proj/2024/100/cons_1
Pacchetto di ordinanze agricole 2025
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Berna, 23 gennaio 2025
Consultazione Pacchetto di ordinanze agricole 2025
BLW-D-08FE3401/151
Consultazione
0 Introduzione
Il pacchetto di ordinanze agricole 2025 contempla gli avamprogetti per la modifica di 10 ordinanze del Consiglio federale e di 2 ordinanze del DEFR.
0.1 Entrata in vigore
Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a fine ottobre 2025. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione
Documentazione per la consultazione
Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella seguente tabella per ogni ordinanza sono riportate le principali modifiche. Per garantire una migliore visione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.
La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.
La consultazione si conclude il 1° maggio 2025.
Inoltro dei pareri
I pareri possono ora essere registrati sulla piattaforma «Consultations». In questo modo per l’UFAG è molto più semplice valutarli.
Se si sceglie altrimenti, i documenti devono essere inviati all'UFAG in formato elettronico (versione PDF e Word) all'indirizzo e-mail gever@blw.admin.ch.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:
§ Thomas Meier, thomas.meier@blw.admin.ch, 058 462 25 99 § Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02
Introduzione Consultazione
0.3 Lista delle ordinanze e principali modifiche
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)
Ordinanze del Consigli federale
Ordinanza sull’utilizzo di • Il grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) per 7 indicazioni di provenienza l’etanolo è stralciato. svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), 232.112.1
Ordinanza sui contributi Zucchero 9 per singole colture • Dopo il 2026 il contributo per singole colture per le barbabie- (OCSC), 910.17 tole da zucchero per la produzione di zucchero verrà mantenuto a tempo indeterminato al livello attuale di 2100 franchi per ettaro. Onde semplificare il sistema e abolire il doppio sovvenzionamento, viene invece abrogato il contributo supplementare. Piante e sementi • Il contributo per singole colture per le sementi di patate e mais è aumentato di 800 franchi per ettaro, quello per le sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è maggiorato di 500 franchi per ettaro. Ordinanza sulla consu- • Vengono adeguati gli articoli sulla governance di Agridea 12 lenza agricola, 915.1 (art. 5 e 8). È abrogata la convenzione sulle prestazioni tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) di cui agli articoli 5 capoverso 4 nonché 8 capoversi 1 e 3 lettera e dell’ordinanza sulla consulenza agricola. Viene mantenuto il forte coinvolgimento dei Cantoni e potenziato quello degli altri membri.
Ordinanza sulle importa- Riduzione delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti 15 zioni agricole (OIAgr), per animali 916.01 • Al fine di aumentare le entrate a favore del finanziamento delle scorte obbligatorie, l’UFAE prevede di aumentare i contributi al fondo di garanzia per i cereali panificabili e gli alimenti per animali da 4 a 8 franchi per 100 chilogrammi. Per evitare che ciò abbia ripercussioni sulla protezione doganale, l’aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili di cui all’allegato 1 deve essere ridotta nella stessa misura con effetto al 1° gennaio 2026.
Una volta che il Consiglio federale avrà modificato l'aliquota di dazio del contingente, nell'ambito della verifica mensile della protezione doganale per gli alimenti per animali l'UFAG attuerà un'analoga riduzione compensativa delle aliquote di dazio sugli alimenti per animali con effetto al 1° gennaio 2026. Sistema di protezione doganale per lo zucchero Proposta della categoria (FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse)
Il prezzo dello zucchero svizzero, che dipende dalla protezione doganale, è considerato nella determinazione mensile del prezzo di rilevamento insieme al prezzo dello zucchero UE franco fabbrica e al prezzo sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato. Gli attori rappresentativi della categoria comunicano questi tre prezzi all’UFAG. Il prezzo di riferimento da stabilire annualmente è la media del prezzo dello zucchero rilevato nelle precedenti 60 notifiche mensili e ammonta almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chi-
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) logrammi. La protezione doganale è calcolata in base alla differenza tra il prezzo di riferimento e quello di rilevamento e ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. È quindi possibile riscuotere tributi doganali al massimo fino a un prezzo dello zucchero di 105 franchi per 100 chilogrammi. Alternativa dell’UFAG • La protezione doganale e il prezzo di riferimento sono calcolati mensilmente sulla base delle informazioni borsistiche e delle notifiche del prezzo dello zucchero franco dogana svizzera, non tassato. La protezione doganale ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. Fino al suo importo massimo di 80 franchi per 100 chilogrammi il prezzo di riferimento protegge il mercato svizzero dello zucchero, in particolare quando i prezzi sui mercati internazionali sono bassi. Con prezzi dello zucchero franco dogana svizzera, non tassati, superiori a 80 franchi per 100 chilogrammi, lo zucchero importato non viene rincarato prelevando tributi doganali.
Ordinanza sulla salute dei • L’OSalV vigente prevede che in caso di sospetto di infesta- 24 vegetali (OSalV), 916.20 zione da un organismo da quarantena, le merci o le colture possono essere messe in quarantena, sequestrate, valorizzate o distrutte. Le esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che in alcuni casi anche un divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti sarebbe necessario, opportuno e adeguato in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore. Si propone pertanto di sancire nell’OSalV un divieto di coltivazione e di piantagione preventivo in caso di sospetto di infestazione.
In caso di infestazione da un organismo da quarantena in un'azienda omologata dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario o dell'I- SPM 15, la competenza è del SFF. Attualmente questo vale anche se le merci per le quali l’azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF non sono note come ospiti dell’organismo da quarantena e si può escludere che esso possa infestarle. In questi casi la competenza è del servizio cantonale competente.
Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci con obbligo di passaporto fitosanitario deve essere possibile rilasciare autorizzazioni eccezionali per importarle dall’UE e per metterle in commercio all’interno della Svizzera, sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena.
Ordinanza sul vino, • Il termine di dieci anni per la ricostituzione di un vigneto è 28 916.140 abolito. Di conseguenza occorre modificare la definizione di nuovo impianto: per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016. Con questa data si tiene conto del periodo massimo di ricostituzione di dieci anni a contare dall’entrata in vigore della proposta per la sua abolizione. • La denominazione specifica dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere sostituita dall'abbreviazione «DOC». Ordinanza sui concimi • Nell’OCon vigente i concimi contenenti sottoprodotti di ori- 31 (OCon), 916.171 gine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione sono soggetti a registrazione. Conformemente all’OCon vigente prima del 1° gennaio 2024 vigeva
Introduzione Consultazione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) l’obbligo di autorizzazione per i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale, eccezion fatta per quelli elencati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c. Poiché non è stato stabilito un punto finale per tali sottoprodotti di origine animale, i concimi che li contengono attualmente sono soggetti ad autorizzazione. È quindi opportuno definire un’eccezione all’obbligo di autorizzazione onde evitare un inasprimento della legislazione che, oltre a non essere pertinente, rappresenta un dispendio amministrativo per le aziende e la Confederazione.
Il 18 settembre 2024 l’UE ha modificato il regolamento sull’etichettatura digitale dei concimi dell’UE. Con le nuove disposizioni a partire dal 1° maggio 2027 i concimi potranno essere muniti di un’etichetta digitale. Onde evitare ostacoli tecnici al commercio, questa possibilità può essere sfruttata anche per i concimi messi in commercio in Svizzera e importati in Svizzera. Ordinanza sull’alleva- a) Nel quadro dell’attuazione della PA22+ e della «Strategia 35 mento di animali (OAlle), sull’allevamento 2030» vengono apportati diversi adeguamenti 916.310 al sistema di promozione dell’allevamento svizzero da parte della Confederazione.
Il programma zootecnico di una razza stabilisce le caratteristiche per le quali occorre compiere progressi nel campo della selezione. Deve essere strutturato in modo da fornire un contributo al sistema alimentare svizzero, tenendo adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere, come sancito dall’articolo 141 D-LAgr. Le organizzazioni di allevamento ricevono aiuti finanziari se i loro programmi zootecnici sono adeguatamente impostati su questi ambiti.
Sia la registrazione delle caratteristiche zootecniche sia la loro valutazione devono essere effettuate secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. La punteggiatura, come caratteristica zootecnica, o la valutazione genetica, come metodo di valutazione, ad esempio, non soddisfano più i requisiti richiesti.
Il tipo di registrazione di ogni caratteristica zootecnica e il rispettivo aiuto finanziario sono disciplinati in modo chiaro. L’obiettivo è essere in grado di reagire rapidamente ai
cambiamenti nel settore dell’allevamento, cioè di escludere dalla promozione le caratteristiche «obsolete» e di includerne delle nuove (p.es. nuove caratteristiche zootecniche acquisite dalla tecnologia dei sensori e dalla digitalizzazione, cambiamenti del mercato, esigenze relative al benessere degli animali, caratteristiche per far fronte ai cambiamenti climatici). b) Dando seguito a una raccomandazione del CDF, l’allevamento di cavalli da sport non viene più sostenuto mediante contributi per l’allevamento poiché contribuisce al massimo indirettamente alla produzione agricola sostenibile e alla sicurezza alimentare (art. 104a Costituzione federale, Cost.; RS 101). Nel caso degli equidi, in futuro, il sostegno finanziario sarà destinato soltanto ai cavalli della razza delle Franches Montagnes. c) Per garantire ancora l’equivalenza con il diritto europeo nel settore dell’allevamento sono necessarie diverse modifiche. Viste le numerose modifiche apportate nei suoi contenuti e nella forma, la OAlle è sottoposta a revisione totale.
Consultazione Introduzione
Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS) Ordinanza concernente • Integrazione del numero BDTA con il numero RIS dell’UST, 68 Identitas AG e la banca pubblicazione delle coordinate delle aziende detentrici di anidati sul traffico di animali mali, abolizione del termine di 10 giorni per la correzione dei (OIBDTA), 916.404.1 dati online. Ordinanza concernente le Con la PA22+ (art. 153a LAgr) al Consiglio federale è data la 73 misure di lotta coordinate possibilità di ordinare provvedimenti per proteggere le colture da contro gli organismi nocivi organismi nocivi diversi da quelli classificati come particolarper le colture (nuova) mente pericolosi.
L’ordinanza stabilisce le condizioni richieste per ordinare misure di lotta coordinate contro organismi nocivi diversi da quelli da quarantena. Definisce inoltre le esigenze relative agli organismi utili ai fini della lotta biologica contro un organismo nocivo.
Conformemente all’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF), il rilascio di un’autorizzazione per un PF a base di microrganismi o macrorganismi sottostà alla presentazione preliminare di una domanda da parte di un’azienda produttrice di PF. La situazione per quanto concerne la lotta contro la drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii) ha evidenziato che se nessuna azienda è interessata a presentare una domanda, praticamente non esiste alcun mezzo legale per autorizzare il rilascio di organismi utili ai fini della lotta biologica classica contro gli organismi nocivi.
Il campo di applicazione della presente ordinanza si riferisce quindi al rilascio di organismi utili nell’ambito della lotta biologica classica. Essi sono predatori o parassiti di un organismo nocivo per le colture che, una volta rilasciati, possono insediarsi a lungo termine nell’ambiente senza che siano necessari ulteriori lanci.
Ordinanze del DEFR
Ordinanza del DEFR • A partire dal 1° gennaio 2026 le pratiche con resina scam- 80 sull’agricoltura biolo- biatrice di ioni e adsorbente saranno ammesse soltanto nella gica, 910.181 preparazione di alimenti per lattanti e di proseguimento nonché di alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere. In questo modo si punta a eliminare discrepanze critiche rispetto alla legislazione dell'UE sulla produzione biologica. Ordinanza del DEFR e • L’indennità giornaliera di 520 franchi si applica soltanto al per- 83 del DATEC concernente sonale di Cantoni e Comuni. Per tutti gli altri costi del persol’ordinanza sulla salute nale si conteggiano le spese effettive occasionate al Cantone dei vegetali (OSalV- (art. 21). DEFR-DATEC), 916.201 • Il termine per l’inoltro delle domande concernenti le indennità concesse dai Cantoni è fissato a fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state attuate le misure (art. 22). • Diabrotica virgifera virgifera è stralciata dall’elenco degli organismi da quarantena (all. 1) poiché è disciplinata nella nuova ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture.
1 Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), RS 232.112.1
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1) è in vigore dal 1° gennaio 2017. Definisce le condizioni precise che disciplinano l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, ovvero come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l’articolo 48b capoversi 2-4 LPM (quota minima necessaria) e come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta. Tale calcolo si basa sul grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS)
Il DEFR definisce il GAAS di prodotti naturali conformemente all’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (art. 7 cpv. 1 OIPSDA). L’OIPSDA attualmente stabilisce un GAAS per l’etanolo sebbene non si tratti di un prodotto naturale ma di una materia prima. All’epoca dell’introduzione della base legale Swissness, a giustificazione di questo GAAS si era indicato che il prodotto naturale di origine era difficilmente reperibile e soprattutto che non esisteva una produzione indigena di etanolo.
A giugno 2022 Zucchero Svizzero SA ha messo in funzione un impianto per distillare etanolo a partire dalla melassa di barbabietola da zucchero con una capacità produttiva attuale di circa 600 tonnellate di etanolo puro all'anno. In seguito all’avvio della produzione e della vendita di etanolo indigeno e considerato che la definizione di un GAAS per una materia prima nell'ordinanza non è conforme alla legge, si è deciso di rivalutare la situazione. Da tale analisi è scaturita la proposta di stralciare il GAAS per l'etanolo dall'OIPSDA.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Il grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) per l’etanolo è stralciato.
1.3 Commento ai singoli articoli
Art. 11b È prevista una disposizione transitoria. L’utilizzo di un’indicazione di provenienza svizzera per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Art. 7 all. 1 Il GAAS per l’etanolo è stralciato.
In seguito a tale stralcio si applica il GAAS del prodotto naturale di riferimento, come peraltro è il caso per le altre materie prime trasformate. Il GAAS di un prodotto naturale definito nell’allegato 1 si applica anche alla materia prima che ne deriva. Di conseguenza il GAAS della barbabietola da zucchero si applica all’etanolo ottenuto dalla barbabietola da zucchero. Per l’etanolo distillato dalla canna da zucchero è determinante il GAAS della canna da zucchero, per quello ottenuto dal frumento vale il GAAS del frumento, eccetera.
Lo stralcio del GAAS per l'etanolo rappresenta un cambiamento di paradigma per i produttori di bevande alcoliche e gli utilizzatori di etanolo che applicano la Swissness ai loro prodotti. D'ora in poi, dovranno conoscere il prodotto naturale da cui è stato ottenuto l'etanolo, al fine di definire il GAAS corrispondente per calcolare la quota minima necessaria. Sebbene si tratti di una procedura finora sconosciuta nell'industria degli alcolici, non rappresenta un ostacolo insormontabile e non comporta costi
Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari aggiuntivi. Mentre la provenienza dell'etanolo non può essere determinata sulla base di analisi, il prodotto naturale utilizzato per produrre l'etanolo è ben noto ai produttori di etanolo (tracciabilità). L'etanolo distillato dalla canna da zucchero, dalla barbabietola, dal frumento o dal mais è disponibile come tale. Inoltre, l'etanolo importato e utilizzato dai produttori di bevande alcoliche è spesso etanolo da canna da zucchero, per cui il prodotto naturale utilizzato è noto.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Questa modifica rappresenta un certo cambiamento per i produttori di bevande alcoliche e gli utilizzatori di etanolo che applicano la Swissness ai loro prodotti. Tuttavia, non rappresenta un ostacolo considerevole né genera costi aggiuntivi. Consente ai produttori di bevande alcoliche e agli altri utilizzatori di etanolo di continuare a ottimizzare i loro costi acquistando l'etanolo che corrisponde alla loro strategia aziendale.
1.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Non esistono disposizioni del diritto internazionale in questo ambito.
1.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
1.7 Basi legali
Articolo 48b capoverso 4 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM).
2 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC), RS 910.17
2.1 Situazione iniziale
Zucchero
Conformemente all’articolo 54 capoverso 2bis della legge sull’agricoltura (LAgr), fino al 2026 per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno. In questo contesto le commissioni incaricate dell’esame preliminare hanno dato seguito alle iniziative cantonali dei Cantoni di Turgovia (22.322) e Berna (23.302), che mirano a mantenere il livello di autoapprovvigionamento della Svizzera in zucchero indigeno e a promuovere progetti di ricerca per un orientamento ecologicamente sostenibile della coltura della barbabietola da zucchero. In linea di principio, la responsabilità per quanto concerne l’elaborazione di un avamprogetto di legge è ora della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.
Nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi», con la modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti (RU 2022 264) il Consiglio federale ha innalzato il contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi nella coltivazione della barbabietola da zucchero da 400 a 800 franchi per ettaro con effetto a partire dal 2023. Attualmente, la rinuncia a fungicidi e insetticidi nella coltivazione della barbabietola da zucchero viene doppiamente promossa, segnatamente con il contributo per i sistemi di produzione giusta l’ordinanza sui pagamenti diretti e con il contributo supplementare previsto dall’OCSC.
Per quanto concerne le iniziative cantonali, il Consiglio federale ha stabilito che vanno attuate creando una base legale di durata indeterminata a livello di ordinanza. La soluzione prospettata in relazione ai contributi per singole colture sostiene in modo adeguato la coltivazione di barbabietole da zucchero indigene e, allo stesso tempo, semplifica l'attuazione.
Sementi
Dal 1° gennaio 2014, data dell’entrata in vigore dell’OCSC, la produzione indigena di sementi di patate e mais è sostenuta con un contributo di 700 franchi per ettaro. Tale importo non è mai stato adeguato. A favore della produzione indigena di sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio, invece, nel 2014 è stato versato un contributo di 700 franchi per ettaro, mentre dal 1° gennaio 2015 vengono corrisposti 1000 franchi per ettaro.
Questa produzione è fondamentale per mantenere una certa indipendenza dell’agricoltura svizzera per quanto concerne l’approvvigionamento in sementi. Concorre inoltre alla resilienza del sistema agroalimentare svizzero. Presuppone grande professionalità e si contraddistingue per un livello di esigenze elevato che soltanto alcune aziende sono ancora interessate e capaci di mantenere. Dal 2020 si constata un aumento del numero di aziende che si convertono a produzioni meno esigenti in termini di ore di lavoro, con meno rischi e più remunerative (calo delle superfici del 7 % tra il 2018 e il 2022). La presente proposta di incremento dei contributi mira a concorrere al mantenimento e al rafforzamento della volontà di produrre sementi.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Zucchero
Dopo il 2026 il contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero verrà mantenuto a tempo indeterminato al livello attuale di 2100 franchi per ettaro. Onde semplificare il sistema e abolire il doppio sovvenzionamento, viene invece abrogato il contributo supplementare.
Ordinanza sui contributi per singole colture Sementi
Il contributo per singole colture per le sementi di patate e mais è aumentato di 800 franchi per ettaro, quello per le sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è maggiorato di 500 franchi per ettaro.
2.3 Commento ai singoli articoli
Zucchero Articolo 1 capoverso 2bis
Con l’abrogazione del contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero viene stralciata anche la definizione delle persone che hanno diritto ai contributi.
Articolo 2 lettere f e g Per lo zucchero esiste una protezione doganale relativamente bassa e le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero possono essere importate a dazio zero. Onde mantenere la produzione indigena di barbabietole da zucchero e le rispettive filiere di trasformazione, viene riconfermato il contributo di 2100 franchi per ettaro a sostegno della redditività della coltivazione di barbabietole da zucchero.
È invece abrogato il doppio sovvenzionamento della coltivazione delle barbabietole da zucchero secondo le esigenze dell'agricoltura biologica e della produzione integrata venutosi a creare dopo che il legislatore aveva introdotto nell’ordinanza sui pagamenti diretti i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero.
Articolo 6b capoverso 1 Nel rimando è indicato il nuovo titolo dell’ex ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.
Articolo 18 capoverso 2
L’analogo articolo 105 capoverso 2 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) è stato abrogato con la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (RU 2015 4497). I dati registrati dai Cantoni in un sistema d’informazione centrale sono a disposizione dell'UFAG e quindi dal 2016 non è più richiesta la redazione di un rapporto separato. Per ripristinare la coerenza tra le ordinanze il capoverso 2 è abrogato.
Sementi
Articolo 2 lettere b e c
Onde migliorare la redditività della produzione di sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio, i contributi sono incrementati a 1500 franchi per ettaro.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Nessun dispendio supplementare in termini di risorse umane. L’abrogazione del contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero comporta un risparmio di circa 1.5 milioni di franchi l’anno. La riconferma del contributo per singole colture di 2100 franchi per ettaro e l’abrogazione del contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero sono considerate nel messaggio sui limiti di spesa agricoli per gli anni 2026–2029. L’incremento del contributo per le sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio comporta un aumento di circa 1.6 milioni di franchi l’anno delle uscite alla voce «Aiuti produzione vegetale» (A231.0232). È probabile che nel 2026 questa voce dovrà essere aumentata, compensando
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali l’incremento alla voce «Pagamenti diretti nell’agricoltura» (A231.0234), se le superfici delle altre colture sostenute, per esempio quelle dei semi oleosi e delle barbabietole da zucchero, saranno estese conformemente agli obiettivi delle associazioni di categoria.
2.4.2 Cantoni
L’abrogazione del contributo supplementare per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero semplifica il sistema e riduce il dispendio dei Cantoni correlato all’esecuzione.
2.4.3 Economia
Se la coltivazione, il trasporto e la trasformazione delle barbabietole da zucchero nonché la commercializzazione dello zucchero da esse ottenuto avvengono in modo efficiente dal profilo economico, il mercato contribuisce in modo significativo all'attrattiva della coltivazione indigena della barbabietola da zucchero e al mantenimento della produzione indigena di zucchero. Su base sussidiaria, a favore delle barbabietole da zucchero la Confederazione versa contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, per i sistemi di produzione e per singole colture.
Attraverso il potenziamento della produzione indigena di sementi migliora la sicurezza alimentare e diminuisce la dipendenza dall’estero. Il sostegno previsto andrebbe a beneficio di 560 aziende che nel 2022 hanno prodotto sementi di mais (50 aziende), di patate (395 aziende) nonché di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio (115 aziende), rendendo più attrattivo questo comparto di produzione.
2.4.4 Ambiente
La presente modifica contribuisce all’aumento della produzione indigena di barbabietole da zucchero. Rispetto all’importazione di zucchero, tendenzialmente si hanno tragitti più brevi ed emissioni minori. L'estensione della superficie indigena messa a barbabietola da zucchero comporta un aumento del rischio di compattazione del suolo, poiché il raccolto viene effettuato su terreni la cui capacità di sopportare le sollecitazioni è talvolta limitata a causa delle condizioni meteorologiche tipiche della stagione.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
2.6 Entrata in vigore
Zucchero: le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
Sementi: le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
2.7 Basi legali
Articolo 54 capoversi 1 e 2 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
3 Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola), RS 915.1
3.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (ordinanza sulla consulenza agricola; RS 915.1) disciplina gli obiettivi e i compiti dei servizi di consulenza e della centrale di consulenza d’importanza nazionale Agridea. Regolamenta il versamento di aiuti finanziari ad Agridea e ai servizi di consulenza di organizzazioni nonché per lo svolgimento di progetti nell’ambito della consulenza tesi a promuovere la consulenza stessa.
Nell’ambito del Pacchetto di ordinanze 2021 l’ordinanza sulla consulenza agricola era stata sottoposta a una revisione totale. In quel frangente era stata integrata anche una nuova norma concernente la governance di Agridea. Tuttavia, sia durante la consultazione degli uffici sia in seno al Consiglio federale l’integrazione di tale norma nell’ordinanza sulla consulenza agricola aveva dato adito a domande critiche in relazione alle strutture contrattuali esistenti. Il Consiglio federale aveva pertanto incaricato il DEFR di verificare la norma concernente la governance di Agridea e, all’occorrenza, di presentare le modifiche necessarie a livello di ordinanza (decisioni del Consiglio federale del 3.11.2021 e del 22.11.2022).
3.2 Sintesi delle principali modifiche
La presente modifica dell’ordinanza sulla consulenza agricola verte unicamente sull’adeguamento degli articoli concernenti la governance di Agridea (art. 5 e 8). È abrogata la convenzione sulle prestazioni tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA) di cui agli articoli 5 capoverso 4 nonché 8 capoversi 1 e 3 lettera e dell’ordinanza sulla consulenza agricola. Viene mantenuto il forte coinvolgimento dei Cantoni e potenziato quello degli altri membri.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 5 capoverso 4 Il presente capoverso disciplina la governance di Agridea. Definisce in che modo i membri di Agridea, in particolare i Cantoni, sono coinvolti nel suo orientamento strategico. Decade la conclusione di una convenzione sulle prestazioni tra l'UFAG e la CDCA, ma allo stesso tempo è mantenuto l'ampio sostegno allo sviluppo dell'orientamento strategico di Agridea, ossia dei campi d’attività prioritari e delle attività specifiche.
In linea di principio, ogni quattro anni i membri di Agridea1 (cfr. la sezione successiva per i dettagli su come avviene concretamente il coinvolgimento), unitamente alla Direzione di Agridea, elaborano una base strategica, di seguito denominata documento di base, che descrive i campi d’attività prioritari e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4. Questi campi d’attività sono tematici (p.es. gestione dei cambiamenti climatici) e nel documento di base vengono precisati indicando le priorità delle attività per i prossimi quattro anni. Considerando queste priorità pluriennali viene elaborato un programma di attività annuale. Da un lato, l’orientamento strategico di Agridea è definito nel documento di base e, dall'altro, il programma di attività annuale consente ad Agridea di agire in modo imprenditoriale e di reagire in tempi brevi in modo flessibile e adeguato alla situazione ai cambiamenti delle esigenze dei suoi membri. Nello specifico, il documento di base viene redatto congiuntamente dalla CDCA2 e da Agridea, d’intesa con l'UFAG. Coinvolgendo
Agridea è organizzata come un’associazione. I membri sono tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, una quarantina di organizzazioni agricole o attive nello spazio rurale e membri collettivi. I Cantoni, con 6 membri su un totale di 11, costituiscono la maggioranza nel Comitato. I rappresentanti dei Cantoni garantiscono in particolare il collegamento sul piano tecnico nei singoli Cantoni e sono designati dalla CDCA. I restanti 5 seggi sono occupati da organizzazioni agricole. La CDCA, in qualità di organo trasversale nell’elaborazione del documento di base, rappresenta i Cantoni nel loro insieme. Garantisce il collegamento sul piano politico nei singoli Cantoni. Essa non è tuttavia membro di Agridea.
Ordinanza sulla consulenza agricola – la CDCA si tiene conto delle esigenze dei Cantoni; – il Comitato e l'Assemblea dei delegati di Agridea si garantisce la partecipazione degli altri membri; – l’UFAG si assicura una sufficiente collaborazione della Confederazione e che vengano tenute in considerazione le basi legali. Ciò garantisce un ampio sostegno dell’orientamento dei campi d’attività prioritari e delle attività specifiche di Agridea alle esigenze di tutti i membri, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo centrale dei Cantoni. Vengono inoltre creati i presupposti affinché Agridea possa svolgere meglio il suo compito di base, ovvero supportare i servizi di consulenza, in particolare quelli dei Cantoni. Il documento di base è parte integrante del contratto di aiuto finanziario (cfr. art. 8 cpv. 1).
Articolo 8 capoverso 1 In virtù dell’articolo 136 capoverso 3 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a centri di consulenza d’importanza nazionale. L’UFAG concede un aiuto finanziario ad Agridea, in quanto centrale di consulenza d’importanza nazionale, affinché essa possa adempiere i suoi compiti. In origine, nell’articolo 8 capoverso 1 si faceva riferimento alla convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4. Conformemente alla nuova norma concernente la governance di Agridea, questa convenzione decade. Viene mantenuto il principio secondo cui gli aiuti finanziari sono concessi per adempiere i compiti di cui all’articolo 4.
Articolo 8 capoverso 2 Il capoverso 2 è suddiviso in lettere affinché sia più comprensibile. Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale. Lettera b: si aggiunge che il contratto deve disciplinare in particolare i campi d’attività prioritari e le attività specifiche, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione.
Articolo 8 capoverso 3 Adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.
Articolo 8 capoverso 4 Il capoverso 4 è abrogato. Non è necessario disciplinare questo punto nell’ordinanza. In quanto organizzazione con personalità giuridica propria, Agridea può ricorrere a prestazioni di terzi anche senza questo capoverso.
Articolo 11 capoverso 2 Adeguamento del numero dell’articolo relativamente ai progetti di sviluppo regionale alla modifica del 16 giugno 2023 della legge sull’agricoltura (FF 2023 1527). Non c’è alcuna modifica materiale.
Articolo 11 capoverso 3 Lettera a: adeguamenti dal punto di vista linguistico. Non c’è alcuna modifica materiale.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane della Confederazione.
3.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni. I requisiti per i servizi di consulenza dei Cantoni non cambiano. La nuova norma concernente la governance di Agridea garantisce che i Cantoni continuino ad avere una forte voce in capitolo nell'orientamento di Agridea.
3.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
3.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
Ordinanza sulla consulenza agricola
3.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste non tangono gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
3.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3.7 Basi legali
Articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr)
4 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01
4.1 Situazione iniziale
Riduzione compensativa delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti per animali In virtù dell’articolo 16 capoverso 1 della legge sull’approvvigionamento del Paese (RS 531), un ramo economico può costituire un fondo di garanzia per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci delle scorte obbligatorie. Nell'ambito delle derrate alimentari e degli alimenti per animali il fondo di garanzia viene alimentato mediante la riscossione di tributi simili a dazi, i cosiddetti contributi al fondo di garanzia. Sulla base dei dati doganali trasmessi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), l'organizzazione per le scorte obbligatorie réservesuisse riscuote dagli importatori i contributi al fondo di garanzia per le derrate alimentari e gli alimenti per animali soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie. Mediante la cessione a destinazione vincolata dei tributi doganali la Confederazione finanzia la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali.
Da dicembre 2012 a settembre 2020 il contributo al fondo di garanzia applicato ai cereali panificabili e da foraggio ammontava a 5 franchi per 100 chilogrammi. Poiché le riserve nel fondo di garanzia erano aumentate ben oltre una riserva di 12 mesi, con effetto a ottobre 2020 l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) aveva ridotto il contributo al fondo di garanzia a 4 franchi per 100 chilogrammi e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) aveva incrementato le aliquote di dazio in misura corrispondente. Nel 2022 il forte rincaro delle materie prime agricole sui mercati internazionali dovuto in particolare alla guerra in Ucraina, combinato con i sistemi del prezzo d’obiettivo applicati ai cereali panificabili e agli alimenti per animali, era stato all’origine di un temporaneo calo dei tributi doganali riscossi.
