173.100

Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale

del 14.12.2010 (stato 01.01.2017)

emanata dal Tribunale cantonale il 14 dicembre 2010

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale e l'art. 20 della legge sull'organizzazione giudiziaria

1. Corte plenaria

Art. 1 Compiti, presidenza

La Corte plenaria è diretta dal presidente. Essa:

  1. adempie ai compiti secondo l'articolo 20 LOG;

  2. approva il preventivo e il conto annuale del Tribunale cantonale a destinazione del Gran Consiglio e presenta alla Commissione della gestione del Gran Consiglio le proposte di credito suppletivo necessarie secondo l'articolo 20 seg. LGF (art. 36 cpv. 3 LGF);

  3. licenzia il rapporto annuale relativo all'attività del Tribunale cantonale a destinazione del Gran Consiglio (art. 68 cpv. 2 e 3 LOG);

  4. presenta al Gran Consiglio proposte per la creazione di impieghi;

  5. approva convenzioni sulla delega di compiti ai servizi dell'Amministrazione cantonale e contratti a lungo termine.

2. Camere

Art. 2 Tipi

Per l'adempimento dei compiti spettanti al Tribunale cantonale vengono costituite le seguenti camere:

  1. Camera di vigilanza sulla giustizia;

  2. I. Camera civile;

  3. II. Camera civile;

  4. Camera delle esecuzioni e dei fallimenti;

  5. I. Camera penale;

  6. II. Camera penale.

Art. 3 Composizione

Ogni camera è composta dal relativo presidente, dal supplente e da un ulteriore giudice.

Se è prevista o viene disposta una composizione di cinque giudici (art. 18 cpv. 2 e 4 LOG), il presidente di camera designa gli altri due giudici che si aggiungono agli altri membri della camera.

Citato in

Art. 4 Evasione degli affari

I presidenti di camera sono competenti per l'istruzione dei casi attribuiti alla camera.

Di regola, preparano essi stessi i casi ed elaborano una proposta di sentenza. Per garantire una distribuzione equilibrata degli affari, singoli casi o interi settori di competenza possono essere delegati ad altri membri della camera per l'istruzione e la preparazione della decisione. In tal caso, in qualità di giudice dell'istruzione questi assumono la funzione del presidente di camera.

L'accertamento di determinate questioni giuridiche e la stesura di bozze di sentenza e di relazioni secondo le istruzioni del presidente della camera competente possono essere affidati anche agli attuari. La collaborazione va resa nota.

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Art. 5 Camera di vigilanza sulla giustizia

La Camera di vigilanza sulla giustizia è competente per la decisione su:

  1. ricorsi di vigilanza contro un tribunale regionale, un'autorità di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi (art. 66 LOG);

  2. tutti gli affari di vigilanza sulla giustizia che non siano esplicitamente riservati alla Corte plenaria (art. 20, art. 67 LOG), nonché su tutti gli affari dell'amministrazione della giustizia in relazione ai tribunali regionali secondo l'ordinanza sui tribunali regionali e alle autorità di conciliazione secondo l'ordinanza sulle autorità di conciliazione.

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Art. 6 I. Camera civile

La I. Camera civile tratta casi civili nei quali il Tribunale cantonale è l'unica istanza cantonale, nonché appelli, reclami, ricorsi e revisioni in materia civile provenienti dai seguenti ambiti giuridici:

  1. Codice civile svizzero (diritto delle persone, diritto di famiglia, diritto successorio, diritti reali);

  2. atti normativi correlati al Codice civile svizzero, quali la legge sull'unione domestica registrata, la legge sulla medicina della procreazione, la legge sulla protezione dei dati, la legge federale sul diritto fondiario rurale, la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

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Art. 7 II. Camera civile

La II. Camera civile tratta casi civili nei quali il Tribunale cantonale è l'unica istanza cantonale, nonché appelli, reclami, ricorsi e revisioni in materia civile provenienti dai seguenti ambiti giuridici:

  1. diritto delle obbligazioni (parte generale incluse le obbligazioni derivanti da atti illeciti e da indebito arricchimento, singoli contratti inclusi i contratti innominati, diritto delle società, diritto commerciale e diritto dei titoli di credito);

  2. atti normativi correlati al diritto delle obbligazioni, quali il diritto della responsabilità civile secondo leggi speciali, diritto del contratto d'assicurazione, parità tra donna e uomo, protezione dei consumatori, legge sulla fusione, legge sulle borse;

  3. diritto privato della concorrenza, diritto dei cartelli, diritto della proprietà immateriale;

  4. arbitrato.

