Kreisschreiben über die Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. März 2011 des IVG (gültig ab 1.1.2012; Stand 1.1.2016). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.
Circolare sulle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (CDF)
Valida dal 1o gennaio 2012
Stato: 1º gennaio 2016
318.507.23 i CDF
12.15
Premessa
La Circolare sulle disposizioni finali della modifica del 18 marzo
2011 della LAI (CDF) contiene disposizioni concernenti il riesame a
tempo determinato delle rendite assegnate sulla base di una sin- drome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata. Per questa ragione, in seguito alla DTF 141 V 281, essa è modificata unicamente nei punti che possono avere conse- guenze sui casi non ancora conclusi.
Se in una procedura pendente la capacità lavorativa effettiva dell’as- sicurato deve ancora essere esaminata, la valutazione deve avve- nire tramite una procedura d’accertamento strutturata senza risultato predefinito e alla luce delle circostanze del caso particolare, in de- roga al N. 1005. Fanno stato le apposite direttive.
I numeri marginali seguenti sono stati modificati o completati:
1004 (modificato/soppresso) Precisazioni in base alla giuri-
sprudenza e aggiunta della citazione di una sentenza del TF.
1007 (completato) Aggiunta concernente l’idoneità all’integra-
zione e la motivazione soggettive e citazione di una sen- tenza del TF.
1007.1 (completato) Aggiunta concernente l’idoneità all’integra-
zione e la motivazione soggettive, nonché l’inizio del ter- mine e citazione di sentenze del TF.
1018 (abbreviato/completato) Sintesi sulla base della giurispru-
denza e aggiunta della citazione di una sentenza del TF.
1020 (nuovo) Aggiunta in base alla giurisprudenza.
Eventuali future modifiche saranno inserite di volta in volta e po- tranno essere consultate su Internet e Intranet.
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Diritto a provvedimenti di reintegrazione giusta l’articolo 8a capoverso 2 LAI e proseguimento del versamento della rendita . 7
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Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità
DTF Decisioni del Tribunale federale svizzero
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N. Numero marginale
OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)
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Scopo e definizione
1000 La presente circolare disciplina il riesame delle rendite cor-
renti secondo la lettera a delle disposizioni finali della modi- fica del 18 marzo 2011 della LAI (denominate in seguito «disposizioni finali»).
1001 Nel caso delle sindromi senza patogenesi o eziologia
chiare e senza causa organica comprovata occorre valutare se sia oggettivamente esigibile che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa nonostante i disturbi di cui soffre.
1002 In particolare i «disturbi da dolore somatoforme», la
4/14 «sindrome da fatica cronica», la «fibromialgia», la «nevra- stenia», l’«anestesia e la perdita sensoriale dissociative», l’«ipersonnia non organica», i «disturbi dissociativi dell’atti- vità motoria», «la modifica duratura della personalità per sindrome da dolore cronico» e il traumatismo cervicale di contraccolpo (colpo di frusta), se non accompagnati da una comorbidità psichica, non incidono sulla capacità al lavoro. Si può quindi esigere che l’assicurato compia uno sforzo di volontà per utilizzare la propria capacità lavorativa (DTF 130 V 352, DTF 132 V 65, DTF 139 V 279, DTF 137 V 64, sentenze del TF del 29 marzo 2005 I 54/04, del 14 aprile
2008 I 70/07, del 30 aprile 2008 9C_903/2007, del
17 agosto 2010 9C_662/2009, del 15 giugno 2012 8C_167/2012, DTF 139 V 547 consid. 2.2).
1003 Non sono considerati sindromi senza patogenesi o eziolo-
4/14 gia chiare da riesaminare conformemente alle disposizioni finali i disturbi per i quali può essere formulata una diagnosi chiara basata su esami clinici psichiatrici, quali ad esempio le depressioni, la schizofrenia, i disturbi ossessivo-compul- sivi, i disturbi dell’alimentazione, i disturbi ansiosofobici o i disturbi della personalità (DTF 139 V 547 consid. 7.1.4).
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Riesame della rendita
1004 Una rendita può essere ridotta o soppressa solo se è stata
1/16 concessa in base alla diagnosi di una sindrome senza pa- togenesi o eziologia chiare e senza causa organica com- provata e se detta sindrome sussiste anche al momento della revisione (DTF 139 V 547 consid. 10.1.1 e 10.1.2). Se è possibile distinguere le sindromi non chiare da quelle spiegabili, alle prime sono applicabili le disposizioni finali (DTF 140 V 197 consid. 6.2.3). Una sindrome senza pato- genesi o eziologia chiare può talvolta avere anche una causa organica. Tuttavia, l’applicabilità delle disposizioni fi- nali dipende dal danno alla salute determinante per la con- cessione della rendita (sentenza del TF del 13 novembre 2013, 9C_379/2013 consid. 3.2). Se i disturbi con causa organica non hanno portato a un’incapacità lavorativa rile- vante per il diritto alla rendita, ovvero se da soli non sono bastati a motivare tale diritto, ma contribuiscono semplice- mente ad aggravare gli effetti della sindrome senza pato- genesi o eziologia chiare, è possibile una revisione della rendita in virtù delle disposizioni finali (sentenza del TF del 3 settembre 2014, 9C_121/2014 consid. 2.4-2.7).