Nel 2022 maggiori indennità per le spese di deposito, contributi al fondo di garanzia più bassi e perdite in titoli avevano determinato un’eccedenza di spesa di 32.8 milioni di franchi nel fondo di garanzia dei cereali, per cui le riserve erano diminuite a 52.7 milioni di franchi (17.3 mesi). Nonostante il successivo incremento delle entrate nel fondo di garanzia (25 mio. fr.), anche nel 2023 si era registrata un'eccedenza di spesa di 4.8 milioni di franchi, per cui le riserve erano scese a 48 milioni di franchi (14.6 mesi). Secondo le previsioni dell’organizzazione per le scorte obbligatorie, nel 2024 le riserve dovrebbero attestarsi a 34.9 milioni di franchi (9.2 mesi).
In questo contesto l'organizzazione per le scorte obbligatorie aveva chiesto all’UFAE di innalzare i prezzi di base da 8 a 12 franchi per 100 chilogrammi con effetto al 1° gennaio 2025 e di aumentare il contributo al fondo di garanzia da 4 a 8 franchi per 100 chilogrammi con effetto al 1° gennaio 2026 allo scopo di ripristinare la riserva minima di 12 mesi entro il 2026.
Affinché i contributi al fondo di garanzia applicati ai cereali panificabili e agli alimenti per animali possano essere aumentati da 4 a 8 franchi per 100 chilogrammi senza ripercussioni sulla protezione doganale, l’UFAE chiede all'UFAG di ridurre le aliquote di dazio sui prodotti in questione di 4 franchi per 100 chilogrammi con effetto al 1° gennaio 2026.
Una volta che il Consiglio federale avrà ridotto l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili, l'UFAG ridurrà le aliquote di dazio sugli alimenti per animali dello stesso importo dell'aumento del contributo al fondo di garanzia con effetto al 1° gennaio 2026.
Sistema di protezione doganale per lo zucchero Dal 2005 nel commercio tra l'UE e la Svizzera vige la reciproca rinuncia a provvedimenti di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati. Se da un lato a causa della protezione doganale gli addetti alla trasformazione dello zucchero svizzeri devono pagare di più la materia prima, importata soprattutto dall'UE, dall’altro per quanto concerne lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati sono esposti alla concorrenza degli operatori UE sui mercati di sbocco in Svizzera e nell'UE.
Ordinanza sulle importazioni agricole
Nella tabella seguente sono riportati i volumi e i valori del commercio estero di barbabietole da zucchero, zucchero e di una selezione di prodotti agricoli trasformati contenenti zucchero nel commercio con l'UE e con Paesi non UE. Ogni anno viene importata cioccolata per un valore di circa 300 milioni di franchi, soprattutto dall'UE, e ne viene esportata nell'UE per oltre 400 milioni di franchi. Gli energy drink raggiungono un valore di esportazione annuale di oltre 1.4 miliardi di franchi.
Tabella 1: Commercio estero di barbabietole da zucchero, zucchero e di una selezione di prodotti agricoli trasformati
Prodotto 2021 2022 2023 Voce di ta- UE Non UE UE Non UE UE Non UE riffa Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t fr. fr. fr. fr. fr. fr. Barbabie- Import 300 21 - 0 361 25 - 0 339 26 - 0 tole da zucchero Export 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 (1212.9190) Zucchero Import 68 33 9 10 74 40 10 12 61 51 11 11 (1701.9999) Export 5 2 0 1 6 3 0 1 5 2 0 0 Cioccolata Import 39 265 2 15 39 264 2 15 37 282 2 17 (1806) Export 61 396 58 385 69 426 63 415 70 472 63 455 Biscotti Import 16 62 1 8 15 59 1 8 16 70 2 8 (1905.31) Export 3 22 1 11 2 17 1 11 2 15 1 9 Soprattutto Import 150 162 4 7 161 195 4 7 151 196 5 8 energy drink Export 272 530 579 1'251 294 548 548 1'163 266 516 479 886 (2202.9990) Fonte: UDSC/swissimpex
Secondo l'articolo 19 capoverso 2 LAgr, fino alla fine del 2026 per lo zucchero importato si applica una protezione doganale di almeno 7 franchi per 100 chilogrammi. Tale disciplinamento era scaturito dall’iniziativa parlamentare 15.479 «Basta svendere lo zucchero! Per la salvaguardia dell’economia indigena dello zucchero» attuata dal Parlamento. Successivamente erano state depositate le iniziative dei Cantoni di Turgovia (22.322) e Berna (23.302) che chiedevano di trovare una soluzione da applicare dopo la scadenza del disciplinamento temporaneo allo scopo di mantenere il grado di autoapprovvigionamento per lo zucchero e di promuovere progetti di ricerca per la coltivazione biologica della barbabietola da zucchero. Le commissioni incaricate dell’esame preliminare di entrambe le Camere avevano dato seguito a queste due iniziative e pertanto la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati era stata incaricata di elaborare un progetto di legge in tal senso.
In questo contesto il Consiglio federale ha deciso di attuare gli obiettivi delle due iniziative cantonali in questione introducendo a livello di ordinanza una base legale di durata indeterminata onde offrire alla filiera indigena dello zucchero la sicurezza necessaria per far fronte al calo dei prezzi sui mercati internazionali dello zucchero. Questa impostazione della futura protezione doganale per lo zucchero tiene altresì conto del mercato dello zucchero dell'UE, liberalizzato dal 2017.
L'UFAG ha quindi istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti del settore della coltivazione della barbabietola da zucchero (Federazione svizzera dei coltivatori di barbabietole da zucchero (FSB), Unione svizzera dei Contadini (USC)), nonché del primo (Zucchero Svizzero SA (SZU)) e del secondo livello di trasformazione (Federazione delle industrie alimentari svizzere (fial), Choco-/Biscosuisse), degli importatori e della Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC). Alle riunioni erano presenti anche l'organizzazione per le scorte obbligatorie réservesuisse e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Nel frattempo, i rappresentanti della categoria (FSB e SZU) e del secondo livello di trasformazione hanno elaborato una proposta. Ritenendo che essa comporti svantaggi considerevoli ai quali non è stato possibile ovviare durante le discussioni tra le parti interessate, l’UFAG ha presentato un’alternativa.
Ordinanza sulle importazioni agricole
Ordinanza sulle importazioni agricole
Tabella 2: Confronto tra il sistema di protezione doganale attuale, la proposta della categoria e l’alternativa dell’UFAG Sistema di prote- Proposta della categoria Alternativa dell’UFAG zione doganale attuale Fonti dei - Prezzo sul mercato - Prezzo sul mercato mon- - Prezzo sul mercato prezzi mondiale franco do- diale franco dogana CH mondiale franco gana CH - Prezzo UE franco fabbrica dogana CH
Prezzo UE franco - Prezzo di base dello zuc- - Quotazione alla Borsa di fabbrica chero CH ottenuto da bar- Londra
Quotazione alla babietole da zucchero CH Borsa di Londra (PER), sconti esclusi, franco fabbrica
Prezzo - Calcolo standard - Valore medio sulla base - Calcolo standard sulla di rileva- sulla base delle notifi- delle notifiche dei prezzi base delle notifiche dei mento che dei prezzi e della prezzi e della quotaquotazione in borsa zione in borsa Prezzo - Prezzo UE franco - Valore medio sulla base dei - In base a una formula di riferi- fabbrica prezzi di rilevamento dei 60 fissa a seconda del mento mesi precedenti prezzo franco dogana
Da determinare annual- CH, non tassato/non mente per l’anno civile se- sdoganato guente
Minimo 55 fr./100 kg, - Minimo 55 fr./100 kg, massimo 90 fr./100 kg massimo 80 fr./100 kg
Prote- - Varia a seconda della - Varia a seconda della diffe- - Varia in base alla diffezione differenza tra il renza tra il prezzo di riferi- renza tra il prezzo di rifedoga- prezzo UE e quello mento e quello di rileva- rimento e quello di rilenale sul mercato mondiale mento vamento
Almeno 7 fr./100 kg - Massimo 14 fr./100 kg - Massimo 14 fr./100 kg (fino alla fine del - Prelievo della protezione - Prelievo della protezione 2026) senza tetto doganale possibile fino a un doganale possibile fino a massimo prezzo di rilevamento di un prezzo di rilevamento
Verifica mensile 105 fr./100 kg tassato/sdo- di 80 fr./100 kg tas-
Fornitura alle cerchie ganato sato/sdoganato interessate dei valori - Verifica mensile - Verifica mensile medi dei prezzi UE e - Fornitura alle cerchie inte- - Fornitura alle cerchie insul mercato mondiale ressate dei valori medi delle teressate dei valori medi rilevati a cadenza notifiche trimestrali (prezzo rilevati a cadenza menmensile, con schema UE franco fabbrica, prezzo sile (prezzo sul mercato di calcolo sul mercato mondiale mondiale franco dogana franco dogana CH, non tas- CH, non tassato e quosato e prezzo di base dello tazione in borsa), con zucchero CH ottenuto da schema di calcolo barbabietole da zucchero CH (PER), sconti esclusi, con schema di calcolo
Ordinanza sulle importazioni agricole
Ripercussioni della proposta e dell’alternativa
Le organizzazioni che hanno formulato la proposta della categoria ne hanno illustrato l’impatto sul prezzo di rilevamento e su quello di riferimento nonché sulla protezione doganale. Fino alla fine del 2023 i calcoli si basavano sui prezzi medi dello zucchero rilevati dall’UFAG nell’UE e sul mercato mondiale. A questi, Zucchero Svizzero SA aveva aggiunto un prezzo dello zucchero svizzero. Dal 2024 i rappresentanti della categoria si basano su un’evoluzione fittizia dei prezzi. Per una migliore leggibilità, nel grafico seguente sono riportati gli andamenti del prezzo praticato nell’UE, del prezzo di rilevamento e di quello di riferimento nonché della protezione doganale secondo la proposta della categoria, così come le integrazioni dell’UFAG concernenti la protezione doganale effettivamente applicata sino a fine 2023 (aliquota di dazio minima di 7 fr. per 100 kg vigente dal 2019) nonché il prezzo di riferimento e la protezione doganale per l’intero periodo conformemente all’alternativa.
Fonti: FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse con integrazioni dell’UFAG (per una migliore leggibilità l’UFAG ha adeguato la formattazione).
Gran parte dello zucchero è scambiato sulla base di contratti a termine (futures) annuali o pluriennali, mentre il volume rimanente è trattato sul mercato spot. Il prezzo dello zucchero fabbricato in Svizzera a partire da barbabietole da zucchero indigene è calcolato basandosi sostanzialmente sul prezzo dello zucchero praticato nell’UE franco dogana svizzera, sulla protezione doganale, su un bonus di prezzo per la provenienza svizzera e su altre prestazioni di servizio (volumi di acquisto annuali, quantità per fornitura, ecc.).
Proposta della categoria (FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse)
La determinazione del prezzo di riferimento a partire dai prezzi di rilevamento mensili si basa sui cinque anni precedenti. Di conseguenza, in un contesto in cui i prezzi internazionali dello zucchero sono bassi (come nel periodo 2018-2021), si raggiunge la protezione doganale massima di 14 franchi per 100 chilogrammi solo per un breve periodo. Con un livello dei prezzi sul piano internazionale comparabile, nel periodo dal 2025 al 2028 la protezione doganale raggiunge il massimo, poiché il prezzo di riferimento della categoria è a un livello più alto a causa della precedente fase di prezzi elevati (2022- 2024). Con la proposta della categoria, sempre in base alla differenza tra il prezzo di riferimento e quello di rilevamento, se i prezzi internazionali dello zucchero sono elevati per il periodo dal 2037 al 2041 si raggiunge una protezione doganale che può ammontare fino a 10 franchi per 100 chilogrammi. Possono essere riscossi tributi doganali fino a un prezzo di 105 franchi per 100 chilogrammi sdoganato.
Ordinanza sulle importazioni agricole
A sostegno della considerazione del prezzo dello zucchero svizzero nello schema di calcolo la categoria afferma che avvalendosi dei valori medi delle notifiche trimestrali è possibile creare trasparenza sul mercato dello zucchero indigeno. La categoria giustifica il calcolo del prezzo di riferimento a partire dai prezzi di rilevamento degli ultimi cinque anni asserendo che gli sviluppi dei prezzi a lungo termine sui mercati internazionali devono essere trasposti su quello indigeno.
Alternativa dell’UFAG
L'UFAG ritiene problematico considerare il prezzo dello zucchero svizzero (prezzo di base, sconti esclusi) nel prezzo di rilevamento e quindi anche in quello di riferimento, come proposto dalla categoria, in quanto ciò crea una situazione senza via d’uscita visto che il prezzo dello zucchero svizzero dipende, a sua volta, dalla protezione doganale. Inoltre, la determinazione del prezzo di riferimento a partire dai prezzi rilevati a cadenza mensile nei cinque anni precedenti sgancia il mercato dello zucchero svizzero dall'attuale mercato dello zucchero internazionale. L'UFAG ritiene altresì che lo strumento dell'osservazione del mercato (art. 27 LAgr) sia più adatto a creare la trasparenza sui prezzi dello zucchero svizzero auspicata da una parte della categoria.
Il prezzo di riferimento di cui all’alternativa dell’UFAG, invece, reagisce direttamente alle variazioni di prezzo sui mercati internazionali dello zucchero, indipendentemente dall'andamento dei prezzi negli anni precedenti. Nel periodo 2018-2021 la protezione doganale avrebbe raggiunto il massimo di 14 franchi per 100 chilogrammi. Secondo la presente alternativa, una volta raggiunto il prezzo di riferimento massimo di 80 franchi per 100 chilogrammi la protezione doganale scende a 0 franchi. Nel periodo dal 2025 al 2034 la protezione doganale garantisce una protezione contro i prezzi bassi all’importazione e nel caso in cui i prezzi di riferimento dovessero superare la soglia di 80 franchi per 100 chilogrammi (a partire da luglio 2034) impedisce che vengano riscossi tributi doganali.
4.2 Sintesi delle principali modifiche
Riduzione delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti per animali
Al fine di aumentare le entrate a favore del finanziamento delle scorte obbligatorie, l’UFAE prevede di aumentare i contributi al fondo di garanzia per i cereali panificabili e gli alimenti per animali da 4 a 8 franchi per 100 chilogrammi. Per evitare che ciò abbia ripercussioni sulla protezione doganale, l’aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili deve essere ridotta nella stessa misura con effetto al 1° gennaio 2026. Una volta che il Consiglio federale avrà modificato l'aliquota di dazio del contingente, nell'ambito della verifica mensile della protezione doganale per gli alimenti per animali l'UFAG attuerà un'analoga riduzione compensativa delle aliquote di dazio sugli alimenti per animali con effetto al 1° gennaio 2026.
Sistema di protezione doganale per lo zucchero Proposta della categoria (FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse) Il prezzo dello zucchero svizzero (ottenuto da barbabietole da zucchero indigene provenienti da coltivazione PER, sconti esclusi), che dipende dalla protezione doganale, è considerato nella determinazione mensile del prezzo di rilevamento insieme al prezzo dello zucchero UE franco fabbrica e al prezzo sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non tassato. Gli attori della categoria comunicano questi tre prezzi all’UFAG. Il prezzo di riferimento è la media del prezzo dello zucchero rilevato nelle precedenti 60 notifiche mensili e ammonta almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi. La protezione doganale è calcolata in base alla differenza tra il prezzo di riferimento e quello di rilevamento e ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. Ѐ quindi possibile riscuotere tributi doganali fino a un prezzo dello zucchero di 105 franchi per 100 chilogrammi. Alternativa dell’UFAG La protezione doganale e il prezzo di riferimento sono calcolati mensilmente sulla base delle informazioni borsistiche e delle notifiche del prezzo dello zucchero franco dogana svizzera, non tassato. La protezione doganale ammonta al massimo a 14 franchi per 100 chilogrammi. Fino al suo importo mas-
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simo di 80 franchi per 100 chilogrammi il prezzo di riferimento protegge il mercato svizzero dello zucchero, in particolare quando i prezzi sui mercati internazionali sono bassi. Con prezzi dello zucchero franco dogana svizzera, non tassati, superiori a 80 franchi per 100 chilogrammi, lo zucchero importato non viene rincarato prelevando tributi doganali.
4.3 Commento ai singoli articoli
Proposta della categoria (FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse) Articolo 5 Nell’intervallo da 0 a 14 franchi per 100 chilogrammi, nel quadro della verifica mensile l’UFAG adegua la protezione doganale se il valore calcolato si scosta di oltre 1 franco per 100 chilogrammi dalla protezione doganale arrotondata in franchi interi.
Diversamente dalla proposta della categoria, la protezione doganale non è calcolata in base a una tabella, bensì applicando la funzione lineare ((prezzo di riferimento - prezzo di rilevamento) * 0,466667 + 7). Il prezzo di riferimento è determinato annualmente a metà dicembre per l'anno civile seguente come media aritmetica dei prezzi di rilevamento dei 60 mesi precedenti. Ammonta almeno a 55 e al massimo a 90 franchi per 100 chilogrammi.
Il prezzo di rilevamento è la media aritmetica calcolata sulla base delle notifiche dei prezzi dello zucchero convenzionale praticati nell’UE (franco fabbrica, sfuso, cat. 2 UE) e di quelli dello zucchero bianco praticati sul mercato mondiale franco dogana svizzera, non sdoganato, nonché del prezzo medio dello zucchero svizzero (franco fabbrica, sfuso, zucchero bianco convenzionale cat. 2 UE, fabbricato a partire da barbabietole da zucchero svizzere, sconti esclusi). Nell’ambito del monitoraggio del prezzo dello zucchero, ogni mese l’UE pubblica i prezzi dello zucchero UE franco fabbrica, tuttavia con un ritardo di un mese, per cui a fine novembre pubblica i prezzi medi di tre regioni e il valore medio UE di ottobre e di conseguenza questi prezzi possono essere tenuti in considerazione soltanto per una verifica dei prezzi notificati in passato.
Poiché il calcolo della protezione doganale si basa unicamente su notifiche dei prezzi, è stralciata la fonte dei prezzi indipendente «informazioni borsistiche».
Alternativa dell’UFAG
Nell’intervallo da 0 a 14 franchi per 100 chilogrammi, nel quadro della verifica mensile l’UFAG adegua la protezione doganale se il valore calcolato si scosta di oltre 1 franco per 100 chilogrammi dalla protezione doganale arrotondata in franchi interi.
La protezione doganale è calcolata come differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
Il prezzo di riferimento è calcolato applicando l’equazione di secondo grado ((prezzo franco dogana svizzera, non tassato)2 * (80 - 55) / 802 + 55) del prezzo franco dogana svizzera, non tassato. Ammonta almeno a 55 e al massimo a 80 franchi per 100 chilogrammi.
Per determinare il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si utilizzano soprattutto le informazioni borsistiche e quelle sui prezzi di diversi partner commerciali. Sulla base delle statistiche del commercio estero è possibile verificare la plausibilità delle notifiche dei prezzi degli scorsi mesi.
Allegato 1 Numero 15: Disciplinamento del mercato: Cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana L’aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili è ridotta di 4 franchi per 100 chilogrammi al fine di compensare l’aumento di 4 franchi per 100 chilogrammi del contributo al fondo di garanzia. Per le nove voci di tariffa interessate, nella colonna «Aliquota di dazio per 100 chilogrammi lordi» i valori sono ridotti di 4 franchi.
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4.4 Ripercussioni
4.4.1 Confederazione
Riduzione compensativa delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti per animali
Considerato il contingente doganale ordinario per i cereali panificabili di 70 000 tonnellate, la riduzione dell’aliquota di dazio del contingente di 4 franchi per 100 chilogrammi comporta un calo annuale delle entrate che può ammontare fino a 2.8 milioni di franchi. Ogni anno vengono importate fino a 1.2 milioni di tonnellate di alimenti per animali, ma in alcuni casi i prezzi d’importazione sono più alti dei prezzi d’obiettivo, motivo per cui non possono essere riscossi tributi doganali o è possibile riscuotere soltanto tributi doganali ridotti. Considerato che il volume d’importazione degli alimenti per animali ammonta a circa 650 000 tonnellate, la riduzione delle aliquote di dazio di 4 franchi per 100 chilogrammi comporta un calo annuale delle entrate che può ammontare fino a 26 milioni di franchi. Non si prevedono maggiori spese per quanto concerne le risorse umane.
Sistema di protezione doganale per lo zucchero A causa del nuovo intervallo di +/- 1 franco per 100 chilogrammi rispetto all'attuale di +/- 3 franchi per 100 chilogrammi è probabile che si dovrà adeguare più frequentemente la protezione doganale / l’ordinanza. Modifiche più frequenti dell’ordinanza comportano un maggior dispendio in termini di risorse umane per tutti i servizi coinvolti nel processo di modifica. La considerazione del prezzo dello zucchero svizzero conformemente alla proposta della categoria implicherebbe un dispendio supplementare poiché di tanto in tanto gli ispettori dell’UFAG dovrebbero verificare in loco il prezzo dello zucchero notificato da Zucchero Svizzero SA. I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati. Anche il monitoraggio del mercato ai sensi dell'articolo 27 LAgr per creare trasparenza sui prezzi dello zucchero svizzero comporterebbe un dispendio in termini di risorse umane. Al di là di questo dispendio supplementare, che sarebbe coperto con le risorse esistenti, non si prevedono maggiori spese per quanto concerne le risorse umane.
Poiché attualmente fino a una protezione doganale di 16 franchi per 100 chilogrammi sulla voce principale (voce di tariffa 1701.9999) vengono riscossi unicamente contributi al fondo di garanzia, non si prevedono maggiori entrate.
4.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
4.4.3 Economia
Riduzione compensativa delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti per animali
Secondo le indicazioni dell’UFAE, con il previsto aumento del contributo al fondo di garanzia le rispettive entrate passano da 28.6 milioni di franchi nel 2025 a 57.1 milioni di franchi a partire dal 2026. Considerato l’atteso aumento delle riserve, che entro la fine del 2028 dovrebbero raggiungere un importo totale di 76.1 milioni di franchi (20 mesi), l’UFAE ritiene che a partire dal 2028 occorrerà valutare una nuova riduzione del contributo al fondo di garanzia e quindi un aumento compensativo delle aliquote di dazio.
Sistema di protezione doganale per lo zucchero Lo sganciamento dal mercato internazionale dello zucchero e la riscossione di tributi doganali in caso di prezzi elevati dello zucchero a livello internazionale possono avere un impatto negativo sull'industria alimentare dedita alla trasformazione dello zucchero che produce in Svizzera. Essa è infatti in concorrenza diretta con gli operatori UE sui mercati di sbocco europei e svizzeri a causa della reciproca rinuncia a provvedimenti di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati concordata tra Svizzera e UE. Per i produttori di barbabietole da zucchero possono risultare maggiori ricavi a condizione che a causa dell’aumento dei prezzi dello zucchero svizzero Zucchero Svizzero SA non perda quote di mercato.
Ordinanza sulle importazioni agricole
Nel campo delle esportazioni gli addetti alla trasformazione dello zucchero con marchi forti, come i fabbricanti di energy drink o di cioccolata, possono passare al traffico di perfezionamento attivo, evitando così il rincaro dello zucchero importato dovuto ai tributi doganali. Se decantano la provenienza svizzera, generalmente gli addetti alla trasformazione dello zucchero dediti all’esportazione non possono passare al traffico di perfezionamento.
Le ripercussioni della proposta della categoria e dell’alternativa dell’UFAG sono state descritte al punto 4.1.
4.4.4 Ambiente
Riduzione compensativa delle aliquote di dazio su cereali panificabili e alimenti per animali Nessuna ripercussione.
Sistema di protezione doganale per lo zucchero La modifica contribuisce a far sì che attraverso il pagamento di prezzi attrattivi il fabbricante svizzero di zucchero possa innescare un aumento della produzione di barbabietole da zucchero all’interno del Paese. Tendenzialmente ciò favorirebbe percorsi di trasporto più brevi rispetto alle importazioni delle barbabietole da zucchero con conseguente riduzione delle emissioni. Con l'espansione della superficie nazionale coltivata a barbabietole da zucchero aumenta il rischio di compattazione del suolo in Svizzera, in quanto le barbabietole da zucchero vengono raccolte indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, anche su terreni con bassa portanza.
4.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
4.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026, fatto salvo l’articolo 5 che entra in vigore il 1° gennaio 2027.
4.7 Basi legali
Articolo 10 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10).
5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
5.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) contiene le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali e mira a proteggerli da organismi nocivi particolarmente pericolosi. In base all'accordo agricolo, la Svizzera deve avere disposizioni sulla salute dei vegetali equivalenti a quelle dell'Unione europea (UE) e di conseguenza le modifiche alle prescrizioni dell'UE vengono regolarmente recepite nel diritto sulla salute dei vegetali svizzero, adeguandole, se necessario, alle condizioni del nostro Paese. Le esperienze maturate nell’esecuzione delle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali hanno evidenziato che occorre precisare e completare singoli articoli.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
– L’OSalV vigente prevede che in caso di sospetto di infestazione da un organismo da quarantena, le merci o le colture possono essere messe in quarantena, sequestrate, valorizzate o distrutte. Le esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che in alcuni casi anche un divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti sarebbe necessario, opportuno e adeguato in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore. Si propone pertanto di sancire nell’OSalV un divieto di coltivazione e di piantagione preventivo in caso di sospetto di infestazione. – In caso di infestazione da un organismo da quarantena in un'azienda omologata dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario o dell'ISPM 15, la competenza è del SFF. Attualmente questo vale anche se le merci per le quali l'azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF non sono note come ospiti dell'organismo da quarantena e si può escludere che esso possa infestarle. In questi casi la competenza è del servizio cantonale competente. – Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci con obbligo di passaporto fitosanitario deve essere possibile rilasciare autorizzazioni eccezionali per importarle dall’UE e per metterle in commercio all’interno della Svizzera, sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 lettera gbis L’espressione «zona infestata» non è definita allo stesso modo nell’UE1 e nell’OSalV. Il testo viene dunque precisato affinché sia chiaro che in Svizzera l’espressione «zona infestata» viene utilizzata soltanto in caso di misure di contenimento e non in relazione a misure di eradicazione.
Articolo 12 Poiché la lotta contro gli organismi da quarantena prioritari al di fuori delle aziende omologate è di competenza dei servizi cantonali, è opportuno che il servizio cantonale competente (non l’ufficio federale competente) informi il pubblico e le persone interessate (ovvero: aziende, Comuni, persone, associazioni, eccetera, interessati dalle misure) riguardo alle misure già prese, o ancora da prendere, contro un organismo da quarantena prioritario. Le esperienze degli scorsi anni hanno evidenziato che questa procedura si è dimostrata valida nella pratica. Di conseguenza, anche in futuro l’ufficio federale competente informerà riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena prioritario e sensibilizzerà il pubblico sul pericolo che esso comporta. Il testo dell’ordinanza è riformulato in tal senso.
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, versione della GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4-104, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625, GU L del 7.4.2017, pag. 1.
Ordinanza sulla salute dei vegetali
Articoli 10 capoverso 3 e 13 capoverso 1 lettera e Se si sospetta un'infestazione da un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente o il SFF prende misure adeguate, come la messa in quarantena, il sequestro o la valorizzazione delle merci sospettate di essere infestate.
Queste sono equivalenti alle misure che possono essere prese per eradicare un organismo da quarantena dopo la conferma della sua presenza (art. 13 cpv. 1 lett. a-d nonché i OSalV). Le esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che ci sono anche casi in cui sarebbe importante vietare la coltivazione o la piantagione di piante ospiti in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o che si presume sia infestata. Questa misura è necessaria, ad esempio, nei casi in cui una campionatura, anziché immediatamente (perché le piante ospiti sospettate di essere infestate sono già state rimosse dalla particella), può essere effettuata soltanto in un secondo momento.
Articoli 10 capoverso 4 e 13 capoverso 4 In caso di sospettata presenza di un organismo da quarantena (art. 10 OSalV) o se tale presenza è stata confermata (art. 13 OSalV), la competenza per le misure di prevenzione e di eradicazione è dei servizi cantonali competenti. Se il sospetto o l'infestazione riguarda invece un'azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV (cioè omologata al rilascio di passaporti fitosanitari o al trattamento e all’apposizione del marchio su legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno), attualmente la competenza è del SFF.
Esistono aziende omologate che possiedono o gestiscono altre particelle (p.es. per la produzione di verdura o frutta) che non sono toccate dall’omologazione (p.es. particelle non registrate nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario e sulle quali vengono coltivate altre specie vegetali non destinate alla piantagione e quindi senza obbligo di passaporto fitosanitario). Se un organismo da quarantena è presente su una particella di questo tipo, attualmente spetta al SFF ordinare misure, anche se, a causa della biologia del parassita, dello spettro delle piante ospiti, delle vie di diffusione, eccetera, le merci con obbligo di passaporto fitosanitario nell'azienda (o le merci trattate e provviste di un marchio conformemente all'ISPM 15) non sono toccate.
Se le merci per le quali l'azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF (p.es. piante destinate alla piantagione, legno con obbligo di passaporto fitosanitario e materiale da imballaggio conformemente all'ISPM 15) non sono note come ospiti dell'organismo da quarantena e si può escludere che l'infestazione possa interessare tali merci, la competenza di ordinare misure di prevenzione e di eradicazione è del servizio cantonale competente (non del SFF). Le particelle senza obbligo di omologazione non vengono ispezionate dal SFF, bensì dai servizi cantonali competenti nell'ambito della sorveglianza del territorio. In questo modo la competenza rimane dei servizi cantonali, semplificando la comunicazione con le aziende interessate e consentendo un approccio uniforme.
Se il sospetto di infestazione o l'infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi degli articoli 76 e 89 OSalV, nei casi riportati di seguito la competenza rimane del SFF anche se la merce infestata, o presunta tale, non è toccata dall'omologazione:
a. l'azienda produce o commercia merci note per essere ospiti dell'organismo da quarantena e che sono messe in commercio come piante destinate alla piantagione (p.es. piante giovani, sementi, innesti); oppure b. l'azienda produce o commercia merci note per essere ospiti dell'organismo da quarantena per la cui messa in commercio è necessario un passaporto fitosanitario (p.es. legno con obbligo di passaporto fitosanitario); oppure c. l'azienda produce o commercia legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno che necessitano di un trattamento o di un marchio conformemente all’ISPM 15.
Ordinanza sulla salute dei vegetali
In caso di sospetto di infestazione il primo servizio di contatto per le aziende omologate (art. 8 cpv. 2 OSalV) rimane il SFF.
