proj/2024/15/cons_1
Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Berna, 15 maggio 2024
Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Le type actuel ne
Compendio
Il progetto di modifica della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) posto in consultazione riguarda l’introduzione nella legge di un nuovo articolo che prevede la facoltà, per il Consiglio federale, di derogare ai criteri di autorizzazione per affari con l’estero in presenza di eventi straordinari e se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese. Il Consiglio federale continuerebbe a essere tenuto a rispettare gli impegni internazionali contratti dalla Svizzera anche nell’ambito del diritto della neutralità.
Situazione iniziale
Il progetto di modifica della LMB dà seguito a un mandato che il Parlamento ha conferito al Consiglio federale adottando, il 18 dicembre 2023, la mozione 23.3585 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S). La mozione è intesa a riprendere la proposta iniziale avanzata nel marzo 2021 dal Consiglio federale nel suo controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)», che non aveva ottenuto la maggioranza in Parlamento.
Contenuto del progetto
L’introduzione nella LMB di una facoltà di deroga mira a dare al Consiglio federale un margine di manovra che gli permetta di adeguare la politica in materia di esportazioni di materiale bellico ai cambiamenti del contesto della politica estera e della politica di sicurezza. Consentirebbe inoltre di mantenere, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale e di tutelare i suoi interessi di politica estera. L’applicazione della facoltà di deroga potrebbe ad esempio risultare necessaria per mantenere determinate esportazioni di singoli componenti e di assemblaggi nel quadro di collaborazioni industriali tra aziende fornitrici svizzere e imprese d’armamento di Stati partner improvvisamente coinvolti in un conflitto armato. In tal modo la Svizzera potrebbe assicurare una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda gli affari di compensazione legati all’acquisto di beni d’armamento dell’esercito svizzero. Il Consiglio federale continuerebbe a essere tenuto a rispettare i principi di politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera. Questi obblighi comprendono in particolare il Trattato sul commercio delle armi, il diritto della neutralità, il diritto internazionale umanitario e i diritti umani. La facoltà di deroga non potrebbe pertanto né applicarsi alle esportazioni di materiale bellico in contrasto con gli obblighi pertinenti derivanti dal diritto della neutralità in un contesto di conflitto armato internazionale né essere utilizzata per autorizzare esportazioni verso Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani; il suo obiettivo è di mantenere l’integrazione dell’industria svizzera delle tecnologie di sicurezza nazionale e di difesa in catene del valore internazionali in presenza di eventi straordinari e non di liberalizzare il regime di controllo delle esportazioni nei confronti di Paesi verso i quali, già oggi, sulla base del quadro legale in vigore, le autorizzazioni non vengono rilasciate. Il Consiglio federale potrebbe derogare ai criteri di autorizzazione soltanto per un periodo limitato e il coinvolgimento del Parlamento in caso di applicazione della facoltà di deroga è disciplinato nella disposizione proposta.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 107 capoverso 2 Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico. Va considerato anche l’articolo 54 capoverso 1 Cost., che stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non viola alcun trattato o impegno di diritto internazionale. In particolare, è conforme agli impegni della Svizzera per quanto riguarda il Trattato sul commercio delle armi.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto comprende una disposizione importante contenente norme di diritto che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., deve essere emanata sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost.