proj/2024/8/cons_1
Ordinanza sulla protezione del clima
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM
24.01.2024
Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
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2 Ordinanza del 1º novembre 201740 sull’energia (OEn)
Articolo 54a Provvedimenti secondo l’articolo 50a LEne L’articolo 54a OEn descrive quali misure di promozione sono promosse dalla Confederazione nell’ambito del programma d’impulso secondo l’articolo 50a LEne. Le misure di promozione, gli intervalli di potenza e l’ammontare dei tassi d’incentivazione minimi sono stati determinati sulla base di analisi della promozione esistente, delle cifre di vendita attuali dei sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili, nonché in funzione delle risorse disponibili (tra l’altro con l’ausilio di uno studio 41 che ha analizzato il nesso tra la domanda e l’ammontare dei tassi d’incentivazione [struttura quantitativa]). L’ammontare dei tassi d’incentivazione si orienta al modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni HFM 2015 (tab. 34 «indicativa dei tassi d’incentivazione minimi per risanamenti di edifici con provvedimenti individuali» e tab. 36 «riportante gli investimenti supplementari 42 e i tassi d’incentivazione minimi per singolo provvedimento in fr. per m2 di SRC»). Definendo i tassi d’incentivazione minimi si ottiene una promozione finanziaria efficace e si riducono gli effetti di trascinamento. In caso contrario, i contributi di promozione sarebbero solo simbolici: i beneficiari dei finanziamenti sarebbero prevalentemente investitori ben informati che, nella maggior parte dei casi, avrebbero attuato i provvedimenti corrispondenti anche senza la promozione. Secondo il capoverso 1, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi che alimentano edifici o reti termiche viene promossa mediante le misure da M-04 a M-08 del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni 43 (HFM) in materia di impianti a legna automatici (M-04), pompe di calore aria/acqua (M-05), pompe di calore salamoia/acqua o acqua/acqua (M-06), collegamenti alle reti di riscaldamento (M-07) e collettori solari (M-08).
39 RS 641.711 40 RS 730.01 41 Grundlagen zur Ausgestaltung Impulsprogramm für Wärmeerzeugerersatz und Energieeffizienz (KlG) und Weiterentwicklung des Gebäudeprogramms nach Art. 34 CO2-Gesetz, rapporto su incarico dell’UFE del 31 agosto 2023, EBP. 42 Investimenti supplementari: investimenti aggiuntivi rispetto a un ipotetico caso di riferimento senza promozione, determinati dalla promozione finanziaria (p. es. sostituzione dell’impianto di riscaldamento senza cambiamento di sistema). 43 HFM 2015 versione riveduta del settembre 2016.
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Il tasso d’incentivazione scelto, commisurato alla tecnologia o alla potenza, per le misure da M-04 a M- 08 pari ad almeno il 40 per cento dell’investimento supplementare 44 secondo l’HFM 2015, nonché il limite inferiore di potenza di 70 kW tengono conto:
delle cifre di vendita inferiori alla media dei sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili con potenze superiori a 70 kW (corrispondenti p. es. al fabbisogno di potere calorifico di una casa plurifamiliare con circa 14 unità abitative);
dell’obiettivo di generare un impulso in questi segmenti mediante contributi di promozione più elevati;
delle risorse di bilancio disponibili; e
del fatto che i Cantoni possono continuare a definire priorità proprie nell’ambito del Programma Edifici fino a una potenza di 70 kW (cfr. anche i contributi globali secondo l’art. 34 della legge Il tasso d’incentivazione minimo pari ad almeno il 40 per cento dell’investimento supplementare equivale a due volte i tassi d’incentivazione minimi oggi vigenti dell’HFM 2015 (cfr. HFM 2015, tab. 34, pag. 124). Nell’ambito del programma d’impulso, per questi provvedimenti si stima un volume d’incentivazione compreso tra 60 e 80 milioni di franchi all’anno. I Cantoni sono liberi di innalzare il tasso d’incentivazione fino al massimo al 50 per cento dei costi d’investimento totali (cfr. art. 54a cpv. 5 OEn), se ciò è utile per generare una domanda sufficiente. Nell’ambito delle risorse disponibili, anche questi contributi di promozione più elevati sono interamente computati al contributo di base del programma d’impulso. Per semplificare l’esecuzione, la soglia di potenza di 70 kW è stata determinata sulla base del volume d’incentivazione atteso e della soglia indicata nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e nell’HFM 2015 (70 kW di potenza termica per gli impianti a legna). Per le pompe di calore, i collegamenti alle reti di riscaldamento e i collettori solari si applica una soglia pari a 70 kW di potenza termica nominale. Vengono così forniti impulsi nell’intervallo di media e grande potenza, in cui i sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili sono oggi ampiamente sottorappresentati e gli impianti termici solari
