IV-Rundschreiben Nr. 287 / Hilfsmittel : Änderungen der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) auf 1. Januar 2010 (Neuregelung HVI und KHMI per 1.1.2010)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
21 dicembre 2009
Lettera circolare AI n. 287
Mezzi ausiliari Modifica dell’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione invalidità (OMAI) Entrata in vigore: 1° gennaio 2010
Allegato OMAI N. 5.07 (modifica) Importo forfettario per le batterie degli apparecchi acustici
OMAI N. 5.07: …Sussidio per le batterie: 60 franchi l’anno per apparecchi monoauricolari e 120 franchi l’anno per apparecchi biauricolari. Sussidio per le batterie per impianti cocleari: 485 franchi l’anno o, se documentate, le spese effettive fino ad un importo di 970 franchi l’anno. Sussidio per le batterie per impianti FM: 60 franchi l’anno.
L’importo forfettario per le batterie degli apparecchi acustici e degli impianti FM viene adeguato agli attuali prezzi di mercato e quindi ridotto a partire dal 1° gennaio 2010. A partire dall’anno prossimo, gli assicurati avranno diritto a 60 franchi l’anno per gli apparecchi monoauricolari e a 120 franchi l’anno per gli apparecchi biauricolari. In seguito all’evoluzione della tecnica, verrà ridotto anche il sussidio per gli impianti FM. Il nuovo importo è di 60 franchi l’anno (oltre a un eventuale sussidio per le batterie dell’apparecchio acustico).
Allegato OMAI N. 14.06 (nuovo) Cani d’accompagnamento per disabili motori
OMAI N. 14.06 Cani d’accompagnamento per disabili motori, se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Al momento della consegna del cane d’accompagnamento l’assicurazione versa un sussidio forfetario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
L’inserimento dei cani d’accompagnamento nell’OMAI dà seguito alla mozione Rennwald del 28 aprile 2009, appoggiata dal Consiglio federale. Lo scopo di un cane d’accompagnamento è quello di accrescere sostanzialmente l’autonomia dei disabili fisici che vivono a casa propria. Vi hanno diritto soltanto i disabili fisici adulti che percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato e vivono a casa propria. La partecipazione dell’AI copre soltanto una parte delle spese (che ammontano a ca. 25 000 franchi), poiché il cane d’accompagnamento, da solo, non permette di raggiungere alcun obiettivo d’integrazione e poiché esistono mezzi ausiliari che svolgono, in parte, le stesse funzioni (p. es. apriporta automatici, apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente).
Settore Gestione strategica I Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna http://www.ufas.admin.ch
L’importo forfettario di 15 500 franchi corrisponde al 50 per cento circa del costo di un cane d’accompagnamento e delle spese per il suo mantenimento per 8 anni. L’AI copre soltanto una parte delle spese per evitare di dover chiedere all’assicurato la restituzione di mezzi ausiliari accordatigli prima dell’acquisto del cane o di non potergli più concedere altri mezzi ausiliari eventualmente richiesti dalla sua disabilità. Se le condizioni di diritto sono adempiute, dopo la consegna del rapporto di controllo (v. allegato alla presente lettera circolare) l’importo forfettario è versato direttamente all’assicurato. Non possono essere accordate prestazioni superiori all’importo summenzionato. Considerata la durata di servizio di un cane d’accompagnamento, il sussidio può essere richiesto al massimo ogni 8 anni. La garanzia di assunzione delle spese può essere rilasciata soltanto per i cani consegnati a partire dal 1° gennaio 2010. I minorenni non hanno diritto a un cane di accompagnamento, poiché non hanno una propria abitazione e i genitori sono tenuti a prestare loro assistenza in virtù dell’obbligo di limitare il danno.
La CMAI sarà adeguata a queste nuove disposizioni con effetto dal 1° aprile 2010, dato che in quella data entrerà probabilmente in vigore un’altra modifica dell’OMAI.
Assicurazione federale per l'invalidità Timbro dell’ufficio AI competente
Rapporto di controllo per la consegna definitiva di un cane d’accompagnamento
Da compilare congiuntamente da parte del centro di consegna e dell’assicurato dopo la consegna definitiva del cane a quest’ultimo.
Le capacità necessarie per l’impiego del cane devono essere valutate alla pagina 2. Eventuali ulteriori capacità vanno aggiunte all’elenco.
L’assicurazione o i terzi da essa incaricati sono autorizzati, dandone preavviso, a verificare in qualsiasi momento al domicilio dell’assicurato le capacità del cane dichiarate.
Data di consegna definitiva del cane all’assicurato:
Centro di consegna:
Detentore del cane d’accompagnamento:
Cognome: Nome:
Numero AVS: Data di nascita:
Professione: NPA, località
Tel. privato: Tel. professionale:
Cane d’accompagnamento:
Nome: Data di nascita:
Razza: Sesso: M F Castrato: sì no
Identificato tramite: Peso: kg
Stato di salute: Ultime vaccinazioni:
Consegnato il:
Ore d’impiego quotidiano ore
11.2009/BSV/Scu 1
Livello di capacità del cane buono sufficiente insufficiente
Esecuzione degli ordini seguenti: aprire le porte chiudere le porte sollevare oggetti da terra portare oggetti (p. es. telefono) accendere / spegnere la luce fare le veci del detentore a sportelli e casse aprire e chiudere i cassetti, le ante degli armadi ecc. svuotare la lavatrice / l’asciugatrice riempire / svuotare la lavastoviglie aiutare a vestirsi / svestirsi abbaiare su comando per richiamare l’attenzione chiamare aiuto
Comportamento generale: propensione al lavoro autonomia condotta al guinzaglio obbedienza al richiamo obbedienza all’ordine di sedersi obbedienza all’ordine di accucciarsi distrazione a causa di persone distrazione a causa di cani distrazione a causa di altri animali sicurezza acustica sicurezza ottica
Raccomandazione all’ufficio AI concernente il versamento della partecipazione ai costi secondo il N. 14.06 OMAI (breve motivazione)
Firme
Centro di consegna Detentore (assicurato/a)
Data: Data:
11.2009/BSV/Scu 3