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Art. 8 Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti svolge da un lato i compiti spettanti al Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento (art. 14 segg. LAdLEF).

Essa giudica inoltre le impugnazioni risultanti dal diritto sulle esecuzioni e sui fallimenti nella procedura sommaria (art. 251 CPC).

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Art. 9 I. Camera penale

La I. Camera penale giudica gli appelli in materia penale secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Essa esercita inoltre la funzione di istanza d'appello in cause penali minorili.

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Art. 10 II. Camera penale

La II. Camera penale è competente per l'evasione di reclami di diritto penale e decide in prima istanza i casi previsti dalla legge.

Essa esercita inoltre la funzione di autorità di reclamo in cause penali minorili.

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Art. 11 Disposizioni comuni
1. Decisioni del presidente di camera

Nell'ambito dell'istruzione il presidente di camera emana le necessarie decisioni determinanti il corso della procedura incluse misure cautelari e decisioni sull'assistenza giudiziaria gratuita.

Il relativo presidente di camera o giudice dell'istruzione è competente per l'emanazione delle decisioni che concludono la procedura conformemente all'articolo 9 capoverso 2 e all'articolo 18 capoverso 3 LOG.

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Art. 12 2. Delimitazione delle competenze

Per l'attribuzione di un affare a una camera è determinante la questione giuridica principale su cui si basa la decisione.

Quando si tratta principalmente di controversie processuali, dei costi, della concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita o dell'esecuzione di una sentenza, la competenza viene determinata in base alla questione giuridico-materiale principale su cui si basa la decisione.

Nel singolo caso è possibile divergere dalla ripartizione prescritta degli affari, ad esempio per motivi di connessione tra due affari. In questi casi i presidenti delle camere interessate si mettono d'accordo. In caso di divergenze d'opinione decide il presidente del Tribunale cantonale.

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3. Presidente del Tribunale cantonale

Art. 13 Compiti presidenziali e competenze

Il presidente dirige il Tribunale cantonale e sorveglia l'attività dello stesso. Gli competono in particolare i seguenti compiti:

  1. evasione di tutti gli affari amministrativi e di diritto del personale in collaborazione con la cancelleria del Tribunale, fatte salve le competenze della Corte plenaria;

  2. preparazione degli affari riservati alla Corte plenaria secondo l'articolo 20 LOG;

  3. allestimento del preventivo, del conto annuale e del rendiconto a destinazione della Corte plenaria e del Gran Consiglio;

  4. attuazione di spese nei limiti del preventivo approvato e del diritto cantonale sulle finanze;

  5. cura dei contatti con le commissioni del Gran Consiglio e gli uffici dell'Amministrazione cantonale competenti per il Tribunale cantonale;

  6. cura dei contatti con i tribunali regionali, le autorità di conciliazione nonché gli uffici esecuzioni e fallimenti sottoposti alla vigilanza del Tribunale cantonale;

  7. redazione di prese di posizione in merito a progetti di legge e collaborazione a progetti giudiziari riguardanti il Tribunale cantonale e la sua giurisprudenza;

  8. controllo periodico del carico di lavoro da sbrigare dalle camere e dai singoli membri;

  9. coordinamento dell'impiego di attuari d'intesa con i presidenti delle camere.

Art. 14 Sgravio

Il presidente viene sgravato da compiti di giurisprudenza nella misura del tempo impiegato per le attività presidenziali.

Il vicepresidente aiuta il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e lo sostituisce.

Per attività particolari che rientrano nella sua competenza, il presidente è autorizzato a coinvolgere anche gli altri giudici.

