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Bestimmung der Leistungen (Art. 19 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 25 Bst. A Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009)

C 106/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.4.2010

DECISIONE S3 del 12 giugno 2009 che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/10)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO La Corte di giustizia ha statuito (3) che il concetto di DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, «trattamento necessario» non può essere interpretato «nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 causa di una malattia manifestatasi improvvisamente». del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, In particolare, la circostanza che la prestazione si era relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), resa necessaria in relazione agli sviluppi dello stato di ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata salute dell’assicurato durante la sua temporanea dimora di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione in un altro Stato membro che siano eventualmente con­ derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 nessi a una patologia preesistente e conosciuta dall’assi­ e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e curato, come una malattia cronica, non significa che le del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al siano soddisfatte. coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

(4) L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento visti gli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa riguardanti le prestazioni in natura durante una temporanea disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fornite in relazione a una gravidanza e a un parto. La disposizione tuttavia non si applica quando il parto stesso rappresenta lo scopo della temporanea dimora visto l’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) all’estero. n. 987/2009,

(5) Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento considerando quanto segue: (CE) n. 883/2004, la commissione amministrativa ha il compito di definire un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un (1) In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, e altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’isti­ 883/2004, un assicurato ha diritto a ricevere durante tuzione che presta le cure. una temporanea dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, prestazioni in natura che diven­ gano medicalmente necessarie, tenuto conto della natura (6) L’obiettivo dell’accordo preventivo di cui all’articolo 19, delle prestazioni e della durata della dimora. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 è garan­ tire la continuità delle cure necessarie a un assicurato durante la dimora in un altro Stato membro. (2) In conformità dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si riferiscono alle prestazioni in natura fornite (7) Alla luce di questo obiettivo, i criteri essenziali per defi­ nello Stato membro di dimora, conformemente alla sua nire le prestazioni in natura che richiedono un accordo legislazione, e che si rendono necessarie sotto il profilo preventivo tra paziente e unità che dispensa la cura in un medico, affinché l’assicurato non sia costretto, prima del altro Stato membro sono la natura vitale della cura sa­ termine previsto della sua dimora, a tornare nello Stato nitaria e il fatto che tale cura è ottenibile solo presso membro competente per ricevervi le cure necessarie. strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato. L’allegato della pre­ sente decisione contiene un elenco non esaustivo basato (3) L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento su questi criteri. (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura fornite in relazione a malattie croniche o già in atto. Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (3) Sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa C-326/00, Ioannidis.

24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/41

DECIDE: di principio a un accordo preventivo tra assicurato e unità che dispensa la cura per garantire che il trattamento sia ottenibile durante la dimora dell’assicurato in uno Stato 1. Le prestazioni in natura da fornire ai sensi dell’articolo 19, membro diverso da quello competente o da quello di resi­ paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento denza. (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 comprendono le presta­ zioni connesse a malattie croniche o preesistenti nonché connesse alla gravidanza e al parto. L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo dei trattamenti che soddisfano questi criteri.

2 Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è

quello di beneficiare di prestazioni in natura, comprese 4. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di queste disposizioni non si applicano. entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

3. Ogni cura sanitaria di natura vitale che è ottenibile solo

presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchia­ La presidente della commissione amministrativa ture e/o personale altamente specializzato, è soggetta in linea Gabriela PIKOROVÁ

ALLEGATO

— dialisi renale — ossigenoterapia — trattamento speciale dell’asma — ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie — chemioterapia

Bestimmung der Leistungen (Art. 19 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 25 Bst. A Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) | Lexipedia | Lexipedia