IV-Rundschreiben Nr. 385 / Hilfsmittel - SVOT: Ausführungen zur Vereinbarung über die Vergütung von Handelsware (in Kraft ab dem 1. Januar 2019)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
18 febbraio 2019
Lettera circolare AI n 385
Mezzi ausiliari
ASTO: convenzione tariffale per il rimborso di merci commerciabili (in vigore dal 1° gennaio 2019) Contesto
Il 1° novembre 2016 è stata introdotta la nuova convenzione tariffale conclusa con l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (tariffa ASTO). Diversamente dalle tariffe precedenti, in quest’ultima si è esplicitamente rinunciato a fissare una tariffa per i cosiddetti «prodotti commerciali». Con la nuova tariffa si voleva spostare l’attenzione dalla vendita del prodotto finito al lavoro dei tecnici in ortopedia, considerato che nella tariffa ASTO sono disciplinati (esclusivamente) prodotti su misura o semilavorati. Tuttavia è emerso che anche l’ambito dei prodotti commerciali, il cui volume nella prassi non è trascurabile, necessita di una regolamentazione per fare chiarezza circa il conteggio di questi prodotti presso i fornitori di prestazioni e gli enti finanziatori.
Nuova tariffa per il rimborso di prodotti commerciali
L’assicurazione contro gli infortuni (AINF), l’assicurazione militare (AM) e l’assicurazione invalidità (AI) hanno elaborato in collaborazione con l’ASTO una tariffa nazionale per il rimborso di prodotti commerciali nell'ambito della tecnica ortopedica da parte dei tre rami assicurativi. Sono considerati prodotti commerciali ai sensi della convenzione i mezzi ausiliari ortopedici che non rientrano né nei prodotti su misura né in quelli semilavorati. La nuova tariffa, in vigore dal 1° gennaio 2019, comprende i prodotti commerciali delle categorie ortesi prefabbricata, calza compressiva e bendaggio. Il rimborso delle prestazioni comprende il prezzo d’acquisto della merce e un relativo forfait di consegna. La documentazione completa sulla nuova Tariffa merce commerciale LAINF/AM/AI e le relative spiegazioni sono disponibili a questo link Convenzione sulla remunerazione dei prodotti commerciali. Dal 1° gennaio 2019, i fornitori di prestazioni che non hanno aderito alla nuova tariffa non possono più fatturare i prodotti commerciali a carico di AINF/AM/AI. I fornitori di prestazioni autorizzati dalla convenzione sono riportati in un elenco disponibile al link summenzionato.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 385 / Mezzi ausiliari - ASTO: convenzione tariffale per il rimborso di merci commerciabili (in vigore dal 1° gennaio 2019) (valida dal18.02.2019)