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Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni)
Berna, 8 gennaio 2026
Modifica della legge sulle poste (attuazione della mozione 24.3818)
Rapporto esplicativo per l’avvio della consultazione
Compendio
Il sostegno ai giornali e ai periodici di organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa e delle fondazioni) presuppone attualmente la distribuzione da parte della Posta Svizzera. Se le copie vengono distribuite da altri fornitori di servizi postali, non può essere richiesto il sostegno finanziario della Confederazione. Con il presente progetto di legge, il Consiglio federale propone di passare a una regolamentazione basata sulla neutralità del fornitore: in futuro la riduzione sul prezzo di distribuzione sarà concessa indipendentemente dal fatto che la distribuzione venga effettuata dalla Posta o da un fornitore privato.
Situazione iniziale
Le organizzazioni senza scopo di lucro, come le associazioni o i partiti politici, forniscono con le proprie pubblicazioni informazioni ai membri, ai sostenitori o ai donatori. La Confederazione sostiene con 20 milioni di franchi all’anno la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni. La Posta trasferisce il contributo alle case editrici sotto forma di riduzione sul prezzo di distribuzione per ogni copia. Secondo la legge attuale, tale agevolazione è concessa solo per la distribuzione regolare da parte della Posta. Se la distribuzione viene effettuata da fornitori privati, non rientra nell'attuale sistema di riduzione delle tasse postali. La mozione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) del 2 luglio 2024 (24.3818 «Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni») chiede che in futuro la riduzione per la stampa associativa e delle fondazioni venga concessa anche se le copie sono distribuite da fornitori privati. Dovrebbe essere possibile imporre loro condizioni paragonabili a quelle dettate alla Posta. Il Consiglio federale viene quindi incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legge sulle poste (LPO)1. Il presente progetto risponde alla questione sollevata dalla mozione.
Contenuto del progetto
Il progetto di legge crea la base giuridica per un sostengo indiretto alla stampa associativa e delle fondazioni fondato sulla neutralità del fornitore. Occorre garantire che i fornitori privati trasferiscano interamente la riduzione sul prezzo di distribuzione ai loro clienti. A tal fine, il progetto di legge prevede un obbligo di registrazione per i fornitori privati. Ciò comporta alcuni obblighi in materia di contabilità, determinazione dei prezzi e di informazione. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di regolamentare la procedura per il calcolo e la gestione delle riduzioni per la distribuzione e di coinvolgere nell’esecuzione la Po-sta Svizzera quale organo amministrativo. A tal fine, elaborerà un progetto di consultazione per una revisione parziale della legge sulle poste (OPO)2 che specificherà gli obblighi dei fornitori registrati e delle case editrici aventi diritto al sostegno. Ove possibile, si segui-ranno le pratiche consolidate del sostegno indiretto alla stampa adottate nella distribuzione regolare della Posta.
1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Con il presente progetto, il Consiglio federale adempie il mandato del Parlamento di attuare la mozione 24.3818. Il Consiglio degli Stati, in quanto seconda Camera, ha adottato la mozione il 5 dicembre 2024, regione per cui non poteva essere inclusa né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023-2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023-2027. Il progetto di legge non risulta neanche negli obiettivi del Consiglio federale.
1.6 Adempimento di interventi parlamentari
Con il presente progetto di consultazione, il Consiglio federale propone di attuare la richiesta della mozione 24.3818.
2 Punti essenziali del progetto
La modifica proposta della LPO soddisfa la richiesta della mozione 24.3818. Concretamente questo intervento chiede di riorganizzare il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni.
– Oggi il sostegno indiretto alla stampa è limitato alla distribuzione regolare da parte della Posta (art. 36 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. a OPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 4 LPO). Questa rientra a sua volta nel servizio postale universale: la Posta è obbligata per legge a distribuire giornali e periodici in abbonamento in sei giorni della settimana su tutto il territorio nazionale e a prezzi indipendenti dalla distanza (art. 14 cpv. 1 LPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 3 LPO in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 lett. c OPO). Ora ottiene un sostegno finanziario anche la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni da parte di fornitori privati.
– Il contributo federale rimane invariato a 20 milioni di franchi all’anno. La riduzione sul prezzo di distribuzione per copia è uniforme e viene fissata annualmente dal Consiglio federale.
