24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45
DECISIONE U3 del 12 giugno 2009 riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 106/13)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO membro competente riceve le indennità di disoccupa DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, zione dall’istituzione del luogo di residenza.
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (5) La valutazione dell’esistenza o del mantenimento di un del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rapporto di lavoro se è effettuata esclusivamente in base relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), alla legislazione nazionale dello Stato di occupazione. ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e (6) L’obiettivo di tutelare i disoccupati, perseguito del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità dall’articolo 65 del regolamento, sarebbe vanificato se di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al una persona che, impiegata dalla stessa impresa in uno coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), Stato membro diverso da quello in cui risiede ma la cui attività sia stata sospesa, fosse tuttavia considerata in disoccupazione completa e costretta a chiedere l’inden visto l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. nità di disoccupazione all’istituzione del luogo di resi 883/2004, denza.
considerando quanto segue: Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
(1) L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 contiene una disposizione che, per le persone che si trovano in disoccupazione completa, deroga dal DECIDE: principio generale della lex loci laboris, stabilito dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto rego lamento.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 883/2004, si determina la natura della disoccupazione (parziale o completa) in base all’esistenza o al (2) Per stabilire se una persona si trovi in uno stato di mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le disoccupazione parziale o completa ai sensi parti e non alla durata di un’eventuale sospensione tempo dell’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento ranea dell’attività del lavoratore. occorre applicare criteri uniformi a livello comunitario. Tale valutazione non può avvenire in base a criteri tratti dalle legislazioni nazionali.
2. La persona occupata presso un’impresa in uno Stato mem
bro diverso da quello in cui risiede, la cui attività sia sospesa (3) Poiché la pratica delle istituzioni nazionali di sicurezza pur potendo tornare al suo posto in qualunque momento, è sociale dei vari Stati membri evidenzia differenze d’inter considerata in stato di disoccupazione parziale; l’indennità pretazione sulla determinazione del tipo di disoccupa corrispondente sarà versata dall’istituzione competente dello zione, è importante precisare la portata del suddetto ar Stato membro di occupazione ai sensi dell’articolo 65, para ticolo in modo che le istituzioni lo possano applicare in grafo 1, del suddetto regolamento. base a criteri uniformi ed equilibrati all’uopo adottati.
3. In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una
(4) Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento persona priva di qualunque legame con lo Stato membro (CE) n. 883/2004, una persona che si trovi in disoccu d’occupazione (per esempio perché il legame rappresentato pazione completa senza più alcun legame con lo Stato dal rapporto contrattuale di lavoro è terminato o è scaduto), sarà considerata in stato di disoccupazione totale ai sensi (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’in (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. dennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza.
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4. Il lavoratore autonomo che non svolga alcuna attività professionale o commerciale nello Stato membro d’attività, va considerato in stato di disoccupazione completa ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’indennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza.
5. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.
La presidente della commissione amministrativa Gabriela PIKOROVÁ