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Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
10 aprile 2024
Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo
Rapporto esplicativo sull’avvio della procedura di consultazione
Compendio
Situazione iniziale
La mozione 19.3008 «Centro di competenza per il federalismo. Partecipazione al finanziamento di base», depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), chiede che la Confederazione partecipi in misura adeguata al finanziamento di base dell’Istituto per il federalismo dell’Università di Friburgo (IFF). L’IFF conduce diverse attività di promozione del federalismo a livello nazionale e internazionale e fornisce importanti prestazioni in questo campo nell’interesse dei Cantoni e della Confederazione. La mozione è stata adottata da una larga maggioranza del Parlamento. Il presente avamprogetto intende attuarla.
Il Consiglio federale è scettico riguardo al finanziamento aggiuntivo previsto per l'IFF. Esso rileva che la Confederazione contribuisce già finanziariamente ai progetti dell'Istituto e ai costi di base dell'Università di Friburgo, pertanto anche dell'Istituto. Questi ultimi sono supportati a livello giuridico dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).
Contenuto del progetto
L’avamprogetto disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione a favore dell'IFF. Questi aiuti finanziari, accordati secondo il libero apprezzamento della Confederazione, mirano a sostenere l’IFF per permettergli di promuovere il federalismo a livello internazionale fondandosi sull’esperienza della Svizzera, informare, consigliare e sensibilizzare sulle questioni connesse al federalismo svizzero nonché monitorare il federalismo nel nostro Paese.
5.3 Ripercussioni sull’economia, la sanità pubblica, la società e l’ambiente
Il progetto di legge non ha ripercussioni sull’economia, la sanità pubblica, la società e l’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il sostegno della Confederazione a favore dell’IFF costituisce una misura che rientra nella promozione del federalismo in quanto caratteristica essenziale della Svizzera. In virtù della sua competenza intrinseca, la Confederazione è abilitata a legiferare, parallelamente ai Cantoni, a favore del sostegno di questo pilastro del sistema politico svizzero. L’ingresso dell’avamprogetto rinvia dunque a questa competenza citando l’articolo 173 capoverso 2 Cost.
Poiché le attività dell’IFF rientrano pure nell’ambito della cooperazione internazionale, della promozione della pace e dell’immagine della Svizzera all’estero, la legge si fonda anche sull’articolo 54 capoverso 1 Cost.
Tuttavia, come rilevato dal Consiglio federale nel suo parere alla mozione 19.3008, il fatto di privilegiare un istituto universitario rimane discutibile sul piano costituzionale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente disegno non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera.
Cionondimeno, poiché le attività dell’IFF rientrano nell’ambito della cooperazione internazionale, della promozione della pace e dell’immagine della Svizzera all’estero, la legge contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 54 capoverso 2 Cost.
6.3 Forma dell’atto
Per l’atto da adottare è prevista la forma della nuova legge in senso formale. In effetti, come già rilevato dal Consiglio federale nel suo parere alla mozione 19.3008, l’attuazione di quest’ultima implica una nuova base legale.
Conformemente all’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente atto normativo adempie questo requisito.
Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sono sottoposte a referendum facoltativo. Il presente disegno di legge prevede esplicitamente il referendum facoltativo (art. 8).
6.4 Subordinazione al freno alle spese
L’avamprogetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
L’avamprogetto prevede la concessione di aiuti finanziari liberi, ossia sussidi che l’autorità ha il potere di concedere o rifiutare secondo il suo libero apprezzamento5.
Ad ogni modo, secondo le cifre a disposizione durante le deliberazioni parlamentari e confermate dall’IFF nel 2022, gli aiuti finanziari dovrebbero situarsi al di sotto delle soglie previste all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale L’avamprogetto non concerne la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l’adempimento di tali compiti. Tuttavia, essendo alcune attività dell’IFF nell’interesse dei Cantoni, la Confederazione sostiene indirettamente anche l’adempimento di compiti cantonali.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
I contributi a favore dell’IFF vanno qualificati come aiuti finanziari non rimborsabili ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. La conformità alla LSu deve essere esaminata. Da quanto esposto qui di seguito, essa pare data solo in parte.
