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C 107/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.4.2010

DECISIONE N. S6 del 22 dicembre 2009 concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 107/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO L'istituzione competente informa l'istituzione del luogo di resi­ DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE denza circa eventuali modifiche o cancellazioni del documento attestante il diritto alle prestazioni. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare la modifica o la cancellazione all'istitu­ visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 zione mittente. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione compe­ relativa al regolamento (CE) n. 883/2004 ed al regolamento tente dell'iscrizione della persona interessata nonché di eventuali (CE) n. 987/2009 (2), modifiche o cancellazioni di tale iscrizione. Le informazioni vanno trasmesse non appena siano disponibili le informazioni indispensabili a tal fine presso l'istituzione del luogo di resi­ visto l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. denza. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare 883/2004 suindicato, tali modifiche o cancellazioni all'istituzione mittente.

visto gli articoli 24 e 64, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 987/2009 e l’articolo 74 del regolamento di (CE) n. 2. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in 883/2004, natura è rimborsabile ai sensi degli articoli 35 e 41 del regola­ mento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è: procedendo secondo le modalità stabilite all'articolo 71, para­ grafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

a) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura, ai DECIDE: sensi della normativa dello Stato competente, registrata nel documento attestante diritto alla prestazione; Le norme in materia d'iscrizione, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione») e di tenuta di un inventario di cui all'articolo 64, b) la data di cambiamento di residenza o di iscrizione, ove paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono le seguenti: quest'ultima sia successiva alla data di cui alla precedente lettera a) e sia registrata nel documento rilasciato dall'istitu­ I. Iscrizione di cui all'articolo 24 del regolamento di zione del luogo di residenza conformemente all'articolo 24, applicazione paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento di

applicazione, è stabilita la seguente procedura. Se i membri della famiglia dell'assicurato, il pensionato o uno dei membri della sua famiglia hanno ancora diritto a prestazioni L'istituzione competente, su richiesta della persona interessata, come conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale o trasmette un documento pertinente ai sensi degli articoli 17, 22, della percezione di un reddito sostitutivo, ai sensi della norma­ 24, 25 o 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito tiva del suo Stato di residenza o di un altro Stato membro, a «regolamento di base») e dell’articolo 24, paragrafo 1, del rego­ titolo prioritario, in conformità dei regolamenti, l'iscrizione ini­ lamento di applicazione (di seguito «documento attestante il zia il giorno successivo alla data di cessazione di tale diritto. diritto alle prestazioni») alla persona interessata, che deve pre­ sentare tale documento all'istituzione del luogo di residenza al momento di iscriversi per ottenere prestazioni in natura.

3. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in

natura cessa di essere rimborsato ai sensi degli articoli 35 e 41 Su richiesta dell'istituzione del luogo di residenza, l'istituzione del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento competente trasmette un documento attestante il diritto alle di applicazione è la data di cancellazione dell'iscrizione comu­ prestazioni a tale istituzione. nicata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione com­ petente oppure la data di cancellazione del documento atte­ (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. stante il diritto alle prestazioni comunicata dall'istituzione com­ (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. petente all'istituzione del luogo di residenza.

27.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 107/7

Tale data, che deve figurare nel documento di cancellazione, è la dall'istituzione competente per quanto riguarda l'apertura, la data a partire dalla quale il documento attestante il diritto alle sospensione o la chiusura del diritto alle prestazioni. prestazioni non è più utilizzabile, in particolare: Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento i) la data di decesso o la data in cui l’interessato va a risiedere di applicazione indicano il numero di importi fissi mensili do­ in un altro Stato membro; vuti con riguardo ad un anno specifico per ogni membro della famiglia dell'assicurato, per il pensionato e/o per ogni membro della sua famiglia. ii) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura ai sensi della normativa dello Stato di residenza o di un altro Stato membro ai sensi dei regolamenti in caso di esercizio di 2. Per il calcolo del numero delle quote forfettarie mensili, il un'attività professionale o di attribuzione di una pensione o periodo durante il quale l'interessato può richiedere prestazioni, di una rendita; viene conteggiato in mesi.

iii) la data in cui i membri della famiglia non soddisfano più le Il numero dei mesi viene ottenuto calcolando come mese civile condizioni in materia di diritto alle prestazioni in natura in intero quello contenente la data utilizzata come inizio per il qualità di membri della famiglia ai sensi della normativa conteggio degli importi fissi. dello Stato membro di residenza. Il mese civile nel corso del quale il diritto termina non viene conteggiato, a meno che tale mese non sia completo. Spetta a tutte le istituzioni nazionali fare il possibile per ridurre al minimo il periodo tra il termine ultimo del diritto alle pre­ stazioni o l'iscrizione e la data di comunicazione del documento Se il periodo complessivo è inferiore a un mese, viene conteg­ di cancellazione. In particolare, la determinazione della resi­ giato come un mese. denza dell'assicurato deve essere verificata conformemente all'articolo 11 del regolamento di applicazione. Qualora una persona passi da un gruppo d'età a un ' altro durante il periodo in questione, il mese in cui si verifica la modifica del gruppo di età è conteggiato totalmente nel gruppo II. Inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del di età più alto. regolamento di applicazione Membri della famiglia dell'assicurato, pensionati e/o membri delle loro III. Disposizioni finali famiglie La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del­ 1. L'istituzione del luogo di residenza dello Stato membro l'Unione europea. Essa si applica dalla data di entrata in vigore indicato nell’allegato 3 del regolamento di applicazione calcola del regolamento di applicazione. l'importo fisso delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia dell'assicurato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e/o membri delle loro famiglie conformemente agli articoli 24, 25 o 26 del regola­ mento di base sulla scorta di un inventario tenuto a tal fine Il presidente della commissione amministrativa aggiornato in base alle proprie informazioni o a quelle fornite Lena MALMBERG