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27.9.2013 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 279/11

DECISIONE N. R1 del 20 giugno 2013 riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2013/C 279/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO cupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, misure), che sostituisce la precedente direttiva 2008/55/CE in proposito, è stato riveduto e chiarito l'ap­ proccio seguito nel settore fiscale in merito al recupero visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. delle spese sopportate dalla parte richiesta che non siano 883/2004 (1), a norma del quale la Commissione amministra­ recuperabili a carico della persona interessata. tiva è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (2), (5) In applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regola­ mento (CE) n. 987/2009, la parte richiesta recupera dalla visto l'articolo 84, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. persona fisica o giuridica interessata, e successivamente 883/2004, trattiene, ogni spesa da essa sostenuta connessa al recu­ pero, a norma delle disposizioni legislative e regolamen­ tari dello Stato membro della parte richiesta applicabili a visti l'articolo 80, paragrafo 1, e l'articolo 85, paragrafi 1 e 2, crediti analoghi. del regolamento (CE) n. 987/2009,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, para­ (6) Come disposto dall'articolo 85, paragrafo 2, del regola­ grafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004, mento (CE) n. 987/2009, l'assistenza reciproca è, di nor­ ma, gratuita, col che si ribadisce la regola generale di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. considerando quanto segue: 883/2004. Di conseguenza è opportuno definire la por­ tata dell'assistenza reciproca in relazione al recupero tran­ (1) Il titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009, sfrontaliero di crediti. relativo al recupero di prestazioni e contributi si basava originariamente sulle disposizioni dell'UE in fatto di re­ cupero applicate nel settore fiscale, ossia sulla direttiva (7) Nella misura del possibile l'interpretazione del titolo IV, 76/308/CEE (3), successivamente sostituita dalla direttiva capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009 va armoniz­ 2008/55/CE (4). zata con le norme e i principi in materia di assistenza reciproca finalizzata al recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi. (2) Durante le discussioni in seno alla commissione ammini­ strativa si è posto l'interrogativo se vadano rimborsate dalla parte richiedente le spese connesse al recupero, DECIDE: sopportate dalla parte richiesta, che non si siano potute recuperare a carico della persona interessata.

1. L'assistenza reciproca prestata è, di norma, gratuita. Ciò

(3) A norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento significa che le istituzioni degli Stati membri si prestano reci­ (CE) n. 883/2004, le decisioni esecutive delle istanze procamente assistenza amministrativa gratuita. Ciò si applica giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il unicamente al costo delle attività svolte dalla stessa parte richie­ recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o sta. la ripetizione dei costi di prestazioni indebitamente ero­ gate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta del­ 2. Le spese connesse al recupero sono addebitate in confor­ l'istituzione competente in un altro Stato membro, entro mità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e parte richiesta e, di norma, vanno rimborsate dal debitore in da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe aggiunta all'importo del credito. di quest'ultimo Stato membro.

3. Le spese di recupero vanno regolate in via prioritaria e

(4) In seguito alla recente adozione della direttiva solo dopo il loro regolamento andranno soddisfatti i diritti della 2010/24/UE (5) (sull'assistenza reciproca in materia di re­ parte richiedente (regola di priorità applicabile alle spese). (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (3) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. 4. Se le spese di recupero non possono essere recuperate (4) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28. direttamente a carico del debitore dalla parte richiesta in forza (5) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. della normativa nazionale vigente per tale parte, o perché

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l'importo recuperato dal debitore non consente di soddisfare 6. Quando è evidente che il recupero presenta particolari integralmente il debito, comprensivo delle spese di recupero, difficoltà o comporta spese molto elevate, che non sarebbero tali spese possono essere detratte dall'importo recuperato, col verosimilmente recuperabili a carico del debitore, la parte richie­ che la parte richiesta trasmetterà alla parte richiedente solo il dente e la parte richiesta possono convenire, preferibilmente in saldo restante. La parte richiesta fornisce alla parte richiedente anticipo, intese specifiche sul rimborso per il caso in questione. prove delle spese sostenute durante la procedura di recupero.

7. La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

5. Se l'azione di recupero non ha per esito il recupero di un dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data della sua importo sufficiente a coprire almeno le spese di recupero, o se pubblicazione. l'azione di recupero non è andata a buon fine, ma la parte richiesta ha sostenuto spese di recupero diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la parte richiedente rimborserà tali spese, a meno che le parti convengano uno specifico accordo per il caso in questione o abbiano stipulato una rinuncia al rimborso di tali La presidente della commissione amministrativa spese. Anne McMANUS