4. Norme di procedura

4.1. Istruzione del processo

Art. 15 Compiti

Nell'ambito dell'istruzione del processo, ai giudici dell'istruzione competono in particolare i seguenti compiti:

  1. ordini alla cancelleria concernenti la registrazione dei casi;

  2. emanazione delle necessarie decisioni determinanti il corso del processo incluse decisioni su misure cautelari e sull'assistenza giudiziaria gratuita;

  3. accertamento delle questioni di fatto e di diritto che si pongono, eventualmente coinvolgendo un attuario;

  4. assunzione di prove, per quanto ciò sia necessario e ammesso;

  5. verifica se si pongono questioni di importanza fondamentale e se di conseguenza è necessaria una composizione di cinque giudici;

  6. nei casi con comparsa delle parti organizzazione del dibattimento principale con l'aiuto della cancelleria e della direzione della stessa.

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4.2. Procedura con comparsa delle parti

Art. 16 Esposizione degli atti

Dopo la preparazione da parte del presidente della camera competente, i casi pronti per il giudizio vengono esposti a destinazione degli altri giudici insieme ad eventuali annotazioni relative ad accertamenti preliminari giuridici almeno dieci giorni prima del dibattimento.

Eventuali obiezioni contro la procedura devono essere comunicate subito al presidente della camera competente.

Art. 17 Polizia cantonale

Se nelle cause penali l'imputato deve comparire dinanzi al Tribunale cantonale, al dibattimento è presente un agente della Polizia cantonale, per quanto il presidente di camera lo ritenga necessario.

Art. 18 Abbigliamento

Nei dibattimenti con comparsa delle parti i giudici e gli attuari devono portare un abbigliamento scuro.

Le parti e i rappresentanti legali devono comparire al dibattimento con abbigliamento corretto che rispetti la dignità del Tribunale.

Art. 19 Deliberazione sulla sentenza

La sentenza viene pronunciata con deliberazione segreta dopo la comparsa delle parti.

Il presidente della camera competente stabilisce l'ordine dei voti.

Art. 20 Protocollo

L'attuario redige il protocollo subito dopo il dibattimento giudiziario.

Art. 21 Redazione della sentenza

L'attuario redige la sentenza il più rapidamente possibile.

Il presidente della camera competente sorveglia la redazione della sentenza e corregge la bozza.

Art. 22 Comunicazione della sentenza, pubblicazione

Dopo la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente della camera competente e dell'attuario, la cancelleria del Tribunale procede alla comunicazione.

Su proposta dell'attuario, il presidente della camera competente decide su un'eventuale pubblicazione della sentenza e sul tipo di pubblicazione.

Citato in

4.3. Procedura senza comparsa delle parti

Art. 23 Preparazione

Quando un caso è pronto per il giudizio, il presidente della camera competente lo prepara per la deliberazione nel collegio giudicante. Di regola viene redatta una bozza di sentenza dettagliata o vengono formulate in dettaglio almeno in un rapporto le considerazioni determinanti.

Se non è lo stesso presidente della camera competente ad occuparsi della redazione, in casi semplici e in procedure con giudice unico sono sufficienti brevi annotazioni a destinazione dell'attuario, che redige la bozza di sentenza su questa base.

Citato in

Art. 24 Ricorso a un attuario

Il presidente della camera competente può ricorrere a un attuario per chiarire singole questioni oppure per redigere la relazione o la bozza di sentenza o singole parti delle stesse.

Art. 25 Pronuncia della sentenza senza deliberazione

Una volta pronta la bozza di sentenza, in caso di competenza del Tribunale cantonale essa viene fatta circolare insieme agli atti presso gli altri membri della camera.

Se questi sono d'accordo con la bozza di sentenza e le considerazioni, si può rinunciare a una deliberazione comune e, con il consenso di tutti i giudici, la bozza viene dichiarata sentenza.

Citato in

Art. 26 Pronuncia della sentenza con deliberazione

Una deliberazione comune della sentenza ha luogo quando il presidente della camera competente lo ordina fin dall'inizio o quando lo desidera un membro della camera. Nei casi in cui la Corte plenaria è competente quale collegio giudicante secondo l'articolo 18 capoverso 2 LOG ha sempre luogo una deliberazione della sentenza.