Articolo 13 capoverso 5 Attualmente gli uffici federali competenti stabiliscono le misure di lotta contro gli organismi da quarantena non soltanto in direttive, ma anche in piani di emergenza o in aiuti all’esecuzione. Il testo dell'ordinanza è precisato in tal senso.
Articolo 14 Viene esplicitato il contenuto del piano d'azione definito in caso di infestazione da organismi da quarantena prioritari. La versione attuale si limita ad affermare che il servizio cantonale competente definisce un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite. Per gestire correttamente gli eventi è imprescindibile definire l'organizzazione e le competenze a livello cantonale nonché enunciarle in un piano d'azione poiché ciò agevola l'esecuzione. L'articolo è completato in tal senso.
Articolo 16 capoverso 1 Analogamente alla strategia di eradicazione, in cui viene definita un'area delimitata costituita da un focolaio d’infestazione e da una zona cuscinetto, anche per il contenimento occorre definire un'area delimitata costituita da una zona d’infestazione e dalla rispettiva zona cuscinetto. Questo non è chiaro nella versione attuale e va precisato.
Articoli 39a capoverso 1, 42 capoverso 1 e 62 capoverso 1 Il SFF deve avere la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per le importazioni dall'UE, per la messa in commercio all'interno della Svizzera e per lo spostamento in aree protette se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci (p.es. di quelle necessarie per la produzione di alimenti), sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena. Una simile eccezione è già prevista nell'articolo 32 OSalV per le importazioni da Stati terzi.
Articolo 61 Per le merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo, il SFF rilascia un passaporto fitosanitario che sostituisce il certificato fitosanitario. Se l'importatore è omologato per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF può rilasciare una copia certificata conforme del certificato fitosanitario originale, visto che l'importatore stesso potrà in seguito rilasciare i passaporti fitosanitari necessari. In questo modo si evitano costi inutili per l'importatore. Questa procedura è già applicata nell'UE e viene ripresa nell’OSalV. In base alla prevista modifica del regolamento (UE) 2016/2031 (art. 94), viene recepita anche la possibilità di sostituire i certificati fitosanitari, se questi sono stati emessi in forma elettronica (nel sistema d’informazione secondo l’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031).
Articolo 106 capoverso 1 lettera c Conformemente alle disposizioni attuali, l'UFAM e l'UFAG possono delegare alcuni controlli delle aziende a organizzazioni di controllo indipendenti. La modifica proposta precisa che possono essere esternalizzati anche singoli controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario, come ad esempio quelli per le autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 42 e 62 OSalV, i controlli per il rilascio dei passaporti fitosanitari e quelli nelle aziende che hanno presentato una richiesta di omologazione per il rilascio dei passaporti fitosanitari.
5.4 Ripercussioni
5.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e personali della Confederazione.
Ordinanza sulla salute dei vegetali
5.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e personali dei Cantoni. La modifica degli articoli 10 capoverso 4 e 13 capoverso 4 può comportare un maggior dispendio finanziario e in termini di personale per i servizi cantonali competenti. Tuttavia, poiché il maggior dispendio si verifica soltanto in caso di evento e un simile caso è relativamente raro, la rilevanza è da ritenersi molto bassa.
5.4.3 Economia
Nessuna ripercussione significativa sull’economia.
5.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione significativa sull’ambiente.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Il commercio internazionale non è interessato dalla presente modifica dell’OSalV. Le disposizioni dell'Accordo SPS dell'OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sono tuttora adempiute.
5.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il 1° gennaio 2026.
5.7 Basi legali
Articoli 149 capoverso 2 e 153 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 capoverso 1 della legge forestale (RS 921.0).
6 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140
6.1 Situazione iniziale
L'articolo 60 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) prescrive che chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone. Questo obbligo mira a garantire che i vigneti per la produzione di vino siano piantati soltanto in zone adatte alla viticoltura. L'articolo 2 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS 916.140) stabilisce i criteri generali di cui i Cantoni devono tener conto quando autorizzano nuovi impianti. Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. In questo contesto le due mozioni di tenore identico 21.4157 e 21.4210 «Termine per il reimpianto dei vigneti. Accordare flessibilità ai viticoltori» chiedevano al Consiglio federale di abolire il termine di dieci anni per la ricostituzione di superfici viticole.
Se la gestione di una superficie viticola è interrotta per più di dieci anni, l'autorizzazione non è più valida e la particella in questione è stralciata dal catasto viticolo. Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sul vino, attualmente una superficie viticola sulla quale la vite è stata estirpata può essere ricostituita entro dieci anni. Trascorso questo periodo, è stralciata dal catasto viticolo e il proprietario deve richiedere al Cantone che gli venga rilasciata una nuova autorizzazione per l’impianto. I Cantoni tengono aggiornati i dati del catasto viticolo. Tali dati consentono, in particolare, di documentare la tracciabilità delle caratteristiche dell'uva dal luogo di produzione alla partita incantinata nonché di stabilire le rese massime tramite certificati di produzione. Nel frattempo, il Parlamento ha accolto le mozioni 21.4157 e 21.4210.
Esiste un conflitto tra il diritto federale e gran parte delle legislazioni viticole cantonali per quanto riguarda la denominazione specifica dei vini a denominazione di origine controllata. L'ordinanza sul vino prescrive l'uso della categoria di vino per esteso, mentre secondo i regolamenti viticoli della maggior parte dei Cantoni è autorizzato l’utilizzo dell'abbreviazione «DOC».
L'esecuzione del controllo della vendemmia da parte dei Cantoni è stata armonizzata in occasione della modifica del 18 ottobre 2017 dell'ordinanza sul vino. Questa armonizzazione a livello nazionale, il passaggio dal certificato di produzione cartaceo a quello in forma elettronica, tranne che in Vallese, e la registrazione informatizzata delle partite incantinate offrono ai Cantoni maggiore flessibilità nella sorveglianza sull'autocontrollo dei vinificatori e accelerano i processi. La sorveglianza non viene esercitata soltanto durante il periodo della vendemmia, ma si estende dall’incantinamento delle partite di uva fino all’allestimento della scheda delle forniture, ovvero il documento standardizzato emesso dal Cantone a conferma della chiusura dell’incantinamento presso ogni azienda per l'annata in corso.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
Il termine di dieci anni per la ricostituzione di un vigneto è abolito. Di conseguenza occorre modificare la definizione di nuovo impianto: per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016. Con questa data si tiene conto del periodo massimo di ricostituzione di dieci anni a contare dall’entrata in vigore della proposta per la sua abolizione.
La denominazione specifica dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere sostituita dall'abbreviazione «DOC».
Il periodo di sorveglianza sull'autocontrollo dei vinificatori è aggiornato per rispecchiare la realtà. Il termine entro il quale i Cantoni devono comunicare all'Ufficio federale dell'agricoltura le loro superfici viticole è anticipato a fine agosto.
Ordinanza sul vino
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 Nuovi impianti Il capoverso 1 è adeguato sulla base della modifica dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a e dell’abrogazione dell’articolo 5 capoverso 2. Il Parlamento ha accolto le mozioni 21.4157 e 21.4210 che chiedevano l’abolizione del termine per la ricostituzione al fine di accordare maggiore flessibilità ai viticoltori. Questi potranno dunque aspettare anche più di dieci anni prima di ripiantare la vite su una superficie sulla quale era stata estirpata. A causa dell’abolizione del termine per la ricostituzione occorre modificare la definizione di nuovo impianto che, a sua volta, rispecchia quella di ricostituzione ai sensi del diritto vigente, introducendo una data per cui i nuovi impianti su superfici viticole sulle quali la vite è stata estirpata prima di tale data necessiteranno di un’autorizzazione. Dal 1° gennaio 2016 alla data proposta per l’abolizione del termine per la ricostituzione saranno trascorsi dieci anni. Stabilendo che per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016, tutte le superfici sulle quali la vite è stata estirpata prima del 1° gennaio 2016 e non è ancora stata ripiantata non saranno considerate nuovi impianti. Per tutte le superfici che non erano coltivate a vite prima del 1° gennaio 2016, invece, l’impianto di vigneti necessiterà di un’autorizzazione.
Articolo 3 Ricostituzione di superfici viticole La definizione di ricostituzione comprende tre fattispecie distinte. Soltanto quella dell'estirpazione della vite e del suo reimpianto entro un termine di meno di dieci anni è interessata dall'attuazione di quanto richiesto nelle suddette mozioni accolte dal Parlamento. Il capoverso 1 lettera a, che menziona questa fattispecie, viene modificato, eliminando il termine di dieci anni. La notifica della ricostituzione (cpv. 2), necessaria per garantire l’iscrizione nel catasto viticolo, si riferisce sempre a tutte e tre le fattispecie.
Articolo 5 Superfici destinate alla produzione di vino L'abolizione del termine di meno di dieci anni per la ricostituzione di superfici viticole (art. 3 cpv. 1 lett. a) e la modifica della definizione di nuovo impianto (art. 2 cpv. 1) rendono obsoleto il capoverso 2. Esso è pertanto abrogato.
Articolo 27e Denominazione specifica Nel capoverso 2 viene introdotta l'abbreviazione «DOC». Essa può sostituire il nome della categoria «vini a denominazione di origine controllata» che deve figurare sulle etichette invece della denominazione specifica «vino». Tale modifica pone fine al conflitto tra il diritto federale e gran parte delle legislazioni viticole cantonali che finora non rispettavano questa disposizione dell'ordinanza sul vino.
Articolo 30a Sorveglianza sull’autocontrollo da parte dei Cantoni La prima frase del capoverso 1 è modificata per tenere conto della realtà della sorveglianza da parte dei Cantoni sull'autocontrollo dei vinificatori. La sorveglianza non è limitata alla durata della vendemmia, ma si estende fino alla chiusura dell'annata in corso e all’allestimento della scheda delle forniture che corrisponde a una chiusura definitiva e alla convalida, da parte del Cantone, dell’incantinamento dell’uva per l'anno in corso.
Articolo 30b Informazioni che i Cantoni sono tenuti a trasmettere Attualmente il termine per comunicare all'UFAG le superfici viticole è fissato a fine novembre dell'anno in corso. Il nuovo termine è anticipato a fine agosto. I Cantoni aggiornano annualmente i dati del catasto viticolo e li convalidano in modo da poter generare i certificati di produzione e inviarli ai gestori o ai proprietari nel corso del mese di agosto. Questa proposta di anticipare il termine è stata discussa e approvata all'unanimità dai commissari e dai responsabili cantonali del settore vitivinicolo.
Ordinanza sul vino
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
Siccome il rilascio delle autorizzazioni per l’impianto di vigneti è compito dei Cantoni, non si prevedono ripercussioni per la Confederazione. Nessuna ripercussione anche per quanto concerne le altre modifiche proposte.
6.4.2 Cantoni
I Cantoni sono tenuti ad aggiornare annualmente il catasto viticolo conformemente all’articolo 4 dell'ordinanza sul vino e applicano già il termine per la ricostituzione di superfici viticole previsto dal diritto vigente. Dovranno adattare il loro sistema alla definizione aggiornata di nuovo impianto. Viste l’abolizione del termine di ricostituzione e la nuova definizione di nuovo impianto, non occorrerà più presentare domande di autorizzazione per l'impianto di vigneti una volta scaduto il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della modifica; il dispendio dei Cantoni correlato all’esecuzione diminuirà.
6.4.3 Economia
Saranno sgravati dall'onere amministrativo che una domanda di autorizzazione per un nuovo impianto comporta i viticoltori che non hanno ripiantato la vite su superfici sulle quali è stata estirpata a partire dal 1° gennaio 2016. Si prevede che le superfici sulle quali la vite è stata estirpata a partire dal 1° gennaio 2016 saranno cedute con meno facilità, visto il plusvalore correlato all'autorizzazione a tempo indeterminato. Ciò consentirà di frenare la razionalizzazione della gestione e la ristrutturazione delle particelle.
6.4.4 Ambiente
In seguito all’abolizione del termine per la ricostituzione delle superfici viticole le autorizzazioni di impianto per le viti estirpate dopo il 1° gennaio 2016 rimarranno valide a tempo indeterminato. L'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura è un criterio stabilito all'articolo 2 dell'ordinanza sul vino di cui occorre tener conto al momento dell’autorizzazione di un nuovo impianto. Una nuova valutazione di questo criterio, che può cambiare in funzione dell’evoluzione delle condizioni locali, non sarà più possibile sulle superfici sulle quali la vite è stata estirpata dopo il 1° gennaio 2016.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
6.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
6.7 Basi legali
7 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171
7.1 Situazione iniziale
L'omologazione dei concimi, disciplinata dall'ordinanza sui concimi (OCon)1, è un compito legale dell'UFAG. Le ordinanze relative ai concimi erano già state oggetto di una revisione totale nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole 2023. Con la presente modifica s’intende quindi eliminare gli errori riscontrati nel primo anno di attuazione nonché colmare una lacuna giuridica.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Rimando al diritto europeo
La nuova ordinanza rimanda al regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Dall’entrata in vigore della nuova ordinanza sui concimi, il regolamento in questione è stato modificato a più riprese. Il rispettivo rimando è adeguato di conseguenza.
Eccezione all’obbligo di autorizzazione per determinati concimi contenenti sottoprodotti di origine animale
La precedente legislazione sui concimi prevedeva eccezioni all’iscrizione nella lista dei concimi per determinati sottoprodotti di origine animale che, se trasformati e utilizzati correttamente, non presentano un rischio per l’ambiente, l’uomo e gli animali (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c OCon2. I sottoprodotti di origine animale interessati sono: resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero; scarti verdi con resti alimentari; uova, latte, latticini e colostro; prodotti apicoli; lana non trattata e metaboliti, quali urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino.
Nell’OCon vigente i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione sono soggetti a registrazione (procedura definita per i concimi che, se utilizzati correttamente, non presentano rischi e che non sono esaminati dall’UFAG). Poiché non è stato stabilito un punto finale per i sottoprodotti di origine animale precedentemente menzionati, i concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti attualmente sono soggetti ad autorizzazione. È quindi opportuno definire un’eccezione all’obbligo di autorizzazione onde evitare un inasprimento della legislazione che, oltre a non essere pertinente, rappresenta un dispendio amministrativo per le aziende e la Confederazione.
Le disposizioni di cui all'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)3, in particolare i trattamenti che devono essere applicati ai sottoprodotti di origine animale, sono applicabili in questo contesto e pertanto garantiscono il necessario livello di sicurezza.
Etichettatura digitale
L'UE sta elaborando una normativa sull'etichettatura digitale dei concimi. Siccome la pubblicazione del rispettivo regolamento è prevista quest’autunno, per il momento tale normativa non può essere integrata nel testo. Una volta terminata la loro valutazione, le nuove disposizioni potrebbero essere riprese nell'OCon entro la fine dell'anno in vista della procedura di consultazione delle cerchie interessate.
Ordinanza sui concimi, OCon
L’integrazione dell’etichettatura digitale nell’OCon riduce gli ostacoli tecnici al commercio. Le etichette digitali dei concimi dell’UE sarebbero infatti riconosciute in Svizzera e ciò eviterebbe alle aziende elvetiche o estere di dover sviluppare etichette specifiche per il nostro Paese. L’etichettatura digitale presenta vantaggi evidenti. Può migliorare la comunicazione delle informazioni sia evitando etichette fisiche troppo dense sia consentendo agli utilizzatori di affidarsi a una serie di opzioni di lettura disponibili soltanto per i formati digitali, come i caratteri ingranditi, la ricerca automatica, la lettura ad alta voce o la traduzione in altre lingue. Inoltre, contribuisce alla transizione digitale e potrebbe consentire di ridurre i rifiuti di imballaggio. Infine, le aziende possono aggiornare le loro etichette in modo più efficiente.
7.3 Commento ai singoli articoli
Art. 2 cpv. 2 (frase introduttiva) La nota a piè di pagina è adeguata poiché l’attuale rimando al regolamento (UE) 2019/1009 non tiene conto delle ultime modifiche di tale regolamento pertinenti per la Svizzera. Vengono riprese soltanto le modifiche pertinenti per la Svizzera. Il regolamento delegato (UE) 2024/1682, del 4 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’aggiunta di stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE non viene ripreso. I concimi aziendali sono disciplinati in modo diverso, sotto forma di una categoria di materiali costituenti specifica per la Svizzera (CMC 100 Concime aziendale).
Art. 17 lett. c e d Attualmente la deroga all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti prevista alla lettera c per i compost e i digestati è definita in funzione della registrazione delle forniture conformemente all’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Secondo questa disposizione, i compost e i digestati le cui forniture sono inferiori a 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo devono essere registrate nel registro dei prodotti. Rispetto alle disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2024 (data dell’entrata in vigore della nuova OCon in seguito a una revisione totale della legislazione sui concimi), si tratta di un rafforzamento della legislazione. Le deroghe previste all’articolo 2 capoverso 2 della vecchia ordinanza sul libro dei concimi (vOLCon) si basavano sull’autorizzazione cantonale d’esercizio. Tuttavia, siccome questa autorizzazione non viene rilasciata sistematicamente in tutti i Cantoni, onde evitare che le aziende siano costrette a registrare prodotti che, secondo il quadro legale in vigore prima della revisione totale, non avrebbero dovuto esserlo, la deroga all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti è ora stabilita in funzione del regolamento operativo. Conformemente all’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), i detentori di impianti per i rifiuti, come ad esempio quelli di compostaggio e di fermentazione, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità cantonale.
I substrati di coltivazione sono spesso costituiti da compost. Nella pratica gli impianti di compostaggio producono miscele specifiche destinate a un utilizzatore. In questo caso una registrazione nel registro dei prodotti valida 10 anni non è opportuna e costituisce un inutile dispendio amministrativo (lett. d). Per questo motivo e in analogia alla deroga applicabile ai compost e ai digestati, i substrati di coltivazione non soggiacciono all’obbligo di registrazione se le quantità di azoto e fosforo cedute o trasferite non superano rispettivamente 105 e 15 chilogrammi per anno civile (n. 1). I substrati di coltivazione importati in Svizzera sono prevalentemente confezionati in sacchi. Per avere una panoramica dei prodotti importati, i substrati di coltivazione forniti in sacchi devono essere registrati nel registro dei prodotti (n. 2). Tutti i concimi costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti, che è il sistema utilizzato per presentare le domande di autorizzazione. I dati forniti consentono all'UFAG di valutare la sicurezza del prodotto, nonché la completezza e la qualità dei dati. Per questo motivo, le eccezioni non valgono per i substrati di coltivazione soggetti ad autorizzazione.
Ordinanza sui concimi, OCon
Art. 20a Si stabiliscono eccezioni all’obbligo di autorizzazione per i sottoprodotti di origine animale che, se trasformati e utilizzati correttamente, non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo o gli animali. I concimi costituiti o in parte costituiti da questi sottoprodotti di origine animale dovranno essere registrati nel registro dei prodotti se non rientrano nelle deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti definito all’articolo 17 OCon. Le disposizioni concernenti il trattamento di questi sottoprodotti di origine animale di cui all'OSOAn sono applicabili in questo contesto e garantiscono il necessario livello di sicurezza.
Art. 31 cpv. 8 Onde evitare ostacoli tecnici al commercio, le possibilità previste dal regolamento (UE) 2024/2516 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei fertilizzanti possono essere sfruttate anche per i concimi messi in commercio in Svizzera e importati in Svizzera.
Art. 36 cpv. 2 La presente modifica esplicita che i Cantoni sono responsabili sia dei concimi messi in commercio sia di quelli importati.
Art. 39 cpv. 3, concerne soltanto la versione tedesca
Allegato 2 I testi delle categorie di materiali costituenti (CMC) 2, 6, 8, 9 e 10 sono stati riformulati affinché sia chiaro che un materiale non conforme alle disposizioni di una CMC non corrisponde ad alcuna CMC e che il concime che lo contiene è soggetto ad autorizzazione.
Al testo della CMC 11 è aggiunto il rimando al regolamento (UE) 2019/1009 per coerenza con le altre CMC. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e dei regolamenti delegati che lo modificano si applicano anche ai sottoprodotti derivanti da rifiuti valorizzati in Svizzera come concimi.
CMC 7 La normativa precedente consentiva un'aggiunta intenzionale di microrganismi soltanto alla PFC 6(A) Biostimolante microbico delle piante e alla PFC 7 Miscela fisica di concimi. La CMC 7 è adattata affinché sia consentita l’aggiunta di microrganismi anche ad altre PFC.
Allegato 3 Le modifiche apportate a questo allegato sono unicamente di natura redazionale.
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte consentono in particolare di colmare una lacuna giuridica e di precisare come va attuata l'ordinanza. Non hanno un impatto significativo sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione.
7.4.2 Cantoni
L’adeguamento dell’articolo 36 capoverso 2 non implica una revisione del sistema esistente. Al contrario, si basa su procedure e istituzioni già in essere. Le altre modifiche dell’ordinanza non hanno effetti diretti sui Cantoni.
Ordinanza sui concimi, OCon
7.4.3 Economia
Nessuna ripercussione.
7.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
7.5 Rapporto con il diritto internazionale
I concimi non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo agricolo CH-UE. Le modifiche proposte interessano il mercato interno e non hanno alcun impatto diretto sul diritto internazionale, eccetto per l’etichettatura elettronica che è ripresa dalla normativa dell’UE e che consente di evitare gli ostacoli tecnici al commercio.
7.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026. Le nuove disposizioni in materia di etichettatura elettronica entreranno in vigore il 1° maggio 2027.
7.7 Basi legali
Gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura (LAgr) definiscono i compiti del Consiglio federale nel disciplinamento dell'importazione, dell’omologazione, della messa in commercio, dell’utilizzazione e dell'etichettatura dei concimi.
4 RS 910.1
8 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310
8.1 Situazione iniziale
Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di reimpostare la promozione dell’allevamento per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030» del DEFR1, elaborata in collaborazione con esperti esterni (nuovo art. 141 della legge federale sull’agricoltura, D-LAgr; FF 2023 1527). La proposta di revisione totale dell’ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) attua il mandato del legislatore a livello di ordinanza. La revisione totale offre inoltre la possibilità di apportare alcuni adeguamenti redazionali e di modificare la struttura dell’atto normativo. Queste modifiche di natura non materiale non sono ancora concluse con la presente versione. La nuova ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
La «Strategia sull’allevamento 2030» ha evidenziato la necessità di adeguare la promozione dell’allevamento svizzero. L’obiettivo è incentrarla sui programmi zootecnici. In linea di principio, lo scopo di un programma zootecnico è selezionare gli animali genitori per la procreazione della generazione successiva, affinché quest’ultima sia migliore di quella dei genitori relativamente alle caratteristiche zootecniche per le quali i genitori sono stati selezionati. Tali caratteristiche possono riguardare prodotti direttamente commerciabili (p.es. latte, carne), ma anche, ad esempio, la salute dell’animale. I miglioramenti genetici legati a queste caratteristiche si affermano permanentemente nella popolazione e pertanto i programmi zootecnici hanno una notevole valenza nel sistema alimentare. Per la selezione dei genitori è fondamentale che il loro potenziale genetico, cioè il loro valore genetico, sia stimato nel modo più accurato possibile. A tal fine servono caratteristiche misurate con precisione (fenotipi). Altrettanto utile, comunque, è la registrazione accurata delle relazioni di parentela tra gli animali, attraverso la tenuta del libro genealogico o la genotipizzazione. Sia la registrazione delle caratteristiche zootecniche sia la registrazione delle relazioni di parentela tra gli animali sono elementi centrali della nuova ordinanza. Alle organizzazioni di allevamento è data ampia libertà di scelta su come impostare i loro programmi zootecnici. Tuttavia, va garantito che questi tengano adeguatamente conto di determinati ambiti del sistema alimentare svizzero, segnatamente dei requisiti in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali e loro benessere (art. 141 D-LAgr).
Con l’Accordo agricolo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) (RS 0.916.026.81), all’allegato 11 è stata convenuta un’equivalenza con la legislazione europea nel settore dell’allevamento. Da allora, la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si rifà alla normativa europea, in particolare per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, il rilascio di certificati di ascendenza nonché l’immissione in commercio di animali da allevamento e di materiale genetico. Nel 2016 l’UE ha rivisto la sua legislazione nel settore dell’allevamento nell’ottica di garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri ed evitare ostacoli al commercio di animali da allevamento e di materiale genetico. A seguito delle modifiche apportate nell’UE (Regolamento (UE) 2016/10122) si è proceduto a un riesame dell’equivalenza del diritto svizzero con quello europeo. Gli adeguamenti dell’OAlle ritenuti necessari si basano anche su questo riesame.
L’OAlle disciplina anche l’importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nel quadro dei contingenti doganali. Al momento in Parlamento è in corso il dibattito sulla nuova legislazione sulle dogane. Essa entrerà tuttavia in vigore soltanto dopo che sarà stata varata la nuova OAlle. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dal canto suo, sta introducendo diverse novità nelle procedure di importazione nell’ambito del Programma di trasformazione
«Strategia sull’allevamento 2030»: https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produk- Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 66-143).
Ordinanza sull’allevamento di animali
DaziT3, tra cui l’abolizione del permesso generale d’importazione (PGI). Per questo motivo le modifiche proposte in relazione al capitolo sulle importazioni al momento sono di natura piuttosto formale. È possibile che nel quadro di un pacchetto di ordinanze concernente il nuovo diritto sulle dogane questo capitolo debba essere adeguato alle nuove circostanze. Le modifiche sono comunque formulate in modo da tenere conto sia delle procedure previste dalle vigenti disposizioni sulle importazioni sia dei nuovi processi tecnici correlati alle nuove applicazioni informatiche di DaziT dell’UDSC e all’applicazione eKontingente dell’UFAG. Nella versione dell’OAlle qui proposta l’articolo 31 in vigore attualmente non viene ripreso poiché le eccezioni in esso contenute sono disciplinate nel diritto sulle dogane. In questo contesto anche l’articolo 46 dell’ordinanza sulle importazioni agricole prevede la possibilità, in determinate circostanze (p.es. trasloco, oggetti ereditati), di concedere deroghe all’obbligo di PGI e di autorizzare l’importazione di piccole quantità (singoli animali). In seguito alla revisione totale il vigente capitolo 8 sulle importazioni diventa il capitolo 7 nella nuova OAlle, rimanendo pressoché invariato nei contenuti.
Infine, con la presente revisione totale viene rivisto e sistemato l’ordine degli articoli dell’OAlle, profondamente intaccato dalle modifiche apportate a più riprese dall’ultima revisione totale del 2012.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Nel quadro dell’attuazione della PA22+ e della «Strategia sull’allevamento 2030» vengono apportati diversi adeguamenti al sistema di promozione dell’allevamento svizzero da parte della Confederazione. – Le caratteristiche per le quali occorre compiere progressi nel campo della selezione rappresentano il programma zootecnico di una razza. Questo deve essere strutturato in modo da fornire un contributo al sistema alimentare svizzero, tenendo adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere, come sancito dall’articolo 141 D-LAgr. Le organizzazioni di allevamento ricevono aiuti finanziari se i loro programmi zootecnici sono adeguatamente impostati su questi ambiti. – Dal punto di vista tecnico sia la registrazione delle caratteristiche zootecniche sia la loro valutazione devono essere effettuate secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. La punteggiatura, come caratteristica zootecnica, o la valutazione genetica, come metodo di valutazione, ad esempio, non soddisfano più i requisiti richiesti. – Il tipo di registrazione di ogni caratteristica zootecnica e il rispettivo aiuto finanziario sono disciplinati in modo chiaro. L’obiettivo è essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti nel settore dell’allevamento, cioè di escludere dalla promozione le caratteristiche «obsolete» e di includerne delle nuove (p.es. nuove caratteristiche zootecniche acquisite dalla tecnologia dei sensori e dalla digitalizzazione, cambiamenti del mercato, esigenze relative al benessere degli animali, caratteristiche per far fronte ai cambiamenti climatici). b) Si dà seguito alla raccomandazione del rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, redatto dal Controllo federale delle Finanze (CDF)4, secondo cui l’allevamento di cavalli da sport non va più sostenuto mediante contributi per l’allevamento poiché contribuisce al massimo indirettamente alla produzione agricola sostenibile e alla sicurezza alimentare (art. 104a Costituzione federale, Cost.; RS 101). I contributi per la conservazione delle razze svizzere, invece, non rientrano nell’articolo 104a Cost. e quindi vanno valutati a sé. Pertanto, nel caso degli equidi, in futuro, il
sostegno finanziario sarà destinato soltanto ai cavalli della razza delle Franches Montagnes.
3 Vedasi anche Programma di trasformazione DaziT (admin.ch), segnatamente Passar (admin.ch) Rapporto del CDF «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura»:
Ordinanza sull’allevamento di animali
c) Per garantire ancora l’equivalenza con il diritto europeo nel settore dell’allevamento sono necessarie diverse modifiche. d) Al fine di migliorarne la leggibilità e viste le numerose modifiche apportate nei suoi contenuti e nella forma, la OAlle è sottoposta a revisione totale.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto Nel nuovo articolo 141 della D-LAgr si parla di misure zootecniche, di concessione di contributi per l’allevamento di animali, di contributi per la conservazione delle razze svizzere nonché di aiuti finanziari a favore di progetti di ricerca e di conservazione. Viene inoltre incluso l’utilizzo dei dati per scopi scientifici.
Articolo 2 Definizioni Alcuni termini contenuti nell’OAlle vigente sono stralciati dall’elenco perché non sono più in uso o perché il loro significato è talmente chiaro da rendere superflua una definizione. Il presente articolo contiene le definizioni dei termini utilizzati nella nuova OAlle il cui significato non è totalmente chiaro.
Titolo prima dell’articolo 3 Nell’OAlle vigente, il termine «organizzazioni» includeva sia le organizzazioni di allevamento sia quelle per l’esecuzione di progetti di conservazione. Poiché la nuova OAlle non prevede più la possibilità di riconoscere queste ultime, il termine «organizzazioni» è sostituito più precisamente con «organizzazioni di allevamento» (cfr. commento art. 3).
Articolo 3 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento per bovini, inclusi i bufali, equidi suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api Nel nuovo testo d’ordinanza l’articolo 3 dell’OAlle vigente viene spostato all’articolo 14. Il nuovo articolo 3 riprende in gran parte l’articolo 5 dell’OAlle vigente. Nella rubrica vengono precisate le specie animali per le quali l’articolo è rilevante. Finora veniva fatta una distinzione tra organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento con o senza registri per suini da allevamento ibridi, ora invece vengono elencate le specie animali. È un’aggiunta puramente formale.
