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Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale
Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua vigilanza e modifica la giurisdizione federale
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Berna, 24 giugno 2026
Compendio
Il progetto attua due identiche mozioni della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), rispettivamente 21.3970 e 21.3972 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza. Esso prevede, da un lato, adeguamenti puntuali delle basi giuridiche del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza e, dall'altro, sulla base dei riscontri del Consiglio federale contenuti nel suo rapporto in adempimento del postulato 19.3570 Jositsch Controllo della struttura, dell'organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione, una ridistribuzione puntuale delle competenze in materia di perseguimento penale tra la Confederazione e le autorità cantonali, nonché alcune norme procedurali sui conflitti di competenza tra le parti.
Situazione iniziale
Le due mozioni identiche della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, rispettivamente 21.3970 e 21.3972 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza incaricano il Consiglio federale di presentare una riforma delle basi giuridiche del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e della sua autorità di vigilanza (AV-MPC). Le osservazioni del rapporto finale delle Commissioni della gestione (CdG) del 22 giugno 2021 sull’ispezione «Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza» e le esperienze della Commissione giudiziaria (CG) riguardo alla destituzione o alla non rielezione e al perseguimento penale di membri del Ministero pubblico della Confederazione costituiranno il fondamento delle modifiche legislative.
L’11 ottobre 2023, sulla base dei propri riscontri riportati nel rapporto in adempimento del postulato Jositsch 19.3570 Controllo della struttura, dell’organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto da porre in consultazione, che contenesse, in particolare, una revisione di alcuni punti della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di perseguimento penale (art. 23 segg. codice di procedura penale, CPP, RS 312.0) e inserisse nella legge le norme procedurali per i conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali (art. 28 CPP). Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di verificare se tutti i reati di terrorismo previsti dal Codice penale (CP, RS 311.0) vadano assoggettati senza restrizioni alla competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione (art. 23 cpv. 1 CPP) ed eventualmente di proporre le necessarie modifiche legislative.
In relazione ai reati di terrorismo, la mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) 24.3819, «Procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo. Introduzione di un obbligo di notifica» incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per istituire l’obbligo di notificare alla Confederazione l’apertura, da parte delle autorità cantonali, di un procedimento penale contro minorenni per questo tipo di reati.
Contenuti del progetto
Per attuare le due mozioni della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, rispettivamente 21.3970 e 21.3972 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza, il progetto si basa sulle 12 raccomandazioni delle CdG. Tuttavia, un’analisi approfondita di tali raccomandazioni evidenzia che, per alcune di esse, l’attuazione non sembra opportuna né necessaria o non lo è a livello di legge. Ciò riguarda le richieste di esaminare in modo esaustivo gli atti da parte dell’AV-MPC, la professionalizzazione dell’AV-MPC, l’aggregazione amministrativa dell’AV-MPC ai servizi del Parlamento e l’esclusione della remunerazione degli straordinari o delle ferie arretrate per i membri del MPC con ruoli dirigenziali. L’avamprogetto introduce invece queste modifiche: il diritto di essere sentita dell’AV- MPC nei confronti della CG in occasione della nomina dei membri del MPC eletti dall’Assemblea federale, una precisazione della portata della vigilanza dell’AV-MPC sul MPC, la competenza dell’AV-MPC di ordinare l’audizione di testimoni, la competenza dell’AV-MPC in materia di sospensione in via cautelare di membri eletti del MPC, la competenza dell’AV-MPC di incaricare persone esterne di svolgere inchieste disciplinari, il prolungamento della durata della carica dei membri del MPC e modifiche nell’assunzione dei rimanenti procuratori pubblici federali, modiche nel perseguimento di reati commessi da membri del MPC eletti dall’Assemblea federale e statuto e vigilanza sui procuratori generali straordinari e sui procuratori pubblici straordinari e, infine, l’introduzione del diritto di ricorso contro la destituzione dei membri del MPC eletti dall’Assemblea federale. In adempimento del mandato del Consiglio federale dell’11 ottobre 2023 in relazione al rapporto che adempie al postulato 19.3570 Jositsch, il progetto propone inoltre le seguenti modifiche:
Sono assoggettati alla competenza federale in materia di perseguimento penale non solo alcuni ma tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale (art. 23 cpv. 1 lett. a AP-CPP).
Ciò deve valere anche per tutti i reati contro locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari, protetti in virtù del diritto internazionale e
anche per tutti i reati contro tali beni di missioni permanenti, posti consolari od organizzazioni internazionali (art. 23 cpv. 1 lett. abis AP-CPP).
Tutti i reati di terrorismo secondo il CP vengono assoggettati, senza restrizioni, alla competenza federale in materia di perseguimento penale (art. 23 cpv. 1 lett. hbis e art. 24 cpv. 1 AP-CPP).
La violenza o la minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e l’impedimento di atti dell’autorità (art. 286 CP) sono assoggettati alla competenza
cantonale in materia di perseguimento penale, se tali reati sono diretti contro «impiegati dei trasporti pubblici» (art. 23 cpv. 1 lett. hter AP-CPP).
Le norme concernenti la delega di cause penali e la competenza plurima sono semplificate o precisate (art. 25 seg. AP-CPP).
Infine, sono introdotte nel CPP determinate norme procedurali, in particolare in relazione ai conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali, (art. 28, art. 40 AP-CPP). In attuazione della mozione 24.3819 della CPS-N, il progetto propone infine di introdurre per le autorità inquirenti un obbligo di notificare alla Confederazione l’apertura di procedimenti penali nei confronti di minorenni per sospetti reati di terrorismo.
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire
1.1.1 Mozioni CAG-S e CAG-N 21.3970 e 21.3972 Riforma
del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza Il progetto trae origine dalle due mozioni identiche della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) 21.3970 e 21.3972 «Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza». Le mozioni sono state accolte, rispettivamente, il 15 settembre 2021 dal Consiglio degli Stati e il 21 settembre 2021 dal Consiglio nazionale e sono state trasmesse al Consiglio federale 1. I due interventi incaricano il Consiglio federale di proporre una riforma delle basi giuridiche del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e della sua autorità di vigilanza (AV-MPC). La necessità di agire a livello legislativo deriva dai riscontri su:
il rapporto finale delle due Commissioni della gestione (CdG) del 22 giugno 2021 sull’ispezione «Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza»2;
le esperienze della Commissione giudiziaria (CG) relative alla destituzione o alla non rielezione e al perseguimento penale di membri del Ministero pubblico della Confederazione;
i lavori per l’attuazione del postulato Jositsch (19.3570). La riforma dovrebbe inserirsi nel quadro del modello «status quo plus», secondo il citato rapporto delle CdG, per cui il Parlamento conserverebbe la competenza di eleggere i membri eletti del MPC e i membri dell’AV-MPC . Il rapporto finale delle CdG contiene al numero 4 18 «Considerazioni e raccomandazioni delle CdG», di cui sei sono pure considerazioni (rapporto finale n. 4, punti 1, 4, 5, 6, 11 e 12) e il resto sono mandati di verifica possibili o concreti («Si potrebbe eventualmente vagliare…» e «In questo contesto occorrerebbe verificare se…») ed esigenze concrete di modifiche legislative. Le CdG hanno formulato le proprie conclusioni sulla base di una perizia commissionata ai professori Christopher Geth e Benjamin Schindler. L’incarico era quello di definire il quadro giuridico sulla base delle conclusioni del rapporto delle CdG del 24 giugno 20203 e di avanzare delle proposte per migliorare l’assetto delle basi legali dell’AV-MPC e delle basi legali relative
1 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca avanzata > Numeri dell’oggetto 21.3970 e 21.3972. 2 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza. 3 Rapporto CdG 2020, Relazione di vigilanza.
all’organizzazione del MPC. I periti hanno presentato il loro rapporto il 3 febbraio 20214. Nel loro rapporto del 28 aprile 2021, i periti hanno risposto a quesiti integrativi delle CdG sui temi «Übertragung der Kompetenz zur Wahl, Wiederwahl und Amtsenthebung der Leitungspersonen der Bundesanwaltschaft an die AB-BA» (trasferimento all’AV-MPC della competenza in materia di elezione, rielezione e destituzione delle persone con ruoli dirigenziali del Ministero pubblico della Confederazione) e «kollektive Leitung der Bundesanwaltschaft» (direzione collettiva del Ministero pubblico della Confederazione)5. Le considerazioni e raccomandazioni delle CdG nel loro rapporto finale rimandano in parte a tale perizia e talvolta possono essere completamente comprese solo facendovi riferimento. Quando necessario ai fini della comprensione, qui di seguito si richiamerà anche la perizia Geth/Schindler. Lo stesso vale per il rapporto d’attività dell’AV-MPC 2020 dell’8 marzo 20216. Il rapporto finale delle CdG rimanda in parte anche alle considerazioni e alle proposte ivi formulate dall'AV-MPC. Nel complesso, le CdG giungono alla conclusione che la vigilanza sul MPC vada tendenzialmente rafforzata. Le esperienze della CG nell’ambito della destituzione o della non rielezione e del perseguimento penale di membri del MPC, che secondo le due mozioni dovrebbero fondare la necessità di agire a livello legislativo, sono illustrate nella lettera del Prof. em. Georg Müller del 19 settembre 2020 indirizzata alla CG. Con essa l’autore ha ottemperato al mandato della CG di elencare le carenze riscontrate nella procedura di destituzione dell’ex procuratore generale e di proporre possibili soluzioni. Il documento individua cinque carenze legislative e propone, per porvi rimedio, quattro modifiche all’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 20107 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. Secondo l’articolo 3a capoverso 1 lett. a della legge sulla consultazione del 18 marzo 20058 (LCo) si può rinunciare a una procedura di consultazione se il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali. Ciò si verifica nel caso di una modifica della citata ordinanza dell’Assemblea federale. Per questo motivo, il Consiglio
federale intende esaminare in un secondo momento le proposte del Prof. em. Georg Müller e sottoporre al Parlamento insieme al progetto le modifiche all’ordinanza dell'Assemblea federale eventualmente necessarie.
Lo stesso vale per la raccomandazione delle CdG di adeguare il diritto vigente in modo che i membri del MPC eletti dall’Assemblea federale non possano, in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro, richiedere la remunerazione degli straordinari e delle ferie arretrate. I rapporti di lavoro e la retribuzione dei membri del MPC eletti dall’Assemblea federale sono disciplinati dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale
4 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten. 5 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Ergänzungsfragen Gutachten. 6 Rapporto d’attività dell’AV-MPC 2020 dell’8 mar. 2021, Rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale in virtù dell’articolo 29 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione; pubblicato in www.ab-ba.admin.ch/it/ > Rapporto d’attività > Rapporto d’attività 2020 7 RS 173.712.23 8 RS 172.061
e dei sostituti procuratori generali. Per attuare la raccomandazione delle CdG occorre quindi modificare l’ordinanza dell’Assemblea federale.
1.1.2 Postulato Jositsch 19.3570 Controllo della struttura, dell’organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione Il presente progetto prevede anche delle modifiche del Codice di procedura penale9 (CPP), che traggono origine dal postulato Jositsch 19.3570 Controllo della struttura, dell’organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione. Il postulato invitava il Consiglio federale a esaminare se fosse necessario o opportuno modificare la struttura, l’organizzazione, la competenza e la vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione, e a presentare un rapporto a tale proposito. In particolar modo, andava chiarito se la struttura e l’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione definite nel regolamento dell’11 dicembre 2012 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione siano adeguate e rispondano alle esigenze attuali (n. 1 del postulato), se la competenza del Ministero pubblico della Confederazione definita negli articoli 23 e seguenti CPP sia adeguata e risponda alle esigenze di un perseguimento penale efficace (n. 2 del postulato) e se la vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione definita negli articoli 23 e seguenti della legge sull’organizzazione delle autorità penali risponda alle esigenze attuali (n. 3 del postulato). La motivazione del postulato è che il Ministero pubblico della Confederazione e in particolar modo il suo capo sarebbero da anni bersaglio di critiche. Colpirebbe il fatto che le critiche non siano cessate nonostante il cambiamento intervenuto al vertice dell’istituzione. Ci si chiederebbe pertanto se esista un problema strutturale che non può essere risolto cambiando il personale e sia invece necessario adeguare la struttura, l’organizzazione, la competenza e la vigilanza del Ministero pubblico che da inizio secolo sono rimaste invariate. Il 14 dicembre 2020 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato, ma limitatamente al numero 2 (verifica della competenza del Ministero pubblico della Confederazione).10
9 RS 312.0 10 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca avanzata > Numero dell’oggetto 19.3570.
1.1.2.1 Gruppo di lavoro
Per chiarire le questioni relative al numero 2 del postulato 19.3570 Jositsch, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato un gruppo di lavoro11, codiretto da Martin Dumermuth12 e Urs Hofmann13. Il gruppo di lavoro ha analizzato la situazione e, su tale base, ha valutato se la struttura di fondo dell’attuale ripartizione delle competenze si sia dimostrata valida e se siano necessari adeguamenti nei vari ambiti di competenza. Ha inoltre definito l’orientamento generale per gli adeguamenti necessari. I risultati di questi lavori e la posizione del Consiglio federale sono riportati nel rapporto in adempimento del postulato adottato dal Consiglio federale l’11 ottobre 202314.
1.1.2.2 Mandato legislativo e di verifica
Tenuto conto della necessità di agire a livello legislativo, individuata nel rapporto in adempimento del postulato, l’11 ottobre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare il relativo progetto da porre in consultazione15. Ha inoltre incaricato il DFGP di eseguire un’analisi approfondita dell’opportunità di assoggettare obbligatoriamente tutti i reati connessi al terrorismo previsti dal Codice penale16 (CP) alla giurisdizione federale, ai sensi dell’articolo 23 CPP.17
1.1.3 Mozione della Commissione della politica di sicurezza
del Consiglio nazionale 24.3819 «Procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo. Introduzione di un obbligo di notifica» Infine, nell’ambito del progetto, va attuata la mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) 24.3819 «Procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo. Introduzione di un obbligo di notifica». La mozione è stata accolta, rispettivamente, il 2 dicembre 2024 dal Consiglio nazionale e il 18 marzo 2025 dal Consiglio degli Stati e trasmessa al Consiglio federale.18
11 Il gruppo di lavoro era composto da rappresentanti della prassi (Ministero pubblico della Confederazione, ministeri pubblici, polizia, avvocatura, Tribunale penale federale) e di organi specializzati (CDDGP, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali [CCPCS], Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici [CMP], Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione [AV-MPC]). Per i dettagli sulla composizione del gruppo di lavoro cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 1.3.1, nota 6. 12 Direttore dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) fino a fine agosto 2021. 13 Fino a fine 2020 direttore della giustizia del Cantone di Argovia e presidente della CDDGP. 14 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 6 seg. (cfr. «Beurteilung Reformbedarf durch die Arbeitsgruppe» e «Haltung des Bundesrates») e n. 9. 15 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 9. 16 RS 311.0 17 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 9. 18 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca avanzata > Numero dell’oggetto 24.3819.
La mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per istituire l’obbligo di notificare alla Confederazione l’apertura, da parte delle autorità cantonali, di un procedimento penale contro minorenni per reati di terrorismo, assicurando la coerenza nei confronti del perseguimento penale degli adulti. La CPS-N fa valere che non esiste una procura federale dei minorenni che possa trattare i reati di terrorismo commessi da questi ultimi. In questi casi il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni che non avrebbero alcun obbligo di notificare ai pertinenti organi federali l’apertura di un tale procedimento. L’introduzione di un obbligo di notifica per le autorità cantonali permetterebbe di rafforzare la lotta al terrorismo su scala nazionale, poiché le autorità federali disporrebbero così di una panoramica completa sui reati di terrorismo.
1.2 Alternative valutate e soluzione scelta
Il rapporto finale delle CdG contiene 18 «Considerazioni e raccomandazioni». Il Consiglio federale propone di attuare una parte delle modifiche raccomandate (v. n. 2.1), mentre, per altre, un esame approfondito ha evidenziato che le modifiche non risultano opportune (v. n. 1.1.2). Infine, il rapporto finale contiene anche raccomandazioni relative a semplici verifiche, i cui risultati sono illustrati al numero 1.2.2.
1.2.1 Rinuncia all'attuazione delle raccomandazioni delle
CdG relative a modifiche legislative
1.2.1.1 Diritto generale di consultare gli atti dell’AV-MPC
Le CdG raccomandano di sancire per legge che il diritto di consultare gli atti dell’AV- MPC non è limitato agli atti di procedimenti conclusi ma comprende anche quelli dei procedimenti in corso. Il Consiglio federale non ravvisa invece alcuna necessità di intervenire a livello legislativo perché l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 19 marzo 201019 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) attribuisce alle persone incaricate dall’AV-MPC di richiedere chiarimenti al MPC un diritto generale di consultare gli atti non limitato agli atti di procedimenti conclusi. Secondo il Consiglio federale, nemmeno le osservazioni dei periti Geth e Schindler20 possono essere interpretate come un invito a procedere a una modifica legislativa.
19 RS 173.71 20 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten, pag. 81 «… ist es deshalb erforderlich, dass das Akteneinsichtsrecht auch in laufende Verfahren möglich bleibt.» (… è quindi necessario che il diritto di consultare gli atti rimanga possibile anche per i procedimenti in corso).