sono pressoché assenti. Nel 2022, per esempio, le vendite di sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili con potenza superiore a 100 kW (nuova costruzione e sostituzione; pompe di calore + legna = 568 unità) sono state circa la metà rispetto alle caldaie a combustibili fossili (gasolio + gas = 1106 unità)45. La motivazione è da ricercarsi principalmente nel fatto che negli intervalli di potenza superiori aumentano anche la complessità e i costi d’investimento per una sostituzione. Questa misura di promozione mira pertanto a far sì che i sistemi di riscaldamento di media e grande potenza alimentati a energie rinnovabili si affermino rapidamente come standard. È questo infatti un requisito centrale per il raggiungimento del saldo netto pari a zero entro il 2050, unitamente allo sviluppo delle necessarie competenze tecniche e di pianificazione. Il provvedimento determina una forte riduzione delle emissioni di CO2 e un aumento dell’efficienza, in quanto in questo intervallo di potenza trovano impiego soprattutto le reti di riscaldamento come le pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua. Per contro, le cifre di vendita dei sistemi di riscaldamento (nuova costruzione e sostituzione) mostrano che nell’intervallo di potenza, per esempio, sotto i 50 kW si utilizzano ormai per la grande maggioranza sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili, tra l’altro grazie alle disposizioni cantonali in materia di sostituzione dei riscaldamenti e alla promozione in corso (nel 2022 sono stati venduti ca. 42 537 sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili, oltre quattro volte in più rispetto alle
44 Investimenti supplementari: investimenti aggiuntivi rispetto a un ipotetico caso di riferimento senza promozione, determinati dalla promozione finanziaria (p. es. sostituzione dell’impianto di riscaldamento senza cambiamento di sistema). 45 Statistica dell’Associazione svizzera di produttori e fornitori di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, ImmoClima Svizzera ICS.
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vendite di caldaie a combustibili fossili (9026) 46), ragion per cui non è necessario alcun ulteriore impulso in questo intervallo. Il capoverso 2 dell’articolo 54a OEn definisce la misura di promozione in caso di sostituzione di riscaldamenti a resistenza fissi decentralizzati con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili. Il presupposto per l’incentivazione è che siano sostituiti tutti i riscaldamenti elettrici a resistenza fissi decentralizzati presenti nell’edificio o nell’abitazione. Per lo smontaggio di ogni radiatore elettrico fisso o del riscaldamento elettrico a pavimento per ogni stanza vengono erogati 2000 franchi. Per un’unità abitativa il contributo di promozione ammonta a 20 000 franchi al massimo e per una costruzione a uso non abitativo (p. es. edificio amministrativo) a 40 000 franchi al massimo. Beneficiano della promozione esclusivamente i riscaldamenti elettrici a resistenza fissi decentralizzati senza sistema idraulico di distribuzione dell’acqua per il riscaldamento dell’edificio (radiatori elettrici ad accumulo locale, radiatori elettrici, elementi riscaldanti a infrarossi, riscaldamento elettrico a pavimento di singole stanze all’interno del perimetro isolante dell’edificio; indipendentemente dal fatto che l’apporto di energia avvenga con un collegamento fisso o a spina alla rete), a condizione che questi coprano almeno il 50 per cento del fabbisogno di riscaldamento e vengano interamente smontati e sostituiti con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili con distribuzione idraulica di calore. Qualora un riscaldamento elettrico a pavimento di singole stanze non possa essere smontato, dev’essere scollegato in modo permanente dall’alimentazione elettrica. Lo smantellamento dei radiatori elettrici fissi decentralizzati e l’installazione di un sistema di distribuzione idraulico di calore sono interventi onerosi che comportano costi elevati. Senza un sostegno finanziario, molti proprietari di edifici non sarebbero pertanto in grado di realizzare il passaggio a un sistema di riscaldamento alimentato a energie rinnovabili. Poiché una rapida sostituzione dei riscaldamenti elettrici fissi rappresenta una misura molto efficace per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e per ridurre il consumo di elettricità, è necessario ritenere questo settore prioritario secondo l’articolo 50a