– Il sussidio viene versato attraverso la relativa organizzazione di distribuzione. Tali organizzazioni sono tenute a trasferire integralmente la riduzione sul prezzo di distribuzione agli editori aventi diritto. Per garantire ciò, devono registrarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e rispettare i seguenti obblighi: separazione contabile della distribuzione regolare dalle altre attività commerciali; nessun finanziamento incrociato di altre attività commerciali con i ricavi della distribuzione regolare; prezzi indipendenti dalla distanza e fissati secondo criteri uniformi; nessuna differenziazione dei prezzi (prima di detrarre la riduzione sul prezzo di distribuzione) tra clienti aventi diritto o meno; obbligo di fornire informazioni all’UFCOM.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 16 Prezzi
L’adeguamento all’articolo 4 lettera b concerne soltanto il testo francese. Si tratta di un adeguamento linguistico alla formulazione dell’articolo 19d del presente progetto. Sul piano materiale, il contenuto della disposizione rimane invariato.
Titolo prima dell’art. 19a Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale
Possono beneficiare della riduzione per il recapito mattutino unicamente le testate della stampa regionale e locale. L’aggiunta nel titolo chiarisce questo punto e funge da separazione materiale rispetto alla successiva nuova sezione 3b sulla riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni.5
Art. 19a Concessione della riduzione
La rubrica è modificata.5
Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino
Chiunque sia soggetto all’obbligo di registrazione non può utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino sostenuto con la riduzione per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). In questo caso non si tratta di un «divieto di sovvenzionamento trasversale» ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO. Per evitare equivoci, questo termine tra parentesi è stato stralciato. Di conseguenza, il riferimento al divieto di sovvenzionamento trasversale nel capoverso 4 risulta superfluo. Le modifiche sono di natura puramente formale e non cambiano il contenuto materiale della disposizione.5
Titolo prima dell’art. 19d Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni
Art. 19d Concessione della riduzione
La riduzione per la distribuzione regolare è attualmente vincolata al mandato di servizio universale della Posta. Pertanto, vengono ridotti solo i prezzi delle copie distribuite dalla Posta. La situazione è destinata a cambiare con il presente progetto di legge: ora viene sostenuta finanziariamente dalla Confederazione anche la distribuzione da parte di fornitori (privati) registrati per la distribuzione regolare. Non è prevista alcuna riduzione per le copie trasportate da fornitori non registrati. Rientra nella responsabilità della casa editrice collaborare con organizzazioni di distribuzione registrate al fine di poter beneficiare della riduzione sul prezzo di distribuzione. Per il diritto al sostegno di una testata della stampa associativa e delle fondazioni si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore, fa eccezione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 3
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lett. a OPO). Secondo la nuova disposizione è necessario che le copie siano affidate alla Posta o a un fornitore registrato per la distribuzione regolare (cpv. 1).
Il Consiglio federale approva la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 6 LPO). Secondo la modifica della LPO adottata dal Parlamento il 21 marzo 2025, questa non può superare il prezzo di distribuzione. La riduzione per copia è la stessa indipendentemente dal fatto che la distribuzione sia effettuata dalla Posta Svizzera (art. 16 cpv. 4 lett. b LPO) o da un fornitore registrato per la distribuzione regolare (art. 19d). In caso di distribuzione da parte di un fornitore registrato, i giornali e i periodici beneficiano di una riduzione per copia sul prezzo di distribuzione, che ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 deve essere stabilito indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi (cpv. 2).
La Confederazione versa 20 milioni di franchi all’anno per garantire la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO). In futuro, il contributo della Confederazione sarà versato sia alla Posta che ai fornitori registrati per la distribuzione regolare, in proporzione al numero di copie distribuite. La posta e i fornitori registrati per la distribuzione regolare devono trasferire ai clienti l’intero importo della riduzione sul prezzo di distribuzione.