1.2.1.2 Professionalizzazione dell’AV-MPC, indennità più
elevata dei suoi membri, migliore dotazione di risorse Le raccomandazioni delle CdG partono dalla volontà di mantenere l’attuale modello di vigilanza, rafforzandolo però con misure mirate (v. n. 2.1.1). Una di queste è la professionalizzazione dell’AV-MPC, che secondo le CdG dovrebbe comportare anche indennità più elevate e maggiori risorse per la segreteria. Il rapporto finale delle CdG non fornisce indicazioni più dettagliate sull’auspicata professionalizzazione dell’AV-MPC. Tali indicazioni si possono tuttavia ricavare dalla perizia Geth/Schindler, che è alla base del rapporto finale delle CdG. Secondo i periti, dal 2011 l’AV-MPC non è in grado di svolgere il proprio mandato con la necessaria accuratezza perché i suoi membri non dispongono del tempo necessario e la segreteria non ha le risorse che servono. I periti ritengono pertanto opportuno valutare l’abbandono dell’attuale sistema di milizia dei membri dell’AV-MPC, prevedendo invece che vengano impiegati stabilmente. Per la presidenza si dovrebbe prevedere un grado di assunzione del 60–100% e per gli altri membri un tasso d’occupazione del 20–30%21. Il Consiglio federale ritiene difficilmente praticabile e poco opportuno per diversi motivi un modello in cui i membri dell'AV-MPC sono impiegati stabilmente. In primo luogo, l’attuale sistema di milizia assicura che nell’AV-MPC confluiscano diverse esperienze professionali concrete. Il Consiglio federale dubita peraltro che un impiego stabile permetta di reperire un numero sufficiente di persone qualificate per svolgere un’attività nell’AV-MPC. Non è molto probabile, ad esempio, che un professore ordinario rinunci del tutto alla propria attività universitaria per dedicarsi alla presidenza dell’AV-MPC. Anche nel caso di un’assunzione a tempo parziale, al 60% o all'80%, è difficile pensare che la cattedra ordinaria possa essere mantenuta dedicandole solo il tempo rimanente. Ci si chiede poi se, una volta terminato il mandato di presidente dell’AV-MPC, il professore possa tornare a svolgere a tempo pieno la propria attività originaria. Queste considerazioni valgono, in modo identico o analogo, anche per le altre professioni rappresentate nell’AV-MPC. Sarebbe inoltre molto difficile stimare di quali risorse abbia bisogno l’AV-MPC per svolgere i propri compiti a lungo termine. La perizia motiva la raccomandazione a
favore di assunzioni stabili con la carenza di risorse, in particolare quando queste sono necessarie in caso di eventi straordinari. Anche per questi casi, però, le risorse necessarie sono difficili da stimare, proprio perché tali eventi, per loro stessa natura, non sono prevedibili. I gradi di occupazione da fissare per i membri dell’AV-MPC potrebbero quindi essere determinati in base al fabbisogno medio, o a quello richiesto in caso di eventi particolari e di un aumento del carico di lavoro. In entrambi i casi nascerebbero dei problemi: nel primo, la mancanza di risorse impedirebbe lo svolgimento di attività straordinarie; nel secondo, si rischierebbe di avere un’autorità di vigilanza sovradimensionata, con le relative conseguenze in termini di costi. È in questo contesto che va considerata anche la misura proposta che consentirebbe di affidare a soggetti esterni lo svolgimento di un’inchiesta disciplinare (art. 31b cpv. 2 AP-LOAP; v. n. 2.1.6), per far fronte a picchi del carico di lavoro. Il Consiglio federale ritiene
21 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten, pag. 70 e 76 seg.
pertanto che non sia opportuno stabilire gradi di occupazione fissi per i membri dell’AV-MPC, perché la loro attività richiede una certa flessibilità. Va però riconosciuto che l’attuale sistema di indennità giornaliere non è ottimale, perché non remunera né il tempo dedicato alla preparazione delle sedute né le altre attività necessarie al di fuori delle sedute vere e proprie. Sembrerebbe quindi più corretto remunerare i membri dell'AV-MPC in base all’effettivo impegno dedicato. Tale modifica non richiede alcuna modifica di legge. Basta infatti modificare l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 201022, che, all’articolo 15, disciplina l’indennità dei membri dell’AV-MPC. Tale modifica fornirebbe una chiara base giuridica anche all’articolo 5 del Regolamento concernente le spese e le indennità dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 22 novembre 202123. La disposizione citata, sotto rubrica «Importi forfettari orari», prevede infatti che i membri dell’AV-MPC siano remunerati con un importo forfettario orario di 180 franchi per i lavoratori indipendenti e di 110 franchi per i lavoratori dipendenti per il tempo dedicato «allo studio degli atti, alla presentazione di rapporti scritti, a telefonate, sedute online, attività amministrative e altri incontri di servizio». Considerato che si può rinunciare a una consultazione in base all’articolo 3a capoverso 1 lettera a LCo se il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali, come nel caso dell’ordinanza dell'Assemblea federale citata, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento le modifiche necessarie all’ordinanza dell’Assemblea federale insieme al progetto. Per quanto riguarda la determinazione delle risorse per la segreteria, si rileva che la loro entità non viene definita né nella LOAP né nella citata ordinanza dell’Assemblea federale. Non sono quindi necessarie modifiche delle basi giuridiche per potenziare la segreteria. Anzi, stabilire nella legge o nell’ordinanza le dimensioni della segreteria sarebbe controproducente, perché non si potrebbe più tenere conto in modo flessibile di eventuali variazioni del fabbisogno di risorse della segreteria.
1.2.1.3 Aggregazione amministrativa dell’AV-MPC ai servizi
del Parlamento Le modifiche raccomandate dalle CdG hanno lo scopo di rafforzare in linea di principio la vigilanza e, di conseguenza, l’AV-MPC. È in questa prospettiva che le CdG raccomandano anche di aggregare l’AV-MPC, dal punto di vista amministrativo, a un’unità amministrativa della Confederazione o ai servizi del Parlamento. Il diritto vigente vuole garantire all’AV-MPC la massima indipendenza possibile e prevede pertanto che l’autorità di vigilanza non sia aggregata ad alcuna unità organizzativa esistente ma sottoponga direttamente all’Assemblea federale il suo preventivo
22 RS 173.712.24 23 Disponibile all’indirizzo: https://ab-ba.admin.ch/it/ > basi legali> Regolamento concernente le spese e le indennità dell’AV-MPC del 22.11.2021
attraverso il Consiglio federale (art. 31 cpv. 4 LOAP) e possa eventualmente avvalersi, dietro compenso, di altre unità della Confederazione per le prestazioni amministrative o logistiche necessarie, attraverso convenzioni sulle prestazioni (art. 10 cpv. 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 2010). Nell’ottica della massima autonomia e auto-organizzazione possibili dell’AV-MPC, la normativa vigente appare assolutamente adeguata. È possibile che inizialmente tale normativa abbia comportato un certo onere e dei costi per l’AV-MPC, che ha dovuto acquistare tutte le prestazioni stipulando convenzioni con terzi. I flussi e i processi con i fornitori di prestazioni sono però ormai consolidati e non si registrano quasi più spese di rilievo; ve ne sarebbero invece qualora l’AV-MPC venisse ora aggregata a un’unità organizzativa esistente. Contrariamente alle CdG, il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno aggregare ora l’AV-MPC, dal punto di vista amministrativo, a un’unità organizzativa esistente. Per il Consiglio federale è fondamentale che all’AV-MPC venga garantita la massima indipendenza possibile, perché ciò costituisce il presupposto fondamentale per un’attività di vigilanza autonoma. In quest'ottica non sono auspicabili né un’aggregazione amministrativa alla Cancelleria federale (come nel caso dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza [IFPDT]) né un’aggregazione ai servizi del Parlamento.
1.2.2 Raccomandazioni delle CdG di eseguire verifiche
1.2.2.1 Potere dell’AV-MPC di svolgere inchieste
amministrative In base al rapporto delle CdG, l’AV-MPC chiede di poter svolgere inchieste amministrative. Le CdG raccomandano al Consiglio federale di prendere in considerazione la concessione di un tale potere24. L’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 199825 (OLOGA) definisce così l’inchiesta amministrativa: «L’inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico.» (art. 27a cpv. 1 OLOGA). Secondo il capoverso 2, prima frase di tale disposizione, l’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. L’inchiesta amministrativa è quindi uno strumento di vigilanza e controllo all’interno dell’amministrazione, nel cui quadro una persona che non lavora nell'ambito di attività sotto inchiesta è incaricata di chiarire i fatti. Può trattarsi di una persona che lavora nell’amministrazione federale o di una persona esterna ad essa.
24 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163. 25 RS 172.010.1
Il rapporto tra MPC e AV-MPC si differenzia dalla configurazione alla base dello strumento dell’inchiesta amministrativa in quanto l’autorità di vigilanza ha per compito di esercitare una vigilanza indipendente sul MPC e dispone degli strumenti necessari a tale scopo. Per il Consiglio federale, lo strumento dell’inchiesta amministrativa non offre alcun valore aggiunto rispetto a quello dell’ispezione. Anzi, potrebbero emergere difficoltà nel distinguere i due strumenti e, di conseguenza, si dovrebbe stabilire secondo quali regole l’AV-MPC debba accertare i fatti. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene opportuno, né tantomeno necessario, conferire all’AV-MPC il potere di svolgere inchieste amministrative.
1.2.2.2 Inserimento dello strumento della raccomandazione
nella legge Secondo le CdG, l’AV-MPC non deve poter impartire al MPC istruzioni in ambiti in cui ad esso spetta la competenza decisionale. Altrimenti l’AV-MPC vanificherebbe la competenza del MPC. Le CdG ritengono invece che l’AV-MPC possa formulare raccomandazioni al MPC26. Le CdG invitano quindi a verificare se non sia opportuno integrare esplicitamente nella legge lo strumento della raccomandazione. Non è ben chiaro se le CdG ritengano che lo strumento della raccomandazione debba essere limitato agli ambiti in cui l'AV-MPC può impartire istruzioni generali al MPC, oppure se si debba prevedere che l’AV-MPC possa ora formulare raccomandazioni anche nei casi in cui non può impartire istruzioni. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di inserire nella legge lo strumento della raccomandazione per gli ambiti in cui l’AV-MPC non può impartire istruzioni. Innanzitutto, non si otterrebbe così maggiore chiarezza, perché la portata normativa di tale raccomandazione formale resterebbe indefinita, dato che, se disattesa, non si potrebbe imporne l’applicazione con un’istruzione. Tuttavia, una raccomandazione dell’AV- MPC non avrebbe il carattere di un semplice consiglio, che il MPC sarebbe totalmente libero di seguire o no. La raccomandazione non verrebbe infatti formulata da un’autorità di pari livello gerarchico, ma proprio dall’autorità di vigilanza sul MPC. In secondo luogo, sarebbe contraddittorio che la legge vietasse espressamente all’AV- MPC di impartire istruzioni in determinati ambiti, consentendole però di formulare raccomandazioni formali in quegli stessi ambiti. Questo non corrisponderebbe in ultima analisi nemmeno alla posizione precedentemente illustrata delle CdG, secondo cui l’AV-MPC non dovrebbe vanificare la competenza del MPC. Negli ambiti in cui può impartire istruzioni generali al MPC, l’AV-MPC ha anche il diritto di formulare una semplice raccomandazione, anziché un'istruzione, come strumento meno incisivo. Secondo la perizia Geth/Schindler, l’AV-MPC si avvale raramente della possibilità di impartire istruzioni, ricorrendo invece prevalentemente a
26 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163.
una raccomandazione, anche se questo avviene comunque abbastanza di rado 27. Solo nel caso in cui il MPC non la segua, l’AV-MPC eserciterebbe la propria competenza di impartire istruzioni28. Per quanto concerne le raccomandazioni al posto delle istruzioni vincolanti ammissibili, non è chiaro quale valore aggiunto possa derivare dalla loro esplicita menzione nella legge.
1.2.2.3 Introduzione di una direzione collettiva del Ministero
pubblico della Confederazione Le CdG hanno incaricato i due periti Geth e Schindler di illlustrare, nell’ambito di un mandato integrativo della loro perizia del 3 febbraio 2021, la possibile configurazione di una direzione collettiva del MPC. Nella perizia integrativa del 28 aprile 202129, gli esperti delineano tre modelli di direzione collettiva del MPC, partendo dalla constatazione che il MPC è «stark monokratisch und hierarchisch organisiert» (organizzato in modo marcatamente monocratico e gerarchico)30 perché il procuratore generale non solo ricopre una posizione giuridicamente preminente all’interno del MPC, ma è anche molto esposto all’esterno. In alcuni Cantoni esistono forme di direzione collettiva dei pubblici ministeri. Ad esempio, nel Cantone di Basilea Campagna, la posizione di primo procuratore pubblico è attualmente ricoperta da due persone. Una particolarità è che il rapporto di lavoro con entrambe le co-direttrici cessa non appena una di loro lascia l’incarico. Anche il Cantone di San Gallo ha un modello che prevede elementi di direzione collettiva: ad esempio, compete alla Konferenz der Staatsanwaltschaft il corretto adempimento dei compiti delle autorità di perseguimento penale, l’organizzazione degli uffici dei giudici istruttori e della procura dei minorenni, nonché la designazione dei sostituti del primo procuratore pubblico e dei procuratori capo e dei magistrati dei minorenni capo.31 Al primo procuratore pubblico compete in particolare la direzione del pubblico ministero e della Konferenz nonché rappresentare all’esterno il pubblico ministero (art. 10 EG-StPO Cantone di San Gallo). Nonostante le competenze della Konferenz der Staatsanwaltschaft, a San Gallo il primo procuratore pubblico si colloca al vertice gerarchico dell’autorità e ne è l’unico rappresentante all’esterno. Gli esperti delineano tre modelli in cui i tre membri del MPC eletti dall’Assemblea federale plenaria esercitano congiuntamente la direzione del MPC (definito «modello triumvirato» nella perizia integrativa).
27 Questa affermazione sembrerebbe ormai superata, dato che l'AV-MPC ha presentato al MPC complessivamente 44 raccomandazioni nel periodo dal 2018 al 2023 (Rapporto d’attività dell’AV-MPC 2024 del 27 gen. 2025. Accessibile all’indirizzo: in www.abba.admin.ch/it/ > Rapporto d’attività > Rapporto d’attività 2024). 28 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten, pag. 63. 29 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Ergänzung zu Gutachten. 30 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Ergänzung zu Gutachten, pag. 5. 31 Art. 9 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010 des Kantons St. Gallen» (legge introduttiva del Cantone di San Gallo al Codice di procedura penale e al Codice di procedura penale minorile) (cit. EG-StPO, sGS 962.1).
I tre modelli prevedono tutti che l’organo direttivo sia composto da tre membri di pari rango. L’Assemblea federale plenaria non dovrebbe quindi più eleggere il procuratore generale e i suoi due sostituti, bensì tre procuratori generali. Questo tipo di composizione di un organo direttivo è tipico degli organi preposti a prendere decisioni politiche. Essa garantisce un’adeguata rappresentanza delle diverse posizioni politiche. Queste considerazioni non valgono per un’autorità incaricata del perseguimento penale, perché non prende decisioni di carattere politico. Per questo motivo il Consiglio federale teme che la nomina di un organo direttivo composto da tre membri di pari rango possa dare maggiore spazio a considerazioni di natura politica (di partito), determinando così uno sviluppo che le CdG giudicano esplicitamente inopportuno nella scelta del procuratore generale. (v. n. 2.1.7). Inoltre, nella nomina dei tre incaricati potrebbero assumere maggiore rilevanza anche considerazioni di natura regionale e linguistica. Il Consiglio federale dubita che in queste condizioni sia possibile trovare un numero sufficiente di candidati idonei alla carica di procuratore generale. In ogni caso, trovare tre persone idonee non sarebbe più semplice che trovare un unico procuratore generale, come si è visto di recente. Occorre inoltre considerare che una direzione composta da tre membri con pari diritti non è al riparo da conflitti al suo interno. Eventuali divergenze profonde all’interno dell’organo potrebbero quindi, in determinate circostanze, impedire al MPC di adempiere pienamente i propri compiti fondamentali per un certo periodo di tempo, costringendolo invece a dedicarsi alla risoluzione di tali conflitti. Questo svantaggio sarebbe attenuato nel «modello del landamano», così definito dagli esperti, in cui la direzione del MPC verrebbe assunta a rotazione da uno dei tre membri, riservando intenzionalmente una posizione forte al primo procuratore generale. Quest’ultimo assumerebbe la responsabilità principale dell’autorità, mentre l’organo direttivo si limiterebbe a prendere decisioni strategiche. Tenuto conto della posizione forte che il primo procuratore generale assume in questo modello, il Consiglio federale
non vede alcun valore aggiunto evidente rispetto alla situazione attuale. Inoltre, l’avvicendamento periodico alla direzione ostacolerebbe la continuità della gestione. L’alternanza periodica ai vertici appare inoltre particolarmente svantaggiosa per il MPC rispetto ai ministeri pubblici cantonali, perché il MPC cura regolarmente i contatti con le autorità estere. In questo contesto la continuità assume grande importanza. La collaborazione basata sulla fiducia con le autorità partner all’estero sarebbe più difficile se la persona di riferimento in Svizzera cambiasse ogni due anni. Prevede una rotazione alla direzione anche il «modello adattato in funzione dei settori di competenza», la soluzione preferita dai periti. Anche in questo caso solo determinate decisioni strategiche sarebbero prese dall’organo direttivo ma, a differenza del «modello del landamano», il primo procuratore generale avrebbe solo lo status di primus inter pares, con il compito specifico di rappresentare il MPC verso l’esterno e la responsabilità delle unità non operative del MPC. Gli altri due membri della direzione, invece, sarebbero responsabili delle attività operative del MPC. Anche in questo caso vale quanto già detto riguardo agli svantaggi della rotazione. Inoltre, in questo modello, la responsabilità direttiva di una parte delle attività operative passerebbe periodicamente da una persona all’altra, il che non appare ottimale considerata la complessità dei casi trattati dal Ministero pubblico della Confederazione e la loro durata.
Inoltre, come nel «modello del landamano», il MPC sarebbe rappresentato all’esterno dal primo procuratore generale. uesta figura, fortemente esposta, dovrebbe rispondere verso l'esterno anche dell’attività operativa che rientrerebbe però esclusivamente nella responsabilità direttiva degli altri due procuratori generali. Anche questo appare poco sensato. Il terzo modello delineato dai periti è il «modello collegiale puro», in cui tutte le decisioni che oggi competono al procuratore generale vengono prese invece dall’organo direttivo. Gli esperti indicano come svantaggio di questo modello una certa lentezza del processo decisionale. Questa considerazione appare corretta e ancora più significativa se si considera che alcune situazioni nell’ambito del procedimento penale richiedono decisioni rapide. Il «modello collegiale puro» non è quindi adatto a un’autorità di perseguimento penale. Nel complesso, il Consiglio federale ritiene che gli svantaggi di una direzione collettiva del MPC, a prescindere dalla sua configurazione precisa, siano eccessivi per procedere a una modifica in tal senso. I modelli di responsabilità collettiva sono indicati nei casi in cui devono essere coinvolti e rappresentati interessi politici diversi, ma lo sono meno per le autorità che, a seconda delle circostanze, devono decidere e agire in modo rapido e netto. Ciò non significa che il procuratore generale debba decidere senza coinvolgere i sostituti procuratori generali. Il regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione del 26 febbraio 202132 prevede infatti due organi consultivi del procuratore generale: la Direzione, composta dal procuratore generale, dai sostituti procuratori generali della Confederazione, dal segretario generale e dal capo dell’informazione (art 8 del regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione) e la Direzione allargata, composta dalla Direzione, dai capidivisione e dal responsabile delle Risorse umane (art. 9 del regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione). Il diritto vigente offre quindi al procuratore generale la
possibilità di dare un fondamento più ampio alle proprie decisioni attraverso consultazioni in un contesto istituzionale. Il Consiglio federale non ha tuttavia modo di sapere se e in che misura la Direzione e la Direzione allargata siano effettivamente coinvolte nel processo decisionale in seno al Ministero pubblico della Confederazione.
