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IV-Rundschreiben Nr. 381 / Vergütung der intensiven Frühintervention bei Kindern mit frühkindlichem Autismus

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Prestazioni in natura e pecuniarie

21 dicembre 2018

Lettera circolare AI n. 381

Rimborso dell’intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile Per la cura dell’autismo infantile, negli Stati Uniti sono stati sviluppati diversi metodi d’intervento precoce intensivo nell’ambito della terapia comportamentale o dello sviluppo (di norma, della durata di oltre 20 ore alla settimana, idealmente su bambini in età prescolare). Questi sono multimodali, ovvero includono provvedimenti di natura sia medica (p. es psicoterapia, ergoterapia e fisioterapia) che pedagogico-terapeutica (p. es. logopedia, trattamenti di pedagogia curativa in ambito clinico e scolastico nonché interventi di educazione precoce). In Svizzera alcuni centri hanno adottato simili metodi terapeutici.

Dal 2014, l’assicurazione invalidità (AI) partecipa ai costi dei provvedimenti sanitari attuati nel quadro della terapia intensiva per l’autismo infantile, a condizione che questa sia effettuata in uno dei sei centri per l’autismo con cui esiste una convenzione. Questo finanziamento è limitato a fine 2018. L’obiettivo di questa fase pilota era di valutare l’efficacia di questo tipo di intervento.

Le modalità di rimborso da parte degli uffici AI erano state disciplinate nelle lettere circolari n. 344 e 357.

L’efficacia della terapia intensiva è stata confermata da un rapporto di ricerca (disponibile, in tedesco con riassunto in italiano, all’indirizzo: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html). Tuttavia alcune questioni sono ancora aperte. Fra queste rientra anche quella della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, v. Rapport du Conseil fédéral sur les troubles du spectre autiste del 17 ottobre 2018, pag. 27, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54034.pdf.).

A fronte delle questioni ancora in sospeso, l’UFAS ha deciso di portare avanti il progetto inizialmente limitato a fine 2018 per il periodo 2019–2022, nel quadro di un progetto pilota ai sensi dell’articolo 68quater LAI. Ciò permetterà di proseguire le discussioni con i Cantoni finalizzate al raggiungimento di un cofinanziamento, senza compromettere le terapie dei bambini interessati. A partire dal 1° gennaio 2019, il riconoscimento e il finanziamento dell’intervento precoce intensivo da parte dell’AI saranno disciplinati dall’ordinanza dell’UFAS del 17 ottobre 2018 concernente il progetto pilota «Intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile» (RS 831.201.74).

1. Procedura

I genitori devono inoltrare una richiesta al competente ufficio AI, indicando in quale centro il bambino seguirà l’intervento precoce intensivo. L’ufficio AI verifica la presenza di un’infermità congenita e controlla che siano adempiute le condizioni di assicurazione e quelle per il rimborso della terapia intensiva (v. qui sotto). Se la richiesta dei genitori è accolta, l’ufficio AI emana una comunicazione, in caso contrario una decisione di rifiuto. I modelli corrispondenti figurano nel catalogo dei testi AI.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 381 / Rimborso dell’intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile

2. Condizioni per il rimborso della terapia intensiva

L’importo forfettario per singolo caso è versato alle seguenti condizioni:

1. La terapia intensiva avviene in uno dei centri con cui l’UFAS ha concluso una

convenzione basata sull’ordinanza dell’UFAS concernente il progetto pilota. Ogni centro riceve dall’UCC un proprio numero di identificazione per la fatturazione. All’indirizzo https://www.ahv-iv.ch/it/Extranet/AI/Tarife è disponibile l’elenco dei centri convenzionati, costantemente aggiornato. Gli uffici AI saranno debitamente informati in merito a ogni convenzione conclusa con un nuovo centro. 2. I genitori del bambino affetto da autismo infantile hanno inoltrato una richiesta e hanno dichiarato di essere disposti a impegnarsi a collaborare attivamente e gratuitamente al trattamento, a fornire le informazioni richieste e a dare il loro consenso alla valutazione dei dati del bambino. Hanno inoltre dichiarato di rinunciare ad altri provvedimenti sanitari dell’AI in relazione con l’autismo durante la fase intensiva del progetto pilota. Questi obblighi devono essere confermati tramite lettera firmata. 3. Al modulo di richiesta firmato deve essere allegata un’indicazione medica (rapporto medico) che prescriva una terapia intensiva per l’autismo infantile. 4. La diagnosi di autismo infantile (n. 405 Allegato OIC, ICD-10 F84.0) è stata emessa da un medico specialista in neuropediatria, psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza o in pediatria dello sviluppo. Il secondo parere medico, che era necessario per la partecipazione al progetto pilota 2014–2018, non è più richiesto.