Alla deliberazione prende parte un attuario che redige il protocollo.

Art. 27 Redazione definitiva

Una volta pronunciata la sentenza, l'attuario procede alla redazione definitiva e presenta la sentenza al presidente della camera competente per l'esame.

Per la comunicazione e la pubblicazione fa stato l'articolo 22 della presente ordinanza.

5. Attuariato

Art. 28 Compiti

Agli attuari competono in particolare i seguenti compiti:

  1. stesura dei protocolli durante i dibattimenti e successiva redazione delle decisioni;

  2. collaborazione all'istruzione del processo, accertamento di questioni giuridiche e parziale redazione di bozze di sentenza;

  3. gestione della biblioteca del Tribunale;

  4. assunzione di altri compiti attribuiti dalla presidenza.

Art. 29 Attuari ad hoc

Il presidente e i presidenti delle camere possono ricorrere ad attuari ad hoc se ciò risulta necessario per l'evasione del carico di lavoro.

Art. 30 Sostituti

Di regola, il Tribunale cantonale offre a due giuristi l'opportunità di svolgere uno stage di sei mesi in vista del conseguimento della patente di avvocato.

D'intesa con l'Ufficio cantonale del personale, il presidente stabilisce la retribuzione e le condizioni di assunzione.

Art. 31 Retribuzione degli attuari

Gli attuari con impiego fisso vengono attribuiti alla classe di funzione 24 secondo la legge cantonale sul personale.

All'inizio del rapporto di lavoro, la Corte plenaria stabilisce lo stipendio iniziale secondo le disposizioni del diritto cantonale sul personale.

Il presidente decide ogni anno sull'aumento dello stipendio e sul versamento di indennità di funzione, di premi di prestazione, nonché di premi spontanei, sulla base di una valutazione dei collaboratori secondo il diritto cantonale sul personale.

Art. 32 Retribuzione degli attuari ad hoc

La retribuzione degli attuari ad hoc non può superare i seguenti importi:

  • a) in caso di retribuzione per pagina:

  • 1. con patente di avvocato 80 franchi per pagina

  • 2. senza patente di avvocato 70 franchi per pagina

  • b) in caso di retribuzione oraria (solo per attuari esperti con patente di avvocato) 110 franchi per ora

Il Tribunale cantonale adegua periodicamente questi importi al rincaro.

Con attuari ad hoc a cui si ricorre più volte vanno stipulati contratti conformi al diritto delle assicurazioni sociali.

5a. Responsabile IT dei tribunali cantonali

Art. 32a Compito, posizione

In collaborazione con l'Ufficio d'informatica cantonale, il responsabile IT dei tribunali cantonali garantisce l'esercizio dei sistemi informatici presso tutte le autorità giudiziarie cantonali.

Dal punto di vista amministrativo, il responsabile IT è annesso al Tribunale cantonale ed è subordinato al presidente del Tribunale cantonale.

Art. 32b Stipendio

Il responsabile IT viene attribuito alla classe di funzione 18 secondo la legge cantonale sul personale.

Per la determinazione dello stipendio all'inizio del rapporto di lavoro e per il futuro aumento dello stipendio fa stato per analogia l'articolo 31 capoversi 2 e 3 della presente ordinanza.

6. Cancelleria del Tribunale

Art. 33 Compiti

La cancelleria del Tribunale adempie in particolare ai seguenti compiti:

  • a) registrazione di tutti i casi in entrata e svolgimento di istruzioni di processi secondo le indicazioni dei presidenti delle relative camere;

  • b) comunicazione e fatturazione di decisioni;

  • bbis) gestione della contabilità;

  • c) evasione della corrispondenza e del traffico telefonico;

  • d) archiviazione di atti processuali;

  • e) evasione di altri lavori amministrativi in relazione all'attività del Tribunale e al settore del personale su ordine del presidente.

Art. 34 Direzione

La cancelleria del Tribunale è diretta dal cancelliere. Egli è responsabile per un'organizzazione efficiente della cancelleria e per la gestione del personale di cancelleria e provvede a una rapida evasione dei lavori che si presentano.