1.2.2.4 Trasferimento ai procuratori capo della competenza
di nominare i procuratori pubblici federali Per limitare la forte posizione di potere del procuratore generale, le CdG raccomandano di valutare se la competenza di nominare i procuratori pubblici federali e il resto dell’organico debba essere trasferita dal procuratore generale ai procuratori capo. Le CdG considerano questa modifica un’alternativa alla direzione collettiva del Ministero pubblico della Confederazione e partono dal presupposto che attualmente una tale regolamentazione sia applicata negli uffici federali.33
32 RS 173.712.22 33 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 166.
In base al diritto vigente, il procuratore generale nomina gli altri procuratori pubblici (art. 20 cpv. 2 LOAP). Dal punto di vista formale, il personale del MPC viene quindi nominato o assunto dal procuratore generale. Questo non significa però che il procuratore generale non possa delegare la selezione di un procuratore pubblico al procuratore capo, che svolgerà in tal caso i colloqui di selezione e sottoporrà al procuratore generale la persona che ritiene più idonea per la nomina o l'assunzione. Ciò rispecchia la procedura in vigore negli uffici federali. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale normativa e prassi siano corrette e opportune. Visto che il procuratore generale è in ultima istanza responsabile del buon funzionamento del Ministero pubblico della Confederazione, è indispensabile che spetti a lui anche la decisione finale sulla nomina o l’assunzione del personale. Altrimenti un procuratore capo potrebbe scegliere un procuratore pubblico che magari il procuratore generale poi non approva per validi motivi. Le CdG, nell’ambito del proprio mandato di esame, si concentrano sul fatto di «limitare il potere del procuratore generale». A questo proposito occorre richiamare la modifica proposta all’articolo 20 capoverso 4 AP-LOAP, in base alla quale tutti i procuratori pubblici saranno assunti con un contratto di lavoro e non eletti per un mandato di quattro anni. Questo dovrebbe rafforzare la posizione dei procuratori pubblici (cfr. n. 2.1.7). Secondo il Consiglio federale, non sono opportune ulteriori modifiche.
1.3 Relazione con il programma di legislatura, con il
piano delle finanze e le strategie del Consiglio federale Il progetto non viene annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202434 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202435 sul programma di legislatura 2023–2027. Non è presente neppure nel preventivo 2025 né nella pianificazione finanziaria 2026–2028. Il progetto è in linea con gli obiettivi del Consiglio federale di combattere efficacemente, con strumenti adeguati, tutte le forme di criminalità.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione
e della sua autorità di vigilanza
2.1.1 Osservazioni introduttive
Come indicato al numero 1.1.1, le due mozioni delle due Commissioni degli affari giuridici, 21.3970 e 21.3972, incaricano il Consiglio federale di presentare modifiche giuridiche sulla base dei riscontri presentati nel rapporto finale delle CdG. Il rapporto finale formula nello specifico 18 «considerazioni e raccomandazioni», di cui sei sono semplici considerazioni. Le raccomandazioni intendono attuare il modello di vigilanza definito «status quo plus» dalle CdG. Tale modello parte dalla struttura esistente, che prevede un Ministero pubblico della Confederazione indipendente e un’autorità
34 FF 2024 525 35 FF 2024 1440
di vigilanza anch’essa indipendente, ma vuole segnatamente rafforzare la posizione e l’efficacia dell’autorità di vigilanza. Alla luce di ciò, il Consiglio federale propone le seguenti modifiche.
2.1.2 Informazione della CG da parte dell’AV-MPC prima
della selezione dei membri del MPC per l’elezione da parte dell’Assemblea federale Nella selezione dei candidati ai vertici del MPC, alla CG deve essere resi noti, per quanto possibile, tutti i fatti rilevanti per la sua decisione. Tra questi rientrano anche le conoscenze e le valutazioni specifiche dell’AV-MPC. La CG deve poter fare capo a tali informazioni, se necessario, e l’AV-MPC deve avere la possibilità di trasmettere le informazioni che ritiene rilevanti, anche se la CG non le ha esplicitamente richieste. Una nuova disposizione crea il necessario fondamento (cfr. art. 31c AP-LOAP36 e i relativi commenti al n. 3.1.4).
2.1.3 Precisazione della portata della vigilanza e del diritto
di impartire istruzioni dell’AV-MPC Il diritto vigente attribuisce all’AV-MPC la vigilanza sul MPC ma non specifica in che cosa consista esattamente tale vigilanza né quali ambiti dell’attività del MPC essa comprenda. Con una modifica dell’articolo 29 LOAP (v. sotto n. 3.1.4) si chiarisce che la vigilanza dell’AV-MPC riguarda sia gli aspetti amministrativi che materiali dell’attività del MPC.
2.1.4 Competenza dell’AV-MPC di ordinare l’audizione di
testimoni Il diritto in vigore stabilisce, all’articolo 30 capoverso 1 LOAP, che l’AV-MPC può chiedere al MPC di fornire informazioni, ma non prevede alcun obbligo esplicito per chi opera presso il MPC di fornire informazioni all’AV-MPC. In base al messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP) 37 i collaboratori del MPC sono tenuti a fornire informazioni veritiere. Tale obbligo si riferisce però alle informazioni fornite all'autorità di vigilanza nell'ambito della sua normale attività di vigilanza, non nell'ambito di un procedimento disciplinare.
37 Messaggio LOAP, pag. 7125.
Ciò costituisce tuttavia il motivo della richiesta, avanzata dall'AV-MPC nel suo rapporto d’attività relativo al 2020, di sancire espressamente nella legge l’obbligo di fornire informazioni38. In occasione del procedimento disciplinare nei confronti dell’ex procuratore generale Michael Lauber, infatti, alcuni collaboratori del MPC hanno sostenuto di non essere tenuti a fornire informazioni all’AV-MPC. Le CdG sono allineate alla richiesta dell’AV-MPC.39 Il Consiglio federale ritiene che non vi sia motivo di applicare norme diverse ai procedimenti disciplinari nei confronti dei membri del MPC e dei collaboratori dell’Amministrazione federale. Le inchieste disciplinari nei confronti di entrambe le categorie di soggetti seguono le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa40 (PA). Altre autorità, in base all’articolo 14 PA, hanno il potere di audizione di testimoni. Tale competenza deve ora essere attribuita anche all’AV-MPC, in modo che i collaboratori del MPC siano tenuti a fornirle informazioni. Si propone pertanto un’integrazione dell'articolo 14 capoverso 1 PA (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. i AP-PA e i relativi commenti al n. 3.1.1).
2.1.5 Competenza dell’AV-MPC in materia di sospensione
in via cautelare di membri eletti del MPC Secondo l’articolo 31 capoverso 2 LOAP, l’AV-MPC può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o disporre una riduzione dello stipendio, nei confronti dei membri del MPC eletti che abbiano violato doveri d’ufficio. L’AV-MPC dispone quindi di determinati strumenti disciplinari ma non è possibile una sospensione in via cautelare dall’incarico, così come prevista per il personale federale dall’articolo 103 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200141 sul personale federale (OPers) e dall’articolo 22 capoverso 2 LOAP, anche per gli altri procuratori e i collaboratori del MPC. In base alla disposizione citata, un impiegato può essere immediatamente sospeso in via cautelare dal servizio se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa e se sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare, sono rilevate irregolarità ripetute oppure è ostacolato un procedimento in corso. Non è escluso che si verifichi una situazione in cui potrebbe essere necessario sospendere in via cautelare un membro eletto del MPC. Il Consiglio federale ritiene pertanto, come le CdG, che sia oggettivamente corretto attribuire all’AV-MPC la competenza di disporre la sospensione cautelare dall’incarico, in quanto titolare del potere disciplinare nei confronti dei membri eletti del MPC (cfr. art. 31b cpv. 4 AP-LOAP e i relativi commenti al n. 3.1.4).
38 Rapporto d’attività AV-MPC 2020, pag. 25. 39 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163. 40 RS 172.021 41 RS 172.220.111.3
2.1.6 Competenza dell’AV-MPC di incaricare persone
esterne di effettuare inchieste disciplinari Le CdG ritengono che «l’AV-MPC dovrebbe inoltre avere la possibilità di affidare a un incaricato esterno un’inchiesta disciplinare»42. Tale richiesta poggia su una sentenza del 29 luglio 201943 nella quale il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che né la LOAP, né l’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 1° ottobre 2010, né il regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del 4 novembre 201044, né il diritto in materia di personale federale contengono una base legale che permetta di incaricare persone esterne di un’inchiesta disciplinare. Visto che le inchieste disciplinari presentano spesso un certo carattere di urgenza e possono andare oltre le capacità di organico dell'AV-MPC, i cui membri operano tutti a titolo accessorio, il Consiglio federale ritiene opportuno e giustificato consentire all'AV-MPC di affidare l'inchiesta disciplinare a persone esterne. Resta da decidere se e in quale misura alla persona esterna debba essere attribuita anche la competenza di emanare decisioni. Il Consiglio federale reputa evidente che la pronuncia di misure disciplinari e della nuova sospensione in via cautelare dal servizio (v. sopra n. 2.1.5) debba competere esclusivamente all’AV-MPC. Per contro, una persona esterna incaricata di condurre un’inchiesta disciplinare dovrà poter adottare autonomamente le decisioni processuali necessarie per far progredire l’inchiesta disciplinare (cfr. art. 31b cpv. 1 AP-LOAP e i relativi commenti al n. 3.1.4).
2.1.7 Prolungamento della durata della carica dei membri
del MPC e assunzione degli altri procuratori pubblici federali Nel loro rapporto finale, sulla base dei riscontri contenuti nella perizia Geth/Schindler, le CdG sostengono che, nel sistema attuale di elezione della direzione del MPC da parte dell’Assemblea federale plenaria e di rielezione ogni quattro anni, le considerazioni di natura politica hanno un peso eccessivo, soprattutto in occasione delle rielezioni. Le CdG attirano l’attenzione sul pericolo di rielezioni politicizzate45. Prevedendo che fosse l’Assemblea federale plenaria a eleggere e rieleggere i vertici del MPC, il legislatore ha voluto conferire a questi ultimi una particolare legittimazione e sottolineare l’indipendenza del MPC, analoga a quella dell’autorità giudiziaria. Un’elezione da parte di un organo politico conferisce quindi una certa influenza anche gli aspetti politici. La prima elezione di persone con ruoli dirigenziali in seno al MPC appare meno problematica della rielezione. In questo secondo caso, infatti, è possibile che la direzione
42 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163. 43 Sentenza del TAF del 29 lug. 2019, A-3612/2019. 44 RS 173.712.243 45 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 165.
del MPC in carica possa influenzare la rielezione, in generale o riguardo a procedimenti e decisioni concreti. Di conseguenza, la norma secondo cui l'Assemblea federale plenaria (ri)elegge la direzione del MPC può sortire l'effetto opposto a quello voluto dal legislatore: anziché rafforzare l'indipendenza del MPC, può indebolirlo. Il modo migliore per impedire una «politicizzazione» della rielezione sarebbe quello di abolirla, introducendo invece una durata della carica fissa, ad esempio di 12 anni, oppure fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Come misura correttiva si dovrebbe prevedere la possibilità della destituzione. Visto che il problema dell’influenza politica in caso di rielezione non riguarda solo i membri eletti del MPC ma anche i giudici dei tribunali federali, l’ideale sarebbe modificare la normativa sulla rielezione contemporaneamente per entrambe le categorie di soggetti. Per quanto riguarda i membri dei tribunali, il Parlamento ha avviato un progetto di modifica in tal senso ma lo ha poi interrotto. Entrambe le Commissioni degli affari giuridici avevano inizialmente dato seguito all’iniziativa parlamentare 20.480 CAG- N «Per giudici federali indipendenti e competenti. Controprogetto indiretto all’iniziativa sulla giustizia», per poi ritirarla in un secondo momento. In questa prospettiva, il Consiglio federale non ritiene opportuno proporre modifiche che si applicherebbero anche ai giudici. Una revisione dovrebbe pertanto limitarsi ai membri del MPC. Per i membri del MPC eletti dall’Assemblea federale plenaria, la durata della carica, ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3 AP-LOAP, dovrebbe aumentare da quattro a sei anni, in linea con quella dei giudici federali. Una durata ancora più lunga della carica sarebbe giustificabile solo se venisse introdotta anche per i giudici, perché la loro indipendenza, garantita dalla Costituzione, appare ancora più accentuata rispetto a quella dei membri eletti del MPC. L’introduzione di una durata della carica di sei anni rende superflua il secondo periodo dell'articolo 20, capoverso 3 LOAP secondo cui il mandato decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale. D’ora in poi, come per i membri dell'AV-MPC (art. 25 cpv. 2 LOAP) e per i giudici del Tribunale penale federale (art. 48 cpv. 3 LOAP), la legge stessa deve prevedere che, in caso di dimissioni di
un membro eletto del MPC, il suo successore sarà eletto per il resto del periodo (art. 20 cpv. 3 AP-LOAP). Di conseguenza, dovrà essere abrogato l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali. Secondo il diritto vigente, la durata della carica di quattro anni si applica anche ai procuratori pubblici federali nominati dal procuratore generale (art. 20 cpv. 2 e 3 LOAP). Anche secondo la normativa in vigore fino al 2011, la durata della carica era di quattro anni per tutti i procuratori pubblici federali (art. 16 cpv. 2 della legge federale del 15 giugno 193446 sulla procedura penale). L'articolo 20 capoverso 3 LOAP ha quindi ripreso la normativa precedente47. Diversamente da oggi, all’epoca non era però il procuratore generale a nominare gli altri procuratori pubblici federali ma il Consiglio federale, ovvero la stessa autorità che eleggeva anche il procuratore generale. È importante tenere conto di questa differenza, perché la perizia Geth/Schindler
46 RU 50 685; in vigore dal 1°gen. 1935 al 31 dic. 2010. 47 Messaggio LOAP, pag. 7123 seg.
definisce unica la posizione del procuratore generale in virtù del suo potere di eleggere e (non) rieleggere gli altri procuratori pubblici ogni quattro anni. Questa competenza in materia di personale, superiore a quella dei capi di dipartimento o del capo dell’esercito, rafforza ulteriormente la posizione gerarchica del procuratore gene- Per adeguare la posizione unica del procuratore generale a quella che spetta, nella struttura dell’amministrazione federale, ai titolari di cariche analoghe, il Consiglio federale propone di lasciare al procuratore generale la competenza di nominare gli altri procuratori pubblici della Confederazione, prevedendo tuttavia, anziché una determinata durata del mandato, un’assunzione conforme al diritto in materia di personale federale (cfr. art. 20 cpv. 4 AP-LOAP e i relativi commenti al n. 3.1.4)49.
2.1.8 Reati commessi da membri del MPC eletti
dall’Assemblea federale, nonché statuto e vigilanza sui procuratori generali straordinari e sui procuratori pubblici straordinari L’articolo 67 LOAP, dal titolo «Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione», prevede che l’AV-MPC designi un membro del MPC o nomini un procuratore pubblico straordinario per dirigere un procedimento penale contro un procuratore capo o un procuratore pubblico. Inizialmente l’AV-MPC ha ritenuto che, in base all’articolo 14 capoversi 1 e 3 della legge del 14 marzo 195850 sulla responsabilità (LResp) in combinato disposto con gli articoli 17 capoversi 2–4 e l17a capoversi 2, 3, 5 e 6 della legge del 13 dicembre 200251 sul Parlamento (LParl), le commissioni del Parlamento competenti per la revoca dell’immunità fossero direttamente competenti per trattare le denunce penali contro i membri del MPC eletti dall’Assemblea federale. Queste commissioni e l’Assemblea federale, avrebbero dovuto decidere anche in merito all’eventuale elezione di un procuratore generale straordinario (art. 17 cpv. 3 LParl). Tuttavia, in considerazione del fatto che, secondo la prassi corrente, le commissioni competenti per la revoca dell’immunità si attivano soltanto su richiesta di un procuratore federale competente in seguito a un’indagine preliminare52, l’AV-MPC ha deciso, applicando per analogia l’articolo 67 LOAP, di nominare essa stessa un procuratore straordinario per verificare la denuncia inoltrata. Quest’ultimo, se del caso, doveva presentare alle competenti commissioni parlamentari una richiesta di revoca dell’immunità. Questa decisione dell’AV-MPC è stata confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale
48 Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten, pag. 82 seg. 49 Ad esempio nel Cantone di Berna (cfr. art. 22 cpv. 2 Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft vom 11. Juni 2009, legge sull’organizzazione delle autorità giudiziarie e dei pubblici ministeri [GSOG; BSG 161.1]) 50 RS 170.32 51 RS 171.10 52 Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCdG, n. 3.6.2.
penale federale53. Quando la richiesta di revoca dell’immunità viene accolta, l’Assemblea federale plenaria nomina un procuratore generale straordinario incaricato di condurre l’inchiesta penale. Il Consiglio federale propone di sancire questa prassi nella legge inserendo un nuovo articolo 66a nell’AP- LOAP. Per quanto riguarda la vigilanza sui procuratori pubblici straordinari nominati dall’AV-MPC in base all’articolo 66a AP-LOAP e 67 LOAP, nella normativa vigente non vi è alcuna disposizione esplicita. I procuratori pubblici straordinari vengono incaricati dall’AV-MPC sulla base di un mandato. Nell’ambito dell’accordo contrattuale vengono definiti i termini esatti del mandato, la retribuzione e tutti gli altri aspetti rilevanti. I procuratori pubblici straordinari sono nominati proprio perché indipendenti dal MPC e, di conseguenza, non ne fanno parte. Dal momento che l’AV-MPC esercita la vigilanza sul MPC, i procuratori pubblici straordinari non sono, conseguentemente, assoggettati alla vigilanza dell’AV-MPC. Questo non significa però che l’AV-MPC non possa esercitare alcuna influenza su di loro. In qualità di mandante, infatti, le spettano i diritti connessi a tale ruolo. Il mandatario ha, ad esempio, il dovere di informare l’autorità mandante e, fino a un certo punto, è soggetto alle sue istruzioni. In tal senso, tra l’AV-MPC e i procuratori pubblici straordinari incaricati sussiste un rapporto simile a quello della vigilanza. Queste considerazioni valgono allo stesso modo per la nomina di un procuratore generale straordinario, con la differenza che la Commissione giudiziaria sostituisce l’AV-MPC in qualità di mandante. Per quanto riguarda la vigilanza, non si ravvisa alcuna necessità di intervenire a livello legislativo né per quanto riguarda i procuratori pubblici straordinari né per quanto riguarda un procuratore generale straordinario.