3. Rimborso della terapia intensiva

Importo forfettario per singolo caso di 45 000 franchi Come nell’ambito della prima fase del progetto, il rimborso dell’AI avviene sotto forma di un importo forfettario per singolo caso di 45 000 franchi, identico per tutti i centri.

Modalità di rimborso L’importo forfettario per singolo caso accordato dall’AI a partire dal 1° gennaio 2019 è versato a rate. Prima di effettuare il versamento della rata successiva, l’ufficio AI chiede al centro di fornirgli un breve rapporto o un protocollo relativo all’andamento della terapia. Scadenze per la fatturazione Variante 1: terapia intensiva di breve durata e stazionaria − 50 per cento dell’importo forfettario: all’inizio della terapia; − 25 per cento dell’importo forfettario: dopo un anno − 25 per cento dell’importo forfettario: alla fine dei due anni

In caso di interruzione della terapia, le rate successivamente dovute non sono più versate.

Variante 2: terapia intensiva di lunga durata e ambulatoriale − 1a rata = 25 per cento dell’importo forfettario: all’inizio della terapia; − 2a rata = 25 per cento dell’importo forfettario: dopo sei mesi; − 3a rata = 25 per cento dell’importo forfettario: dopo un anno; − 4a rata = 25 per cento dell’importo forfettario: al termine della terapia.

In caso di interruzione della terapia, le rate successivamente dovute non sono più versate. Se per esempio la terapia intensiva inizia a gennaio e viene interrotta a giugno, al centro viene versata soltanto la prima rata; se viene interrotta a luglio, è versata anche la seconda rata.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 381 / Rimborso dell’intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile

4. Rimborso delle prestazioni accessorie

In aggiunta al forfait, dal 1°gennaio 2019 l’AI può assumere i costi per le prestazioni accessorie elencate di seguito. I genitori possono fatturare le spese di viaggio secondo l’articolo 51 capoverso 1 LAI e l’articolo 90 OAI, se il centro non mette a disposizione un servizio di trasporto.

In caso di vitto e alloggio fuori casa, l’AI rimborsa per il vitto gli importi di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b OAI e per l’alloggio le spese necessarie e debitamente comprovate fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 90 capoverso 4 lettera c OAI.

L’AI copre anche i costi per la prima diagnosi, ovvero quella iniziale, eseguita da uno dei centri per l’autismo partecipanti al progetto oppure da un altro specialista. Queste procedure diagnostiche sono indennizzate separatamente in base alla struttura tariffaria TARMED per le prestazioni mediche, ai prezzi fissati nelle pertinenti convenzioni tariffali per le prestazioni fornite da psicoterapisti, ergoterapisti e fisioterapisti oppure alle tariffe usuali per le prestazioni fornite da personale pedagogico-terapeutico.

Anche le spese per la redazione dei rapporti richiesti dall’UFAS o dagli uffici AI sono indennizzate dall’AI in base alla struttura tariffaria TARMED per le prestazioni mediche, ai prezzi fissati nelle pertinenti convenzioni tariffali per le prestazioni fornite da psicoterapisti, ergoterapisti e fisioterapisti oppure alle tariffe usuali per le prestazioni fornite da personale pedagogico-terapeutico.

Il tempo necessario per recarsi al centro per effettuare le terapie o visite mediche ad esse connesse nonché il tempo dedicato alla terapia a casa non possono essere considerati nell’ambito del supplemento per cure intensive.