Anche nel presente articolo il termine «organizzazione» viene sostituito con «organizzazione di allevamento» nei punti pertinenti. Inoltre, vengono apportati ulteriori adeguamenti linguistici formali. Ad esempio, l’ordine delle specie animali viene uniformato in tutta l’OAlle.
Il termine «popolazione zootecnica» non viene più utilizzato nella nuova OAlle e pertanto viene stralciato dal capoverso 1. Il Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 1, articolo 4 stabilisce il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento per razze e non per popolazioni zootecniche. Di conseguenza il presente articolo viene allineato al diritto europeo in ambito zootecnico.
Viene mantenuta la condizione per il riconoscimento, secondo cui l’organizzazione deve disporre di statuti giuridicamente validi che disciplinano l’affiliazione degli allevatori (cpv. 1 lett. i). Inoltre, viene eliminata la parte «alle condizioni previste dagli statuti». In questo modo l’affiliazione di singoli membri è possibile senza essere vincolata a condizioni. Infine, la condizione relativa alla personalità giuridica (cpv. 1 lett. g) viene indicata separatamente da quella relativa alla sede in Svizzera (lett. i n. 4) poiché la personalità giuridica non può essere acquisita attraverso gli statuti.
I termini «esame funzionale» e «stima dei valori genetici» sono sostituiti rispettivamente con «registrazione delle caratteristiche zootecniche» e «valutazione delle caratteristiche zootecniche» (cpv. 1 lett. b). All’articolo 8 viene stabilito che per valutazione delle caratteristiche zootecniche s’intende sempre la stima dei valori genetici.
Ordinanza sull’allevamento di animali
Al capoverso 1 lettera a del presente articolo, che riprende la lettera e del vigente articolo 5, non è più richiesta la tenuta di un unico libro genetico centrale al fine di allinearsi alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/1012, articolo 2, paragrafo 12.
La lettera d del capoverso 1 secondo il diritto vigente viene stralciata. Non è più possibile eseguire valutazioni genetiche anziché stime di valori genetici (cfr. commento art. 8).
In seguito alle modifiche del diritto europeo in ambito zootecnico, segnatamente in virtù del Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 8, sono stati apportati i seguenti adeguamenti nella procedura di riconoscimento.
– Nella normativa europea in ambito zootecnico, non sono più obbligatori gli esami funzionali e le stime di valori genetici ai fini del riconoscimento di un’organizzazione di allevamento. Nell’OAlle vigente, invece, era obbligatorio eseguire esami funzionali e stime di valori genetici. L’OAlle nuova va pertanto armonizzata con il diritto europeo. Le organizzazioni di allevamento che non richiedono aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche hanno la possibilità di essere riconosciute esclusivamente per la tenuta del libro genealogico di una razza in modo da poter rilasciare certificati di ascendenza e/o passaporti per equidi (cpv. 1 lett. b).
– Le organizzazioni di allevamento devono disporre di un regolamento per ogni razza che gestiscono contenente le informazioni richieste (cpv. 1 lett. j).
Finora, l'UFAG accettava che le organizzazioni di allevamento disponessero di vari regolamenti, in cui venivano disciplinati, ad esempio, la tenuta del libro genealogico, gli esami funzionali, le stime di valori genetici e le valutazioni genetiche. Per garantire l’equivalenza con la legislazione europea in ambito zootecnico, ciò non è più possibile. Tuttavia, com’è attualmente il caso, il regolamento può riguardare più razze, a condizione che le disposizioni in esso contenute siano esattamente le medesime per le razze in questione.
– Le organizzazioni di allevamento devono indicare nel regolamento l’area geografica in cui si svolge o si svolgerà il programma zootecnico (cpv. 1 lett. j n. 2). Le organizzazioni di allevamento riconosciute che operano solo in Svizzera devono quindi indicare la Svizzera come area geografica nei loro regolamenti. Le organizzazioni di allevamento che estendono le loro attività a uno Stato membro dell’UE secondo l’articolo 10 della nuova OAlle, nel regolamento, oltre alla Svizzera, indicano lo Stato membro corrispondente come area geografica.
– In virtù dell’OAlle vigente, le organizzazioni di allevamento devono già disporre di un effettivo di animali abbastanza importante della razza in questione. Viene precisato che l’effettivo di animali si riferisce a quelli da allevamento. Inoltre, devono disporre anche di un numero sufficiente di allevatori nell’area geografica in cui si svolge o si svolgerà il programma zootecnico (cap. 1 lett. c). La nuova OAlle non specifica il numero minimo di animali da allevamento e di allevatori di cui l’organizzazione di allevamento deve disporre. Esso dipende dalla situazione della razza in questione, ad esempio dalle dimensioni effettive della popolazione, dalla distribuzione geografica della razza o degli allevatori interessati, dalle dimensioni dell’azienda, eccetera. Per questo motivo l’aspetto «effettivo di animali abbastanza importante» e «numero sufficiente di allevatori» viene valutato all’atto dell’esame della domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento per la razza in questione sulla base delle condizioni quadro esistenti.
– Il capoverso 2 diventa il capoverso 3 ed è allineato al testo del diritto europeo in ambito zootecnico onde precisare il motivo del rifiuto relativamente al programma zootecnico.
Per quanto riguarda la realizzazione di progetti limitati nel tempo per la conservazione delle razze svizzere, finora in virtù del capoverso 3 dell’OAlle vigente, oltre alle organizzazioni di allevamento, l’UFAG poteva riconoscere organizzazioni per la realizzazione di progetti di conservazione. A oggi
Ordinanza sull’allevamento di animali
sono state riconosciute Pro Specie Rara, l’Associazione svizzera Amici dell’ape Mellifera (mellifera.ch) e l’Associazione degli allevatori di pollame da cortile originale (ZUN). Le organizzazioni di allevamento sono fondamentali per l’attuazione dei risultati di un progetto di conservazione. Godono della legittimazione dal profilo zootecnico da parte dei loro membri attraverso la tenuta del libro genealogico e possono implementare i risultati in un programma zootecnico oppure apportare modifiche alla registrazione o alla valutazione delle caratteristiche zootecniche. È quindi logico che spetti alle organizzazioni di allevamento presentare domande per progetti di conservazione per le loro razze svizzere. Senza il coinvolgimento di un’organizzazione di allevamento, a lungo termine l’attuazione dei risultati di un progetto di conservazione è difficilmente possibile. Per le razze per le quali non esistono organizzazioni di allevamento riconosciute è necessario innanzitutto creare le condizioni necessarie, come allestire libri genealogici e riconoscere le organizzazioni di allevamento. Il riconoscimento delle organizzazioni per la realizzazione di progetti di conservazione viene quindi abolito dall’OAlle, stralciando di conseguenza il capoverso 3.
Articolo 4 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento con registri per suini da allevamento ibridi L’articolo 4 dell’OAlle vigente viene spostato nel nuovo articolo 13. Il nuovo articolo 4 riprende l’articolo 6 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e nel testo vengono apportati alcuni adeguamenti formali. Nei punti pertinenti viene altresì precisato che le imprese di allevamento e le organizzazioni di allevamento che tengono registri per suini da allevamento ibridi sono riconosciute per ogni razza o incrocio. Analogamente all’articolo 3, anche nel presente articolo viene eliminato il termine «popolazione zootecnica». Il disciplinamento delle condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento con registri per suini da allevamento ibridi in due articoli separati, il 3 e il 4, fondamentalmente non sarebbe necessario, però è stato ripreso dall’OAlle vigente. Le disposizioni all’articolo 4 riprendono ampiamente quelle dell’articolo 3. L’articolo 4 è stato adeguato in analogia all’articolo 3, rivedendone la struttura. Si sta valutando se accorpare i due articoli per la versione finale della nuova OAlle.
Articolo 5 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine di una razza di equidi Il presente articolo è stato aggiunto ex novo in analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, allegato 1, parte 3, al fine di garantire l’equivalenza con il diritto europeo in ambito zootecnico. L’organizzazione di allevamento di equidi che intende richiedere il riconoscimento come organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine di una determinata razza deve ora soddisfare anche i seguenti requisiti nel quadro della domanda di riconoscimento.
– Deve fornire prove storiche sull’istituzione del libro genealogico sull’origine, allegandole alla domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento (lett. a).
– Deve dimostrare di aver reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico per la razza in questione (lett. a).
– Deve dimostrare che non esiste già un’altra organizzazione di allevamento riconosciuta in Svizzera, nell’UE o in uno Stato terzo per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull’origine di tale razza (lett. b). Nel caso ne esista già una, l’organizzazione richiedente può essere riconosciuta come organizzazione di allevamento, se adempie le altre condizioni per il riconoscimento, ma non le sarà riconosciuto lo stato di organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine della razza in questione.
– Deve dimostrare di collaborare strettamente con tutte le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico filiale per la razza in questione e di informarle tempestivamente e in maniera trasparente in merito a modifiche dei principi (lett. c).
Ordinanza sull’allevamento di animali
Poiché in virtù della nuova OAlle il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento in futuro sarà valido a tempo indeterminato, le organizzazioni di allevamento di equidi che attualmente sono già riconosciute e che intendono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine della razza in questione anche secondo il nuovo diritto devono dimostrare di adempiere le disposizioni dell’articolo 5 nel quadro della domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento secondo il nuovo diritto (cfr. commento art. 50).
Articolo 6 Tenuta del libro genealogico Il presente articolo riprende l’articolo 7 dell’OAlle vigente.
Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, dal capoverso 1 vigente vengono stralciate, in particolare, le annotazioni nel libro genealogico sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. In alternativa, il nuovo articolo 20 stabilisce che le organizzazioni di allevamento che ricevono aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche devono registrare informazioni aggiuntive nel libro genealogico.
La frase introduttiva del capoverso 7 è adeguata in base alla nuova condizione per il riconoscimento secondo cui va tenuto un regolamento per ogni razza. Alla lettera e del capoverso 7 viene menzionata soltanto la valutazione delle annotazioni nel libro genealogico poiché il libro genealogico comprende anche la registrazione delle caratteristiche zootecniche. Alla lettera f sono indicate le esigenze per l’iscrizione di un animale nel libro genealogico senza menzionare il diritto di riproduzione. Nel caso in cui l’animale non venga utilizzato come riproduttore è possibile regolare questo aspetto tramite le condizioni per l’iscrizione dei suoi discendenti nel libro genealogico.
Articolo 7 Registrazione delle caratteristiche zootecniche Il presente articolo riprende l’articolo 8 dell’OAlle vigente. Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, il termine «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche».
Il vigente capoverso 1 viene abrogato. L’articolo 7 disciplina la registrazione delle caratteristiche zootecniche a prescindere dagli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione di tali caratteristiche zootecniche di cui all’articolo 20. Per questo motivo all’articolo 7 le condizioni per la registrazione vengono descritte in maniera generica. Le caratteristiche registrate possono riferirsi alle prestazioni, alla salute e alla morfologia degli animali ai sensi dell’OAlle vigente; tuttavia, non vanno più disciplinate perché non vengono versati aiuti finanziari per la loro registrazione nel quadro del presente articolo.
La frase introduttiva del capoverso 2 è adeguata alla nuova condizione per il riconoscimento in base alla quale deve essere tenuto un regolamento per ogni razza. Per renderla più scorrevole, si citano le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento, tralasciando «per suini da allevamento ibridi». La parte relativa a ciò che va stabilito nei regolamenti viene adeguata sulla base della nuova terminologia sostituendo «esamini funzionali» con «registrazione delle caratteristiche zootecniche». Alcuni punti hanno potuto essere accorpati.
Articolo 8 Valutazione delle caratteristiche zootecniche Il presente articolo riprende l’articolo 9 dell’OAlle vigente. Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, nel titolo «stime dei valori genetici» è sostituito con «valutazione delle caratteristiche zootecniche».
Va eseguita una stima dei valori genetici (cpv. 1). La possibilità di effettuare una valutazione genetica al posto della stima dei valori genetici è esclusa, da un lato per allinearsi al Regolamento (UE) 2016/1012, che prevede solo stime dei valori genetici per la valutazione delle caratteristiche zootecniche, dall’altro perché da anni le valutazioni genetiche non sono più in linea con le attuali conoscenze
Ordinanza sull’allevamento di animali
scientifiche nel settore dell’allevamento. Di conseguenza, viene stralciato anche l’articolo 10 dell’OAlle vigente in cui sono disciplinate le valutazioni genetiche.
Il capoverso 2 viene adeguato stabilendo, analogamente all’articolo 7, che la valutazione delle caratteristiche zootecniche deve essere eseguita secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.
La frase introduttiva del capoverso 3 è adeguata alla nuova condizione per il riconoscimento secondo cui va tenuto un regolamento per ogni razza. Per renderla più scorrevole, si citano le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento, tralasciando «per suini da allevamento ibridi».
Articolo 9 Domanda di riconoscimento, durata e revoca del riconoscimento Il presente articolo riprende ampiamente l’articolo 11 dell’OAlle vigente.
Al capoverso 1 vengono aggiunte le imprese di allevamento. Si tratta di una modifica formale.
In analogia alla legge tedesca del 18 gennaio 20195 sull’allevamento di animali, viene abolita la validità a tempo determinato del riconoscimento, il quale ora ha durata illimitata (cpv. 2). Viene così ridotto il dispendio amministrativo per le organizzazioni di allevamento e per l’UFAG. Questi revoca il riconoscimento se le rispettive condizioni non sono più adempiute o se non vengono più rispettati altri obblighi, ad esempio in caso di mancata notifica di modifiche di regolamenti e statuti (cpv. 5), di mancata presentazione di rapporti o di inosservanza ripetuta del termine per la presentazione dei rapporti (art. 48 cpv. 2).
Al capoverso 5 viene precisato che si devono notificare all’UFAG eventuali modifiche di regolamenti e statuti. Con ciò s’intendono le modifiche che possono influire sull’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4. Si tratta di una modifica formale. In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 9, le modifiche devono essere notificate all’UFAG prima di essere approvate dall’organo competente. Poiché il riconoscimento ha durata illimitata, il rendiconto annuale all’UFAG da parte delle organizzazioni di allevamento riconosciute o delle imprese di allevamento riconosciute acquisisce una valenza maggiore. Già attualmente, durante i controlli presso le organizzazioni di allevamento l’UFAG esamina tutti i documenti che costituiscono la base per il riconoscimento. Si tratta in particolare dei regolamenti e degli statuti. Questa procedura viene mantenuta. In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 9, le modifiche di regolamenti e statuti sono considerate approvate dall’UFAG se entro 90 giorni quest’ultimo non si esprime altrimenti nei confronti dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento (cpv. 6).
Al capoverso 5 viene aggiunto «imprese di allevamento». Anche in questo caso si tratta di una modifica formale.
L’articolo 10 dell’OAlle vigente è abrogato Vedasi il commento all’articolo 8.
Articolo 10 Estensione dell’area geografica L’articolo riprende l’articolo 12 dell’OAlle vigente.
Tierzuchtgesetz vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert
Ordinanza sull’allevamento di animali
Viene ripreso il testo del Regolamento (UE) 2016/1012 (p.es. capo III, art. 12). Il termine «raggio di attività territoriale» è sostituito con «area geografica». Nei punti pertinenti viene inoltre aggiunto «imprese di allevamento». Anche in questo caso si tratta di una modifica formale.
In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo III, articolo 12, la procedura di presentazione della domanda è descritta in maniera più dettagliata. Com’è stato finora il caso, l’UFAG accorda all’autorità estera un termine di tre mesi per esprimere il suo parere (cpv. 2). Adesso però è stabilito che il regolamento per ogni razza deve essere inviato all’autorità estera almeno due mesi prima della prevista estensione (cpv. 3). Le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento richiedenti devono fornire una traduzione del regolamento per ogni razza nella lingua richiesta dall’autorità estera, se quest’ultima la richiede (cpv. 4). L’autorità estera comunica all’UFAG tale richiesta quando questo le invia la domanda tre mesi prima dell’inizio previsto dell’estensione. L’UFAG decide se approvare o respingere la domanda, tenendo conto del parere dell’autorità estera (cpv. 5). Se quest’ultima non si pronuncia, la domanda è considerata approvata (cpv. 2).
Secondo la legislazione europea in ambito zootecnico, l’autorità del Paese in cui hanno sede le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento che hanno esteso la loro area geografica è tenuta a notificare all’altra autorità ogni modifica significativa del regolamento per ogni razza (cpv. 6). Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento apporta modifiche significative al regolamento, l’UFAG invia il regolamento all’autorità estera dopo che le modifiche sono state approvate sia dall'UFAG (art. 9 cpv. 6) sia dall’organo competente dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento.
In analogia alla legislazione europea in ambito zootecnico, l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento che ha esteso la sua area geografica è tenuta a fornire informazioni aggiornate alla competente autorità dello Stato in questione se quest’ultima lo richiede (cpv. 7).
Articolo 11 Estensione dell’area geografica di organizzazioni di allevamento o di imprese di allevamento con sede nell’UE Il presente articolo riprende l’articolo 13 dell’OAlle vigente.
In analogia all’articolo 10, il termine «raggio di attività territoriale» è sostituito con «area geografica». Nei punti pertinenti viene inoltre aggiunto «imprese di allevamento». Il capoverso 2 vigente viene eliminato in quanto non rispecchiava correttamente la prassi (non è l’UFAG ad approvare o a respingere la domanda di un’organizzazione di allevamento estera, bensì l’autorità estera in questione). Di conseguenza viene modificata anche la frase introduttiva del nuovo capoverso 2.
In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, vengono adeguate le possibili motivazioni per cui l’UFAG respinge una domanda di estensione dell’area geografica di un’organizzazione di allevamento estera o di un’impresa di allevamento estera (cpv. 2):
– Com’è stato il caso finora, la domanda può essere respinta se in Svizzera esiste già un’organizzazione o un’impresa di allevamento riconosciuta e l’estensione ne comprometterebbe il programma zootecnico. La conservazione della razza è inserita nell’elenco degli elementi del programma zootecnico che potrebbero essere compromessi, insieme ai tratti essenziali delle caratteristiche della razza o agli obiettivi del programma zootecnico.
– Il Regolamento (UE) 2016/1012 non menziona più la motivazione specifica di rifiuto nel caso delle organizzazioni di allevamento di equidi, secondo cui gli equidi della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un’organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza (cpv. 3 lett. b dell’OAlle vigente). Di conseguenza, questa motivazione di rifiuto viene eliminata dalla nuova OAlle.
Ordinanza sull’allevamento di animali
In analogia al diritto europeo in ambito zootecnico, al capoverso 3 viene stabilito che sulla base di una richiesta motivata di organizzazioni di allevamento o imprese di allevamento svizzere l’UFAG può revocare il suo parere positivo in merito a un’estensione esistente di un’organizzazione di allevamento estera o di un’impresa di allevamento estera se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera partecipa al programma zootecnico di questa organizzazione di allevamento o di questa impresa di allevamento.
Viene inserito il capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche». La sezione 1 «Disposizioni comuni» contiene disposizioni valide per tutti i tipi di contributi.
Articolo 12 Principio Il presente articolo riprende l’articolo 14a dell’OAlle vigente.
Ai sensi dell’articolo 141 capoversi 2 e 3 D-LAgr, la Confederazione può versare contributi per misure zootecniche, fermo restando che le misure zootecniche sono definite come segue:
– gestione di un programma zootecnico proprio per lo sviluppo delle basi genetiche con tenuta del libro genealogico, monitoraggio delle risorse zootecniche nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche a condizione che il programma zootecnico tenga debitamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;
– misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro diversità genetica;
– progetti di ricerca a sostegno delle due misure precedenti.
In virtù della D-LAgr, tutti i tipi di contributi dell’OAlle sono pertanto considerati contributi per misure zootecniche. L’articolo 12, in quanto articolo di principio del capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche», fornisce una panoramica di tutte le misure e le specie animali aventi diritto ai contributi secondo l’OAlle.
Al capoverso 1 i conigli e i volatili sono aggiunti alla lista delle specie animali che danno diritto ad aiuti finanziari. In una precedente revisione parziale dell’OAlle queste due specie erano state stralciate perché fino ad allora non erano stati versati aiuti finanziari a loro favore per mancanza di organizzazioni di allevamento riconosciute. Tuttavia, affinché l’articolo 12 possa essere considerato a tutti gli effetti un articolo riassuntivo di tutti gli aiuti finanziari e di tutte le specie che possono essere sostenute ai sensi dell’OAlle, è opportuno elencare tutte le specie che in linea di principio possono essere sostenute mediante contributi.
Al capoverso 2, in cui sono elencati i singoli contributi per misure zootecniche, sono apportate le modifiche seguenti. Nel quadro dell’attuazione del nuovo sistema di promozione dell’allevamento, i contributi per gli esami funzionali sono eliminati e sostituiti dagli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Questi aiuti finanziari vengono accorpati a quelli per la tenuta del libro genealogico di cui alla lettera a. In applicazione del D-LAgr anche i contributi per i progetti di ricerca e di conservazione delle razze svizzere vengono elencati tra i contributi per misure zootecniche (lett. b e c).
La frase introduttiva del capoverso 1 è allineata alla modifica del capoverso 2. Le organizzazioni di allevamento riconosciute non possono più essere menzionate quali uniche destinatarie dei contributi per misure zootecniche poiché, come detto, anche i progetti di ricerca adesso sono considerati misure zootecniche. Gli aiuti finanziari per progetti di ricerca possono essere concessi anche a istituti delle scuole superiori federali e cantonali.
Ordinanza sull’allevamento di animali
Le imprese di allevamento che tengono registri per suini da allevamento ibridi e le organizzazioni di allevamento estere restano escluse dai contributi per misure zootecniche. Ciò è garantito menzionando come aventi diritto ai contributi per ogni misura soltanto le organizzazioni di allevamento e non anche le imprese di allevamento (cfr. art. 16 cpv.1, 25 cpv. 2 lett. a e 33 cpv. 2) e indicando come condizione per il riconoscimento all’articolo 3 capoverso 1 lettera i numero 4 che l’organizzazione di allevamento deve avere sede in Svizzera. Le organizzazioni di allevamento riconosciute con sede nell’UE restano escluse anche mediante la disposizione secondo cui il sostegno è riservato esclusivamente alle misure zootecniche per animali all’interno del Paese (art. 12 cpv. 3).
Il vigente capoverso 4 è stralciato poiché la pubblicazione degli aiuti finanziari erogati viene disciplinata direttamente negli articoli in cui sono regolamentati i rispettivi aiuti finanziari.
Nel suo rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, il CDF afferma che, a suo avviso, è discutibile che l’allevamento di cavalli da sport venga fatto rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 104a della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Infatti, l’allevamento di cavalli da sport contribuisce al massimo indirettamente alla produzione agricola sostenibile e alla sicurezza alimentare. Sostiene inoltre che i contributi per la conservazione delle razze svizzere non rientrano nell’articolo 104a Cost. e vanno pertanto valutati a sé. Per questo motivo l’allevamento di cavalli da sport non è più sostenuto mediante contributi. Ciò tange le organizzazioni di allevamento di cavalli da sport Zuchtverband CH-Sportpferde (ZVCH) e Cheval Suisse. Sarà invece sostenuta anche in futuro la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, trattandosi di una razza svizzera. Per questo al presente articolo (cpv. 4) si stabilisce già, per l’intero capitolo, che per quanto riguarda gli equidi soltanto gli animali della razza delle Franches Montagnes hanno diritto ad aiuti finanziari. Anche la disposizione relativa alla purezza della razza, che viene già applicata in relazione ai contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23d cpv. 3), è spostata nel presente articolo e si applica quindi per l’intero capitolo 3 «Promozione delle misure zootecniche».
Articolo 13 Versamento di contributi Il presente articolo riprende l’articolo 4 dell’OAlle vigente.
Parlando esplicitamente di aiuti finanziari, anziché di contributi, al capoverso 1 si escludono dalla disposizione in questione le indennità per la gestione delle banche genetiche nazionali. Queste ultime, infatti, a differenza degli aiuti finanziari, non richiedono la presentazione di una domanda, bensì vanno disciplinate in un contratto di diritto pubblico e pertanto il capoverso 1 deve essere corretto di conseguenza.
Al capoverso 2 sono stralciati i giorni di riferimento visto che nel nuovo sistema di promozione si applicano periodi di riferimento. Inoltre, viene inserita la disposizione di cui al vigente capoverso 4, secondo cui l’UFAG può modificare i termini e i periodi di riferimento all’allegato 2.
Nel quadro dei contributi vigenti per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali è concesso il versamento di un acconto. Ai sensi del capoverso 5 il versamento di un acconto è ora possibile per tutte le specie animali nel quadro dei nuovi aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 18-20). Per ricevere un acconto le organizzazioni di allevamento devono presentare una domanda all’UFAG (cpv. 5). Anche il versamento di aiuti finanziari per progetti di conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (art. 22 cpv. 1 lett. a e 33) viene modificato. Il versamento di un acconto può essere effettuato a partire dal mese di ottobre dell’anno in questione. In base ai contratti di aiuto finanziario vigenti, i beneficiari sono tenuti a presentare all’UFAG un rapporto sul progetto al più tardi entro la fine di febbraio dell’anno seguente. Al capoverso 5, è stabilito che in caso di versamento di un acconto l’UFAG può decidere di procedere al pagamento finale per l’anno del progetto in questione solo previa approvazione di tale rapporto. In futuro l’UFAG e il richiedente stabiliranno se il versamento dei contributi andrà effettuato in base a tale procedura nel contratto di aiuto finanziario.
Ordinanza sull’allevamento di animali
Articolo 14 Contabilità e partecipazione finanziaria Il presente articolo riprende l’articolo 3 dell’OAlle vigente. I capoversi 1 e 2 rimangono invariati nei contenuti.
Viene altresì mantenuta la disposizione secondo cui gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.
– L’articolo 141 capoverso 5 D-LAgr stabilisce che gli allevatori devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.
– Secondo il capitolo 2.1 delle indicazioni del CDF in materia di gestione delle sovvenzioni di marzo 20246, gli aiuti finanziari di norma non devono superare il 50 per cento dei costi computabili. Le aliquote che superano il 50 per cento devono essere giustificate. L’aiuto finanziario concesso per misure zootecniche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo ovvero la partecipazione finanziaria degli allevatori nella misura di almeno il 20 per cento possono essere giustificati come segue.
a) Secondo l’articolo 7 lettera b della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), il volume dell’aiuto finanziario è determinato in base all’interesse della Confederazione, come anche all’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.
L’allevamento è una base importante per la produzione sostenibile di animali e di alimenti di origine animale. Sebbene la quantità e la qualità delle prestazioni degli animali possano essere accresciute anche intervenendo sul foraggiamento e sulla stabulazione, questo miglioramento non è permanente, mentre l’aumento delle prestazioni in termini genetici ha il vantaggio di essere radicato nel genoma degli animali e dunque di rimanere nelle generazioni future. I programmi zootecnici gestiti dai contadini sono meritevoli di sostegno finanziario. In queste organizzazioni di solidarietà il programma zootecnico è supportato dalle decisioni in ambito zootecnico degli allevatori membri dell’organizzazione. L’attenzione non si concentra sui vantaggi commerciali del programma, bensì su quelli a livello aziendale per ciascun allevatore. I programmi zootecnici propri consentono di attuare obiettivi e metodi di allevamento specificamente orientati alle esigenze del mercato, alle condizioni di detenzione e alla base foraggera della Svizzera. Le organizzazioni di allevamento riconosciute sono sostenute con contributi per misure zootecniche a favore degli allevatori. I contributi della Confederazione per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche consentono alle organizzazioni di allevamento di offrire agli allevatori i loro servizi in ambito zootecnico a tariffe competitive. Senza il sostegno pubblico, i programmi zootecnici nazionali sarebbero soppiantati da quelli esteri. Di conseguenza, diventerebbe sempre più difficile allevare animali adeguati alle condizioni locali, che rispondono alle esigenze di un Paese a vocazione pastorizia come la Svizzera. Le possibilità di influenzare i programmi zootecnici esteri (focus sulla vendita di genetica, altri mercati target) sono molto limitate. L’interesse della Confederazione per programmi zootecnici sostenibili e adeguati alle condizioni locali nell’ottica della sicurezza alimentare è quindi grande e giustifica un maggiore aiuto finanziario fino a concorrenza dell’80 per cento.
b) Inoltre, in conformità dell’articolo 7 lettera c LSu i beneficiari forniscono una prestazione propria che si può ragionevolmente esigere da loro.
6 CDF– Indicazioni in materia di gestione delle sovvenzioni. Stato: versione 1.2 marzo 2024 (in tedesco).
Ordinanza sull’allevamento di animali
La redditività delle organizzazioni di allevamento per la conservazione è molto bassa in particolare perché si occupano di razze che contano soltanto un ristretto numero di animali e di allevatori data la loro scarsa redditività. Una quota di fondi propri di almeno il 50 per cento non è quindi realistica e comporterebbe l’impossibilità di garantire la conservazione delle risorse zoogenetiche in Svizzera. Le organizzazioni di allevamento possono infatti influenzare la loro sostenibilità economica, ad esempio esternalizzando le attività non direttamente collegate al programma zootecnico e concentrandosi solo sul programma zootecnico economicamente meno redditizio. Se si prende in considerazione solo la sostenibilità economica dei programmi zootecnici delle diverse organizzazioni di allevamento, le differenze non giustificano la graduazione degli aiuti finanziari. La quota di fondi propri di almeno il 20 per cento continua quindi a essere applicata indipendentemente dalla sostenibilità economica del programma zootecnico per tutte le organizzazioni di allevamento.