capoverso 4 LEne47. Con l’importo previsto di 2000 franchi per ogni radiatore elettrico fisso smontato o per ogni riscaldamento elettrico a pavimento per ogni stanza, si coprirà circa il 40–50 per cento dei costi d’investimento per lo smantellamento dei vecchi radiatori elettrici fissi e l’installazione del sistema di distribuzione idraulico di calore ancora mancante (tra l’altro tubature, radiatori, carotaggi). Per esempio, un edificio con quattro unità abitative potrà così ottenere un contributo di promozione fino a 80 000 franchi. Per i proprietari di immobili interessati viene così creato un forte incentivo a investire in questi onerosi interventi di trasformazione. Questa misura di promozione mira a ottenere che, per quanto possibile, nei prossimi dieci anni i radiatori elettrici siano sostituiti con un sistema di riscaldamento alimentato a energie rinnovabili in tutti gli edifici ancora riscaldati con riscaldamenti a resistenza elettrici fissi decentralizzati (50 000–70 000), tra cui prevalentemente case unifamiliari e bifamiliari. Con eventuali contributi di promozione integrativi nell’ambito del Programma Edifici esistente e/o detrazioni fiscali per un determinato sistema di riscaldamento alimentato a energie rinnovabili, i Cantoni offrono incentivi per incoraggiare tale passaggio. Nell’ambito del programma d’impulso, per questo provvedimento si stima un volume d’incentivazione compreso tra 80 e 120 milioni di franchi all’anno. Il provvedimento determina una forte riduzione del fabbisogno di elettricità nei mesi invernali, nonché un sensibile aumento dell’efficienza, in quanto le pompe di calore sono 3–5 volte più efficienti dei riscaldamenti elettrici48 La sostituzione del sistema elettrico consente inoltre di integrare nel nuovo impianto l’acqua calda riscaldata perlopiù elettricamente (boiler elettrico), aumentando così ulteriormente l’efficienza dell’intero sistema di riscaldamento.
46 Statistica dell’Associazione svizzera di produttori e fornitori di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, ImmoClima Svizzera ICS. Art. 50a cpv. 4 LEne 4: Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell’eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. 48 Cfr. «Sostituzione del riscaldamento elettrico negli edifici abitativi», SvizzeraEnergia, 08.2022; articolo numero 805.160.I.
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Il capoverso 3 dell’articolo 54a OEn stabilisce che il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici è promosso con un bonus secondo la misura M-14 dell’HFM 2015. Il contributo di promozione ammonta ad almeno 30 franchi per metro quadrato di superficie dell’elemento costruttivo o di superficie riscaldata e si somma ai contributi di promozione del «provvedimento di base» secondo il Programma Edifici per l’isolamento dell’involucro degli edifici (misura M-01 relativa a singoli elementi costruttivi) o per i risanamenti di edifici in tappe più consistenti (M-10 e M-11 dell’HFM 2015). I Cantoni sono liberi di innalzare il tasso d’incentivazione (provvedimento di base + bonus) fino al massimo al 50 per cento dei costi d’investimento totali (cfr. art. 54a cpv. 5 OEn), se ciò è utile per generare una domanda sufficiente. Nell’ambito delle risorse disponibili, i contributi di promozione dei Cantoni (anche nel caso di un contributo di promozione superiore al tasso d’incentivazione minimo) sono interamente computati al contributo di base del programma d’impulso. Grazie al bonus di almeno 30 franchi per metro quadrato di superficie dell’elemento costruttivo o di superficie riscaldata, una casa unifamiliare con una superficie riscaldata di 200 m2 riceve per esempio 6000 franchi, mentre una casa con 12 unità abitative e 1000 m2 di superficie riscaldata riceve circa 30 000 franchi. Nell’ambito del programma d’impulso, per questa misura di promozione si stima un volume d’incentivazione compreso tra 25 e 35 milioni di franchi all’anno. Questa misura di promozione mira a far sì che siano realizzati risanamenti più completi dell’involucro degli edifici, che l’efficienza energetica sia ulteriormente aumentata (tra l’altro evitando i ponti termici) e che i programmi di promozione esistenti in tutti i Cantoni siano opportunamente rafforzati con misure dedicate agli involucri degli edifici. Con essa si ottiene inoltre che il bonus sia offerto in tutti i Cantoni (oggi lo offre solo circa la metà). Il provvedimento determina inoltre una riduzione del fabbisogno di elettricità nei mesi invernali, in quanto il fabbisogno di riscaldamento degli edifici viene generalmente ridotto grazie ai guadagni di efficienza e le pompe di calore possono per esempio essere utilizzate in modo più efficiente.
