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IV-Rundschreiben Nr. 445 / Auswirkungen des Bundesgerichtsurteils 8C_823/2023 - Festlegung des Einkommens mit Invalidität anhand statistischer Einkommen der LSE

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite

26 agosto 2024

Lettera circolare AI n. 445

Ripercussioni della sentenza del Tribunale federale 8C_823/2023 – Determinazione del reddito con invalidità in base ai salari statistici della RSS

Il 23 luglio 2024 il Tribunale federale ha pubblicato la sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 e un comunicato stampa in merito. In questa sentenza il Tribunale federale giunge alla conclusione che l’articolo 26bis capoverso 3 OAI adottato dal Consiglio federale, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, risulta troppo restrittivo in determinate situazioni. Per questo motivo, a complemento della disposizione summenzionata, vanno tenuti in considerazione i principi della giurisprudenza del Tribunale federale applicati in relazione alla deduzione dovuta al danno alla salute1.

La decisione del Tribunale federale è passata in giudicato l’8 luglio 2024, giorno in cui è stata pronunciata, ed è quindi immediatamente applicabile. Ne conseguono le ripercussioni seguenti.

1 Diritti alle rendite nati prima del 1° gennaio 2022, per i quali una decisione non è stata ancora emanata – Nessuna ripercussione

In caso di diritti alle rendite da valutare per il periodo antecedente il 1° gennaio 2022, vanno considerate le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2021 e i pertinenti principi giurisprudenziali (compresi quelli relativi alla deduzione dovuta al danno alla salute). In tali casi, dunque, la sentenza del Tribunale federale non ha alcuna ripercussione (fatto salvo un adeguamento in via di revisione nel periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2023; v. punto 2 di seguito).

I diritti alle rendite correnti il 1° gennaio 2024 vanno dunque riesaminati conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria dell’OAI della modifica del 18 ottobre 2023. Se le condizioni sono adempiute, solo la deduzione forfettaria è applicabile (v. punto 3) e, se del caso, il diritto alla rendita va aumentato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.

2 Diritti alle rendite nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali una decisione non è stata ancora emanata – Vaglio di una deduzione dovuta al danno alla salute

Per i diritti alle rendite nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 va considerata la sentenza del Tribunale federale: per la determinazione del reddito con invalidità in base a valori statistici occorre dunque vagliare l’applicazione di un’eventuale deduzione dovuta al danno alla salute secondo i principi della giurisprudenza in materia validi fino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che oltre alla deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale, deve essere effettuata una deduzione dovuta al danno alla salute, tenendo conto di altre specificità come le limitazioni qualitative che non sono già state incluse nella determinazione delle capacità funzionali o l'anzianità di servizio. La deduzione per attività lucrativa a tempo parziale va fissata conformemente all’articolo 26bis capoverso 3 OAI e non deve dunque essere considerata nella determinazione dell’ammontare dell’eventuale deduzione dovuta al danno alla salute (per evitare la doppia considerazione dello stesso fattore). La deduzione può

DTF 126 V 75 e DTF 134 V 322

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 445 / Ripercussioni della sentenza del Tribunale federale 8C_823/2023 – Determinazione del reddito con invalidità in base ai salari statistici della RSS (Valida dal 26.08.2024)

ammontare al massimo al 25 % (compresa l’eventuale deduzione per attività a tempo parziale del 10 %)2.

In aggiunta va rilevato che l’esecuzione della parallelizzazione e la determinazione della capacità funzionale si fondano sugli articoli 26 capoversi 2 e 3 e 49 capoverso 1bis OAI (nella versione in vigore dall’1.1.2022).

Le medesime regole si applicano ai diritti alle rendite che vanno adeguati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 in seguito a una revisione o alla concessione retroattiva di una rendita. Al riguardo va considerata la regolamentazione di diritto intertemporale3.

I diritti alle rendite correnti il 1° gennaio 2024 vanno dunque riesaminati conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria dell’OAI della modifica del 18 ottobre 2023. Se le condizioni sono adempiute, solo la deduzione forfettaria è applicabile (v. punto 3) e, se del caso, il diritto alla rendita va aumentato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024.

3 Diritti alle rendite nati a partire dal 1° gennaio 2024, per i quali una decisione non è stata ancora emanata – Nessuna ripercussione

I diritti alle rendite nati dal 1° gennaio 2024 sono retti dalle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024. La sentenza del Tribunale federale si pronuncia soltanto sull’articolo 26bis capoverso 3 OAI nella versione in vigore tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, ragion per cui non ha alcuna ripercussione sull’articolo 26bis capoverso 3 OAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024. Per la determinazione del reddito con invalidità in base a valori statistici viene dunque considerata soltanto la deduzione forfettaria del 20 % al massimo.

4 Casi con decisioni passate in giudicato – Nessuna necessità d’intervento

Nei casi per i quali è stata emanata una decisione sul diritto alla rendita passata in giudicato prima dell’8 luglio 2024, la sentenza del Tribunale federale non costituisce alcun motivo per ritornare d’ufficio sulla decisione in questione. La sentenza del Tribunale federale non costituisce motivo nemmeno per una nuova richiesta di prestazioni o una richiesta di revisione del diritto alla rendita (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).

DTF 126 V 75 Cfr. lett. b e c delle disposizioni transitorie della LAI della modifica del 19 giugno 2020, come pure cap. 9 “Disposizioni transitorie” CIRAI.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 445 / Ripercussioni della sentenza del Tribunale federale 8C_823/2023 – Determinazione del reddito con invalidità in base ai salari statistici della RSS (Valida dal 26.08.2024)

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