Il compito finanziato risponde all’interesse della Confederazione (cfr. art. 6 lett. a LSu) dato che si tratta di sostenere le attività dell’IFF connesse alla promozione a livello internazionale del federalismo fondata sull’esperienza della Svizzera, alla fornitura di prestazioni d’informazione, consulenza e sensibilizzazione, nonché al monitoraggio del federalismo svizzero.
Secondo l’articolo 6 lettera b LSu, gli aiuti finanziari possono essere concessi se, secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni. Nella fattispecie, i Cantoni versano già all’IFF, per il tramite della Fondazione ch, un sussidio annuo di 100 000 franchi. Anche se la Confederazione ha un interesse nelle prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto, ci si può chiedere se il finanziamento dell’IFF non debba rimanere di competenza dei Cantoni, dai quali emana originariamente l’IFF. Un finanziamento dell’IFF da parte della Confederazione in aggiunta a quello concesso in virtù della LPSU rischia di privilegiare questo istituto rispetto ad altri istituti che offrono prestazioni analoghe.
Secondo l’articolo 6 lettera c gli aiuti finanziari possono essere previsti se il compito non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione. L’IFF ritiene di non disporre di risorse sufficienti per adempiere in maniera duratura e completa i suoi compiti a livello internazionale e nazionale. È tuttavia difficile verificare questa condizione nella prassi.
Secondo l’articolo 6 lettera d LSu, occorre che si sia già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di
5 DUBEY Jacques / ZUFFEREY Jean-Baptiste, Droit administratif général, Basilea 2014, pag. 482, N 1364.
finanziamento. Nella fattispecie, ciò significa in particolare che la fatturazione delle prestazioni negli ambiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto non consente da sola a coprire i costi. Questo sembra effettivamente essere il caso per le attività a livello internazionale, che sono più onerose e i cui costi possono essere coperti solo raramente dai Paesi partner, che sovente sono in via di sviluppo. Per contro, è meno plausibile che la suddetta condizione si realizzi nell’ambito delle attività a livello nazionale.
Con l’avamprogetto, l’IFF dovrà continuare a fare capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere. L’articolo 5 capoverso 2 prevede infatti dei requisiti per il finanziamento.
Secondo l’articolo 6 lettera e LSu, occorre pure che il compito non possa essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. Nella fattispecie, gli aiuti finanziari della Confederazione permetteranno all’IFF di garantire le sue attività di base, a livello nazionale e internazionale, negli ambiti previsti all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto.
Conformemente all’articolo 7 lettera f LSu, devono possibilmente essere previsti aiuti d’avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo. Nella fattispecie, l’avamprogetto prevede aiuti finanziari a titolo di finanziamento di base, conformemente agli obiettivi della mozione 19.3008. Non è prevista una limitazione temporale, ma i sussidi sono concepiti in modo da lasciare alla Confederazione la facoltà di accordarli o rifiutarli secondo il suo libero apprezzamento.
L’articolo 7 lettera h LSu prescrive inoltre che le disposizioni legali che disciplinano gli aiuti finanziari debbano per quanto possibile tenere conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando le prestazioni alle disponibilità creditizie e stabilendo quote massime. Questi criteri figurano nell’avamprogetto (cfr. art. 2 e 5). Sono pure previsti meccanismi atti a consentire alla Confederazione di verificare l’utilizzo degli aiuti finanziari e di ottenere tutte le informazioni necessarie (art. 6 e 7).
6.7 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non prevede deleghe di competenze legislative.
6.8 Protezione dei dati
L’avamprogetto non prevede alcun trattamento di dati personali degni di particolare protezione. La Confederazione ha il diritto di chiedere le informazioni e l’accesso ai documenti di cui ha bisogno per determinare l’ammontare degli aiuti finanziari.