2.1.9 Diritto di ricorso contro la destituzione
In relazione a un procedimento di destituzione avviato nei confronti dell’allora procuratore generale nel maggio del 2020, si è posta la questione se questi potesse avvalersi di un rimedio giuridico contro un’eventuale destituzione da parte dell’Assemblea federale plenaria. Si è occupato della questione anche il Prof. em. Georg Müller, incaricato dalla CG di formulare proposte al fine di sanare le carenze giuridiche che la CG aveva riscontrato in relazione al procedimento di destituzione. Nella sua comunicazione del 16 settembre 2020 alla CG, Georg Müller ha indicato che non era chiaro se le disposizioni dell’Assemblea federale relative alla destituzione del procuratore generale potessero essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, in quanto, ai sensi dell'articolo 33 lettera a della legge del 17 giugno 200554 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) il ricorso è ammissibile solo contro organi dell’Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale. Il Prof. em. Georg Müller ha pertanto proposto di stralciare il termine «organi» dalla suddetta disposizione. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui dalla normativa vigente non risulta chiaramente se il procuratore generale possa impugnare una destituzione da parte
53 Decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 17 dic. 2020, BB.2020.228, consid. 2.2. 54 RS 173.32
dell’Assemblea federale plenaria. Il motivo non è tuttavia da ricercarsi nel fatto che l’articolo 33 lettera a LTAF parla di «organi dell’Assemblea federale», perché, secondo l’articolo 31 lettera c LParl, tra questi rientra anche l’Assemblea federale plenaria. Un ricorso contro la destituzione da parte dell’Assemblea federale plenaria dovrebbe invece essere escluso perché non si tratta di una questione «in materia di rapporti di lavoro del personale federale». Il Consiglio federale condivide il parere delle CdG secondo il quale le decisioni dell’Assemblea federale plenaria relative alla destituzione del procuratore generale dovrebbero essere impugnabili. In linea di principio, il controllo giudiziario di atti del Consiglio federale e dell’Assemblea federale è escluso ma la legge può stabilire eccezioni (art. 189 cpv. 4 Costituzione federale55 [Cost.]). Questo potere del legislatore di derogare al principio dell'esclusione del controllo giudiziario sugli atti del Consiglio federale o dell’Assemblea federale consente la tutela giurisdizionale laddove ciò sia imposto dall’articolo 29a Cost. o dagli articoli 6 numero 1 e 13 della Convenzione del 4 novembre 195056 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)57. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), le controversie tra lo Stato e i suoi funzionari rientrano in linea di principio nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 numero 1 CEDU («controversia di carattere civile» ai sensi della Convenzione), a meno che il diritto nazionale non abbia espressamente escluso l’accesso al giudice per la funzione o la categoria di personale interessata e tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive nell’interesse dello Stato58. La Corte ha inoltre stabilito che escludere la possibilità del controllo giudiziario in merito al licenziamento di un funzionario di alto livello incaricato del perseguimento penale non può essere nell'interesse dello Stato. Solo il controllo da parte di un’autorità giudiziaria indipendente permette di garantire la protezione dall’arbitrio59. Basandosi su tale giurisprudenza, nel proprio messaggio del 19 agosto 2020 concernente l’iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», il Consiglio federale ha affermato che la CEDU e il
Patto internazionale del 16 dicembre 196660 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) richiedono una tutela giurisdizionale nel diritto nazionale per la decisione dell’Assemblea federale di destituire giudici federali 61. A differenza dei giudici federali di prima istanza, per i membri del MPC eletti dall’Assemblea federale vale una particolarità: le decisioni di natura disciplinare dell’AV-MPC sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell’articolo 31, capoverso 3 LOAP. Alla luce della citata giurisprudenza della CEDU, è difficile sostenere in modo
55 RS 101 56 RS 0.101 57 SG-Komm. BV-Johannes Reich, art. 189 N 49. 58 Sentenza della CEDU Vilho Eskelinen e altri contro la Finlandia del 19 apr. 2007 (GC; 63235/00). 59 Sentenza della CEDU Kövesi contro la Romania del 5 mag. 2020 (3594/19); anche per i giudici: Oleksandr Volkov contro l’Ucraina del 9 gen. 2013 (21722/11), Baka contro l’Ungheria del 23 giu. 2016 (GC; 20261/12) e Grzęda contro la Polonia del 15 mar. 2022 (GC; 43572/18). 60 RS 0.103.2 61 Messaggio Iniziativa sulla giustizia, pag. 5991, 5996, 5997.
convincente che l’esclusione della via giudiziaria contro la decisione di destituzione sia imposta da ragioni oggettive nell’interesse dello Stato, quando lo stesso magistrato potrebbe impugnare una decisione disciplinare dell’AV-MPC per lo stesso comportamento presunto. Pertanto, il Consiglio federale propone che anche le decisioni dell’Assemblea federale plenaria relative alla destituzione dei membri del MPC da essa eletti possano essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. abis AP- LTAF). Il Consiglio federale è consapevole che ciò determina una certa discrepanza rispetto alla normativa vigente per i giudici federali di prima istanza, che ad oggi non dispongono di alcun rimedio giuridico contro le decisioni di destituzione dell’Assemblea federale plenaria. Le CdG non affrontano il fatto che anche i membri dell’AV-MPC possono essere destituiti dal loro incarico dall’Assemblea federale plenaria (art. 26 LOAP), per cui anche in questo caso si pone la questione della possibilità di presentare ricorso. Il Consiglio federale ritiene coerente prevedere anche per le destituzioni di membri dell’AV- MPC la possibilità di fare ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. abis AP-LTAF).
2.2 Modifiche alla giurisdizione federale
2.2.1 Osservazioni introduttive
Il perseguimento penale in Svizzera si basa su una ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Secondo l’articolo 22 CPP la competenza materiale di perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale spetta in principio alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni62. Ciò vale non solo per il diritto penale fondamentale ma anche per il diritto penale accessorio. In via eccezionale, il diritto federale può assoggettare il perseguimento penale di determinati reati alla competenza di della Confederazione (giurisdizione federale), purché sussistano motivi validi e ciò non leda la competenza giurisdizionale dei Cantoni63. Determinati reati del diritto penale fondamentale, vale a dire quelli previsti dal CP, sono da sempre soggetti alla giurisdizione federale. Ciò riguarda segnatamente i reati contro gli interessi nazionali, ad esempio nel settore dei servizi di informazione politica, economica e militare, i reati commessi da funzionari federali, i reati contro autorità o istituzioni della Confederazione, ma anche i reati connessi alla falsificazione di denaro, nonché i reati che presentano un particolare potenziale di pericolo per la collettività (ad es. reati in materia di esplosivi) e, in parte, anche determinati reati contro istituzioni o persone protette in virtù del diritto internazionale. I reati che rientrano nella competenza della Confederazione in materia di perseguimento penale sono elencati all’articolo 23 capoverso 1 CPP. Nel campo del diritto penale accessorio vi sono altri reati che sottostanno alla giurisdizione federale (cfr. art. 23 cpv. 2 CPP).
62 Cfr. anche art. 123 cpv. 2 Cost. 63 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 22 N 19.
Con l’entrata in vigore dei provvedimenti intesi a migliorare l’efficienza e la legalità del procedimento penale (il cosiddetto progetto sull’efficienza) il 1° gennaio 200264, sono stati assoggettati alla giurisdizione federale altri reati, come, a determinate condizioni, i reati legati alla criminalità organizzata (art. 24 cpv. 1 CPP). Secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP ciò vale anche per i reati economici complessi e di vasta portata. Secondo il parere del Consiglio federale e della grande maggioranza all’interno del gruppo di lavoro, la vigente ripartizione della competenza materiale tra Confederazione e Cantoni per il perseguimento e il giudizio di reati (selezione dei reati) si è in linea di principio dimostrata valida e non sussiste alcuna necessità di riforma fondamentale in merito. È tuttavia emerso che sarebbe opportuno modificare alcuni punti del sistema vigente, in considerazione dell’evoluzione della situazione e delle esigenze delle autorità penali nel corso del tempo65. Di seguito, al numero 2.2.2 si spiegano i motivi per cui il Consiglio federale continua a negare la necessità di intervenire a livello legislativo nel campo dei reati commessi con materie esplosive (art. 23 cpv. 1 lett. d CPP). Di seguito, ai numeri 2.2.3–2.2.6, si illustrano brevemente le modifiche più rilevanti. Per ulteriori dettagli su tutte le proposte di modifica si rimanda ai commenti ai singoli articoli al numero 3.2.
2.2.2 Rinuncia alla modifica nel campo dei reati commessi
con materie esplosive (art. 23 cpv. 1 lett. d CPP) Nel proprio rapporto in adempimento del postulato 19.3570 (v. sopra n. 1.1.2), il Consiglio federale ha concluso che non c’è necessità di rivedere la regolamentazione delle competenze nel campo dei reati commessi con materie esplosive66. In occasione della presente revisione della legge, il Consiglio federale ha comunque riesaminato in modo approfondito l’opportunità di assoggettare determinati reati compiuti con materie esplosive al perseguimento penale dei Cantoni (ad es. quelli che non toccano gli interessi della Confederazione). Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera d CPP i reati commessi con materie esplosive ai sensi degli articoli 224–226 CP sottostanno obbligatoriamente, per motivi storici, alla giurisdizione federale. Le attuali fattispecie concernenti le materie esplosive di cui agli articoli 224–226 CP risalgono alla legge sugli esplosivi del 12 aprile 1894, promulgata in risposta alle attività sovversive anarchiche in Svizzera e ad attentati all'estero. Nel suo messaggio del 18 dicembre 1893 il Consiglio federale dichiarava che «auf schweizerischem Gebiete Erscheinungen zu Tage getreten [sind], welche erkennen lassen, dass der Anarchismus auch unserem Land verderblich werden kann» (sul territorio svizzero sono emersi fenomeni che indicano come l’anarchismo possa nuocere anche al nostro
64 RU 2001 3071 65 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 18 seg. e pag. 67. 66 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 37.
Paese), motivo per cui ha ritenuto necessario «mit unerbittlicher Strenge gegen anarchistische Umtriebe einzuschreiten und das anarchistische Verbrechen mit schweren Strafen zu bedrohen» (intervenire con severità inflessibile contro le attività sovversive anarchiche e prevedere pene severe per i reati di natura anarchica)67. La ripartizione delle competenze di allora si basava sul principio che l’uso di materie esplosive come mezzo per compiere un reato fosse sempre collegato a un reato politico diretto contro la Confederazione. Questo stretto legame (determinato da ragioni storiche) tra lo strumento del reato e la competenza federale non è ormai più attuale né oggettivamente giustificato. In assenza di una definizione nel CP, secondo la prassi e la dottrina rientrano nelle «materie esplosive» gli esplosivi (materie esplosive e mezzi d’innesco) e gli articoli pirotecnici, se questi ultimi possono essere utilizzati a fini distruttivi e provocare danni ingenti a causa delle sostanze in essi contenute. Di conseguenza, in base alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, sono assoggettati alla competenza della giurisdizione federale anche casi di lieve entità in cui sono stati utilizzati articoli pirotecnici, ad esempio la distruzione di contenitori Robidog, di cassette postali, parchimetri, ecc., . Questo ha spinto il gruppo di lavoro a sollecitare un adeguamento della ripartizione delle competenze68. Nel frattempo, però, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, stabilendo che gli articoli 224 segg. CP presuppongono un pericolo per la collettività69. Quindi i casi di lieve entità nell’ambito delle materie esplosive non sottostanno più alla giurisdizione federale e ora, in linea di principio, vi è un’adeguata distinzione tra le competenze in materia di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni70, anche se non si può escludere che la citata giurisprudenza possa nuovamente cambiare. Sarebbe quindi opportuna un’esplicita delimitazione delle competenze nel CPP. Il Consiglio federale ritiene tuttavia, in particolare per i motivi che seguono, che continui a non sussistere alcuna necessità di un intervento legislativo nel settore dei reati commessi con materie esplosive (art. 224–226 CP). Da alcuni anni, uno dei principali ambiti di applicazione degli articoli 224 segg. CP è
quello degli attacchi agli sportelli automatici con esplosivi71. Grazie a intense attività di perseguimento penale, protrattesi talvolta per anni, è stato possibile identificare e condannare sempre più autori di questi reati, nonché individuare le strutture organizzative dietro agli attentati ai bancomat. È emerso che gran parte di questi attentati sono opera di gruppi organizzati con una propria base all’estero che agiscono in modo coordinato a livello internazionale e, in alcuni casi, colpiscono ripetutamente in diversi Cantoni, anche cambiando la composizione del gruppo. Se il MPC riconosce le serie di reati, può trattarle congiuntamente (art. 29 cpv. 1 CPP) e condurre le relative indagini in modo più efficiente e mirato. Il perseguimento penale unitario da parte delle
67 Messaggio Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit (documento disponibile soltanto in tedesco e francese), pag. 762. 68 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 33 seg. 69 DTF 148 IV 247 70 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 37. 71 Alla fine del 2024, il MPC stava conducendo procedimenti penali relativi a circa 100 casi di esplosioni di bancomat in Svizzera (incluse le procedure di assistenza giudiziaria); cfr. Rapporto di gestione del MPC 2024, pag. 16; accessibile all’indirizzo: https://www.bundesanwaltschaft.ch/it > Rapporti di gestione.
autorità federali è un fattore fondamentale per riuscire a risolvere i casi di attentati agli sportelli automatici con esplosivi. Esso consente di gestire in modo efficiente la notevole mole di lavoro delle attività investigative e di coordinamento nell’ambito della cooperazione nazionale e, soprattutto, internazionale (in parte con gruppi di indagine congiunti). Ma proprio questo lavoro e i riscontri emersi dalle indagini così condotte, consentono di catturare gli autori dei reati, che sono estremamente ben organizzati e prevalentemente stranieri. Nel campo degli attacchi agli sportelli automatici, il MPC conduce anche procedimenti nell’ottica dell’«organizzazione criminale» di cui all’articolo 260ter CP. Per svolgere questi e potenzialmente altri procedimenti come questi, è tuttavia necessario che il perseguimento penale sia unitario ai sensi dell’attuale ripartizione delle competenze. Infatti, senza la competenza per indagare sui singoli reati, proprio nell’ambito del fenomeno degli attacchi con esplosivi ai bancomat, individuare i collegamenti di rilevanza penale in ambito nazionale e internazionale sarebbe molto più complicata o, in alcuni casi, addirittura impossibile. Inoltre, i reati di cui all’articolo 224 segg. CP (in particolare anche la fattispecie dell’uso colposo e senza fine delittuoso secondo l’art. 225 CP) riguardano sempre più spesso settori in cui sono richieste determinate competenze tecniche per via delle materie esplosive utilizzate. Riservando alla Confederazione la competenza in materia di reati compiuti con materie esplosive, tali competenze tecniche sono concentrate presso il MPC e le autorità partner, tra cui, nello specifico, l’Ufficio centrale Esplosivi (fedpol). Infine, il legislatore, con la legge sui precursori di sostanze esplodenti del 25 settembre 202072 (LPre) ha recentemente attribuito la competenza generale all’Ufficio centrale Esplosivi e al MPC la competenza di perseguire penalmente i reati che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 224 e seguenti CP.
2.2.3 Nuova attribuzione di alcuni punti della competenza
materiale (art. 23 e 24 CPP) I reati elencati all’articolo 23 capoverso 1 CPP rientrano nella competenza obbligatoria in materia di perseguimento penale della Confederazione (sulla possibilità di delega ai Cantoni v. di seguito n. 2.2.4 e 3.2, commenti all’art. 25 AP-CPP). Finora, questa attribuzione delle competenze non è mai stata sottoposta a una revisione materiale completa; sono stati modificati soltanto alcuni punti.73 La giurisdizione federale nel campo delle cause penali federali tradizionali (v. sopra n. 2.2.1) è
72 RS 941.42 73 Carla Del Ponte/Valentin Roschacher/Felix Bänziger, Zusammenarbeit, pag. 250 e 363; in relazione al progetto sull’efficienza cfr. Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Effizienzvorlage, pag. 28; sull’unificazione del diritto processuale cfr. Kommentierte Textausgabe StPO-Felix Bänziger, art. 23, pag. 22.
stata estesa nel corso del tempo74/75, mentre tali competenze sono state limitate soltanto in pochi casi, in particolare per atti illeciti relativamente frequenti e poco gravi76. Già anni fa la dottrina aveva sottolineato la necessità di una riforma di tali competenze federali77. In occasione della redazione del rapporto in adempimento del postulato, è stato esaminato approfonditamente l’elenco dei reati di cui all'articolo 23 capoverso 1 CPP. Il Consiglio federale ha concluso che la selezione dei reati oggetto del perseguimento penale obbligatorio della Confederazione resta, essenzialmente, appropriata78 ma ritiene che siano necessarie modifiche negli ambiti che seguono79.
2.2.3.1 Reati contro persone protette in virtù del diritto
internazionale e locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari (art. 23 cpv. 1 lett. a e b CPP) In base al diritto in vigore, la competenza per il perseguimento penale nell’ambito dei reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale e di locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni. In linea di principio per il perseguimento penale in tale ambito sono competenti i Cantoni (art. 22 CPP). Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a e b CPP, sottostanno alla giurisdizione federale solo determinati reati gravi contro la vita e l’integrità delle persone, contro la libertà, contro l’integrità sessuale e contro il patrimonio. Tali reati sono stati attribuiti alla giurisdizione federale, in particolare affinché la Confederazione possa adempiere ai compiti che spettano in virtù del diritto internazionale. Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 196180
74 Dal 1° ottobre 1982 la giurisdizione federale è stata estesa a determinati reati gravi diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, a determinati reati contro il patrimonio concernenti istituzioni diplomatiche e consolari, alla presa d’ostaggio se la coazione è diretta contro autorità federali e ai reati contro la tranquillità pubblica (art. 340 n. 1 tratt. 1–3 vCP). Il genocidio (art. 264 CP) è stato assoggettato alla giurisdizione federale dal 15 dic. 2000 (art. 340 n. 2 vCP). Gli articoli 226bis CP (Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti) e 226 ter CP (Atti preparatori punibili) sono in vigore dal 1° febbraio 2005 (art. 340 n. 1 tratt. 4 vCP). 75 CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 2. 76 Dal 1° gen. 2007 non sottostanno più alla giurisdizione federale la falsificazione di titoli di trasporto o di giustificativi del traffico dei pagamenti postali (art. 336 cpv. 1 lett. f vCP); dal 1° gen. 2018 neanche la falsificazione di contrassegni autostradali (art. 23 cpv. 1 lett. e CPP). 77 Carla Del Ponte/Valentin Roschacher/Felix Bänziger, Zusammenarbeit, pag. 251; Kommentierte Textausgabe StPO -Felix Bänziger, art. 23, pag. 22. 78 Anche il gruppo di lavoro condivide questo parere; cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 9. 79 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.2.4.5. 80 RS 0.191.01
e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 196381, è segnatamente un obbligo dello Stato ospite, e quindi della Svizzera, proteggere i rappresentanti diplomatici e i funzionari consolari nonché i loro locali82. La ripartizione attuale della competenza materiale appare tuttavia incoerente. Non si comprende, ad esempio, come mai la violenza carnale (art. 190 CP) nei confronti di una persona protetta in virtù del diritto internazionale sottostia alla giurisdizione federale ma non così gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP83), malgrado tali reati siano comparabili sotto il profilo della comminatoria di pena astratta. Né si comprende come mai, ad esempio, il danneggiamento di un documento diplomatico (Danneggiamento, art. 144 CP) debba essere perseguito e giudicato dalle autorità penali federali ma non così il danneggiamento di dati diplomatici (Danneggiamento di dati, art. 144bis CP)84. Per tali motivi, appare più coerente non limitarsi più a determinati reati, ma assoggettare alla giurisdizione federale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 CPP, tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, nonché tutti i reati diretti contro locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e uffici consolari. Ai fini dell’assolvimento dei compiti derivanti dal diritto internazionale, tale disposizione si dovrà applicare anche a tutti i reati commessi contro i locali, gli archivi o i documenti delle missioni permanenti o delle organizzazioni internazionali. La competenza generale della Confederazione in materia di perseguimento penale in questo ambito dovrebbe non solo semplificare la questione della competenza in materia di perseguimento penale e quindi garantire un perseguimento penale più efficiente, ma anche uniformare l’applicazione del diritto. Questo comporterebbe l’assoggettamento alla giurisdizione federale anche di reati minori commessi, ad esempio, contro persone protette in virtù del diritto internazionale o contro i locali di missioni diplomatiche, missioni permanenti, uffici consolari o organizzazioni internazionali85. Occorre tuttavia tenere presente che il perseguimento dei reati che, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione
federale obbligatoria, può in determinati casi essere delegato ai Cantoni (v. n. 2.2.4 e 3.2, commenti all’art. 25 AP-CPP). Va infine precisato che le modifiche proposte dal Consiglio federale non riguardano i reati commessi da persone protette in virtù del diritto internazionale. Questi reati continuano a essere perseguiti tenendo conto dell'immunità dei loro autori, fondata sul diritto internazionale.