Ove possibile, si seguirà la prassi già applicata per il sostegno indiretto alla stampa. Tra le procedure consolidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzione, come anche le operazioni di versamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la registrazione delle organizzazioni private per la distribuzione regolare, la fornitura del servizio e la relativa fatturazione da parte di queste imprese nonché la gestione del versamento del sussidio da parte dell’organo amministrativo (Posta). Per ampliare il sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino della stampa regionale e locale, come deciso dal Parlamento, occorre instaurare processi per garantire che le riduzioni siano accordate garantendo la neutralità del fornitore. Poiché, attualmente, solo l’impresa Quickmail Planzer AG potrebbe diventare un fornitore registrato per la distribuzione regolare, nell’attuazione del presente progetto questi processi dovrebbero rimanere il più possibile invariati al fine di mantenere i costi a un livello ragionevole.
Art. 19e Obblighi dei fornitori
I fornitori di servizi postali che intendono distribuire giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi previamente presso l’UFCOM (cpv. 1). La registrazione serve fra l’altro a garantire che i fornitori rispettino standard minimi vincolanti per la gestione operativa (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, i fornitori registrati per la distribuzione regolare sono soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4 LPO. Ciò include, in particolare, il rispetto delle condizioni di lavoro abituali del settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, un domicilio o una filiale in Svizzera. La Posta è esente dall’obbligo di registrazione in quanto la distribuzione dei giornali e dei periodici avviene nell’ambito del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 13 LPO.
Sul piano contabile i fornitori registrati devono separare dalle altre attività la distribuzione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione (cpv. 2). Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla suddetta distribuzione regolare per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). Questi requisiti servono a identificare e impedire il finanziamento incrociato con altri servizi che è illecito. I fornitori registrati devono stabilire i prezzi per la distribuzione regolare della stampa associativa e delle fondazioni indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. Questi requisiti si applicano non solo alla distribuzione di copie aventi diritto al sostegno della stampa associativa e delle fondazioni ma anche alla distribuzione regolare in generale. Nel fissare i prezzi, non si deve differenziare tra giornali o periodici che soddisfano i requisiti del sostegno indiretto alla stampa o meno (cpv. 4).
I fornitori registrati per la distribuzione regolare devono fornire all’UFCOM tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 5). Ciò include in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19e capoverso 3 e i requisiti per determinare i prezzi. Eventualmente, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla base dell’articolo 34 capoverso 2 LPO.
Art. 19f Procedura e vigilanza
Nell’OPO il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il versamento delle riduzioni per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (cpv. 1). Si basa sui processi in vigore per la distribuzione regolare della Posta (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO) e sui futuri processi per il recapito mattutino. La riduzione sul prezzo di distribuzione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. La gestione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione, e di competenze specialistiche soprattutto per convalidare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC stipula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione per la distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione per la distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementazione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e i fornitori della distribuzione regolare occorre un periodo di transizione. L’UFCOM verifica periodicamente, d’ufficio o su richiesta, se i fornitori registrati rispettano i requisiti per la determinazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 (cpv. 3).
Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli obblighi dei fornitori privati e delle case editrici aventi diritto al sostegno. Queste ultime devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza sovrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta.
Cifra II
La cifra II sottopone la legge al referendum facoltativo e stabilisce che il Consiglio federale determina la relativa entrata in vigore (cpv. 1 e 2).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Se la misura del pacchetto di sgravio 27 «Riduzione della promozione indiretta della stampa» non dovesse essere attuata, questo progetto comporterebbe maggiori oneri finanziari e di personale per la Confederazione. Il 21 marzo 2025, il Parlamento ha deciso di ampliare il sostegno alla stampa per includere il recapito mattutino della stampa regionale e locale6. Il recapito mattutino è proposto da diverse organizzazioni di distribuzione. Come nel progetto in questione, la riduzione per il recapito mattutino sarà concessa garantendo la neutralità del fornitore. Ciò aumenterà l’onere amministrativo dell’UFCOM, responsabile del sostegno indiretto alla stampa. Considerate le limitate risorse finanziarie federali, l’UFCOM compenserà internamente l’onere aggiuntivo nel quadro di un piano di rinuncia. La Posta prevede costi annuali per il personale pari a 77 500 franchi (base: impiegato qualificato al 50 %). Oltre a ciò, l’attuazione del presente progetto non dovrebbe richiedere inizialmente risorse umane aggiuntive. Tuttavia, il sostegno al recapito mattutino deciso dal Parlamento è limitato a sette anni. Con l’attuazione del presente progetto è possibile che dopo la scadenza di questo periodo vengano realizzati minori risparmi sui costi poiché non sarà completamente eliminato l’onere amministrativo legato alla concessione della riduzione per la distribuzione basata sulla neutralità del fornitore.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le
regioni di montagna Il progetto di legge avrà probabilmente un impatto diverso sulle varie regioni del Paese. Per le pubblicazioni aventi diritto al sostegno della stampa associativa e delle fondazioni con un pubblico urbano, si prevedono costi di distribuzione inferiori. Per le pubblicazioni con un pubblico prevalentemente rurale, è probabile che la prassi cambi poco, poiché solo la Posta garantisce una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. È ipotizzabile che la Posta reagisca con un aumento dei prezzi di distribuzione per far fronte alla perdita di mandati redditizi della distribuzione regolare. Nel complesso, è più probabile che il progetto abbia un impatto positivo nei centri urbani e negli agglomerati, mentre si prevedono effetti da neutrali a negativi nelle regioni periferiche e di montagna.