1004.1 Nel quadro del riesame della rendita occorre svolgere ac-
4/14 certamenti medici che forniscano un quadro aggiornato della situazione dell’assicurato al momento della revisione, affrontando le questioni determinanti. Va tra l’altro accer- tato se lo stato di salute sia eventualmente peggiorato dal momento in cui è stata concessa la rendita e se, al di là dei disturbi non oggettivabili, si possa allora formulare una dia- gnosi chiara in base ad esami clinici psichiatrici (DTF 139 V 547 consid. 10.2).
1004.2 Se appare probabile che la rendita sarà ridotta o sop-
4/14 pressa, bisogna in ogni caso svolgere un colloquio con l’assicurato. Eventuali provvedimenti di reintegrazione de- vono essere indicati all’assicurato e pianificati con lui.
1005 L’inesigibilità del superamento del dolore finalizzato al
reinserimento nel processo lavorativo presuppone una comprovata e persistente comorbidità psichica molto
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grave, intensa e pronunciata o la presenza, con una determinata intensità e costanza, di altri fattori qualificati. In via eccezionale, secondo le circostanze, i disturbi da dolore somatoforme possono essere considerati insuperabili in presenza dei seguenti fattori (i cosiddetti «criteri di Foer- ster»): – malattie fisiche croniche concomitanti e decorso pluriennale della malattia con sintomi immutati o progressivi e senza remissione a lungo termine; – isolamento sociale in tutti gli ambiti della vita; – dinamica interiore, consolidata e non più curabile mediante terapia, della risoluzione di un conflitto di per sé fallita, che dà però sollievo sul piano psichico (utile primario della malattia) oppure – risultati insufficienti di una terapia ambulatoriale e/o stazionaria svolta in maniera ineccepibile (anche secondo diversi approcci terapeutici) e fallimento dei provvedimenti di riabilitazione nonostante la motivazione e l’impegno attivo dell’assicurato. La presenza di alcuni di questi criteri non è di per sé sufficiente per considerare insuperabili i disturbi da dolore somatoforme. Questi criteri devono verificarsi con una certa intensità (sentenza del TF del 19 febbraio 2010,
1006 Se dal riesame della rendita risulta che non vi è alcuna
incapacità al guadagno secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPGA, la rendita è ridotta o soppressa mediante preavviso e decisione anche se le condizioni che ne hanno giustificato la concessione non hanno subìto una notevole modifica ai sensi dell’articolo 17 LPGA. Giusta l’articolo 97 LAVS in combinato disposto con l’articolo 66 LAI, un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.
Diritto a provvedimenti di reintegrazione giusta l’arti- colo 8a capoverso 2 LAI e proseguimento del versa- mento della rendita
1007 Se, in virtù delle disposizioni finali, la rendita è ridotta o
1/16 soppressa, l’assicurato ha diritto a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 LAI per
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al massimo due anni a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Per poter beneficiare dei provvedimenti di reintegrazione, oltre a dover presentare un’idoneità all’integrazione e una motivazione soggettive, l’assicurato ha l’obbligo di collabo- rare, dando prova di una certa flessibilità e disponibilità in termini di tempo (sentenza del TF del 25 marzo 2014, 8C_664/2013 consid. 3.4) nonché della volontà di raggiun- gere gli obiettivi convenuti in modo vincolante (sentenza del TF del 12 dicembre 2014, 8C_583/2014 consid. 5.2).
1007.1 Se l’assicurato presenta ricorso contro una riduzione o una
1/16 soppressione della rendita decisa in virtù delle disposizioni finali, ciò non esclude automaticamente la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione giusta l’articolo 8a capo- verso 2 LAI e il proseguimento del versamento della ren- dita durante i provvedimenti.
I provvedimenti di reintegrazione possono essere concessi ogniqualvolta risultino ragionevoli e utili alla reintegrazione e l’assicurato abbia mostrato in sede di colloquio di posse- dere un minimo d’idoneità all’integrazione. Di fronte all’evi- dente mancanza d’idoneità all’integrazione e di motiva- zione soggettive, l’ufficio AI non ha l’obbligo di concedere provvedimenti d’integrazione né di continuare a versare la rendita ai sensi del N. 1008 (sentenza del TF del 5 settem- bre 2014, 8C_266/2014 consid. 5).
Se l’assicurato decide di partecipare a provvedimenti di reintegrazione solo dopo l’esame giudiziale della decisione di riduzione o di soppressione della rendita, ha comunque diritto a provvedimenti di reintegrazione giusta l’articolo 8a capoverso 2 LAI e al proseguimento del versamento della rendita durante i provvedimenti. Tuttavia, la presentazione del ricorso non determina l’interruzione del termine mas- simo di due anni a decorrere dall’emanazione della deci- sione di riduzione o di soppressione della rendita, nel corso
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del quale sussiste il diritto ai provvedimenti di reintegra- zione giusta l’articolo 8a capoverso 2 LAI e al prosegui- mento del versamento della rendita.