Un aumento delle tariffe applicate dalle organizzazioni di allevamento per le prestazioni fornite agli allevatori ad esse affiliati dovuto alla riduzione dei contributi federali comporterebbe un calo delle fenotipizzazioni e della solidarietà tra gli allevatori nel quadro del programma zootecnico. Ad esempio, le aziende dedite alla produzione di latte e carne senza animali da rimonta propri potrebbero vedersi costrette a rinunciare alla fenotipizzazione delle caratteristiche zootecniche per motivi economici. Ciò farebbe incrementare i costi della registrazione delle caratteristiche zootecniche nelle aziende di allevamento, cosicché le organizzazioni di allevamento potrebbero tagliare o smettere di fornire le prestazioni offerte perché non sarebbero più sostenibili. Ciò ridurrebbe altresì i progressi compiuti nell’ambito del programma zootecnico in questione e di conseguenza intaccherebbe l’efficacia degli aiuti finanziari. In entrambi i casi l’adempimento del compito di cui al punto a) sarebbe pregiudicato. La riduzione degli aiuti finanziari al 50 per cento per le misure zootecniche metterebbe fortemente a rischio il rilevamento delle caratteristiche zootecniche a livello generale e comporterebbe una segmentazione dei programmi zootecnici, con le «aziende di produzione» che rinuncerebbero alla registrazione delle caratteristiche zootecniche per motivi economici, lasciando questo compito esclusivamente alle «aziende di allevamento». Ciò, a sua volta, causerebbe un collasso dei programmi zootecnici. Nell’era della genomica (cioè la possibilità di risalire dalle prestazioni degli animali ai segmenti cromosomici), la registrazione delle caratteristiche zootecniche è fondamentale. A lungo termine la riduzione degli aiuti finanziari al 50 per cento comporterebbe l’abbandono dei programmi zootecnici nazionali. Per ragioni oggettive non è quindi possibile dar seguito alla raccomandazione del CDF di limitare l’aiuto finanziario massimo al 50 per cento dei costi totali computabili. In questo contesto, è interessante notare che la Confederazione sta compiendo grandi sforzi per consolidare i programmi nazionali di selezione vegetale in Svizzera, dopo che questi erano stati in gran parte abbandonati a causa della mancanza di sostegno (e quindi della mancanza di competitività). A
fronte di tutto ciò, l’attuazione della raccomandazione del CDF di limitare gli aiuti finanziari al 50 per cento risulta ancora più incomprensibile.
Il rilevamento delle caratteristiche zootecniche è la base per la stima dei valori genetici e quindi il fulcro di un programma zootecnico. Tuttavia, il beneficio economico aziendale ad esso correlato è solitamente basso, tranne che per la stima dei valori genetici. Molte delle caratteristiche rilevate sono infatti già disponibili grazie alla crescente automazione e digitalizzazione dell’agricoltura. Nel comparto lattiero, ad esempio, i dati relativi alla produttività possono essere raccolti in gran parte tramite i sistemi di mungitura automatica. Ciò significa che gli allevatori sono meno disposti a pagare per questi dati (cioè a versare una quota di fondi propri). Considerati gli ingenti fondi propri che devono versare, gli allevatori valutano sempre più (criticamente) l’appartenenza a un’organizzazione di allevamento da un punto di vista economico aziendale.
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Tuttavia, dal momento che i programmi zootecnici possono offrire un vantaggio economico solo se la loro portata è sufficientemente grande, occorre evitare di aumentare l’importo dei fondi propri richiesti.
Pur comprendendo la motivazione dell’aumento degli aiuti finanziari, il CDF ritiene che un aiuto finanziario pari a un massimo dell’80 per cento dei costi totali computabili vada ben oltre il consueto limite massimo del 50 per cento. Pertanto, respinge il limite massimo dell’80 per cento.
La disposizione sui progetti di ricerca all’articolo 25 capoverso 1bis secondo il diritto vigente, in base alla quale deve essere indennizzato al massimo l’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti, viene spostata al capoverso 3 dell’articolo 14, allineandola alla formulazione del capoverso 2. Nella rubrica dell’articolo 14 viene stralciato «degli allevatori» poiché, oltre alle organizzazioni di allevamento, anche gli istituti delle scuole superiori cantonali e federali possono presentare una domanda di aiuti finanziari per progetti di ricerca. Poiché il budget per i progetti di ricerca è limitato a 1 milione, l’UFAG terrà conto della sostenibilità economica dell’organizzazione di allevamento nello stanziare i fondi e la documenterà di conseguenza nei documenti di valutazione. Ciò avveniva già in passato, eccezion fatta per la documentazione nei documenti di valutazione.
Titolo prima dell’articolo 15 Viene introdotta la nuova sezione 2: «Tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche».
Articolo 15 Ripartizione dei fondi tra le specie Il presente articolo riprende l’articolo 22a dell’OAlle vigente. Il titolo – «Assegnazione dei contributi» - è sostituito con «Ripartizione dei fondi tra le specie» poiché descrive meglio i contenuti.
Al capoverso 1 è stabilita la ripartizione dei fondi disponibili tra le specie in relazione agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (in prec.: contributi per la tenuta del libro genealogico, contributi per gli esami funzionali). Le modifiche a livello di ripartizione dei fondi tra le specie sono marginali.
– Le esigue riduzioni delle quote relative a bovini e suini sono giustificate dal principio della sostenibilità economica delle organizzazioni di allevamento.
– In Svizzera si registra un aumento dell’effettivo di pecore lattifere. Di conseguenza, queste richiedono sempre più fondi a scapito dell’allevamento caprino. La quota di aiuti finanziari destinati all’allevamento di pecore da carne, invece, rimane invariata nonostante il calo dell’effettivo. Per ovviare a questo squilibrio, e anche per ragioni di classificazione standardizzata per specie, gli ovini ora includono anche le pecore lattifere.
– Visto che non vengono più versati aiuti finanziari per l’allevamento di cavalli da sport, dalla quota di fondi destinati agli equidi è detratta la quota delle organizzazioni di allevamento di cavalli da sport (cfr. commento art. 12).
Sulla base della chiave di riparto specifica della specie di cui al capoverso 1, le organizzazioni di allevamento possono richiedere aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche per i loro singoli programmi zootecnici secondo le aliquote di indennità di cui al nuovo allegato 1 che è determinante ai fini della ripartizione dei fondi tra organizzazioni di allevamento per specie. Le indennità che l’organizzazione di allevamento riceve sono descritte nel commento all’articolo 21. Analogamente all’OAlle vigente, se i fondi per la specie interessata non sono sufficienti, i contributi da versare sono ridotti proporzionalmente (cpv. 2).
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Nel suo rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, il CDF raccomanda di stralciare definitivamente l’articolo 22a capoverso 3 che prevedeva l’aumento della tariffa forfettaria in relazione alla tenuta del libro genealogico e agli esami funzionali in quanto è in contrasto con la LSu e viola i principi di risparmio e redditività. La raccomandazione del CDF è attuata stralciando il capoverso 3. Rispetto all’OAlle vigengte, le aliquote d’indennità non potranno quindi più essere aumentate.
Anche il capoverso 4 è stralciato perché aveva senso soltanto in relazione all’OAlle vigente, laddove si doveva definire un meccanismo di riduzione e di aumento delle aliquote di indennità. Ciò non è più il caso poiché la nuova OAlle prevede soltanto la possibilità di applicare riduzioni.
Articolo 16 Diritto ai contributi
L’articolo 16 è aggiunto ex novo e contiene gli aspetti fondamentali del diritto agli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del capitolo 3.
La disposizione al capoverso 1, secondo cui solo le organizzazioni di allevamento riconosciute hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla sezione 2, a livello di contenuti riprende il capoverso 1 dell’articolo 14a dell’OAlle vigente. La soglia minima di 50 000 franchi l’anno per organizzazione di allevamento di cui al capoverso 2 è stata ripresa dall’OAlle vigente (art. 22 cpv. 1).
Il capoverso 3 stabilisce che i contributi per la tenuta del libro genealogico di cui agli articoli 18 e 19 sono versati soltanto se per la medesima razza vengono versati anche aiuti finanziari di cui all’articolo 20 e viceversa. Un’organizzazione di allevamento per una razza non può presentare una domanda di aiuti finanziari soltanto per la tenuta del libro genealogico né soltanto per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche per una razza. Per poter essere sostenuta mediante aiuti finanziari della Confederazione l’organizzazione di allevamento deve essere attiva sia nell’ambito della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche sia in quello della tenuta del libro genetico.
Articolo 17 Programma zootecnico Il presente articolo è stato aggiunto ex novo.
Il sistema di promozione dell’allevamento della Confederazione viene adeguato in vista dell’attuazione dell’articolo 141 D-LAgr e della «Strategia sull’allevamento 2030». Oggi gli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali vengono erogati senza verificare l’efficacia della loro inclusione nel programma zootecnico. Tuttavia, la tenuta del libro genealogico e la registrazione delle caratteristiche zootecniche sono elementi fondamentali di un programma zootecnico e costituiscono la base per la stima dei valori genetici che, a loro volta, sono utilizzati dagli allevatori per selezionare i migliori animali genitori. Passando da esami funzionali predefiniti alla registrazione di un numero variabile di caratteristiche zootecniche, le organizzazioni di allevamento possono determinare autonomamente quelle rilevanti per i loro programmi zootecnici. Ciò agevola il sostegno a favore del rilevamento di nuovi dati, come ad esempio quelli sulla salute dell’animale o sulle emissioni di metano.
L’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr stabilisce che gli aiuti finanziari nell’ambito del programma zootecnico (contributi per la tenuta del libro genealogico e per la valutazione delle caratteristiche zootecniche; art. 18-20) possono essere versati purché si tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere.
Per registrare l’efficacia dei programmi zootecnici nei cinque ambiti succitati, le loro caratteristiche sono state valutate, in collaborazione con le organizzazioni di allevamento, assegnando un punteggio di 0 (nessuna efficacia), 1 (efficacia bassa), 3 (efficacia media) e 5 (efficacia elevata). La somma dei punti in ciascun ambito indica la rispettiva efficacia potenziale del programma zootecnico. L’adegua-
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tezza di un programma zootecnico è data dal rapporto tra il punteggio più basso e quello più alto, basandosi su un’interpretazione di «efficienza adeguata» secondo il D-LAgr nel senso di un programma zootecnico con un’efficienza bilanciata in tutti gli ambiti in questione. Per tutte le specie animali, gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono concessi soltanto ai programmi zootecnici con un’adeguatezza pari ad almeno 0,2. Tutti i programmi zootecnici attualmente finanziati dalla Confederazione raggiungono questa soglia minima.
L’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr non prevede deroghe all’esigenza di un’efficacia adeguata dei programmi zootecnici negli ambiti della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere. Durante i lavori svolti congiuntamente con le organizzazioni di allevamento era stato proposto di dispensare dall’esigenza di adeguatezza i programmi zootecnici per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», che attualmente danno diritto ad aiuti finanziari, sostenendo che in tal modo le organizzazioni di allevamento interessate avrebbero avuto l’opportunità di sviluppare il loro programma zootecnico gradualmente, iniziando da poche caratteristiche zootecniche. Nei programmi zootecnici a scopo di conservazione, l’obiettivo è innanzitutto accrescere la popolazione. Una selezione eccessiva è in contrasto con questo obiettivo. Tuttavia, poiché un’adeguatezza di 0,2 può essere assolutamente raggiunta anche con un’unica caratteristica, l’applicazione di tale soglia minima non è un limite per i programmi zootecnici a scopo di conservazione. Nel momento in cui tali programmi includono diverse caratteristiche, è opportuno che anche per essi debba essere considerata l’adeguatezza minima. Per i programmi zootecnici a scopo di conservazione tale aspetto è particolarmente importante, onde accrescere la popolazione della razza in questione e, attraverso un allevamento adeguato, trovare allevatori interessati e disposti a creare nonché rifornire una corrispettiva nicchia di mercato.
L’UFAG controlla periodicamente l’adeguatezza minima di 0,2. In particolare, quando nel programma zootecnico e nell’allegato 1 vengono aggiunte nuove caratteristiche zootecniche è necessario verificare se i programmi zootecnici sostenuti soddisfano ancora l’esigenza dell’adeguatezza minima di 0,2. L’UFAG si riserva inoltre il diritto di modificare o rendere più severa la valutazione dell’adeguatezza (tipo di valutazione e valutazione delle singole caratteristiche), al fine di aumentare l’efficienza dei programmi zootecnici in uno o più ambiti (redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute o benessere degli animali). Ad esempio, nella valutazione effettuata finora un programma zootecnico non può essere valutato negativamente in termini di efficacia in uno degli ambiti menzionati. In base all’attuale valutazione dei programmi zootecnici, tutti quelli già promossi continueranno a essere presi in considerazione nel nuovo sistema di promozione, anche se alcuni vi rientreranno a malapena. La valutazione dei programmi zootecnici sarà modificata nei prossimi anni e quelli che già oggi adempiono le esigenze in maniera appena sufficiente devono prepararsi di conseguenza ed essere meglio calibrati sull’efficacia nei cinque ambiti menzionati (registrare e valutare ulteriori caratteristiche zootecniche e relativa efficacia). Inoltre, i programmi zootecnici relativi agli animali da reddito svizzeri devono essere impostati in modo da fornire un contributo al sistema alimentare svizzero.
I programmi zootecnici delle organizzazioni di allevamento vengono integrati nella decisione di riconoscimento. Questa modifica si applica al momento dell’ulteriore riconoscimento delle organizzazioni di allevamento secondo il nuovo diritto (cfr. commento art. 50).
I programmi zootecnici attuali sono consultabili al link Programmi zootecnici – Homepage (admin.ch).
Articolo 18 Tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Stabilisce le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo. Nell’OAlle vigente tali condizioni erano fissate agli articoli 15-21.
Le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico che vengono riprese nel presente articolo sono le seguenti: l’animale deve essere iscritto nel libro genealogico, i suoi genitori e
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nonni devono essere iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza e la sua percentuale di sangue della relativa razza deve ammontare ad almeno l’87,5 per cento (cpv. 1 lett. a-c). In tal modo un animale è considerato di razza pura secondo le norme dell’International Committee for Animal Recording (ICAR), l’organismo internazionale che definisce gli standard operativi per la raccolta dei dati del controllo funzionale. Nel presente articolo queste condizioni vengono estese agli equidi. In analogia alle altre specie animali, in futuro per gli equidi il contributo per la tenuta del libro genealogico sarà versato per giumente e stalloni, non più per i puledri.
Gli animali castrati sono esclusi dal contributo per la tenuta del libro genealogico (cpv. 1 lett. d). Il contributo è versato soltanto agli animali iscritti nel libro genealogico che possono essere utilizzati per la riproduzione e sono potenziali candidati alla selezione.
Inoltre, per ogni specie animale è fissata la condizione di un’età minima oppure di una nascita o rimonta iscritta nel libro genealogico. Ciò garantisce che il contributo per la tenuta del libro genealogico venga versato solo per animali da allevamento e non anche per quelli da macello (cpv. 2).
Gli animali iscritti nel libro genealogico morti, dei quali si utilizza sperma o ovuli congelati, non vengono sostenuti. Il contributo è versato solo a quelli in vita almeno il primo giorno del periodo di riferimento (cpv. 1 lett. a). Oltretutto sarebbe difficile per l’UFAG svolgere un controllo. Come potrebbe verificare le scorte di sperma o di ovuli? Sarebbe sufficiente utilizzare una dose di sperma di un toro? Quale sarebbe il limite per poter versare i contributi per la tenuta del libro genealogico?
Un’altra condizione è che nel periodo di riferimento l’animale deve avere almeno una caratteristica zootecnica registrata secondo l’articolo 20 (cpv. 1 lett. d). L’animale deve partecipare attivamente a un programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento. Questa disposizione renderebbe superflua la prima parte della lettera a perché le caratteristiche zootecniche possono essere registrate solo su animali in vita o appena macellati. Tuttavia, l’esigenza di cui alla lettera a è importante in relazione al capoverso 3 (v. sotto).
In analogia all’articolo 22 capoverso 9 dell’OAlle vigente, il capoverso 3 disciplina un’eccezione. In singoli casi può succedere che durante un determinato periodo gli animali da allevamento non diano discendenti, ad esempio, se vi sono problemi di salute o di fertilità. Affinché questi animali abbiano comunque diritto ai contributi per la tenuta del libro genealogico o non perdano il diritto già acquisito, l’esigenza di una caratteristica registrata non si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo se per un animale non è documentata una monta o una nascita in tali periodi di riferimento. Ciò consente agli animali da allevamento, soprattutto nei programmi zootecnici di portata più piccola, di essere lasciati «a riposo» per un massimo di due periodi di riferimento se, ad esempio, in questi programmi zootecnici di portata più piccola vengono registrate solo le caratteristiche zootecniche associate alla riproduzione. In questo caso la disposizione del capoverso 1 lettera a è importante, ossia gli animali devono essere in vita per avere diritto ad aiuti finanziari.
Il capoverso 4 riprende l’articolo 22 capoverso 8 dell’OAlle vigente.
Articolo 19 Contributi per la tenuta del libro genealogico per le api Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Le condizioni per ottenere contributi per la tenuta del libro genealogico per le api sono disciplinate in un articolo separato utilizzando la formulazione specifica adattata alla biologia di riproduzione delle api. Nei contenuti sono però identiche a quelle delle altre specie di cui all’articolo 18. Nell’OAlle vigente le condizioni per le api erano stabilite all’articolo 21.
A differenza di quanto prescritto dal diritto vigente, le condizioni relative alla purezza della razza e all’ascendenza si applicano ora anche alle regine e alle regine fucaiole iscritte nel libro genealogico (cpv. 1). La formulazione riprende quella delle condizioni per ottenere contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 29).
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Com’è il caso per le altre specie animali, anche le regine o le regine fucaiole devono avere un’età minima, essere in vita almeno il primo giorno del periodo di riferimento e avere almeno una caratteristica zootecnica registrata di cui all’allegato 1 numero 2 (cpv. 1 lett. d).
I capoversi 3-5 riprendono, per analogia, i capoversi 3-5 dell’articolo 18.
Articolo 20 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche Questo nuovo articolo fissa le disposizioni di base sugli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche.
Si applica il seguente principio: siccome la stima dei valori genetici è fondamentale per l’attuazione di programmi zootecnici, la registrazione delle caratteristiche zootecniche è sostenuta soltanto se è utilizzata ai fini della stima dei valori genetici. Fanno eccezione la genotipizzazione e le caratteristiche zootecniche registrate in base a metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente (cpv. 2 e 3). Un esempio è la registrazione della produzione di latte secondo l’ICAR, la quale prescrive ad esempio che le misurazioni devono essere effettuate su tutta la mandria e non solo sugli animali di un programma zootecnico. I dati registrati in questo modo non devono confluire in una stima dei valori genetici. La genotipizzazione è sostenuta con l’intero contributo, mentre le caratteristiche zootecniche registrate con metodi riconosciuti internazionalmente su singoli animali che non confluiscono nella stima dei valori genetici sono sostenute con metà del contributo. Per la genotipizzazione ciò significa che non è necessaria una stima genomica dei valori genetici. Le tipizzazioni possono quindi essere utilizzate semplicemente per il controllo dell’ascendenza o delle tare ereditare. Tuttavia, la tipizzazione deve essere effettuata con un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione a singolo nucleotide (tipizzazione SNP; SNP = single nucleotide polymorphism).
La stima dei valori genetici delle caratteristiche del programma zootecnico viene sostenuta con fondi pubblici. I valori genetici stimati possono essere pienamente efficaci solo se la graduatoria dei candidati alla selezione in base ai valori genetici può essere consultata in modo trasparente da tutti gli allevatori di un’organizzazione di allevamento, nonché da quelli che sono membri di un’altra organizzazione di allevamento o che non sono affiliati ad alcuna organizzazione di allevamento. In linea di principio, quindi, è opportuno che le organizzazioni di allevamento rendano accessibili al pubblico i valori genetici stimati. Poiché nei modelli statistici attualmente utilizzati per stimare i valori genetici, ad ogni animale dell’albero genealogico viene attribuito un valore genetico e un programma zootecnico può contenere molte caratteristiche, le organizzazioni di allevamento dovrebbero pubblicare milioni di valori genetici. Molti degli animali per i quali viene calcolato il valore genetico non sono più in vita. Pertanto, al capoverso 4 la pubblicazione dei valori genetici è limitata agli animali che entrano in considerazione come genitori, ovvero che sono di razza pura e in vita (candidati alla selezione). La pubblicazione è limitata agli allevatori interessati. Questi ultimi non sono solo i membri dell’organizzazione di allevamento, bensì tutti coloro che potrebbero utilizzare l’animale genitore in questione. Al capoverso 4 è impiegata l’espressione «resi accessibili» a indicare che non si tratta forzatamente di una pubblicazione. È sufficiente un elenco dei valori genetici nella rivista specializzata dell’organizzazione, nell’area riservata ai membri del suo sito web o in un’apposita applicazione mobile («app»), anche se si devono sostenere spese di abbonamento (proporzionate). È presumibile che un allevatore interessato non membro dell’organizzazione di allevamento sia in grado di versare questa quota. I valori genetici devono essere pubblicati almeno una volta all’anno. Per il primo periodo di riferimento con l’introduzione del nuovo sistema di promozione dell’allevamento, viene concesso un termine suppletivo di 90 giorni come periodo transitorio fino a quando i valori genetici dovranno essere resi pubblici per la prima volta secondo il nuovo sistema di promozione dell’allevamento. L’ultima frase del capoverso 4
stabilisce che anche le persone al di fuori della cerchia degli allevatori devono avere accesso, su richiesta, alle informazioni sui valori genetici stimati. La richiesta deve essere giustificata e la motivazione deve dimostrare un interesse legittimo. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di una ricerca sui progressi compiuti nel quadro di programmi zootecnici. Ogni volta che al capoverso 4 si parla di pubblicare o di rendere accessibili i valori genetici stimati s’intende anche la loro accuratezza.
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Al capoverso 5 è stabilito che la registrazione di una caratteristica zootecnica fa scattare il contributo, anche se la valutazione non è stata ancora effettuata. Il capoverso 6 stabilisce che la valutazione di una caratteristica zootecnica registrata deve avvenire entro un anno dalla sua registrazione. La data in cui vengono effettuate le valutazioni durante il periodo di riferimento è irrilevante. Le caratteristiche zootecniche del periodo di riferimento che per motivi legati alle tempistiche non hanno potuto essere incluse nell’ultima valutazione devono essere valutate entro l’anno successivo. Non importa in quale periodo di riferimento vengono effettate. In caso contrario, i contributi già versati per la registrazione e la valutazione devono essere restituiti.
Per la valutazione delle caratteristiche zootecniche si considera lo stato prima della plausibilizzazione dei dati della valutazione (ma dopo la plausibilizzazione dei dati ai fini della registrazione nella banca dati). Se viene effettuata la registrazione delle caratteristiche, cioè se vengono inserite nella banca dati, significa che hanno superato la fase della plausibilizzazione. Tuttavia, queste misurazioni non possono adempiere le esigenze per la valutazione e non vengono quindi prese in considerazione. Sono comunque indennizzate dalla Confederazione perché quando si effettua la registrazione delle caratteristiche non si conoscono ancora gli standard di qualità dei dati ai fini della valutazione e i costi di registrazione sono sorti in buona fede. L’UFAG verificherà a campione l’assenza di misurazioni registrate delle caratteristiche zootecniche mediante controlli di plausibilità prima della stima dei valori genetici. Il numero di fenotipi registrati dichiarati nei conteggi delle organizzazioni di allevamento e le dimensioni dei sistemi di equazioni delle stime dei valori genetici serviranno come punti di riferimento.
Articolo 21 Caratteristiche zootecniche, aliquote d’indennità per gli aiuti finanziari e rispettiva modifica Il presente articolo riprende in parte le disposizioni dell’articolo 22 dell’OAlle vigente. La prima parte del capoverso 1 vigente viene spostata all’articolo 16 capoverso 2. Nella seconda parte del capoverso viene eliminata la seguente disposizione: «se un’organizzazione o un’impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta». Essa è infatti superflua perché le organizzazioni di allevamento riconosciute sono le uniche beneficiarie degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche cui fa riferimento il presente articolo.
I capoversi 3 e 4 del presente articolo riprendono il capoverso 3 dell’articolo 22 dell’OAlle vigente. Il capoverso 4 dell’OAlle vigente, secondo cui gli aiuti finanziari possono essere computati soltanto per gli animali i cui proprietari sono membri attivi dell’organizzazione di allevamento è stato stralciato. Ciò consente alle organizzazioni di allevamento, ad esempio, di conteggiare anche caratteristiche zootecniche rilevate su animali ibridi. Questi ultimi in genere non vengono iscritti o menzionati nel libro genealogico (p.es. nei programmi di allevamento di suini), ma nell’allevamento dei suini in particolare, l'obiettivo effettivo dei programmi è proprio quello di ottimizzare le prestazioni di questi animali, la cui carne è destinata al consumo. I programmi di incrocio di solito mirano a ottimizzare le prestazioni degli animali di razza pura di partenza in vista delle prestazioni dell'incrocio. Proprio per questo motivo, è essenziale che tali programmi zootecnici possano beneficiare di un aiuto finanziario per la registrazione delle caratteristiche zootecniche degli animali ibridi, alla stregua della registrazione di caratteristiche zootecniche nel quadro di programmi di allevamento di animali di razza pura. Un altro esempio è il sostegno dei dati dei macelli mediante aiuti finanziari. Al momento della macellazione, cioè al momento della registrazione delle caratteristiche zootecniche quali il peso o la qualità della carcassa, gli animali appartengono ai macelli. Tuttavia, dovrebbe essere possibile utilizzare nei programmi zootecnici queste preziose informazioni, che probabilmente aumenteranno notevolmente in futuro in vista della digitalizzazione dei macelli, e sostenerle mediante aiuti finanziari.
I capoversi 1 e 2 sono stati aggiunti ex novo in ragione del nuovo sistema di promozione. In collaborazione con le organizzazioni di allevamento relative a una specie animale è stato stilato un elenco delle caratteristiche zootecniche attualmente elaborate dalle organizzazioni di allevamento e delle aliquote d’indennità per la tenuta del libro genealogico per animale nonché per la registrazione e la valutazione
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delle caratteristiche, per misurazione. Le aliquote sono state fissate sulla base della contabilità finanziaria e, se disponibile, dalla contabilità aziendale delle organizzazioni di allevamento. Le aliquote d’indennità e le caratteristiche zootecniche sono elencate nel nuovo allegato 1 (cpv. 1). Per quanto riguarda le caratteristiche zootecniche, è riportata una tabella con le caratteristiche zootecniche di ogni specie. L'UFAG può modificare l'allegato 1. Ciò potrebbe rendersi necessario per i seguenti motivi.
– Il Parlamento decide in merito al credito per l’allevamento di animali. I contributi massimi per ciascuna specie sono stabiliti all’articolo 15 dell’OAlle e non possono essere superati. Il Consiglio federale decide quindi la ripartizione del credito per l’allevamento tra le specie animali da reddito. Le indennità (V) che un’organizzazione di allevamento riceve sono calcolate moltiplicando il numero di misurazioni (mi) per l’aliquota d’indennità (ai) globalmente per tutte le caratteristiche (t) del programma zootecnico, ossia:
𝑉 𝑚 ∗ 𝑎 𝑚 ∗ 𝑎 ⋯ 𝑚 ∗ 𝑎 𝑚 ∗𝑎
Se i fondi destinati a una determinata specie non sono sufficienti per soddisfare le esigenze finanziarie (Vtotale) di tutti i programmi zootecnici, le singole indennità (V) vengono ridotte proporzionalmente. Questa procedura dimostra che l’applicazione di questa formula è un processo matematico e tecnico che consente di regolamentare le indennità in un allegato dell’OAlle che può essere adeguato dall’UFAG. – Le aliquote d’indennità per ogni registrazione delle caratteristiche zootecniche sono calcolate sulla base dei costi netti dei dati contabili (d’esercizio) delle organizzazioni di allevamento e quindi hanno anche un carattere tecnico.
– Secondo la «Strategia sull’allevamento 2030» e il messaggio sulla PA22+, il nuovo sistema di promozione dell’allevamento deve essere flessibile integrando in tempi brevi gli sviluppi e i progressi nel settore dell’allevamento. La regolamentazione delle aliquote d’indennità in un allegato dell’OAlle, che può essere adeguato dall’UFAG, assicura tale flessibilità in quanto consente di estendere il diritto ad aiuti finanziari a registrazioni di nuove caratteristiche zootecniche sviluppate dalle organizzazioni di allevamento prevedendo anche le rispettive aliquote d’indennità.
– Anche se il Consiglio federale utilizzasse l’OAlle per decidere le aliquote per ogni misurazione registrata di una caratteristica zootecnica, la sua decisione tangerebbe solo il rapporto relativo tra le aliquote e non le indennità in termini assoluti. Questo perché quando le risorse finanziarie disponibili per sostenere i programmi zootecnici di una specie si rivelano insufficienti, le aliquote vengono ridotte proporzionalmente. La regolamentazione delle aliquote nell’ordinanza del Consiglio federale non sarebbe così rigorosa come sembra.
Per questi motivi la ripartizione dei fondi in relazione a una singola specie viene disciplinata come specifica tecnica in un allegato dell’OAlle che può essere modificato dall’UFAG.
Nell’OAlle vigente le aliquote forfettarie per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali per categoria zootecnica erano stabilite negli articoli 15-21. Dato il nuovo sistema di promozione questi articoli non sono ripresi così come formulati nell’OAlle vigente, ma vengono sostituiti dagli articoli 18-20 nonché dall’allegato 1.
Le organizzazioni di allevamento possono presentare all’UFAG una domanda di modifica delle caratteristiche zootecniche o delle aliquote d’indennità (cpv. 2). Ciò è il caso, ad esempio, se un’organizzazione di allevamento ha elaborato una nuova caratteristica zootecnica e vuole che venga inclusa tra quelle che danno diritto ad aiuti finanziari, oppure se le aliquote vanno adeguate a causa di un rincaro. In questi casi l’UFAG verifica,
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– nel caso di una domanda di iscrizione di una nuova caratteristica zootecnica, se la sua registrazione è conforme a criteri internazionali e scientifici;
– nel caso di una domanda di modifica di una caratteristica zootecnica già sostenuta, se la modifica è conforme a criteri internazionali e scientifici nonché se allo stesso tempo apporta un miglioramento a livello di efficienza.
In entrambi i casi l’UFAG decide sia sull’iscrizione della caratteristica zootecnica nell’allegato 1 sia sulla modifica della caratteristica zootecnica nell’allegato 1. Consulta le organizzazioni di allevamento della specie in questione e tiene conto del loro parere nella sua decisione. Va notato che una caratteristica zootecnica che dà diritto ad aiuti finanziari non deve necessariamente essere utilizzata e conteggiata da tutte le organizzazioni di allevamento.
Secondo gli articoli 1 e 6 LSu gli aiuti finanziari possono essere versati soltanto se conseguono lo scopo in modo economico ed efficace nonché se il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. L’utilizzo efficiente degli aiuti finanziari è quindi un imperativo ai sensi della LSu. Ciò vale anche per gli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Le aliquote d’indennità e le caratteristiche zootecniche di cui all'allegato 1 devono pertanto essere oggetto di una verifica regolare da parte dell'UFAG. Se da tale verifica emerge la necessità di intervenire, si procede a adeguare le aliquote d’indennità o a stralciare singole caratteristiche zootecniche.
Titolo prima dell’articolo 22: Sezione 3: Conservazione delle razze svizzere Il vigente capitolo 4 diventa la nuova sezione 3 del capitolo 3. Inoltre, il titolo è formulato menzionando la conservazione delle razze svizzere in generale.