Art. 35 Vigilanza

La cancelleria del Tribunale sottostà alla vigilanza del presidente.

Art. 36 Retribuzione

Il cancelliere viene attribuito alla classe di funzione 17 secondo la legge cantonale sul personale. Per il rimanente personale di cancelleria senza compiti specifici vi sono a disposizione le classi di funzione 11 - 13.

In caso di svolgimento di tutte le funzioni di supplenza, il supplente del cancelliere può essere attribuito al massimo alla classe di funzione 15.

In caso di svolgimento di tutte le funzioni conformemente all'articolo 38 segg. della presente ordinanza, lo specialista competente per la contabilità può essere attribuito alla classe di funzione 15.

Per la determinazione dello stipendio all'inizio del rapporto di lavoro e del futuro aumento dello stipendio fa stato l'articolo 31 capoverso 2 e 3 della presente ordinanza.

7. Servizi dell'Amministrazione cantonale

Art. 37 Delega di attività particolari

D'intesa con il direttore del Dipartimento competente, il Tribunale cantonale può affidare a determinati servizi dell'Amministrazione cantonale attività che non rientrano tra i suoi compiti fondamentali, come:

  1. l'incasso delle tasse giudiziarie da parte dell'Amministrazione delle finanze;

  2. il coinvolgimento dell'Ufficio del personale per questioni inerenti il diritto del personale e gli stipendi;

  3. l'esercizio dell'infrastruttura informatica e delle applicazioni specialistiche da parte dell'Ufficio d'informatica;

  4. la gestione dei locali del Tribunale (manutenzione, pulizia) da parte dell'Ufficio edile.

Il Tribunale cantonale concorda con gli uffici l'indennità per le loro spese.

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8. Contabilità

Art. 38 Preventivo e conto annuale

Il presidente allestisce insieme allo specialista competente per la contabilità e all'Amministrazione delle finanze il preventivo e il conto annuale a destinazione della Corte plenaria e del Gran Consiglio.

Art. 39 Controllo dei crediti

Il presidente controlla insieme allo specialista competente per la contabilità i crediti di preventivo e, se necessario, prepara in tempo utile le proposte di credito suppletivo necessarie.

Art. 40 Regolamentazione delle firme

Tutti i documenti giustificativi di una spesa devono essere firmati da un giudice e da un collaboratore della cancelleria.

Per settori speciali, il presidente può anche accordare a un attuario il diritto di firmare insieme a un collaboratore della cancelleria.

Art. 40a Contabilità dei tribunali regionali

Lo specialista competente per la contabilità fornisce consulenza ai tribunali regionali in relazione alla gestione contabile, predispone le istruzioni necessarie e controlla le istanze dei tribunali regionali inoltrate in relazione al preventivo e al conto annuale.

Esso predispone le constatazioni e proposte a destinazione del presidente e per approvazione da parte della camera di vigilanza sulla giustizia.

Art. 40b Ammortamenti amministrativi di crediti inesigibili

L'Amministrazione delle finanze è competente per ammortamenti amministrativi di crediti inesigibili del Tribunale cantonale. Per importi superiori a 10 000 franchi per caso deve essere richiesto il consenso del Tribunale cantonale.

9. Pubblicità

Art. 41 Udienze, conferenza stampa

Il Tribunale cantonale informa sul suo sito internet in merito a dibattimenti pubblici.

Nelle cause penali, ai giornalisti accreditati può essere consegnata della documentazione particolare ed essi possono essere ammessi alla pronuncia di sentenze generalmente non pubbliche.

In casi particolari il Tribunale cantonale può convocare una conferenza stampa.

Art. 42 Pubblicazione di sentenze

Il Tribunale cantonale pubblica decisioni importanti in forma anonima in internet.

Ogni anno, le decisioni più importanti vengono pubblicate in forma cartacea nella prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni (PTC).

10. Disposizione finale

Art. 43 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

A questa data viene abrogata l'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale (OOTC) del 16 dicembre 2008.

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