Il capoverso 4 dell’articolo 54a OEn stabilisce che gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 3 si orientano alle condizioni tecniche per i contributi di promozione secondo l’HFM 2015. Il capoverso 5 stabilisce che gli incentivi secondo i capoversi 1 e 3 non devono superare complessivamente il 50 per cento dei costi d’investimento totali, mentre il capoverso 3 prevede che siano presi in considerazione anche i contributi di promozione per il provvedimento di base. Con le regolamentazioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano pertanto le stesse condizioni previste per i provvedimenti promossi nell’ambito del Programma Edifici e viene così assicurata un’esecuzione uniforme (cfr. art. 50a cpv. 2 LEne). Nel capoverso 6 sono definite le possibili varianti per la promozione da parte dei Cantoni. Per esempio, i Cantoni possono escludere dal programma di promozione sul loro territorio cantonale al massimo uno dei cinque provvedimenti secondo il capoverso 1 (M-04–M-08) (p. es. nessun impianto a legna nei Cantoni urbani per ragioni di protezione contro l’inquinamento atmosferico). I Cantoni stabiliscono inoltre quale delle tre varianti del bonus M-14 secondo l’HFM 2015 intendono promuovere nell’ambito del capoverso 3, potendo scegliere tra una, due o tutte e tre le varianti. Secondo l’HFM 2015, il bonus M-14 può essere concesso a) se almeno il 90 per cento di tutte le superfici principali dell’edificio (facciata e tetto, escl. pareti e pavimenti controterra) viene isolato termicamente secondo i requisiti M-01; b) se viene raggiunta la classe energetica CECE C o B per l’involucro degli edifici; oppure c) se il fabbisogno di riscaldamento dell’edificio è inferiore al valore soglia del 150 per centro per il fabbisogno di riscaldamento delle nuove costruzioni secondo il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) 2014.
Articolo 54b Consulenza per la sostituzione del riscaldamento L’articolo 54b capoverso 1 OEn definisce la promozione di una consulenza ai proprietari di edifici per la sostituzione del riscaldamento con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili. La consulenza viene promossa con 450 franchi (IVA inclusa) forfettari per le case unifamiliari e plurifamiliari fino a 6 unità abitative o per le costruzioni a uso non abitativo fino a 30 kW di potere calorifico; Il contributo è pari a 1800 franchi (IVA inclusa) forfettari per le comunioni dei proprietari per piani e le case
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plurifamiliari con più di 6 unità abitative o per le costruzioni a uso non abitativo con oltre 30 kW di potere calorifico. Questo provvedimento consente di portare avanti la promozione oggi esistente ed efficace della consulenza d’impulso «calore rinnovabile» 49, che ogni mese aiuta circa 1000 proprietari di edifici a compiere i primi passi verso la sostituzione del riscaldamento. La consulenza d’impulso «calore rinnovabile» è un’offerta elaborata da SvizzeraEnergia in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, in cui specialisti appositamente formati del settore dell’energia e del riscaldamento visitano un edificio e offrono consulenza sul posto ai proprietari sui possibili modi per sostituire il riscaldamento. L’offerta è differenziata a seconda che si tratti di case unifamiliari e plurifamiliari fino a 6 unità abitative o costruzioni a uso non abitativo fino a 30 kW di potere calorifico (durata della consulenza: ca. 1,5 h in loco; incl. preparazione e postelaborazione ca. 3 h) oppure di comunioni dei proprietari per piani e case plurifamiliari con più di 6 unità abitative o costruzioni a uso non abitativo con oltre 30 kW di potere calorifico (durata della consulenza: ca. 5 h di sopralluogo e colloquio di consulenza sul posto; incl. preparazione e postelaborazione ca. 12 h). La misura di promozione mira a far sì che questa consulenza a bassa soglia possa continuare a essere offerta in modo uniforme a tutti i proprietari di edifici in tutta la Svizzera. Beneficiano della promozione le consulenze d’impulso per la sostituzione di un riscaldamento che ha più di dieci anni ed è utilizzato come sistema principale per il riscaldamento dei locali (escluso il calore di processo), indipendentemente dalla categoria di edificio (ad uso abitativo, amministrativo, scolastico, commerciale, ristorativo, industriale), dal vettore energetico del vecchio riscaldamento (tra l’altro gasolio, gas, elettricità, pompa di calore, legna) e dall’età del bruciatore. L’importanza di questa offerta è stata evidenziata da uno studio condotto dalla città di Zurigo nel 2017 50, secondo il quale molti proprietari di edifici che hanno scelto un sistema fossile non hanno neppure preso in considerazione la possibilità di optare per un sistema non fossile. La consulenza prende le mosse
