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Nachtrag 2 zur Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; gültig ab 01.01.2026, Stand 01.01.2026

Supplemento 2 alle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità

Valido dal 1° gennaio 2026

318.104.01 2 i DR

01.26

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore le basi legali per il versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia dell’AVS. Tutti gli aspetti dell’attuazione della 13a mensilità sono definiti nella Circolare sulla 13a mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13a MRV) Il pre- sente supplemento si riferisce pertanto soltanto al diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia in generale, mentre per quanto riguarda le disposizioni dettagliate relative al diritto, al cal- colo e al versamento è applicabile la Circ. 13a MRV.

Oltre a queste modifiche, il presente supplemento contiene i numeri marginali rielaborati concernenti le rendite vedovili delle persone di- vorziate e le disposizioni transitorie introdotte con l’informativa AVS/PC n. 493 del 31 gennaio 2025 (d/f) in ossequio alla sentenza del Tribunale federale 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024. Questa sancisce che un uomo divorziato con figli è equiparato a un vedovo.

Sulla base dell’informativa AVS/PC n. 490 del 3 dicembre 2024 (d/f) è inoltre stata introdotta una disposizione concernente il computo dell’utile di liquidazione dei lavoratori indipendenti nel nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell’esperienza maturata nella prassi.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’anno- tazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

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2023 Se il beneficiario della rendita principale è domiciliato in

1/26 Svizzera e riceve tutte le rendite per figli (anche per i figli domiciliati o dimoranti all’estero), l’evento assicurato resta di competenza della cassa di compensazione cui è affiliato il beneficiario della rendita principale. Se invece vi sono anche rendite versate direttamente a figli (o ai loro rappresentanti legali) domiciliati o dimoranti all’estero, l’evento assicurato è sempre di competenza della CSC.

2039 Prendendo in consegna l’incarto la nuova cassa di com-

1/26 pensazione diventa competente per tutte le disposizioni re- lative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione). Per quanto riguarda le competenze in caso di compensazione di richieste di restituzione con prestazioni correnti v. N. 10218 e 10219.1.

3001.1 La riscossione di una rendita di vecchiaia dell’AVS dà per

1/26 principio diritto alla 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Per l’esame delle condizioni di diritto e per il calcolo e il versamento fa stato la Circolare sulla 13a mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13a MRV).

3028 Il diritto a una rendita d’invalidità può nascere al più presto

1/26 il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicu- rato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). Il diritto alla rendita non nasce finché l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e N. 8100 segg. CIRAI).

3091 Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non sussiste se il figlio

1/26 ha un proprio diritto a una rendita d’invalidità intera. Se però il diritto proprio del figlio a una rendita dell’AI è so- speso a causa dell’attuazione di provvedimenti d’integra- zione dell’AI che implicano l’assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere ricono- sciuto.

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3111 – alla fine del mese che precede la nascita:

1/26 – del diritto del figlio a una propria rendita d’invalidità in- tera, oppure – del diritto del figlio a una propria rendita vedovile;

3131 La formazione si considera regolarmente conclusa non ap-

1/26 pena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il con- seguimento del titolo (consegna di tutti i lavori, svolgimento di stage, sostenimento di esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).

1/26 3.7.1.2 soppresso

3147 soppresso

1/26 3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi 1

1/26 3.7.2.1 Condizioni comuni per le persone divorziate2

3155 Al momento del decesso dell’ex marito o dell’ex moglie,

1/26 una persona divorziata ha diritto illimitatamente a una ren- dita per vedove o per vedovi se è adempiuta una delle con- dizioni seguenti:

3157 soppresso

1 Dall’11 ottobre 2022 i vedovi continuano ad avere diritto alla rendita per vedovi anche dopo che il figlio più giovane compie 18 anni (sentenza della Corte EDU dell'11.10.2022 nella causa B. contro la Svizzera [ricorso n. 78630/12], v. informativa AVS/PC n. 460 del 21.10.2022). 2 Secondo la sentenza del TF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024, in determinati casi anche gli uomini divorziati hanno diritto a una rendita per vedovi dopo che il figlio più giovane com- pie i 18 anni (v. informativa AVS/PC n. 493 del 31.1.2025 [d/f]). DFI UFAS | Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

3158 – il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la persona

1/26 divorziata ha o avrà compiuto i 45 anni (art. 24a cpv. 1 lett. c LAVS).

3160 Una persona divorziata che non soddisfa almeno una delle

1/26 due condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi soltanto e fintantoché i figli hanno meno di 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli della persona deceduta. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il fi- glio più giovane compie i 18 anni.

3161 Una persona divorziata che si risposa quando il primo co-

1/26 niuge è ancora in vita, non ha diritto a una rendita per ve- dove o per vedovi al momento del decesso del medesimo, nemmeno se nel frattempo ha divorziato anche dal se- condo coniuge (DTF 127 V 75).