81 RS 0.191.02 82 Messaggio Atti di violenza criminale, pag. 1054 seg. 83 Prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale il 1° luglio 2024 (RU 2024 27), il termine utilizzato nella versione tedesca era Schändung. 84 Per questo anche l’art. 141bis CP (Impiego illecito di valori patrimoniali), l’art. 143 (Acquisizione illecita di dati) e l’art. 143bis CP (Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione dei dati) rientrano nella competenza federale in materia di perseguimento penale. 85 Ad es. un incidente della circolazione in cui l’ambasciatore resta lievemente ferito o l’imbrattamento con vernice spray dell’edificio di un’ambasciata.
Per i dettagli vedi di seguito il numero 3.2 (commenti all’art. 23 cpv. 1 lett. a, abis e b AP-CPP).
2.2.3.2 Reati contro la pubblica autorità (art. 23 cpv. 1 lett. h
CPP) I reati contro la pubblica autorità (art. 285–395 CP) riguardano atti che disturbano o ostacolano le funzioni dello Stato o atti di disobbedienza alle disposizioni statali (ingerenze nell’autorità statale). È tutelato in primo luogo l’atto dell’autorità in quanto tale e non la persona che lo compie. Nella misura in cui i reati sono diretti contro atti ufficiali del potere federale, vale a dire delle autorità e dei funzionari federali, essi rientrano nella giurisdizione federale obbligatoria. Per autorità si intende qualsiasi organo di diritto pubblico incaricato dell’esercizio di uno dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario)86. Il termine funzionari è definito all’articolo 110 capoverso 3 CP. Esso comprende i funzionari e gli impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. Il termine indica sia i funzionari istituzionali che quelli funzionali. I primi sono i funzionari nel senso del diritto pubblico, nonché gli impiegati del servizio pubblico. Per quanto riguarda questi ultimi, non importa la forma giuridica in cui operano per l’ente pubblico; il rapporto può essere regolato dal diritto pubblico o da quello privato. È invece determinante la funzione dell’attività: se consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l’attività è di natura ufficiale e le persone che la espletano sono considerate funzionari ai sensi del CP87. Nel quadro della cosiddetta riforma delle ferrovie 288 la definizione di funzionario, già ampia, è stata ulteriormente estesa. Gli articoli 285 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CP (impedimento di atti dell’autorità) sono stati modificati in modo che gli impiegati di determinate imprese di trasporto, indipendentemente dall’articolo 110 capoverso 3 CP, siano considerati funzionari se i reati sono diretti contro i loro atti ufficiali. La modifica mirava innanzitutto a chiarire alcuni punti relativi allo statuto di funzionario, segnatamente quello degli impiegati delle imprese di trasporto private concessionarie89. Ciò ha tuttavia avuto per conseguenza che, ad
esempio, gli atti di violenza e le minacce nei confronti di impiegati federali dei trasporti pubblici, quali, segnatamente, i collaboratori di società di sicurezza che effettuano i controlli dei biglietti per conto delle FFS SA90, contro il personale viaggiante
86 CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 10; BSK StPO-Stefan Heimgartner, art. 285 N 5 seg. 87 Decisione del Tribunale penale federale del 19 nov. 2020, SK.2020.29, consid. 2.3.2. 88 Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2, n. 1.2.2.8 e 2.3.3.5; cfr. anche la mozione Jutzet 00.3513 «Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale». 89 Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2, n. 1.2.2.8 e 2.3.3.5; cfr. anche la mozione. Jutzet 00.3513 «Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale». 90 Decisione del Tribunale penale federale del 3 dic. 2021, SK.2021.14.
FFS91 o il personale della Polizia dei trasporti FFS92 da allora rientrino sempre nella giurisdizione federale93. Tali casi, tuttavia, non sono di norma rilevanti per la protezione dello Stato e la giurisdizione federale obbligatoria non appare giustificata, anche alla luce dei compiti fondamentali del Ministero pubblico della Confederazione94. Lo stesso vale quando agli impiegati federali dei trasporti pubblici viene impedito di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni (art. 286 CP)95. Il Consiglio federale propone pertanto che tali casi rientrino d’ora in poi nella competenza in materia di perseguimento penale dei Cantoni. Per ulteriori dettagli vedi numero 3.2 (commenti all’art. 23 cpv. 1 lett. hter).
2.2.3.3 Reati terroristici
Secondo il CPP vigente, i reati di terrorismo – esaustivamente enumerati96 – sottostanno alla giurisdizione federale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 CPP. La condizione posta dal testo della legge è che i crimini siano stati commessi prevalentemente all’estero o in più Cantoni e, in quest’ultimo caso, che il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
Alla luce dei riscontri acquisiti negli ultimi anni nell’ambito del perseguimento penale e del giudizio dei reati di terrorismo, appare opportuno inserire questi ultimi nel catalogo della giurisdizione federale in generale (art. 23 CPP), il che comporta, in particolare, che si rinunci alla condizione che siano compiuti in parte all’estero o in più Cantoni. I reati terroristici dovranno essere perseguiti e giudicati in futuro dalle autorità federali competenti, indipendentemente dall’aspetto territoriale. Ciò da un lato elimina la necessità di dimostrare la dispersione geografica nel contesto del terrorismo, condizione che non sembra oggettivamente necessaria, e dall’altro rafforza un’istruzione penale e un giudizio uniformi a livello federale, basati su principi ed esperienze consolidati (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. hbis e art. 24 cpv. 1 AP-CPP e i relativi commenti al n. 3.2). Questo adeguamento normativo permette inoltre un’armonizzazione con le norme attributive di competenza basate sulla legge federale sulle attività informative del 25 settembre 201597 (LAIn). Secondo l’articolo 74 capoverso 6 LAIn, il perseguimento e il
91 Decisioni del Tribunale penale federale del 9 lug. 2019, SK.2019.30. del 25 gen. 2019, SK.2018.50; del 7 feb. 2017, BB.2017.186. 92 Decisione del Tribunale penale federale del 10 dic. 2021, SK.2021.29. 93 Secondo il rapporto di gestione 2021 (pag. 33) del Ministero pubblico della Confederazione, nel 2021 sono stati registrati circa 350 procedimenti per violenza e minacce nei confronti di autorità e funzionari (art. 285 CP); secondo il rapporto di gestione 2022 i casi di reati contro funzionari sono stati 379 (pag. 56) e nel 2023 430 (pag. 56); documenti accessibili all’indirizzo: https://www.bundesanwaltschaft.ch/it > Rapporti di gestione. 94 Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.2.4.3 segg. 95 Decisioni del Tribunale penale federale del 18 dic. 2023, CA.2023.7; del 15 giu. 2022, CA.2021.26; del 9 dic. 2014, BB.2014.105. 96 Art. 260ter, 260quinquies, 260sexies CP e i crimini commessi da un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260ter CP. 97 RS 121
giudizio delle infrazioni contro divieti di organizzazioni disposti dal Consiglio federale, ad esempio per organizzazioni come Al-Qaïda, lo Stato islamico e le organizzazioni associate,98 sottostanno alla giurisdizione federale, senza alcuna limitazione ai casi intercantonali o internazionali. La competenza federale sussiste anche in base alla legge federale del 20 dicembre 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate99. Proprio alla luce del contesto in cui operano queste organizzazioni terroristiche illegali, appare logico, sia dal punto di vista legislativo che pratico, assoggettare alle stesse regole sulla competenza fattispecie di reato che talvolta si verificano contemporaneamente o in circostanze correlate, assoggettandole quindi alla competenza federale. In questo modo è possibile garantire e rafforzare anche il flusso di informazioni, segnatamente attraverso la piattaforma operativa di coordinamento TETRA (TErrorist TRAcking) sotto la direzione di fedpol, che analizza i casi e traccia e aggiorna via via il quadro d’insieme della situazione. L’adeguamento della legge proposto semplifica e chiarisce le questioni relative alla competenza ma riguarda fatti e reati di terrorismo commessi da adulti. Le disposizioni relative al perseguimento penale e al giudizio nei confronti di autori minorenni non sono interessate da tali modifiche. Il diritto penale minorile svizzero, che si applica indipendentemente dalla gravità del reato o dalla sua qualificazione come reato di terrorismo, si è dimostrato valido anche nel confronto internazionale: anche in futuro, per tutte le categorie di reati, ci si concentrerà sui principi primariamente educativi, che si sono dimostrati efficaci. I delinquenti minorenni non sono solo condannati a una pena, ma sono anche oggetto di misure educative e di altro tipo, sempre nel rispetto della sicurezza pubblica. Queste misure di protezione, come la sorveglianza, l’assistenza, il trattamento o il collocamento in un istituto, vengono associate a pene commisurate all’età, ad esempio la privazione della libertà fino a quattro anni. In determinate circostanze, a partire dal 1° luglio 2025, in caso di privazione della libertà
l’autorità giudicante può anche riservarsi di pronunciare un internamento. La competenza dei pubblici ministeri e dei tribunali dei minorenni specializzati a livello cantonale ha dato buoni risultati. Nell’ambito del diritto penale minorile non sembra pertinente adottare, per gli atti di terrorismo, una regolamentazione speciale e e dipendente della natura del reato perché si rinuncerebbe così all’approccio incentrato sulla personalità. In adempimento della mozione 24.3819 della CPS-N (v. sopra n. 1.1.3), il progetto prevede invece di introdurre un obbligo di notifica per le autorità inquirenti, che devono informare le autorità federali dell’apertura di procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo (v. sotto n. 2.2.7).
In considerazione della proposta di assoggettare i reati di terrorismo alla giurisdizione federale in base all’articolo 23 CPP, è necessario intervenire di conseguenza sull’articolo 24 capoverso 1 CPP stralciando da esso tali reati. Il campo di applicazione dell’articolo 24 CPP viene così limitato alla criminalità organizzata e alla criminalità economica (cfr. art. 24 AP-CPP). L’articolo 260ter CP disciplina sia questi ambiti che il terrorismo: la sua qualificazione nel diritto processuale penale viene suddivisa in
98 Decisione generale del Consiglio federale concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni associate del 19 ott. 2022; FF 2022 2548. 99 RS 122.1
due, il che, consideratane la struttura sistematica, non presenta particolari difficoltà legislative100. Il progetto rinuncia a un adeguamento del contenuto, ossia ad ampliare la definizione dei reati di terrorismo nel contesto del Codice di procedura penale da cui risulterebbe un ampliamento della competenza federale. Il concetto di intenzione terroristica, così come ricorre in diverse fattispecie di reato101 non si presta come unico criterio determinante nel disciplinare le competenze nel Codice di procedura penale. Una prova della difficoltà di operare una qualificazione giuridica netta è fornita dai casi passati e attuali di reati di terrorismo presunti o confermati, spesso commessi da singoli autori che possono essersi ispirati a vicende politiche o sociali verificatesi in patria o all’estero, ma che non presentano alcun legame concreto con organizzazioni o gruppi di persone. In tali casi, l’esistenza di un'intenzione e di una motivazione terroristica degli autori del reato (quindi i requisiti soggettivi) secondo il diritto penale è spesso difficile se non impossibile da dimostrare. L’esistenza di tale intenzione e motivazione può infatti basarsi su autodichiarazioni degli autori che possono apparire arbitrarie e la relativa valutazione può cambiare radicalmente nel corso del procedimento alla luce delle circostanze. Il legislatore ha ovviato a questo aspetto associando l’elemento terroristico ad altri requisiti oggettivi, ad esempio il legame con un’organizzazione terroristica o un’azione specifica quale l’addestramento, il finanziamento o i viaggi. Questo modo di procedere e questa regolamentazione si sono dimostrati sostanzialmente validi nella prassi, non da ultimo sotto il profilo delle prove, della certezza del diritto e della determinatezza. Il perseguimento penale dei terroristi isolati, che non hanno tuttavia commesso un reato di terrorismo così come definito dal CP o dalla LAIn, rimane pertanto di competenza dei Cantoni. Non appare opportuno neppure associare l’elemento dell’intenzione terroristica a una serie più ampia di disposizioni penali, definite in modo esaustivo dal CPP (oltre alle disposizioni penali citate, relative all’organizzazione, al finanziamento, ai viaggi e all’addestramento). Le convenzioni internazionali esistenti, di cui la Svizzera è parte
contraente, potrebbero servire come riferimento per individuare la serie di reati aggiuntivi da menzionare. Nel CPP potrebbero essere inseriti, ad esempio, reati specifici quali l’omicidio intenzionale o l’assassinio, le lesioni personali gravi, il sequestro di persona o la presa d’ostaggio, nonché i reati relativi alle materie esplosive. Dal punto di vista pratico, però, si presume che sarebbe difficile definire la portata e i limiti di tale elenco di reati. Inoltre, tali reati, se commessi con l’intenzione terroristica sopra citata, rientrano già oggi, di regola, nella competenza federale. Il vantaggio che ne deriverebbe per la prassi sarebbe sproporzionato rispetto al carico rappresentato dalle conseguenti questioni di delimitazione legislativa e sarebbe quindi difficile rispettare il requisito della determinatezza del diritto penale. È parimenti da escludere la rinuncia all’elemento costitutivo del reato di terrorismo rappresentato dagli atti di violenza criminale e il conseguente ampliamento materiale della definizione di terrorismo a ulteriori atti (intimidazione o minaccia) e caratteristiche relative all’intenzione degli autori (cambiamento dell’ordine politico), come
100 N. 1 (criminalità organizzata) risp. n. 2 (terrorismo) cpv. 1 lett. a della disposizione. 101 Ad es. art. 260ter CP: «atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto».
talvolta ipotizzato nel contesto internazionale (nei settori della cooperazione o della prevenzione)102. Tale ampliamento nel contesto penale (e la Svizzera ha ripetutamente espresso pareri critici a questo riguardo in ambito internazionale) sarebbe inoltre in contrasto con il principio della determinatezza e non apporterebbe alcun valore aggiunto pratico nel quadro del perseguimento penale dei reati di terrorismo.
2.2.4 Delega dell’istruzione e del giudizio di causea penali ai
Cantoni (art. 25 CPP) In base al diritto vigente, il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale (art. 25 CPP). La facoltà del Ministero pubblico della Confederazione di delegare cause penali ai Cantoni era già prevista dal diritto previgente e, nella prassi, era la regola. Con l’entrata in vigore del CPP, le disposizioni della PP (art. 18 e 18bis PP) sono state riprese nel CPP103. Visto che dopo l’entrata in vigore del CPP, il Ministero pubblico della Confederazione ha a propria disposizione la procedura del decreto d’accusa (art. 352 segg. CPP) e la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) e quindi due strumenti di procedura penale che la PP non prevedeva, la sua prassi in materia di delega è cambiata, d'intesa con i Cantoni. Da allora il Ministero pubblico della Confederazione non delega quasi più casi penali ai Cantoni. La delega di una causa penale in virtù dell’articolo 23 CPP non sottostà in linea di principio a particolari limitazioni104; non è invece consentito delegare le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP (cioè genocidio [art. 264 CP], crimini contro l’umanità [art. 264a CP], crimini di guerra [art. 264b–264j CP] e punibilità dei superiori [art. 264k CP]). La delega può avvenire solo per l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto per il giudizio di una causa penale. Nella prassi, tuttavia, quest’ultima opzione non è rilevante105. Una causa penale secondo l’articolo 24 CPP può invece essere delegata alle autorità penali cantonali di perseguimento solo se si tratta di un caso semplice. La legge non definisce il «caso semplice». Con ciò si intendono probabilmente i casi di portata limitata o poco complessi, che non presentano specifiche difficoltà dal punto di vista materiale e giuridico e che non richiedono conoscenze specialistiche106. Diversamente
102 Vedi ad es. per l’ambito del Consiglio d’Europa: Council of Europe Committee on Counter-Terrorism (CDCT) – Counter-terrorism, rapporto dell’Assemblea plenaria del 13 e 14 nov. 2024. 103 Andreas J. Keller, Strafverfahren des Bundes, pag. 197; CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 1 seg.; Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Effizienzvorlage, pag. 30. Messaggio Progetto efficienz», pag. 1111 segg.; Kommentierte Textausgabe StPO - Felix Bänziger, art. 24, pag. 23. Per ulteriori dettagli cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.3.3.3. 104 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 4. 105 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 4. 106 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 6; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 25 N 7; CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 2.
rispetto alla causa penale di cui all’articolo 23 CPP, la delega può avvenire solo per l’istruzione e il giudizio. Alla luce dell’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione, modificata e potenziata dopo l’entrata in vigore del progetto sull’efficienza, delle sue competenze fondamentali e della possibilità di trattare i casi penali semplici, in particolare nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 e segg. CPP), il requisito del «caso semplice» di cui all’articolo 25 capoverso 2 CPP non appare più opportuno. Inoltre, le cause penali disciplinate dall’articolo 24 CPP (criminalità organizzata, criminalità economica) non sono, per loro stessa natura, quasi mai semplici. Per questi motivi, il Consiglio federale propone di stralciare l’espressione «caso semplice». Il Ministero pubblico della Confederazione non può inoltre trasferire una causa penale alle autorità penali cantonali interessate unilateralmente, ossia senza il loro consenso, come potrebbe far supporre il termine «delega». La delega deve sempre essere preceduta da uno scambio di pareri, che avviene con la trasmissione reciproca degli atti per il loro esame (cfr. art. 26 cpv. 4 CPP)107. Il Consiglio federale propone pertanto di precisare l’articolo 25 capoverso 1 CPP. Se il MPC e le autorità cantonali non riescono a trovare un accordo, il caso potrà essere sottoposto al Tribunale penale federale per decisione (art. 28 CPP). Per i procedimenti penali ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP, la delega continuerà ad essere esclusa, come previsto dal diritto vigente (art. 25 cpv. 2 AP- CPP). Per i dettagli vedi numero 3.2 (commenti all’art. 25).
