proj/2025/59/cons_1
Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Settembre 2025
Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Conf ederazione,
Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
1 Punti essenziali del progetto
L’articolo 15 della legge f ederale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) disciplina l’obbligo di ritiro e di rimunerazione che garantisce ai produttori di elettricità da impianti di piccole dimensioni (f ino a una potenza massima di 3 MW) il ritiro dell’elettricità prodotta dal gestore di rete (GRD) e stabilisce il quadro della rimunerazione. Se il gestore di rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, dal 2026 la rimunerazione deve essere effettuata al prezzo di mercato medio trimestrale; inoltre agli impianti con una potenza fino a 150 kW verranno concesse rimunerazioni minime. Nel quadro delle deliberazioni sul cosiddetto «atto sull’accelerazione», presumibilmente nella sessione autunnale 2025 il Parlamento adeguerà la LEne e deciderà modifiche in merito all’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15 LEne. La rimunerazione corrisponderà al prezzo di mercato orario o, in futuro, per quarto d’ora al momento dell’immissione. L’articolo 15 LEne riguarda unicamente il ritiro dell’elettricità grigia e non il plusvalore ecologico (garanzia d’origine, GO). I GRD possono ritirare e rimunerare le GO in aggiunta all’elettricità grigia. L’articolo 15 LEne stabilisce inoltre che i GRD possono addebitare i costi sostenuti al servizio universale. L’articolo 6 della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) stabilisce il quadro delle tariffe nel servizio universale. Il punto di partenza è sempre il requisito secondo il quale le tarif fe devono essere adeguate . Per quanto riguarda l’obbligo di ritiro, la LAEl disciplina che le rimunerazioni pagate dal GRD (che possono anche comprendere le GO) possono essere incluse nei costi dell’energia computabili e pertanto nelle tarif f e.
Nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEl; RS 734.71), il Consiglio federale ha f issato un limite massimo per il prezzo f ino al quale il ritiro di elettricità generata da energie rinnovabili può essere incluso nel servizio universale nel caso in cui il GRD acquisti anche le GO, basandosi sulla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di elettricità. Tuttavia, la norma contiene un’incongruenza logica. Qualora il GRD ritiri le GO e, al contempo, la rimunerazione per l’energia grigia corrisponda al prezzo di mercato medio trimestrale (oppure, con la presente modifica, prezzo di mercato orario o per quarto d’ora), non appena i prezzi di mercato superano i prezzi di costo, vengono addebitati i costi non computabili. Per risolvere il problema è necessaria una modif ica dell’OAEl.
La modifica prevede che, per valutare l’adeguatezza delle rimunerazioni pagate, si utilizzino in linea di principio i costi di produzione oppure, a seguito dalla presente modifica, il prezzo di mercato (se superiore ai costi di produzione) come limite massimo. Questa norma si riferisce, a seconda della f ormulazione dell’articolo 15 LEne, al prezzo di mercato medio trimestrale o orario o per quarto d’ora al momento dell’immissione. Nel caso in cui il prezzo di mercato oltrepassi i costi di produzione, il GRD può continuare a ritirare la GO, ma non può includere nel servizio universale alcuna rimunerazione supplementare che superi il prezzo di mercato. Si tratta della logica conseguenza del f atto che il valore della GO è incluso nei costi di produzione e quind i già compensato.
2 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e
altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni Le modifiche non hanno alcuna ripercussione f inanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Conf ederazione, Cantoni e Comuni.
Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
3 Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Per il consumatore finale, la nuova soluzione si riferisce il più possibile ai costi di produzione e impedisce un sovrapprezzo ingiustificato per le GO in periodi in cui i prezzi di mercato sono già elevati. Sono possibili rimunerazioni f isse negoziate.
4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
5 Commento ai singoli articoli
Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1
Il capoverso 3 lettera e viene integrato. La disposizione modificata prevede che, per valutare l’adeguatezza delle rimunerazioni pagate di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEne, si utilizzino in linea di principio, i costi di produzione o – e questa è la novità – il prezzo uniforme a livello nazionale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEne come limite massimo; quest’ultima variante nel caso in cui tale prezzo sia superiore ai costi di produzione. Il prezzo unif orme a livello nazionale corrisponde al prezzo di mercato di cui all’articolo 15 LEne e all’articolo 12 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01). A seconda della situazione (prezzo uniforme superiore o inf eriore ai costi di produzione), si applica l’uno o l’altro limite superiore. La norma non conferisce pertanto alcun diritto di scelta. Il numero 2 della lettera e, che si applica nel caso in cui non venga ritirata la GO, rimane invariato.
Art. 8adecies cpv. 7
Il nuovo capoverso 7 dell’articolo 8adecies specifica ulteriormente l’obbligo di rollout di sistemi di misurazione intelligenti (smart meter). Per le f atturazioni richieste secondo il nuovo regime (art. 15 LEne e art. 4 OAEl [v. sopra]) è indispensabile che su tutto il territorio nazionale gli impianti di produzione che benef iciano dell’obbligo di ritiro e rimunerazione siano dotati di uno smart meter. In questo modo è possibile misurare il profilo di carico dell’immissione necessario per la f atturazione oraria o per quarto d’ora. Gli impianti esistenti devono essere dotati di uno smart meter entro la f ine del 2027 e l’obbligo resterà valido per quelli nuovi dall’inizio del 2028. Con il termine «impiegare» si intende che i sistemi di misurazione intelligenti devono essere effettivamente utilizzati, presupponendo che siano installati.
Tali modifiche dell’OAEl entreranno in vigore il 1° luglio 2026. La modifica dell’articolo 4 sarà valida per l’anno tarif f ario 2027.