IV-Rundschreiben Nr. 314 / Kostentragung bei medizinischen Gutachten, welche durch das Gericht in Auftrag gegeben worden sind
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
6 agosto 2012
Lettera circolare AI n. 314
Assunzione delle spese per le perizie mediche commissionate dai tribunali Nella sua decisione di principio sui SAM del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha stabilito tra l’altro che i tribunali cantonali non possono più rinviare senza necessità una controversia all’Amministrazione, ma devono richiedere le perizie giudiziarie necessarie per procedere all’esame completo dei fatti, che rientra nella loro sfera di competenza (cfr. consid. 4.4.1 della decisione menzionata).
In caso di richiesta di una perizia giudiziaria invece di un rinvio per ulteriori accertamenti, le spese sono addebitate agli uffici AI ovvero all’AI (cfr. consid. 4.4.2 della decisione menzionata). Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione con il fatto che questi avrebbero dovuto coprire le spese anche in caso di rinvio e che l’articolo 45 capoverso 1 LPGA prevede l’assunzione delle spese anche per i provvedimenti di accertamento che, pur non essendo stati ordinati da un ufficio AI, sono indispensabili per valutare il diritto alle prestazioni.
Pertanto, le perizie giudiziarie sono sostanzialmente equiparate alle perizie mediche commissionate da un ufficio AI. Per questo motivo le spese per le perizie giudiziarie devono essere trattate dagli uffici AI come spese d’accertamento ordinarie. Non vanno quindi considerate come spese giudiziarie, anche nel caso in cui il tribunale le fissasse come tali nel dispositivo della sentenza.
L’equiparazione delle perizie giudiziarie a quelle mediche commissionate da un ufficio AI comporta che per il rimborso delle perdite di guadagno e delle spese è applicabile l’articolo 45 capoverso 2 LPGA. Se l’assicurato (o eventualmente anche il tribunale cantonale) lo richiede e sono soddisfatti i requisiti, è quindi necessario versare un’indennità giornaliera e assumere le spese di viaggio.
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