2.2.5 Competenza plurima (art. 26 CPP)
Se un reato che rientra nella competenza federale di perseguimento penale è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, l’articolo 26 capoverso 1 CPP stabilisce che il Ministero pubblico della Confederazione decida quale Cantone istruisce e giudica la causa penale108. Sebbene ciò non risulti esplicitamente dal testo dell’articolo 26 capoverso 1 CPP, questa disposizione vale soltanto per i casi di delega disciplinati dall’articolo 25 CPP. Ciò deriva dal fatto che l’articolo 26 capoverso 1 CPP sostituisce l’articolo 254 capoverso 2 PP del 2009109. L’articolo era contenuto nel capitolo II «Delle norme speciali
107 BSK StPO- Daniel Kipfer, art. 26 N 2 e 5; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, StPO Komm., art. 26 N 10. 108 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 543; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 26 N 2; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 26 N 10; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, N 214. 109 Nella versione del 1° gen. 2009.
per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali». Anche la dottrina prevalente sostiene questa posizione110. Per maggiore chiarezza, il capoverso 1 dell’articolo 26 CPP deve essere precisato in modo che risulti, in particolare, che esso si applica solo ai casi di delega ai sensi dell’articolo 25 CPP. Al capoverso 2 si precisa, come nell’articolo 25 capoverso 1 AP-CPP, che la riunione di procedimenti penali non viene disposta unilateralmente dal pubblico ministero della Confederazione, bensì avviene sempre in accordo con le autorità cantonali. Qualora il MPC e le autorità cantonali non riescano ad accordarsi, il caso può essere sottoposto alla decisione del Tribunale penale federale (art. 28 CPP). Per ulteriori dettagli vedi numero 3.2 (commenti all’art. 26).
2.2.6 Norme procedurali per la risoluzione di conflitti di
competenza (art. 28 CPP) In caso di conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sulla competenza materiale nel perseguire e giudicare reati, decidono le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 28 CPP in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 LOAP). Data la sua collocazione sistematica, l’articolo 28 CPP si riferisce alle controversie derivanti dagli articoli 22–27 CPP111. L’articolo 28 CPP non disciplina la procedura di risoluzione dei conflitti, per i quali il Tribunale penale federale decide applicando per analogia le regole, la legge e la giurisprudenza relative al trattamento di una contestazione intercantonale del foro (art. 39–42 in combinato disposto con l’art. 393 segg. CPP). Era già così quando era in vigore la PP 2001112 . Il gruppo di lavoro costituito in vista dell’elaborazione del postulato ha concluso che il CPP dovrebbe includere norme procedurali esplicite sui conflitti di competenza materiale tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità di perseguimento penale cantonali. È stata inoltre evidenziata la durata eccessiva, in generale, dei procedimenti e auspicata l’adozione di norme volte ad accelerarli. Il Consiglio federale concorda con questa posizione, secondo la quale nel CPP andrebbero sancite norme procedurali esplicite, e propone alcuni adeguamenti, in particolare per motivi di certezza del diritto. Per i dettagli vedi numero 3.2 (commenti agli art. 28 e 40).
110 Messaggio Unificazione Procedura penale, n. 2.2.2; CR CPP-David Bouverat, art. 26 N 2; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 543 (con ulteriori rimandi); BSK StPO- Daniel Kipfer, art. 26 N 2; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, StPO Komm., art. 26 N 10; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Rz 214; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Praxiskommentar StPO, art. 26 N 1. 111 BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 28 N 1; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 28 N 1. 112 Cfr. art. 279 cpv. 2 PP (nella versione del 1° gen. 2010); decisione del Tribunale penale federale del 28 set. 2009, BG.2009.20 consid. 1.1; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 548.
2.2.7 Introduzione di un obbligo di notifica per le autorità
inquirenti per sospetti reati di terrorismo L’adempimento della mozione 24.3819 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale è correlata alla verifica della regolamentazione delle competenze in materia di reati di terrorismo (v. sopra n. 2.2.3.3). Nel quadro del progetto si propone un adeguamento della Procedura penale minorile113 (PPMin), prevedendo l’obbligo per le autorità inquirenti di segnalare alle autorità federali l’apertura di procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo.
Il fatto che in Svizzera non sia stata istituita una procura dei minori federale centralizzata è il risultato di una scelta legislativa consapevole. Anche nel caso di reati di terrorismo commessi da minorenni, la competenza per il perseguimento penale resta in capo ai Cantoni, nello specifico alle autorità specificatamente incaricate dei procedimenti penali nei confronti di adolescenti e fanciulli. Proprio nel campo della lotta al terrorismo, è quindi importante che sia sempre garantito lo scambio di informazioni tra le autorità penali federali e cantonali. I riscontri da parte del Ministero pubblico della Confederazione e dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) evidenziano che questo scambio di informazioni avviene regolarmente nella prassi ma che non funziona sempre senza intoppi. La prassi auspica quindi che un obbligo esplicito di notifica da parte delle autorità cantonali rafforzi la lotta al terrorismo a livello nazionale, visto che le autorità federali competenti ottengono così una visione d'insieme completa dei reati di terrorismo e della relativa situazione nei Cantoni.
Per i dettagli vedi numero 3.3 (commenti all’art. 31a AP-PPMin).
2.3 Attuazione
Il progetto non comporta modifiche di ordinanze del Consiglio federale.
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 Modifica della legge sulla responsabilità, della legge
federale sulla procedura amministrativa, della legge sul Tribunale amministrativo federale e della legge sull’organizzazione delle autorità penali
3.1.1 Legge sulla responsabilità
Art. 15 cpv. 1 lett. d La modifica dell’articolo 20 capoverso 4 AP-LOAP comporta un adeguamento linguistico.
113 RS 312.1
3.1.2 Legge federale sulla procedura amministrativa
Art. 14 cpv. 1 lett. i Nell’ambito delle inchieste disciplinari, l'autorità di vigilanza deve avere le stesse competenze delle altre autorità (v. sopra n. 2.1.4). Per questo deve poter procedere all’audizione di testimoni.
3.1.3 Legge sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. abis e cquater In base all’articolo 33 lettera abis deve essere possibile impugnare di fronte al Tribunale amministrativo federale le decisioni dell’Assemblea federale plenaria concernenti la destituzione dei membri del MPC e dell’AV-MPC che essa ha eletto (v. sopra n. 2.1.9). La modifica dell’articolo 20 capoverso 4 AP-LOAP comporta un adeguamento linguistico dell’articolo 33 lettera cquater.
3.1.4 Legge sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 1 cpv. 2 L’articolo 1 capoverso 2 LOAP va adeguato come conseguenza della modifica dell’articolo 25 CPP, in base alla quale il Ministero pubblico della Confederazione può delegare ai Cantoni casi semplici solo per l’istruzione e il giudizio. Andrà stralciata la parte «o soltanto per il giudizio».
Art. 20 I capoversi 1 e 2 corrispondono ai vigenti capoversi 1 e 1bis. Con l’aumento della durata della carica da quattro a sei anni, previsto al capoverso 3, si intende rafforzare l’indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione, anche se prolungare la durata della carica non esclude del tutto che, nell’ambito di una rielezione, siano considerati anche argomenti di natura politica. In ogni caso, la durata della carica dei membri del MPC eletti dall’Assemblea federale viene equiparata a quella dei giudici federali. L’estensione della durata della carica comporta l’abrogazione della disposizione vigente secondo cui la durata della carica ha inizio il 1° gennaio successivo all’inizio della legislatura del Consiglio nazionale. Il progetto prevede invece che i seggi divenuti vacanti siano riassegnati per il resto del periodo. Questa disposizione corrisponde, nel merito, a quella applicabile ai giudici federali (cfr. art. 9
cpv. 3 LTF114; art. 48 cpv. 3 LOAP; art. 9 cpv. 3 LTAF; art. 13 cpv. 3 legge del 20 marzo 2009 115sul tribunale federale dei brevetti, LTFB) e ai membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 25 cpv. 2 LOAP). Il capoverso 4 abolisce l’attuale durata della carica dei rimanenti procuratori pubblici federali e la loro rielezione periodica da parte del procuratore generale. I procuratori pubblici saranno invece assunti dal procuratore generale con un contratto di diritto pubblico. La seconda frase del capoverso 4 corrisponde alla seconda frase dell’attuale capoverso 2.
Art. 21 Frase introduttiva La frase introduttiva viene adeguata dal punto di vista redazionale perché ora vengono eletti, segnatamente dall’Assemblea federale plenaria, esclusivamente il procuratore generale e i sostituti procuratori generali. L’articolo 21 non riguarda quindi più i procuratori pubblici attualmente eletti dal procuratore generale.
Art. 25 cpv. 1 Affinché la durata della carica dei membri dell’autorità di vigilanza corrisponda, come già avviene oggi, a quella del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali, anch’essa viene aumentata da quattro a sei anni.
Art. 29 cpv. 1 e 2 Come si evince dalla sua composizione (art. 23 cpv. 2 LOAP), l’AV-MPC è concepita come ente specializzato. A differenza della vigilanza parlamentare o della vigilanza del Tribunale federale sul Tribunale penale federale (art. 34 cpv. 1 LOAP), la sua attività di vigilanza non si limita alla vigilanza amministrativa ma comprende anche gli aspetti materiali. Questo è una conseguenza del fatto che il procuratore generale, in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LOAP, è responsabile del perseguimento penale ineccepibile e quindi la vigilanza dell’AV-MPC include anche la verifica che il procuratore generale adempia a tale responsabilità. Questo non risulta però in modo sufficientemente chiaro dal testo della legge vigente, che si limita menzionare in modo succinto la «vigilanza». Con la modifica del capoverso 1 si intende ora chiarire che l’attività di vigilanza dell’AV-MPC comprende sia aspetti amministrativi che materiali. La vigilanza materiale ha tuttavia anche dei limiti perché all’AV-MPC non sono conferiti i compiti propri di un Ministero pubblico superiore. Il capoverso 2 stabilisce
114 RS 173.110 115 RS 173.41
perciò in quali ambiti l’AV-MPC non può impartire istruzioni al MPC. Oltre all’eccezione già presente oggi in virtù della lettera a, la lettera b esclude ora le istruzioni vertenti sulle priorità della politica criminale. La definizione delle priorità del perseguimento penale non rientra nei compiti di un’autorità di vigilanza ma spetta in prima linea all’esecutivo come autorità politica, che può stabilire le priorità impartendo istruzioni agli organi di polizia ad esso subordinati. Tuttavia, anche il MPC può fissare le proprie priorità in materia di politica criminale. Questa situazione di partenza richiede un accordo e un coordinamento tra il MPC e l’esecutivo, ossia la polizia, per quanto riguarda la definizione delle priorità della politica criminale. Se, in aggiunta, si conferisse all’AV-MPC il diritto di impartire istruzioni al MPC, ciò farebbe ulteriormente aumentare la necessità di trovare un accordo e di coordinarsi. Spetta invece all’autorità di vigilanza verificare se e in che modo il MPC metta in atto la strategia in materia di politica criminale. Infine, la lettera c esclude anche le istruzioni vertenti sull’applicazione e l’interpretazione del diritto. Il controllo della legalità dell’operato del MPC compete, secondo il Consiglio federale, alle istanze di ricorso. Se l’AV-MPC potesse emanare direttive vincolanti per il MPC in materia di applicazione e interpretazione del diritto, si potrebbe arrivare a una sorta di doppio controllo delle azioni del MPC. Ma non vi è motivo di farlo, soprattutto considerando che è possibile presentare ricorso contro praticamente tutte le decisioni e gli atti procedurali del MPC (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Ci si potrebbe eventualmente chiedere se l’AV-MPC debba avere il potere di impartire istruzioni negli ambiti in cui non è possibile il controllo giudiziario degli atti procedurali, ad esempio nei casi di abbandono o di non luogo a procedere nei cosiddetti reati senza vittime. Definire precisamente tali casi nella legge sarebbe però molto difficile. Si porrebbe subito anche la questione dell’opportunità del potere di impartire istruzioni nei casi in cui, pur essendo possibile un controllo giudiziario, le parti interessate non lo richiedono quasi mai, perché, in ultima analisi, sono avvantaggiate da
una decisione eventualmente non conforme alla legge (ad es. rinuncia al perseguimento penale in caso di confisca di ingenti valori patrimoniali). Il Consiglio federale ritiene che sia pressoché impossibile disciplinare in modo soddisfacente nella legge tutte le possibili situazioni e che pertanto sia opportuno rinunciare a conferire all’AV- MPC tale diritto di impartire istruzioni. Ciò non esclude che l’AV-MPC, nell’ambito della propria attività di vigilanza, sollevi questioni relative ad applicazioni o interpretazioni del diritto da parte del MPC che non ritiene corrette. La responsabilità della corretta applicazione del diritto compete tuttavia esclusivamente al MPC.
Art. 31 Il nuovo articolo 31 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 29 capoverso 1 LOAP. Esso precisa che l’AV-MPC presenta all’Assemblea federale plenaria un rapporto anche in caso di eventi particolari e che i rapporti non riguardano solo la sua attività ma anche i suoi risultati. Vengono così definiti più precisamente i doveri dell’AV-MPC.
Art. 31a Questa disposizione corrisponde pienamente al vigente articolo 31 capoverso 4 LOAP.
Art. 31b Questa disposizione riprende le norme vigenti in materia di procedimento disciplinare e di proposta di destituzione di cui all’articolo 31 LOAPcon alcune novità. Il capoverso 1 prevede infatti che l’AV-MPC, nel caso di un’inchiesta disciplinare, può incaricare dell’inchiesta una o più persone al proprio interno. In conformità con quanto richiesto dalle CdG (vedi sopra n. 2.1.6), l’AV-MPC può però incaricare dell’inchiesta anche persone esterne. L'ultima frase garantisce che i soggetti inquirenti possano prendere le decisioni ordinatorie necessarie per portare avanti il procedimento, mentre spetta solo all’AV-MPC ordinare misure disciplinari. Capoverso 2: il diritto in vigore non stabilisce in modo esplicito quali regole procedurali si applichino allo svolgimento di un’inchiesta disciplinare. Il vigente articolo 31 capoverso 3 LOAP stabilisce solo che la procedura di ricorso contro una misura disciplinare è retta dalla PA. Il capoverso 2 prevede ora, in linea con la regolamentazione dell’articolo 98 capoverso 2 OPers, che la PA si applica all’intero procedimento disciplinare. Il capoverso 3 riprende l’articolo 31 capoverso 2 LOAP in essere ma, la frase introduttiva («Se dall’inchiesta disciplinare risulta che il membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale ha violato i doveri d’ufficio …»), assicura che si possano disporre misure solo dopo un’inchiesta. Ciò corrisponde all’articolo 99 capoverso 1 OPers. Il capoverso 4 prevede ora la possibilità della sospensione in via cautelare, come raccomandano le CdG (vedi sopra n. 2.1.5). Nel merito la disposizione corrisponde all’articolo 103 capoverso 1 OPers. Il capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 31 LOAP, ma disciplina ora anche il ricorso contro l'ordine di sospensione in via cautelare. Il capoverso 6 corrisponde al vigente articolo 31 capoverso 1 LOAP.
Art. 31c
Questa nuova disposizione non istituisce un vero e proprio diritto dell’AV-MPC di essere sentita dalla CG per la scelta dei membri del MPC da eleggere, anche se le CdG ritengono opportuno valutare un tale diritto116. Non pare infatti molto sensato concedere all’AV-MPC un vero e proprio diritto di essere sentita a tal fine, obbligando così la CG a consultare in ogni caso l’AV-MPC. Potrebbero infatti verificarsi situazioni in
116 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 160 seg.
cui la CG è in grado di decidere senza consultare l’AV-MPC. D’altra parte, potrebbe anche accadere che l’AV-MPC desideri trasmettere alla CG informazioni che reputa rilevanti, sebbene la CG non le abbia esplicitamente richieste. Per consentire all’autorità di vigilanza di trasmettere tali informazioni su richiesta o spontaneamente alla Commissione giudiziaria, è necessaria una base giuridica, perché le informazioni sono soggette al segreto d’ufficio dei membri dell’AV-MPC.
Art. 66a Il diritto vigente non contiene disposizioni per il caso in cui un procedimento penale sia diretto contro un membro del MPC eletto dall’Assemblea federale. Nella prassi si applica per analogia l’articolo 67 LOAP (vedi sopra n. 2.1.8). Il nuovo articolo 66a codifica questa giurisprudenza. Il procedimento si suddivide in due fasi: nella prima si esamina la fondatezza dei reati contestati, che di norma derivano da una denuncia penale. A tale scopo, in virtù del capoverso 1, l’autorità di vigilanza nomina un procuratore pubblico straordinario, che deve svolgere i primi accertamenti. Qualora il sospetto che sia stato commesso un reato nell’ambito dell’attività ufficiale risulti fondato, il procuratore pubblico straordinario presenta alla commissione competente delle Camere federali la richiesta di autorizzazione a procedere penalmente, come prescrive l’articolo 14 LResp (cpv. 2). Se tale autorizzazione viene concessa, inizia la seconda fase in cui, secondo il capoverso 3, il procuratore generale straordinario eletto dall’Assemblea federale (art. 17 cpv. 3 LParl) avvia e dà esecuzione al procedimento penale.
Art. 67 Visto che il procedimento per il sospetto di reati commessi da membri eletti del Ministero pubblico della Confederazione è ora disciplinato dall’articolo 66a LOAP, la rubrica dell’articolo 67 LOAP va adeguata in modo che la disposizione si riferisca solo ai procuratori pubblici assunti del MPC.
Art. 78 Il capoverso 1 può essere abrogato perché ormai non ci sono più membri del MPC in carica nominati dal Consiglio federale in base alla normativa precedente. Neanche il capoverso 2 è più pertinente perché la convenzione citata all’articolo 62 capoverso 3 LOAP è stata conclusa nel 2014.
Art. 78a
I membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche sono stati eletti per quattro anni. La nuova normativa, secondo la quale la durata della carica è ora di sei anni, non comporta tuttavia un prolungamento automatico di due anni. Il capoverso 1 lo sancisce espressamente a titolo di chiarimento. Se i precedenti titolari della carica vengono rieletti in base alla nuova normativa, la durata del loro mandato sarà di sei anni. Ai sensi del capoverso 2, invece, la regolamentazione per i procuratori pubblici eletti dal procuratore generale per quattro anni è diversa. Con l'entrata in vigore delle modifiche, il loro rapporto di assunzione si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base all’articolo 20 capoverso 4. Questo perché devono sussistere motivi oggettivi per una non rielezione e il rapporto di lavoro dei procuratori pubblici eletti non differisce in modo sostanziale da quello dei procuratori pubblici assunti.
