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Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

proj/2025/124/cons_1 · Procedure di consultazione della Confederazione

Del 15 apr 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/vernehmlassung/proj-2025-124-cons-1/it/modifica-della-legge-federale-sulle-raccolte-del-diritto-federale-e-sul-foglio-federale-legge-sulle-pubblicazioni-ufficiali-lpubb

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Procedure di consultazione della Confederazione
Fonte

Atto interessato: Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512)

proj/2025/124/cons_1

Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

Cancelleria federale CaF Centro delle pubblicazioni ufficiali CPU

Berna, il 15. avril 2026

Modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

L’obiettivo principale della modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) è quello di rinunciare all’edizione stampata delle pubblicazioni periodiche ufficiali della Confederazione. In questa occasione si propone inoltre di precisare meglio le norme sulla pubblicazione mediante rimando.

Situazione iniziale

La LPubb disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (la Raccolta ufficiale delle leggi federali [RU] e la Raccolta sistematica del diritto federale [RS]) nonché del Foglio federale (FF). Il sistema di queste pubblicazioni ufficiali della Confederazione ha dato essenzialmente buoni risultati. Soprattutto il cambiamento della versione determinante in vigore dal 1° gennaio 2016, secondo cui è determinante la versione elettronica della RU e del FF, si è consolidato nella prassi. Anche la pubblicazione dei commenti alle ordinanze importanti e delle versioni integrali dei testi delle pubblicazioni mediante rimando, introdotta il 1° luglio 2022, completa in modo efficiente l’offerta della piattaforma di pubblicazione della Confederazione (Fedlex).

Contenuto del progetto

La LPubb, modificata l’ultima volta il 26 settembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (RU 2015 3977), nonché il 1° luglio 2022 (RU 2021 693), non riflette più in maniera soddisfacente la realtà sociale e la prassi corrente in Svizzera. Sussiste pertanto la necessità di intervenire a livello legislativo al fine di considerare gli sviluppi tecnici e sociali degli ultimi dieci anni, caratterizzati da una crescente digitalizzazione dei canali informativi. Rispetto all’ultima revisione, le modifiche previste nel presente progetto sono dei semplici «aggiustamenti» del sistema esistente.

Attualmente i testi della RU, della RS e del FF vengono consultati quasi esclusivamente online. Ciò è dovuto, da un lato, al carattere vincolante delle sole versioni pubblicate su Fedlex e, dall’altro, all’ampia gamma di servizi offerti dalla piattaforma: accesso quotidiano alle nuove pubblicazioni, possibilità di consultare le future versioni della RS e di confrontarle con le precedenti, accesso diretto ai testi pubblicati mediante rimando, messa a disposizione di dati «arricchiti» (p. es. cronologia della RS o tabella delle modifiche vigenti) ecc. La tiratura dei prodotti stampati, invece, ha subito un calo constante e drastico. Ci si chiede quindi fino a che punto i costi legati all’organizzazione e alla produzione delle edizioni stampate siano proporzionati alle esigenze della popolazione, dell’applicazione del diritto e dell’amministrazione. Il progetto preliminare prevede pertanto di abolire le edizioni periodiche stampate della RU, della RS e del FF, mantenendo tuttavia la possibilità di ottenere a pagamento copie speciali presso un ufficio federale.

La pubblicazione di contenuti della RU, della RS e del FF mediante rimando avviene oggi sulla piattaforma centrale Fedlex se si tratta di testi o di parti di testo elaborati dai

servizi amministrativi nell’ambito dell’attività legislativa della Confederazione. Per vari motivi questa forma di pubblicazione sta crescendo costantemente. Sebbene sia fondamentalmente indiscussa, essa presenta tuttavia alcuni svantaggi e limiti in termini di qualità del testo, accessibilità, uniformità del layout e, soprattutto, formati di pubblicazione. In particolare, questo genere di pubblicazioni non è leggibile elettronicamente e complica l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Occorre pertanto precisare la legge, al fine di uniformare la prassi e stabilire criteri precisi ch limitino le pubblicazioni mediante rimando ai soli testi per i quali la pubblicazione nella RU e nel FF non sarebbe appropriata.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché

con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 (FF 2024 525) né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura (FF 2024 1440).

Esso attua la strategia «Svizzera digitale 2025» del 13 dicembre 2024 (FF 2025 31), dal momento che le risorse limitate destinate alle pubblicazioni ufficiali saranno utilizzate sistematicamente per migliorare e sviluppare l’offerta in Internet. Tali risorse devono quindi essere svincolate dalle forme di distribuzione ormai obsolete, che non sono quasi più richieste.

1.4 Attuazione

Le novità previste nel progetto di legge richiedono anche modifiche e aggiunte nell’OPubb. Per gli aspetti ancora da disciplinare in vista dell’esecuzione si rimanda ai commenti alle relative disposizioni.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

I criteri per l’ammissibilità di una pubblicazione mediante rimando sono formulati a titolo esemplificativo. Eliminando il termine «segnatamente» l’elenco diventa esaustivo.

Art. 16

Cpv. 1

Una volta pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione, i testi della RU, del FF e della RS, comprese la versioni integrali dei testi pubblicati sotto mediante rimando ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubl, potranno essere ottenuti in versione cartacea.

È tuttavia prevista un'eccezione per i testi che contengono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5, lett. c, della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1), che non devono essere messi a disposizione sotto forma di estratti. Infatti, tali testi contenenti dati personali degni di particolare protezione sono stati pubblicati ufficialmente solo dopo una ponderazione degli interessi a favore

e della sicurezza della procedura (possibilità di apportare integrazioni, di presentare opposizione e di fare ricorso); essi non devono quindi essere diffusi oltre il necessario, in particolare per non essere digitalizzati in un'altra piattaforma senza essere stati preventivamente anonimizzati.

