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C 262/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.9.2011

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. S8 del 15 giugno 2011 relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2011/C 262/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (3) Tale perdita potrebbe essere considerata sproporzionata DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, tenendo conto del carattere della prestazione e della si­ tuazione sanitaria della persona interessata;

visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 HA DECISO QUANTO SEGUE: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) in Articolo 1 base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione deri­ Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di vante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del notevole importanza di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del re­ regolamento (CE) n. 987/2009 (2), golamento (CE) n. 883/2004 costituiscono prestazioni che:

— rispondono a bisogni personali specifici e visto l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, — sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate e

deliberando secondo le modalità stabilite dall'articolo 71, para­ — sono definite o/e trattate in quanto tali dallo Stato membro grafo 2, seconda parte, del regolamento (CE) n. 883/2004, nell'ambito della cui legislazione la persona era assicurata prima di diventare assicurata in forza della legislazione di un altro Stato membro. considerando quanto segue: Nell'allegato alla presente decisione si riporta un elenco non esaustivo delle prestazioni che, se soddisfano i criteri di cui (1) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. sopra, devono essere trattate in quanto tali. 883/2004 rappresenta una clausola di salvaguardia da applicarsi nel periodo che segue immediatamente il mo­ Articolo 2 mento del cambiamento della legislazione applicabile in relazione alla persona interessata. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data della pubblicazione. (2) Detto articolo si applica allorché una persona potrebbe perdere il proprio diritto a prestazioni in natura rispon­ denti ai suoi bisogni personali specifici e che sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate a causa di una modifica della legislazione appli­ La Presidente della Commissione amministrativa cabile. Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applica­ zione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

6.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 262/7

ALLEGATO

Protesi a) protesi ortopediche;

b) ausili visivi quali ad esempio le protesi oculari;

c) protesi dentali (fisse e amovibili).

Grandi apparecchi d) sedie a rotelle, ortesi, calzature e altri ausili per spostarsi, stare in posizione eretta e seduta;

e) lenti a contatto, lenti d'ingrandimento e occhiali telescopici

f) ausili per l'udito e per la parola;

g) nebulizzatori;

h) otturatori da usarsi nel cavo orale;

i) apparecchi per ortodonzia.

Altre prestazioni in natura di notevole importanza j) cure ospedaliere specialistiche;

k) cure in un sanatorio;

l) riabilitazione terapeutica;

m) mezzi diagnostici complementari;

n) qualsiasi sovvenzione concessa a copertura parziale dei costi delle prestazioni di cui sopra.