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Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo

del 19.10.2006 (stato 01.07.2021)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;

visto il messaggio del Governo del 4 luglio 2006,

decide:

Art. 1 Stipendio annuo

Lo stipendio annuo, inclusa la tredicesima mensilità, secondo la legge cantonale sul personale ammonta

  1. per il presidente al 107 per cento;

  2. per il vicepresidente al 105 per cento;

  3. per il giudice al 102 per cento

del massimo della classe di stipendio più alta.

Lo stipendio annuo viene versato in dodici rate mensili uguali.

Citato in

Art. 2 Indennità sociali, prestazioni in caso di decesso

La regolamentazione dell'indennità sociale speciale, degli assegni per i figli e delle prestazioni in caso di decesso si conforma alle legislazione cantonale sul personale

Art. 3 Stipendio in caso di impedimento al lavoro

Lo stipendio in caso di impedimento al lavoro, in particolare in seguito a malattia, infortunio professionale e non professionale, nonché durante la gravidanza e dopo il parto si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 4 Rimborso spese

Le spese che si presentano nell'esercizio dell'attività giudiziaria vengono rimborsate secondo le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 5 Previdenza professionale

Per quanto riguarda la previdenza professionale, i membri dei Tribunali sono assicurati presso la Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (CPG).

Al momento del pensionamento gli averi a risparmio dei membri ordinari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo vengono aumentati del 25 per cento a carico del Cantone.

Al momento dell'uscita dalla CPG la prestazione d'uscita dei membri ordinari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo viene aumentata. Il supplemento ammonta al 2,5 per cento per ogni anno compiuto a partire dai 50 anni, tuttavia al massimo al 25 per cento. Il supplemento è a carico del Cantone.

Citato in

Art. 6 Disposizioni transitorie

Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto rimangono invariate. Se i capitali a risparmio individuali accumulati non sono sufficienti per finanziare queste prestazioni, il Cantone si assume il loro finanziamento secondo un sistema di ripartizione.

I capitali a risparmio individuali dei membri a tempo pieno dei Tribunali, accumulati nella previdenza professionale precedente, vengono trasferiti alla CPG a favore di ogni membro quale prestazione di libero passaggio. L'importo delle loro rendite di vecchiaia rimane garantito. Gli aumenti dell'avere a risparmio necessari per garantire la rendita sono a carico del Cantone.

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore.

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