27.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 107/3
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE DECISIONE N. h4 del 22 dicembre 2009 relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 107/03)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO della commissione amministrativa, la commissione dei conti DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE, può delegare un membro del segretariato o alcuni membri della commissione dei conti per effettuare in loco ogni tipo di inda gine richiesta per svolgere la sua attività. La presidenza della visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla commissione amministrativa informa il rappresentante in com mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al missione amministrativa dello Stato membro interessato dello coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del svolgimento di tale indagine. quale la commissione amministrativa deve stabilire gli elementi da tener presenti nei conteggi relativi agli oneri che le istituzioni degli Stati membri devono sostenere a norma del regolamento e 2. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giun relazione della commissione di controllo dei conti di cui gere ad una loro definizione nei termini previsti dal regola all'articolo 74, mento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di ap plicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coor visto l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2). La motivata ri del quale la commissione amministrativa determina la compo chiesta di parere relativo a contestazioni alla commissione dei sizione e le modalità di funzionamento della commissione di conti a norma dell'articolo 67, paragrafo 7 del regolamento (CE) controllo dei conti, la quale fornisce le relazioni e i pareri n. 987/2009 è presentata alla commissione dei conti da una motivati necessari alle decisioni della commissione amministra delle parti non meno di 25 giorni lavorativi precedenti l'inizio tiva ai sensi dell'articolo 72, lettera g), di una riunione.
HA DECISO QUANTO SEGUE: 3. La commissione di controllo dei conti può istituire un comitato di conciliazione che la assista in caso di richiesta motivata di parere presentata da una delle parti in conformità Articolo 1 al punto 2 del presente articolo.
1. La commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74
del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è istituita in seno alla commis La composizione, i termini, i compiti, i metodi di lavoro e il sione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicu sistema di presidenza del comitato di conciliazione saranno rezza sociale. contenuti in un mandato deciso dalla commissione dei conti.
2. La commissione di controllo dei conti, nello svolgimento Articolo 3
delle sue funzioni a norma dell'articolo 74, paragrafi da a) ad f) del regolamento (CE) n. 883/2004, opera sotto l'autorità della 1. La commissione di controllo dei conti è composta da due commissione amministrativa, da cui riceve le direttive. In tale rappresentanti per ogni Stati membro dell'Unione europea no ambito la commissione dei conti presenta alla commissione minati dalle autorità competenti di tali Stati. amministrativa un programma di lavoro a lungo termine per l’approvazione. Il membro della commissione dei conti che non può intervenire può farsi sostituire dal suo supplente, nominato a tale scopo Articolo 2 dalle autorità competenti.
1. In linea di principio la commissione di controllo dei conti
raggiunge le sue decisioni sulla base di documenti giustificativi. Può richiedere alle autorità competenti tutte le informazioni e i 2. Il rappresentante della Commissione europea o il suo sup dati che considera necessari per esaminare le questioni a lei plente presso la commissione amministrativa espleta una fun sottoposte. Se necessario, e previa approvazione della presidenza zione consultiva nell'ambito della commissione dei conti.
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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3. La commissione dei conti è assistita da un esperto indi scritta se tale procedura è stata concordata nel corso di una pendente o da un gruppo di esperti indipendenti che hanno una riunione precedente della commissione dei conti. formazione ed esperienza professionale nelle materie che rien trano nelle funzioni della commissione di controllo dei conti, in particolare con riguardo ai compiti previsti agli articoli 64, 65 e A tale scopo, la presidenza comunica ai membri della commis
69 del regolamento (CE) n. 987/2009.
sione di controllo dei conti il testo da approvare. I membri hanno un limite di tempo di almeno dieci giorni lavorativi entro i quali hanno la possibilità di indicare se rifiutano il testo pro Articolo 4 posto o si astengono dalla votazione. La mancata risposta entro il limite di tempo stabilito sarà considerata come voto afferma
1. La presidenza della commissione di controllo dei conti è tivo.
esercitata da un membro che appartiene allo Stato il cui rap presentante assume la presidenza della commissione ammini strativa. La presidenza può inoltre decidere di avviare una procedura scritta nel caso in cui non vi sia stato un accordo nel corso di una riunione della commissione dei conti. In tal caso unica 2. La presidenza della commissione di controllo dei conti mente gli accordi scritti pervenuti sul testo proposto saranno può, insieme al segretariato, prendere tutte le misure necessarie considerati come voti a favore e il limite di tempo stabilito sarà per risolvere senza ritardo tutti i problemi di competenza della di almeno 15 giorni lavorativi. commissione dei conti.
