IV-Rundschreiben Nr. 404 / Qualitätssicherung bei medizinischen Gutachten (gültig ab 01.01.2021 / aktualisiert am 06.01.2022) (aufgehoben per 28.02.2023, neu Liste nach Artikel 41b IVV)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
17 dicembre 2020 / aggiornato il 6 gennaio 2022
Lettera circolare AI n. 404
Garanzia della qualità nell’ambito delle perizie mediche
Al fine di garantire una qualità elevata delle perizie mediche dell’AI, nella primavera 2020 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha incaricato l’istituto Interface Politikstudien Forschung Beratung e il Servizio di psichiatria forense dell’Università di Berna di valutare il sistema dell’attività peritale e l’attribuzione dei mandati e di redigere un rapporto 1.
Molte delle raccomandazioni formulate nel rapporto sono in linea con le misure adottate nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, che saranno attuate a partire dal 2022.
Altre possono invece essere messe in pratica già ora in virtù della legislazione vigente. Pertanto, l’UFAS ha deciso di impartire le seguenti direttive agli uffici AI, con effetto dal 1° gennaio 2021.
1 Ottimizzazione e trasparenza del sistema di attribuzione dei mandati peritali
1.1 Elenco pubblico dei periti incaricati
La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI prevede che in futuro gli uffici AI dovranno tenere un elenco pubblico contenente diverse indicazioni sui periti da essi incaricati. Fino ad allora gli uffici AI dovranno pubblicare su Internet un elenco dei periti cui attribuiscono regolarmente mandati peritali mono- e bidisciplinari. La pubblicazione deve avvenire in conformità alle disposizioni cantonali sul principio della trasparenza. L’elenco è strutturato in funzione delle discipline mediche, per ciascuna delle quali vanno indicati i periti (cognome, nome, luogo in cui si svolgono le perizie e il numero di mandati peritali attribuiti).
Disciplina medica (p. es. psichiatria) Titolo Cognome Nome NAP Luogo Numero di Numero di mandati peritali identificazione attribuiti
Dr. med. Esempio Mario 6900 Lugano 5 NIF
L’elenco (senza numero di identificazione) deve essere pubblicato su Internet a partire dal 1° gennaio 2021 e aggiornato trimestralmente fino al 1° gennaio 2023 incluso. I mandati peritali attribuiti ogni trimestre vanno cumulati.
I dati statistici (compresi i numeri di identificazione) devono essere inseriti nel modulo statistico predefinito (formato Excel) e trasmessi all’UFAS (sekretariat.iv@bsv.admin.ch) contemporaneamente alla pubblicazione su Internet. Tutti i documenti necessari saranno inviati separatamente agli uffici AI.
Nell’ottica di una perizia il più consensuale possibile, gli assicurati hanno già oggi la possibilità di chiedere una procedura di conciliazione in caso di obiezioni sul perito designato (cf. Circolare sulla
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf (solo in tedesco)
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 404 / Garanzia della qualità nell’ambito delle perizie mediche (valida dal 01.01.2021 / aggiornato il 6 gennaio 2022)
procedura nell’assicurazione per l’invalidità2, cifre marginali 2076 ss). L’esperienza mostra infatti che una perizia fondata su un accordo tra le due parti porta a risultati probatori più solidi. Nell’ottica di una designazione consensuale dei periti in presenza di motivi di ricusazione, nel limite del possibile si dovrà dunque sempre cercare un accordo tra l’ufficio AI e l’assicurato, facendo ricorso all’elenco. Il nuovo elenco aumenterà la trasparenza dell’attribuzione delle perizie e migliorerà l’informazione degli assicurati.
A partire dal 1° gennaio 2021, gli uffici AI devono rilevare il numero di procedure di conciliazione svolte e il loro risultato (accordo o emanazione di una decisione impugnabile). Queste informazioni vanno trasmesse trimestralmente all’UFAS insieme ai dati statistici sui periti.
1.2 Collaborazione con i periti
In vista della collaborazione con un perito, l’ufficio AI deve verificare l’adempimento dei requisiti professionali e organizzativi (formazione di medico specialista, conoscenze in ambito medico assicurativo, esperienza clinica, autorizzazioni cantonali all'esercizio della professione) necessari per lo svolgimento di perizie mediche su incarico dell’AI.
L’ufficio AI valuta tutte le perizie ricevute in base alla struttura unitaria di cui al N. 2079 segg. CPAI. Eventuali carenze vanno discusse con il perito nel quadro del processo di garanzia della qualità. Inoltre, i risultati di controlli della qualità possono avere ripercussioni sulla futura attribuzione di mandati. In particolare, le prime 3-5 perizie di ogni nuovo perito dovrebbero essere impiegate per arrivare a una comprensione univoca dei requisiti di qualità delle perizie in ambito medico assicurativo.
