 33 stabilisce ora espressamente che l’UST può, su richiesta del mandante, salvare separatamente i dati di fonti diverse (Input Data) e la chiave impiegata conformemente alle prescrizioni usuali in materia di conservazione dei dati. Articolo 34: Esecuzione Nessuna modifica del diritto vigente.
3.4.7 Sezione 7: Nuovi metodi per il trattamento dei dati a fini statistici
Articolo 35: I casi di applicazione dell’intelligenza artificiale e le opportunità che offre evolvono a un ritmo irrefrenabile, insieme alla digitalizzazione. La statistica pubblica non fa eccezione: in questo settore in particolare, l’intelligenza artificiale può essere fonte di grande innovazione e ridurre così l’onere sia per le persone interrogate, sia per i produttori di statistiche, consentendo al contempo di fornire prodotti più aggiornati e approfonditi. Nel contesto della statistica pubblica, le violazioni della privacy delle persone interessate che derivano dall’impiego dell’intelligenza artificiale sono particolarmente rare, in quanto i dati raccolti per scopi statistici non sono utilizzati per scopi personali. Lo stesso vale, ovviamente, per i casi in cui i dati sono trattati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il disciplinamento dell’intelligenza artificiale in questo settore può quindi essere oggetto di un’ordinanza adeguata a ogni livello. Inoltre, non dovrebbero essere fissati requisiti eccessivamente elevati in termini di densità normativa, in quanto il settore della statistica pubblica esclude categoricamente l’utilizzo di dati per scopi personali. Nella statistica pubblica non sono pertanto contemplate misure personali concrete che, per motivi legati alla protezione dei dati, devono poter essere tracciate in modo trasparente. Ciò non toglie però che abbia luogo un trattamento di dati personali: anche quando si ricorre all’intelligenza artificiale, è pertanto opportuno garantire che i dati si limitino al settore ben definito della statistica pubblica e che non possano in alcun caso essere utilizzati per altre finalità. La sfida del disciplinamento dell’intelligenza artificiale nel settore della statistica pubblica consiste quindi in gran parte nel riuscire a garantire la protezione dei dati senza compromettere fin dall’inizio le opportunità di innovazione offerte dall’intelligenza artificiale. Inoltre, il legislatore spesso non è in grado di formulare norme che possano coprire tutti i possibili casi di utilizzo e che consentano quindi di predeterminare con precisione l’attività amministrativa. In molti casi, la legge può essere applicata in modo ragionevole e adeguato solo quando sono note le circostanze concrete di un determinato caso. Le norme sono formulate spesso in modo aperto per lasciare alle autorità
che applicano la legge un margine di manovra nel loro processo decisionale. Pertanto, ci si limita a enunciare gli obiettivi, le caratteristiche o il contesto dell’attività amministrativa interessata. L’articolo 35 disciplina quindi in modo aperto il principio secondo cui l’UST e gli altri produttori di statistiche della Confederazione possono ricorrere a nuovi metodi di intelligenza artificiale per promuovere l’innovazione nell’adempimento dei loro compiti statistici (cpv. 1). Poiché tale prassi si limita al ristretto ambito della statistica pubblica e non stabilisce quindi mai un nesso diretto con le persone, non è necessario inserire nell’ordinanza direttive concrete in materia di protezione dei dati a tale riguardo. Spetta tuttavia all’UST e agli altri produttori di statistiche garantire il rispetto assoluto e in ogni circostanza dei requisiti legali imposti alla statistica pubblica. Per poter fornire prove trasparenti della loro conformità, tutti gli utilizzi dell’intelligenza artificiale devono essere documentati per iscritto. In particolare, dovrebbero essere descritti i requisiti relativi ai dati di addestramento, le caratteristiche tecniche del trattamento e il gruppo di persone che tratta i dati nel quadro dell’applicazione. Per consentire il massimo grado di flessibilità e tenere conto dei diversi campi e settori di applicazione, l’ordinanza non prescrive la forma della documentazione né specifica che debba avere un carattere uniforme.
Essa può quindi assumere la forma di un regolamento sul trattamento, di un capitolo di un regolamento o di un altro documento allegato.
3.4.8 Sezione 8 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati
Articolo 36: Conservazione dei dati Per i dati anonimizzati non è stato invece stabilito alcun termine legale per la cancellazione. Occorre tuttavia tenere conto dello spazio di archiviazione e del budget a disposizione, che non sono illimitati. Si raccomanda quindi, tenendo conto del principio di proporzionalità, di fissare un termine massimo di conservazione per i dati anonimizzati sul piano tecnico. Le sezioni devono disciplinare la procedura da seguire in materia di conservazione dei dati in modo uniforme e per iscritto in un regolamento sul trattamento (ev. anche nelle schede informative). Anche l’attuazione della conservazione dei dati deve essere registrata nel sistema di informazione statistica (SIS) per l’UST.
Anche in questo caso si applicano le disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione6. Resta riservato l'obbligo di distruzione ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 LStat e dell’articolo 32 capoverso 2 seconda frase della presente ordinanza per quanto riguarda i dati collegati.
Articolo 37: Protezione e sicurezza dei dati Ai fini della sicurezza dei dati, oltre alla LStat e alla LPD viene ora menzionata l’ordinanza sulla sicurezza delle informazioni all’interno dell’Amministrazione federale e dell’Esercito (ordinanza sulla sicurezza delle informazioni, OSI), entrata in vigore il X 2024. L’OSI sostituisce l’ordinanza del 27 maggio 2020 sulla protezione contro i ciberrischi nell’Amministrazione federale (ordinanza sui ciber-rischi, OCiber, RS 120.73) e l’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni (OPrI, RS 510.411). Essa disciplina compiti, responsabilità e competenze così come le procedure volte a garantire la sicurezza delle informazioni all’interno dell’Amministrazione federale e all’Esercito. Ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 2 dell’OPDa, spetta agli organi federali emanare un regolamento sul trattamento che disciplina la raccolta e il trattamento (anche in modo automatizzato) dei dati personali degni di particolare protezione. Il regolamento sul trattamento disciplina i seguenti aspetti: categoria delle persone e dei dati personali trattati; periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinarlo; origine e mezzi di ottenimento dei dati personali; misure tecniche e operative adottate per garantire la sicurezza dei dati; diritti di accesso, tipo e portata dell’accesso; misure adottate per la minimizzazione dei dati; procedura di trattamento dei dati, in particolare per la loro registrazione, rettifica, comunicazione, conservazione, archiviazione, pseudonimizzazione, anonimizzazione e cancellazione o distruzione; procedura per l’esercizio del diritto di accesso e del diritto di trasmissione o di trasferimento dei dati. Occorre in particolare stabilire il termine preciso per l’anonimizzazione dei dati pseudonimizzati. Il trattamento di dati degni di particolare protezione dovrà inoltre essere
6 RS 152.1 26/47
affidato a una cerchia ristretta di collaboratori. Il regolamento sul trattamento deve essere aggiornato ogni anno.
3.4.9 Sezione 9 Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica
Articolo 38: Comunicazioni di dati individuali provenienti dalla statistica federale L’articolo 38 va a precisare l’articolo 19 capoverso 2 LStat, definendo le condizioni concrete per la comunicazione dei dati individuali. Disciplina in particolare la trasmissione di dati individuali che un produttore di statistiche ha ottenuto a fini statistici in virtù della LStat e che rientrano quindi nel suo settore di responsabilità. L’autorizzazione dell’eventuale persona originariamente responsabile del trattamento (a fini amministrativi) non è pertanto necessaria. Le ordinanze applicabili alla comunicazione di dati individuali nel quadro dell’accordo del 26 ottobre 20047 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono state adattate di conseguenza. Il regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione. La decisione 2004/152/CE si basa su altri due atti giuridici dell’UE che, secondo la piattaforma EUR-LEX, non sono più in vigore: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie e regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici. Tale atto giuridico dell’UE (2004/452/CE), pertanto da considerarsi obsoleto, non figura più nell’allegato A dell’accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore statistico con l’Unione europea. Per questi motivi, tale decisione non figura più nella presente ordinanza.
Articolo 39: Pseudonimizzazione dei set di dati La pseudonimizzazione rientra tra i compiti e le competenze principali dell’UST quale centro di competenza in materia di statistica pubblica. Poiché per i lavori statistici possono essere utilizzati soltanto dati pseudonimizzati (cfr. art. 29), tale attività costituisce parte integrante di qualsiasi lavoro statistico. Ai sensi dell’art. 19 LStat, la pseudonimizzazione può essere effettuata anche per terzi. Non è sensato sviluppare questa competenza e la necessaria infrastruttura presso altre unità dell’Amministrazione federale, oltre che all’UST. Dato che queste prestazioni possono essere fornite unicamente all’interno dell’Amministrazione federale e che l’UST è designato dalla legge come il centro di competenza in materia di statistica pubblica, quest’ultimo può fornirle senza ulteriori specifiche. Non è necessaria una base legale esplicita.