Art. 22 Tipi di contributi e pubblicazione Il presente articolo riprende l’articolo 23 dell’OAlle vigente.
Al capoverso 2 sono apportate alcune modifiche formali.
Secondo l’OAlle vigente, un’organizzazione di allevamento per essere riconosciuta doveva eseguire esami funzionali (nuova OAlle: registrazione delle caratteristiche zootecniche) e stime dei valori genetici o valutazioni genetiche (nuova OAlle: stima dei valori genetici, fermo restando che la valutazione genetica non è più ammessa) oltre che tenere il libro genealogico per la razza in questione. Ai sensi della nuova OAlle la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono obbligatorie soltanto se l’organizzazione di allevamento richiede aiuti finanziari a tal fine. Se non fa domanda di aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, l’organizzazione di allevamento può essere riconosciuta solo per la tenuta del libro genealogico (cfr. commento art. 3). Un’organizzazione di allevamento che viene sostenuta con contributi per misure di conservazione o progetti di ricerca deve, secondo la Confederazione, esercitare attività zootecniche come prescritto nell’OAlle vigente. Ciò include la tenuta dei libri genealogici nonché la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Il capoverso 3 stabilisce quindi che gli aiuti finanziari per i progetti di conservazione delle razze svizzere e per la gestione di banche genetiche nazionali possono essere versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta solo se questa riceve allo stesso tempo aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» non rientrano in questa disposizione, poiché vengono versati tramite le organizzazioni di allevamento agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 32.
Articolo 23 Razza svizzera Il presente articolo riprende il capoverso 1 dell’articolo 23a dell’OAlle vigente.
Articolo 24 Razza il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»
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Il presente articolo riprende i capoversi 2-4 dell’articolo 23a dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato, fatti salvi alcune piccoli adeguamenti formali. Al capoverso 3 la cifra 0.501 è sostituita da 0.500 poiché data la precedente formulazione dei capoversi 2 e 3 «valori dell’indice globale >=0.5 e <0.501» era escluso, non volutamente, dalla disposizione.
Articolo 25 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali Il presente articolo riprende l’articolo 23b dell’OAlle vigente.
Viene eliminato il capoverso 2 vigente secondo cui i fondi per progetti di ricerca non utilizzati possono essere impiegati per progetti di conservazione e per la gestione di banche dati nazionali (cfr. commento art. 12).
Il nuovo capoverso 2 riprende il capoverso 3 dell’articolo 23b dell’OAlle vigente. Le disposizioni relative alle organizzazioni riconosciute sono stralciate perché la possibilità di riconoscimento di organizzazioni per l’esecuzione di progetti di conservazione non è più prevista dalla nuova OAlle (cfr. commento art. 3). Oltre agli aventi diritto ad aiuti finanziari per progetti di conservazione sono aggiunti i gestori di banche genetiche quali aventi diritto alle rispettive indennità (cpv. 2 lett. b).
La disposizione del capoverso 4 dell’articolo 23b dell’OAlle vigente è coperta dall’articolo 14 capoverso 2 della nuova OAlle perciò non deve essere ripetuta.
Articolo 26 Gestione di banche genetiche nazionali Il presente articolo riprende l’articolo 23bbis dell’OAlle vigente senza alcuna modifica dei contenuti.
Articolo 27 Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali Il presente articolo riprende l’articolo 23bter dell’OAlle vigente senza alcuna modifica dei contenuti.
Articolo 28 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini Il presente articolo riprende l’articolo 23d dell’OAlle vigente.
Al capoverso 1 lettera a viene stralciata la menzione dell’animale nel libro genetico perché non corrisponde allo scopo di questa condizione per il versamento degli aiuti finanziari. Gli aiuti finanziari per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» devono essere versati solo per gli animali iscritti nel libro genealogico.
Per quanto concerne la condizione relativa al grado di consanguineità del discendente nato vivo, oltre al grado di consanguineità che si basa sull’albero genealogico, viene data la possibilità di utilizzare il grado di consanguineità fondato sul genoma (cpv. 2 e art. 31) che va calcolato in base alla tipizzazione del singolo nucleotide con almeno 10 000 SNP. Il grado di consanguineità che si basa sull’albero genealogico, dal canto suo, oltre ad almeno tre generazioni, deve considerare tutte le generazioni esistenti. Questa aggiunta è stata fatta perché dopo l’introduzione, il 1° gennaio 2023, dei contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» è emerso che in alcuni casi si è abusato di questa disposizione omettendo di considerare le generazioni esistenti nel calcolo del grado di consanguineità. L’articolo 31 illustra il calcolo del grado di consanguineità.
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Al capoverso 3 le condizioni che devono essere adempiute dagli animali femmine iscritti nel libro genealogico sono state allineate a quelle relative al contributo per la tenuta del libro genealogico. Gli animali femmine considerati devono quindi adempiere le condizioni di cui all’articolo 18 capoversi 1-3. Per la purezza della razza delle Franches Montagnes va inoltre osservato l’articolo 12 capoverso 4.
Infine, ai capoversi 1, 2 e 5 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 29 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: esigenze per il versamento degli aiuti finanziari per le api Il presente articolo riprende l’articolo 23e dell’OAlle vigente.
Analogamente all’articolo 28, al capoverso 1 lettera a viene stralciata la menzione della regina o della regina fucaiola nel libro genealogico (cfr. commento art. 28). Inoltre, al capoverso 2 vengono apportati gli stessi adeguamenti di quelli all’articolo 28 per quanto concerne il grado di consanguineità. Lo stesso vale per il capoverso 3 per gli animali femmine iscritti nel libro genealogico. Qui, inoltre, viene eliminata l’esigenza relativa all’esecuzione di un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto. Nella nuova OAlle, infatti, non si disciplinano più gli esami funzionali. Infine, nel titolo nonché ai capoversi 1-3 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 30 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: importo degli aiuti finanziari Il presente articolo riprende l’articolo 23c dell’OAlle vigente.
Le aliquote di contributo ai capoversi 2 e 3 sono arrotondate.
Al capoverso 5 viene aggiornato il rimando ai contributi per analisi del DNA e genotipizzazioni. L’articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2 ivi menzionato, che disciplinava il contributo per l’allevamento di api mellifere per la tenuta del libro genealogico per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA, non esiste più nella nuova OAlle. Ora le genotipizzazioni possono essere sostenute dalla Confederazione mediante gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Pertanto, viene inserito un rimando all’articolo 20.
Infine, ai capoversi 1-5 vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Articolo 31 Grado di consanguineità
Il presente articolo è stato aggiunto ex novo e disciplina il calcolo del grado di consanguineità.
Articolo 32 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»: versamento degli aiuti finanziari
Il presente articolo riprende l’articolo 23f dell’OAlle vigente. Vengono apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico e viene modificata la suddivisione in capoversi dell’articolo.
Titolo prima dell’articolo 33 Il capitolo 5 dell’OAlle vigente diventa la sezione 4 del capitolo 3. Inoltre «progetti di ricerca» è sostituito da «progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento» (cfr. commento 33).
Articolo 33 Il presente articolo riprende l’articolo 25 dell’OAlle vigente.
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Nei punti pertinenti viene precisato che i progetti di ricerca sono limitati nel tempo. Si tratta di un adeguamento formale. Come i progetti per la conservazione delle razze svizzere, anche i progetti di ricerca devono avere un orizzonte temporale limitato. Un progetto deve comportare uno sviluppo limitato nel tempo o un ulteriore sviluppo correlato alla sua attuazione, in modo che l'effetto di questo sviluppo o ulteriore sviluppo si protragga oltre la durata del progetto, ossia che possa successivamente confluire nelle «attività di routine».
I progetti di ricerca sostenuti finanziariamente possono avere come obiettivo la conservazione delle risorse zoogenetiche o delle razze, indipendentemente dall'origine o dallo stato di minaccia delle razze. Possono anche includere la ricerca applicata in campo zootecnico non finalizzata alla conservazione delle razze o delle risorse zoogenetiche. Ad esempio, un progetto può anche includere lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione per la stima dei valori genetici, lo sviluppo di nuove caratteristiche zootecniche o il miglioramento di altri elementi di un programma zootecnico. Anche l’articolo 141 capoverso 3 lettera c D-LAgr lo ribadisce. I progetti di ricerca possono sostenere sia misure per la conservazione delle razze svizzere sia la gestione di programmi zootecnici che prevedano la tenuta di un libro genealogico nonché la registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche. Il termine «risorse zoogenetiche», quindi, non copre più sufficientemente i possibili contenuti di un progetto di ricerca. Pertanto, il termine «progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche» è sostituito da «progetti di ricerca nel settore dell’allevamento». Questa modifica terminologica è dettata anche dal motivo seguente.
L’articolo 141 capoverso 4 D-LAgr stabilisce che il Consiglio federale può fissare requisiti suppletivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere di conseguenza aiuti finanziari maggiori per i provvedimenti di cui all’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr.
In futuro, pertanto, sarà possibile sostenere anche progetti di ricerca che prevedano l'ulteriore sviluppo di programmi zootecnici efficaci in almeno uno dei cinque ambiti menzionati. I progetti potranno essere incentrati, ad esempio, sull’elaborazione di nuove caratteristiche zootecniche, con l'obiettivo di farle confluire negli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, oppure sull’intensificazione della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche già sostenute mediante i corrispettivi aiuti finanziari. Sarà possibile sostenere anche lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione o il miglioramento di quelli esistenti. Un progetto di ricerca nel settore dell’allevamento è sempre orientato all’applicazione e deve contemplare l’implementazione dei risultati nella pratica associata alla creazione di valore aggiunto.
In vista dell’attuazione dell’articolo 141 capoverso 4 D-LAgr a livello di ordinanza, il contributo massimo annuale per progetti di ricerca viene aumentato da 500 000 franchi a 1 milione (cpv. 1). L’aumento è compensato a livello degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche.
I possibili beneficiari degli aiuti finanziari restano gli stessi. Le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali o cantonali possono presentare domande per progetti di ricerca (cpv. 2). I progetti finalizzati a sviluppare ulteriormente programmi zootecnici efficaci in almeno uno dei cinque ambiti menzionati possono, ovviamente, essere realizzati da organizzazioni di allevamento riconosciute. Se il richiedente di un progetto di questo tipo è un istituto di una scuola universitaria federale o cantonale, l'organizzazione di allevamento che svolge il programma zootecnico in questione deve essere partner a livello di attuazione o almeno dichiarare per iscritto la sua intenzione di implementare i risultati del progetto.
Come per gli aiuti finanziari per progetti per la conservazione delle razze svizzere e per la gestione di banche genetiche nazionali, al capoverso 3 viene stabilito che gli aiuti finanziari per progetti di ricerca sono versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta soltanto se allo stesso tempo questa riceve anche aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (cfr. commento art. 22 cpv. 3).
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Vengono inoltre apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.
Titolo prima dell’articolo 34 Viene introdotto un nuovo capitolo 4 «Utilizzo di dati per scopi scientifici».
Articolo 34 Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Secondo l’articolo 146b D-LAgr, le organizzazioni sostenute mediante aiuti finanziari per misure zootecniche devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici. Il Consiglio federale disciplina il tipo, la portata e l’utilizzo dei dati.
Nell’OAlle si stabilisce che le organizzazioni di allevamento riconosciute, sostenute mediante aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 18-20), per progetti di conservazione (art. 22 cpv. 1 lett. a), per la gestione di banche genetiche nazionali (art. 22 cpv. 1 lett. b) o per progetti di ricerca (art. 33), devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici (cpv. 1). Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 poiché le organizzazioni di allevamento non sono sostenute mediante questi aiuti finanziari. I dati devono essere messi a disposizione in forma anonimizzata, sia quelli riguardanti il singolo animale sia quelli riguardanti le aziende di allevamento interessate.
L’obbligo di mettere a disposizione i dati vige soltanto per il periodo in cui l’organizzazione di allevamento riceve uno o più contributi di cui sopra. L’obbligo di fornire i dati presuppone una richiesta. I possibili fruitori dei dati sono altre organizzazioni di allevamento riconosciute, istituti di scuole universitarie federali e cantonali nonché Agroscope (cpv. 2). Essi presentano la loro domanda di acquisizione dei dati direttamente all’organizzazione di allevamento interessata. Se questa si rifiuta di fornire i dati l’UFAG può revocarle il diritto ad aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza. L’unico motivo di rifiuto ammesso è il rischio di divulgazione di segreti d’affari o di fabbricazione dell’organizzazione di allevamento interessata (cpv. 3). Se l’organizzazione di allevamento nega la fornitura dei dati sebbene non vi sia alcun rischio di divulgazione, l’UFAG può revocarle il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, per progetti di conservazione, per la gestione di banche genetiche nazionali o per progetti di ricerca. L’organizzazione di allevamento che deve fornire i dati può richiedere un’indennità per le spese per la fornitura dei dati (cpv. 5). Questa deve basarsi sui costi effettivi generati dall’allestimento dei dati senza superarli. Vanno tenuti presenti gli aiuti finanziari della Confederazione per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Laddove possibile e opportuno, i dati per scopi scientifici vanno forniti gratuitamente.
Titolo prima dell’articolo 35 Il capitolo 6 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 5.
Articolo 35 Il presente articolo riprende l’articolo 25a dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato. Viene aggiornato il rimando alla LAgr perché la base legale dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino nel D-LAgr è disciplinata all’articolo 121.
Titolo prima dell’articolo 36
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Il capitolo 7 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 6.
Articolo 36 Esigenza del certificato di ascendenza Il presente articolo riprende l’articolo 26 dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato. Nel titolo e nei capoversi vengono apportati alcuni adeguamenti formali. Al capoverso 2 «cambiamento di proprietario» viene sostituito con «immissione in commercio» cosicché l’animale femmine non debba essere accompagnato da un certificato di ascendenza né in caso di cambiamento di proprietario né in caso di cambiamento del detentore all’interno del Paese (Svizzera o Principato del Liechtenstein; cfr. art. 2 lett. k).
Articolo 37 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio in Stati membri dell’UE o all’interno del Paese Nella nuova OAlle si fa una netta distinzione tra certificato di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese e certificato di ascendenza per l’immissione in commercio in Stati membri dell’UE (art. 41) o da Stati membri dell’UE all’interno del Paese (art. 37).
Ai sensi dell’OAlle, per «immissione in commercio all’interno del Paese» s’intende soltanto l’immissione in commercio entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein e non dall’estero verso la Svizzera o verso il Principato del Liechtenstein.
Nella nuova OAlle i certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese, peraltro già disciplinati nell’OAlle vigente, sono trattati negli articoli 38-41. Le organizzazioni di allevamento continueranno quindi a rilasciare certificati per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati o embrioni, che devono contenere almeno i dati elencati agli articoli 38-41, ma possono essere allestiti liberamente e corredati di dati aggiuntivi.
In analogia al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7177 e al Regolamento delegato (UE) 2017/19408, il nuovo articolo 37 stabilisce che, per l'immissione in commercio di animali da allevamento e materiale genetico dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein (interno del Paese) verso gli Stati membri dell'UE e dagli Stati membri dell'UE all’interno del Paese, i certificati di ascendenza devono corrispondere ai modelli riportati nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato precedentemente citati. A tal fine, nell’OAlle è stato inserito un rimando statico a questi due regolamenti (cpv 1). L’obiettivo è ridurre ulteriormente gli ostacoli al commercio. Per gli animali da allevamento della specie equina il certificato di ascendenza è parte del passaporto per equide e quindi anche il certificato di ascendenza secondo il modello dell’UE (cpv. 2). Ciò corrisponde anche al Regolamento delegato (UE) 2017/1940. In futuro, pertanto, le organizzazioni di allevamento svizzere integreranno nel passaporto per equide due certificati di ascendenza: quello per l'immissione in commercio nell’UE e quello per l’immissione in commercio all’interno del Paese (cfr. commento art. 38). Anche se al momento del rilascio del passaporto non è ancora noto se l’equide sarà immesso in commercio nell’UE nel corso della sua vita, il certificato di ascendenza dovrà sempre essere rilasciato in conformità del modello dell’UE. In questo modo si garantisce che in caso di esportazione sia disponibile il certificato di ascendenza richiesto per l’UE. Va inoltre tenuto presente che i sigilli di un passaporto per equide rilasciato non possono essere aperti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali da riproduzione e i loro prodotti germinali, GU L 109 del 26.4.2017, pagg. 9-63; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/761, GU L 162 del 10.5.2021, pagg. 46-49. Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e la forma dei certificati genealogici per gli equidi di razza pura rilasciati nell'ambito del documento unico di identificazione a vita per gli equidi, GU L 275 del 25.10.2017, pagg. 1-8.
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Articolo 38 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina Il presente articolo riprende l’articolo 27 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta dei certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese.
Inoltre, al capoverso 1 vengono apportate le modifiche seguenti.
– Stralcio della lettera e secondo l’OAlle vigente. Il genere dell’identificazione è prescritto dall’articolo 10 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401).
– Alla nuova lettera e, in analogia all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1), «identificazione» è sostituito con «numero d’identificazione» (numero di marca auricolare).
– Alla nuova lettera k «numero di registrazione nel libro genealogico» è sostituito con «numeri d’identificazione». Oltre ai numeri d’identificazione dei genitori e dei nonni le organizzazioni di allevamento possono liberamente indicare anche i loro numeri di registrazione nel libro genealogico.
– Per tener conto della nuova terminologia relativa al nuovo sistema di promozione dell’allevamento, alla nuova lettera l «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche» e «valori genetici e valutazioni genetiche» con «valutazioni delle caratteristiche zootecniche».
– Alla nuova lettera m viene precisato che anche eventuali tare ereditarie dell’animale vanno riportate nel certificato. Si tratta di un adeguamento formale. Infatti, già nell’OAlle vigente è prescritto che le organizzazioni di allevamento devono dare comunicazione agli allevatori degli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie. Nel commento alla modifica dell’OAlle inserita nel Pacchetto di ordinanze agricole 2021, in cui era stata aggiunta la comunicazione agli allevatori, si affermava già che ciò includeva, ad esempio, la dichiarazione sul certificato di ascendenza. L’interpretazione del termine «tare ereditarie» è almeno in parte di competenza delle organizzazioni di allevamento. Certamente include le tare ereditarie letali e quelle che comportano una significativa riduzione del benessere o della salute degli animali.
In un nuovo capoverso 2, armonizzato con la legislazione europea nel settore dell’allevamento, viene data la possibilità alle organizzazioni di allevamento di pubblicare i risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche su un sito Internet accessibile al pubblico e di includere un riferimento al sito Internet nel certificato di ascendenza anziché registrare i risultati nel certificato di ascendenza. In questo modo si garantisce che le informazioni siano aggiornate. Inoltre, per programmi zootecnici di ampia portata la pubblicazione dei risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche nel certificato d’ascendenza è molto dispendiosa.
Articolo 39 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese di animali da allevamento della specie equina Il presente articolo riprende l’articolo 28 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta dei certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese. Analogamente al certificato di ascendenza per l’immissione in commercio in uno Stato membro dell’UE ai sensi dell’articolo 37, anche il certificato di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese è parte del passaporto per equide (cpv. 1). Entrambi i certificati rimangono nel passaporto per equide anche se l’animale in questione viene esportato in uno Stato membro dell’UE.
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Al capoverso 2 vengono apportate le modifiche seguenti.
– In analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera k nella nuova lettera e viene menzionato soltanto il numero d’identificazione (Universal Equine Life Number (UELN)). Oltre ai numeri d’identificazione dei genitori e dei nonni le organizzazioni di allevamento possono liberamente indicare anche i loro numeri di registrazione nel libro genealogico. La lettera c secondo l’OAlle vigente è stralciata perché è coperta dalla nuova lettera e. Sempre per quanto riguarda la nuova lettera e va altresì sottolineato che il numero d’identificazione della madre di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d n 2 dell’OAlle è già un’indicazione obbligatoria nel passaporto per equide.
– Per tener conto della nuova terminologia relativa al nuovo sistema di promozione dell’allevamento, alla lettera i «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche».
– Alla nuova lettera j viene fatta la stessa precisazione di cui all’articolo 38 capoverso 1 lettera m concernente le tare ereditarie.
In un nuovo capoverso 3, in analogia all’articolo 38 capoverso 2, viene data la possibilità alle organizzazioni di allevamento di pubblicare i risultati della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche su un sito Internet accessibile al pubblico e di includere un riferimento al sito Internet nel certificato di ascendenza anziché registrare i risultati nel certificato di ascendenza.
Articolo 40 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese di sperma e ovuli non fecondati di animali da allevamento Il presente articolo riprende l’articolo 29 dell’OAlle vigente. I rimandi agli articoli sono aggiornati. Inoltre, nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta di certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese. Per rendere più coerenti le disposizioni relative ai certificati di ascendenza, è stato aggiunto un nuovo capoverso 2 in analogia all’articolo 41 capoverso 2. Come è attualmente il caso per gli embrioni, se in una cannuccia (straw) si trovano più ovuli, questo deve essere indicato nel certificato di ascendenza. Inoltre, analogamente alla modifica dell’articolo 41 capoverso 2, tutti gli ovuli di una cannuccia devono avere la stessa ascendenza.
Articolo 41 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese di embrioni di animali da allevamento Il presente articolo riprende l’articolo 30 dell’OAlle vigente. I rimandi agli articoli sono aggiornati. Inoltre, nella rubrica e al capoverso 1 è stabilito che si tratta di certificati di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese.
Al capoverso 2 «provenire dalla stessa madre» è sostituito con «avere la stessa ascendenza».
Titolo prima dell’articolo 42 Il capitolo 8 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 7.
L’articolo 31 dell’OAlle vigente è abrogato. Il primo articolo del capitolo 8 dell’OAlle vigente è abrogato. In esso erano disciplinate le eccezioni all’obbligo del permesso generale d’importazione (PGI) e si applicava per le importazioni di animali da allevamento considerati masserizie in trasloco, corredi nuziali o oggetto ereditato. Queste importazioni sono disciplinate dal diritto sulle dogane, per cui non è necessaria una disposizione speciale nell’OAlle ed è per questo motivo che con la revisione totale dell’OAlle l’articolo 31 viene abrogato. Inoltre, nell'ambito del programma di trasformazione DazIT dell’UDSC è prevista l'abolizione del PGI. Quindi con l’abrogazione anticipata dell’articolo con le eccezioni all’obbligo di PGI non sarebbe necessaria
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un’ulteriore modifica dell’OAlle per le nuove applicazioni informatiche e il nuovo diritto sulle dogane. Ciò non tange l’attuale implementazione da parte dell’UDSC.
Articolo 42 Attribuzione delle quote di contingente Il presente articolo riprende l’articolo 32 dell’OAlle vigente. Al capoverso 1 «per animali della specie bovina» è sostituito con «animali della specie bovina, inclusi i bufali». Si tratta di adeguamenti formali.
Articolo 43 Importazione di sperma di toro Il presente articolo riprende, così com’è, l’articolo 33 dell’OAlle vigente.
Articolo 44 Condizioni generali per l’importazione di animali da allevamento nel quadro dei contingenti doganali n. 2, 3 e 4 Nel presente articolo sono disciplinate le condizioni generali per l’importazione di animali da allevamento nel quadro dei contingenti doganali n. 2, 3 e 4. I contenuti riprendono quelli dell’articolo 34 capoverso 1 dell’OAlle vigente.
Per l’importazione in Svizzera di animali da allevamento deve esistere un’organizzazione di allevamento riconosciuta in Svizzera per la razza in questione. Ciò significa che gli animali da allevamento importati devono essere inclusi in un programma zootecnico nazionale. In tal caso, è autorizzata l'importazione nel quadro dei contingenti doganali succitati dei seguenti animali da allevamento:
animali da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza completo (lett. a),
animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza incompleto o completo, importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (lett. b), o
animali da reddito senza certificato di ascendenza, importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora detenute in Svizzera (lett. c).
La lettera a specifica che il certificato di ascendenza deve essere completo e che l’animale da allevamento in questione deve essere di razza pura. Il certificato di ascendenza deve inoltre adempiere le esigenze di cui all’articolo 38. La lettera b si applica agli animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza ai sensi dell’articolo 38 (ascendenza completa o incompleta). La lettera c precisa le esigenze relative agli animali da allevamento senza certificato di ascendenza, pertanto indicati come animali da reddito, che vengono comunque importati a scopo zootecnico.
Alle lettere b e c «razze minacciate» è sostituito con «razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»» allo scopo di uniformare il testo con le altre parti inerenti alla conservazione delle razze svizzere.
Articolo 45 Discendenti accompagnati dalla madre Gli articoli 34 capoversi 2-4 e 35 capoversi 2-4 dell’OAlle vigente sono stati accorpati nel presente articolo in modo che contenga tutte le disposizioni per l’importazione di discententi accompagnati dalla madre.
Il termine «animali giovani» è sostituito con «discendenti». Si tratta di un adeguamento formale.
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Al nuovo capoverso 2 l’età consentita dei capretti e degli agnelli è aumentata da 14 a 21 giorni affinché vi sia sufficientemente tempo per effettuarne la genotipizzazione e per produrre gli attestati genetici di cui al capoverso 3 laddove richiesto.
Al capoverso 3 viene stabilito che la domanda per l’importazione di discendenti deve essere presentata almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG (www.ekontingente.admin.ch) o via e-mail. Unitamente alla domanda di importazione devono essere inoltrate una copia del certificato di ascendenza della madre e una copia di quello del discendente oppure un attestato genetico di ascendenza basato sulla genotipizzazione per la madre e uno per il discendente. L’attestato si riferisce all’articolo 44 lettera c secondo cui gli animali da reddito senza certificato di ascendenza possono essere importati come animali da allevamento.
Articolo 46 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina Nell’OAlle vigente le condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina sono fissate all’articolo 34 e nella nuova OAlle vengono spostate nel presente articolo. Le domande di importazione vanno presentate almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG (cpv. 1). Al capoverso 2 viene citato l’attestato genetico come all’articolo 45.
Articolo 47 Condizioni particolari per l’importazione nel quadro delle quote del contingente per animali della specie bovina, inclusi i bufali Nell’OAlle vigente le condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente per animali della specie bovina, inclusi i bufali sono fissate all’articolo 35 e nella nuova OAlle vengono spostate nel presente articolo. Viene mantenuta la possibilità di una valutazione preliminare dei documenti necessari per l’importazione, fermo restando che ai fini dell’importazione fanno stato i documenti inoltrati unitamente alla dichiarazione doganale e non quelli della valutazione preliminare.
Titolo prima dell’articolo 48 Il capitolo 9 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 8.
Articolo 48 Esecuzione Il presente articolo riprende, con le dovute modifiche, l’articolo 36 dell’OAlle vigente.
Articolo 49 Vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di allevamento L’articolo riprende l’articolo 37 dell’OAlle vigente. Nella rubrica «organizzazioni» è sostituito con «organizzazioni di allevamento». Inoltre, nella rubrica e al capoverso 2 viene aggiunto «imprese di allevamento». Analogamente alle organizzazioni di allevamento, le imprese di allevamento riconosciute sono soggette alla vigilanza dell’UFAG. Anche queste gli devono presentare annualmente un rapporto scritto sulla loro attività. Si tratta di un adeguamento formale. Ora, nel loro rapporto annuale le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione di caratteristiche zootecniche devono informare l’UFAG anche sugli adeguamenti del loro programma zootecnico ai sensi dell’articolo 17 (cpv. 2).
Articolo 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente Il presente articolo riprende l’articolo 38 dell’OAlle vigente. Cfr. l’allegato 3 modifica del diritto vigente. Inoltre, l’OAlle del 31ottobre 2012 è abrogata e sostituita dalla presente OAlle.
Articolo 51 Disposizioni transitorie
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Il presente articolo riprende l’articolo 38a dell’OAlle vigente.
Il capoverso 1 stabilisce la validità delle disposizioni. La disposizione transitoria al capoverso 2 secondo il diritto vigente è eliminata perché non più valida.
Per il passaggio dal sistema attuale degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali al nuovo sistema degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche viene concesso un periodo transitorio. Il primo periodo di riferimento del nuovo sistema inizia il 1° novembre 2026 (cpv. 3). Fino ad allora gli aiuti finanziari saranno concessi secondo il sistema vigente (cpv. 2). In questo modo le organizzazioni di allevamento disporranno di tempo a sufficienza, dopo che il Consiglio federale avrà varato la presente revisione totale, per adeguare i loro sistemi e banche dati nonché per implementare nuove valutazioni di caratteristiche zootecniche. In questo modo si evita anche di dover sancire complesse norme transitorie che si sarebbero rese necessarie se il primo periodo di riferimento fosse iniziato il 1° gennaio 2026 e la sua durata fosse stata limitata al 31 ottobre 2026. Il nuovo sistema di promozione può quindi iniziare regolarmente, con un periodo di riferimento non abbreviato.
Per i contributi per la tenuta del libro genealogico ai sensi del diritto vigente per i bovini, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api è necessario anticipare i giorni di riferimento ai fini del conteggio dei contributi secondo l’allegato 1 del diritto vigente. I giorni di riferimento per queste specie animali secondo il diritto vigente sono successivi alla fine della disposizione transitoria descritta. Se i giorni di riferimento non venissero anticipati, per il 2026 le organizzazioni di allevamento delle specie in questione non potrebbero più presentare domande per contributi per la tenuta del libro genealogico secondo il diritto vigente.
Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento vengono adeguate (cfr. commento art. 3). Esse dovranno, in particolare, adeguare i loro regolamenti e richiedere il riconoscimento da parte dell’UFAG conformemente al nuovo diritto. Per questo deve essere concesso loro tempo sufficiente per procedere all’adeguamento dei regolamenti e per presentare la domanda di riconoscimento dopo il varo, da parte del Consiglio federale, della presente revisione totale. La base legale per il riconoscimento conformemente al nuovo diritto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, di conseguenza è necessaria una regolamentazione transitoria per il riconoscimento secondo il nuovo diritto. Infine, anche dal punto di vista amministrativo per l’UFAG è opportuno che vi sia una regolamentazione transitoria. Attualmente esistono più di 30 organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera e tutte dovranno presentare una nuova domanda di riconoscimento secondo il nuovo diritto se vorranno continuare a essere riconosciute. Il trattamento di questa trentina di domande comporterà un dispendio notevole; è dunque necessario anche scaglionare le domande in base alla specie. A tal fine l’UFAG contatterà le organizzazioni di allevamento.