3.2 Modifica del Codice di procedura penale
Art. 23 cpv. 1 lett. a, abis, b, h, hbis, hter e j - Lettera a In base alla lettera a in vigore, sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati, in quanto diretti segnatamente contro persone protette in virtù del diritto internazionale: reati contro la vita e l’integrità della persona (Titolo primo: art. 111–136 CP), crimini e delitti contro la libertà personale (Titolo quarto: art. 180–186 CP), rapina (art. 140 CP), estorsione (art. 156 CP), aggressione e coazione sessuali (art. 189 CP) e violenza carnale (art. 190 CP). Per le ragioni esposte al numero 2.2.3.1, da ora tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale sottostanno alla giurisdizione federale obbligatoria. Quali persone nello specifico rientrino nella protezione prevista dal diritto internazionale dipende dai relativi trattati internazionali e dal diritto consuetudinario internazionale.117 Per motivi di chiarezza, i reati diretti segnatamente contro magistrati e membri dell’Assemblea federale sono ora disciplinati separatamente alla lettera b.
- Lettera abis I reati contro locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari sottostanno alla competenza federale in materia di perseguimento penale, secondo il vigente articolo 23 capoverso 1 lettera b CPP solo se si tratta di: appropriazione semplice (art. 137 CP), sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), ricettazione (art. 160 CP) e reati patrimoniali di poca entità (art. 172ter
117 BSK StPO- Laura Jost/Marcel Alexander Niggli, art. 23 N 7; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 23 N 5; CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 4.
CP). Per i motivi riportati al numero 2.2.3.1 ora anche tutti i reati diretti contro i beni sopra indicati rientrano nella giurisdizione federale. In relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto internazionale (v. sopra n. 2.2.3.1), il Consiglio federale propone un’ulteriore riassegnazione della competenza in materia di perseguimento penale. Ad oggi rientrano nella competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione solo i reati diretti contro i locali, gli archivi o i documenti di missioni diplomatiche o di posti consolari. Il progetto trasferisce nella competenza penale della Confederazione tutti i reati in quanto diretti contro i beni citati delle missioni permanenti. Con ciò si intendono le rappresentanze di uno Stato presso un'organizzazione intergovernativa. Alle missioni permanenti si applica per analogia la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche118, per cui, per ragioni di coerenza, appare giustificato assoggettare anche questi reati alla giurisdizione federale. Sulla base delle stesse considerazioni, il progetto assoggetta alla giurisdizione federale anche tutti i reati diretti contro i locali, gli archivi o i documenti delle organizzazioni internazionali. Anch’esse godono, in conformità con il diritto internazionale e le consuetudini internazionali, di determinati privilegi, immunità e agevolazioni in Svizzera; la loro portata dipende dai rispettivi accordi di sede conclusi con la Svizzera. In questo contesto è rilevante l’inviolabilità dei locali, degli archivi o dei documenti. Non tutte le organizzazioni internazionali possono però invocare questo privilegio (ad esempio il World Economic Forum o il Comitato Olimpico Internazionale). I reati diretti contro i suddetti beni di tali organizzazioni internazionali non saranno assoggettati alla competenza penale della Confederazione ma restano di competenza cantonale per il perseguimento penale. Tale delimitazione risulta dall’espressione «protetti in virtù del diritto internazionale». La competenza in materia di perseguimento della Confederazione per questi reati viene ora disciplinata alla lettera abis per motivi di chiarezza.
- Lettera b La competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione per determinati reati diretti contro magistrati della Confederazione, membri dell’Assemblea federale, il procuratore generale o un sostituto procuratore generale è ora disciplinata dalla lettera b, per una maggiore chiarezza. L’attuale ripartizione della competenza materiale nell’ambito dei reati contro l’integrità sessuale (art. 187 segg. CP) appare incoerente. Non si comprende perché, ad esempio, la coazione sessuale (art. 189 CP) o la violenza carnale (art. 190 CP) contro una persona indicata alla lettera a (ad es. un magistrato della Confederazione o un membro dell’Assemblea federale) sottostia alla giurisdizione federale ma che questo non valga per gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP119), malgrado tali reati siano di gravità comparabile a livello di pena
118 Messaggio LSO, n. 2.3.1.4. 119 Prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale il 1° lug. 2024 (RU 2024 27) il termine utilizzato nella versione tedesca era Schändung.
astratta prevista. L’avamprogetto propone pertanto, per motivi di coerenza, di attribuire l’articolo 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) alla competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione. La lettera a viene integrata di conseguenza. Nel quadro dell’adeguamento della competenza per i reati contro persone protette in virtù del diritto internazionale si è infine verificato se si debba precisare o ampliare la cerchia di persone di cui alla lettera b. Parte della dottrina esprime critiche quanto alla cerchia delle persone protette. Non si capirebbe come mai vi rientrino, ad esempio, solo i magistrati federali, vale a dire i membri del Consiglio federale, il Cancelliere della Confederazione e i giudici ordinari del Tribunale federale, ma non i giudici dei tribunali federali di prima istanza (Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti). Inoltre, la lettera a comprenderebbe solo il procuratore generale e i suoi sostituti, ma non i procuratori pubblici federali Il fatto che il diritto in vigore non comprenda i giudici di prima istanza dei tribunali federali e i procuratori pubblici federali capo presumibilmente è dovuto innanzitutto al fatto che la regolamentazione è stata recepita senza modifiche nel CPP e risale a un’epoca in cui non esistevano né i tribunali federali di prima istanza nella loro forma attuale né l’attuale struttura organizzativa del Ministero pubblico della Confederazione. Ciononostante, vi sono motivi contrari all’estensione proposta dalla CAG-S: i reati contro i magistrati sono soggetti alla giurisdizione federale perché il reato non lede solo la persona stessa, ma anche la Confederazione in quanto tale, dal momento che i magistrati la rappresentano in modo particolare. Se si volesse ampliare la cerchia delle persone, si porrebbe la delicata questione della sua circoscrizione. Perché la giurisdizione federale dovrebbe essere applicata ai reati commessi, ad esempio, contro procuratori pubblici federali capo, ma non contro i segretari di Stato o il capo dell’esercito? È difficile individuare criteri generali a tale riguardo. L'attuale normativa, invece, si basa almeno su una caratteristica concreta e relativamente semplice, ovvero lo statuto di magistrato. Appare quindi opportuno rinunciare a un ampliamento
della cerchia delle persone.
- Lettera h Come illustrato sopra, al numero 2.2.3.2, i reati contro la pubblica autorità saranno esclusi dalla giurisdizione federale e trasferiti alla competenza dei Cantoni in materia di perseguimento penale, se sono diretti contro atti ufficiali di impiegati dei trasporti pubblici. Questa nuova attribuzione della competenza in materia di perseguimento penale per la cerchia di persone citata risulta dalla nuova lettera hter dell’articolo 23 capoverso 1 AP-CPP. A causa di questa nuova attribuzione, nella nuova lettera h sono stati stralciati la menzione del titolo quindicesimo e l’espressione contro l’autorità federale La nuova stesura non comporta altre modifiche materiali.
120 BSK StPO-Laura Jost/Marcel Alexander Niggli, art. 23 N 5; CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 6.
- Lettera hbis Come proposto al numero 2.2.3.3, i reati di terrorismo vengono assoggettati senza restrizioni alla giurisdizione federale obbligatoria in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 CPP. I reati di cui all’articolo 260ter CP (partecipazione o sostegno a un’organizzazione terroristica), 260quinquies CP (finanziamento del terrorismo), 260sexies CP (reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo) e i reati riconducibili a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260ter capoverso 1 lettera a numero 2 CP, vengono quindi elencati nella nuova lettera hbis dell’articolo 23 capoverso 1 AP-CPP e stralciati dall’elenco di reati dell’articolo 24 capoverso 1 CPP (v. sotto i commenti all’art. 24).
- Lettera hter Come illustrato sopra, alla lettera h, la competenza della Confederazione in materia di perseguimento penale dei reati di cui al titolo quindicesimo, in quanto diretti contro l’autorità pubblica, è ora disciplinata in una nuova lettera hter. Sono esclusi i reati di cui agli articoli 285 e 286 CP contro gli impiegati dei trasporti pubblici ai sensi dell’articolo 285 numero 1 capoverso 2 CP e dell’articolo 286 capoverso 2 CP. Tali reati rientreranno d’ora in poi nella competenza in materia di perseguimento penale dei Cantoni. In base alle disposizioni citate, sono impiegati dei trasporti pubblici gli impiegati di imprese secondo la legge federale del 20 dicembre 1957121 sulle ferrovie (LFerr), la legge del 20 marzo 2009122 sul trasporto di viaggiatori (LTV) e la legge del 21 marzo 2025123 sul trasporto di merci (LTM) nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dei trasporti, autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti, ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010124 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI).
- Lettera j Gli adeguamenti della lettera j sono di natura esclusivamente linguistica. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla in questa disposizione.
Art. 24 cpv. 1 Alla luce della proposta di cui al numero 2.2.3.3 di assoggettare i reati di terrorismo alla giurisdizione federale, l’articolo 24 capoverso 1 CPP va adeguato di conseguenza.
121 RS 742.101 122 RS 745.1 123 RS 742.41 124 RS 745.2
I reati dell’articolo 260ter CP (partecipazione o sostegno a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’art. 260ter cpv. 1 lett. a n. 2), 260quinquies CP (finanziamento del terrorismo), 260sexies CP (reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo) e i reati riconducibili a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260ter capoverso 1 lettera a numero 2 CP, vengono stralciati dall’articolo 24 capoverso 1 CPP e sono ora elencati all’articolo 23 capoverso 1 lettera hbis AP-CPP. Il campo di applicazione dell’articolo 24 AP-CPP è quindi limitato alle organizzazioni criminali e alla criminalità economica. L’articolo 260ter CP viene suddiviso per quanto riguarda la sua qualificazione processuale penale. Questo, data la sua sistematica, non comporta particolari difficoltà legislative125. Le condizioni indicate alle lettere a e b dell’articolo 24 CPP capoverso 1 (reati commessi prevalentemente all’estero o in più Cantoni senza che il centro dell’attività penalmente rilevante possa essere localizzato in uno di essi) continuano a valere senza modifiche per i reati di cui al capoverso 1.
Art. 25
L’articolo 25 CPP concerne la delega di cause penali che sottostanno alla giurisdizione federale in base agli articoli 23 e 24 CPP.
La delega fa decadere la competenza degli organi della giustizia penale federale e fonda la competenza materiale e territoriale degli organi di perseguimento penale del Cantone designato in base alle norme sul foro (art. 31 segg. CPP). Il Cantone al quale viene delegata una causa penale assoggettata alla giurisdizione penale federale è tenuto ad agire126. Come riportato al numero 2.2.4, le condizioni per la delega sono semplificate e il testo dell’articolo 25 CPP precisato. Il Consiglio federale propone innanzitutto di abrogare la distinzione in vigore. In virtù dell’articolo 25 capoverso 1 AP-CPP la delega deve essere possibile incondizionatamente non solo per le cause penali secondo l’articolo 23 CPP ma anche per quelle secondo l’articolo 24 CPP, il che implica lo stralcio del requisito del «caso semplice». Inoltre, il Consiglio federale propone ora la possibilità della delega solo per l’istruzione e il giudizio, come prevede il diritto vigente per le cause penali in virtù dell’articolo 24 CPP (art. 25 cpv. 2 CPP). La ragione è che la delega solo per il giudizio non è rilevante nella prassi. Infine, il testo del capoverso 1 sarà precisa che il Ministero pubblico della Confederazione non trasferisce d’autorità alle autorità cantonali le cause penali di sua competenza ma solo dopo averlo concordato (v. sopra n. 2.2.4). Il momento della delega non è finora stato stabilito per legge e così continuerà ad essere, per motivi di flessibilità. La delega può quindi avvenire in qualsiasi momento,
125 N. 1 (criminalità organizzata) risp. n. 2 (terrorismo) del cpv. 1 lett. a della disposizione. 126 BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 25 N 2 segg.
a seconda delle circostanze del caso specifico, ovvero prima dell’apertura formale di un’inchiesta, nel corso della stessa e addirittura fino alla sua conclusione formale. Quest’ultimo caso dovrebbe però costituire un’eccezione al fine di permettere che il procedimento sia condotto in modo efficiente127. Le raccomandazioni della CMP sul foro prevedono inoltre che, per quanto possibile, il MPC deleghi i procedimenti nella loro fase iniziale128. Come nel diritto vigente, il capoverso 2 stabilisce che le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP non possono essere delegate.
Art. 26 cpv. 1, 2 e 4
Se il Ministero pubblico della Confederazione intende delegare a un Cantone, per l’istruzione e il giudizio, un caso penale che rientra nella sua competenza in materia di perseguimento penale (art. 25 CPP) e la competenza può essere di più Cantoni, l’articolo 26 capoverso 1 CPP prevede che il Ministero pubblico della Confederazione decida quale Cantone debba farsi carico del perseguimento penale. Questa norma intende garantire il principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP)129. Come esposto al numero 2.2.5, dal testo della norma non risulta in modo esplicito che il capoverso 1 si riferisce esclusivamente ai casi di delega di cui all’articolo 25 CPP. Ciò viene pertanto chiarito con la modifica proposta all’articolo 26 capoverso 1 AP- CPP.
Il Ministero pubblico della Confederazione non decide d’autorità quale Cantone è competente in questo caso per il perseguimento penale. Ciò viene invece concordato con i Cantoni, tenendo conto delle norme sul foro di cui agli articoli 31–38 CPP (cfr. art. 26 cpv. 4 CPP)130. L’attribuzione a un dato Cantone avviene mediante decisione impugnabile (art. 28 in combinato disposto con l’art. 393 segg. CPP). Il capoverso 2 precisa che anche la riunione dei procedimenti penali nelle mani del pubblico ministero della Confederazione o delle autorità cantonali avviene solo dopo che le parti hanno raggiunto un accordo tramite il Ministero pubblico della Confederazione (art. 26 cpv. 4 AP-CPP), tenendo conto delle norme sul foro. Tali precisazioni non comportano alcuna modifica materiale del diritto vigente. Il diritto in vigore, nella prima frase del capoverso 4, fa riferimento esclusivamente ai casi di delega, ma non menziona i casi di riunione di cause penali ai sensi del capo-
127 CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 4. 128 Gerichtsstandsempfehlungen SSK, Allegato II, n. 6. 129 CR CPP-David Bouverat, art. 26 N 2; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 26 N 2. 130 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 543; BSK StPO- Daniel Kipfer, art. 26 N 2.
verso 2, sebbene, secondo la dottrina dominante, anche questi rientrino nel capoverso 4131. Il testo del capoverso 4 risulta quindi troppo restrittivo e deve essere integrato con il termine «riunione». La seconda frase del capoverso 4 rimane invariata. Nel testo francese della norma, invece, tale adeguamento comporta, per motivi linguistici, una rielaborazione dell’intero capoverso 4.
Art. 28 rubrica, cpv. 1 e 2 Come illustrato al numero 2.2.6, le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale sono competenti in caso di conflitti tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali riguardo alla competenza materiale di perseguire e giudicare reati penali (art. 28 CPP in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 1 LOAP). A parte questo, l’articolo 28 CPP non prevede altre norme procedurali. Il Tribunale penale federale decide su tali conflitti applicando per analogia le norme stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza per risolvere i conflitti intercantonali in materia di foro (art. 39–42 in combinato disposto con l’art. 393 segg. CPP). L'applicazione di queste norme per analogia si è dimostrata, in linea di principio, efficace. Non si vedono quindi motivi per i quali tali norme procedurali non debbano continuare ad essere applicate. Per motivi di chiarezza, tale regola va sancita nell’articolo 28 CPP. Per questo motivo, la rubrica viene precisata di conseguenza. Il testo attuale dell’articolo 28 CPP viene ripreso senza modifiche nel capoverso 1. Nel nuovo capoverso 2 si fa riferimento alle disposizioni che si applicano per analogia alla risoluzione dei conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale. Per quanto riguarda le proposte relative alle norme che accelerano il procedimento, v. di seguito i commenti all’articolo 40 AP-CPP. Per quanto concerne il carattere definitivo delle decisioni del Tribunale penale federale sui conflitti di competenza (art. 79 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF), il gruppo di lavoro ha ritenuto che tale normativa non fosse appropriata e ha chiesto di rendere impugnabili le decisioni relative alla competenza materiale almeno qualora si ponessero questioni giuridiche di fondamentale importanza132. Il Consiglio federale ritiene tuttavia, per i motivi che seguono, che le decisioni delle corti dei reclami penali del Tribunale penale federale debbano rimanere definitive. Escludendo la possibilità di ricorso contro le decisioni delle corti dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’articolo 79 LTF intende alleggerire il carico per il
Tribunale federale. Nel quadro della revisione della LTF, il Consiglio federale ha proposto che, in deroga all'articolo 79 LTF, il ricorso in materia penale contro le decisioni del Tribunale penale federale sia ammissibile se si pone una questione giuridica di
131 BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 26 N 5; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 26 N 10; CR CPP-David Bouverat, art. 26 N 6; de Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, art. 26 N 13; StPO PK-Jositsch/Schmid, art. 26 N 8. 132 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.6.3.
importanza fondamentale o se, per altri motivi, si tratta di un caso di particolare rilevanza (art. 89a cpv. 1 D-LTF, la cosiddetta competenza residua133). Il Consiglio federale intendeva così consentire il ricorso alla massima istanza in modo mirato. Nel giugno del 2020 la revisione della LTF è fallita in Parlamento. Le Camere federali non hanno preso in esame il progetto134. Il membro del Consiglio degli Stati Caroni ha poi presentato, il 2 dicembre 2020, il postulato 20.4399 «Per una moderna legge sul Tribunale federale», che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto la possibilità di modernizzare la LTF in modo da ottimizzare il carico di lavoro del Tribunale federale e la tutela giurisdizionale. Il 1° marzo 2021 il Consiglio degli Stati ha adottato il postulato. Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Caroni 20.4399 è stato pubblicato il 24 gennaio 2024. Nel proprio rapporto in adempimento del postulato LTF, il Consiglio federale ha esaminato quali proposte di revisione della LTF fossero, a suo avviso, efficaci e in grado di trovare l’appoggio politico della maggioranza e potessero essere portate avanti nel quadro di una revisione «minore» della LTF. Nel rapporto in adempimento del postulato LTF, il Consiglio federale ha concluso che non va ulteriormente perseguito il concetto della cosiddetta competenza residua del Tribunale federale (secondo gli art. 89a e 89b D-LTF), a causa dell’opposizione da parte della politica, del Tribunale federale e della dottrina giuridica135. Per queste ragioni appare contraddittorio voler introdurre nuovamente un’eccezione al carattere definitivo delle decisioni del Tribunale penale federale, in contrasto con la posizione recentemente espressa dal Consiglio federale.
