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Kreisschreiben über die Zahlung der individuellen Leistungen in der IV und der AHV (KZIL) (gültig ab 1.1.2019; Stand: 1.1.2026)

Circolare sul pagamento delle prestazioni in­ dividuali nell’AI e nell’AVS (CPPI)

Valida dal 1° gennaio 2019

Stato: 1° gennaio 2026

318.507.04 i CPPI

01.2026

Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2026

La presente versione della CPPI sostituisce quella in vigore dal 1° gennaio 2025. Le modifiche riguardano principalmente chiari­ menti e precisazioni.

N. 20 Riformulazione, sostituzione di un’eccezione con una formu­ lazione generale N. 22 Aggiunta di un punto supplementare

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Elenco delle abbreviazioni

AI Assicurazione per l’invalidità

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CCA Circolare sul contributo per l’assistenza

CGC Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invali­ dità

CGI Circolare sulla grande invalidità

CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità

CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionali dell’assicurazione invalidità

cpv. capoverso

CSIP Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni

LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità

LAVS Legge federale sull’ assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

N. Numero marginale

RVK Associazione dei piccoli e medi assicuratori malattia (Ver­ band der kleinen und mittleren Krankenversicherer)

SVK Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicura­ tori malattia (Schweizerischer Verband für Gemeinschaf­ tsaufgaben der Krankenversicherer) DFI UFAS | Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'AI e nell'AVS (CPPI)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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1. In generale

1.1 Campo d’applicazione

1 La presente circolare disciplina i principi relativi alla fattura­

1/22 zione e alla verifica delle fatture nell’ambito delle prestazioni individuali e delle spese d’accertamento nell’AI e nell’AVS. Restano riservate le disposizioni integrative o aggiunti di al­ tre direttive (in particolare CCA, CGC, CPAI, CPIPr, etc.).

1.2 Entità delle prestazioni individuali e spese d’accer­

tamento

1.2.1 Spese per provvedimenti d’integrazione indivi­

duali

2 Nelle spese per provvedimenti d’integrazione individuali

1/22 rientrano:

– i provvedimenti sanitari (art. 12–14 LAI); – i servizi di consulenza e sostegno risp. le prestazioni di coaching (art. 14quater LAI) – i provvedimenti di reinserimento per preparare all’inte­ grazione professionale (art. 14a LAI); – i provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) e – la consegna di mezzi ausiliari (art. 21–21quater LAI e art.

43 quater LAVS).

1.2.2 Spese d’accertamento

3 Nelle spese d’accertamento rientrano tutte le spese ai

sensi dell’articolo 45 capoverso 1 LPGA.

1.2.3 Altre spese

4 Nelle altre spese ai sensi della presente circolare rientrano:

– i provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI); – le offerte cantonali specializzate di transizione (art. 68bis

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– le responsabilità per i danni causati durante un colloca­ mento di prova (art. 68quinquies LAI); – l’assegno per minorenni grandi invalidi (art. 42bis LAI) nonché il supplemento per cure intensive per minorenni grandi invalidi (art. 42ter cpv. 3 LAI); – l’assegno per grandi invalidi per beneficiari in età AVS – il contributo per l’assistenza, comprese le prestazioni di consulenza (art. 42quater – 42octies LAI e art. 43ter LAVS) e – la responsabilità per danni secondo l’articolo 68quinquies LAI.

5 Rientrano in questa categoria anche le spese per presta­

1/22 zioni accessorie connesse a provvedimenti d’integrazione o di accertamento, come:

– le spese di viaggio, soggiorno e alloggio (art. 45 cpv. 2 LPGA, art. 51 LAI) e – le indennità per spese di custodia e d’assistenza durante i provvedimenti d’integrazione (art. 11a LAI).

6 Le spese vengono rimborsate per intero o sotto forma di

contributo alle spese (previa deduzione di una franchigia, p. es. per lavori ortopedici tecnici legati alle calzature), un’unica volta o periodicamente.

