IV-Rundschreiben Nr. 412 / Verfahrensfragen im Rahmen von medizinischen Gutachten (gültig ab 20.01.2022)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
20°gennaio 2022
Lettera circolare AI n. 412
Questioni procedurali nel contesto di perizie mediche
1 Accertamenti neuropsicologici e valutazione della capacità funzionale
Gli accertamenti neuropsicologici e la valutazione della capacità funzionale (VCF) possono essere richiesti direttamente dall'ufficio AI nell'ambito di una perizia medica o possono essere richiesti da un perito o da un centro peritale. In entrambi i casi, i nomi del neuropsicologico o del perito medico devono essere comunicati all’assicurato in modo che possa esercitare il suo diritto di partecipazione (art. 44 cpv. 2 LPGA).
I colloqui tra l'assicurato e i periti devono essere registrati su supporto audio e acquisiti agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA). Il colloquio consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato (art. 7k cpv. 1 OPGA). Nell’ambito degli accertamenti neuropsicologici e della valutazione della capacità funzionale si può presumere lo svolgimento di un’indagine anamnestica o di una descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato. Pertanto, anche questi accertamenti sono soggetti all’obbligo di registrazione su supporto audio.
Occorre tuttavia tenere presente che la parte della perizia relativa ai test psicologici in caso di esami psichiatrici, neurologici e neuropsicologici o simili non può essere registrata.
2 Interruzione di una perizia per mancanza di una dichiarazione di rinuncia
Se, in occasione del colloquio peritale, l'assicurato vuole rinunciare alla registrazione su supporto audio o richiede l’interruzione della registrazione in corso, ma non esiste una dichiarazione di rinuncia rivolta all'ufficio AI e l'assicurato non vuole avvalersi della possibilità di distruzione della registrazione successivamente al colloquio, il perito interrompe il colloquio ed informa l’ufficio AI. In seguito, l'ufficio AI chiede all’assicurato di presentare una rinuncia formalmente corretta. Successivamente, si dovrà organizzare un nuovo colloquio con lo stesso perito.
3 Registrazione da parte dell’assicurato su un supporto audio privato
Sulla base della regolamentazione legale applicabile alle registrazioni su supporto audio dei colloqui tra l’assicurato e il perito, in particolare sulla base dell’art. 7k cpv. 5 OPGA, il quale prevede che la registrazione deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici, non esiste né un interesse individuale alla protezione giuridica né un diritto dell’assicurato ad effettuare una registrazione su un supporto audio privato.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 412 / Questioni procedurali nel contesto di perizie mediche (valida dal 20.01.2022)