Articolo 40: Collegamenti di dati per terzi Poiché il collegamento di dati per terzi costituisce una prestazione importante dell’UST, questo articolo (in precedenza art. 13k dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche) è
7 RS 0.431.026.81 27/47
stato spostato nella presente sezione 9 relativa alle prestazioni. Ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3, nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. La questione dei dati individuali dovrebbe quindi essere disciplinata in un contratto di protezione dei dati distinto. L’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici restringe sensibilmente questa possibilità, prevedendo che tutti i lavori effettuati da terzi debbano essere svolti presso l’UST, in un luogo di lavoro protetto (che non consente l’importazione né l’esportazione di dati). Questo disciplinamento restrittivo ha causato problemi logistici: l’UST non dispone dei locali e dei dispositivi necessari a tale scopo. I soli tre computer isolati a disposizione devono essere aggiornati regolarmente. Ciò comporta un processo particolarmente oneroso, dispendioso in termini di tempo e che mobilita inutilmente risorse sia dell’UST che dell’UFIT. Questo può causare notevoli ritardi nel progetto di ricerca in questione o renderlo non più realizzabile. I ricercatori che vi partecipano devono recarsi a Neuchâtel e soggiornarvi per diverse settimane, se non addirittura diversi mesi. Nell’era della digitalizzazione, tali circostanze sono difficilmente giustificabili e suscitano grande incomprensione. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici nel 2014, l’UST ha acquisito un bagaglio di esperienze e ha potuto far evolvere la prassi nel campo dei collegamenti. Ha inoltre preso atto delle esigenze e delle aspettative degli altri produttori di statistiche federali (membri di Fedestat), in particolare del loro desiderio di essere maggiormente coinvolti nel processo in occasione dei propri progetti di collegamento. D’intesa con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è stato pertanto deciso di allentare leggermente l’ordinanza del DFI, autorizzando a determinate condizioni terzi (richiedenti) a svolgere al di fuori dei locali dell’UST la loro parte di lavoro, in particolare il matching, ossia il collegamento concreto dei dati individuali tra le diverse fonti di dati mediante uno pseudo-identificatore specifico del progetto (modifica dell’art. 4 cpv. 2). Quale soluzione transitoria, è stato elaborato un catalogo
di criteri che, sulla base di specifiche definite, permette una valutazione globale per decidere se determinati lavori possano essere effettuati al di fuori dei locali dell’UST in un caso specifico. La massima priorità è garantire la protezione dei dati in ogni situazione. Se questa protezione non può essere garantita al di fuori dell’UST, i lavori devono essere eseguiti nei suoi locali. Se questo aspetto non cambierà in futuro, di principio dovrà essere possibile collegare i dati direttamente, al di fuori dell’UST, con uno pseudo-identificatore specifico di progetto. D’ora in poi i lavori all’interno dell’UST costituiranno l’eccezione e potranno essere svolti soltanto se non sarà possibile garantire in altro modo la protezione dei dati. L’UST rimane l’unico organismo autorizzato a effettuare collegamenti a fini statistici (art. 14a LStat). Questa condizione è rispettata, poiché l’elemento centrale di qualsiasi operazione di collegamento è in ogni caso svolta dall’UST, che resta infatti sempre responsabile della creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto che consente ai terzi richiedenti di collegare (tramite matching) i dati in questione (e non altri dati). Per contro, non è una soluzione praticabile che l’UST si faccia carico di tutti i lavori. Da un lato, l’UST non dispone delle risorse necessarie a tale scopo e, dall’altro, i diversi lavori nel processo di collegamento, in particolare il collegamento concreto dei dati individuali a partire dalle diverse fonti, sono spesso un aspetto importante e rilevante
per rispondere alla domanda di ricerca. I ricercatori, in genere, devono quindi per forza di cose essere in grado di effettuare direttamente queste attività. Se in un caso particolare emerge dalla valutazione globale che la protezione dei dati non può essere garantita al di fuori dell’UST, i lavori devono essere svolti interamente presso l’UST oppure, al limite, il progetto deve essere respinto. Articolo 41: Diffusione di lavori e risultati statistici L’articolo 41 corrisponde all’articolo 11 dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (diffusione) e all’articolo 10 dell’ordinanza sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche federali (pubblicazione dei risultati), riuniti in un unico articolo in seguito alla fusione delle due ordinanze. La formulazione è stata leggermente adattata per evidenziare meglio le preoccupazioni relative alla trasparenza e al principio «open by default».
Inoltre, il termine «direttive» è stato soppresso nel capoverso 3, poiché le basi legali formali non conferiscono all’UST competenze legislative in questo campo. L’Ufficio federale può formulare soltanto raccomandazioni.
Articolo 42: Open Government Data L’articolo 18 capoverso 1 LStat impone ai produttori di statistiche della Confederazione di pubblicare le basi e i principali risultati statistici in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. L’articolo 10 LMeCA sancisce dunque il principio «open by default». Secondo questa disposizione, le unità amministrative della Confederazione devono pubblicare, sotto forma di dati amministrativi aperti (OGD), tutti i dati che raccolgono o producono nell’adempimento dei loro compiti legali e che hanno registrato in forma elettronica e strutturato in collezioni, salvo le eccezioni previste all’articolo 10 capoverso 2 LMeCA. Infatti, i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche (art. 10 cpv. 2 lett. a LMeCA) nonché i dati la cui pubblicazione non è autorizzata o è autorizzata soltanto a condizioni più restrittive da atti cantonali o da altri atti federali (art. 10 cpv. 2 lett. b LMETA), non sono sottoposti all’obbligo di pubblicare i dati sotto forma di dati aperti. Sono esentati da tale obbligo anche i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di persone supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA). Nel settore della statistica federale, i dati individuali (dati personali e fatti) non possono essere pubblicati a causa del segreto statistico (art. 14 LStat) e quindi nemmeno sotto forma di dati aperti (art. 10 cpv. 2 lett. a e b LMeCA). I risultati statistici devono invece essere pubblicati in un modo rispondente ai bisogni degli utenti. Per sancire nella legge il principio dell’«open by default», i dati devono essere aperti. Oltre alle cifre in sé, i set di dati pubblicati comprendono generalmente un elevato numero di grafici e di tabelle. La pubblicazione di ciascuno di questi grafici e tabelle sotto forma di dati aperti costituirebbe uno sforzo sproporzionato e richiederebbe notevoli risorse di personale supplementari, che non sono disponibili. Tuttavia, poiché gli utenti dei dati possono creare i propri grafici e tabelle sulla base dei dati (cifre) pubblicati nel set di dati secondo i principi dei dati aperti, questo aspetto ha un impatto negativo molto esiguo.
Articolo 43: Altre prestazioni di servizi su richiesta L’articolo 43 descrive in particolare al capoverso 2 in modo più dettagliato le prestazioni di servizi che il nuovo Centro di competenza per la scienza dei dati (UST) può fornire
nel quadro dell’articolo 19 capoversi 1 e 3 LStat. L’articolo 19 capoverso 3 LStat disciplina l’assunzione da parte dell’Ufficio federale di lavori statistici che richiedono un elevato dispendio di personale per conto di altri servizi federali o di terzi. È opportuno che tali lavori siano effettuati all’interno di un servizio che dispone del know-how e dell’esperienza necessari, nonché della grande quantità di dati richiesti. Il mandante sostiene i costi interamente o in modo proporzionale se si tratta di un progetto realizzato congiuntamente dall’Ufficio federale e da altri servizi, o fornisce il personale necessario. Tali misure non consentono tuttavia di evitare il dispositivo dell’esecuzione di rilevazioni; restano ipotizzabili mandati per l’esecuzione di rilevazioni test. L’obbligo di una base legale per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 41 della legge sulle finanze (legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione [LFC, RS 611.0]) è sancito dall’articolo 19 LStat, poiché anche nel quadro del centro di competenza vengono fornite unicamente prestazioni per scopi impersonali.
Tra queste rientrano, tra l’altro, le prestazioni nel settore della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale. L’articolo 43 capoverso 2 descrive in modo più dettagliato i tipi di prestazioni in questione: a. consulenza: essenzialmente consigli sull’applicazione strategica, tattica e operativa di metodi e procedure connesse alla scienza dei dati;
b. accompagnamento metodologico: comprende, tra l’altro, il coaching e la formazione pratica («on the job») nel quadro della realizzazione di progetti applicati dell’Amministrazione federale;
c. realizzazione di progetti di scienza dei dati: copre l’intero processo, dalla formulazione della problematica (comprensione del caso) fino al «minimal viable product» (MVP);
d. formazione: si tratta in particolare della fornitura di perfezionamenti e formazioni «off the job» applicate riguardanti metodi, tecniche e pratiche, nonché le tecnologie (informatiche) ad essi relative.
