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IV-Rundschreiben Nr. 391 / Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Kosovo auf den 1. September 2019. Infocharakter, Informationen unter https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/i nt/grundlagen-und-abkommen.html.

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite

27 agosto 2019

Lettera circolare AI n. 391

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo con effetto dal 1° settembre 2019

La presente informativa sostituisce l’informativa n. 322 del 24 settembre 2013.

Entrata in vigore

Dopo un’interruzione di diversi anni, il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e il Kosovo è nuovamente disciplinato da una Convenzione di sicurezza sociale, che entra in vigore il 1° settembre 2019.

Campo d’applicazione

La Convenzione, che nel contenuto corrisponde agli altri accordi in materia di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera, coordina in particolare la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Stati contraenti. Essa garantisce pertanto un’ampia parità di trattamento tra gli assicurati e disciplina l’esportazione delle rendite. Inoltre, prevede una disposizione concernente la lotta agli abusi.

Totalizzazione che motiva il diritto a una rendita AI

Per il periodo di assicurazione minimo di tre anni necessario per il riconoscimento del diritto a una rendita ordinaria dell’AI si tiene conto dei periodi di contribuzione compiuti in Kosovo, a condizione che almeno un anno di contribuzione sia stato compiuto in Svizzera (V. anche Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, art. 35, Disposizioni transitorie).

Versamento di rendite AI all’estero

La Convenzione di sicurezza sociale conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non si applicava più al Kosovo dal 1° aprile 2010. Per tale ragione ai cittadini kosovari il cui diritto a una rendita era nato dopo il 31 marzo 2010 non era concessa l’esportazione della rendita AI Svizzera. Invece del versamento, su richiesta era possibile ottenere il rimborso dei contributi. L’esportazione in virtù dell’articolo 25 della Convenzione con la Jugoslavia è continuata solo per le rendite già in corso prima del 31 marzo 2010. Con l’entrata in vigore della nuova Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo, dal 1° settembre 2019 le rendite ordinarie dell’AI (ad eccezione dei quarti di rendita) concesse ai cittadini kosovari potranno nuovamente essere versate all’estero. I diritti dei cittadini kosovari la cui rendita è stata rifiutata o determinata sulla base del loro domicilio all’estero anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione sono riesaminati. A tal fine queste persone dovranno presentare una richiesta/nuova richiesta di prestazioni, ma non potranno far valere retroattivamente diritti per il periodo precedente. Coloro che hanno optato per l’estinzione del diritto con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi non possono far valere più alcun diritto. (V. anche la scheda informativa dell’UFAS e l’informativa n. 415 per le casse di compensazione AVS)

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 391 / Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo con effetto dal 1° settembre 2019 (valida dal 01.09.2019)

IV-Rundschreiben Nr. 391 / Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Kosovo auf den 1. September 2019. Infocharakter, Informationen unter https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/i nt/grundlagen-und-abkommen.html. | Lexipedia | Lexipedia