proprio da qui, in quanto per quasi tutti gli edifici esiste una soluzione con energie rinnovabili. Nell’ambito della consulenza d’impulso ne viene data la dimostrazione con l’ausilio di una lista di controllo e di una stima dei costi. La consulenza appare inoltre di centrale importanza alla luce del numero ancora molto elevato di impianti a combustibili fossili e riscaldamenti elettrici a resistenza fissi (oltre 1 mio.) presenti negli edifici residenziali. L’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 presuppone che entro tale data circa 40 000 di questi sistemi di riscaldamento vengano sostituiti ogni anno con sistemi alimentati a energie rinnovabili. Secondo il capoverso 2, per la misura di promozione nel suo complesso, compresi i costi per l’esecuzione, la formazione continua e il perfezionamento professionale dei consulenti d’impulso e la garanzia della qualità, sono a disposizione ogni anno al massimo 15 milioni di franchi.
Articolo 54c Assegnazione della promozione Il capoverso 1 stabilisce che i contributi di base per il programma d’impulso sono erogati ai Cantoni nell’ambito del processo che esiste ormai da oltre dieci anni per l’assegnazione dei contributi globali secondo l’articolo 34 della legge sul CO2. Le risorse stanziate dalla Confederazione per il programma d’impulso sono inserite a preventivo su base annua, in linea con le aspettative, nel contesto del credito d’impegno decennale approvato dall’Assemblea federale (cfr. art. 50a cpv. 5 LEne). Come stabilito nella legge, i fondi per l’esecuzione sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite (cfr. art. 50a lett. 3 LEne). La promozione avviene entro i limiti del bilancio disponibile e in linea di principio non sussiste alcun diritto ai contributi di promozione.
49 Informazioni dettagliate all’indirizzo www.calore rinnovabile.ch. 50 Themenbereich Gebäude - Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger beim Heizungsersatz - Progetto di ricerca FP-2.8 - Sintesi, settembre 2017, econcept AG.
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Poiché l’esecuzione dei provvedimenti da parte dei Cantoni avviene nell’ambito delle strutture esistenti secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 (cfr. art. 50a cpv. 2 LEne), questi sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili per le misure di promozione nel Programma Edifici. Il capoverso 2 rimanda a tal fine al vigente articolo 57 capoversi 1 e 2 OEn e all’articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2. Questi capoversi riportano i criteri centrali per il Programma Edifici, che si applicano per analogia anche al programma d’impulso in modo da evitare contraddizioni e consentire un’esecuzione uniforme. In particolare:
le misure costruttive vengono promosse soltanto se le relative domande di promozione vengono presentate prima dell’inizio dei lavori di costruzione (art. 57 cpv. 1 OEn);
i contributi di promozione non vengono impiegati per edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni e per impianti alimentati con energie fossili (art. 57 cpv. 2 OEn);
i contributi di promozione non vengono impiegati per misure (art. 104 cpv. 2 dell’ordinanza sul o attuate in imprese che sono soggette a un obbligo di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano al SSQE; o attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni; o che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni. In linea con le disposizioni del Programma Edifici, un Cantone può inoltre sospendere la promozione di singoli sistemi di riscaldamento alimentati a energie rinnovabili (M-04–M-06) nei comprensori in cui i Comuni abbiano effettuato una ripartizione spaziale su scala particellare e intendano realizzare una rete termica.