Devono essere previste due regolamentazioni transitorie per i riconoscimenti secondo il nuovo diritto.
– Tutte le organizzazioni di allevamento riconosciute che desiderano ricevere aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche secondo il nuovo diritto devono presentare all’UFAG una domanda di riconoscimento secondo il nuovo diritto entro la fine di giugno 2027 (cpv. 4). Se un’organizzazione di allevamento non rispetta il termine di fine giugno 2027, senza alcuna giustificazione, l'UFAG si riserva il diritto di revocarle il riconoscimento o di negarle il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la valutazione e la registrazione delle caratteristiche zootecniche ai sensi del nuovo diritto. Il riconoscimento resta negato finché l’organizzazione di allevamento non avrà presentato la domanda di riconoscimento ai sensi del nuovo diritto.
– Per tutte le organizzazioni di allevamento che rinunciano agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche ai sensi del nuovo diritto, il riconoscimento esistente rimane valido fino alla scadenza della decisione di riconoscimento (cpv. 5). Se queste organizzazioni di allevamento desiderano essere nuovamente riconosciute dopo la scadenza della decisione, devono presentare all’UFAG una
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domanda di riconoscimento come organizzazioni di allevamento ai sensi del nuovo diritto in tempo utile prima della scadenza della decisione. In questo modo si garantisce una transizione perfetta per il riconoscimento.
Come spiegato nel commento all’articolo 3, la possibilità di riconoscere organizzazioni per l’esecuzione di progetti di conservazione è stata eliminata dall’OAlle. Ciò tange Pro Specie Rara, l’Associazione svizzera Amici dell'ape Mellifera (mellifera.ch) e l’Associazione degli allevatori di pollame da cortile originale (ZUN). Il loro riconoscimento sarà valido fino a fine aprile 2026 in modo che abbiano la possibilità di portare a termine i progetti già in corso come da contratto di aiuto finanziario (cpv. 6). Dopo il 30 aprile 2026 il loro riconoscimento sarà considerato scaduto perché la possibilità di riconoscere organizzazioni per l’esecuzione di progetti di conservazione e quindi il loro diritto a contributi per progetti di conservazione sono stralciati dall’OAlle con effetto al 1° gennaio 2026. Con questa disposizione transitoria non servono decisioni di revoca del riconoscimento.
Le organizzazioni di allevamento riconosciute il cui programma zootecnico dall’inizio del primo periodo di riferimento, il 1° novembre 2026, prevede la registrazione della caratteristica descrizione lineare e classificazione (DLC) devono aver effettuato una prima pubblicazione dei valori genetici per la DLC (cpv. 7) entro il 31 ottobre 2028. Per le organizzazioni di allevamento riconosciute che non sono in grado di farlo e che finora hanno valutato la morfologia mediante punteggiatura, è prevista una disposizione transitoria al capoverso 7. Possono ricevere aiuti finanziari sia per la punteggiatura sia per la DLC secondo la nuova OAlle fino al 31 ottobre 2028, a condizione che presentino all’UFAG un programma di attuazione scritto entro il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della presente revisione totale dell’ordinanza. Tale programma deve comprendere almeno un calendario per il passaggio a un sistema DLC con stima dei valori genetici e una descrizione del sistema DLC previsto. Solo dopo l'approvazione del programma da parte dell’UFAG, per l’organizzazione di allevamento può essere applicata la disposizione transitoria in questione, ovvero potrà aspettare fino a fine marzo per procedere alla prima pubblicazione dei valori genetici per la DLC.
Articolo 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026. Anche le disposizioni del capitolo 7 sulle importazioni sono formulate in modo da poter entrare in vigore il 1° gennaio 2026 indipendentemente dal nuovo diritto sulle dogane e dal programma di trasformazione DazIT dell’UDSC.
Allegato 1 Aliquote d’indennità per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche I termini per la presentazione delle domande per il versamento degli aiuti finanziari e per la presentazione dei conteggi nonché i periodi di riferimento, disciplinati all'allegato 1 dell’OAlle vigente, vengono spostati nell'allegato 2. L’allegato 1 disciplina le aliquote d’indennità per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche.
Allegato 2 Termini per la presentazione delle domande per il versamento degli aiuti finanziari e per la presentazione dei conteggi nonché periodi di riferimento La modifica del diritto vigente, disciplinata all’allegato 2 dell’OAlle vigente, viene spostata nell’allegato 3. Il termine «giorni di riferimento» può essere stralciato dal titolo dell’allegato 2 perché non è più utilizzato nella nuova OAlle. Per tutti gli aiuti finanziari di cui alla nuova OAlle si applicano periodi di riferimento.
Allegato 2 numero 1 Aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche Il numero 1 disciplina il periodo di riferimento e i termini per la presentazione delle domande e dei conteggi all’UFAG per gli aiuti finanziari per la gestione del libro genealogico nonché per la registrazione e
Ordinanza sull’allevamento di animali
la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Il periodo di riferimento inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo. Il termine per la presentazione delle domande e dei conteggi all’UFAG è il 30 novembre. Le organizzazioni di allevamento riconosciute hanno quindi un mese di tempo dopo la fine del periodo di riferimento per presentare la domanda o il conteggio all’UFAG.
I numeri 1-7 dell’OAlle vigente, che regolavano i giorni di riferimento o i periodi di riferimento per i contributi per la tenuta del libro genealogico e per gli esami funzionali delle varie specie, possono essere stralciati a seguito della revisione del sistema di promozione dell’allevamento. Vengono sostituiti dal nuovo numero 1.
Allegato 2 numero 2 Il numero 2 (n. 8 dell’OAlle vigente) continua a disciplinare i periodi di riferimento e i termini nell’ambito delle misure per la conservazione delle razze svizzere. Vengono soltanto aggiornati i rimandi agli articoli.
Allegato 2 numero 3 Progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento Nel titolo del numero 3 (n. 9 dell’OAlle vigente) e nella tabella «progetti di ricerca» è sostituito con «progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento». Inoltre, viene aggiornato il rimando all’articolo.
Allegato 3 Modifica del diritto vigente Nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) agli articoli 15dbis capoverso 3 lettera a e 15f capoverso 1 vanno aggiornati i rimandi agli articoli e la data dell’OAlle.
Nell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) all’articolo 28 capoverso 2 va aggiornato il rimando all’articolo dell’OAlle concernente il certificato di ascendenza. Gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dagli articoli 37 e 38.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie e verranno attuate sfruttando le risorse umane della Confederazione.
L’adeguamento minimo della ripartizione dei fondi tra le specie animali per gli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sarà effettuato nel quadro dell’attuale credito per l’allevamento di animali. Lo stesso vale per l’aumento dei fondi a favore dei progetti di ricerca nel settore dell’allevamento.
8.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
8.4.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria. Riguardano soprattutto le circa 30 organizzazioni di allevamento riconosciute attualmente. Tuttavia, si prospettano le seguenti ripercussioni senza incidenza finanziaria: la promozione dell’allevamento sarà maggiormente orientata verso la sostenibilità e verso gli ambiti redditività, qualità dei prodotti, impatto ambientale, efficienza delle risorse, salute degli animali e loro benessere. Può essere migliorata l’accettazione da parte della società dell’allevamento e della sua promozione da parte della Confederazione.
Ordinanza sull’allevamento di animali
8.4.4 Ambiente
Le modifiche proposte si ripercuotono positivamente sull’ambiente. La promozione dell’allevamento sarà maggiormente orientata verso la sostenibilità, tenendo conto dell’impatto ambientale e dell’efficienza delle risorse.
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, segnatamente con l’allegato 11 appendice 4 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81). L’equivalenza con il diritto europeo in ambito zootecnico rimane quindi in essere e il commercio con l’UE di animali da allevamento e materiale genetico resta possibile.
8.6 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
8.7 Base legale
Articoli 121 capoverso 2, 141 capoverso 8, 146, 146b capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 LAgr.
9 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1
9.1 Situazione iniziale
Identitas AG ha ricevuto l’incarico dalla Confederazione di gestire la banca dati sul traffico di animali (BDTA). I costi di gestione della BDTA sono coperti dagli emolumenti pagati dai detentori di animali (incl. i macelli).
9.2 Sintesi delle principali modifiche
Integrazione del numero BDTA con il numero RIS dell’UST, pubblicazione delle coordinate delle aziende detentrici di animali, abolizione del termine di 10 giorni per la correzione dei dati online, nuovo emolumento se il rilascio del passaporto per equide non viene notificato alla BDTA entro i termini.
9.3 Commento ai singoli articoli
Sostituzione a medio termine del numero BDTA con il numero RIS
Il sistema informatico della BDTA è in fase di rinnovamento. Si è quindi colta questa occasione per analizzare criticamente funzioni e processi e per adattarli laddove necessario. Con il «Concetto Dati Master» (CDM) si delinea lo stato ideale. Secondo questo concetto, per le unità locali il numero RIS1, in combinazione con le sue caratteristiche (NOGA, regolamento NKP, OTerm) e l'identificatore federale dell’edificio (EGID), consentirà un'identificazione univoca lungo l'intera catena alimentare. Il numero RIS viene assegnato dall'Ufficio federale di statistica conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS; RS 431.903).
In linea con il Concetto Dati Master, a partire dalla release di metà 2026 nella BDTA le aziende detentrici di animali saranno identificate in modo univoco con il loro numero RIS. Perlomeno durante una fase transitoria, sarà ancora possibile utilizzare e consultare il numero BDTA nel sistema d’informazione della BDTA. Per le varie notifiche (cfr. all. 1), il numero RIS dell'azienda detentrice di animali che effettua la notifica verrà ripreso automaticamente dal sistema. Nella trasmissione di una notifica di entrata o di macellazione, durante una fase transitoria sarà possibile indicare l’azienda detentrice di animali di provenienza sia con il numero RIS sia con il numero BDTA. Al momento non è dato sapere quanto durerà la fase transitoria; dipende essenzialmente dalla flessibilità dei sistemi informatici correlati.
Pertanto, nell’OIBDTA «numero BDTA» va sostituito con «numero BDTA o numero RIS».
Articolo 3
L'articolo 56 è abrogato (cfr. sotto). Tuttavia, il testo dell'articolo 56 capoverso 3 è mantenuto e trasposto nell'articolo 3 capoverso 5 lettera b. Allo stesso tempo viene precisato il ruolo di Identitas AG nel supporto del portale Internet Agate: da un lato offre aiuto agli utenti durante l'accesso, dall'altro fornisce il supporto di primo livello per le applicazioni del portale e, se necessario, inoltra i problemi irrisolti al servizio competente.
Articolo 11
Cpv. 1 lett. b – Nella valutazione dello stato della storia dell'animale la BDTA verifica se il numero BDTA (in futuro il numero RIS) dell'azienda detentrice di animali di provenienza, come trasmesso in una notifica di entrata, corrisponde al numero BDTA (in futuro il numero RIS) dell'azienda che ha tenuto l'animale per ultima. Per la tracciabilità dello stato della storia dell’animale è quindi importante che nella notifica di entrata l'azienda detentrice di animali di provenienza sia indicata in modo trasparente nella storia dell’animale. Questo è già il caso oggi nella BDTA, ma ora è sancito nell'OIBDTA.
1 RIS: Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’Ufficio federale di statistica UST, www.uid.admin.ch
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Cpv. 1 lett. c – Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/20102 (EU Deforestation Regulation; EUDR) entra in vigore il 30 dicembre 2025. Per le esportazioni di prodotti a base di carne bovina provenienti dalla Svizzera verso l'UE, a partire da questa data prima dello sdoganamento devono essere disponibili una dichiarazione di diligenza e i dati di geolocalizzazione nel sistema d’informazione EUDR. Sostanzialmente si tratta dei dati di geolocalizzazione di tutti coloro che detengono, dalla nascita alla macellazione, animali della specie bovina. La BDTA contiene già gli indirizzi dei detentori e da questi si possono estrapolare i dati di geolocalizzazione richiesti dall'EUDR. Poiché ci sono ancora questioni aperte riguardo all’attuazione dell'EUDR, la stima delle esigenze degli esportatori svizzeri è ancora imprecisa. Di conseguenza per il momento non è dato sapere quale soluzione tecnica verrà offerta, quanto costerà e chi la finanzierà.
Cpv. 1 lett. c – Per quanto riguarda il tipo di azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), ovvero
le aziende detentrici di animali in virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm),
le mandrie transumanti,
le stalle e gli impianti per la detenzione degli animali di aziende che commerciano bestiame,
le cliniche veterinarie,
i macelli,
i mercati del bestiame,
le aste del bestiame nonché
le esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe o le aziende detentrici di animali a scopo non commerciale,
è nell’interesse delle varie organizzazioni riprendere i dati dalla BDTA. Poiché queste informazioni sul tipo di azienda detentrice di animali non devono essere particolarmente protette, questo attributo è ripreso nella storia dell’animale.
Cpv. 3 lett. cbis – Per gli animali di sesso femminile attualmente la BDTA mostra l’elenco dei discendenti. Con la presente modifica di ordinanza viene creata la rispettiva base legale.
Cpv. 3 lett. e – Per gli equidi, all’atto della notifica di nascita alla BDTA deve essere comunicata la specie (ovvero cavallo, mulo, bardotto o asino). Attualmente essa figura nelle informazioni dettagliate dell’animale, sebbene non vi sia base legale sufficiente. L’OIBDTA viene quindi integrata in tal senso.
Articolo 13 Per poter comunicare in modo più efficiente con i detentori di animali, occorre che questi salvino un indirizzo e-mail nella BDTA, che può, ma non deve, essere identico all’indirizzo e-mail salvato nel sistema IAM (cfr. art. 14).
Articolo 15 Come già menzionato precedentemente, le aziende detentrici di animali sono identificate in modo univoco con il numero RIS. Di conseguenza non è più necessario che Identitas AG assegni alle aziende detentrici di animali un numero BDTA. Le nuove aziende detentrici di animali, peraltro poche ogni anno, vengono identificate soltanto con il numero RIS. I capoversi 1 e 2 possono quindi essere abrogati.
Articolo 19
Per ogni equide, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita deve essere rilasciato un passaporto (cfr. art. 15c cpv. 1 OFE). Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto va rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. L’articolo 15e capoverso 6 OFE prescrive che i servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA. Tuttavia, nell’OIBDTA non è esplicitamente indicato un obbligo in tal senso.
2 GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Si constata sempre più spesso che il rilascio del passaporto per equide non viene notificato entro il termine stabilito. Con il nuovo articolo 19 capoverso 6 può essere riscosso un emolumento di 15 franchi anche per la mancata notifica del rilascio di un passaporto per equide conformemente all’allegato 2 numero 4.4.
Articolo 25 Il termine di cancellazione di 10 giorni era stato introdotto nell’articolo 12a capoverso 2 dell’allora vigente ordinanza BDTA con effetto al 1° gennaio 2018 (RU 2017 6145). Nel rispettivo commento si leggeva: «i dati notificati possono essere cancellati online dalle persone soggette all’obbligo di notifica (incl. i mandatari) entro 10 giorni, indipendentemente dalla modalità di notifica. Gli errori possono essere corretti rapidamente e in modo semplice. Questa possibilità esiste già e ora viene sancita a livello di ordinanza». Con il passaggio dall’ordinanza BDTA all’OIBDTA con effetto al 1° gennaio 2022, il citato articolo era stato ripreso nell’articolo 25 OIBDTA. In seguito alla modifica dell’OIBDTA del 2 novembre 2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (RU 2022 760), era dunque diventato possibile non solo cancellare le notifiche («cancellare online entro 10 giorni»), bensì anche modificarle («modificare o cancellare online entro 10 giorni»). L’esperienza maturata nel frattempo evidenzia che l’abolizione del termine di 10 giorni potrebbe sgravare il supporto, senza che la qualità dei dati ne risenta. Attualmente coloro che effettuano la notifica si rivolgono telefonicamente o per scritto al supporto della BDTA se desiderano correggere i dati dopo la scadenza del termine di 10 giorni. Tuttavia, poiché i collaboratori del supporto non dispongono di altre possibilità di controllo, si limitano a fare le correzioni come richiesto e ciò rappresenta un utilizzo inefficiente del supporto. I capoversi 1 e 3 attualmente in vigore sono accorpati nel nuovo capoverso 1. Dal punto di vista formale chi effettua la notifica non può direttamente modificare telefonicamente o per scritto i dati, bensì può soltanto chiedere telefonicamente o per scritto che venga effettuata la modifica o la cancellazione. Onde tener conto di questa situazione, nel capoverso 1 si distingue tra «modificare o cancellare online» e «chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione».
Come già illustrato e conformemente all’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27), per gli equidi lo scopo d’utilizzo non può essere modificato da animale da compagnia ad animale da reddito, bensì soltanto viceversa. Secondo la formulazione vigente del capoverso 3, si potrebbe presumere che Identitas AG possa modificare lo scopo d’utilizzo da animale da compagnia ad animale da reddito, ma ciò non è il caso e lo si precisa con la presente revisione.
Poiché la notifica della nascita di un equide è correlata all’assegnazione di un UELN e al rilascio di un attestato di registrazione (cfr. art. 27 cpv. 2), le nascite di equidi non possono semplicemente essere cancellate e registrate nuovamente, altrimenti si avrebbero dati differenti per lo stesso animale. In questo caso occorre attivare il supporto per modificare la notifica di nascita nel rispetto delle prescrizioni.
Il capoverso 2 vigente prevede un termine di 30 giorni dalla macellazione per la modifica online del numero BDTA del richiedente. Modifiche successive sono possibili inoltrando una richiesta al supporto di Identitas AG. In base alla proposta di adeguamento del capoverso 1, non è più necessaria una disposizione speciale per la modifica del numero BDTA del richiedente. Questa informazione, come tutte le altre, può essere modificata in qualsiasi momento online inoltrando una richiesta al supporto. Resta invariata la disposizione secondo cui per il contingente d’importazione della carne fanno stato i dati della BDTA al 31 agosto alle ore 23.59.
Nei capoversi 4 e 5, in analogia al capoverso 1, «rettifica» è sostituita con «modifica o cancellazione».
Articolo 38b
Il capoverso 2 prevede che la data di nascita di animali della specie bovina, bufali, bisonti (lett. c) nonché di animali delle specie ovina e caprina può essere consultata da tutti coloro che conoscono il numero d’identificazione del rispettivo animale. Per gli equidi la BDTA offre la stessa possibilità, ma attualmente la base legale non è sufficiente. Pertanto, nella lettera e occorre aggiungere «data di nascita».
Articolo 41
In seguito all’abrogazione dell’articolo 44 (cfr. sotto), il rimando a questo articolo decade.
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Articoli 43 e 44
La BDTA per gli animali delle specie ovina e caprina è stata introdotta il 1° gennaio 2020 (RU 2018 2085). Soltanto una volta terminato il periodo transitorio e dopo diversi anni di esperienza è stato possibile estendere il calcolatore di UBG a queste specie animali con effetto al 1° gennaio 2022. Per motivi di calcolo, all’epoca l'articolo 44 non poteva essere accorpato con l'articolo 43. L'articolo 44 capoverso 2 nel frattempo non è più rilevante e i due articoli possono essere accorpati.
Articoli 45 e 46
Cfr. il commento agli articoli 43 e 44.
Articoli 47 e 48
Cfr. il commento agli articoli 43 e 44.
Articolo 56
I capoversi 1 e 2 ripetono parti dell’articolo 3 capoverso 5 (lett. a e b) e pertanto possono essere abrogati. Il testo del capoverso 3 è integrato nell’articolo 3 capoverso 5 lettera b.
Allegato 2 numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4
In seguito all’introduzione della BDTA per gli ovini e i caprini con effetto al 1° gennaio 2020 (RU 2018 2085), gli ovini avevano dovuto essere marchiati due volte. Gli animali vivi marchiati con un’unica marca auricolare avevano quindi dovuto essere sottoposti a marchiatura a posteriori con una marca auricolare elettronica entro il 31 dicembre 2020 (art.29b, RU 2018 2085). Pertanto nell’ordinanza BDTA vigente all’epoca (RU 2019 3673) erano stati aggiunti gli emolumenti per le marche auricolari singole da utilizzare per la marchiatura a posteriori. Queste disposizioni erano state integrate nell'OI- BDTA con effetto al 1° gennaio 2022. Nel frattempo, Identitas AG non offre più marche auricolari per la marchiatura a posteriori di ovini e caprini. Se necessario, come seconda marca auricolare viene fornita una marca auricolare sostitutiva. Gli emolumenti per le marche auricolari singole per la marchiatura a posteriori possono dunque essere stralciati.
Modifica della decisione del 1° novembre 2023
Il 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha deciso (RU 2023 706) di abrogare l’articolo 35 con effetto al 1° gennaio 2026 e di sostituirlo con il nuovo articolo 38a. Parallelamente ha introdotto un emolumento in virtù dell’allegato 2 numero 6.
L'attuazione di questa decisione richiede adeguamenti tecnici alla BDTA. Inizialmente si pensava che potessero essere implementati il 1° gennaio 2026, ma secondo la più recente valutazione di Identitas AG ciò non avverrà prima del 1° gennaio 2027. Pertanto, le disposizioni di cui sopra devono essere prorogate di un anno.
Modifica di altri atti normativi
Nell’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (RS 817.032) e nell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (RS 910.13) c’è ancora un rimando all’ordinanza BDTA. Questa è però stata sostituita dall’OIBDTA con effetto al 1° gennaio 2022. Il rimando viene corretto.
L’identificazione delle aziende detentrici di animali, oltre che con il numero BDTA, ora avviene anche con il numero RIS. Tutti i rimandi al «numero BDTA» sono sostituiti con «numero BDTA o numero RIS».
Il cambiamento dal numero BDTA al numero RIS viene applicato in maniera coerente anche al documento d’accompagnamento (ordinanza sulle epizoozie OFE, art. 12 cpv. 1). Perlomeno in una fase transitoria, l'azienda detentrice di animali può ancora essere indicata sul documento d’accompagnamento con il numero BDTA. L'articolo 18a capoverso 1 lettera f OFE può essere abrogato, in quanto il gestore della BDTA (Identitas) non assegna più numeri BDTA. Anche queste aziende detentrici di animali sono identificate con numeri RIS.
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
All’articolo 24 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190) la parte della frase con il numero BDTA è stralciata. Il numero RIS menzionato nella prima parte della frase è sufficiente.
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
9.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
9.4.3 Economia
Le modifiche previste non comportano un ulteriore dispendio per le imprese / aziende.
L’adeguamento dell’articolo 25 sgrava leggermente il supporto di Identitas ed è quindi probabile che debbano essere utilizzati a tal fine meno emolumenti pagati dai detentori di animali. Questi possono correggere i loro dati in modo più semplice ed efficiente.
La modifica dell’articolo 11 comporta dei costi che finora non è stato possibile stimare, in quanto per il momento i requisiti dell’attuazione tecnica non sono chiari. Il finanziamento non è ancora disciplinato, ma l’UFAG ritiene che NON dovrebbe avvenire tramite gli emolumenti pagati dai detentori di animali / macelli.
9.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale, in particolare quelli previsti all’allegato 11 (allegato in ambito veterinario) dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Il regolamento (UE) 2023/1115, menzionato al capitolo 9.3, non è interessato dall’accordo summenzionato.
Le modifiche previste non tangono ulteriori impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
9.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
9.7 Basi legali
Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (OFE) nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).
10 Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
10.1 Situazione iniziale
L’articolo 153a della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), introdotto in seguito alla modifica della LAgr del 16 giugno 2023 (PA22+), dà la possibilità al Consiglio federale di ordinare provvedimenti per proteggere le colture da organismi nocivi diversi da quelli classificati come particolarmente pericolosi se per il successo della lotta contro di essi è necessario un coordinamento a livello nazionale.
In fase di trattazione della suddetta revisione della LAgr, all’articolo 153a il Parlamento aveva aggiunto un capoverso 3 per agevolare l’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi. In linea di principio, spetta all’industria presentare una domanda di autorizzazione per la commercializzazione di organismi utilizzati nel quadro della lotta biologica. Tuttavia, se questi agenti di lotta biologica sono in grado di insediarsi in maniera duratura in una regione, di moltiplicarsi e di agire in maniera efficace contro gli organismi nocivi senza che siano necessari lanci regolari, non è redditizio per l’industria presentare una domanda di autorizzazione per un mercato che sarà comunque molto limitato e non consentirà di coprire i costi.
Conformemente all’articolo 149 capoverso 1 LAgr, la Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per proteggere le colture dagli organismi nocivi. L’espressione «adeguata pratica fitosanitaria» va intesa globalmente e deve basarsi sul principio di un’agricoltura sostenibile. La Confederazione, per esempio, può promuovere un’adeguata pratica fitosanitaria sostenendo progetti di ricerca. Il Consiglio federale è tenuto a emanare prescrizioni per la protezione delle colture da organismi nocivi particolarmente pericolosi (cpv. 2). Esso ha ottemperato a tale obbligo emanando l’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20). In tale ordinanza gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono definiti in analogia alle norme internazionali e alla normativa dell’UE. L’obiettivo delle misure è impedirne l’introduzione sul territorio nazionale, eradicarli se ancora possibile e contrastarne la diffusione, per esempio attraverso il materiale di moltiplicazione.
Alcuni organismi nocivi non adempiono a priori i criteri richiesti per essere classificati nella categoria degli organismi nocivi particolarmente pericolosi perché a causa delle loro caratteristiche biologiche è impossibile lottare efficacemente contro la loro introduzione e diffusione (p.es. la drosofila del ciliegio). Altri, invece, non li adempiono più perché, nonostante le misure di lotta ufficiali, si sono diffusi in misura tale che hanno perso il loro stato di organismi da quarantena (p.es. il fuoco batterico). Alcuni di questi organismi hanno però un potenziale nocivo importante, come dimostrano gli esempi attuali della drosofila del ciliegio e dello zigolo dolce.
La protezione delle colture contro organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi è innanzitutto una questione privata. Spetta infatti agli agricoltori prendere le misure necessarie per proteggere le loro colture. Tuttavia, in alcuni casi le misure sono efficaci soltanto se sono coordinate. Il nuovo articolo 153a consente quindi al Consiglio federale di ordinare provvedimenti per lottare contro questi organismi nocivi per le colture agricole se il successo della lotta contro di essi presuppone un coordinamento a livello nazionale.
La nozione di coordinamento a livello nazionale non deve essere intesa come una limitazione della competenza del Consiglio federale unicamente alle misure coordinate che sarebbero necessarie in tutti i Cantoni. Infatti, a causa della loro ripartizione geografica sul territorio nel momento in cui vengono prese le misure o della ripartizione geografica delle colture ospiti interessate, alcuni organismi nocivi sono presenti soltanto su una porzione limitata del territorio nazionale. Di conseguenza il Consiglio federale deve già poter ordinare misure coordinate se più Cantoni sono interessati.
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
10.2 Sintesi delle principali modifiche
In virtù degli articoli 4 e 5 dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA; RS 814.911), la messa in commercio di prodotti fitosanitari (PF) a base di microrganismi e macrorganismi per l’utilizzazione nell’agricoltura è disciplinata dall’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).
Nell’OPF il rilascio di un’autorizzazione per un PF a base di microrganismi o macrorganismi sottostà alla presentazione preliminare di una domanda da parte di un’azienda produttrice di PF. La situazione per quanto concerne la lotta contro la drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii) ha evidenziato che se nessuna azienda è interessata a presentare una domanda, praticamente non esiste alcun mezzo legale per autorizzare il rilascio di organismi utili ai fini della lotta biologica classica contro gli organismi nocivi.
Il campo di applicazione della presente ordinanza si riferisce quindi al rilascio di organismi (microrganismi o macrorganismi) utili nell’ambito della lotta biologica classica. Essi sono predatori o parassiti di un organismo nocivo per le colture che, una volta rilasciati, possono insediarsi a lungo termine nell’ambiente senza che siano necessari ulteriori lanci. In linea di principio questi organismi utili sono poco interessanti per le aziende produttrici di PF e quindi probabilmente non saranno mai oggetto di una domanda di autorizzazione ai sensi dell’OPF.
L’ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture precisa le condizioni per ordinare misure di lotta coordinate. Delega al DEFR la competenza di stabilire negli allegati 1 e 2 gli organismi nocivi interessati e le misure di lotta. Definisce inoltre le esigenze relative all’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi.
10.3 Commento ai singoli articoli
L’articolo 1 definisce il campo di applicazione dell’ordinanza. Essa concerne gli organismi nocivi per le colture agricole che non sono già regolamentati dall’OSalV.
L’articolo 2 definisce cosa s’intende per lotta biologica classica. Sono considerati tutti gli organismi che possono insediarsi, riprodursi e consentono di lottare contro un organismo nocivo, indipendentemente dalla loro area di provenienza. Limitare l’elenco ai soli organismi alloctoni ai sensi dell’OEDA ridurrebbe le possibilità di lotta, come avviene per organismi provenienti dall’Europa meridionale, per esempio il punteruolo della bietola (Lixus juncii).
L’articolo 3 stabilisce le condizioni richieste per ordinare misure di lotta coordinate. La lettera a concerne i nuovi organismi nocivi che non sono, o non sono più, regolamentati dall’OSalV. L’obiettivo delle misure di lotta coordinate è frenarne la diffusione su tutto il territorio. La lettera b concerne gli organismi contro i quali le misure prese a livello di azienda non consentono di ottenere un’efficacia sufficiente e che richiedono quindi misure di lotta coordinate per conseguire l’obiettivo. La lettera c, infine, mira ad agevolare l’introduzione di misure della cosiddetta lotta biologica classica laddove, come menzionato precedentemente, questa forma di lotta non offre un mercato sufficiente per consentire all’industria di coprire i costi di un’omologazione.
Conformemente all’articolo 4, gli organismi nocivi e le misure di lotta coordinate sono stabiliti nell’allegato 1. Le misure di lotta hanno carattere tecnico. In virtù dell’articolo 177 LAgr, al capoverso 2 si propone di delegare al DEFR la competenza di modificare questo allegato e di introdurvi nuovi organismi nocivi o nuove misure di lotta coordinate se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3. Poiché i Cantoni sono incaricati dell’attuazione di queste misure, è necessario consultarli prima di prendere una decisione. Il capoverso 3 stabilisce il tipo di misure coordinate che possono essere ordinate, ovvero la sorveglianza del territorio in vista di identificare la presenza di un organismo nocivo, l’obbligo di notifica in caso di identificazione di un organismo nocivo o i mezzi di lotta diretta o indiretta da attuare.
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
L’articolo 5 consente ai Cantoni di ordinare misure di lotta coordinate quando non sono giustificate a livello nazionale, ma lo sono a livello cantonale.