1/26 3.7.2.2 Condizioni particolari per le donne divorziate

3162.1 Ha diritto a una rendita per vedove anche una donna divor-

1/26 ziata senza figli che ha già compiuto i 45 anni al momento del divorzio e il cui matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS);

3164 soppresso

3165 È determinante la data del decesso iscritta nel registro de-

1/26 gli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determi- nante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie (v. N. 3167).

3166 Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli

1/26 atti di morte o se quale momento del decesso è stato iscritto un periodo a cavallo tra due mesi, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell’assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all’UFAS. DFI UFAS | Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

1/26 4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata

4067 Quando una rendita vedovile è versata per la prima volta a

1/26 una persona divorziata occorre verificare:

4068 – qualora il matrimonio sciolto sia durato almeno dieci anni

1/26 dalla celebrazione fino al passaggio in giudicato del di- vorzio (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la persona divorziata abbia figli (non ne- cessariamente della persona deceduta) (art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS); oppure

4069 – qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un fi-

1/26 glio compia i 18 anni dopo i 45 anni della persona divor- ziata (art. 24a cpv. 1 lett. c LAVS).

4069.1 Se nessuna delle condizioni precedenti è adempiuta, nel

1/26 caso di una donna divorziata occorre verificare se il matri- monio sia durato almeno dieci anni e se il divorzio sia inter- venuto dopo che la donna ha compiuto i 45 anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS).

5005 Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il mo-

1/26 mento in cui insorge l’evento assicurato (compimento dell’età di riferimento, insorgenza dell’invalidità o decesso). L’anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde all’anno civile in cui è insorto l’evento assicurato. Questo è importante soprattutto quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere ver- sata retroattivamente dall’inizio effettivo del diritto o quando, per altre ragioni, può esserlo soltanto in un se- condo tempo (sentenza del TF 9C_492/2024 del 24 feb- braio 2025 consid. 4).

5025.1 soppresso

5103.1 Se nel CI di un lavoratore indipendente non è indicato

1/26 esplicitamente un periodo di contribuzione per un utile di li- quidazione realizzato (66 – 66; cfr. N. 2355 D CA/CI), la cassa di compensazione deve stabilire il momento della DFI UFAS | Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

realizzazione dell’utile di liquidazione in modo da poter eventualmente tenere conto di questo reddito nel nuovo calcolo (v. informativa AVS/PC n. 490 [d/f]).

5127 Sono parte integrante della somma dei redditi dell’attività

1/26 lucrativa dei salariati anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati dal datore di lavoro (è irrilevante che si tratti di contributi correnti o arretrati ai sensi dell’art. 39 OAVS). In merito si veda anche il N. 5017.

5127.1 Fanno parte della somma dei redditi delle persone senza

1/26 attività lucrativa e dei lavoratori indipendenti tutti i redditi sui quali sono stati pagati o sono dovuti contributi. Sono dovuti tutti i contributi non pagati fissati mediante decisione e non ancora prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e

2 LAVS. Se necessario, essi vanno compensati con la ren-

dita. I contributi personali dichiarati irrecuperabili sono conside- rati come non più dovuti e vengono stornati nel CI. Di con- seguenza non vengono considerati per il calcolo della ren- dita (cfr. N. 2345 e 2348 D CA/CI). In merito si veda anche il N. 5016. Se però, successivamente, i contributi dichiarati irrecupera- bili possono comunque essere recuperati, l’iscrizione nel CI viene nuovamente effettuata e viene generato un CI ag- giunto.

5318.1 Inoltre, si deve procedere a un confronto con la base di cal-

1/26 colo della rendita di vecchiaia della persona deceduta te- nendo conto dei redditi ripartii.

5350 I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari

1/26 al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37 cpv. 3 LAVS). Dato che entrambi i genitori sono ignoti, que- sta prestazione è versata sotto forma di doppia rendita per orfani straordinaria (tipo di prestazione 26).

6033 Al momento della riscossione anticipata, la rendita è calco-

1/26 lata in base agli anni di contribuzione, ai redditi provenienti

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dall’attività lucrativa, nonché agli accrediti per compiti edu- cativi o per compiti assistenziali totalizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’inizio della riscos- sione anticipata della totalità della rendita o di una percen- tuale di essa (art. 40 cpv. 5 LAVS). I periodi di contribu- zione compiuti tra il 31 dicembre dell’anno precedente l’an- ticipazione e l’inizio del diritto alla rendita anticipata sono presi in considerazione, se la durata di contribuzione fino al momento dell’anticipazione è incompleta. L’articolo 52c OAVS si applica anche al calcolo della rendita anticipata. In seguito, viene fissato l’importo corrispondente alla per- centuale di rendita desiderata.