Articolo 54d Procedura, esecuzione e finanziamento Il capoverso 1 disciplina le disposizioni in materia di procedura ed esecuzione della promozione, orientandosi per analogia (cfr. art. 50a cpv. 2 LEne) agli articoli 105–111 dell’ordinanza sul CO2 e agli articoli 59, 60, 63, 64 e 67 OEn. Tali articoli stabiliscono tra l’altro quanto segue:
i contributi di base vengono versati annualmente ai Cantoni (una tantum a metà anno; art. 107 dell’ordinanza sul CO2);
il Cantone viene indennizzato in modo forfettario con il 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili (art. 108 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2);
l’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale e stabilisce i principi; su tale base, il Cantone può rendere noto il programma di promozione nel proprio territorio (art. 109 dell’ordinanza sul CO2);
i Cantoni presentano all’UFE entro il 15 marzo dell’anno successivo un rapporto, in particolare, sul numero e tipo di misure realizzate, sui mezzi finanziari impiegati a tale scopo, sui mezzi finanziari non utilizzati e sui controlli a campione svolti in loco (art. 59 OEn);
i Cantoni garantiscono il corretto impiego dei mezzi di promozione, tra l’altro effettuando controlli a campione in loco (art. 60 cpv. 1–3 OEn);
l’UFE effettua controlli a campione concernenti l’esecuzione di singole misure, l’utilizzazione dei contributi di base, la contabilità finanziaria, la prassi dell’esame della domanda e il controllo di qualità dei Cantoni (art. 60 cpv. 4 OEn);
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• l’UFE stabilisce attraverso direttive le modalità connesse all’erogazione dei contributi di base ai Cantoni (art. 64 cpv. 3 OEn). Il capoverso 2 stabilisce che, se in un Cantone le risorse disponibili su base annua secondo l’articolo 50a LEne sono esaurite, ai contributi di promozione impegnati e corrisposti secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 vengono computate nuove assegnazioni di incentivi. Spetta al singolo Cantone decidere se intende portare avanti il programma di promozione una volta esaurito il contributo di base. Tale opzione mira a garantire la sicurezza della pianificazione sia per i Cantoni che per i proprietari di edifici e a evitare possibili interruzioni nella promozione cantonale. L’esecuzione dei provvedimenti secondo l’articolo 54b OEn, inclusi l’esercizio e la garanzia della qualità, avviene a cura della Confederazione (UFE). L’UFE se ne occupa infatti già dal 1º aprile 2022 nell’ambito del programma «calore rinnovabile» (decreto del Parlamento di fine 2021 sull’accelerazione della transizione energetica) e il Consiglio federale ha deciso che dall’entrata in vigore della LOCli il finanziamento dovrà avvenire tramite la LOCli51. Inoltre, la gestione centrale a livello nazionale si è affermata sia per i proprietari di edifici sia per i consulenti (cpv. 3). Viene così garantita una promozione uniforme e i costi d’esecuzione possono essere mantenuti bassi. L’esecuzione e l’esercizio comprendono tra l’altro la gestione della piattaforma per le domande dedicata ai consulenti d’impulso, l’organizzazione centrale della garanzia della qualità, anche con sondaggi presso i proprietari di edifici e i consulenti d’impulso, l’ulteriore sviluppo degli oltre 100 documenti di consulenza e comunicazione in tre lingue e l’assistenza così come la formazione e il perfezionamento dei circa 2000 consulenti d’impulso. I costi d’esecuzione e d’esercizio, inclusa la formazione e il perfezionamento dei consulenti d’impulso e della garanzia della qualità, non devono incidere per oltre 1,5 milioni di franchi sul bilancio pianificato di massimo 15 milioni di franchi all’anno.
La comunicazione dei provvedimenti del programma d’impulso avviene in particolare mediante il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 109 dell’ordinanza sul CO2), nonché attraverso il programma SvizzeraEnergia. Il finanziamento della comunicazione del programma avviene in particolare con i fondi per la comunicazione del programma Edifici. Si garantisce in tal modo che i proprietari di edifici siano informati in modo esaustivo su tali misure di promozione.