Non vi sono ripercussioni finanziarie o di personale per i Cantoni e i Comuni.
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4.3 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni del presente progetto sull’economia si prospettano da lievi a trascurabili. La struttura basata sulla neutralità del fornitore su cui poggia la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni riduce la distorsione della concorrenza causata dal sostegno indiretto alla stampa a scapito dei fornitori privati di servizi postali come Quickmail Planzer AG. Vengono migliorate le condizioni quadro per un’effettiva concorrenza nel mercato postale.
4.4 Ripercussioni sulla società
Il presente progetto ha un impatto positivo sulla società. Le organizzazioni senza scopo di lucro danno un importante contributo alla formazione dell’opinione democratica in Svizzera. La libera scelta del partner di distribuzione permette ad associazioni e partiti politici di risparmiare sui costi.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente
L’impatto sull’ambiente si prospetta da lieve a trascurabile. Poiché la Posta persegue obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra, uno spostamento della quota di mercato a favore di fornitori privati potrebbe avere un impatto leggermente negativo sulla protezione del clima.
4.6 Ripercussioni sulla Posta
La Posta è obbligata per legge a effettuare la distribuzione regolare sull’intero territorio nazionale in tutte le case abitate durante tutto l’anno. Il prezzo di distribuzione indipendente dalla distanza non copre i costi di distribuzione nelle regioni meno densamente popolate. La Posta può in parte compensare gli ammanchi tramite i ricavi realizzati nelle regioni urbane, dove i costi della distribuzione sono più bassi.
Per i fornitori privati è possibile decidere in base a criteri economici quali abitazioni servire. Nei segmenti di mercato commercialmente interessanti della distribuzione regolare, ciò offre loro un vantaggio in termini di costi e prezzi rispetto alla Posta, vantaggio che viene accentuato dal presente progetto. Si parte dal presupposto che la Posta perderà mandati redditizi da parte dei clienti del settore della distribuzione regolare. Ciò potrà avere un impatto negativo sui costi unitari della Posta nella distribuzione di lettere e pacchi, poiché le sinergie nella distribuzione diminuiranno con il calo dei volumi di giornali. Il progetto potrà avere un impatto negativo sulla Posta e sul finanziamento del servizio universale.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore
postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il modello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di legge è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto modifica la LPO. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
Oggi per la distribuzione regolare di pubblicazioni della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni pari a 20 milioni di franchi. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per accordare i contributi, contenuti nell’OPO, rimangono invariati. Nel caso specifico, l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno e il Consiglio federale approva le riduzioni per esemplare. L’efficacia del sostegno indiretto alla stampa è da tempo contestata per quanto riguarda il suo reale obiettivo di sostenere la formazione dell’opinione democratica. Il sostegno orientato ai prodotti stampati ha l’effetto di mantenere le strutture esistenti e provoca distorsioni della concorrenza poiché le imprese dei media e le organizzazioni senza scopo di lucro che si concentrano su offerte o canali di comunicazione digitali sono svantaggiate.
5.7 Delega di competenze legislative
L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1‑4 OPO. Ad eccezione dell’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare, i criteri di sostegno rimangono invariati.
L’articolo 19f capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di regolamentare nell’ordinanza la procedura per il calcolo e la gestione delle riduzioni per la distribuzione.
5.8 Protezione dei dati
Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.