Cpv. 2 e 3

La distribuzione delle edizioni settimanali stampate della RU, del FF e dei complementi alla RS deve essere sospesa. Si propone pertanto di stralciare il capoverso 2 senza sostituirlo.

Il capoverso 3 prevede l’archiviazione di un certo numero di esemplari stampati della RU e del FF. Tuttavia, un simile approccio non corrisponde più alle prescrizioni e alla prassi di archiviazione della Confederazione. Non è più necessario, infatti, tenere un archivio speciale decentralizzato, poiché le versioni elettroniche devono essere opportunamente protette.

Per quanto riguarda l'accesso alle pubblicazioni della RU e del FF in caso di indisponibilità della piattaforma di pubblicazione, le edizioni cartacee previste in questo capoverso non sono sufficienti a garantire la disponibilità in ogni momento, contrariamente a un backup elettronico giornaliero messo a disposizione offline:

– In primo luogo, le stampe vengono effettuate su base settimanale. Di conseguenza, in caso di un grave problema tecnico che blocchi l'accesso alla piattaforma, è possibile che un'intera settimana di pubblicazioni non sia disponibile in formato cartaceo.

– In secondo luogo, le copie stampate non comprendono le versioni integrali o le parti di testo pubblicate sotto mediante rimando, a differenza del backup elettronico.

Di conseguenza, i costi di mantenimento delle tirature cartacee (produzione e spedizione) appaiono sproporzionati rispetto all'efficacia limitata della misura in caso di guasto del sistema. Si propone quindi di abrogare il capoverso 3.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

La proposta di legge ha ripercussioni finanziarie, in particolare nei seguenti ambiti:

– L'abbolizione dell’edizione periodica stampata del supplemento della RS determinerà un potenziale risparmio di circa 140 000 franchi all'anno sui costi di produzione nel credito dell’UFCL, al netto tuttavia dalla perdita di entrate da emolumenti.

– L'abbolizione delle altre edizioni periodiche stampate (RU, FF e Registro sistematico) determinerà un potenziale risparmio di circa 140 000 franchi all'anno sui costi di produzione nel credito dell’UFCL, al netto tuttavia dalla perdita di entrate da emolumenti.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il progetto di legge non implica un fabbisogno aggiuntivo di personale.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto di legge non ha ulteriori ripercussioni per i Cantoni e i Comuni; i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna non ne sono particolarmente toccati.

3.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto di legge non ha ripercussioni dirette sull’economia.

3.4 Altre ripercussioni

Il progetto di legge non comporta alcun'altra ripercussione.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

La Costituzione federale (Cost.; RS 101) non contiene disposizioni che prevedono la pubblicazione di dati giuridici da parte della Confederazione. La pubblicazione di questi dati (in particolare atti normativi) costituisce tuttavia un principio dello Stato di diritto. In linea di massima non esiste alcun diritto senza pubblicità. Sin dagli albori dello Stato federale svizzero esistono atti normativi che disciplinano i principi relativi alla pubblicazione, all’entrata in vigore e agli effetti giuridici delle disposizioni che contengono norme di diritto1.

Il fatto che la Confederazione possa disciplinare la pubblicazione delle sue leggi e di altri testi di sua competenza anche senza un’esplicita attribuzione di competenze nella Costituzione federale deriva dalla sua esistenza come ente pubblico (competenza implicita della Confederazione). Secondo la prassi, nell’ingresso delle leggi che si basano su questa competenza implicita della Confederazione, è citato l’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Ciò è quanto stabilito

Daniel Kettiger/Thomas Sägesser, in: Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Berna 2011, prefazione.

nell’ingresso della LPubb. Questa base di competenza si applica anche alla modifica della LPubb proposta in questa sede.

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non prevede la soppressione delle pubblicazioni ufficiali, ciò che renderebbe più difficile per i partner internazionali verificare l’adempimento degli impegni della Svizzera, ma solo l’abolizione delle pubblicazioni periodiche stampate. Non incide quindi sugli impegni internazionali della Svizzera.

4.3 Forma dell’atto

Il progetto contempla disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della presente legge deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo.

4.4 Delega di competenze legislative

La LPubb continua a non prevedere una delega di competenze legislative che vada oltre l’ambito delle competenze generali di esecuzione e applicazione del Consiglio federale (art. 182 Cost.).

4.5 Protezione dei dati

L’articolo 16b LPubb, che funge da base legale per la pubblicazione temporanea di testi contenenti dati personali degni di particolare protezione, non è modificato dal presente progetto.

Il progetto prevede due novità che apportano lievi miglioramenti, dal momento che limitano la visibilità a lungo termine di informazioni sulle persone fisiche e giuridiche che non rientrano nello scopo della pubblicazione:

– con l’abolizione delle edizioni stampate del FF , renderà la diffusione di queste informazioni più difficile;

– lo stesso vale per l'esclusione dalla possibilità della POD per i testi che contengono dati personali degni di particolare protezione.

Una modifica dell'articolo 16b LPubb è prevista nell'ambito della revisione della LOGA (protezione dei dati relativi alle persone giuridiche da parte degli organi federali)2. A seconda dell'evoluzione di questo progetto legislativo, potrebbe essere necessario adeguare il contenuto del presente progetto di legge o adottare una disposizione di coordinamento, affinché il nuovo art. 16 LPubb protegga sia i dati Cf. la procedura di consultazione 2024/93

personali degni di particolare protezione delle persone fisiche che quelli delle persone giuridiche.