Bisogna considerare attentamente le ripercussioni per l’attività peritale di eventuali posizioni e opinioni personali espresse dal perito nonché di conflitti d’interesse. Se presume che le vedute di un perito possano influenzarne l’attività, l’ufficio AI deve cercare il dialogo con quest’ultimo. I conflitti d’interesse possono portare alla revoca del mandato peritale.
Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di mandati peritali e il numero di perizie affidate può variare sensibilmente, in funzione tra l’altro della domanda e delle risorse disponibili.
1.3 Accertamento medico in funzione della necessità
Al fine di garantire procedure rapide, tenuto conto del numero limitato di periti medici e centri peritali qualificati l’allestimento di perizie deve essere richiesto nel modo più mirato possibile e solo in casi ben motivati. Gli uffici AI sono tenuti a svolgere un accertamento medico adeguato alle circostanze specifiche ricorrendo alle informazioni già fornite da tutti gli attori e i servizi interessati (assicuratori, medici curanti ecc.). Gli uffici AI e i loro medici devono valutare e commentare le informazioni di varia natura sotto forma di pareri medici interni. Se dopo la prima valutazione da parte dell’ufficio AI la documentazione disponibile è ancora incompleta e la situazione non è abbastanza chiara o risulta contraddittoria, è possibile ottenere le informazioni mancanti incaricando il Servizio medico regionale (SMR) di effettuare un esame. Se ciò non fosse sufficiente a chiarire la situazione medica, oppure se ce n’è la necessità per motivi di ordine probatorio, allora si può anche ordinare una perizia esterna. Per questa ragione bisogna rispettare rigorosamente le pertinenti direttive concernenti gli accertamenti medici (v. N. 2062 segg. CPAI).
2 Miglioramento della garanzia della qualità
2.1 Incontri di scambio e di formazione con i periti
Affinché i periti siano in grado di adeguare la loro attività in base alle esigenze dei mandanti occorre un’interazione tra il mandante e i periti. Il dialogo tra i due attori può servire al chiarimento del
2 https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5661
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 404 / Garanzia della qualità nell’ambito delle perizie mediche (valida dal 01.01.2021 / aggiornato il 6 gennaio 2022)
mandato peritale, ma ha anche e soprattutto lo scopo di assicurare la garanzia della qualità e di permettere uno scambio di natura tecnica tra i periti e il SMR e/o l’ufficio AI. Il contatto personale dà inoltre al mandante la possibilità di esprimere apprezzamento, il che costituisce un importante fattore di motivazione per l’attività peritale.
In futuro, gli SMR e gli uffici AI a cui sono legati dovranno pertanto organizzare regolarmente incontri informativi regionali su questioni d’attualità, workshop su temi tecnici o incontri per lo scambio di esperienze nel campo della medicina assicurativa, con la partecipazione dei periti che lavorano per loro. Questi eventi dovranno permettere scambi di natura tecnica e il raggiungimento di un’intesa sulle perizie e sulla loro qualità.
Ai periti vanno inoltre notificate regolarmente, a titolo di riscontro, le sentenze in cui la loro perizia è stata utilizzata come base per la decisione dell’ufficio AI (v. art. 9b OPGA).
2.2 Mandato e preparazione della documentazione per le perizie mediche
È compito degli uffici AI fornire ai periti una documentazione il più possibile completa sugli assicurati interessati in previsione dello svolgimento di una perizia. Con il sistema uniforme di attribuzione dei mandati peritali e la conseguente rinuncia a presentare domande dettagliate, gli uffici AI ripongono molta fiducia nelle competenze tecniche dei periti. Occorre dunque formulare il mandato con la dovuta chiarezza e fornire tutte le informazioni necessarie.
Gli uffici AI sono dunque tenuti a formulare il mandato per una perizia medica esterna secondo le direttive in materia (N. 2075 segg. CPAI). La documentazione per i periti deve essere preparata in modo che gli atti siano ordinati con attenzione in modo sistematico e in ordine cronologico. Per permettere una rapida veduta d’insieme degli atti disponibili, bisogna allegare un indice completo degli atti che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti (art. 8 OPGA3). La documentazione deve permettere al perito di consultare e trattare in modo rapido e mirato i documenti importanti per la perizia che dovrà svolgere.
3 In vista degli adeguamenti e dei complementi da apportare alla gestione degli atti, gli assicuratori sono tenuti a gestire gli incarti conformemente all'articolo 8 capoverso 2 OPGA al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica d’ordinanza del 7 giugno 2019, ossia a partire dal 1° ottobre 2022.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 404 / Garanzia della qualità nell’ambito delle perizie mediche (valida dal 01.01.2021 / aggiornato il 6 gennaio 2022)