Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità

28 ottobre 2008

Lettera circolare AI n. 268

Mezzi ausiliari

1. Tariffa ASTO

La CTM ha disdetto per il 31.12.2008 la convenzione tariffale conclusa con l’ASTO. Fino alla fissazione di una nuova tariffa va tenuto presente che possono essere fatturate soltanto le posizioni contenute nella tariffa in vigore. In relazione alla tariffa ASTO va anche ricordato che per ogni nuova fornitura deve essere data una garanzia di 4 mesi. Entro questo termine, quindi, ulteriori adeguamenti resisi necessari in seguito alla riparazione del mezzo ausiliario o alla fornitura di un mezzo nuovo non sono a carico dell’assicurazione.

1.1. Ortesi ad anello

In seguito alle frequenti domande pervenuteci constatiamo che, secondo le conoscenze attuali, il sistema di fornitura di ortesi ad anello non può essere definito come un metodo affermato su larga scala, ampiamente riconosciuto e solidamente comprovato. Non vi sono infatti risultati consolidati sul lungo periodo. Inoltre le ortesi ad anello non sono elencate nella tariffa ASTO e non possono quindi essere finanziate dall’AI. D’ora in poi i costi per la consegna di queste ortesi non saranno più assunti dall’assicurazione. Per le forniture di ortesi ad anello già concesse, in caso di convincenti risultati della terapia sono possibili, a titolo eccezionale, forniture successive con o senza fissazione all’ortesi della gamba e articolazione (raccomandazione: dopo verifica del preventivo da parte della FSCMA).

2. Computer per ciechi e ipovedenti

Nell’ambito della fornitura di mezzi informatici (sistemi di lettura e scrittura giusta la cifra 11.06 dell’Allegato all’OMAI), d’ora innanzi l’AI non assumerà più i costi per i computer. Stando all’Ufficio federale di statistica, attualmente circa l’80 per cento delle economie domestiche dispone almeno di un computer. Quest’ultimo, compresi gli accessori usuali (programmi, schermo, stampante ecc.), fa quindi parte della dotazione di base di un’economia domestica e non può più essere richiesto quale mezzo necessario a causa dell’invalidità.

3. Protesi dell’occhio

Com’è noto, esiste una convenzione tariffale conclusa con i fornitori di protesi dell’occhio nella quale sono stabiliti gli importi massimi rimborsati. Dall’inizio del 2008 questi ultimi sono stati inseriti nella cifra 5.01 dell’Allegato all’OMAI (645 franchi IVA inclusa per protesi di vetro e 2000 franchi IVA inclusa per protesi in materia plastica). A quanto pare, sono in aumento i casi in cui l’AI copre i costi di protesi in materia plastica di un fornitore per un importo compreso tra 5000 e 7000 franchi. Stando ai considerandi della sentenza del TFA del 30 ottobre 2006 (I 440/05), l’AI deve assumere la totalità dei costi nel caso in cui la necessità di una protesi più onerosa è comprovata dal punto di vista medico. Tuttavia, si tratta esclusivamente di casi eccezionali motivati. Se non possono essere addotti motivi medici impellenti e plausibili per la

Settore Gestione strategica I Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna www.ufas.admin.ch

consegna di una protesi più cara, gli importi limite figuranti nell’elenco sono vincolanti. Se vi sono motivi impellenti per l’assunzione dei costi di una protesi dell’occhio superiori al limite fissato alla cifra 5.01 dell’Allegato all’OMAI, l’AI deve valutare il rapporto tra costi e vantaggio supplementare. Va chiesta eventualmente un’offerta presso un fornitore che ha concluso la convenzione.

Settore Gestione strategica I 2/2 Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna www.ufas.admin.ch