Se una rendita viene soppressa indebitamente in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA invece che in virtù delle disposizioni finali lettera a capoverso 1, il termine di due anni di cui alla lettera a capoverso 3 inizia a decorrere sol- tanto a partire dall’emanazione della decisione del tribunale cantonale. Fino a quel momento la rendita deve continuare ad essere versata (DTF 141 V 385, consid. 5).
1008 Se l’assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione
giusta l’articolo 8a capoverso 2 LAI, la rendita continua a essergli versata fino alla fine dei provvedimenti, ma al massimo durante i due anni menzionati al N. 1007.
1009 La rendita che continua a essere versata è quella cui
l’assicurato aveva diritto prima della riduzione o soppressione. Va tenuto conto di eventuali cambiamenti nella situazione dell’assicurato (divorzio, matrimonio, decesso del coniuge, cambiamenti concernenti i figli che danno diritto a una rendita per i figli ecc.).
1010 Se dal colloquio con l’assicurato risulta che quest’ultimo
intende partecipare a provvedimenti di reintegrazione dopo la riduzione o soppressione della rendita, la procedura di riduzione o soppressione della rendita deve essere organizzata di modo che i provvedimenti seguano immediatamente la riduzione o soppressione affinché la rendita sia versata senza interruzioni. Le seguenti tre decisioni devono essere emanate contemporaneamente: decisione concernente la riduzione o soppressione della rendita, comunicazione sui provvedimenti di reintegrazione e decisione concernente il proseguimento del versamento della rendita.
La cassa di compensazione riceve una comunicazione della delibera concernente il proseguimento del versamento della rendita nella quale è indicata la durata massima di due anni.
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Se sono previsti provvedimenti successivi, dovrebbero essere attuati l’uno immediatamente dopo l’altro affinché la rendita possa continuare a essere versata senza interruzioni.
1011 Fatta eccezione per la condizione relativa all’invalidità, le
condizioni di diritto ai singoli provvedimenti si applicano per analogia ai provvedimenti di reintegrazione.
1012 Se i provvedimenti di reintegrazione giusta la lettera a
capoverso 2 delle disposizioni finali sono interrotti in seguito a malattia, infortunio o maternità, la rendita continua a essere versata – a condizione che non si ponga fine ai provvedimenti –, ma al massimo per la durata prevista nella lettera a capoverso 3 delle disposizioni finali.
1013 La cessazione dei provvedimenti è comunicata
3/13 all’assicurato mediante decisione. Una copia del progetto di decisione è trasmessa alla cassa di compensazione di modo che quest’ultima possa porre fine per tempo al versamento della rendita. Il versamento della rendita prende fine il primo giorno del mese che segue la cessa- zione del provvedimento.
Condizioni quadro
1014 La riduzione o soppressione della rendita ai sensi delle
disposizioni finali non dà diritto alla prestazione transitoria di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera c LAI, anche se sono attuati provvedimenti di reintegrazione (v. lett. a cpv. 2 delle disposizioni finali).
1015 Dal 1° gennaio 2012, il riesame delle rendite correnti
secondo le disposizioni finali deve avvenire entro tre anni.
1016 È sufficiente che la procedura di riesame della rendita sia
1/15 avviata in questo periodo.
1017 Dal 1° gennaio 2012 le disposizioni finali si applicano alle
revisioni già in corso prima di questa data di rendite concesse sulla base di questi quadri clinici. DFI UFAS Circolare sulle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (CDF) Valida dal 01.01.2012 Stato 01.01.2016 318.507.23i
1018 Il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali non si
1/16 applica alle rendite di beneficiari che il 1° gennaio 2012 hanno più di 55 anni o, al momento in cui viene avviata la procedura di riesame (conformemente al N. 1016, sentenza del TF del 20 novembre 2014, 8C_576/2014 consid. 4.3), ricevono la rendita da oltre 15 anni. Se la pro- cedura di riesame della rendita è stata avviata prima del 1° gennaio 2012, la durata di riscossione della rendita è calcolata in base a questa data (DTF 140 V 15 consid. 5.3.1). Per calcolare da quanti anni una rendita è versata, non è rilevante la data della decisione, ma quella dell’inizio del diritto. Si considera che gli assicurati il cui versamento della rendita è stato interrotto con la concessione d’indennità giornaliere o sospeso in seguito a detenzione abbiano ricevuto una rendita senza interruzioni.
1019 Se dopo il 1° gennaio 2008 è stata concessa una rendita
4/14 per una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata, benché non fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPGA (inesigibilità del superamento del dolore; v. N. 1005), di regola si deve valutare la possibilità di una riconsidera- zione. Solo se questa non è possibile, sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni finali.
Se tuttavia la rendita in questione è stata concessa te- nendo conto della giurisprudenza pertinente, non è più possibile tornare su tale decisione in virtù delle disposizioni finali (DTF 140 V 8 consid. 2.2.2).
1020 La riduzione o la soppressione di una rendita in virtù
1/16 delle disposizioni finali non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati (DTF 141 V 148).
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