217.650

Ordinanza sull'abilitazione degli ufficiali del registro fondiario

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Ordinanza sull'abilitazione degli ufficiali del registro fondiario

emanata dal Governo il 3 settembre 1990

ai sensi della cifra 18 ad art. 111 delle prescrizioni cantonali esecutive del regolamento federale per il registro fondiario 1)

Art. 1

Sono ammesse all'esame di ufficiale del registro fondiario solo le persone Presupposti per capaci di agire, in possesso della cittadinanza svizzera e che godono di l'ammissione buona reputazione, che comprovano di aver terminato un tirocinio presso un ufficio fondiario nonché di aver lavorato almeno tre anni in un tale ufficio oppure almeno un'attività di cinque anni come funzionario del registro fondiario.

Art. 2

2) Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il Commissione presidente, due membri e tre supplenti della commissione d'esame. Alme- d'esame no un membro deve essere ufficiale del registro fondiario in carica.

3) Il Dipartimento può nominare in più un segretario della commissione d'esame.

I membri della commissione d'esame vengono indennizzati alla stregua dei membri in servizio parziale del Tribunale cantonale.

Art. 3

Le domande per essere ammessi all'esame di ufficiale del registro Annuncio fondiario devono essere presentate al presidente della commissione d'esame insieme con i necessari certificati ai sensi dell'articolo 1. La commissione al completo decide circa l'ammissione all'esame.

Contemporaneamente alla domanda d'ammissione può essere richiesta l'organizzazione di corsi preparatori. Tali corsi devono essere organizzati dall'Ispettorato del registro fondiario, se richiesti da almeno tre candidati.

1) CSC 217.100 2) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4282; entrato in vigore il 1° gen. 2007 3) Testo giusta art. 1 n. 3 dell'ordinanza sullo sgravio del Governo del 12 mar.

1996, entrata in vigore il 1o apr. 1996 (non tradotta), vedi AGS 1996, 3567 1.1.2009 1 217.650 Ordinanza sull'abilitazione degli ufficiali del registro fondiario

Art. 4

Esame Dall'esame deve scaturire se il candidato possiede le cognizioni necessarie e l'idoneità ad esercitare le funzioni di ufficiale del registro fondiario. L'esame comprende una parte scritta e una parte orale e verte sul relativo diritto federale, cantonale e comunale vigente.

Art. 5

Materie d'esame L'esame comprende le seguenti materie:

  1. concetti giuridici generali;

  2. il diritto delle persone, di famiglia, successorio e i diritti reali compreso il diritto formale concernente il registro fondiario;

  3. disposizioni generali del codice delle obbligazioni, singole specie di contratto, come pure la legislazione concernente le società, il registro di commercio, le imposte e l'esecuzione e il fallimento, se importanti per i negozi sugli immobili;

  4. gli atti legislativi federali, cantonali e comunali concernenti i negozi sugli immobili.

Art. 6

Svolgimento 1 L'esame scritto dura otto ore e consiste nel disbrigo di parecchi casi pradell'esame tici. I candidati possono usare le relative raccolte di leggi. Circa l'uso di altri mezzi ausiliari (commenti, personalcomputer ecc.) decide la commissione d'esame.

Se l'esito dell'esame scritto è insufficiente, la commissione d'esame può rifiutare l'ammissione a quello orale.

L'esame orale dura al massimo due ore. I membri della commissione d'esame interrogano il candidato in determinate materie secondo una ripartizione da loro prestabilita. Tutti i membri devono essere presenti all'esame.

Art. 7

1) Rapporto La commissione d'esame presenta al Dipartimento un rapporto sull'esame sull'esito dell'esame e propone di rilasciare o negare il certificato di abilitazione.

Se un candidato non supera l'esame per la terza volta, egli non può essere ammesso ad un ulteriore esame.

1) Testo giusta art. 1 n. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, entrato in vigore il 1° gennaio 2009

1.1.2009 Ordinanza sull'abilitazione degli ufficiali del registro fondiario 217.650

Art. 8 1)

Se l'esame viene superato, il Dipartimento rilascia ai candidati il certifica- Rilascio del to di abilitazione. certificato di abilitazione

Art. 9 2)

Il certificato di abilitazione viene revocato dal Dipartimento non appena Revoca del vengono a mancare i presupposti di cui all'articolo 1. certificato di abilitazione

Art. 10

La tassa d'esame è di 200 franchi. Se il candidato ritira il proprio annuncio Tassa d'esame all'esame prima di quello orale oppure non vi viene ammesso, gli si rimborsa metà della tassa.

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 1o ottobre 1990. Entrata in vigore