Allo scadere del termine stabilito il presidente informa i membri 3. Di norma, la presidenza della commissione di controllo circa l'esito della votazione. Una decisione che ha ottenuto il dei conti presiede le riunioni dei gruppi di lavoro creati per numero richiesto di voti favorevoli si considera approvata l'ul esaminare problemi di competenza della commissione dei conti; timo giorno del periodo di tempo concesso ai membri per nel caso in cui la presidenza non sia in grado di partecipare o fornire la loro risposta. nel caso in cui vengano esaminati taluni problemi specifici, questa può essere rappresentata da un'altra persona designata dallo stesso presidente. 3. Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione di controllo dei conti propone che il testo sia emendato, il presidente può: Articolo 5
1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni
a) riavviare la procedura scritta comunicando ai membri Stato membro dispone di un unico voto. l'emendamento proposto conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2; oppure
I pareri della commissione di controllo dei conti devono indi care se siano stati raggiunti all'unanimità o a maggioranza. Se b) annullare la procedura scritta al fine di discutere la questione necessario, devono indicare le conclusioni o le riserve della nel corso della successiva sessione, minoranza.
in funzione della procedura che il presidente ritiene più oppor Nel caso in cui un parere non sia raggiunto all'unanimità, la tuna per la materia in questione. commissione di controllo dei conti lo presenta alla commis sione amministrativa insieme ad una relazione che contiene in dettaglio le motivazioni dei pareri contrari.
4. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine ultimo
per l'invio di una risposta, un membro della commissione dei conti chieda che il testo proposto sia esaminato in una sessione La commissione di controllo dei conti designa anche un relatore della commissione di controllo dei conti, la procedura scritta è responsabile che presenta alla commissione amministrativa tutte annullata. le informazioni che questa considera necessarie allo scopo di dirimere la controversia. La questione viene discussa nella successiva sessione.
Il relatore non può essere scelto tra i rappresentanti dei paesi coinvolti nella controversia. Articolo 6 La commissione di controllo dei conti può costituire gruppi ad hoc con un numero limitato di persone per preparare e presen 2. La commissione di controllo dei conti può decidere di tare alla commissione dei conti proposte da adottare su argo adottare decisioni e pareri motivati ricorrendo alla procedura menti specifici.
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Per ogni gruppo ad hoc la commissione dei conti nomina il della sessione. Detto termine non si applica per i documenti che relatore, indica i compiti da svolgere e i termini entro cui il forniscono informazioni generali e che non necessitano di ap gruppo deve presentare i risultati delle sue attività alla commis provazione. sione dei conti. Tali indicazioni saranno trasferite in un man dato scritto deciso dalla commissione di controllo dei conti. Le note che contengono i dati per i rendiconti annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 Articolo 7 devono rispettare il formato e comprendere le informazioni specificate dall'esperto o da gruppo di esperti indipendenti di 1. Il segretariato della commissione amministrativa prepara e cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione. Ogni organizza le riunioni della commissione di controllo dei conti, delegazione fa pervenire la nota al segretariato entro il 31 luglio redige i resoconti di tali riunioni e svolge il lavoro necessario dell'anno successivo a quello in questione. per il funzionamento della commissione. L'ordine del giorno, la data e la durata delle riunioni della commissione sono concor Articolo 8 dati con la presidenza. Qualora risulti necessario, i regolamenti della commissione am 2. L'ordine del giorno viene inviato dal segretariato della ministrativa si applicano alla commissione di controllo dei commissione amministrativa ai membri della commissione di conti. controllo dei conti e ai membri della commissione amministra tiva almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni ses Articolo 9 sione. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno ven La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale gono fatti pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell'ini dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'entrata in zio della sessione. Detto termine non si applica per i documenti vigore del regolamento di applicazione. che forniscono informazioni generali e che non necessitano di approvazione.
3. Le note relative alla successiva riunione della commissione
dei conti devono essere inviate al segretariato della commissione La presidente della commissione amministrativa amministrativa almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio Lena MALMBERG