51 Ucraina: il Consiglio federale aumenta i fondi per il programma d’azione SvizzeraEnergia. Comunicato stampa del Consiglio federale del 3 giugno 2022. Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per l’ambiente
La LOCli è una legge quadro che sancisce gli obiettivi climatici da raggiungere entro il 2050. Oltre ai provvedimenti precisati nell’OOCli, tale legge produce effetti sull’ambiente e sulle emissioni di gas serra a lungo termine nonché mediante l’inserimento di misure supplementari, in particolare nella legge sul CO2, e l’adeguamento di altri atti normativi federali. Con la promozione di tecnologie e processi innovativi secondo l’articolo 6 LOCli, il settore industriale viene aiutato a ridurre le sue emissioni entro il 2050 almeno del 90 per cento rispetto al 1990. Per il raggiungimento degli obiettivi climatici è importante anche continuare a realizzare nuove reti termiche e ampliare quelle esistenti, nonché sviluppare accumulatori a lungo termine incorporati in tali reti. Grazie alla disponibilità di energie rinnovabili, gli accumulatori a lungo termine consentono infatti di immagazzinare calore nel semestre estivo e conservarlo fino al semestre invernale. Sulla base delle ipotesi formulate, si stima che il programma d’impulso per la sostituzione dei riscaldamenti e i provvedimenti nel settore dell’efficienza energetica produrranno gli effetti seguenti 52 (senza considerare gli effetti di trascinamento, cfr. anche la tab. 1): risparmio di 100 000–145 000 tonnellate di CO2/anno grazie alla promozione della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili di media e grande potenza e dei riscaldamenti elettrici con energie rinnovabili (art. 54a cpv. 1 OEn); risparmio di 110–145 GWh/anno nel consumo di elettricità (effetto lordo) grazie alla promozione della sostituzione dei radiatori elettrici fissi (art. 54a cpv. 2 OEn); risparmio energetico di 40–60 GWh/anno grazie al bonus per l’incremento dell’efficienza dell’involucro degli edifici (art. 54a cpv. 3 OEn). Contributi di promozione Effetto stimato in t CO2/a Sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili di 100 000 – 140 000 grande potenza con energie rinnovabili Stima del risparmio nel consumo di energia elettrica in Sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi decentrati con energie 110–145 rinnovabili Bonus per l’efficienza dell’involucro dell’edificio 40–60 Tabella 1: Effetto stimato delle contributi di promozione del programma d’impulso sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia elettrica.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione
5.2.1 Ripercussioni finanziarie
Secondo il decreto federale del 15 settembre 202253, per la promozione di tecnologie e processi innovativi secondo l’articolo 6 LOCli sono a disposizione in tutto 1,2 miliardi di franchi dei fondi generali della Confederazione dal 2025 fino al 2030 compreso. Per sostenere l’esecuzione della promozione secondo l’articolo 6 LOCli viene messo a concorso un mandato corrispondente. Ai fini dello sfruttamento delle sinergie, lo stesso mandatario sarà incaricato di offrire sostegno anche nel contesto dell’esecuzione nell’ambito dei consulenti per i cronoprogrammi per imprese e la valutazione del rischio per le infrastrutture pubbliche (art. 7 LOCli). I costi per questa commessa saranno coperti con al massimo il 2 per cento dei mezzi di promozione.
Grundlagen zur Ausgestaltung Impulsprogramm für Wärmeerzeugerersatz und Energieeffizienz (KlG) und Weiterentwicklung des Gebäudeprogramms nach Art. 34 CO2-Gesetz, rapporto su incarico dell’UFE del 31 agosto 2023, EBP. 53 FF 2022 1538
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Il decreto federale del 15 settembre 202254 sul finanziamento del programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento e per i provvedimenti nel settore dell’efficienza energetica secondo l’articolo 50a LEne prevede 2 miliardi di franchi per una durata di dieci anni. Questi fondi provengono dalla cassa federale generale. Secondo le disposizioni dell’ordinanza, ogni anno vengono accordati circa 180–250 milioni di franchi. Di questi, 60–80 milioni di franchi sono destinati alla promozione della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi (art. 54a cpv. 1 OEn), 80–120 milioni alla promozione dello smantellamento dei radiatori elettrici fissi (art. 54a cpv. 2 OEn); 25–35 milioni al bonus per l’incremento dell’efficienza dell’involucro degli edifici (art. 54a cpv. 3 OEn) e 15 milioni alle consulenze d’impulso (art. 54b OEn). Cfr. in merito la tabella 2. Contributi di promozione Volume dei contributi di promozione in CHF/a Sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili di Da 60 a 80 mio. grande potenza con energie rinnovabili Sostituzione di riscaldamenti elettrici fissi decentrati con energie rinno- Da 80 a 120 mio. vabili Bonus risanamento globale involucro edificio Da 25 a 35 mio. Consulenza d’impulso «calore rinnovabile» max. 15 mio. Totale volume dei contributi di promozione stimato Da 180 a 250 mio. (budget disponibile: CHF 200 mio./a oltre i 10 anni) Tabella 2: Ripartizione attesa dei fondi del programma d’impulso destinati ai contributi di promozione.