Art. 38 cpv. 2 Nella versione tedesca l’espressione «Gerichtsstandsvorschriften» viene sostituita da « Gerichtsstandsregeln » per ragioni di uniformità (v. sopra art. 26 cpv. 1 e 2 AP-CPP e art. 27 cpv. 1 CPP); ciò non comporta alcuna modifica materiale.
Art. 40 cpv. 2, 2bis–2quater Occorre innanzitutto specificare che le seguenti disposizioni si applicano non solo ai conflitti in materia di foro tra i Cantoni, ma anche alle controversie sulla competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e i Cantoni (v. sopra n. 2.2.6). Se le autorità cantonali di perseguimento penale non riescono ad accordarsi nel quadro della procedura di conciliazione, la questione del foro viene sottoposta senza indugio al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP).
133 Su tale nozione cfr. Rapporto in adempimento del postulato LTF, n. 1.2.2. 134 La competenza residua è stata una ragione fondamentale del fallimento del progetto. Per i dettagli cfr. Rapporto in adempimento del postulato LTF, n. 2.1.2 segg., 4.2. 135 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato LTF, n. 2.1.5, 2.3.2 e 4.2.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, l’istanza deve essere presentata, in via di principio, entro 10 giorni. Si tratta del termine che vale per la presentazione di un reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). È possibile derogare a tale termine solo in circostanze particolari, che il richiedente deve specificare136. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, tale è il caso, ad esempio, quando il parere scritto del Cantone richiedente lascia ancora margini di negoziazione, quando il caso richiede ulteriori approfondimenti perché i fatti mancano ancora di chiarezza, oppure quando, entro il termine previsto, vengono alla luce nuovi elementi che influenzano in modo determinante la valutazione della questione del foro137. Il termine di 10 giorni intende evitare inutili ritardi nelle questioni relative al foro ma non ha lo scopo di impedire il proseguimento delle negoziazioni in corso, in particolare se ci sono nuovi riscontri o ulteriori denunce138. Per garantire la certezza del diritto, il progetto inserisce pertanto nel capoverso 2 il termine concreto di 10 giorni, esplicitando anche nella legge la possibilità di derogarvi soltanto in presenza delle condizioni sopra indicate. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale penale federale, il termine di 10 giorni decorre dal momento in cui perviene il parere negativo del Cantone interpellato, vale a dire una volta concluso lo scambio di pareri139. Per motivi di chiarezza, ciò andrà sancito esplicitamente nella legge. Nella prassi, diversamente da quanto previsto dal capoverso 2, non è necessariamente il Cantone che si è occupato per primo della causa a deferirla al Tribunale penale federale per decisione. Ogni Cantone che conduce un procedimento penale la cui competenza è litigiosa e che non è riuscito ad accordarsi con l'altro Cantone o gli altri Cantoni in merito alla competenza, può adire il Tribunale penale federale, anche qualora sia stato l’ultimo ad avviare il procedimento penale. Il testo del capoverso 2 viene adeguato a tale prassi. Nei nuovi capoversi 2bis e 2ter vengono definiti i requisiti essenziali relativi alla forma e al contenuto dell’istanza ai sensi del capoverso 2. Tali requisiti si basano sulla giurisprudenza costante del Tribunale penale federale. Quindi la domanda deve essere
motivata e va redatta in modo tale che il Tribunale penale federale, senza dover esaminare gli atti cantonali, possa ricavare dalla stessa i fatti essenziali e necessari per determinare il foro140. Inoltre, all’istanza andranno allegati gli atti essenziali ai fini della decisione sul foro. Essa dovrà essere dunque documentata in modo completo, in
136 Decisioni del Tribunale penale federale, ad es., del 15 lug. 2011, BG.2011.17 consid. 2.1, del 17 giu. 2011, BG.2011.7 consid. 2.2, del 7 nov. 2024. BG.2024.29, consid. 1.1, del 19 lug. 2024, BG.2024.26, consid. 1.1. 137 Decisioni del Tribunale penale federale del 30 lug. 2024, BG.2024/21 consid. 1.1; del 27 giu. 2012, BG.2012/20 consid. 1.3. 138 Decisione del Tribunale penale federale del 10 feb. 2016, BG.2015/46 consid. 1.3. 139 Decisioni del Tribunale penale federale del 18 ott. 2011, BG.2011.34 consid. 1.4; del 27 giu. 2012, BG.2012.20 consid. 1.3; dell’11 gen. 2013 BG.2012.50 consid. 1.3; del 30 lug. 2024 BG.2024.21 consid. 1.3; Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 493 seg. 140 L’istanza deve illustrare, in modo sintetico ma esauriente, quali fatti punibili siano contestati all’imputato, quando e dove siano stati commessi e, se del caso, dove si sia verificato il risultato del reato, come debbano essere valutati dal punto di vista giuridico i reati che risultano dagli atti e quali atti di perseguimento concreti siano stati intrapresi da quali autorità e quando.
modo che il Tribunale penale federale possa decidere senza ulteriori misure probatorie141. Gli atti rilevanti ai fini della determinazione del foro devono essere corrredati di indici e allegati ordinatamente in un fascicolo separato; le loro pagine vanno numerate142. Questi requisiti valgono, tra l’altro, anche per il parere che il Tribunale penale federale potrebbe eventualmente richiedere ai Cantoni coinvolti143. Le domande che soddisfano questi requisiti contribuiscono in modo determinante a far sì che il Tribunale penale federale possa pronunciare la propria decisione il più rapidamente possibile (v. di seguito cpv. 2quater). Visto che i procedimenti relativi al foro – come già menzionato – devono essere condotti con rapidità, il Consiglio federale propone inoltre un nuovo capoverso 2quater secondo cui anche l’autorità a cui compete la decisione del foro (ad es. il Tribunale penale federale) decide senza indugio. Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale sono inoltre tenute a decidere entro sei mesi in base all’articolo 397 capoverso 5 CPP. Da un’analisi delle controversie in materia di competenza tra il 2011 e il 2023 è peraltro emerso che i procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale durano in media 69 giorni144.
Art. 456b Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le disposizioni transitorie di cui all’articolo 448 segg. CPP sono applicabili anche alle modifiche successive del CPP145, ma ragioni di economia processuale giustificano l’adozione di disposizioni transitorie distinte. Si vuole evitare il trasferimento, in particolare dei procedimenti pendenti, dalle autorità federali a quelle cantonali con ripercussioni negative sulla loro durata. Il capoverso 1 stabilisce quindi che i procedimenti penali pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa sottostanno al diritto anteriore e le autorità competenti fino ad allora restano competenti per tali procedimenti. Per i procedimenti in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive (art. 363 segg. CPP), non più pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, appare tuttavia più opportuno dichiarare applicabili il nuovo diritto e le nuove norme in materia di competenza (cpv. 2). La ragione è che tali decisioni vengono prese in modo autonomo e indipendente dalla decisione originaria e possono essere pronunciate anche dopo un certo tempo. Per tali decisioni non sembra quindi opportuno mantenere l’attuale ripartizione delle competenze.146
141 Il Tribunale penale federale non procede direttamente alla raccolta delle prove, ma decide esclusivamente sulla base degli atti. 142 Ad es. decisioni del Tribunale penale federale del 30 lug. 2024, BG.2024/37 consid. 1.3.1, del 19 dic. 2022, BG.2022/35 consid. 3.2.2, del 23 feb. 2022, BG.2022.7 consid. 1.2.2. 143 Decisione del Tribunale penale federale del 30 luglio 2024, BG.2024/37 consid. 1.3.1. 144 Damian K. Graf, Tempus fugit, § 13, pag. 157. 145 Decisioni del tribunale federale del 3 apr. 2025,7B_515/2024, consid. 2.1; dell’11 lug.2024, consid. 1.2; del 9 ott. 2024,7B_662/2024, consid. 2.1. 146 BSK StPO- Moritz Oehen, art. 425 N 1 seg.
Per la revisione (art. 410 segg. CPP) vale invece, secondo il capoverso 3, la normativa di cui al capoverso 1. Il capoverso 4 riprende la normativa vigente di cui all’articolo 449 capoverso 2 CPP. In caso di conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone, la decisione spetta alla giurisdizione di reclamo del relativo Cantone; in caso di conflitti tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, la decisione spetta al Tribunale penale federale.
3.3 Procedura penale minorile
Art. 31a Per le ragioni esposte al numero 2.2.7, il nuovo articolo 31a obbliga le autorità inquirenti147 a informare senza indugio l’Ufficio federale di polizia (fedpol) sui procedimenti penali aperti contro minori per i reati di terrorismo citati alle lettere a–c. La ragione per cui la notifica deve essere fatta a fedpol e non al MPC risiede nel fatto che fedpol funge da snodo per le informazioni a livello operativo in relazione al terrorismo (v. sopra n. 2.2.3.3). Il MPC viene coinvolto se necessario.
4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
4.1 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione
e della sua autorità di vigilanza Dalle modifiche proposte in adempimento delle mozioni 21.3970 e 21.3972 delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza» non si prevedono ripercussioni a livello di personale o finanziario per la Confederazione o per i Cantoni.
4.2 Modifiche della giurisdizione federale
L’estensione della competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione a tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale o che riguardano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari non dovrebbe avere ripercussioni significative sulle risorse finanziarie e di personale della Confederazione e dei Cantoni, perché il numero di tali reati è piuttosto esiguo. Si può però presumere che l’estensione della competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione ai reati contro i beni sopra menzionati delle missioni permanenti e delle organizzazioni internazionali (art. 23 cpv. 1 lett. abis AP-CPP; v. sopra
147 A seconda del Cantone, sono giudici dei minorenni risp. procuratori pubblici dei minorenni (cfr. art. 6 PPMin).
n. 2.2.3.1 e 3.2) comporti un certo onere aggiuntivo per le risorse della Confederazione e un alleggerimento in particolare per le risorse del Cantone di Ginevra 148 che è tuttavia difficile quantificare. Per contro, il trasferimento della competenza dalla Confederazione ai Cantoni per i reati di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettere h e j AP-CPP, diretti contro gli impiegati dei trasporti pubblici ai sensi dell'articolo 285 numero 1 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CP (violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell’autorità; v. sopra n. 2.2.3.2 seg. e 3.2) dovrebbe comportare un notevole sgravio per le risorse della Confederazione, visto che tali procedimenti sono piuttosto numerosi. Per i singoli Cantoni, invece, l’onere aggiuntivo dovrebbe essere meno importante, perché questi procedimenti sono ripartiti tra tutti i Cantoni. Per quanto riguarda l’attribuzione di tutti i reati di terrorismo alla competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione (art. 23 cpv. 1 lett. hbis AP-CPP, v. sopra n. 2.2.3.3 e 3.2), va osservato che la maggior parte dei procedimenti penali in questo ambito è condotta già oggi dalle autorità penali della Confederazione. Per questo motivo, l’onere aggiuntivo a carico della Confederazione e l’alleggerimento del carico per le autorità penali cantonali dovrebbero essere piuttosto modesti. È tuttavia difficile quantificarne l’entità concreta. Va comunque rilevato che il numero dei reati di terrorismo tende ad aumentare da anni (2020: 26 istruzioni penali aperte nell’ambito di reato del terrorismo; 2021: 39; 2022: 42; 2023: 65; 2024: 86; 2025: 100)149. Non si prevedono ripercussioni derivanti dalla semplice revisione delle disposizioni relative alla delega di cause penali ai Cantoni (art. 25 AP-CPP), alla competenza plurima (art. 26 AP-CPP) e alla creazione di determinate norme procedurali in caso di conflitti di competenza (art. 28 e 40 AP-CPP). Non si prevedono ripercussioni sulle risorse della Confederazione e dei Cantoni nemmeno in seguito all'introduzione, nella PPMin (art. 31a AP-PPMin), di un obbligo di notifica a carico delle autorità inquirenti che sono tenute a informare fedpol dell'apertura di procedimenti penali minorili per sospetti reati di terrorismo (v. sopra n. 3.3). In base a un accordo di cooperazione150 le autorità penali minorili mantengono già
oggi uno stretto scambio con le autorità federali in questo ambito151.
148 La maggior parte delle missioni permanenti e delle organizzazioni internazionali hanno sede nel Cantone di Ginevra. 149 Cfr. rapporti di gestione MPC 2020–2025; disponibili all’indirizzo: https://www.bundesanwaltschaft.ch/it > Rapporti di gestione. 150 Raccomandazioni della Società svizzera di diritto penale minorile del 27 gennaio 2025 sull’ottimizzazione e la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nel settore dei procedimenti penali per terrorismo a carico di minori, soltanto in tedesco e francese (disponibili all’indirizzo: www.julex.ch > Jugendstrafrecht > Praxis > Terrorismusbekämpfung). 151 Cfr. rapporto di gestione MPC 2025; disponibile all’indirizzo: https://www.bundesanwaltschaft.ch/it > Rapporti di gestione
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
Il progetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa nel campo del diritto penale e della procedura penale.
5.1.2 Conformità con i diritti fondamentali
5.1.2.1 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione
e della sua autorità di vigilanza Le modifiche proposte in adempimento delle mozioni 21.3970 e 21.3972 delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza» non incidono sulle garanzie costituzionali.
5.1.2.2 Modifiche della giurisdizione federale
Questa revisione non prevede modifiche che incidono sulle garanzie costituzionali.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera
5.2.1 Riforma del Ministero pubblico della Confederazione
e della sua autorità di vigilanza Le modifiche proposte in adempimento delle mozioni 21.3970 e 21.3972 delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati «Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza» non influiscono sugli obblighi internazionali della Svizzera.
5.2.2 Modifiche della giurisdizione federale
Come già indicato nel messaggio del 21 dicembre 2005152 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, numerosi strumenti elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa e dell’ONU trattano questioni di natura processuale penale, in primis il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II)
152 FF 2006 1085, 989
e, a livello europeo, la Convenzione europea dei dritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU). Essi prevedono una serie di garanzie sostanzialmente analoghe che devono essere rispettate nel procedimento penale. In questo la CEDU si è imposta finora come riferimento di maggiore importanza per la legislazione e la prassi processuale penale a livello federale e cantonale. Le modifiche puntuali proposte sulla competenza in materia di perseguimento penale così come le precisazioni di alcune disposizioni relative alla delega delle cause penali, alla competenza plurima e ai conflitti di competenza (art. 23–40 AP-CPP) sono compatibili con gli obblighi della Svizzera. Questo vale anche per l’introduzione dell’obbligo di notifica per le autorità penali minorili (art. 31a AP-PPMin)
5.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede importanti disposizioni che contengono norme di diritto che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. e dell’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002153sul Parlamento, devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.). L’avamprogetto di legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua vigilanza e modifica la giurisdizione federale è un atto mantello, in cui è possibile riunire le modifiche di più atti normativi, sempre che tra le singole modifiche sussista uno stretto nesso materiale. L’atto mantello ha un titolo che descrive sinteticamente la materia oggetto delle modifiche. Il progetto è incentrato sulla revisione delle basi giuridiche relative al Ministero pubblico della Confederazione e alla sua vigilanza, nonché su una revisione puntuale della competenza materiale del Ministero pubblico della Confederazione nel perseguimento dei reati penali. Sussiste quindi uno stretto nesso materiale.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Con il progetto non si creano nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né sono stanziati nuovi crediti d’impegno/limiti di spesa (con spese superiori a uno dei valori soglia).
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Il progetto rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.) e il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
5.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non comporta alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale.
5.7 Protezione dei dati
Dal punto di vista del trattamento dei dati personali, questo adeguamento del Codice di procedura penale non ha ripercussioni.
6 Riferimenti bibliografici
6.1 Materiali
Botschaft vom 18. Dezember 1893 über den Entwurf zu einem Bundesgesetz betreffend Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit im Gebiete der Eidgenossenschaft, BBl 1893 V 761, documento disponibile soltanto in tedesco e francese (cit. Messaggio Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit). Geth Christopher/Schindler Benjamin, Aufsicht über die Bundesanwaltschaft, Gutachten zuhanden der Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte vom 3. Februar 2021, disponibile solo in tedesco (cit. Christopher Geth/Benjamin Schindler, Gutachten). Geth Christopher/Schindler Benjamin, Aufsicht über die Bundesanwaltschaft, Beantwortung der Ergänzungsfragen zum Expertengutachten «Aufsicht über die Bundesanwaltschaft» vom 28. April 2021, disponibile solo in tedesco (cit. Christopher Geth/Benjamin Schindler, Ergänzung zu Gutachten). Messaggio aggiuntivo del 9 marzo 2007 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (revisione della disciplina sui trasporti pubblici), FF 2007 2457 (cit. Messaggio aggiuntivo Riforma delle ferrovie 2). Messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Atti di violenza criminale), FF 1980 I 1031 (cit. Messaggio Atti di violenza criminale). Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP) (FF 2008 7093) (cit. Messaggio LOAP). Messaggio del 13 settembre 2006 concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO), FF 2006 7359 (cit. Messaggio LSO). Messaggio del 19 agosto 2020 concernente l’iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia), FF 2020 5977 (cit. Messaggio Iniziativa sulla giustizia). Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 (cit. Messaggio Unificazione procedura penale). Messaggio del 28 gennaio 1998 sulla modifica del Codice penale, della procedura penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo (provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale), FF 1998 I 1095 (cit. Messaggio «Progetto efficienza»).
Raccomandazioni della Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici CMP sul foro, soltanto in tedesco e francese all’indirizzo: www.ssk-cmp.ch > Dienstleistungen > Empfehlungen der SSK > Gerichtsstand und Rechtshilfe < Empfehlungen Gerichtsstand (cit. Gerichtsstandsempfehlungen SSK). Rapporto annuale 2018 del 28 gennaio 2019 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali, FF 2019 2359 (cit. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCdG).
Rapporto d’attività dell’AV-MPC 2020 dell’8 marzo 2021, Rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale in virtù dell’articolo 29 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione; disponibile all’indirizzo www.abba.admin.ch > Rapporto d’attività (cit. Rapporto d’attività AV-MPC 2020). Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 19.3570 Jositsch dell’11 giugno 2019 «Überprüfung von Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft», documento disponibile soltanto in tedesco e francese (cit. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570).
Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 20.4399 Caroni del 24 gennaio 2024 «Revisionsbedarf Bundesgerichtsgesetz», documento disponibile soltanto in tedesco e francese (cit. Rapporto in adempimento del postulato LTF). Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 24 giugno 2020 (FF 2020 8491) (cit. Rapporto CdG 2020, Relazione di vigilanza). Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza. Rapporto finale delle Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale del 22 giugno 2021 (FF 2022 130) (cit. Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza).
6.2 Letteratura scientifica
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