La scienza dei dati (Data Science) si basa sull’apprendimento a partire dai dati (e sulla loro comprensione) allo scopo di raccogliere da questi informazioni che permettano di prendere decisioni fondate. La scienza dei dati copre l’intero processo, dalla formulazione dei problemi alla valutazione, interpretazione, comunicazione e pubblicazione dei risultati, passando per l’inserimento, la selezione, la preparazione e l’analisi, la valutazione e l’interpretazione dei dati. A differenza della statistica tradizionale (e dei metodi statistici avanzati), la scienza dei dati è tuttavia induttiva, vale a dire che si basa sui dati o che i dati sono determinanti (data first)8. L’intelligenza artificiale (IA), talvolta definita come «intelligenza delle macchine» (Machine Intelligence), è definita come la creazione o la programmazione di un computer in modo che sia in grado di svolgere funzioni che dipendono di norma da facoltà umane o biologiche («intelligenza»), come la percezione visiva (riconoscimento di immagini),
Terminologia della Rete di competenze per l’intelligenza artificiale CNAI della segreteria CNAI, versione 1.0, 15.12.21 30/47
il riconoscimento vocale, la traduzione, la traduzione visiva e l’abilità di giocare (attenendosi a regole precise). L’IA richiede macchine «intelligenti» (Smart Machine) che svolgono compiti normalmente affidati a esseri umani («macchine in grado di imparare» o «Learning Machines»), e consiste dunque nel rendere «intelligenti» tali macchine.
Articolo 43: Altre prestazioni di servizi su richiesta Il 13 maggio 2020, il Consiglio federale ha incaricato l’UST di creare, dirigere e gestire il Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC). La scienza dei dati (Data Science) si basa sull’apprendimento a partire dai dati allo scopo di raccogliere da questi informazioni che permettano di prendere decisioni fondate. Il DSCC fornisce prestazioni concrete all’Amministrazione federale, consentendole di realizzare progetti rilevanti di scienza dei dati. Porta avanti i progetti precedenti (trasferimento di conoscenze) e garantisce la creazione di legami mirati e duraturi tra la comunità scientifica (il centro stesso e le scuole universitarie, in particolare PFZ, PFL, ecc.), gli istituti di ricerca e le organizzazioni responsabili dell’applicazione pratica.
Le prestazioni fornite ad altri uffici della Confederazione (cfr. anche art. 10 cpv. 2 lett. c OOrg-DFI, RS 172.212.1), nonché ai Cantoni, ai Comuni e alle parti interessate, possono essere forniti anche al di fuori dell’ambito strettamente statistico, a condizione che esista la necessaria base giuridica. Queste prestazioni di scienza dei dati sono fornite come attività accessorie a pagamento e non possono essere offerte a un prezzo inferiore a quello di costo.
Le prestazioni fornite dal DSCC ad altri uffici della Confederazione (cfr. anche art. 10 cpv. 2 lett. c OOrg-DFI) nonché ai Cantoni, ai Comuni e al settore pubblico, sono fornite nel rispetto, tra l’altro, della sicurezza delle informazioni, della protezione e della sicurezza dei dati, della governance dei dati, della neutralità e del trattamento etico dei dati e dei risultati.
Il DSCC non è in alcun modo in concorrenza con le aziende private. Il suo compito è quello di fornire all’Amministrazione federale le competenze necessarie per determinare le prestazioni che può acquisire all’esterno. Inoltre, gli uffici federali non hanno alcun obbligo di acquisto presso il DSCC.
Articolo 44: Prestazioni legate ai registri pubblici L’UST fornisce prestazioni di registro dal 1° gennaio 2023. Secondo il catalogo delle prestazioni delle unità amministrative, fornisce prestazioni nei seguenti quattro settori: interoperabilità e registri, produzione statistica, Centro di competenza per la scienza dei dati e diffusione / comunicazione. L’UST ha definito cinque prodotti nella categoria di prestazioni «Interoperabilità e registri», tra cui il prodotto «Attuazione di prestazioni di registro». Grazie alla sua esperienza pluriennale e alle sue vaste conoscenze nel settore del trattamento dei dati, l’UST fornisce prestazioni di registro ponendo sistematicamente l’accento sulla risoluzione dei problemi basata sui dati. L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) è responsabile dell’attuazione tecnica (vincolante dal punto di vista informatico) di queste prestazioni.
3.4.10 Sezione 10 Emolumenti
Articolo 45: I costi per le prestazioni previste dalla presente ordinanza sono interamente disciplinati in un regolamento concernente gli emolumenti, ovvero nell’ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09), attualmente anch’essa in corso di revisione totale. Questo è l’unico modo per ottenere un disciplinamento trasparente e coerente. Per spiegazioni in merito, si rimanda al rapporto esplicativo della nuova ordinanza sugli emolumenti, che sarà presentato al Consiglio federale per l’adozione contemporaneamente alla presente ordinanza. Con la nuova regolamentazione del computo delle prestazioni a livello di Confederazione, le prestazioni fornite reciprocamente tra servizi all’interno dell’Amministrazione federale sono trattate e fatturate secondo il metodo a costi completi. Di conseguenza, la loro fatturazione non è disciplinata né nella presente ordinanza né nell’ordinanza sugli emolumenti. Anche le prestazioni fornite dall’UST attraverso il DSCC all’interno dell’Amministrazione federale sono a pagamento.
3.4.11 Sezione 11 Registro di campionamento
Gli articoli da 13a fino a 13g della sezione 2 della precedente ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono stati ripresi e aggiornati. Dal 1° novembre 2010 l’Ufficio federale di statistica dispone di un nuovo quadro di campionamento (termine usuale nel campo della statistica) che rappresenta una base ideale per realizzare sondaggi di elevata qualità presso le persone e le economie domestiche. Tale quadro è stato costruito a partire da dati forniti dai registri ufficiali di persone, in particolare i registri degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni, collegati con il nuovo sistema di censimento federale della popolazione (cfr. anche l’art. 16 LArRa). I dati sono attualizzati a cadenza trimestrale, il che garantisce un quadro di campionamento completo e aggiornato. Nel rispetto della legge sulla protezione dei dati, esiste un regolamento sul trattamento relativo al registro di campionamento (cfr. art. 37) attualmente in fase di modifica per soddisfare i nuovi requisiti in termini di diritto di accesso che sono stati introdotti dal 1° settembre 2023, data di entrata in vigore della nuova LPD. Il diritto di accesso di cui agli articoli 25 e seguenti LPD9 corrisponde sostanzialmente agli articoli 8 e seguenti della LPD precedentemente in vigore. Il catalogo dei diritti di accesso da attribuire di cui all’articolo 25 capoverso 2 LPD sarà inoltre ampliato. In particolare, in futuro occorrerà precisare il periodo di conservazione dei dati personali, o se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo (lett. d), nonché la presenza di un’eventuale decisione individuale automatizzata e la logica che ha portato a tale decisione (lett. f). Peraltro, è stata introdotta una deroga al diritto di accesso all’articolo 26 capoverso 1 lettera c LPD. Il diritto di accesso può pertanto essere negato, limitato o differito se la domanda d’accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/it 32/47
scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno scopo è contrario alla protezione dei dati se, per esempio, mira a spiare una controparte o a evitare di pagare le spese per l’assunzione delle prove.
Articolo 46: Scopo L'articolo 13a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche è stato scisso in due articoli per operare una distinzione più chiara tra scopo e contenuto. L'articolo 46 capoverso 1 della presente ordinanza riprende l'articolo 13a capoverso 1 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e ne regola lo scopo. Sono state inserite solo alcune precisazioni di natura redazionale.
Art. 47: Contenuto
Capoverso 1
Dal momento che sempre meno persone hanno un telefono fisso, il grado di copertura delle rilevazioni realizzate sulla telefonia fissa è in costante calo. È necessario individuare modi alternativi per contattare le persone e le economie domestiche. Sono in corso studi prospettici, in particolare sull’uso della telefonia mobile o dell’identità digitale. Il capoverso 1, lettera b, è volto a permettere l’utilizzazione di qualsiasi nuova soluzione che deriva dagli studi in corso. Questo capoverso riprende l'articolo 13a capoverso 2 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, con modifiche redazionali alla lettera c), e aggiunge, laddove indicata, la lingua di corrispondenza. Capoverso 3
Secondo necessità, può essere opportuno integrare in modo puntuale questo quadro di campionamento con informazioni provenienti da fonti complementari (cpv. 2). Ad esempio, per una rilevazione sulle persone nella formazione professionale superiore, i dati del quadro di campionamento potrebbero essere collegati ai dati utilizzati per la statistica «Finanziamento dei corsi della formazione professionale superiore orientato alla persona, dati amministrativi (aHBB)» (ai sensi dell’art. 14a, LStat). Sarebbe così possibile selezionare solo le persone nella formazione professionale superiore, evitando di gravare inutilmente su altri. Questo aumenta la rilevanza e la qualità del campione e consente di ridurre i costi della rilevazione. I dati possono essere completati per ottenere informazioni su casi specifici e in un settore particolare (per esempio nella formazione) grazie a un collegamento (art. 14a LStat).