5.2.2 Ripercussioni per l’effettivo del personale
L’esecuzione della LOCli precisata con le apposite disposizioni comporta per l’Amministrazione un maggior onere in termini di personale pari a 8 equivalenti a tempo pieno, come risulta dal rapporto della Commissione dell’ambiente del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare relativa al controprogetto indiretto all’Iniziativa per i ghiacciai 55.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
La piattaforma per l’adattamento ai cambiamenti climatici prevede la rappresentanza di Cantoni e Comuni. Questi beneficiano di una migliore collaborazione con la Confederazione e con il mondo della scienza e dell’economia, nonché del più agevole trasferimento di conoscenze che ne derivano. Nell’ambito delle disposizioni relative al programma d’impulso, l’esecuzione viene affidata ai Cantoni (ad eccezione dell’art. 54b) come accade già per il Programma Edifici. Queste sinergie dovranno essere sfruttate anche a vantaggio dei Cantoni. Le disposizioni dell’ordinanza stabiliscono inoltre che i Cantoni sono indennizzati per l’esecuzione della promozione, anche in questo caso analogamente al Programma Edifici, con il 5 per cento dei contributi di promozione da essi accordati e computabili, provenienti dai fondi per il programma d’impulso.
5.4 Ripercussioni per l’economia
L’elaborazione dei cronoprogrammi per imprese avviene in modo volontario secondo l’articolo 5 capoverso 2 LOCli. Questo comporta un maggior onere, nonché costi di consulenza, per le imprese che elaborano un cronoprogramma nell’ottica di un’eventuale promozione secondo l’articolo 6 LOCli. Il processo di elaborazione del cronoprogramma, e il cronoprogramma stesso, aiuta le imprese a individuare i provvedimenti di riduzione delle emissioni più efficienti ed efficaci. L’attuazione dei provvedimenti comporta tuttavia ulteriori costi.
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
La promozione di tecnologie e processi innovativi sostiene le imprese cosiddette «early movers» nella trasformazione ed è quindi aperta sia alle grandi che alle piccole e medie imprese (a queste ultime, p. es., tramite un cronoprogramma per settore). Essa elimina gli ostacoli finanziari e contribuisce, anche indirettamente mediante il trasferimento di conoscenze agevolato dalla rendicontazione, all’affermazione e all’impiego diffuso di tecnologie innovative nell’industria. Questo è necessario affinché il settore industriale possa ridurre le sue emissioni entro il 2050 almeno del 90 per cento rispetto al 1990. La promozione può inoltre essere determinante per l’impiego iniziale di tecnologie CCS e NET. La copertura dei rischi per le reti termiche e gli accumulatori termici a lungo termine ne favorisce la diffusione in Svizzera. In particolare per quanto riguarda gli accumulatori termici a lungo termine vi sono ancora aspetti da chiarire in merito alla costruzione, alla gestione e ai costi per lo stoccaggio. Con la pubblicazione dei dati pertinenti, le disposizioni previste sostengono quindi anche il trasferimento di conoscenze tra gli attori dell’economia. Con la piattaforma per l’adattamento ai cambiamenti climatici viene migliorata la collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e il mondo della scienza e dell’economia nel settore dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Le disposizioni dell’ordinanza forniscono al settore finanziario strumenti volontari per valutare il proprio contributo a uno sviluppo a basse emissioni e in grado di resistere ai cambiamenti climatici.
Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
6 Rapporto con il diritto internazionale
L’ordinanza proposta è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente con l’Accordo di Parigi. In linea con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di regola il traffico aereo internazionale non è incluso negli obiettivi climatici. Includendo le emissioni del traffico aereo internazionale, la Svizzera propone una nuova via che è comunque compatibile con gli obblighi di informazione a livello internazionale. L’inclusione del traffico aereo e dei suoi effetti climatici nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore è in corso di discussione anche in altri Paesi, come il Regno Unito o la Spagna.
7 Protezione dei dati
L’articolo 40b della legge sul CO2 autorizza le autorità federali o i servizi e le persone competenti a consultare e trattare dati personali, ivi inclusi dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario per l’adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente ordinanza.