8015 A condizione che la grande invalidità persista, per gli aventi

1/26 diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni comple- mentari che vivono a casa l’assegno per grandi invalidi dell’AI sarà commutato in un assegno per grandi invalidi dell’AVS almeno d’identico importo (art. 43bis cpv. 4 LAVS; N. 7015 CGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale quando, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi in- validi dell’AI è versato retroattivamente entro i limiti di pre- scrizione previsti nell’articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l’applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell’assegnazione a un momento in cui l’interessato ha già superato il limite d’età (N. 7014 CGI; RCC 1980 pag. 54).

9042 per le rendite per vedovi e per vedove limitate nel tempo

1/26 per le persone divorziate, va inoltre indicato che il diritto si estingue al più tardi al compimento dei 18 anni del figlio più giovane;

10001.1 Per il versamento della 13a mensilità della rendita di vec-

1/26 chiaia fa stato la Circ. 13a MRV.

10038 Le prestazioni pecuniarie sono versate a un curatore ai

1/26 sensi degli articoli 393–397 CC unicamente se:

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− il curatore viene legittimato ad amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato (p. es. l’atto di no- mina); o − nella decisione d’istituzione della curatela è stato ordi- nato il loro versamento al curatore. In entrambi i casi deve essere esplicitamente menzionato di quali prestazioni pecuniarie si tratta (p. es. rendita di vecchiaia). In caso contrario, non si può procedere al ver- samento al curatore (art. 1 cpv. 1bis OPGA). Si vedano an- che N.10039.

10038.1 Se nella decisione d’istituzione della curatela è stato ordi-

1/26 nato il versamento della rendita di vecchiaia AVS al cura- tore, l’assegno per grandi invalidi può essere parimenti ver- sato a quest’ultimo, anche se tale prestazione non è men- zionata nella decisione d’istituzione della curatela.

10039 Il versamento al curatore può essere effettuato soltanto se

1/26 il conto bancario o postale è intestato alla persona sottopo- sta a curatela. Il versamento a terzi non può essere effet- tuato su un conto collettivo del servizio di curatela profes- sionale nemmeno se nel pagamento è indicato il nome della persona sottoposta a curatela.

10050 L’ordine del giudice civile di versare la rendita di una per-

1/26 sona assicurata al coniuge o all’ex coniuge è vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli or- dini impartiti nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 177 CC; DTF 146 V 265 con- sid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di divor- zio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C_79/2024 del 6 feb- braio 2025).

10052 soppresso

10095 In casi eccezionali gli aventi diritto possono chiedere il pa-

1/26 gamento delle prestazioni tramite polizza di pagamento con numero di riferimento (cfr. N. 4301 segg. CTDP).

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10218 Se la cassa di compensazione creditrice non è la stessa

1/26 che versa le rendite, deve inviare per iscritto un mandato di compensazione alla cassa debitrice della rendita. In linea di massima spetta alla cassa di compensazione creditrice determinare preventivamente se e in che misura la com- pensazione sia ammissibile in modo da non intaccare il mi- nimo vitale secondo il diritto d’esecuzione (v. N. 10212). La cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla cassa debitrice, unitamente al mandato di com- pensazione, l’esito della verifica del minimo vitale secondo il diritto d’esecuzione. Se la cassa di compensazione debi- trice constata che il minimo vitale non è stato accertato, deve rinviare la richiesta di compensazione alla cassa cre- ditrice.

10219.1 Si deroga al N. 10218 se, in base al domicilio della persona

1/26 tenuta alla restituzione, la CSC è competente per il versa- mento della rendita e per l’eventuale compensazione di crediti in restituzione con le prestazioni correnti. In tal caso la CSC è competente anche per la verifica del minimo vi- tale. Il mandato di compensazione alla CSC deve essere trasmesso utilizzando il modulo «Mandato di compensa- zione alla CSC».

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Allegato II

Trasferimento di casi di rendite di beneficiari di PC alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio

(art. 125 lett. d OAVS; N. 2038; Circolare alle casse di compensa- zione AVS del 30 settembre 1985)

1. Tutte le casse cantonali di compensazione sono state autorizzate

a riprendere i casi di rendite di beneficiari di PC.

2. Casse di compensazione e agenzie che non hanno acconsentito

al trasferimento di casi di rendite di beneficiari di PC

Numero Designazione breve Sede

59 CICICAM CINALFA Neuchâtel

66.1 Société des Entrepreneurs - Tolochenaz

Agence Vaud

106 FER CIAV Ginevra

106.1 FER CIAM Ginevra

106.2 FER CIFA Friburgo

106.3 FER CIGA Bulle

106.4 FER CIAN Neuchâtel

106,5 FER CIAB Porrentruy

106.7 FER VALAIS Sion

109 CVCI Losanna

110 Caisse AVS de la Fédération pa- Losanna

tronale vaudoise

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