1.3 Eccezioni al campo d’applicazione

7 Le disposizioni della presente circolare non sono applica­

1/22 bili:

– ai rimborsi dell’AI all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare per le spese di provvedimenti sanitari ai sensi dell’articolo 44 cpv. 1 LAI; – al rimborso dell’AI alle imprese di trasporto per i buoni da loro rilasciati; – ai premi di assicurazione contro gli infortuni dell’AI (art. 11 LAI) – ai centri di competenza per il collocamento (art. 54 LAI) – ai contributi agli uffici di coordinamento cantonali (art. DFI UFAS | Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'AI e nell'AVS (CPPI)

– ai progetti pilota (art. 68quater LAI) – agli accordi di cooperazione (art. 68sexies LAI) – alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la di­ soccupazione (art. 68septies LAI) – ai sussidi alle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi ai sensi dell’articolo 74 LAI; – alle spese di amministrazione e agli interessi passivi; – alle prestazioni pecuniarie (indennità giornaliere, rendite, assegni per grandi invalidi per adulti non ancora in età AVS).

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2. Fatturazione

2.1 Creditori

Assunzione delle spese per i provvedimenti ordinati e/o concessi dall’AI

8 Se l’AI ordina un accertamento oppure concede un provve­

1/23 dimento d’integrazione, la fattura deve essere emessa dal mandatario designato sul mandato di accertamento o nella decisione/comunicazione. Rimane riservata l’assunzione delle spese successiva al rimborso avvenuto tramite una cassa malati riconosciuta (v. N. 14).

9 (soppresso)

Rimborso alle persone assicurate e presa a carico di spese a posteriori

10 Se la prestazione dell’AI consiste in sussidi (p. es. assegni

1/25 per minorenni grandi invalidi) o nella presa a carico a po­ steriori delle spese, in particolare delle spese di trasporto, del contributo per l’assistenza e dell’indennità per spese di custodia e d’assistenza, la fatturazione deve essere effet­ tuata dall’assicurato (tranne nel caso eccezionale di cui al N. 12). Questa regola vale anche nel caso in cui l’agente esecu­ tore avesse presentato la fattura direttamente all’assicu­ rato, ad esempio perché al momento della fatturazione la decisione o comunicazione non era ancora stata emanata (presa a carico delle spese a posteriori), o perché l’agente esecutore non era a conoscenza della prestazione AI con­ cessa (p. es. fatture di ottici).

Casi speciali

11 Per quanto riguarda gli aiuti in capitale, il creditore deve es­

sere espressamente menzionato nella decisione o comuni­ cazione.

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2.2 Forma e contenuto della fattura

2.2.1 Principi

12 Se l’assicurato emette o invia direttamente la fattura, lo fa

1/25 utilizzando la piattaforma digitale dell’ufficio AI. Se questo non è possibile, utilizza il modulo cartaceo ufficiale più re­ cente.

Di norma gli agenti esecutori e i fornitori di prestazioni in­ viano le loro fatture in forma digitale. Se questo non è pos­ sibile, devono utilizzare il modulo standard del Forum Date­ naustausch. In casi eccezionali, se l’uso del modulo stan­ dard non è possibile, possono inoltrare propri moduli di fat­ turazione, se questi contengono almeno le stesse informa­ zioni dei moduli ufficiali e non contravvengano a conven­ zioni tariffali. Le fatture cartacee devono essere inviate agli uffici AI.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, si applicano le disposizioni delle convenzioni tariffali, degli accordi tarif­ fari o dei contratti di prestazioni.

Nei limiti del possibile, in particolare quando previsto, le fat­ ture e i relativi moduli vanno inoltrati per via elettronica, te­ nendo conto delle possibilità disponibili. Le responsabilità in materia sono disciplinate nel capitolo 3.2.1 «Ruoli e re­ sponsabilità» (N. 23).

Nel caso in cui una fattura del modulo ufficiale non sia compilata direttamente dalla persona o dall’agente esecu­ tore che ha eseguito l’accertamento o attuato il provvedi­ mento d’integrazione, ma dall’assicurato (N. 10), al modulo devono essere allegati i giustificativi.