Art. 48: Comunicazione dei dati del registro
I dati relativi a persone o economie domestiche estratti dal registro di campionamento e necessari alla rilevazione possono essere trasmessi solo per: a. le rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale; b. le rilevazioni ordinate singolarmente dal Consiglio federale;
c. progetti di ricerca condotti da unità dell’Amministrazione federale centrale e da istituti di ricerca federali, come il Politecnico federale di Zurigo o Agroscope, d’importanza nazionale; d. progetti di ricerca finanziati e considerati d’importanza nazionale dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica; e. progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Sinora il punto d specificava che i progetti di ricerca dovevano essere regolari. Questa precisazione è stata eliminata perché escludeva qualsiasi progetto mirato e unico incentrato su temi di interesse, per esempio sulla COVID.
Articolo 49: Invio di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera Il servizio universale di localizzazione delle chiamate di emergenza non esiste più. L’invio dei dati non può più essere assicurato dal concessionario del servizio universale (Swisscom) e deve essere gestito dai fornitori di servizi pubblici di telefonia (ai sensi dell’art. 10 cpv. 3quater LStat). La richiesta interessa solo i fornitori principali. Poiché Swisscom non ha più il monopolio di questa prestazione, il numero di fornitori è aumentato. Si è quindi tenuto conto di questo aspetto per ridurre l’importo dell’indennizzo per fornitore. La ORIS e la OREA prevedono disposizioni analoghe per le indagini e le rilevazioni realizzate nei settori delle imprese come pure degli edifici e delle abitazioni. In questi casi il quadro di campionamento è costituito dal Registro delle imprese e degli stabilimenti e dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni, conformemente agli articoli 8 ORIS e 14 OREA.
3.5 Capitolo 3 Disposizioni finali
Articolo 50: Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e l’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’organizzazione della statistica federale sono abrogate.
Articolo 51: Modifica di altri atti normativi Alla luce dell’espresso rimando all’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, che sarà abrogata, e delle altre modifiche apportate è necessario modificare diverse ordinanze (allegato 3).
Articolo 52: Entrata in vigore L’articolo 52 corrisponde all’articolo 14 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Non sono state apportate modifiche.
3.6 Allegati: nuova struttura con due allegati
Nel definire la nuova struttura degli allegati 1 e 2 si è ovviamente tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla LStat senza fare riferimento – per quanto possibile – al suo messaggio, che risale già al 30 ottobre 1991 e non tiene conto della rapida evoluzione della digitalizzazione. La digitalizzazione plasma sempre più la nostra vita. 34/47
Il 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha preso atto delle decisioni iniziali relative alla definizione delle priorità del lavoro interdipartimentale. L’attenzione si concentra su argomenti di particolare importanza per la pratica amministrativa quotidiana, come la gestione delle informazioni e dei dati, con l’obiettivo di registrare i dati una sola volta per molteplici utilizzi. La volontà di un utilizzo multiplo è già evidente nell’articolo 4 capoverso 1 LStat. La Confederazione deve, per quanto possibile, compilare le sue nuove statistiche riutilizzando i dati già in suo possesso, provenienti da rilevazioni svolte in precedenza o da una collezione di dati che la Confederazione utilizza nel quadro delle sue attività amministrative o che un’istituzione sottoposta alla LStat ha creato per svolgere dei compiti della Confederazione. Tali dati costituiscono dati amministrativi. «Il fatto di utilizzare questo tipo di dati anche a fini statistici non pregiudica alcun diritto né comporta svantaggi per ambienti esterni alla Confederazione. La legge promuove pertanto un’utilizzazione estesa di tali dati. [...] La legge sulla statistica federale non conferisce però alla Confederazione la competenza di rilevare dati per scopi che non siano statistici (a questo proposito è quindi necessaria una base giuridica), ma le dà soltanto la possibilità di elaborare quelli già in suo possesso, senza dover rispondere ad altre esigenze formali (FF 1992 I 343)». Se questi dati non sono sufficienti e in conformità con l’articolo 4 capoverso 2 LStat, la Confederazione cercherà le informazioni che desidera ottenere in collezioni di dati già esistenti ma non conservate dalla Confederazione. Questo tipo di rilevazione viene svolta in particolare nelle collezioni di dati dei Cantoni, dei Comuni e delle persone giuridiche di diritto pubblico. Tali collezioni di dati sono state create per scopi amministrativi (art. 4 cpv. 2 e art. 7 LStat). La Confederazione attinge a queste serie di dati per molteplici unità, che utilizza esclusivamente a fini statistici. Poiché le rilevazioni indirette comportano la comunicazione di dati personali alla Confederazione, esse devono – come le rilevazioni dirette – essere esplicitamente autorizzate dal Consiglio federale. Tale misura è necessaria anche per garantire che le persone interessate siano in grado
di sapere che i dati loro riguardanti sono stati trasmessi alla Confederazione. Anche in questo caso, utilizzando queste fonti (rilevazioni indirette), la Confederazione evita di interpellare direttamente persone, economie domestiche o imprese. Infine, le persone fisiche o giuridiche si interrogano come ultima risorsa per evitare il più possibile di disturbarle (rilevazioni dirette). Esistono due tipi principali di rilevazione diretta: – totale: coinvolge la totalità della popolazione target; oppure
– basata su un campione: viene interrogato solo un sottoinsieme della popolazione target secondo un piano di campionamento definito. Le rilevazioni dirette dovrebbero pertanto rimanere un’eccezione. In linea di principio, anche tali rilevazioni devono essere ordinate dal Consiglio federale, poiché nella maggior parte dei casi comportano la raccolta sistematica di dati personali, anche se i nomi collegati alle informazioni non sono di alcun interesse per le autorità statistiche e vengono eliminati il prima possibile. È indubbio che nell’era digitale e grazie all’utilizzo multiplo dei dati, le rilevazioni dirette si ridurranno gradualmente. Nel frattempo, però, è comunque necessario chiarire attraverso il nuovo allegato 2 quali rilevazioni sono state
ordinate dal Consiglio federale (art. 5, LStat) e di che tipo sono (totali o campionarie). Si noti tra l’altro che le rilevazioni indirette sono generalmente totali. Questo nuovo allegato 1 elenca quindi solo le rilevazioni necessarie ordinate dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 LStat).Per motivi di trasparenza e completezza, vengono citati anche i dati raccolti presso altri dipartimenti federali. L’allegato 1 fornisce la base giuridica e una panoramica dei dati raccolti, trattati e combinati. Quando vengono interrogate persone fisiche o giuridiche, ci troviamo di fronte a un’indagine. Al contrario, quando i dati sono dati amministrativi o forniti da Cantoni, Comuni o persone giuridiche, si tratta di una rilevazione. Questa distinzione è essenziale per determinare correttamente nel titolo se è una rilevazione o un’indagine. Per contro, e diversamente a quanto è stato fatto finora, le statistiche di sintesi10, le statistiche per osservazione11 o i monitoraggi (l’osservazione di un fenomeno misurato attraverso una statistica [per esempio, il monitoraggio dell’eccesso di mortalità]) non sono più riportati. Per questo motivo le seguenti statistiche non sono state incluse nel nuovo allegato 2: – N° 12 Statistica delle biografie sociodemografiche – N° 17 Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL) – N° 45 Bilancia turistica – N° 80 Statistiche sulla società dell’informazione e sui media – N° 131 Osservatorio sport e movimento Svizzera – N° 173 Statistica del finanziamento della cultura – N° 184 Analisi statistica dell’andamento nel settore della formazione – N° 195 Statistica dell’assistenza sanitaria – N° 209 Statistica delle professioni mediche Grazie a questa nuova struttura, la panoramica dei dati raccolti non solo è notevolmente migliorata, ma è anche più trasparente. In questo modo si opera una chiara distinzione tra le attività di raccolta dei dati e la preparazione, il trattamento e il calcolo (ovvero le statistiche). Le indagini e le rivelazioni, così come le informazioni sulle attività statistiche e le statistiche risultanti (risultati), saranno specificate nelle schede informative, pubblicate sul sito web di ciascun produttore di statistiche. Grazie a un nuovo articolo nel corpo dell’ordinanza (art. 10), queste schede sono ancorate nel corpo dell’ordinanza e hanno quindi
una base giuridica. Consultandole, i cittadini possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno e comprendere i contenuti e le procedure (cfr. anche art. 18 LStat). In caso di cambiamento, la scheda informativa può essere facilmente aggiornata per riflettere la situazione attuale. Per contro, per gli allegati può trascorrere un certo lasso di tempo tra l’attuazione e l’entrata in vigore delle modifiche negli allegati stessi. Questo
Le statistiche di sintesi sono un sottoinsieme e si ottengono assemblando dati generalmente già aggregati e provenienti da diverse fonti (precedentemente raccolti da altre rilevazioni dirette o indirette e per altri scopi statistici) che coprono solitamente l’intero Paese. Le statistiche di sintesi riflettono concetti economici, tipicamente utilizzati nei conti economici nazionali. In questo contesto si possono citare anche i sistemi di indicatori o i conti satelliti, come i conti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’ambiente, considerati dall’UST come statistiche di sintesi (definizione nel Manuale di garanzia della qualità della produzione statistica dell’Ufficio federale di statistica, versione 2.0 [MAQ UST]). Dette anche per misura, non richiedono rilevazioni dirette o indirette. Si basano su dati ottenuti dall’osservazione di un fenomeno (per esempio, statistiche della superficie basate sull’osservazione di fotografie aeree). 36/47
ritardo è dovuto al processo da seguire quando si modifica la legislazione. Idealmente, tuttavia, per non perdere un certo grado di coerenza, si dovrebbe evitare per quanto possibile una revisione parziale e annuale.