L’articolo 6 attua la volontà espressa dal Parlamento con l’aggiunta, durante i dibattiti parlamentari, del capoverso 3 nell’articolo 153a LAgr per promuovere i metodi di lotta biologica. Questo articolo risponde anche alla mozione Hegglin 23.3998 che chiedeva di autorizzare l’utilizzo di un agente alloctono per la lotta biologica contro la drosofila del ciliegio.
Il capoverso 3 dell’articolo 6 prescrive che il DEFR stabilisca gli organismi che possono essere utilizzati nel quadro della lotta biologica classica nonché le condizioni concernenti il loro utilizzo nell’allegato 2. Il DEFR effettua una consultazione preventiva per garantire che gli organismi rilasciati rispondano effettivamente a un bisogno di lotta coordinata, presentino un’efficacia comprovata contro l’organismo nocivo e rispondano alle esigenze della sicurezza biologica. Il capoverso 1 dell’articolo 6 definisce gli organismi che possono essere utilizzati nel quadro della lotta biologica classica.
Attualmente l’immissione sul mercato e l’utilizzo di un agente alloctono di lotta biologica sono disciplinati attraverso le disposizioni dell’OPF. Tuttavia, per le ragioni addotte in precedenza, l’interesse dell’industria a presentare una domanda di autorizzazione per un agente di lotta biologica classica è limitato. È dunque necessario prevedere altri mezzi, diversi dall’autorizzazione ai sensi dell’OPF. Onde promuovere la lotta biologica a livello europeo, l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), di cui la Svizzera è membro attivo e fondatore, ha stilato un elenco degli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP. Tali organismi sono stati oggetto di una valutazione del rischio da parte di un panel di esperti e possono quindi essere considerati sicuri per il loro utilizzo in Svizzera. La lettera a consente pertanto di utilizzare tali organismi nel quadro della lotta biologica. È possibile che un agente di lotta biologica non sia ancora stato valutato dall’OEPP. In tal caso la lettera b consente di utilizzarlo purché siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 12 e 15 dell’OEDA. Poiché un agente di lotta biologica classica è destinato a propagarsi e a moltiplicarsi in modo autonomo, la condizione di cui al capoverso 1 lettera b degli articoli 12 e 15 dell'OEDA non si applica in questo caso. Infine, per promuovere questi metodi di lotta biologica si propone di ammettere gli organismi utilizzati nei Paesi limitrofi (lett. c) e nei Paesi Bassi. Questo approccio si basa sulla constatazione che gli agenti di lotta biologica introdotti nei Paesi limitrofi per combattere gli organismi nocivi, prima o poi finiscono per raggiungere la Svizzera seguendo la diffusione del loro ospite sul territorio nazionale. In Francia, ad esempio, tali utilizzi sono oggetto di una valutazione del rischio ai sensi delle disposizioni previste dal Codice rurale e della pesca marittima e sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte dei Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente. Anche l'Italia e i Paesi Bassi effettuano una valutazione dei rischi.
Per l’iscrizione di organismi per la lotta biologica classica nell’allegato 2 si distinguono due casi:
l’organismo è iscritto negli allegati 1 e 2 della norma PM6/3 dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) o è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in un Paese limitrofo e nei Paesi Bassi (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e c);
l’organismo non è ancora iscritto a livello di OEPP né autorizzato in Europa.
Nel primo caso l’UFAG consulta l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per un parere in materia di sicurezza biologica in vista di proporre le condizioni di applicazione dell’organismo al momento della sua iscrizione nell’allegato 2.
Nel secondo caso l’UFAG consulta l’UFAM per valutare se per gli organismi interessati sono adempiute le esigenze degli articoli 12 e 15 capoverso 1 lettere a, c-f.
Se è necessaria un’emissione sperimentale, il capoverso 2 consente all'UFAG di disporre di una base legale per presentare una richiesta in tal senso all'UFAM.
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
L’attuazione di misure di lotta coordinate necessita di un accompagnamento scientifico e, all’occorrenza, di una verifica sul campo della loro efficacia. L’articolo 7 consente all’UFAG di avviare progetti di questo tipo. Gli permette altresì di finanziare lavori preliminari di ricerca su agenti di lotta biologica e in seguito, se questa prima tappa è proficua, di sostenere l’allevamento necessario per garantire i lanci. I lavori comprendono anche la valutazione di potenziali effetti indesiderabili dell’agente di lotta biologica nell’ambiente. Per questi differenti progetti si stimano costi di 500'000 franchi l’anno, che saranno coperti dalla voce di preventivo «Progetti nel settore della protezione fitosanitaria (IA 6200460)».
Allegato 1: Misure di lotta coordinate
Numero 1: zigolo dolce
Lo zigolo dolce adempie le condizioni di cui all’articolo 3 lettere a e b. Questa malerba è particolarmente difficile da gestire. Nei campi esercita una forte concorrenza sulle colture. Le soluzioni di lotta chimica sono poco efficaci e la lotta meccanica è molto costosa poiché implica la messa a maggese nero della particella e la lavorazione regolare del terreno con macchinari adeguati onde esaurire le riserve della pianta. La sua diffusione è ancora limitata sul territorio, ma se non si prenderanno misure coordinate è probabile che si estenderà su tutto l’Altopiano svizzero nonché nelle aree coltivate delle vallate alpine. Questa malerba rientra anche nella categoria contemplata dalla lettera b dell’articolo 3. In questo caso si tratta di organismi che possono essere gestiti soltanto nel quadro di misure ordinate su scala regionale. Nel caso dello zigolo dolce, un agricoltore può prendere misure di risanamento nel suo campo, ma tali misure saranno state vane se i macchinari utilizzati per il raccolto o la lavorazione del terreno contamineranno nuovamente la sua particella. Pertanto, è necessario agire in maniera coordinata al fine di evitare la diffusione dello zigolo dolce e di non vanificare gli sforzi compiuti a livello delle singole aziende.
Le misure di lotta coordinate contro la diffusione dello zigolo dolce sono le seguenti.
– Notificare al Cantone e al contoterzista incaricato dal responsabile dell’azienda la presenza dello zigolo dolce sulle particelle. Il gestore è tenuto a notificare con precisione l’ubicazione del focolaio di zigolo dolce al contoterzista che effettua lavori su una particella affinché questi possa attuare misure appropriate per evitare che si diffonda su altre particelle. – Il gestore o il contoterzista è tenuto a pulire a fondo tutti gli elementi dei veicoli e dei macchinari a contatto con il terreno contaminato. Si tratta della misura più efficace per evitare la diffusione dello zigolo dolce in altre particelle.
Numero 2: Diabrotica del mais
La diabrotica del mais adempie le condizioni di cui all’articolo 3 lettera a. In Svizzera questo parassita è stato rilevato per la prima volta nel 2000 nel Cantone Ticino. Da allora ha proseguito la sua espansione a nord delle Alpi. Attualmente è un organismo regolamentato dall’OSalV. La Svizzera è il solo Paese europeo a considerarlo ancora un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Le misure di lotta ordinate nel quadro dell’OSalV, segnatamente la severa applicazione di una rotazione rigorosa (divieto di coltivare il mais dopo il mais), non hanno consentito di eradicare la diabrotica del mais nelle regioni in cui è presente. Nell’ambito della modifica dell’allegato 1 numero 2.3.1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC1 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali, prevista nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole 2025, si propone di revocare lo stato di organismo da quarantena per la diabrotica del mais. È necessario accompagnare tale cambiamento di stato della diabrotica del mais con misure definite all’articolo 153a LAgr, in particolare la sorveglianza e l’attuazione di misure coordinate a livello regionale. Sono proposte due varianti che saranno vagliate dalle categorie agricole e dei Cantoni durante la consultazione.
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
Le varianti proposte sono le seguenti.
– Occorre proseguire l’osservazione della diffusione della diabrotica del mais al fine di determinare le regioni in cui sono state ordinate misure di lotta coordinate. – La rotazione delle colture consente di contenere la moltiplicazione di questo organismo2 e quindi la sua diffusione. Nelle regioni infestate la misura consiste pertanto nel limitare la coltura di mais nella stessa particella. Tale misura permette di ridurre notevolmente le popolazioni e quindi il potenziale di diffusione del parassita. È molto efficace anche per ridurre l’impatto economico di tale parassita sulle colture di mais. Applicata a livello regionale, consente di convivere con il parassita senza ricorrere all’utilizzo di insetticidi. Nella variante A la coltivazione di mais per due anni di seguito è vietata, come peraltro è già il caso conformemente all’OSalV. Nella variante B la coltivazione di mais sarebbe possibile al massimo due anni su tre.
Le misure proposte rappresentano una semplificazione nella gestione della diabrotica del mais per i Cantoni che non dovranno più garantire una rete di osservazione rigorosa durante tutto il periodo vegetativo, né notificare i focolai d’infestazione o delimitare le aree infestate. La variante B offre maggiore flessibilità alle aziende agricole specializzate nella produzione foraggera (prati permanenti e temporanei coltivati a mais come fonte di nutrimento complementare per il bestiame), per le quali il divieto di coltivare mais dopo il mais implica costi supplementari notevoli (aratura del prato, semina del mais e infine risemina della particella precedentemente coltivata a mais).
Allegato 2: Organismi che possono essere utilizzati nella lotta biologica classica e condizioni di utilizzo
Numero 1: Drosofila del ciliegio
La drosofila del ciliegio è comparsa in Svizzera per la prima volta nel 2011 in Ticino e nei Grigioni. Attacca frutti maturi e intatti di molte specie, in particolare fragole, lamponi, more, mirtilli, ciliegie, pesche, albicocche e uva. Per proteggere le colture da questo parassita che causa danni economici ingenti vengono attuate varie misure. In particolare, vengono piazzate trappole per la cattura massale e le colture vengono coperte con reti antinsetto. Sono spesso necessari interventi con insetticidi per garantire la protezione delle colture.
Dal 2015 il CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) di Delémont conduce una ricerca tesa a determinare se esistono soluzioni di lotta biologica contro questo parassita. Tali ricerche hanno consentito di identificare in Giappone, Paese di origine del parassita, una specie di vespa parassitoide, la Ganaspis kimorum, che attacca in modo specifico la drosofila del ciliegio. Esperimenti condotti in collaborazione con il servizio fitosanitario del Cantone Ticino in ambienti confinati con condizioni simili a quelle naturali hanno consentito di confermare l’elevata specificità di questo parassitoide per la Drosophila suzukii e quindi il basso rischio che una sua diffusione può comportare per le specie indigene di drosofila. Lanci di questo parassitoide sono stati effettuati nel 2023 e nel 2024 in Ticino e nel Giura nell’ambito di un’emissione sperimentale autorizzata dall’UFAM. Immissioni su larga scala di tale agente di lotta biologica sono state realizzate anche in Francia e in Italia. Questa specie adempie quindi le condizioni di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.
L’obiettivo di tale misura è ridimensionare le popolazioni di drosofila del ciliegio onde ridurre la necessità d’intervento con insetticidi per proteggere le colture.
Numero 2: Cocciniglia farinosa (Pseudococcus comstocki)
Originaria dell’Asia orientale, la cocciniglia farinosa Pseudococcus comstocki (Kuwana) è stata segnalata in Italia nella regione di Venezia nel 2004 e nel sud della Francia nel 2005. Osservata in Svizzera nei dintorni di Riddes in Vallese nel 2015, da allora non ha smesso di diffondersi in tutto il Cantone. Nell’autunno 2019 controlli in un frutteto hanno consentito di individuare nuove particelle infestate
Bertossa M., Morisoli R., Colombi L. 2013 Agrarforschung Schweiz 4 (1): 24-31, 2013
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
dalla cocciniglia farinosa, in particolare nella regione di Saxon. I Comuni attualmente interessati si estendono da Martigny a Sierre. La cocciniglia farinosa è un insetto polifago che causa danni ingenti nelle particelle coltivate con peri, meli, albicocchi e prugni. Nel 2021 il Canton Vallese ha deciso di definire un perimetro di lotta obbligatoria e di ordinare trattamenti obbligatori per le colture frutticole. Inoltre, dal 2019 il Servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari concede omologazioni eccezionali per insetticidi da utilizzare al fine di proteggere le colture da questo parassita.
Per la lotta biologica contro la cocciniglia farinosa possono essere utilizzati due parassitoidi: Acerophagus malinus e Allotropa burelli. La presenza di queste due specie è stata osservata in particelle in Vallese nel 2020. Acerophagus malinus è stato rilasciato nei frutteti vallesani all’inizio di luglio 2021 con l’autorizzazione dell’UFAM. Allotropa burelli è iscritto nell’allegato 2 della norma OEPP PM6/3 relativa agli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP. Lanci di questi parassitoidi vengono effettuati in Francia dal 2016 nel quadro della lotta biologica contro la cocciniglia farinosa. Queste due specie adempiono le condizioni di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.
L’obiettivo dei lanci è riportare il parassita al di sotto della soglia di tolleranza utilizzando antagonisti naturali.
Numero 3: Cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus)
Il cinipide galligeno del castagno è un organismo nocivo pericoloso. Questa vespa parassitoide, originaria della Cina, colpisce esclusivamente i castagni. L’ovideposizione nei germogli provoca la formazione di galle che bloccano la crescita dei rami e dei germogli con conseguente riduzione della produzione di castagne, indebolimento generalizzato dell’albero e diminuzione del fogliame. Un albero infestato può perdere dal 60 all’80 per cento del suo potenziale di produzione di frutti.
La micro-vespa parassitoide Torymus sinensis è il predatore naturale del cinipide galligeno del castagno. I primi lanci effettuati in Giappone negli anni ’70 si sono rivelati efficaci, in particolare perché Torymus sinensis attacca in modo specifico il suo ospite, ovvero il cinipide. In Europa è stata introdotta nel 2005 in Italia e dal 2009 consente di tenere sotto controllo l’invasione del cinipide.
10.4 Ripercussioni
10.4.1 Confederazione
L’attuazione di misure di lotta coordinate necessita di un accompagnamento scientifico e, all’occorrenza, di una verifica sul campo della loro efficacia. Si propone altresì di finanziare lavori preliminari di ricerca su agenti di lotta biologica e in seguito, se questa prima tappa è proficua, di sostenere l’allevamento necessario per garantire i lanci. Per questi differenti progetti si stimano costi di 500'000 franchi l’anno.
10.4.2 Cantoni
La sorveglianza del territorio nella zona indenne dalla diabrotica del mais e la sorveglianza delle particelle infestate dallo zigolo dolce sono già in gran parte garantite dai servizi fitosanitari cantonali. I costi supplementari per i Cantoni sono quindi limitati. La sorveglianza dei lanci di agenti di lotta biologica comporta costi limitati per i Cantoni.
10.4.3 Economia
L’agricoltura è la principale beneficiaria delle misure di lotta coordinate proposte per limitare la diffusione dello zigolo dolce e della diabrotica del mais. Queste misure hanno un costo basso (pulizia dei macchinari, limitazione della rotazione nella coltivazione del mais) rispetto al beneficio atteso. Le minori restrizioni a livello di rotazione delle colture offrono maggiore flessibilità alle aziende agricole specializzate nella produzione foraggera. L’utilizzo di un agente di lotta biologica classica deve consentire di ridurre il numero di applicazioni di prodotti fitosanitari e quindi i costi della protezione delle colture interessate.
Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
10.4.4 Ambiente
Le misure di lotta coordinate contro lo zigolo dolce e contro la diabrotica del mais mirano a limitare la diffusione di tali organismi nocivi per le colture sul territorio e quindi a ridurre la necessità di proteggere le colture con prodotti fitosanitari. Le misure non implicano il ricorso a prodotti fitosanitari e ciò va a beneficio dell’ambiente, in particolare perché diminuiscono i quantitativi applicati e i rischi correlati all’utilizzo di insetticidi per le acque superficiali o gli habitat seminaturali.
Le misure di lotta con agenti di lotta biologica mirano altresì a riportare le popolazioni di parassiti al di sotto della soglia d’intervento, riducendo così l’utilizzo di insetticidi per proteggere le colture. Gli agenti di lotta biologica proposti sono stati oggetto di una valutazione dal profilo della sicurezza biologica e presentano un rischio accettabile rispetto al beneficio atteso.
10.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni della presente ordinanza non tangono il diritto internazionale. Riguardano soltanto la lotta contro organismi nocivi per le colture all’interno del Paese e non hanno alcun impatto sugli scambi commerciali.
10.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2026.
10.7 Basi legali
1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici relativi a vari ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18), come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari autorizzati, gli additivi e le sostanze ausiliarie ammessi per le derrate alimentari nonché le misure per garantire l’adempimento delle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica all’atto dell’importazione.
Conformemente all’allegato 9 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sono riconosciute equivalenti a quelle vigenti nell’UE.
Il 1° gennaio 2022 nell’UE è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2018/8481 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. La Svizzera e la Commissione UE hanno avviato un processo per verificare l'equivalenza delle disposizioni legali e amministrative pertinenti con l'obiettivo di aggiornare l'allegato 9 dell'Accordo agricolo. In tale processo il DEFR intende eliminare discrepanze critiche rispetto alla legislazione dell'UE sulla produzione biologica.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
A partire dal 1° gennaio 2026 le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente saranno ammesse soltanto nella preparazione di alimenti per lattanti e di proseguimento nonché di alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3d
Nel corso degli anni e in relazione a diverse applicazioni l'EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production dell'UE) ha valutato a più riprese il trattamento dei prodotti biologici con la tecnologia di scambio di ioni, giungendo sempre alla conclusione che esso non è conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biologica, poiché l'elevato grado di purezza delle sostanze prodotte potrebbe ingannare il consumatore sulla reale natura del prodotto. L'uso della tecnologia di scambio di ioni è autorizzato nell'UE dal 2023 soltanto nella preparazione di alimenti per lattanti e di proseguimento nonché di alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Grazie ai termini di transizione concessi negli scorsi anni, gli attori della filiera biologica svizzera interessati dal divieto di cui all'articolo 3d dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica hanno potuto vagliare alternative alle pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente.
Nella fabbricazione del miele di pere biologico della marca Birnel viene effettuata una deacidificazione parziale utilizzando la tecnologia di scambio di ioni al fine di ottenere le proprietà desiderate del prodotto. Per fabbricare questo prodotto vengono utilizzate prevalentemente pere provenienti da alberi da frutto ad alto fusto. Secondo le informazioni disponibili, questo mercato assorbe la produzione di circa 3000 alberi da frutto ad alto fusto che producono pere da sidro. Sempre secondo tali informazioni, il
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6.
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
miele di pere biologico della marca Birnel e i prodotti contenenti questa materia prima non vengono esportati nell'UE. Inoltre, i fabbricanti del miele di pere biologico della marca Birnel hanno potuto dimostrare che questo prodotto non può essere ottenuto in nessun altro modo.
Dalle discussioni con i rappresentanti della filiera è altresì emerso che l'interruzione della fabbricazione di mere di pere metterebbe a rischio lo smercio della produzione di questi alberi da frutto ad alto fusto. È quindi giustificato che le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente siano ammesse anche in futuro nella fabbricazione del miele di pere biologico della marca Birnel.
Anziché il termine transitorio per l'utilizzo della tecnologia di scambio di ioni, che scade alla fine del 2025, è introdotta una soluzione permanente per la fabbricazione di miele di pere biologico con un tenore di acido di 6-12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80-82° Brix. Tuttavia, a causa del divieto in vigore nell’UE, il miele di pere così ottenuto può essere commercializzato soltanto in Svizzera. A partire dal 1° gennaio 2026, nell'articolo 3d che disciplina le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente viene quindi aggiunta la voce relativa al miele di pere. Conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, il FiBL è il servizio responsabile delle sementi preposto al coordinamento e all’amministrazione delle autorizzazioni per l’impiego di sementi convenzionali e della creazione di elenchi di varietà per l’agricoltura biologica.
Articolo 16h lettera g
Conformemente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, il servizio delle sementi del FiBL è responsabile del coordinamento e dell’amministrazione delle autorizzazioni per l’impiego di sementi convenzionali nonché dell’allestimento degli elenchi delle varietà per l’agricoltura biologica. Il FiBL è ben interconnesso con i fornitori di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione in Svizzera. La lettera g esige che per le sementi ogni registrazione contenga la quantità disponibile in peso. Ciò presuppone che i commercianti di sementi aggiornino regolarmente (almeno ogni settimana) le quantità disponibili. Il FiBL ritiene che ciò comporti un dispendio molto elevato, sia difficilmente attuabile sul piano amministrativo e non apporti alcun valore aggiunto rispetto alla prassi attuale.
Secondo la prassi attuale, se per determinate colture vi è carenza di sementi interviene l'Associazione dei produttori svizzeri di sementi Swisssem, rilevando le quantità disponibili di sementi biologiche presso le organizzazioni di moltiplicazione e i commercianti. Nel momento in cui una varietà di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione è esaurita, i commercianti impostano la rispettiva registrazione in www.organicxseeds.ch su «non disponibile» e i produttori possono richiedere un’autorizzazione eccezionale per l'impiego di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici.
Questo sistema consente di controllare la disponibilità di sementi senza dispendio supplementare per i commercianti di sementi. Le disposizioni di cui alla lettera g sono pertanto abrogate.
Allegato 3b
In questo allegato sono elencate e aggiornate le versioni vigenti del regolamento UE determinanti per il rimando diretto al diritto UE agli articoli 3c e 16a.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Le disposizioni sono utili all’armonizzazione con il diritto dell'UE, nell'interesse delle imprese svizzere.
1.4.4 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni sono equivalenti a quelle dell'UE. Con le modifiche previste è garantito il mantenimento dell'equivalenza delle disposizioni legali e amministrative di cui all’allegato 9 appendice 1 dell'Accordo agricolo.
1.4.5 Ambiente
In linea di principio l’agricoltura biologica ha ripercussioni positive sull’ambiente.
1.5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
1.6 Basi legali
Articoli 16j capoverso 4 e 16n dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).
2 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC), RS 916.201
2.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR- DATEC) precisa le basi esposte nell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) relative alla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi. In particolare, contiene disposizioni tecniche ed elenchi di organismi regolamentati e merci. In base all'Accordo agricolo con l'UE, la Svizzera deve avere disposizioni fitosanitarie equivalenti. Pertanto, le modifiche alle prescrizioni dell'UE devono essere regolarmente recepite nella legislazione elvetica sulla salute dei vegetali adattandole, se necessario, alle condizioni del nostro Paese.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
– Modifica dell’articolo 21: l’indennità giornaliera di 520 franchi si applica soltanto al personale di Cantoni e Comuni. Per tutti gli altri costi del personale si conteggiano le spese effettive occasionate al Cantone. – Modifica dell’articolo 22: il termine per l’inoltro delle domande concernenti le indennità concesse dai Cantoni è fissato a fine marzo dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure. – Allegato 1: Diabrotica virgifera virgifera è stralciata dall’elenco degli organismi da quarantena poiché è disciplinata nella nuova ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture.
2.3 Commento ai singoli articoli
Intera ordinanza Poiché la Svizzera ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo, la menzione «Kosovo» è aggiunta ovunque siano elencati i Paesi non UE.
Articolo 21 capoverso 2 Nel versamento dei contributi federali l'UFAG ha sempre riconosciuto ai Cantoni un’indennità giornaliera di 520 franchi per i costi del personale (incl. spese e oneri), indipendentemente dal fatto che fossero i Cantoni, i Comuni o terzi da essi incaricati a eseguire le misure. Questa indennità giornaliera si applica anche in caso di ricorso alla protezione civile, come è stato ad esempio necessario nel 2023 per combattere organismi da quarantena emergenti. Grazie alle sovvenzioni della Confederazione, i costi cui deve far fronte il Cantone nell'impiego della protezione civile sono, in proporzione, bassi. Garantendo un’indennità giornaliera di 520 franchi, la Confederazione versa un importo nettamente più alto rispetto alle spese cui deve far fronte il Cantone. Per i Cantoni che incaricano terzi dell’esecuzione delle misure di sorveglianza e di lotta, l'attuale normativa per la richiesta dei contributi federali comporta un dispendio amministrativo piuttosto elevato. Il riconoscimento delle spese effettivamente occasionate da terzi incaricati rappresenta quindi una semplificazione amministrativa. Per questi motivi, nel riconoscimento dei costi del personale ai fini del versamento del contributo federale si propone di fare una distinzione tra il personale di Cantoni e Comuni e quello di terzi incaricati. Per il personale di Cantoni e Comuni è riconosciuta, come finora, un’indennità giornaliera di 520 franchi. Nel caso di terzi incaricati, inclusa la protezione civile, come ad esempio giardinieri, paesaggisti o piloti di droni, invece, ai fini del versamento del contributo federale sono riconosciute le spese del personale effettivamente occasionate al Cantone.
Articolo 22 capoversi 1 e 2 Secondo le disposizioni attuali, i Cantoni devono inoltrare all'UFAG le loro domande d’indennità per le misure di lotta entro dodici mesi dalla loro conclusione. L'attuazione di questa norma nella pratica si è rivelata difficile o addirittura impossibile, in particolare perché a fronte di casi talvolta molto diversi non è possibile definire in modo uniforme quando una misura è considerata conclusa. Applicando questa
Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali
norma possono essere necessari anche molti anni prima che i Cantoni possano richiedere all'UFAG un contributo federale per determinati costi per il personale e il materiale (p.es. per il monitoraggio dell'efficacia delle misure di eradicazione adottate o in caso di misure di contenimento). Per l'UFAG ciò significa che alcuni dei costi cui devono far fronte i Cantoni gravano sul suo bilancio soltanto a distanza di molti anni e ciò rende più difficile l’allestimento del preventivo. Per questi motivi si propone di rivedere i termini in modo che le domande dei Cantoni per l’indennizzo dei costi per le misure di lotta, compresa le indennità di equità per i danni concesse alle aziende, debbano essere presentate all'UFAG entro e non oltre la fine di marzo dell'anno seguente, analogamente all'attuale normativa sulle misure di sorveglianza. Questo dovrebbe anche far sì che i contributi federali per le misure di sorveglianza e di lotta vengano richiesti annualmente all'UFAG dopo averli raggruppati in un'unica domanda, riducendo così il dispendio amministrativo dei Cantoni e della Confederazione correlato all’inoltro e all’esame delle domande.
Allegato 1 Numero 1.3.9
In seguito alle modifiche della nomenclatura internazionale il nome dell’organismo da quarantena Anoplophora chinensis (Thomson) è sostituito con Anoplophora chinensis (Forster).
Numero 1.3.77
Diversamente dalla maggior parte degli organismi da quarantena, che sono disciplinati come specie, il bostrico tipografo non europeo (Scolytinae spp.) è disciplinato al livello tassonomico di sottofamiglia. Ciò significa che molte specie aventi uno spettro di piante ospiti differenti sono disciplinate come gruppo.
Lo spettro delle piante ospiti di un organismo da quarantena definisce se la competenza spetta all’UFAM o all’UFAG. Poiché le varie specie di bostrico danneggiano gli alberi del bosco, la competenza spetta all’UFAM. Esistono però anche specie le cui piante ospiti sono utilizzate a scopo agricolo oppure ortoflorovivaistico od ornamentale.
Secondo la normativa vigente, l’UFAM può versare aiuti finanziari e indennità soltanto per danni che incidono considerevolmente sulle funzioni del bosco. Di conseguenza non può sostenere finanziariamente un’azienda agricola in caso di un’infestazione da una specie di bostrico. Per ovviare a questo problema, l’allegato 1 numero 1.3.77 è integrato in modo che la competenza per le specie di Scolytinae che colpiscono l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale spetti all’UFAG.
Qualora in Svizzera facesse la sua comparsa una specie di Scolytinae non europea di questo tipo l’UFAM e l’UFAG stabilirebbero congiuntamente di chi è la competenza e il SFF ne darebbe comunicazione al pubblico in forma adeguata.
Numero 2.3.1
Un organismo nocivo particolarmente pericoloso può essere regolamentato come organismo da quarantena ai sensi dell’articolo 4 OSalV soltanto se non è presente o non è ampiamente diffuso in Svizzera. Inoltre, devono essere disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l’introduzione e la diffusione. Da un paio d’anni a questa parte la diabrotica del mais occidentale (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) viene rilevata ogni anno in quasi tutti i Cantoni. Il parassita entra in Svizzera dai Paesi limitrofi. Poiché è impossibile impedirne la diffusione e ogni anno si constata la presenza di questo parassita su vaste porzioni del territorio elvetico, la diabrotica occidentale del mais non può più essere regolamentata come organismo da quarantena. Si propone pertanto di stralciarla dal rispettivo elenco. Ai sensi dell'articolo 153a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), questo parassita va disciplinato nella nuova ordinanza del Consiglio federale concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture.
Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali
Allegato 4 Numeri 4.2.3 e 5.1.3
Gli isolati UE di Phytophthora ramorum sono organismi regolamentati non da quarantena. Ciò significa che i vegetali destinati alla piantagione infestati non possono essere immessi sul mercato per scopi professionali. Se viene scoperta un'infestazione in un vivaio, si applicano determinate misure per tre mesi, onde garantire che l'organismo nocivo non possa diffondersi ulteriormente. Poiché i vegetali infestati in genere mostrano i sintomi soltanto durante il periodo vegetativo, i rispettivi numeri dell’allegato sono precisati in modo che il periodo di tre mesi cada durante il periodo vegetativo. Se viene riscontrata un'infestazione durante gli ultimi tre mesi del periodo vegetativo le disposizioni vengono estese ai primi mesi del periodo vegetativo seguente, affinché si applichino complessivamente per una durata di tre mesi. In questo modo si riduce il rischio che l'organismo nocivo possa diffondersi ulteriormente soltanto perché i controlli sono stati effettuati al di fuori del periodo vegetativo e di conseguenza non è stato possibile rilevare i sintomi dell'infestazione.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non comportano un dispendio supplementare in termini di risorse finanziarie o umane.
2.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non comportano ripercussioni significative in termini di risorse finanziarie o umane. La modifica dell'articolo 21 qui proposta rappresenta una semplificazione amministrativa.
2.4.3 Economia
Le modifiche proposte hanno un impatto generalmente positivo sull'economia, in quanto consentono di mantenere la libera circolazione delle merci tra l'UE e la Svizzera. Le nuove disposizioni migliorano anche la protezione della salute dei vegetali in generale, riducendo così i danni economici.
2.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica dell’OSalV-DEFR-DATEC qui proposta non tange il commercio internazionale. Le disposizioni dell'Accordo SPS dell'OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sono adempiute.
2.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2.7 Basi legali
Norme di delega dell’OSalV: articoli 4 capoverso 3, 29 capoversi 2, 3 e 5, 29b capoverso 2 nonché 33 capoversi 1 e 2.