Se l’assicurato emette di persona la fattura ma non è in grado di compilare in modo adeguato il modulo e non può nemmeno essere sostituito da terzi (parenti o servizio so­ ciale) nell’esecuzione di tale compito, il modulo ufficiale può eccezionalmente essere compilato dall’ufficio AI. In ogni caso le fatture devono imperativamente contenere le informazioni indispensabili per il loro trattamento, quali ad DFI UFAS | Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'AI e nell'AVS (CPPI)

esempio il numero AVS dell’assicurato e le coordinate di pagamento, quali il nome del creditore e l’IBAN o l’IBAN QR. Le informazioni da fornire sono stabilite nelle pertinenti direttive tecniche.

2.2.2 Nessuna fattura collettiva

13 Per ogni assicurato deve essere emessa una fattura a

parte.

Le prestazioni fornite in base a più decisioni vanno fattu­ rate separatamente.

2.2.3 Casi speciali

14 Nel caso in cui una cassa malati riconosciuta accordi un

1/23 anticipo di prestazioni, il Coordinamento AI degli assicura­ tori malattie svizzeri (indirizzo: Coordinamento AI della SVK, Muttenstrasse 3, 4502 Soletta) presenta per ogni sin­ golo beneficiario, su modulo ufficiale in due copie, una di­ stinta con il conteggio delle spese. Alla distinta devono es­ sere allegate le fatture originali oppure riproduzioni delle medesime con apposta una firma che ne confermi la con­ cordanza con gli originali. Se una cassa malati presenta la sua richiesta di rimborso direttamente all’ufficio AI o all’Ufficio centrale di compensa­ zione, tutti i documenti pertinenti vengono trasmessi al Coordinamento AI per l’ulteriore trattamento.

15 Sono fatti salvi gli accordi speciali conclusi tra gli uffici AI e

gli agenti esecutori o i servizi sociali.

2.2.4 Dati supplementari inerenti le fatture dei fornitori

16 Ad eccezione delle farmacie, gli emittenti di fatture devono

presentare le prescrizioni originali dei medici con le loro fat­ ture. Le prescrizioni permanenti devono essere chiara­ mente identificate come tali dal medico.

17 Per gli occhiali vanno trasmessi gli originali della ricetta e

della fattura all'Ufficio AI.

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2.2.5 Caso speciale: perizie mediche

17.1 Nel caso delle perizie monodisciplinari, bidisciplinari e pluri­

1/25 disciplinari i fornitori di prestazioni devono emettere le loro fatture rispettando i requisiti di fatturazione stabiliti dall’UFAS e dall’UCC (cfr. https://www.zas.admin.ch > Partner e Istituzioni > Pagamento della prestazioni indivi­ duali AVS/AI > Tariffe > Perizie mediche > Perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari).

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3. Verifica delle fatture

3.1 In generale

18 Per la verifica delle fatture, i processi ad essa connessi e

gli strumenti impiegati valgono i principi seguenti:

– le procedure e gli strumenti impiegati devono garantire la correttezza dei pagamenti e della rilevazione dei dati (fondamentale per l’attendibilità dei rapporti); – non devono sorgere spese indesiderate nel settore delle prestazioni dell’assicurazione; – lo svolgimento delle procedure e l’impiego degli stru­ menti devono essere efficienti; – la compliance deve essere garantita.

19 Per principio ogni fattura deve basarsi su una decisione o

una comunicazione dell’ufficio AI (v. anche N. 13.1).

20 Eccezioni:

– Per le perizie mediche eseguite per completare la richie­ sta di prestazioni (N. 3051 segg. CPAI; N. 8013 e N. 8016 CGI) e le perizie commissionate da un tribunale (cfr. lettera circolare AI n. 314) non è necessario ema­ nare alcuna decisione/comunicazione. Sulla fattura, il fornitore di prestazioni deve tuttavia imperativamente in­ dicare il numero di decisione 3XX280 nel campo «Nu­ mero della decisione». – I chiarimenti tecnici della FSCM non ancora disponibili al momento della fatturazione sono assegnati al numero di decisione 3XX281–284. Questo viene fatto dalla FSCMA nel quadro della fatturazione per mezzo di una registra­ zione nel campo «Numero della decisione» della fattura. – Le prestazioni fornite nell’ambito dell’accompagnamento e della verifica dell’attuazione o dell’adempimento di un’ingiunzione/diffida (p. es. le analisi di laboratorio) de­ vono essere fatturate indicando il numero di deci­ sione 3XX280 nel campo «Numero della decisione» della fattura.