3.6.1 Allegato 1: Elenco delle istituzioni sottoposte alla legge sulla statistica federale
Questo nuovo allegato riprende l’elenco contenuto nell’allegato dell’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale, abrogata dalla presente revisione. L’articolo 2 capoverso 2 e 3a LStat definisce quali istituzioni e organizzazioni esterne all’Amministrazione federale centrale sono sottoposte alla LStat. Il Consiglio federale può sottoporre alla LStat terzi (unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata e organizzazioni, stabilimenti o privati al di fuori dell’Amministrazione federale) che svolgono attività statistiche solo se sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione, se ricevono sovvenzioni dalla Confederazione o se svolgono un’attività sulla base di una concessione o di un’autorizzazione della Confederazione. In questo caso, queste organizzazioni di rilevazione non godono della stessa autonomia che avrebbero se avessero direttamente ordinato la rilevazione, poiché sono completamente sottoposte alla LStat. La LStat non si applica ad altri terzi e il Consiglio federale non può sottoporli alla legge, nemmeno parzialmente. Infine, anche se il legislatore ha affidato alcuni compiti direttamente a queste istituzioni, sottraendole così all’influenza del Consiglio federale, resta il fatto che tali istituzioni devono rispettare tra l’altro le disposizioni sul coordinamento (FF 1992 I 349). Se la partecipazione è obbligatoria, può essere ordinata solo se espressamente prevista da un’altra legge. Tutte le rilevazioni ordinate da queste istituzioni ai sensi dell’articolo 4 LStat devono essere coordinate ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LStat. Ancora una volta nell’interesse della trasparenza, questo elenco è stato aggiornato e completato. Finora, alcuni di questi produttori di statistiche erano elencati come organizzazioni responsabili solo nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni. Ora sono elencati anche in questo nuovo allegato. Si tratta dei seguenti soggetti: 1. il settore dei politecnici federali (settore dei PF): un’unità amministrativa priva di personalità giuridica divenuta autonoma a livello organizzativo; 1.1. il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF), incluso il suo stato maggiore 1.2. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e il Centro di ricerca congiunturale (KOF). Pur facendo parte del PFZ, per ragioni di trasparenza e praticità, viene ora espressamente menzionato in questo allegato;
1.3. il Politecnico federale di Losanna (PFL); 1.4. l’Istituto Paul-Scherrer (PSI); 1.5. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR); 1.6. l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL);
1.7. l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).
Le istituzioni elencate ai numeri da 1.1 a 1.7, escluso il punto 1.4, sono scuole universitarie, istituzioni e istituti di ricerca giuridicamente autonomi nel settore dei PF. 2. Il Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni della Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA), che elabora le proprie statistiche in conformità all’ordinanza del DFI sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (RS 431.835). 3. L’Ufficio svizzero prevenzione infortuni (UPI), una fondazione di diritto privato con il mandato legale di prevenire gli infortuni informando la popolazione e promuovendo misure di sicurezza generali. 4. Il Servizio statistico (Agristat) o dell’Unione Svizzera dei Contadini (USC). L’Istituzione comune LAMal, la fondazione di diritto privato creata con l’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10).
5 La Commissione federale ch-x, responsabile dell’indagine federale «ch-x»
sui giovani e sulle reclute e integrata a livello giuridico e finanziario nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 6. Il Servizio nazionale di registrazione dei tumori, responsabile della raccolta dei dati su tutte le malattie oncologiche che si verificano in Svizzera dai registri cantonali dei tumori.
Infine, l’articolo 2 capoverso 2 LStat stabilisce che la LStat si applica ai lavori statistici della Posta svizzera. Per quanto non fosse necessario che venisse menzionata nell’allora allegato all’ordinanza sull’organizzazione della statistica federale in virtù del suo precedente status (prima come PTT, poi come istituzione di diritto pubblico appartenente alla Confederazione) e sulla base dell’OLOGA. Oggi la Posta è una società anonima interamente di proprietà della Confederazione. L’articolo 23 capoverso 2 della legge sulle poste (LPO, RS 783.0) stabilisce che i fornitori di servizi postali devono fornire ogni anno alla Commissione federale delle poste (PostCom) e al suo segretariato i documenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti legali. Sulla base della cifra d’affari e del volume degli invii dichiarati dal fornitore di servizi, la PostCom elabora una statistica annuale per monitorare il mercato postale. Non si tratta quindi di una statistica ai sensi della LStat. Per questo motivo, né la Posta CH SA né la PostCom devono essere menzionate in questo nuovo allegato.
3.6.2 Allegato 2: Raccolta di dati
Come già menzionato, la LStat «non si applica a tutte le statistiche riguardanti la popolazione, l’economia, la società o l’ambiente, bensì solo a quelle che forniscono informazioni rappresentative sul loro stato e sulla loro evoluzione». Le statistiche federali devono quindi limitare la loro attività a temi che possono essere identificati grazie a
un numero sufficiente di casi e che permettono quindi di costruire un’immagine sintetica che rifletta la realtà di un insieme di casi. Per soddisfare queste condizioni, i metodi applicati devono garantire la comparabilità dei risultati nello spazio e nel tempo e consentire di cogliere le differenze tra regioni, settori economici e gruppi di popolazione effettivamente presenti in un determinato momento. «La statistica ufficiale è quindi un servizio d’informazione polivalente, un’infrastruttura che lo Stato deve fornire a utenti diversi, uno strumento che consenta di creare trasparenza (FF 1992 I 324)». Questo nuovo allegato 2 elenca le rilevazioni classificate sulla base dei temi strategici del Programma pluriennale della statistica federale 2024–2027, che funge da base di pianificazione e strumento di gestione per la strategia a lungo termine della statistica federale. Viene redatto per ogni legislatura in virtù dell’articolo 9 LStat ed è elaborato sotto la responsabilità dell’UST, in stretta collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione e dei Cantoni e con i principali gruppi di utenti della politica, dell’amministrazione, dell’economia, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali. Tale consultazione garantisce che il Consiglio federale prenda decisioni informate sulle attività statistiche. «Il programma pluriennale rende la statistica più trasparente agli occhi del pubblico» (FF 1992 I 348). Sottolineando il legame tra questo nuovo allegato 2 e il programma pluriennale, le attività statistiche sono classificate secondo una struttura coerente e chiara. Inizialmente, per facilitare il collegamento tra il previgente allegato all’ordinanza abrogata sulle rilevazioni statistiche e il nuovo allegato 2, il precedente numero di ogni rilevazione/indagine è stato lasciato tra parentesi e in corsivo. D’ora in avanti, il principio guida sarà quello di operare una chiara distinzione tra indagine (interrogazione di persone fisiche e/o giuridiche) e rilevazioni (ottenimento di dati amministrativi). Per questo motivo, in presenza di un’indagine, il titolo deve contenere la parola «indagine». Se invece i dati sono raccolti esclusivamente presso altri uffici della Confederazione (dati amministrativi), Cantoni, Comuni o persone giuridiche di diritto pubblico (rilevazione indiretta), si deve usare il termine «rilevazione ».