Se, oltre alla terapia intensiva per l’autismo infantile, la diagnosi prevede la somministrazione di farmaci, l’ufficio AI può assumere i relativi costi sulla base di una decisione separata, a condizione che i risultati diagnostici evidenzino un nesso di causalità con l’autismo infantile. Anche i costi per le consultazioni mediche in relazione all’autismo ma effettuate al di fuori dal centro (pediatra o pedopsichiatra di riferimento) possono essere assunti dall’AI sulla base di una decisione separata.

5. Proroga

L’ordinanza prevede la possibilità di prorogare, in casi motivati, la durata dell’intervento precoce intensivo oltre i due anni del progetto pilota. La richiesta deve essere debitamente motivata per iscritto da un medico specialista e il trattamento può essere prorogato di un anno, ma al massimo fino all’inizio della scuola dell’obbligo (scuola dell’infanzia o scuola elementare). La proroga può essere accordata se un bambino è stato malato per molto tempo e ha dovuto interrompere la terapia o se essa permette di accompagnare il passaggio del bambino alla scuola dell’obbligo. L’ufficio AI verifica se la richiesta di proroga può essere approvata. Se la richiesta dei genitori è accolta, l’ufficio AI emana una comunicazione, in caso contrario una decisione di rifiuto.

Durante la proroga l’intensità può essere inferiore rispetto ai primi due anni e il rimborso avviene separatamente attraverso un forfait di 1000 franchi per ogni mese completo di terapia.

6. Casi in corso

Centri con cui l’UFAS ha già concluso una convenzione

I bambini già in cura presso uno dei sei centri con cui l’UFAS ha concluso in precedenza una convenzione possono continuare a partecipare al progetto pilota e proseguire la terapia in

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questo quadro. I genitori devono però presentare una richiesta per la prosecuzione della terapia e devono dichiararsi disposti a rispettare gli impegni previsti dalla nuova ordinanza sul progetto pilota, vale a dire a collaborare attivamente e gratuitamente al trattamento, a fornire le informazioni richieste, a dare il loro consenso alla valutazione dei dati del bambino e a rinunciare ad altri provvedimenti sanitari dell’AI in relazione con l’autismo durante la fase intensiva del progetto pilota. Essi hanno diritto unicamente al versamento delle rate che non erano ancora state versate. Se per esempio la terapia di lunga durata e ambulatoriale è iniziata a settembre del 2017, l’ufficio AI verserà unicamente l’ultima rata.

Per i bambini che erano già in cura presso il centro FIAS di Muttenz, il versamento delle rate ancora da versare si farà ancora secondo le disposizioni della lettera circolare n. 357.

Altri centri I bambini che prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza erano già in cura presso un centro per l’autismo che in quel momento non aveva ancora concluso una convenzione con l’UFAS possono partecipare al progetto pilota, non appena l’UFAS conclude una convenzione con il centro in questione. Anche in questo caso hanno diritto unicamente al versamento delle rate rimanenti. Concretamente, se un bambino ha iniziato una terapia intensiva a gennaio del 2018 e il fornitore di prestazioni è riconosciuto dal 1° marzo 2019, potrà essere versata unicamente la quarta rata, al termine della terapia.

7. Utilizzo del codice di prestazione 916

Ai fini della decisione concernente la terapia intensiva per l’autismo infantile, l’ufficio AI deve imperativamente utilizzare il codice di prestazione 916.

8. Fatturazione

La fatturazione è effettuata direttamente dal centro per l’autismo, se possibile in forma elettronica. Se ciò non è possibile, il centro deve utilizzare delle fatture cartacee che presentano la stessa struttura e impaginazione del formulario standard del Forum Datenaustausch (http://www.forum-datenaustausch.ch/fr/standards-xml-formulaires-de- facturation/release-45451/facture-standard-45/). Il centro deve inoltre utilizzare le posizioni tariffali seguenti:

  • 916.01 Forfait per il trattamento di 11 250 CHF, fase intensiva

  • 916.02 Forfait mensile di 1000 CHF, proroga

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