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L’UCC mette a disposizione, su una piattaforma accessi­ bile agli uffici AI, un elenco delle prestazioni fatturabili quali provvedimenti d’accertamento senza decisione. Il fornitore di prestazioni deve indicare il numero di decisione 3XX280 nel campo «Numero della decisione» della fattura. L’UCC tiene aggiornato questo elenco e lo rende accessi­ bile all’indirizzo seguente: https://www.zas.ad­ min.ch/zas/fr/home.html > Partner e Istituzioni > Paga­ mento della prestazioni individuali AVS/AI > Fatturazione elettronica > Numero di decisione.

Le fatture che contengono prestazioni non autorizzate in cui figura il numero di decisione 3XX280 vengono rifiutate automaticamente.

21 Se è prevedibile che una fattura potrà successivamente

basarsi su una decisione o comunicazione (p. es. nel caso di richieste di presa a carico di spese a posteriori o di pro­ roga di prestazioni), essa va messa da parte in attesa che la questione sia regolata dall’ufficio AI.

3.2 Processi di ricezione e trattamento, sistema di con­

trollo interno

3.2.1 Ruoli e responsabilità

22 – Gli uffici AI sono responsabili per la stesura delle deci­

1/26 sioni/comunicazioni. – Gli uffici AI sono responsabili di verificare che sulla fat­ tura figurino tutti i dati necessari relativi alla relativa deci­ sione, che questi siano corretti e che le prestazioni fattu­ rate corrispondano a quelle fornite. – L’UCC controlla la corrispondenza tra le decisioni/comu­ nicazioni e le relative fatture. – L’UCC è responsabile per il controllo dei requisiti formali delle fatture (v. N. 12), delle tariffe e delle posizioni tarif­ fali, come pure per le verifiche aritmetiche delle fatture, il rispetto delle convenzioni vigenti e il pagamento delle fatture.

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– L’UCC esamina l’obbligo di emettere le fatture per via elettronica. – L’UCC regola e coordina tutte le questioni relative ai si­ stemi tecnici da esso gestiti. Questo include tutti gli aspetti concernenti la manutenzione e l’ulteriore sviluppo tecnico in relazione con la CSIP, le posizioni tariffali e ul­ teriori indicazioni e dati necessari per il trattamento e i controlli, tenuto conto delle esigenze degli uffici AI e del gruppo di utenti Sumex. – Gli uffici AI e l’UCC documentano i loro processi di con­ trollo e verifica relativi al controllo e al trattamento delle fatture. – L’UCC è responsabile, in collaborazione con gli uffici AI, di implementare e mantenere le regole per l’automazione della verifica delle fatture.

3.2.2 Documentazione dei processi di verifica, tracce

della verifica

23 Le attività di verifica e controllo sono svolte tenendo conto

dei rischi. Gli uffici AI e l’UCC documentano le loro proce­ dure di verifica come segue:

– descrizione del contesto di controllo; – valutazione dei rischi; – attività di controllo (matrici di rischio e di controllo, tracce della verifica, indicatori di frode e parametri di processo); – informazione e comunicazione; – vigilanza.

24 Per valutare la conformità delle fatture DRG, gli uffici AI ri­

1/22 corrono ai servizi di un fornitore specializzato in questo tipo di controllo. Questa cooperazione è regolata da un accordo messo a disposizione dall'UFAS, che gli uffici possono con­ cludere direttamente con uno dei fornitori di servizi. Questo dà agli uffici la possibilità di presentare fatture considerate problematiche, ordinate secondo criteri predefiniti, per l'e­ same e l'eventuale contestazione.

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