La nuova struttura si basa sul criterio del rispetto delle persone interrogate e delle modalità di acquisizione dei dati (art. 4 cpv. da 1 a 3 LStat) e pone l’accento sul garantire una buona organizzazione della statistica federale. Si evitano le duplicazioni delle rilevazioni utilizzando a fini statistici i dati di altre fonti a disposizione della Confederazione. In linea di principio si vuole ridurre l’onere a carico delle persone e delle imprese interrogate e reperire i dati laddove esistono già. I titoli delle rubriche sono stati semplificati eliminando la parola «rilevazione» per evitare la confusione tra le due tipologie (indagine e rilevazione). Alcune informazioni sono state raggruppate: le informazioni relative alle persone interrogate sono incluse alla voce «Tipo e metodo», mentre le voci «Data» e «Periodicità» sono state unificate in «periodicità e data di svolgimento». Queste voci sono ora definite come segue per le rilevazioni dirette e indirette12: – «Oggetto»: principali temi trattati senza indicazione del numero AVS
Se non utilizzato, si appone un trattino. 39/47
– «Tipo e metodo»: indicazione delle fonti e delle persone interrogate, ovvero dell’unità oggetto dell’indagine (persona, economia domestica, impresa, ecc.). L’accento è posto sull’indagine diretta e/o sull’enumerazione dei dati amministrativi richiesti e delle rilevazioni indirette. – «Possibilità di ampliamento»: possibilità concessa ai Cantoni (e in alcuni casi ai Comuni), nell’ambito di una rilevazione parziale organizzata dalla Confederazione, di aumentare il numero delle unità sul loro territorio, a condizione che essi si assumano le spese supplementari che ne derivano (FF 1992 I 372). La dimensione del campione viene aumentata senza modificare il questionario di rilevazione (cfr. art. 2 lett. 2 e segg. dell’ordinanza sul censimento federale della popolazione [ordinanza sul censimento, RS 431.112.1]). – «Obbligo d’informare»: obbligatorio (art. 6 LStat e art. 10 della legge sul censimento (RS 431.112) o facoltativo – «Periodicità e data di svolgimento»: in quale data e su quale periodo si svolge la rilevazione (in quale momento il produttore necessita dei dati e a quale cadenza). A titolo di esempio: – continuativamente – mensilmente – trimestralmente – annualmente, ma solo da febbraio a marzo, oppure – ogni cinque anni, da aprile a ottobre. – «Partecipanti»: delega a terzi (subappaltatore) dello svolgimento di parte del lavoro che l’UST o gli altri organi responsabili non effettuano per motivi di risorse, di personale o di infrastruttura). Si tratta quindi di partner (esternalizzazione) che agiscono al posto dell’organo responsabile (per esempio istituti di sondaggio) o di partecipanti all’attuazione. – «Disposizioni particolari»: indicazione delle basi giuridiche legate alla raccolta dei dati e di quelle che prevedono deroghe al segreto statistico. Un esempio è l’articolo 59a capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10), che autorizza espressamente un utilizzo diverso da quello a fini statistici. Ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 LStat, tale deroga non può essere disciplinata da un’ordinanza. Sono stati apportati altri miglioramenti accorpando alcune rilevazioni e/o alcune indagini. Raggruppandole sotto una denominazione comune, si pone l’accento sulla semplificazione, la chiarezza, il miglioramento dei processi per ottenere i dati, la fonte delle
informazioni e l’ottimizzazione delle risorse utilizzate (personale, informatica ecc.). Ciò garantisce la razionalizzazione e il coordinamento sia in termini di contenuti che di organizzazione (cfr. anche il messaggio sulla legge sulla statistica federale (FF 1992 I 329). Sono interessate le seguenti rilevazioni.
– 01.01 Rilevazione per la statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT) che raggruppa le precedenti denominazioni n. 2 Statistica delle nascite, n. 4 Statistica dei riconoscimenti, davanti ad un tribunale e ac-
certamenti giudiziali della paternità, n. 5 Statistica delle adozioni, n. 6 Statistica dei matrimoni, n. 7 Statistica delle unioni domestiche registrate, n. 8 Statistica degli scioglimenti giudiziali di matrimoni, n. 9 Statistica degli scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate. I decessi menzionati nella Statistica dei decessi e delle cause di morte (ex n. 10) sono stati anch’essi inclusi in BEVNAT. Le cause di morte, invece, sono ora coperte dalla Rilevazione per la statistica delle cause di morte (cfr. n. 05.02). – 05.03. Rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria che ora comprende il n. 58 Statistica degli stabilimenti medico-sociali, n. 59 Statistica ospedaliera, n. 60 Statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio, n. 61 Rilevazioni dei dati strutturali e dei dati dei pazienti presso i fornitori di prestazioni ambulatoriali, n. 62 Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri, n. 193 Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e il n. 194 Rilevazione dei dati di pazienti ambulatoriali di ospedali e case per partorienti. – 06.01 Rilevazione sull’immatricolazione di veicoli nuovi e sul parco veicoli stradali. Le precedenti rilevazioni n. 46 Immatricolazioni di veicoli nuovi e n. 47 Parco veicoli stradali sono state combinate. – 06.07. Indagine sul trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere: le precedenti rilevazioni n. 52 Entrata in Svizzera dei veicoli a motore e n. 55 Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere sono state accorpate. – 08.04 Rilevazione per la statistica dei beneficiari degli aiuti sociali, comprendente il n. 67 Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale e il n. 68 Statistica dell’aiuto sociale nel settore dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati, e – 09.26 Indagine congiunturale delle cifre d’affari con i precedenti n. 171 Statistica delle cifre d’affari del commercio al dettaglio, n. 175 Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari nel settore delle costruzioni, n. 176 Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari dell’industria e n. 177 Statistica delle cifre d’affari dei servizi.
Infine, nel quadro di questa revisione sono state introdotte nuove rilevazioni. – 04.17 Indagine mediante studi di prevalenza sulla violenza contro le donne e gli uomini Il progetto si inserisce nel contesto della Convenzione internazionale di Istanbul, che si è posta come obiettivo la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica13. La Convenzione, ratificata dalla Svizzera il 14 dicembre 2017, è entrata in vigore il 1° aprile 2018. L’articolo 11 della Convenzione di Istanbul prevede la realizzazione di rilevazioni periodiche sulla popolazione per valutare la portata delle forme di violenza contro le donne e della violenza domestica, cfr. anche Eurostat: EU Survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV).
La Convenzione di Istanbul protegge le donne e le bambine dalla violenza. Il campo della violenza domestica comprende la protezione di tutti gli esseri
13 RS 0.311.35 41/47
umani, compresi quindi uomini e bambini. Il finanziamento è stato approvato congiuntamente dal Consiglio federale e dal Parlamento nel 2022.
– 06.12 Indagine sulle preferenze dichiarate in materia di mobilità: raccoglie dati sulle scelte del vettore di trasporto, sul percorso e, dal 2021, sull’orario di partenza o di arrivo. I dati raccolti servono a comprendere meglio le scelte del vettore di trasporto, del percorso e dell’orario di partenza o di arrivo e sono necessari come dati di base nella modellizzazione dei trasporti. – 06.13 Rilevazione dei costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera: I trasporti e la mobilità generano numerosi costi e benefici, alcuni dei quali sono percepiti direttamente dagli utenti. Esempi: il costo della benzina o del biglietto del treno, o il vantaggio di arrivare comodamente al lavoro in treno o in auto. Pagando la benzina o il biglietto del treno, gli utenti si assumono una parte dei costi che generano. Ma ci sono costi che, pur essendo creati dalla mobilità, non si riflettono nel suo prezzo. Sono detti costi esterni e si presentano sotto forma di danni causati nei seguenti settori: ambiente, incidenti, salute, congestione. Sono assunti da terzi (compresi altri utenti dei trasporti), dalla collettività e dalle generazioni future. – 07.12 Rilevazione sulla custodia di bambini complementare alla famiglia in alcune città: la custodia di bambini complementare alla famiglia aiuta i genitori a conciliare la vita privata e quella professionale. Ha un’influenza positiva sulla parità delle opportunità tra uomini e donne, consentendo ai genitori di lavorare a un grado di occupazione più elevato e portando a una più equa divisione del lavoro tra loro. Per contro, la custodia di bambini complementare alla famiglia è spesso costosa e può assorbire una parte significativa del reddito delle economie domestiche che vi fanno ricorso. Le sovvenzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia rivelano la volontà delle città di ridurre le disuguaglianze e promuovere l’accesso al mercato del lavoro per i genitori. – 08.13 Rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche: l’introduzione di una rilevazione dei dati fiscali è un mandato conferito dal Consiglio federale
il 27 settembre 2019 in risposta a una mozione (16.4011) del gruppo liberaleradicale «Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione dei dati» adottata dal Parlamento il 13 giugno 2017. La rilevazione risponde inoltre al risultato della perizia «Penalizzazione fiscale del matrimonio: una perizia esterna raccomanda una base di dati più ampia per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)» (CP DFF 2018) commissionata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), di cui il Consiglio federale ha preso atto durante la seduta del 7 novembre 2018. Nel novembre 2020, il Consiglio federale ha incaricato il DFI (UST) e il DFF (AFC e Amministrazione federale delle finanze [AFF]) di definire in stretta collaborazione con i Cantoni i provvedimenti necessari per la rilevazione dei dati fiscali dei Cantoni e di attuarli entro la fine del 2023. Nel corso del 2021 le amministrazioni fiscali cantonali e i governi cantonali nonché la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF) sono stati ascoltati in relazione al progetto. È emerso che, per la CDF e alcuni Cantoni, l’Ufficio federale di statistica non disponeva della base giuridica necessaria per raccogliere i dati fiscali. L’UST ha quindi chiesto all’Ufficio federale di giustizia (UFG) di effettuare un’ulteriore analisi giuridica. L’Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che l’articolo 7 capoverso 2 LStat costituisce una «base giuridica di diritto federale» sufficiente per consentire al Consiglio federale di concretizzare
il diritto federale mediante ordinanza. Il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha preso atto delle conclusioni dell’Ufficio federale di giustizia e ha dato istruzioni al DFI (UST) di introdurre una rilevazione dei dati fiscali in questo nuovo allegato 2. L’analisi dell’Ufficio federale di giustizia si applica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. Sebbene entrambe le aree siano di grande interesse per la statistica, si è deciso di concentrarsi inizialmente sui dati relativi alle persone fisiche, principalmente perché i dati rilevanti sulle persone giuridiche non sono attualmente gestiti in forma leggibile a macchina nei registri e quindi non sono ancora adatti all’utilizzo statistico. La rilevazione viene effettuata nel rispetto della proporzionalità, conformemente agli obblighi derivanti dalla LStat, il cui messaggio precisa quanto segue: «Al momento della raccolta di dati per la statistica federale, si dovrà vigilare affinché qualsiasi violazione dei diritti delle persone interessate sia proporzionata allo scopo» (FF 1992 I 322). Non appena i dati vengono trasmessi alla Confederazione, sono soggetti al segreto statistico che garantisce la tutela della sfera privata dei contribuenti, la riservatezza delle informazioni ricevute, il loro utilizzo puramente statistico e la sicurezza dei dati. Sono interessate le posizioni dettagliate dei dati sulla dichiarazione delle imposte in conformità allo stato di tassazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche (stato provvisorio, definitivo o dichiarato) soggette a imposizione ordinaria, a imposizione secondo il dispendio o a imposizione alla fonte (comprese le deduzioni e gli importi delle imposte). Si tratta di dati fiscali di contribuenti assoggettati in maniera limitata e illimitata, nonché di contribuenti assoggettati in maniera limitata e domiciliati all’estero. Oltre agli identificativi personali, le informazioni di interesse sono:
informazioni sui redditi in Svizzera e all’estero, comprese le posizioni dettagliate su: i redditi da lavoro autonomo o dipendente, da assicurazioni sociali o di altro tipo, nonché le rendite vitalizie, i titoli e le partecipazioni (unicamente importi totali), ecc.;
informazioni sulle deduzioni (federali e cantonali), in particolare posizioni
dettagliate su: le spese professionali, gli interessi debitori, i premi assicurativi e gli interessi, ecc.;
informazioni sul patrimonio in Svizzera e all’estero, in particolare posizioni dettagliate su: il patrimonio mobiliare, i beni immobili, l’attività autonoma, ecc.;
informazioni sui redditi e sulla sostanza imponibili e determinanti l’aliquota (federale e cantonale per i redditi);
se disponibili: informazioni sugli importi d’imposta (a livello di Confederazione, Cantone e Comune), sull’imposta ecclesiastica, sulle altre imposte cantonali specifiche, sugli importi d’imposta sulle prestazioni in capitale. Non è richiesta alcuna informazione sulla religione, su determinate infermità, su malattie o sui partiti o sulle organizzazioni sostenuti. Sono rilevanti ai fini statistici solo i corrispondenti importi fiscali. I dati raccolti sono messi a disposizione dell’UST e dell’AFC esclusivamente a fini statistici. L’AFC (il suo servizio statistico) è responsabile della raccolta dei dati relativi all’imposta federale diretta e alla sostanza. Pertanto è desi-
gnata come organo responsabile del rilevamento dei dati fiscali. È tuttavia possibile menzionare l’UST quale organo responsabile. Per questo motivo vengono proposte due soluzioni (segnate come soluzione 1 e soluzione 2 nell'allegato 2 del disegno di atto legislativo).
– 09.16 Indagine sull’indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola: l’indice dei prezzi di acquisto degli operatori della produzione agricola permette di seguire le variazioni dei prezzi dei mezzi di produzione agricola. Inoltre, l’indice è utilizzato per stimare le spese dei conti economici dell’agricoltura nell’anno in corso e rientra nel mandato di prestazioni statistiche agricole e alimentari per la legislatura 2020–2023. È cofinanziato dall’Ufficio federale dell’agricoltura. – 09.17 Indagine sulla produzione vegetale: queste informazioni consentono di produrre previsioni e statistiche sulla produzione vegetale. Si tratta di una statistica di base che rientra nei conti economici dell’agricoltura, nel bilancio alimentare e nel bilancio foraggero. – 09.49 Rilevazione «SI AMV prescrizioni di antibiotici per gli animali in Svizzera»: Questo sistema d’informazione, che permette di registrare le prescrizioni di antibiotici per scopi veterinari, è parte integrante della strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR). L’obiettivo di tutti i progetti StAR è di garantire a lungo termine l’efficacia degli antibiotici (cfr. anche l’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [O-SIAMV, RS 812.214.4]). Dal 1° gennaio 2019 i veterinari registrano scrupolosamente le loro prescrizioni di antibiotici nel SI AMV. La banca dati consente di valutare l’intensità di trattamento degli animali da reddito e da compagnia. I dati forniscono anche informazioni sull’efficacia delle misure adottate, come il miglioramento del clima nelle stalle, l’adeguatezza delle misure d’igiene o l’efficacia dei vaccini utilizzati a scopo preventivo. Sarà inoltre possibile individuare i settori in cui sono necessari ulteriori provvedimenti. Ciò consentirà di fornire informazioni e consigli mirati e di effettuare confronti regionali, nazionali e internazionali sulla quantità di antibiotici utilizzati e sull’intensità del trattamento.
Art. 3.7 Disposizioni d’esecuzione Ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici
Necessità della revisione Dall’entrata in vigore di questa ordinanza dipartimentale il 15 gennaio 2014, l’UST ha realizzato numerosi progetti di collegamento di dati e ha quindi acquisito una solida esperienza in materia. Questa esperienza suggerisce, oltre alle modifiche alla nuova ordinanza sul trattamento dei dati, anche alcune modifiche di lieve entità alle basi legali contenute nell’ordinanza sul collegamento di dati del DFI, in particolare per quanto riguarda le condizioni di determinati collegamenti nel quadro della produzione statistica dell’UST e il coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.
Sono in corso numerosi progetti che mirano a portare l’amministrazione nell’era digitale sgravando al tempo stesso persone fisiche e giuridiche14. Affinché questi progetti siano portati a termine con successo, è indispensabile che l’amministrazione tratti i dati in questione in modo efficace, anche nel settore della statistica pubblica, anch’essa soggetta al principio once only. Le disposizioni legali attuali relative ai lavori di collegamento sono formulate in maniera relativamente restrittiva e in diversi casi si sono rivelate limitanti nella pratica, talvolta intralciando la realizzazione di progetti. Devono pertanto essere adeguate e, in alcuni settori, allentate a condizioni chiaramente definite. Infine, le responsabilità attribuite in questa ordinanza non corrispondono più sempre alla realtà. Ciò è dovuto in parte all’evoluzione del processo di collegamento a seguito delle esperienze acquisite oltre che alla riorganizzazione dell’UST (modifica degli art. 2 cpv. 4 ed ev. 3 e art. 3 cpv. 3). L’ordinanza del DFI riveduta sarà inviata contemporaneamente alla presente ordinanza nel corso della seconda consultazione degli uffici.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna ripercussione.
4.2 Altre ripercussioni
Non vi sono altre ripercussioni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La revisione totale rimane iscritta nel quadro del diritto costituzionale, dell’articolo 65 Cost.
5.2 Forma dell’atto da adottare
La presente ordinanza non disciplina diritti e doveri fondamentali. Essa si limita a riassumere le due ordinanze sull’esecuzione delle rilevazioni statistiche federali e sull’organizzazione della statistica federale, riformulando in parte alcune disposizioni nel quadro delle competenze di cui all’articolo 65 Cost. e nella LStat per tenere conto della digitalizzazione dell’Amministrazione. L’ordinanza nella sua forma attuale resta quindi il livello normativo adeguato.
Amministrazione digitale svizzera (ANS), principio once only, principio dell’utilizzo multiplo dei dati, gestione comune dei dati di base della Confederazione, TDT 45/47
5.3 Freno alle spese
Il progetto non prevede sovvenzioni, crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi svizzeri o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi svizzeri.
5.4 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza informatica, occorre sottolineare i seguenti punti: l’Ufficio federale di statistica, nel quadro delle sue attività legate alla scienza dei dati e all’impiego dell’intelligenza artificiale, rispetta le linee guida per la Confederazione in materia di intelligenza artificiale15 approvate dal Consiglio federale il 25 novembre 2020. Il catalogo delle prestazioni di servizi offerte dal DSCC (UST) è pubblico e garantisce quindi la trasparenza dei servizi offerti. I diversi mandati assegnati al DSCC (UST) in qualità di mandatario non esulano mai dalle prestazioni succitate e sono sistematicamente documentati per via elettronica. Le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica sono inoltre applicate in modo rigoroso e sistematico a tutti i mandati ricevuti dal DSCC. I processi interni messi in atto garantiscono che il trattamento dei dati sia monitorato e tracciabile (per esempio, processi e linee guida per il collegamento dei dati).
Per quanto riguarda la statistica federale, l’articolo 16 LStat stabilisce che la protezione dei dati per tutti i lavori statistici è disciplinata da tale legge e dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati che riguardano il trattamento a fini di ricerca, pianificazione e statistica (e dal 1° settembre 2023 dalle disposizioni della nuova legge federale sulla protezione dei dati). Inoltre, l’articolo 37 della presente ordinanza specifica le regole applicabili in materia di protezione e sicurezza dei dati, nonché i requisiti per l’elaborazione di regolamenti sul trattamento (cfr. sopra).
Per ogni nuova prestazione di servizio, con o senza l’uso dell’intelligenza artificiale, viene effettuata un’analisi della situazione della protezione e della sicurezza dei dati e i processi interni attuati vengono rispettati rigorosamente.
Dall’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati il 1° settembre 2023 è possibile specificare quanto segue in relazione alle disposizioni applicabili al trattamento dei dati (art. 31 cpv. 2 lett. e LStat):
è stato leggermente inasprito il motivo giustificativo per il trattamento di dati personali per scopi impersonali, in particolare nel quadro della ricerca, della pianificazione o della statistica. Il trattamento dei dati per tali fini è ora autorizzato soltanto se sono soddisfatte le condizioni dei numeri da 1 a 3 (dell’art. 31 cpv. 2 lett. e LPD). La regolamentazione deve rafforzare la tutela dei dati degni di particolare protezione. Questa misura tiene conto delle opportunità offerte dai big data e della crescente importanza del digitale nella vita quotidiana, che implica al contempo un aumento del numero di trattamenti di dati degni di particolare protezione. Secondo il numero 1, i dati personali devono
essere resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette. Pertanto, quando non è più necessario disporre di dati personali per il trattamento a scopi di ricerca, pianificazione o statistica, questi devono essere resi anonimi. La condizione è soddisfatta anche se la comunicazione avviene in forma pseudonimizzata e la chiave per reidentificare la persona resta presso colui che ha trasmesso i dati (anonimizzazione di fatto). Ciò risulta già, di principio, dalla prescrizione di cui all’art. 6 capoverso 4 LPD. Una violazione di quest’ultima comporta, ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 lettera a LPD, una lesione della personalità che può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi definiti all’articolo 31 LPD. La disposizione di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera e numero 1 LPD consente di giustificare una violazione dell’articolo 6 capoverso 4 LPD con un trattamento a fini di ricerca, di pianificazione o di statistica solo se sono soddisfatte determinate condizioni supplementari: i dati personali degni di particolare protezione comunicati a terzi devono essere comunicati in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 2). La comunicazione a terzi di dati personali degni di particolare protezione comporta anch’essa di per sé una lesione della personalità (art. 30 cpv. 2 lett. c LPD) che può essere giustificata solo da uno dei motivi previsti dall’art. 31. La disposizione di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera e numero 2 esclude ora che la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione non anonimizzati sia giustificata dal fatto che avvenga a fini di ricerca, di pianificazione o di statistica. Infine, come finora, i risultati possono essere pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate (n. 3).
Allegato:
Esempio di scheda informativa RIFOS
Scheda informativa – Indagine / Statistica
Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera Descrizione L’indagine sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) è un’indagine sulle persone facenti parte della popolazione residente permanente, realizzata annualmente sin dal 1991. L’obiettivo principale della RIFOS è di fornire dati sulla struttura della popolazione attiva che risiede in Svizzera su base permanente e sul suo comportamento nel mercato del lavoro. La rigorosa applicazione delle definizioni internazionali permette di confrontare i dati nazionali con quelli dei Paesi dell’OCSE e dell’Unione europea. A partire dal 2010 la RIFOS è realizzata a cadenza quadriennale.
Risultati pubblicati Statuto sul mercato del lavoro, condizione professionale, tasso di partecipazione al mercato del lavoro, durata del lavoro, professione conformemente alla CH-ISCO, posizione professionale, sezioni economiche conformemente alla NOGA, condizioni di lavoro, livello di formazione, disoccupazione, sottoccupazione, lavoro non remunerato ecc. incrociati con sesso, fasce di età, nazionalità, tipo di famiglia e, in alcuni casi, Grandi regioni.
Metodo Metodo utilizzato Indagine campionaria tra persone di cui l’indirizzo è stato estratto secondo il principio di casualità dal registro di campionamento dell’UST, che contiene i dati dei registri ufficiali degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni.
La RIFOS è stata realizzata sui campioni seguenti: – fino al 2001: circa 16 000 interviste – dal 2002 al 2009: circa 35 000 interviste – dal 2010 al 2017: circa 105 000 interviste – dal 2018: circa 100 000 interviste
Dal 2003, il campione della RIFOS è completato da un campione di stranieri (15 000 interviste fino al 2009, 21 000 tra il 2010 e il 2017 e 20 000 dal 2018). Fino al primo trimestre del 2014, questo campione era estratto dal sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Dal secondo trimestre 2014, anche questo campione è estratto dal registro di campionamento dell’UST. Complessivamente, al momento si svolgono 120 000 interviste all’anno. Le persone partecipanti all’indagine vengono intervistate quattro volte nell’arco di un anno e mezzo (eccetto le persone dai 75 anni in su, che vengono interrogate un’unica volta). Dal 1991 al 2020, la RIFOS è stata un’indagine telefonica. Dal 2021, è un sondaggio multimodale (online o per telefono), di preferenza svolto in modalità online.
Variabili utilizzate – Attività professionale (del momento o precedente) – Motivi dell’inattività professionale (pensionamento, formazione ecc.) – Professione appresa e professione esercitata – Luogo di lavoro e volume di lavoro – Condizioni di lavoro: regolamentazione dell’orario di lavoro, lavoro notturno, lavoro nel fine settimana – Ramo economico – Reddito da lavoro – Ricerca di un impiego (disoccupazione, sottoccupazione)
Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera
Scheda informativa – Rilevazione / Statistica
– Mobilità professionale e geografica – Formazione e formazione continua – Lavoro non remunerato: lavori domestici e familiari, cariche onorifiche e volontariato, assistenza di parenti ecc. – Migrazione – Sicurezza sociale
Periodo di riferimento 1991–2009: secondo trimestre; dal 2010: continuativamente
Periodicità 1991–2009: annuale; dal 2010: trimestrale
Grado di regionalizzazione Svizzera e Grandi Regioni
Collegamenti utilizzati Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA), statistica delle nuove rendite (NRS), registro delle assicurazioni sociali (Ufficio centrale di compensazione [UCC]), casse di compensazione AVS, Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale (SHS)
Qualità dei dati statistici Il coefficiente di variazione è dello 0,35% per il numero totale di persone occupate e del 2,99% per il numero totale delle persone disoccupate ai sensi dell’ILO (1° trimestre 2021). I rispettivi coefficienti di variazione sono pubblicati trimestralmente nei comunicati stampa «Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera e statistiche derivate».
Politica di revisione Revisioni del metodo Le revisioni che riguardano il metodo vengono svolte solo se necessario (p .es. la revisione delle fonti).
Basi Ordinanza del XX sulla statistica federale.
legali
Organizzazione Ufficio federale di statistica (UST) in collaborazione con LINK Marketing Services Lucerna/Losanna/Zurigo Informazioni: servizio informazioni, sezione Lavoro e occupazione +41 58 463 64 00 info.arbeit@bfs.admin.ch
Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera